CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 6782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6782 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. CO NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5210/19 RG, avente ad oggetto “lesione personale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8860/19, pubblicata l'8 Ottobre
2019, e notificata il 22 Ottobre 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 23 Settembre 2025, all'esito dell'udienza del 16 Settembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 15 Dicembre 2025), e pendente tra:
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 CP_1
del portafoglio e degli asset rivenienti da Parte_2 CP_2 Parte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv.
[...]
CO AP ( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._1 seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
1 E
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Controparte_3 C.F._2
CO IA ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._3
seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato
NONCHÉ
( ); Controparte_4 C.F._4
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 16 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), il Difensore dell'appellante ed il Difensore dell'appellato , a mezzo di Parte_1 Controparte_3
note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 9 Dicembre 2016 nei confronti della compagnia (incorporante Parte_1
) e di , esponeva che, in data 16 Luglio 2013, intorno Parte_3 Controparte_4 Controparte_3
alle ore 20:00, si era trovato a viaggiare, quale trasportato, a bordo del motociclo Kimco tg. DZ85080, di proprietà del suddetto , ed assicurato per la responsabilità civile con la compagnia Controparte_4 Parte_1
[..
.
L'attore esponeva che il motociclo, mentre percorreva Via Terracina in Napoli, era rimasto coinvolto CP_3 in un sinistro, che aveva visto, quale veicolo “antagonista”, l'autovettura Volkswagen Polo tg. AC647HW.
In particolare il conducente della Polo, nel tentare un sorpasso azzardato a velocità elevata, aveva urtato il motociclo, provocandone la caduta al suolo unitamente ai suoi occupanti.
A seguito dell'impatto, il trasportato aveva riportato gravi lesioni personali, ed era stato Controparte_3
condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Paolo” di Napoli, ove gli era stato diagnosticato un
“trauma contusivo multiplo”.
Successivi accertamenti radiografici avevano evidenziato la presenza di fratture vertebrali da schiacciamento.
Le lesioni patite avevano reso necessario l'utilizzo di un busto ortopedico, ed il ricorso a prolungati trattamenti riabilitativi, fino alla completa guarigione clinica, intervenuta il 19 Dicembre 2014.
I postumi permanenti venivano quantificati dall'attore in un danno biologico pari al 25-26 %.
2 Altresì vi era stato un periodo di Inabilità Temporanea, sia Totale che Parziale.
Dunque l'attore chiedeva condannarsi in solido i convenuti e al pagamento, in Parte_1 Controparte_4 suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 179.600,00 (oppure al pagamento della diversa somma ritenuta equa e congrua).
L'importo era comprensivo del danno morale, dell'aumento per la personalizzazione e delle spese mediche sostenute.
Infine, l'attore deduceva di avere previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita, CP_3
con sottoposizione a visita medico-legale da parte del fiduciario della compagnia . Parte_1
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la compagnia Controparte_3 Parte_1
[..
e , rispettivamente assicuratrice e proprietario del motociclo su cui viaggiava come Controparte_4
trasportato al momento dell'incidente, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patiti
(quantificati nella succitata misura complessiva di euro 179.600,00), oltre interessi e rivalutazione.
Giusta comparsa depositata il 17 Marzo 2017, si costituiva la compagnia (incorporante Parte_1
), eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per la genericità della Parte_3
descrizione della dinamica del sinistro, nonché l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, per l'incompletezza della richiesta di risarcimento trasmessa dal danneggiato prima dell'introduzione del giudizio.
La convenuta eccepiva altresì il difetto di prova della legittimazione delle parti, in particolare di quella passiva, non risultando dimostrato che il motociclo sul quale l'attore viaggiava quale trasportato fosse effettivamente di proprietà del convenuto . Controparte_4
Nel merito, la compagnia contestava la ricostruzione del sinistro e le conseguenze dannose allegate dall'attore, rilevando come la perizia medico-legale espletata sul danneggiato avesse evidenziato l'incompatibilità delle lesioni denunciate con la dinamica dell'incidente, così come descritta in citazione.
Dunque, nel merito la società convenuta chiedeva rigettarsi la domanda attorea.
Dal canto suo il convenuto restava contumace. Controparte_4
A mezzo di ordinanza resa all'udienza del 23 Ottobre 2018, il G.I. ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attore, ammettendo contestualmente la compagnia convenuta alla prova contraria.
Alla successiva udienza del 19 Marzo 2019, fissata per l'escussione dei testi, il G.I., preso atto dell'assenza del procuratore di parte attrice, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
3 A mezzo di istanza del 25 Marzo 2019, parte attrice chiedeva la revoca del suddetto provvedimento ai sensi dell'art. 177 cpc, a tal fine rappresentando che l'assenza all'udienza istruttoria era dipesa dall'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione della data per l'audizione dei testi;
in particolare, la data del rinvio non era stata comunicata alle parti nel corso della precedente udienza di comparizione, ma era stata annotata nel fascicolo telematico in un momento successivo e, segnatamente, l'11 Marzo 2019, a distanza di pochi giorni dall'udienza fissata per l'acquisizione delle prove orali.
Con decreto del 27 Marzo 2019, il G.I. fissava l'udienza del 25 Giugno 2019 (infatti, era necessario provvedere sulla suddetta istanza di revoca nel contraddittorio delle parti).
A seguito della sostituzione del relatore, all'udienza indicata la causa veniva rinviata per la discussione orale e la decisione.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli n. 8860/19, pubblicata l'8 Ottobre 2019, e notificata il 22 Ottobre 2019.
A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha dichiarato l'improcedibilità della domanda attorea, ed altresì ha integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale ha rilevato, in via preliminare, che la produzione di parte attrice, ritirata dal procuratore all'udienza del 25 Giugno 2019, non era stata successivamente ridepositata entro il termine previsto per il deposito delle comparse conclusionali. Tale omissione, imputabile alla parte stessa, si poneva in contrasto con l'art. 169 co.1 cpc (disposizione che impone alla parte che abbia ritirato la propria produzione di riprodurla nel fascicolo di ufficio, ogni volta che ciò sia richiesto dal Giudice e, comunque, entro il termine finale per il deposito degli scritti conclusivi).
Il mancato rideposito della produzione comportava, pertanto, che la decisione dovesse essere assunta allo stato degli atti, senza possibilità di considerare la documentazione di parte attrice.
Ne derivava l'impossibilità di verificare condizioni e presupposti di procedibilità ed ammissibilità della domanda, e, in particolare, l'avvenuto esperimento della procedura di negoziazione assistita, la completezza della richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 148 Cod. Ass., nonché la regolarità delle notifiche alla parte rimasta contumace;
ed ancora l'impossibilità di verificare la conformità della citazione contenuta nel fascicolo d'ufficio, rispetto all'originale custodito nel fascicolo di parte non ridepositato.
In definitiva il Tribunale – stante l'impossibilità di verificare tali presupposti processuali – ha dichiarato improcedibile la domanda attorea.
4 Avverso tale sentenza ha proposto appello la compagnia (incorporante ), Parte_1 Parte_3
con citazione notificata in data 21 Novembre 2019 nei confronti di , ed in data 22 Novembre Controparte_3
2019 nei confronti di . Controparte_4
La compagnia appellante deduce l'erroneità della decisione di prime cure, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non verificabile la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo al convenuto contumace
, pur a fronte degli adempimenti risultanti dai verbali di causa e delle attività compiute ai Controparte_4
sensi degli artt. 171 e 291 cpc.
Dai verbali di causa risulterebbero infatti l'ordine di rinnovazione della citazione, l'avvenuto deposito dell'atto rinnovato, e la successiva declaratoria di contumacia di , circostanze che, ad avviso Controparte_4 della società appellante, dimostrerebbero la corretta instaurazione del contraddittorio, e renderebbero ingiustificata la motivazione adottata dal primo Giudice.
Inoltre, l'appellante ha censurato la declaratoria di improcedibilità della domanda, fondata sul mancato deposito del fascicolo di parte attrice, sostenendo che tale circostanza non avrebbe potuto condurre all'esito adottato, alla luce del disposto dell'art. 169 cpc e dell'orientamento consolidato, secondo cui la decisione deve essere assunta allo stato degli atti, senza tener conto dei documenti non rinvenuti.
Nel caso di specie, dunque, il primo Giudice avrebbe dovuto valutare la domanda nel merito, sulla base dei documenti disponibili, e non dichiararne l'improcedibilità, in assenza di elementi che imponessero attività ricostruttive o di ricerca documentale.
Infine, la società appellante ha censurato la compensazione delle spese del giudizio disposta dal primo
Giudice, ritenendola illegittima in quanto adottata in assenza dei presupposti normativamente previsti, e nonostante la soccombenza dell'attore, la cui domanda era stata definita in rito con declaratoria di improcedibilità.
La compagnia assicuratrice ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di Pt_1 rigettarsi nel merito la domanda proposta dall'attore (in luogo dell'improcedibilità dichiarata Controparte_3 dal primo giudicante); il tutto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giusta comparsa depositata il 6 Marzo 2020, si è costituito l'appellato . Controparte_3
Costui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 cpc, nonché la tardività dell'appello, in relazione alla notifica effettuata nei confronti di (notifica Controparte_4
perfezionatasi il giorno successivo alla scadenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 325 cpc).
5 Altresì, l'appellato ha eccepito il difetto di procura del Difensore della società appellante, CP_3
assumendo che il mandato alle liti allegato all'atto di gravame sia riferito al solo giudizio di primo grado e che, pertanto, risulti inidoneo a legittimare la costituzione in appello di . Parte_1
Nel merito, chiede rigettarsi il gravame;
ancora, in via incidentale, deduce l'erroneità del Controparte_3
provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 177 cpc formulata in primo grado. Sul punto il assume CP_3
che la mancata comparizione del proprio Difensore all'udienza istruttoria fosse dipesa da causa non imputabile, ossia, segnatamente, dall'omessa comunicazione della data dell'udienza fissata per l'escussione dei testi già ammessi.
Su tale presupposto, l'appellato ha sollecitato la revoca del suddetto provvedimento, e la conseguente rimessione della causa dinanzi al Giudice di prime cure, ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria non svolta.
Invece, è rimasto contumace l'altro appellato, e cioè , pur avendo ricevuto rituale notifica Controparte_4
dell'atto di gravame (peraltro il convenuto era già rimasto contumace in primo grado). CP_4
Giusta ordinanza comunicata il 23 Settembre 2025 – all'esito dell'udienza del 16 Settembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e dell'appellato ), la causa è stata dalla Corte riservata per la Parte_1 Controparte_3 decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione di tardività dell'appello, sollevata da . Controparte_3
L'appellato assume, in particolare, che l'impugnazione proposta dalla società sarebbe tardiva in Parte_1 relazione alla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 22 Ottobre 2019.
Secondo tale prospettazione – a fronte della notifica della sentenza in data 22.10.2019 – la notifica dell'appello, sebbene tempestiva nei confronti del medesimo (in quanto avvenuta il 21.11.2019), si CP_3
sarebbe perfezionata nei confronti dell'altro appellato, e cioè , soltanto il 22 Novembre Controparte_4
2019, il giorno successivo alla scadenza del termine breve previsto per la proposizione dell'impugnazione.
L'eccezione non può essere accolta.
Sul punto, è opportuno richiamare il consolidato principio giurisprudenziale, avente ad oggetto la scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario della notifica.
6 L'intento è quello di tutelare il notificante dalle conseguenze pregiudizievoli, derivanti da eventuali ritardi imputabili all'organo notificatore.
In forza di tale regola – affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 321/1999,
e poi costantemente ribadita dalla giurisprudenza, anche alla luce della sentenza n. 477/02 della Corte
Costituzionale – la notifica si considera perfezionata, per il notificante, nel momento in cui l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario o al servizio postale, restando irrilevante, ai fini del rispetto del termine per l'impugnazione, il momento successivo della consegna al destinatario.
Nel caso di specie, l'atto di appello risulta affidato al servizio postale in data 21 Novembre 2019, coincidente con il giorno di scadenza del termine breve per impugnare.
La notificazione deve pertanto ritenersi tempestivamente perfezionata per l'appellante in tale data, senza che assuma rilievo, ai fini dell'ammissibilità del gravame, la circostanza che la consegna al sia CP_4
avvenuta il giorno successivo.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di procura, sollevata dal con riferimento al mandato CP_3
conferito dalla società al proprio Difensore (mandato che, nella ricostruzione dell'appellato, Parte_1
riguarderebbe esclusivamente il giudizio di primo grado).
Osserva il Collegio: è vero che la procura alle liti depositata dalla società appellante è la stessa rilasciata per il giudizio di primo grado;
tuttavia, dal tenore letterale della procura emerge chiaramente che il mandato è stato conferito “per ogni fase e grado” del procedimento, con ciò comprendendo anche l'eventuale giudizio di appello.
Di conseguenza, la rappresentanza processuale dell'appellante deve ritenersi validamente conferita anche nel presente grado di giudizio.
Nel merito, l'appello proposto dalla compagnia investe le conclusioni cui il primo Giudice è Parte_1
pervenuto, a seguito della mancata restituzione della produzione di parte attrice, ritirata dal Difensore del nel corso del giudizio e non più ridepositata prima della decisione. CP_3
In particolare, con il primo motivo di gravame la compagnia censura la sentenza di prime cure, laddove il primo Giudice ha ritenuto che dalla non disponibilità del fascicolo di parte dell'attore discendesse l'impossibilità di verificare la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo al convenuto contumace
. Controparte_4
Peraltro la dichiarazione di contumacia era stata già emessa nel corso del procedimento (a seguito delle verifiche imposte dagli artt. 171 co.3 e 291 cpc).
7 Dai verbali di causa risulterebbero l'ordine di rinnovazione della citazione, l'avvenuto deposito dell'atto rinnovato, e la successiva declaratoria di contumacia del convenuto (circostanze che, secondo l'appellante, dimostrerebbero la corretta instaurazione del contraddittorio, verificabile anche sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio).
Con il secondo motivo, la compagnia appellante deduce l'erroneità della pronuncia di improcedibilità della domanda, fondata sulla mancata restituzione del fascicolo di parte attrice.
sostiene che tale omissione non sarebbe tale da determinare l'improcedibilità della domanda, Parte_1
ma comporterebbe soltanto che il Giudice debba decidere la causa allo stato degli atti, senza tener conto dei documenti non rinvenuti.
Nel caso di specie, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto valutare il merito della controversia sulla base dei documenti agli atti e della volontaria rinuncia dell'attore ad avvalersi della propria produzione, pervenendo al rigetto della pretesa risarcitoria azionata, e non già alla declaratoria di improcedibilità.
Ad avviso del Collegio, entrambi i motivi sono inammissibili per carenza di interesse all'impugnazione.
