Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 40
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la pretesa non fosse prescritta, in quanto tra l'ultimo atto interruttivo notificato e l'avviso di intimazione erano decorsi solo pochi mesi, e non il termine triennale indicato dal ricorrente. Sono stati documentati diversi atti interruttivi della prescrizione.

  • Rigettato
    Eccezione di decadenza

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, affermando che la consegna del ruolo è un atto interno tra ente impositore e concessionario. Inoltre, ogni vizio relativo alla notifica della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere sollevato con l'impugnazione della cartella stessa, ritualmente notificata, o degli atti successivi che la richiamavano e che non sono stati opposti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 40
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 40
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo