Ordinanza cautelare 20 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 22 aprile 2025
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- 1. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
Nota a margine della sentenza del T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, dell'11 giugno 2025, n. 4406 Parere in sanatoria della Soprintendenza Il T.A.R. nega il silenzio assenso (art. 17-bis l. n. 241/90) ma il Consiglio di Stato è di diverso avviso Di Lorenzo Bruno Molinaro* Abstract Il presente contributo analizza una recente sentenza del T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, dell'11 giugno 2025, n. 4406, secondo cui il principio del silenzio assenso introdotto dall'art. 17-bis della legge n. 241/90 non si applica al parere della Soprintendenza previsto dall'art. 167 del d.lgs. n. 42/04 nello speciale procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, sia in ragione della …
Leggi di più… - 2. Parere in sanatoria: Per Tar no silenzio assensoLorenzo Bruno Molinaro · https://www.filodiritto.com/ · 31 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/04/2025, n. 3464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3464 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03464/2025REG.PROV.COLL.
N. 03288/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3288 del 2024, proposto dal Ministero della Cultura, TE Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Avellino e Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Positano Partners s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), n. 00751/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Positano Partners s.r.l. e il relativo appello incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso di primo grado, la società Positano Partners s.r.l. ha impugnato il provvedimento del Comune di Positano (prot. n. 2718 del 13 febbraio 2024) con cui è stata respinta l’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa alla realizzazione di “ opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo volte all’abbattimento delle barriere architettoniche, all’adeguamento funzionale, sismico, di efficientamento energetico ed igienico-sanitario, la sistemazione delle aree pertinenziali, e la finitura dei prospetti del complesso immobiliare sito in Positano alla Via Laurito ”, nonché il provvedimento della TE (prot. n. 29975 del 29 dicembre 2023) con cui è stato espresso parere negativo, oltre alla nota contenente il preavviso di rigetto (prot. n. 28004 del 4 dicembre 2023).
2. – Con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile l’impugnazione nei confronti del parere contrario della TE (art. 146, d.lgs. n. 42/2004), in quanto “ tardivo e, come tale, inefficace e non vincolante e, quindi, non impugnabile ”, oltre a dichiarare illegittimo il parere del Comune, “ per la mancanza di un’autonoma valutazione sugli aspetti paesaggistici dell’opera ”, con suo conseguente annullamento.
3. – Con atto di appello, il Ministero della cultura ha impugnato la sentenza, evidenziando, con un primo motivo (pag. 3-9 dell’appello), che la richiesta della TE non sarebbe stata di meri “chiarimenti” ma di integrazione documentale e come tale idonea a sospendere i termini del procedimento, per cui il parere sarebbe tempestivo.
Inoltre, con un secondo motivo di appello (pag. 9-12 dell’appello), ha dedotto che in ogni caso il parere sarebbe tempestivo perché la richiesta istruttoria della TE sarebbe idonea ad interrompere e non già a sospendere il termine per la conclusione del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 17, co. 3 e 16, co. 4, della legge n. 241/1990, trattandosi di valutazioni tecniche in materia ambientale.
In subordine, ha dedotto che il parere, sebbene tardivo, sarebbe comunque vincolante (pag. 12-13 dell’appello).
4. – Con appello incidentale, la società Positano Partners s.r.l. ha censurato la sentenza ritenendo non necessaria l’istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. n. 42/2004, trattandosi di opere riconducibili a quelle di cui all’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 o al massimo all’allegato B, con applicazione dei più brevi termini di cui agli art. 10 e 11 dello stesso decreto, pena la formazione del silenzio-assenso ex art. 17- bis legge n. 241/1990 (pag. 14-18 dell’appello incidentale).
4.1. – Con il secondo motivo di appello incidentale (pag. 18-19), ha dedotto l’applicabilità del silenzio-assenso orizzontale (art. 17- bis legge n. 241/1990) anche nell’ipotesi in cui si volesse ritenere l’istanza assoggettata al regime ordinario (art. 146, d.lgs. n. 42/2004) e non già a quello semplificato (D.P.R. n. 31/2017).
5. – All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. – Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter trattare congiuntamente i tre motivi di appello principale, in quanto strettamente connessi, i quali devono ritenersi infondati per le seguenti ragioni.
7. – Innanzitutto, deve essere richiamata la normativa applicabile.
L’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) dispone che sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, o gli altri enti locali su apposita delega, dopo aver acquisito il parere vincolante del soprintendente (commi 5 e 6).
Inoltre, si prevede che il soprintendente rende il parere “ entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti ” (comma 8).