Quanto al primo motivo (relativo alla pretesa erroneità delle considerazioni svolte dal Tribunale sulla regolarità della notificazione dell'atto introduttivo al convenuto contumace ), si rileva come tali CP_4
osservazioni abbiano avuto un rilievo meramente incidentale nell'impianto argomentativo della decisione di primo grado.
Infatti il primo Giudice non ha fondato su tali considerazioni né la declaratoria di improcedibilità della domanda, né altre statuizioni processuali in danno dell'attore e dell'odierna appellante . Parte_1
In particolare, la motivazione di prime cure non fa menzione di eventuali ordini di rinnovazione della notifica o di integrazione del contraddittorio rimasti ineseguiti, né individua in asserite irregolarità del rapporto processuale con il convenuto contumace un presupposto della definizione in rito della controversia.
Vale a dire, la pronuncia di improcedibilità non risulta in alcun modo correlata a profili inerenti all'instaurazione del contraddittorio.
In altri termini – pur potendo la compagnia astrattamente vantare un interesse alla corretta evocazione in giudizio del proprio co-obbligato solidale – nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna statuizione processuale, idonea a fondare una concreta doglianza in sede di gravame.
Parimenti inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione, è il secondo motivo di gravame, con cui la società appellante censura la declaratoria di improcedibilità della domanda.
8 In astratto, è vero che può configurarsi, anche in capo alla parte formalmente vittoriosa, un interesse a conseguire una pronuncia di rigetto nel merito in luogo di una definizione in rito, atteso che quest'ultima non preclude la riproposizione della domanda e può sottrarre l'attore alle preclusioni eventualmente maturate.
Tuttavia, tale evenienza resta esclusa quando la decisione di carattere processuale rappresenta l'esito diretto dell'accoglimento delle difese preliminari svolte dalla stessa parte, che poi se ne duole in sede di impugnazione.
Ed effettivamente tanto è accaduto nel caso di specie.
Infatti, il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta da , Controparte_3 principalmente per l'impossibilità di verificare il rispetto della condizione di procedibilità, costituita dall'esperimento della negoziazione assistita.
Nel delineare le ragioni dell'improcedibilità, il primo Giudice ha tuttavia richiamato anche l'impossibilità di accertare che la richiesta risarcitoria inoltrata in via stragiudiziale dal danneggiato alla compagnia soddisfacesse i requisiti imposti, a pena di improponibilità, dagli artt. 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni.
Si tratta di un profilo, quest'ultimo, che la stessa società convenuta aveva posto al centro delle Parte_1 proprie difese preliminari, chiedendo di dichiararsi la domanda “improponibile, inammissibile ed improcedibile”, proprio per violazione della normativa di settore.
Di conseguenza la pronuncia di reiezione in rito, a prescindere dalla forma dell'improcedibilità concretamente adottata dal Tribunale, costituisce l'effetto diretto delle eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice e deve, quindi, considerarsi ad essa favorevole.
Manca, pertanto, qualsiasi interesse concreto e attuale della società a dolersi della forma in cui Parte_1
tale statuizione è stata resa, non potendo l'appellante aspirare, in luogo di una pronuncia che accoglie le sue difese preliminari, ad un diverso esito ancor più satisfattivo.
Pertanto, entrambi i motivi debbono essere dichiarati inammissibili.
Altresì, deve essere dichiarata inammissibile l'ulteriore richiesta formulata in via incidentale dall'appellato nella sua comparsa di costituzione (richiesta di revoca dell'ordinanza con cui il Tribunale, Controparte_3
all'esito dell'udienza istruttoria alla quale il Difensore dell'attore era risultato assente, ha disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, senza fissare una nuova data per l'assunzione delle prove orali già ammesse).
9 Con tale richiesta, l'appellato sollecita la rimessione della causa al primo Giudice, al fine di CP_3
consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria che assume essergli stata preclusa dall'omessa comunicazione del provvedimento, con cui era stata fissata la data dell'udienza destinata all'audizione dei testi.
La richiesta non può trovare accoglimento.
In primo luogo, deve rilevarsi che le circostanze dedotte dall'odierno appellato non integrano alcuna delle ipotesi di rimessione al primo Giudice previste dagli artt. 353 e 354 cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile.
Ed infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tali disposizioni contemplano un elenco tassativo di fattispecie, non suscettibile di interpretazione estensiva, attesa la natura eccezionale della rimessione rispetto al principio devolutivo dell'appello (cfr. Cass. civ. n. 24089/19, n. 27516/16).
In particolare, con riferimento al caso di specie, l'assenza del Difensore di parte attrice all'udienza fissata per l'escussione dei testi, quand'anche riconducibile a causa non imputabile, non determina una nullità del procedimento né una violazione del contraddittorio, tale da giustificare il rinvio della causa al primo grado.
La conseguente omessa assunzione della prova orale attiene, infatti, alla gestione dell'istruttoria, e non rientra tra i vizi che il Legislatore ha espressamente ricollegato alla rimessione al primo Giudice.
Di conseguenza – non vertendosi in una delle ipotesi tassative di rimessione – l'eventuale vizio processuale dedotto può assumere rilievo unicamente quale motivo di impugnazione, in applicazione del principio generale di conversione dei vizi processuali in motivi di nullità della sentenza.
In tal caso, sarebbe stato tuttavia onere dell'appellato articolare uno specifico motivo di gravame, deducendo, a pena di inammissibilità, il concreto pregiudizio arrecato alle proprie facoltà difensive dalla lamentata irregolarità procedimentale (secondo il principio affermato, sia pure in diversa fattispecie, da
Cass. civ. n. 3712/12).
Sotto tale profilo, deve rilevarsi come non abbia denunciato la mancata assunzione delle Controparte_3 prove orali quale causa di nullità della sentenza di primo grado, né ha articolato sul punto uno specifico motivo di impugnazione, idoneo ad investire la decisione nei suoi profili di legittimità processuale.
In sostanza, il non ha mosso alcuna censura avverso la sentenza di prime cure. Ed infatti egli ha CP_3
concluso per il rigetto dell'appello di , e quindi per l'integrale conferma della decisione di primo Parte_1
grado (ivi compresa la statuizione di improcedibilità della domanda originariamente proposta).
10 Di conseguenza la richiesta formulata dall'appellato si risolve in una sollecitazione priva di base impugnatoria, non essendo stata la mancata assunzione delle prove dedotta quale vizio della sentenza di primo grado, né prospettata quale causa di nullità idonea ad incidere sulla validità della decisione adottata.
L'omesso espletamento delle prove, pur evocato mediante la richiesta di rimessione al primo Giudice, non
è stato infatti dedotto come vizio autonomamente rilevante della decisione impugnata ed è, peraltro, logicamente incompatibile con la richiesta di conferma della pronuncia resa in rito.
Infine, va esaminato il terzo motivo di gravame proposto dalla compagnia assicuratrice , con cui Parte_1
quest'ultima si duole del regolamento delle spese del primo grado disposto dal primo Giudice.
In particolare, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 co.2 cpc, per l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge ai fini della compensazione delle spese del giudizio, stante la declaratoria di improcedibilità della domanda proposta dall'attore, e l'insufficiente indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni su cui fondare la statuita compensazione (genericamente individuate dal primo Giudice nella natura processuale della decisione).
Neanche tale motivo può trovare accoglimento, benché la compensazione debba essere motivata su basi differenti rispetto a quelle indicate dal Tribunale.
Secondo la formulazione dell'art. 92 co.2 cpc – come modificato dall'art. 13 co.1 del D.L. 132/14, convertito con modificazioni nella Legge 162/14 – applicabile ratione temporis al giudizio in esame, intrapreso nel
2016, la compensazione delle spese di lite è consentita solo in ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Inoltre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/18, ha dichiarato illegittima la citata disposizione, nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, diverse dall'assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza, imponendosi in tal caso l'obbligo di indicare in modo specifico, nell'ambito della decisione, le circostanze concrete che giustifichino tale deroga (Cass. civ. n.
1950/22).
Nel caso di specie, in assenza di una reciproca soccombenza, occorre dunque valutare se la compensazione delle spese del primo grado, oggetto delle doglianze della compagnia appellante, sia stata operata in presenza delle ragioni di “gravità ed eccezionalità” individuate dalla Consulta.
Ebbene, la motivazione addotta dal Tribunale a fondamento della disposta compensazione delle spese
(individuata nella mera natura processuale della decisione adottata), non risulta di per sé idonea ad
11 integrare le “gravi ed eccezionali ragioni”, richieste dall'art. 92 co.2 cpc, come interpretato alla luce della pronuncia additiva della Corte costituzionale.
Infatti, la sola definizione del giudizio in rito non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per derogare al criterio della soccombenza.
Ciò nondimeno, il Collegio ritiene che, nella fattispecie concreta, sussistano comunque circostanze peculiari, idonee ad integrare quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che legittimano la compensazione delle spese.
Rilevano, in tal senso, le specifiche vicende processuali denunciate dall'appellato in ordine CP_3
all'omessa comunicazione della data dell'udienza prevista per l'assunzione delle prove orali, non indicata nel corso della precedente udienza di comparizione e fissata solo in un momento successivo.
Dall'esame dello storico del fascicolo telematico del giudizio di primo grado, emerge la seguente circostanza: l'annotazione relativa all'udienza istruttoria del 19 Marzo 2019, pur recando formalmente la data della precedente comparizione del 27 Ottobre 2018, è stata inserita nel sistema soltanto in data 11
Marzo 2019, ossia pochi giorni prima della celebrazione dell'udienza stessa.
Per tale evento, inoltre, non risulta alcuna comunicazione alle parti a mezzo del sistema di cancelleria.
In tale contesto, deve ritenersi che l'assenza del Difensore dell'attore all'udienza fissata per l'escussione dei testi sia stata incolpevole, in quanto direttamente riconducibile all'omessa comunicazione della data del rinvio, evidentemente disposto a notevole distanza temporale dalla precedente comparizione delle parti.
D'altro canto, non può configurarsi in capo al Difensore un onere di consultazione periodica del fascicolo telematico, tale da supplire alla mancanza della comunicazione di cancelleria (tenuto anche conto dell'esiguo lasso temporale intercorso tra l'annotazione del rinvio e la data dell'udienza, pari ad appena otto giorni).
Orbene, è innegabile che l'assenza del Difensore all'udienza abbia determinato la mancata assunzione delle prove orali, precludendo così l'attività istruttoria richiesta dall'attore ed incidendo in modo significativo sul successivo andamento del giudizio e sul relativo esito: pur non essendo la declaratoria di improcedibilità della domanda direttamente dipendente da tale evenienza – essendo essa fondata, piuttosto, sull'omesso rideposito del fascicolo di parte prima della decisione – non può trascurarsi come la mancata celebrazione dell'istruttoria abbia inevitabilmente condizionato la successiva condotta processuale dell'attore, compromettendo le prospettive di un accoglimento della domanda, e contribuendo a determinare un contesto processuale, nel quale l'istante ha verosimilmente maturato un disinteresse alla prosecuzione del giudizio sotto il profilo sostanziale.
12 Inoltre, dagli atti emerge come il Difensore della società , venuto a conoscenza della data Parte_1
dell'udienza istruttoria, non abbia provveduto a darne comunicazione al Difensore di controparte, limitandosi a contattarlo solo successivamente, per rappresentare l'avvenuto rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e per sollecitare, in tale occasione, una rinuncia alla domanda.
Trattasi di circostanze pacifiche e non contestate, che, pur non integrando di per sé violazioni di doveri processuali, si inseriscono nel complessivo andamento del procedimento, e contribuiscono a delineare il peculiare contesto nel quale si è sviluppata la fase conclusiva del giudizio di primo grado.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che, pur a fronte dell'inadeguatezza della motivazione esplicitamente addotta dal primo Giudice, sussistano nel caso concreto quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese del primo grado, sicché anche il terzo motivo di appello proposto dalla società deve essere respinto. Pt_1
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, sia pur con motivazione parzialmente modificata in ordine al governo delle spese del primo grado.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Per quel che concerne il rapporto processuale tra la compagnia appellante e l'appellato , ad Controparte_3 avviso della Corte sussistono i presupposti, per disporre la compensazione integrale non soltanto con riferimento alle spese del primo grado, ma anche in ordine alle spese del presente grado.
Assume rilievo, in tal senso, la posizione processuale dell'appellato . CP_3
Infatti – pur in assenza di un formale appello incidentale – le difese svolte da nel presente Controparte_3
grado non si sono esaurite nella mera resistenza al gravame principale, ma hanno dato luogo alla proposizione di ulteriori richieste di natura processuale (segnatamente volte alla revoca dell'ordinanza istruttoria di rinvio per la precisazione delle conclusioni, ed alla riapertura della fase probatoria mediante rimessione della causa al primo Giudice).
Tali istanze, come già rilevato, sono state dichiarate inammissibili e non suscettibili di accoglimento.
Ne è conseguito un ampliamento delle questioni sottoposte all'esame del Collegio, che ha reso necessario l'ulteriore approfondimento di profili processuali non direttamente devoluti dall'appello principale, senza che da ciò sia derivato un esito favorevole per l'appellato.
Tale circostanza, pur non integrando una vera e propria soccombenza in senso tecnico, rileva ai fini del
13 regolamento delle spese del grado.
Tenuto conto di tali considerazioni, nonché della natura delle questioni trattate e del complessivo andamento del grado di appello, il Collegio ravvisa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese anche del presente grado (anche in conformità al sopra richiamato insegnamento della Corte Costituzionale).
Nulla va statuito, in ordine alle spese, nei confronti dell'appellato contumace , rimasto Controparte_4
estraneo alle questioni che hanno costituito oggetto del presente grado (del resto l'appello di Parte_1
nella sostanza era rivolto esclusivamente nei confronti di , e non anche nei confronti del Controparte_3
, consorte in lite della compagnia assicuratrice). CP_4
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante compagnia , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(incorporante ), in persona del legale Parte_1 Parte_3
rapp.te p.t., nei confronti di (gravame notificato anche nei confronti di ), Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8860/19, pubblicata l'8 Ottobre 2019 e notificata il 22
Ottobre 2019, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra l'appellante e l'appellato Parte_1
; Controparte_3
C) Nulla per le spese del presente grado nei confronti di;
Controparte_4
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 23 Dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. CO NOTARO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5210/19 RG, avente ad oggetto “lesione personale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8860/19, pubblicata l'8 Ottobre
2019, e notificata il 22 Ottobre 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 23 Settembre 2025, all'esito dell'udienza del 16 Settembre 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 15 Dicembre 2025), e pendente tra:
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1 CP_1
del portafoglio e degli asset rivenienti da Parte_2 CP_2 Parte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv.
[...]
CO AP ( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._1 seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
1 E
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Controparte_3 C.F._2
CO IA ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._3
seguente indirizzo di PEC:
Email_2
Appellato
NONCHÉ
( ); Controparte_4 C.F._4
Appellato contumace
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 16 Settembre 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), il Difensore dell'appellante ed il Difensore dell'appellato , a mezzo di Parte_1 Controparte_3
note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 9 Dicembre 2016 nei confronti della compagnia (incorporante Parte_1
) e di , esponeva che, in data 16 Luglio 2013, intorno Parte_3 Controparte_4 Controparte_3
alle ore 20:00, si era trovato a viaggiare, quale trasportato, a bordo del motociclo Kimco tg. DZ85080, di proprietà del suddetto , ed assicurato per la responsabilità civile con la compagnia Controparte_4 Parte_1
[..
.
L'attore esponeva che il motociclo, mentre percorreva Via Terracina in Napoli, era rimasto coinvolto CP_3 in un sinistro, che aveva visto, quale veicolo “antagonista”, l'autovettura Volkswagen Polo tg. AC647HW.
In particolare il conducente della Polo, nel tentare un sorpasso azzardato a velocità elevata, aveva urtato il motociclo, provocandone la caduta al suolo unitamente ai suoi occupanti.
A seguito dell'impatto, il trasportato aveva riportato gravi lesioni personali, ed era stato Controparte_3
condotto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Paolo” di Napoli, ove gli era stato diagnosticato un
“trauma contusivo multiplo”.
Successivi accertamenti radiografici avevano evidenziato la presenza di fratture vertebrali da schiacciamento.
Le lesioni patite avevano reso necessario l'utilizzo di un busto ortopedico, ed il ricorso a prolungati trattamenti riabilitativi, fino alla completa guarigione clinica, intervenuta il 19 Dicembre 2014.
I postumi permanenti venivano quantificati dall'attore in un danno biologico pari al 25-26 %.
2 Altresì vi era stato un periodo di Inabilità Temporanea, sia Totale che Parziale.
Dunque l'attore chiedeva condannarsi in solido i convenuti e al pagamento, in Parte_1 Controparte_4 suo favore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 179.600,00 (oppure al pagamento della diversa somma ritenuta equa e congrua).
L'importo era comprensivo del danno morale, dell'aumento per la personalizzazione e delle spese mediche sostenute.
Infine, l'attore deduceva di avere previamente esperito il procedimento di negoziazione assistita, CP_3
con sottoposizione a visita medico-legale da parte del fiduciario della compagnia . Parte_1
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la compagnia Controparte_3 Parte_1
[..
e , rispettivamente assicuratrice e proprietario del motociclo su cui viaggiava come Controparte_4
trasportato al momento dell'incidente, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patiti
(quantificati nella succitata misura complessiva di euro 179.600,00), oltre interessi e rivalutazione.
Giusta comparsa depositata il 17 Marzo 2017, si costituiva la compagnia (incorporante Parte_1
), eccependo in via preliminare la nullità dell'atto di citazione per la genericità della Parte_3
descrizione della dinamica del sinistro, nonché l'improponibilità della domanda ai sensi degli artt. 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, per l'incompletezza della richiesta di risarcimento trasmessa dal danneggiato prima dell'introduzione del giudizio.
La convenuta eccepiva altresì il difetto di prova della legittimazione delle parti, in particolare di quella passiva, non risultando dimostrato che il motociclo sul quale l'attore viaggiava quale trasportato fosse effettivamente di proprietà del convenuto . Controparte_4
Nel merito, la compagnia contestava la ricostruzione del sinistro e le conseguenze dannose allegate dall'attore, rilevando come la perizia medico-legale espletata sul danneggiato avesse evidenziato l'incompatibilità delle lesioni denunciate con la dinamica dell'incidente, così come descritta in citazione.
Dunque, nel merito la società convenuta chiedeva rigettarsi la domanda attorea.
Dal canto suo il convenuto restava contumace. Controparte_4
A mezzo di ordinanza resa all'udienza del 23 Ottobre 2018, il G.I. ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attore, ammettendo contestualmente la compagnia convenuta alla prova contraria.
Alla successiva udienza del 19 Marzo 2019, fissata per l'escussione dei testi, il G.I., preso atto dell'assenza del procuratore di parte attrice, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
3 A mezzo di istanza del 25 Marzo 2019, parte attrice chiedeva la revoca del suddetto provvedimento ai sensi dell'art. 177 cpc, a tal fine rappresentando che l'assenza all'udienza istruttoria era dipesa dall'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione della data per l'audizione dei testi;
in particolare, la data del rinvio non era stata comunicata alle parti nel corso della precedente udienza di comparizione, ma era stata annotata nel fascicolo telematico in un momento successivo e, segnatamente, l'11 Marzo 2019, a distanza di pochi giorni dall'udienza fissata per l'acquisizione delle prove orali.
Con decreto del 27 Marzo 2019, il G.I. fissava l'udienza del 25 Giugno 2019 (infatti, era necessario provvedere sulla suddetta istanza di revoca nel contraddittorio delle parti).
A seguito della sostituzione del relatore, all'udienza indicata la causa veniva rinviata per la discussione orale e la decisione.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli n. 8860/19, pubblicata l'8 Ottobre 2019, e notificata il 22 Ottobre 2019.
A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha dichiarato l'improcedibilità della domanda attorea, ed altresì ha integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio.
Il Tribunale ha rilevato, in via preliminare, che la produzione di parte attrice, ritirata dal procuratore all'udienza del 25 Giugno 2019, non era stata successivamente ridepositata entro il termine previsto per il deposito delle comparse conclusionali. Tale omissione, imputabile alla parte stessa, si poneva in contrasto con l'art. 169 co.1 cpc (disposizione che impone alla parte che abbia ritirato la propria produzione di riprodurla nel fascicolo di ufficio, ogni volta che ciò sia richiesto dal Giudice e, comunque, entro il termine finale per il deposito degli scritti conclusivi).
Il mancato rideposito della produzione comportava, pertanto, che la decisione dovesse essere assunta allo stato degli atti, senza possibilità di considerare la documentazione di parte attrice.
Ne derivava l'impossibilità di verificare condizioni e presupposti di procedibilità ed ammissibilità della domanda, e, in particolare, l'avvenuto esperimento della procedura di negoziazione assistita, la completezza della richiesta risarcitoria ai sensi dell'art. 148 Cod. Ass., nonché la regolarità delle notifiche alla parte rimasta contumace;
ed ancora l'impossibilità di verificare la conformità della citazione contenuta nel fascicolo d'ufficio, rispetto all'originale custodito nel fascicolo di parte non ridepositato.
In definitiva il Tribunale – stante l'impossibilità di verificare tali presupposti processuali – ha dichiarato improcedibile la domanda attorea.
4 Avverso tale sentenza ha proposto appello la compagnia (incorporante ), Parte_1 Parte_3
con citazione notificata in data 21 Novembre 2019 nei confronti di , ed in data 22 Novembre Controparte_3
2019 nei confronti di . Controparte_4
La compagnia appellante deduce l'erroneità della decisione di prime cure, nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non verificabile la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo al convenuto contumace
, pur a fronte degli adempimenti risultanti dai verbali di causa e delle attività compiute ai Controparte_4
sensi degli artt. 171 e 291 cpc.
Dai verbali di causa risulterebbero infatti l'ordine di rinnovazione della citazione, l'avvenuto deposito dell'atto rinnovato, e la successiva declaratoria di contumacia di , circostanze che, ad avviso Controparte_4 della società appellante, dimostrerebbero la corretta instaurazione del contraddittorio, e renderebbero ingiustificata la motivazione adottata dal primo Giudice.
