Art. 3. 1. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;".
a) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;".