8. – Ciò posto, risulta pacifico tra le parti che i fatti si sono svolti secondo le seguenti tempistiche:
- la ricezione degli atti da parte della TE è del 9 agosto 2023;
- la richiesta di chiarimenti e integrazione documentale è del 7 settembre 2023;
- la documentazione integrativa è stata ricevuta il 3 novembre 2023;
- il preavviso di diniego è del 4 dicembre 2023;
- le osservazioni sono del 15 dicembre 2023;
- il parere negativo è del 29 dicembre 2023.
9. – Con riguardo alla suddetta richiesta del 7 settembre 2023, deve ritenersi, da un lato, che si tratti di una vera e propria richiesta di integrazione documentale e non già di meri chiarimenti, come si evince dal contenuto sostanziale della stessa nota e dall’elenco dei documenti ivi richiesti, e dall’altro lato, che tale richiesta possa determinare solamente un effetto sospensivo e non già interruttivo del termine di 45 giorni per l’emanazione del parere da parte della TE, secondo la regola generale di cui all’art. 2, comma 7, legge n. 241 del 1990.
10. – Inoltre, si deve precisare come un ulteriore effetto sospensivo del suddetto termine si sia verificato con la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (art. 10- bis , legge n. 241 del 1990) del 4 dicembre 2023, fino a dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni avvenute in data 15 dicembre 2023 (ossia fino al 25 dicembre 2023).
11. – Pertanto, avuto riguardo alla decorrenza del termine in data 9 agosto 2023, ossia dalla ricezione degli atti (art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42 del 2004) e alla sospensione dal 7 settembre al 3 novembre 2023 per l’integrazione documentale (art. 2, comma 2, l. n. 241 del 1990), nonché all’ulteriore sospensione dal 4 dicembre 2023 al 25 dicembre 2023 per la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (art. 10- bis , l. n. 241 del 1990), deve ritenersi che l’adozione del parere in data 29 dicembre 2023 sia del tutto tardiva rispetto al termine legale dei 45 giorni (art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42 del 2004).
12. – In senso contrario, non vale richiamare il combinato disposto degli artt. 17, comma 3 e 16, comma 4, legge n. 241 del 1990, per argomentare in ordine ad un asserito effetto interruttivo e non già sospensivo del termine, trattandosi di disposizioni inapplicabili al rilascio di pareri da parte di amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica (art. 16, comma 3 e art. 17 comma 2, legge n. 241 del 1990), come nella specie, essendo invece applicabile la normativa speciale prevista dall’art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004.
13. – Allo stesso modo, non risulta pertinente neanche il richiamo al precedente di questo Consiglio di Stato (sez. VII, 9 ottobre 2023, n. 8807), trattandosi di un caso relativo al rilascio tardivo del parere della TE nell’ambito della c.d. autorizzazione in sanatoria (art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004) che è fattispecie ben diversa da quella che viene qui in rilievo (art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004).
14. – In conclusione, quindi, l’appello principale deve essere rigettato essendo infondati tutti e tre i motivi di appello.
15. – Il primo motivo di appello incidentale è infondato nella parte in cui si deduce che l’istanza di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146, d.lgs. n. 42/2004 non sarebbe necessaria, dal momento che le argomentazioni sul punto sono del tutto generiche e apodittiche, essendosi la parte limitata a riportare la normativa di riferimento per poi asserire che le opere in questione “ sono sicuramente riconducibili a quelle di cui all’Allegato A ” del D.P.R. n. 31/2017 e che ciò troverebbe “ conferma visiva nel rendering riportato alla precedente pag. 4 ” (pag. 16 dell’appello incidentale), senza null’altro aggiungere o argomentare.
Inoltre, tale motivo di appello è inammissibile per difetto di interesse nella parte in cui si invoca l’applicabilità di un più breve termine per l’emanazione del parere, in quanto, per come già evidenziato, il parere è comunque tardivo.
16. – Il secondo motivo di appello è invece fondato.
Invero, in ordine alla questione della vincolatività o meno del parere tardivo della TE deve essere richiamato il più recente orientamento di questo Consiglio di Stato secondo cui è applicabile il silenzio-assenso orizzontale (art. 17- bis legge n. 241/1990) anche al parere tardivo della soprintendenza in materia di autorizzazioni paesaggistiche ex art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004 (Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610; Cons. Stato, sez. VII, 2 febbraio 2024, n. 1093).
17. – In conclusione, quindi, l’appello principale deve essere rigettato, mentre l’appello incidentale va accolto nei limiti di cui in motivazione.
18. – Le spese di lite possono essere compensate in ragione dei recenti mutamenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Accoglie l’appello incidentale nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosario Carrano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO