CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 40/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CI IU NA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6781/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011322886000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011322886000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150016650446000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150016650446000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla Regione
Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 22 ottobre 2024 (n. 6781/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 Difensore_1, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione di pagamento n. 03420249011322866000, notificato in data 17 ottobre 2024, relativo quale atto presupposto alla cartella di pagamento n.
03420150016650446000, notificata il 14 ottobre 2015, importo € 907,11, TASSA AUTO 2009-2010; allegava l'atto impugnato.
Il ricorrente eccepiva:
1) Prescrizione della pretesa anche nel caso in cui la cartella indicata come presupposto fosse stata notificata, circostanza su cui si esprimevano dubbi, dovendosi sempre applicare il termine di prescrizione triennale;
2) Decadenza della pretesa in quanto dall'atto notificato non si evince la data di consegna del ruolo, non potendosi così valutare la sua tempestività.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione.
In data 12 dicembre 2024 si costituiva la Regione Calabria depositando controdeduzioni telematiche in cui respingeva tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente e allegava documentazione rappresentata da copia dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento e della regolare notifica.
In data 14 dicembre 2024 l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove respingeva le eccezioni sollevate dal ricorrente, allegando documentazione a dimostrazione della regolare notifica della cartella di pagamento e di altri atti interruttivi della prescrizione. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
ADER ha allegato documentazione attestante la rituale notifica della cartella di pagamento indicata come presupposto dell'AVI impugnato, nonché di atti interruttivi della prescrizione e precisamente:
1. Intimazione di pagamento n. 03420189000580991000 notificata in data 12/11/2018 personalmente al destinatario (cfr. allegato n. 6 e 6.1);
2. Intimazione di pagamento 03420219003283301000 notificata per compiuta giacenza (cfr. all.to 7 e
7.1);
3. Intimazione di pagamento 03420229004824248000 notificata il 21.11.2022 ai sensi degli artt. 139-140
c.p.c. con deposito presso la casa Comunale e invio di CAD (cfr. all.to 8 e 8.1);
4. Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400003114000 notificata in data
2 .03.2024 a mani di familiare convivente (madre) (cfr. all.to 9 e 9.1).
Non si è determinata la prescrizione della pretesa in quanto tra l'ultimo atto interruttivo notificato (2 marzo
2024) e l'AVI impugnato sono decorsi solo pochi mesi e non il termine triennale indicato dal ricorrente.
Anche l'altra eccezione sollevata è infondata in quanto la consegna del ruolo è atto interno tra l'ente impositore e il concessionario e, inoltre, ogni vizio avrebbe dovuto essere sollevato con l'impugnazione della cartella di pagamento ritualmente notificata con il rito degli irreperibili e con l'impugnazione degli atti successivi che richiamavano detta cartella e che non sono stati opposti.
In ragione della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Parti resistenti costituite nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso in oggetto e conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione di
Cosenza e della Regione Calabria, spese che liquida in € 233,00, oltre accessori di legge, per ciascuna.
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CI IU NA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6781/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011322886000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249011322886000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150016650446000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150016650446000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso in udienza.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 22 ottobre 2024 all'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza e alla Regione
Calabria, depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 22 ottobre 2024 (n. 6781/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 Difensore_1, presentava ricorso avverso l'avviso d'intimazione di pagamento n. 03420249011322866000, notificato in data 17 ottobre 2024, relativo quale atto presupposto alla cartella di pagamento n.
03420150016650446000, notificata il 14 ottobre 2015, importo € 907,11, TASSA AUTO 2009-2010; allegava l'atto impugnato.
Il ricorrente eccepiva:
1) Prescrizione della pretesa anche nel caso in cui la cartella indicata come presupposto fosse stata notificata, circostanza su cui si esprimevano dubbi, dovendosi sempre applicare il termine di prescrizione triennale;
2) Decadenza della pretesa in quanto dall'atto notificato non si evince la data di consegna del ruolo, non potendosi così valutare la sua tempestività.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e distrazione.
In data 12 dicembre 2024 si costituiva la Regione Calabria depositando controdeduzioni telematiche in cui respingeva tutte le eccezioni sollevate dal ricorrente e allegava documentazione rappresentata da copia dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento e della regolare notifica.
In data 14 dicembre 2024 l'Agenzia Entrate Riscossione di Cosenza si è costituita depositando controdeduzioni telematiche ove respingeva le eccezioni sollevate dal ricorrente, allegando documentazione a dimostrazione della regolare notifica della cartella di pagamento e di altri atti interruttivi della prescrizione. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva in ordine ai vizi di merito opponibili all'Ente impositore. Chiedeva, in ogni caso, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
ADER ha allegato documentazione attestante la rituale notifica della cartella di pagamento indicata come presupposto dell'AVI impugnato, nonché di atti interruttivi della prescrizione e precisamente:
1. Intimazione di pagamento n. 03420189000580991000 notificata in data 12/11/2018 personalmente al destinatario (cfr. allegato n. 6 e 6.1);
2. Intimazione di pagamento 03420219003283301000 notificata per compiuta giacenza (cfr. all.to 7 e
7.1);
3. Intimazione di pagamento 03420229004824248000 notificata il 21.11.2022 ai sensi degli artt. 139-140
c.p.c. con deposito presso la casa Comunale e invio di CAD (cfr. all.to 8 e 8.1);
4. Comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480202400003114000 notificata in data
2 .03.2024 a mani di familiare convivente (madre) (cfr. all.to 9 e 9.1).
Non si è determinata la prescrizione della pretesa in quanto tra l'ultimo atto interruttivo notificato (2 marzo
2024) e l'AVI impugnato sono decorsi solo pochi mesi e non il termine triennale indicato dal ricorrente.
Anche l'altra eccezione sollevata è infondata in quanto la consegna del ruolo è atto interno tra l'ente impositore e il concessionario e, inoltre, ogni vizio avrebbe dovuto essere sollevato con l'impugnazione della cartella di pagamento ritualmente notificata con il rito degli irreperibili e con l'impugnazione degli atti successivi che richiamavano detta cartella e che non sono stati opposti.
In ragione della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Parti resistenti costituite nella misura precisata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza, in composizione monocratica, rigetta il ricorso in oggetto e conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione di
Cosenza e della Regione Calabria, spese che liquida in € 233,00, oltre accessori di legge, per ciascuna.
Cosenza, 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci