Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/07/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3294/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, all'esito dell'udienza odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, difesi dall'avv. FERRONI FRANCESCO C.F._2
ATTORI OPPONENTI
e
, c.f. , rappresentata dalla mandataria Controparte_1 P.IVA_1
, difesa dall'avv. COMPAGNI DAVIDE CP_2
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: come da udienza odierna per l'opposta; per l'opponente come da atto introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori hanno proposto opposizione avverso il d.i. n. 997/2022 emanato dall'intestato Tribunale il 23.9.2022, con cui si ingiungeva agli attori, nonché a e Parte_3
a il pagamento in favore di dell'importo Controparte_3 Controparte_1 di € 145.893,81, quali fideiussori della società Parte_4
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi: a) difetto di legittimazione passiva di essendo questi deceduto;
b) difetto di legittimazione attiva Controparte_3 dell'opponente causa della violazione ex art. 58 TUB “per non aver eseguito alcuna comunicazione della cartolarizzazione del credito degli opponenti valevole erga omnes e per non aver mai comunicato agli stessi l'intervenuta operazione di cessione del loro debito”; c) prescrizione del credito.
Si è costituita l'opposta resistendo al ricorso.
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Quanto al difetto di legittimazione passiva di va soltanto osservato Controparte_3 che il difensore è privo di ius postulandi rispetto alla posizione del (recte, dei CP_3 suoi eredi), risultando che la procura ad litem sia stata conferita esclusivamente da e Relativamente a quindi, non Parte_1 Parte_2 Controparte_3 si è instaurato alcun valido rapporto processuale, con la conseguenza che non occorre adottare alcuna pronuncia rispetto a tale profilo.
Per quanto concerne la legittimazione attiva dell'opposta, premesso che è pacifico nella giurisprudenza della S.C. che non è necessaria ai fini della prova della stessa la produzione del contratto, essa è provata dalla dichiarazione della cedente , CP_4 la quale, premesso che “in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, di seguito “ ), stipulato in data 14 Pt_5 luglio 2017 ha acquistato pro soluto da i Controparte_1 Controparte_5 crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione (la “Cartolarizzazione”);
• nell'ambito della Cartolarizzazione, dell'avvenuta cessione e delle caratteristiche dei crediti ceduti è stata data notizia dalla cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n.93 del 08.08.2017; • per effetto della Cartolarizzazione, e con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale delle cessioni, la è succeduta, a titolo particolare, in tali diritti Controparte_1 di credito già di titolarità di subentrando in ogni sua posizione e/o Controparte_5 attività sostanziale e processuale;
”, ha dichiarato che “tra i crediti compresi nella cessione indicata in oggetto a favore di rientrano anche i Controparte_1 crediti vantati nei confronti di derivanti dai rapporti di Parte_4 finanziamento numeri 3882496, 3882295.” (cfr. doc. 6 di parte opposta), numeri identificativi dei finanziamenti da cui origina il credito azionato monitoriamente (cfr. docc. 1 e 2 del ricorso monitorio).
Ulteriore prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria è il possesso da parte di questa dei documenti inerenti al credito (contratti di mutuo, lettera di risoluzione, domanda di insinuazione al passivo della società , che non si giustifica Parte_4 se non per l'avvenuto trasferimento del diritto.
Con riguardo all'eccepita omessa pubblicità della cessione, l'opposta ha prodotto lo stralcio della G.U. contenente l'avviso ex art. 58, comma 2, t.u.b., riguardante la pubblicità dei crediti oggetto di cessione con il contratto di cessione di crediti in blocco del 14.7.2017, provando così che della cessione era stato dato avviso ai debitori a norma di legge.
2 In ogni caso, in proposito va osservato che l'omessa pubblicità non potrebbe incidere sulla legittimazione attiva del creditore, atteso che la cessione si perfeziona a prescindere dalla comunicazione al debitore, non incidendo sulla produzione dell'effetto traslativo del diritto e producendo quale unico effetto quello di privare di efficacia liberatoria il pagamento eseguito dal debitore al cedente (cfr. art. 1264 c.c.).
È, infine, infondata anche l'eccezione di prescrizione, atteso che la prescrizione decorre non dalla data di concessione del finanziamento ma dalla data della risoluzone del contratto (quindi non dal 28.7.2011 ma dal 2.12.2013, data in cui è stata ricevuta la comunicazione di risoluzione del contratto dagli opponenti, cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio) e che l'opposta, comunque, ha provato che la prescrizione è stata sospesa, anche nei confronti dei garanti ex art. 1310 c.c., dalla data della domanda di ammissione al passivo della società (società garantita dagli Parte_4 opponenti), avvenuta nel 2014 (cfr. docc. 7 e 8 del fascicolo monitorio), sino alla data di chiusura del fallimento, ossia al 20.12.2021 (doc. 5 di parte opposta).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 14.103 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi.
1.7.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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