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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/11/2025, n. 8815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8815 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
l Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. IA AI AJ udite le conclusioni delle parti pronuncia, la seguente
SENTENZA
nell'udienza di discussione del 27/11/2025 nella causa n. 15667 /2025 RG
TRA nata ad [...] il [...] c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla Via Tenente Formicola C.F._1
n. 4, presso lo studio dell'Avv. IA Rosaria Pontoriere (c.f. ), dalla C.F._2 quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su atto separato sottoscritto con firma digitale e congiunto al ricorso mediante strumenti informatici. Il suddetto difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 170 e 176 c.p.c. II co., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0817577416 o indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 Email_2
RICORRENTE
E
l' , (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv.
IO AR (c.f. p.e.c. CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti per atto del Email_3 dott. Notaio in Fiumicino in data 22.03.24, rep. 37875, ed elettivamente Persona_1 domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Avvocatura INPS di Napoli in via A. De
Gasperi, 55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/06/2025 l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio dinnanzi al giudice del lavoro di Napoli l chiedendo “1) Accertare e dichiarare la CP_1
1 illegittimità ed infondatezza del provvedimento opposto e del contestato indebito di €
11.345,64 per pensione erogata dal gennaio 2022 al dicembre del 2023
2) Accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma di € 11.345,64 erogata dall in favore CP_1 di nel periodo dal 01 gennaio 2022 al dicembre del 2023 ed Parte_1 annullare il relativo provvedimento restitutorio oggetto di opposizione
3) vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ Si costituiva l che eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito.
All' odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente concludendo “Affinchè l'ill.mo Tribunale adito, declini la propria competenza in favore del Tribunale di Napoli Nord in ragione della residenza del ricorrente in Frattamaggiore;
in subordine, respinga il ricorso ex adverso proposto perché infondato e comunque non provato.”
La domanda ha ad oggetto prestazioni assistenziali erogabili dall;
a norma dell'art. 444 CP_1 comma 1 cpc le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore.
Ritenuto che quella di cui all'art. 444 cpc è ipotesi di competenza funzionale, rilevabile anche di ufficio;
considerato che
la PARTE ricorrente risulta risiedere in Frattamaggiore, come da certificazione da ella stessa prodotta, comune rientrante nella competenza territoriale del
Tribunale di Napoli Nord, dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli Nord
Stimasi equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale , Sezione lavoro , previdenza ed assistenza, nella persona della dott. ssa IA
AI MAjorano,
Dichiara la propria incompetenza territoriale.
Fissa un termine di giorni trenta per la riassunzione dinanzi al giudice competente.
2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Napoli, 27/11/2025 Il Giudice
IA AI AJ
3
SENTENZA
nell'udienza di discussione del 27/11/2025 nella causa n. 15667 /2025 RG
TRA nata ad [...] il [...] c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Casoria (NA) alla Via Tenente Formicola C.F._1
n. 4, presso lo studio dell'Avv. IA Rosaria Pontoriere (c.f. ), dalla C.F._2 quale è rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su atto separato sottoscritto con firma digitale e congiunto al ricorso mediante strumenti informatici. Il suddetto difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 170 e 176 c.p.c. II co., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0817577416 o indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 Email_2
RICORRENTE
E
l' , (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale Rappresentante pro tempore con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv.
IO AR (c.f. p.e.c. CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti per atto del Email_3 dott. Notaio in Fiumicino in data 22.03.24, rep. 37875, ed elettivamente Persona_1 domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Avvocatura INPS di Napoli in via A. De
Gasperi, 55.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26/06/2025 l'istante di cui in epigrafe conveniva in giudizio dinnanzi al giudice del lavoro di Napoli l chiedendo “1) Accertare e dichiarare la CP_1
1 illegittimità ed infondatezza del provvedimento opposto e del contestato indebito di €
11.345,64 per pensione erogata dal gennaio 2022 al dicembre del 2023
2) Accertare e dichiarare l'irripetibilità della somma di € 11.345,64 erogata dall in favore CP_1 di nel periodo dal 01 gennaio 2022 al dicembre del 2023 ed Parte_1 annullare il relativo provvedimento restitutorio oggetto di opposizione
3) vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ Si costituiva l che eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice adito.
All' odierna udienza tenutasi con le modalità ex art.127 ter c.p.c. la causa veniva decisa con la presente sentenza depositata telematicamente concludendo “Affinchè l'ill.mo Tribunale adito, declini la propria competenza in favore del Tribunale di Napoli Nord in ragione della residenza del ricorrente in Frattamaggiore;
in subordine, respinga il ricorso ex adverso proposto perché infondato e comunque non provato.”
La domanda ha ad oggetto prestazioni assistenziali erogabili dall;
a norma dell'art. 444 CP_1 comma 1 cpc le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie rientrano nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha residenza l'attore.
Ritenuto che quella di cui all'art. 444 cpc è ipotesi di competenza funzionale, rilevabile anche di ufficio;
considerato che
la PARTE ricorrente risulta risiedere in Frattamaggiore, come da certificazione da ella stessa prodotta, comune rientrante nella competenza territoriale del
Tribunale di Napoli Nord, dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli Nord
Stimasi equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale , Sezione lavoro , previdenza ed assistenza, nella persona della dott. ssa IA
AI MAjorano,
Dichiara la propria incompetenza territoriale.
Fissa un termine di giorni trenta per la riassunzione dinanzi al giudice competente.
2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Napoli, 27/11/2025 Il Giudice
IA AI AJ
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