Inoltre, l'appellante ha censurato la declaratoria di improcedibilità della domanda, fondata sul mancato deposito del fascicolo di parte attrice, sostenendo che tale circostanza non avrebbe potuto condurre all'esito adottato, alla luce del disposto dell'art. 169 cpc e dell'orientamento consolidato, secondo cui la decisione deve essere assunta allo stato degli atti, senza tener conto dei documenti non rinvenuti.
Nel caso di specie, dunque, il primo Giudice avrebbe dovuto valutare la domanda nel merito, sulla base dei documenti disponibili, e non dichiararne l'improcedibilità, in assenza di elementi che imponessero attività ricostruttive o di ricerca documentale.
Infine, la società appellante ha censurato la compensazione delle spese del giudizio disposta dal primo
Giudice, ritenendola illegittima in quanto adottata in assenza dei presupposti normativamente previsti, e nonostante la soccombenza dell'attore, la cui domanda era stata definita in rito con declaratoria di improcedibilità.
La compagnia assicuratrice ha quindi concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, di Pt_1 rigettarsi nel merito la domanda proposta dall'attore (in luogo dell'improcedibilità dichiarata Controparte_3 dal primo giudicante); il tutto, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Giusta comparsa depositata il 6 Marzo 2020, si è costituito l'appellato . Controparte_3
Costui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 cpc, nonché la tardività dell'appello, in relazione alla notifica effettuata nei confronti di (notifica Controparte_4
perfezionatasi il giorno successivo alla scadenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 325 cpc).
5 Altresì, l'appellato ha eccepito il difetto di procura del Difensore della società appellante, CP_3
assumendo che il mandato alle liti allegato all'atto di gravame sia riferito al solo giudizio di primo grado e che, pertanto, risulti inidoneo a legittimare la costituzione in appello di . Parte_1
Nel merito, chiede rigettarsi il gravame;
ancora, in via incidentale, deduce l'erroneità del Controparte_3
provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 177 cpc formulata in primo grado. Sul punto il assume CP_3
che la mancata comparizione del proprio Difensore all'udienza istruttoria fosse dipesa da causa non imputabile, ossia, segnatamente, dall'omessa comunicazione della data dell'udienza fissata per l'escussione dei testi già ammessi.
Su tale presupposto, l'appellato ha sollecitato la revoca del suddetto provvedimento, e la conseguente rimessione della causa dinanzi al Giudice di prime cure, ai fini dell'espletamento dell'attività istruttoria non svolta.
Invece, è rimasto contumace l'altro appellato, e cioè , pur avendo ricevuto rituale notifica Controparte_4
dell'atto di gravame (peraltro il convenuto era già rimasto contumace in primo grado). CP_4
Giusta ordinanza comunicata il 23 Settembre 2025 – all'esito dell'udienza del 16 Settembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dell'appellante e dell'appellato ), la causa è stata dalla Corte riservata per la Parte_1 Controparte_3 decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va respinta l'eccezione di tardività dell'appello, sollevata da . Controparte_3
L'appellato assume, in particolare, che l'impugnazione proposta dalla società sarebbe tardiva in Parte_1 relazione alla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 22 Ottobre 2019.
Secondo tale prospettazione – a fronte della notifica della sentenza in data 22.10.2019 – la notifica dell'appello, sebbene tempestiva nei confronti del medesimo (in quanto avvenuta il 21.11.2019), si CP_3
sarebbe perfezionata nei confronti dell'altro appellato, e cioè , soltanto il 22 Novembre Controparte_4
2019, il giorno successivo alla scadenza del termine breve previsto per la proposizione dell'impugnazione.
L'eccezione non può essere accolta.
Sul punto, è opportuno richiamare il consolidato principio giurisprudenziale, avente ad oggetto la scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario della notifica.
6 L'intento è quello di tutelare il notificante dalle conseguenze pregiudizievoli, derivanti da eventuali ritardi imputabili all'organo notificatore.
In forza di tale regola – affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 321/1999,
e poi costantemente ribadita dalla giurisprudenza, anche alla luce della sentenza n. 477/02 della Corte
Costituzionale – la notifica si considera perfezionata, per il notificante, nel momento in cui l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario o al servizio postale, restando irrilevante, ai fini del rispetto del termine per l'impugnazione, il momento successivo della consegna al destinatario.
Nel caso di specie, l'atto di appello risulta affidato al servizio postale in data 21 Novembre 2019, coincidente con il giorno di scadenza del termine breve per impugnare.
La notificazione deve pertanto ritenersi tempestivamente perfezionata per l'appellante in tale data, senza che assuma rilievo, ai fini dell'ammissibilità del gravame, la circostanza che la consegna al sia CP_4
avvenuta il giorno successivo.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di procura, sollevata dal con riferimento al mandato CP_3
conferito dalla società al proprio Difensore (mandato che, nella ricostruzione dell'appellato, Parte_1
riguarderebbe esclusivamente il giudizio di primo grado).
Osserva il Collegio: è vero che la procura alle liti depositata dalla società appellante è la stessa rilasciata per il giudizio di primo grado;
tuttavia, dal tenore letterale della procura emerge chiaramente che il mandato è stato conferito “per ogni fase e grado” del procedimento, con ciò comprendendo anche l'eventuale giudizio di appello.
Di conseguenza, la rappresentanza processuale dell'appellante deve ritenersi validamente conferita anche nel presente grado di giudizio.
Nel merito, l'appello proposto dalla compagnia investe le conclusioni cui il primo Giudice è Parte_1
pervenuto, a seguito della mancata restituzione della produzione di parte attrice, ritirata dal Difensore del nel corso del giudizio e non più ridepositata prima della decisione. CP_3
In particolare, con il primo motivo di gravame la compagnia censura la sentenza di prime cure, laddove il primo Giudice ha ritenuto che dalla non disponibilità del fascicolo di parte dell'attore discendesse l'impossibilità di verificare la regolarità della notificazione dell'atto introduttivo al convenuto contumace
. Controparte_4
Peraltro la dichiarazione di contumacia era stata già emessa nel corso del procedimento (a seguito delle verifiche imposte dagli artt. 171 co.3 e 291 cpc).
7 Dai verbali di causa risulterebbero l'ordine di rinnovazione della citazione, l'avvenuto deposito dell'atto rinnovato, e la successiva declaratoria di contumacia del convenuto (circostanze che, secondo l'appellante, dimostrerebbero la corretta instaurazione del contraddittorio, verificabile anche sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo d'ufficio).
Con il secondo motivo, la compagnia appellante deduce l'erroneità della pronuncia di improcedibilità della domanda, fondata sulla mancata restituzione del fascicolo di parte attrice.
sostiene che tale omissione non sarebbe tale da determinare l'improcedibilità della domanda, Parte_1
ma comporterebbe soltanto che il Giudice debba decidere la causa allo stato degli atti, senza tener conto dei documenti non rinvenuti.
Nel caso di specie, dunque, il Tribunale avrebbe dovuto valutare il merito della controversia sulla base dei documenti agli atti e della volontaria rinuncia dell'attore ad avvalersi della propria produzione, pervenendo al rigetto della pretesa risarcitoria azionata, e non già alla declaratoria di improcedibilità.
Ad avviso del Collegio, entrambi i motivi sono inammissibili per carenza di interesse all'impugnazione.
Quanto al primo motivo (relativo alla pretesa erroneità delle considerazioni svolte dal Tribunale sulla regolarità della notificazione dell'atto introduttivo al convenuto contumace ), si rileva come tali CP_4
osservazioni abbiano avuto un rilievo meramente incidentale nell'impianto argomentativo della decisione di primo grado.
Infatti il primo Giudice non ha fondato su tali considerazioni né la declaratoria di improcedibilità della domanda, né altre statuizioni processuali in danno dell'attore e dell'odierna appellante . Parte_1
In particolare, la motivazione di prime cure non fa menzione di eventuali ordini di rinnovazione della notifica o di integrazione del contraddittorio rimasti ineseguiti, né individua in asserite irregolarità del rapporto processuale con il convenuto contumace un presupposto della definizione in rito della controversia.
Vale a dire, la pronuncia di improcedibilità non risulta in alcun modo correlata a profili inerenti all'instaurazione del contraddittorio.
In altri termini – pur potendo la compagnia astrattamente vantare un interesse alla corretta evocazione in giudizio del proprio co-obbligato solidale – nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna statuizione processuale, idonea a fondare una concreta doglianza in sede di gravame.
Parimenti inammissibile, per carenza di interesse all'impugnazione, è il secondo motivo di gravame, con cui la società appellante censura la declaratoria di improcedibilità della domanda.
8 In astratto, è vero che può configurarsi, anche in capo alla parte formalmente vittoriosa, un interesse a conseguire una pronuncia di rigetto nel merito in luogo di una definizione in rito, atteso che quest'ultima non preclude la riproposizione della domanda e può sottrarre l'attore alle preclusioni eventualmente maturate.
Tuttavia, tale evenienza resta esclusa quando la decisione di carattere processuale rappresenta l'esito diretto dell'accoglimento delle difese preliminari svolte dalla stessa parte, che poi se ne duole in sede di impugnazione.
Ed effettivamente tanto è accaduto nel caso di specie.
Infatti, il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità della domanda proposta da , Controparte_3 principalmente per l'impossibilità di verificare il rispetto della condizione di procedibilità, costituita dall'esperimento della negoziazione assistita.
Nel delineare le ragioni dell'improcedibilità, il primo Giudice ha tuttavia richiamato anche l'impossibilità di accertare che la richiesta risarcitoria inoltrata in via stragiudiziale dal danneggiato alla compagnia soddisfacesse i requisiti imposti, a pena di improponibilità, dagli artt. 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni.
Si tratta di un profilo, quest'ultimo, che la stessa società convenuta aveva posto al centro delle Parte_1 proprie difese preliminari, chiedendo di dichiararsi la domanda “improponibile, inammissibile ed improcedibile”, proprio per violazione della normativa di settore.
Di conseguenza la pronuncia di reiezione in rito, a prescindere dalla forma dell'improcedibilità concretamente adottata dal Tribunale, costituisce l'effetto diretto delle eccezioni sollevate dalla compagnia assicuratrice e deve, quindi, considerarsi ad essa favorevole.
Manca, pertanto, qualsiasi interesse concreto e attuale della società a dolersi della forma in cui Parte_1
tale statuizione è stata resa, non potendo l'appellante aspirare, in luogo di una pronuncia che accoglie le sue difese preliminari, ad un diverso esito ancor più satisfattivo.
Pertanto, entrambi i motivi debbono essere dichiarati inammissibili.
Altresì, deve essere dichiarata inammissibile l'ulteriore richiesta formulata in via incidentale dall'appellato nella sua comparsa di costituzione (richiesta di revoca dell'ordinanza con cui il Tribunale, Controparte_3
all'esito dell'udienza istruttoria alla quale il Difensore dell'attore era risultato assente, ha disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, senza fissare una nuova data per l'assunzione delle prove orali già ammesse).
9 Con tale richiesta, l'appellato sollecita la rimessione della causa al primo Giudice, al fine di CP_3
consentire lo svolgimento dell'attività istruttoria che assume essergli stata preclusa dall'omessa comunicazione del provvedimento, con cui era stata fissata la data dell'udienza destinata all'audizione dei testi.
La richiesta non può trovare accoglimento.
In primo luogo, deve rilevarsi che le circostanze dedotte dall'odierno appellato non integrano alcuna delle ipotesi di rimessione al primo Giudice previste dagli artt. 353 e 354 cpc, nella formulazione ratione temporis applicabile.
Ed infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tali disposizioni contemplano un elenco tassativo di fattispecie, non suscettibile di interpretazione estensiva, attesa la natura eccezionale della rimessione rispetto al principio devolutivo dell'appello (cfr. Cass. civ. n. 24089/19, n. 27516/16).
In particolare, con riferimento al caso di specie, l'assenza del Difensore di parte attrice all'udienza fissata per l'escussione dei testi, quand'anche riconducibile a causa non imputabile, non determina una nullità del procedimento né una violazione del contraddittorio, tale da giustificare il rinvio della causa al primo grado.
La conseguente omessa assunzione della prova orale attiene, infatti, alla gestione dell'istruttoria, e non rientra tra i vizi che il Legislatore ha espressamente ricollegato alla rimessione al primo Giudice.
Di conseguenza – non vertendosi in una delle ipotesi tassative di rimessione – l'eventuale vizio processuale dedotto può assumere rilievo unicamente quale motivo di impugnazione, in applicazione del principio generale di conversione dei vizi processuali in motivi di nullità della sentenza.
In tal caso, sarebbe stato tuttavia onere dell'appellato articolare uno specifico motivo di gravame, deducendo, a pena di inammissibilità, il concreto pregiudizio arrecato alle proprie facoltà difensive dalla lamentata irregolarità procedimentale (secondo il principio affermato, sia pure in diversa fattispecie, da
Cass. civ. n. 3712/12).
Sotto tale profilo, deve rilevarsi come non abbia denunciato la mancata assunzione delle Controparte_3 prove orali quale causa di nullità della sentenza di primo grado, né ha articolato sul punto uno specifico motivo di impugnazione, idoneo ad investire la decisione nei suoi profili di legittimità processuale.
In sostanza, il non ha mosso alcuna censura avverso la sentenza di prime cure. Ed infatti egli ha CP_3
concluso per il rigetto dell'appello di , e quindi per l'integrale conferma della decisione di primo Parte_1
grado (ivi compresa la statuizione di improcedibilità della domanda originariamente proposta).
10 Di conseguenza la richiesta formulata dall'appellato si risolve in una sollecitazione priva di base impugnatoria, non essendo stata la mancata assunzione delle prove dedotta quale vizio della sentenza di primo grado, né prospettata quale causa di nullità idonea ad incidere sulla validità della decisione adottata.
L'omesso espletamento delle prove, pur evocato mediante la richiesta di rimessione al primo Giudice, non
è stato infatti dedotto come vizio autonomamente rilevante della decisione impugnata ed è, peraltro, logicamente incompatibile con la richiesta di conferma della pronuncia resa in rito.
Infine, va esaminato il terzo motivo di gravame proposto dalla compagnia assicuratrice , con cui Parte_1
quest'ultima si duole del regolamento delle spese del primo grado disposto dal primo Giudice.
In particolare, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 co.2 cpc, per l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla Legge ai fini della compensazione delle spese del giudizio, stante la declaratoria di improcedibilità della domanda proposta dall'attore, e l'insufficiente indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni su cui fondare la statuita compensazione (genericamente individuate dal primo Giudice nella natura processuale della decisione).
Neanche tale motivo può trovare accoglimento, benché la compensazione debba essere motivata su basi differenti rispetto a quelle indicate dal Tribunale.
Secondo la formulazione dell'art. 92 co.2 cpc – come modificato dall'art. 13 co.1 del D.L. 132/14, convertito con modificazioni nella Legge 162/14 – applicabile ratione temporis al giudizio in esame, intrapreso nel
2016, la compensazione delle spese di lite è consentita solo in ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Inoltre la Corte costituzionale, con la sentenza n. 77/18, ha dichiarato illegittima la citata disposizione, nella parte in cui non prevede che il Giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, diverse dall'assoluta novità della questione o dal mutamento di giurisprudenza, imponendosi in tal caso l'obbligo di indicare in modo specifico, nell'ambito della decisione, le circostanze concrete che giustifichino tale deroga (Cass. civ. n.
1950/22).
Nel caso di specie, in assenza di una reciproca soccombenza, occorre dunque valutare se la compensazione delle spese del primo grado, oggetto delle doglianze della compagnia appellante, sia stata operata in presenza delle ragioni di “gravità ed eccezionalità” individuate dalla Consulta.
Ebbene, la motivazione addotta dal Tribunale a fondamento della disposta compensazione delle spese
(individuata nella mera natura processuale della decisione adottata), non risulta di per sé idonea ad
11 integrare le “gravi ed eccezionali ragioni”, richieste dall'art. 92 co.2 cpc, come interpretato alla luce della pronuncia additiva della Corte costituzionale.
Infatti, la sola definizione del giudizio in rito non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per derogare al criterio della soccombenza.
Ciò nondimeno, il Collegio ritiene che, nella fattispecie concreta, sussistano comunque circostanze peculiari, idonee ad integrare quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che legittimano la compensazione delle spese.
Rilevano, in tal senso, le specifiche vicende processuali denunciate dall'appellato in ordine CP_3
all'omessa comunicazione della data dell'udienza prevista per l'assunzione delle prove orali, non indicata nel corso della precedente udienza di comparizione e fissata solo in un momento successivo.
Dall'esame dello storico del fascicolo telematico del giudizio di primo grado, emerge la seguente circostanza: l'annotazione relativa all'udienza istruttoria del 19 Marzo 2019, pur recando formalmente la data della precedente comparizione del 27 Ottobre 2018, è stata inserita nel sistema soltanto in data 11
Marzo 2019, ossia pochi giorni prima della celebrazione dell'udienza stessa.
Per tale evento, inoltre, non risulta alcuna comunicazione alle parti a mezzo del sistema di cancelleria.
In tale contesto, deve ritenersi che l'assenza del Difensore dell'attore all'udienza fissata per l'escussione dei testi sia stata incolpevole, in quanto direttamente riconducibile all'omessa comunicazione della data del rinvio, evidentemente disposto a notevole distanza temporale dalla precedente comparizione delle parti.
D'altro canto, non può configurarsi in capo al Difensore un onere di consultazione periodica del fascicolo telematico, tale da supplire alla mancanza della comunicazione di cancelleria (tenuto anche conto dell'esiguo lasso temporale intercorso tra l'annotazione del rinvio e la data dell'udienza, pari ad appena otto giorni).
Orbene, è innegabile che l'assenza del Difensore all'udienza abbia determinato la mancata assunzione delle prove orali, precludendo così l'attività istruttoria richiesta dall'attore ed incidendo in modo significativo sul successivo andamento del giudizio e sul relativo esito: pur non essendo la declaratoria di improcedibilità della domanda direttamente dipendente da tale evenienza – essendo essa fondata, piuttosto, sull'omesso rideposito del fascicolo di parte prima della decisione – non può trascurarsi come la mancata celebrazione dell'istruttoria abbia inevitabilmente condizionato la successiva condotta processuale dell'attore, compromettendo le prospettive di un accoglimento della domanda, e contribuendo a determinare un contesto processuale, nel quale l'istante ha verosimilmente maturato un disinteresse alla prosecuzione del giudizio sotto il profilo sostanziale.
12 Inoltre, dagli atti emerge come il Difensore della società , venuto a conoscenza della data Parte_1
dell'udienza istruttoria, non abbia provveduto a darne comunicazione al Difensore di controparte, limitandosi a contattarlo solo successivamente, per rappresentare l'avvenuto rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni e per sollecitare, in tale occasione, una rinuncia alla domanda.
Trattasi di circostanze pacifiche e non contestate, che, pur non integrando di per sé violazioni di doveri processuali, si inseriscono nel complessivo andamento del procedimento, e contribuiscono a delineare il peculiare contesto nel quale si è sviluppata la fase conclusiva del giudizio di primo grado.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene che, pur a fronte dell'inadeguatezza della motivazione esplicitamente addotta dal primo Giudice, sussistano nel caso concreto quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che giustificano la compensazione delle spese del primo grado, sicché anche il terzo motivo di appello proposto dalla società deve essere respinto. Pt_1
Per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, con la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata, sia pur con motivazione parzialmente modificata in ordine al governo delle spese del primo grado.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Per quel che concerne il rapporto processuale tra la compagnia appellante e l'appellato , ad Controparte_3 avviso della Corte sussistono i presupposti, per disporre la compensazione integrale non soltanto con riferimento alle spese del primo grado, ma anche in ordine alle spese del presente grado.
Assume rilievo, in tal senso, la posizione processuale dell'appellato . CP_3
Infatti – pur in assenza di un formale appello incidentale – le difese svolte da nel presente Controparte_3
grado non si sono esaurite nella mera resistenza al gravame principale, ma hanno dato luogo alla proposizione di ulteriori richieste di natura processuale (segnatamente volte alla revoca dell'ordinanza istruttoria di rinvio per la precisazione delle conclusioni, ed alla riapertura della fase probatoria mediante rimessione della causa al primo Giudice).
Tali istanze, come già rilevato, sono state dichiarate inammissibili e non suscettibili di accoglimento.
Ne è conseguito un ampliamento delle questioni sottoposte all'esame del Collegio, che ha reso necessario l'ulteriore approfondimento di profili processuali non direttamente devoluti dall'appello principale, senza che da ciò sia derivato un esito favorevole per l'appellato.
Tale circostanza, pur non integrando una vera e propria soccombenza in senso tecnico, rileva ai fini del
13 regolamento delle spese del grado.
Tenuto conto di tali considerazioni, nonché della natura delle questioni trattate e del complessivo andamento del grado di appello, il Collegio ravvisa la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese anche del presente grado (anche in conformità al sopra richiamato insegnamento della Corte Costituzionale).
Nulla va statuito, in ordine alle spese, nei confronti dell'appellato contumace , rimasto Controparte_4
estraneo alle questioni che hanno costituito oggetto del presente grado (del resto l'appello di Parte_1
nella sostanza era rivolto esclusivamente nei confronti di , e non anche nei confronti del Controparte_3
, consorte in lite della compagnia assicuratrice). CP_4
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante compagnia , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(incorporante ), in persona del legale Parte_1 Parte_3
rapp.te p.t., nei confronti di (gravame notificato anche nei confronti di ), Controparte_3 Controparte_4
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8860/19, pubblicata l'8 Ottobre 2019 e notificata il 22
Ottobre 2019, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra l'appellante e l'appellato Parte_1
; Controparte_3
C) Nulla per le spese del presente grado nei confronti di;
Controparte_4
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) Parte_1 dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 23 Dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
14