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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 127/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MERLETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO TACITO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- SILENZIO TACITO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- SILENZIO TACITO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: respingere il ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lamenta la ricorrente di aver richiesto il rimborso Irpef al 40% a lei spettante, per aver abitato in zona cratere ed essersi vista dichiarare il proprio immobile inagibile. L'Ufficio, affermando essersi trattato di una libera scelta della contribuente di aver proseguito a pagare le imposte per il tramite del proprio sostituto d'imposta, non avendo chiesto al proprio sostituto di non versarle come avrebbe potuto e dovuto, nessun tipo di rimborso le spetta;
anche per il fatto che la richiesta di rimborso avviene dopo 48 mesi il pagamento delle imposte, il cui pagamento fu una libera scelta del contribuente e non un'imposizione.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da odierna sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Cassazione ha stabilito che Il sostituto a titolo di acconto non è il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, ma è tenuto al versamento della ritenuta per altri obblighi che hanno come fattispecie l'erogazione di somme al sostituito e che consistono nell'operare una ritenuta e nel versare una somma corrispondente. Di converso, il sostituito è obbligato nei confronti dell'Erario per l'intero suo reddito, comprese le ritenute, che per lui costituiscono un acconto da scomputare dall'imposta. La sostituzione a titolo di acconto, quindi, realizza una forma di riscossione anticipata. La norma tributaria, infatti, precisa che il sostituto d'imposta è il soggetto che la legge tributaria sostituisce completamente a colui che realizza il presupposto di imposta nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. Più precisamente, ai sensi dell'art. 64, primo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, è sostitutod'imposta "chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento d'imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche e a titolo di acconto". Il legislatore tributario, dunque, individua nel sostituto l'obbligato al versamento, cioè il soggetto tenuto ad adempiere all'obbligazione tributaria nei confronti del fisco. La ritenuta, alla stregua degli artt. 23 e ss. del D.P.R. n. 600 del 1973, è una somma che il sostituto è obbligato a trattenere e a versare periodicamente all'amministrazione finanziaria a titolo di IRPEF, da calcolarsi sul reddito spettante al percipiente, quale controprestazione del servizio reso al sostituto (ad es. una prestazione di lavoro autonomo) e che può essere a titolo di acconto oppure a titolo d'imposta. Nel caso della ritenuta a titolo d'acconto, come nella fattispecie, essa costituisce un'anticipazione del tributo dovuto dal sostituito, il quale rimane obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi percepiti, ma per legge, ha il diritto di portare in detrazione l'ammontare delle ritenute subite.
nel sistema della ritenuta d'acconto, diretto ad agevolare non solo la riscossione ma anche l'accertamento degli obblighi del percettore del reddito, la mancata effettuazione della ritenuta, da parte del sostituto, non elimina il suo obbligo di versare la somma corrispondente (perpetuatio obligationis), fermo il suo diritto di rivalersi, in relazione all'importo corrisposto, nei riguardi del sostituito (cd. rivalsa successiva) (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2017, n. 31028; Cass., Sez. V, 9 dicembre 2002, n. 17515).
Il principio vale anche nell'ipotesi in cui, a parti invertite, sia stato il sostituto a versare la somma corrispondente chiesta dall'Amministrazione al sostituito, posto che la definizione del sostituto di imposta come colui che, in forza di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, ai sensi dell'art. 64, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non toglie che anche il sostituito debba ritenersi obbligato solidale al pagamento dell'imposta allorquando il sostituto non abbia effettuato le ritenute, operando in tal caso il disposto di cui all'art. 35, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Cass., Sez. Un., 12 aprile 2019, n. 10378) e dunque il principio generale di cui all'art. 1292 cod. civ., a mente del quale l'adempimento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri.
Come sostenuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, invero, occorre distinguere tra solidarietà e sostituzione, posto che soggetto passivo dell'imposta rimane comunque il sostituito e che il versamento della ritenuta d'acconto da parte del sostituto costituisce un'obbligazione autonoma rispetto all'imposta, che la legge pone soltanto a carico del sostituto a mezzo degli artt. 23 e ss. del D.P.R. n. 600 del 1973, come arguibile dal fatto che la solidarietà è prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 602 del 1973 soltanto quando il sostituto non abbia versato l'acconto, con ciò chiaramente escludendo che, fuori dell'ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell'acconto d'imposta.
Pertanto, il mancato adempimento dell'autonoma obbligazione posta a carico del sostituto, in uno con la mancata effettuazione a monte delle relative ritenute, giustifica l'attribuzione al soggetto passivo dell'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri. Quindi affermare che fosse nella piena disponibilità del sostituito il comportamento del sostituto, che nel trattenere e versare all'erario le imposte del sostituito adempie ad un proprio obbligo di legge determinato ed indipendente da quello del sostituito, che pur sempre resta il soggetto passivo dell'imposta, è errato, come più volte la giurisprudenza in merito al rimborso per chi abita nelle annate di riferimento in immobili inagibili che si trovino in zone di cratere ha affermato. Si aggiunga che non vi sono profili di decadenza, avendo la legge in un primo tempo stabilito la sospensione del pagamento Irpef, e solo in un secondo momento lo sconto del 40%; da allora poteva essere fatto valere in concreto il diritto.
Ne consegue pertanto che il ricorso va accolto, con spese a carico dell' Ufficio resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio resistente alle spese che liquida in euro 278. per compensi, oltre esborsi ed accessori.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
MERLETTI PIETRO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 103/2024 depositato il 29/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ascoli Piceno
elettivamente domiciliato presso dp.ascolipiceno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO TACITO IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- SILENZIO TACITO IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- SILENZIO TACITO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: respingere il ricorso con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lamenta la ricorrente di aver richiesto il rimborso Irpef al 40% a lei spettante, per aver abitato in zona cratere ed essersi vista dichiarare il proprio immobile inagibile. L'Ufficio, affermando essersi trattato di una libera scelta della contribuente di aver proseguito a pagare le imposte per il tramite del proprio sostituto d'imposta, non avendo chiesto al proprio sostituto di non versarle come avrebbe potuto e dovuto, nessun tipo di rimborso le spetta;
anche per il fatto che la richiesta di rimborso avviene dopo 48 mesi il pagamento delle imposte, il cui pagamento fu una libera scelta del contribuente e non un'imposizione.
All'esito la causa è stata trattenuta in decisione e decisa come da odierna sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Cassazione ha stabilito che Il sostituto a titolo di acconto non è il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria, ma è tenuto al versamento della ritenuta per altri obblighi che hanno come fattispecie l'erogazione di somme al sostituito e che consistono nell'operare una ritenuta e nel versare una somma corrispondente. Di converso, il sostituito è obbligato nei confronti dell'Erario per l'intero suo reddito, comprese le ritenute, che per lui costituiscono un acconto da scomputare dall'imposta. La sostituzione a titolo di acconto, quindi, realizza una forma di riscossione anticipata. La norma tributaria, infatti, precisa che il sostituto d'imposta è il soggetto che la legge tributaria sostituisce completamente a colui che realizza il presupposto di imposta nei rapporti con l'amministrazione finanziaria. Più precisamente, ai sensi dell'art. 64, primo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, è sostitutod'imposta "chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento d'imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche e a titolo di acconto". Il legislatore tributario, dunque, individua nel sostituto l'obbligato al versamento, cioè il soggetto tenuto ad adempiere all'obbligazione tributaria nei confronti del fisco. La ritenuta, alla stregua degli artt. 23 e ss. del D.P.R. n. 600 del 1973, è una somma che il sostituto è obbligato a trattenere e a versare periodicamente all'amministrazione finanziaria a titolo di IRPEF, da calcolarsi sul reddito spettante al percipiente, quale controprestazione del servizio reso al sostituto (ad es. una prestazione di lavoro autonomo) e che può essere a titolo di acconto oppure a titolo d'imposta. Nel caso della ritenuta a titolo d'acconto, come nella fattispecie, essa costituisce un'anticipazione del tributo dovuto dal sostituito, il quale rimane obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi percepiti, ma per legge, ha il diritto di portare in detrazione l'ammontare delle ritenute subite.
nel sistema della ritenuta d'acconto, diretto ad agevolare non solo la riscossione ma anche l'accertamento degli obblighi del percettore del reddito, la mancata effettuazione della ritenuta, da parte del sostituto, non elimina il suo obbligo di versare la somma corrispondente (perpetuatio obligationis), fermo il suo diritto di rivalersi, in relazione all'importo corrisposto, nei riguardi del sostituito (cd. rivalsa successiva) (Cass., Sez. V, 28 dicembre 2017, n. 31028; Cass., Sez. V, 9 dicembre 2002, n. 17515).
Il principio vale anche nell'ipotesi in cui, a parti invertite, sia stato il sostituto a versare la somma corrispondente chiesta dall'Amministrazione al sostituito, posto che la definizione del sostituto di imposta come colui che, in forza di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, ai sensi dell'art. 64, primo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non toglie che anche il sostituito debba ritenersi obbligato solidale al pagamento dell'imposta allorquando il sostituto non abbia effettuato le ritenute, operando in tal caso il disposto di cui all'art. 35, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Cass., Sez. Un., 12 aprile 2019, n. 10378) e dunque il principio generale di cui all'art. 1292 cod. civ., a mente del quale l'adempimento da parte di uno dei coobbligati libera gli altri.
Come sostenuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, invero, occorre distinguere tra solidarietà e sostituzione, posto che soggetto passivo dell'imposta rimane comunque il sostituito e che il versamento della ritenuta d'acconto da parte del sostituto costituisce un'obbligazione autonoma rispetto all'imposta, che la legge pone soltanto a carico del sostituto a mezzo degli artt. 23 e ss. del D.P.R. n. 600 del 1973, come arguibile dal fatto che la solidarietà è prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 602 del 1973 soltanto quando il sostituto non abbia versato l'acconto, con ciò chiaramente escludendo che, fuori dell'ipotesi di inadempimento del sostituto, il sostituito possa in via solidale essere tenuto al pagamento dell'acconto d'imposta.
Pertanto, il mancato adempimento dell'autonoma obbligazione posta a carico del sostituto, in uno con la mancata effettuazione a monte delle relative ritenute, giustifica l'attribuzione al soggetto passivo dell'imposta, ossia al sostituito, dell'obbligo solidale di provvedere al suo pagamento, con conseguente esposizione dello stesso al potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria e a tutti i conseguenti oneri. Quindi affermare che fosse nella piena disponibilità del sostituito il comportamento del sostituto, che nel trattenere e versare all'erario le imposte del sostituito adempie ad un proprio obbligo di legge determinato ed indipendente da quello del sostituito, che pur sempre resta il soggetto passivo dell'imposta, è errato, come più volte la giurisprudenza in merito al rimborso per chi abita nelle annate di riferimento in immobili inagibili che si trovino in zone di cratere ha affermato. Si aggiunga che non vi sono profili di decadenza, avendo la legge in un primo tempo stabilito la sospensione del pagamento Irpef, e solo in un secondo momento lo sconto del 40%; da allora poteva essere fatto valere in concreto il diritto.
Ne consegue pertanto che il ricorso va accolto, con spese a carico dell' Ufficio resistente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ufficio resistente alle spese che liquida in euro 278. per compensi, oltre esborsi ed accessori.