CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
MA AN, LA
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 386/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Firenze - Via Riguccio Galluzzi 30 50100 Firenze FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di OL - 91008330903
elettivamente domiciliato presso Via Dante 1 07026 OL SS
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO PRESA n. 04137202400008597000 TARI 2015
- AVVISO PRESA n. 04137202400008596000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 595/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL - in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra Rappresentante_1 , rappresentata e assistita anche disgiuntamente dal Dott. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze per mandato a depositato telematicamente unitamente all'atto introduttivo, ricorredel procedimento iscritto con RG 758/2024 innanzi la CGT1°grado di
Firenze, ricorre in riassunzione del procedimento iscritto con RG 758/2024 innanzi la CGT1°grado di Firenze,
Sezione 3, concluso con sentenza n 53 pronunciata il 13/1/2025, depositata il 14/1/2025, con la quale la
Corte ha dichiarato la propria “incompetenza territoriale a beneficio della CGT1 di Sassari, dinanzi alla quale il ricorrente dovrà riassumere il ricorso nei termini di legge. Spese compensate”.
AVVERSO
- avviso di presa in carico, documento n. 04137202400008597000, riferimento interno n.
64124999000002597000, notificato dall'Agenzia delle TE NE, Agente della riscossione per la provincia di Firenze, in data 4/4/2024 relativo a TARI per l'anno 2015 per il complessivo importo di € 16.895,42
- avviso di presa in carico, documento n. 04137202400008596000, riferimento interno n.
64124999000002596000, notificato dall'Agenzia delle TE NE, Agente della riscossione per la provincia di Firenze, in data 4/4/2024 relativo a TARI per l'anno 2016 per il complessivo importo di € 19.509,35
MOTIVI DEL RICORSO
La società ricorre contro due avvisi di accertamento TARI per gli anni 2015 e 2016 entrambi emessi e notificati dal Comune di OL, convenuto nel presente procedimento ex art. 14 d.lgs. 546/1992. Domanda
l'annullamento dei carichi per asserita invalida notificazione degli avvisi di accertamento da parte del Comune di OL.
Si costituisce l'Agenzia TE NE che eccepisce la mancanza di legittimazione passiva non essendo stati eccepiti vizi propri degli atti impaugnati.
Il Comune di OL non si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve prendere in esame preliminarmente l'eccezione circa la mancata notifica degli atti sottesi agli atti di presa in carico qui impugnati.
In effetti il Comune di OL che non si è costituito non ha dimostrato la regolare notifica dell'avviso di accertamento richiamato negli avvisi di presa in carico.
Sulla questione è intervenuta anche di recente la Suprema Corte, la quale nella sentenza delle Sezioni Unite
n. 10012 depositata il 15 aprile 2021 ha affermato alcuni importanti principi in materia di impugnazione di atti della riscossione e di notifiche degli stessi.
In primo luogo La Corte ribadisce il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Testualmente:
«In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La Corte osserva che quindi è senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella esattoriale
(nella fattispecie atti di presa in carico) al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Essendo del tutto pacifico che nel caso in questione Il Comune di OL non aveva assolto all'onere probatorio in questione in tali termini configurato, la Corte, decidendo nel merito, ritiene fondate sia l'eccezione di invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici agli atti impugnati sia la correlata eccezione di invalidità consequenziale di tali atto della riscossione.
Situazione del tutto analoga è presente nel caso in esame nanti questa Corte nel quale Il Comune di OL, non costituito, nulla ha dimostrato circa la notifica dell'atto prodromico rispetto agli avvisi di presa in carico impugnati.
La società ricorrente infatti, ha dimostrato di avere avuto conoscenza della pretesa solo con gli avvisi di presa in carico notificati il 4 aprile 2024. Quando l'avviso di presa in carico è stato il primo atto pienamente conosciuto dal contribuente successivo a un atto impositivo non notificato, l'impugnazione dell'avviso è pertanto ammissibile proprio per consentire il sindacato sull'atto presupposto, altrimenti sottratto alla cognizione per mancata notificazione.
Il Comune di OL procedimento nanti la Corte di Firenze ha affermato di avere notificato gli avvisi di accertamento 2015 e 2016 a mezzo raccomandata A.R. presso un recapito olbiese, con perfezionamento per compiuta giacenza. La società ha provato di avere trasferito, già dal 4 giugno 2018, la sede legale a
Impruneta; ha altresì contestato l'esistenza, negli anni 2020-2021, di una sede effettiva in OL, spiegando che l'unità locale risultata in visura era un punto vendita dismesso e privo di funzioni amministrative e direzionali. In tema di notificazioni alle persone giuridiche, la giurisprudenza ha collegato la possibilità di notificare presso la sede effettiva all'onere, in capo al notificante, di provarne l'esistenza come luogo in cui si è svolta laconcreta attività amministrativa e di direzione;
ove tale prova non sia stata fornita, la notifica eseguita in luogo privo di collegamento con il destinatario è da ritenersi nulla. Ne deriva che gli avvisi di accertamento non sono stati validamente notificati alla società.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va accolto e, mentre sussistono dei giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese tra la società ricorrente e l'Agenzia delle TE NE, il Comune di
OL va condannato al rimborso delle spese del giudizio liquidate nella misura di 1.500 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di OL al pagamento delle spese che liquida in
€ 1.500,00 oltre al rimborso del contributo unificato. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle TE NE
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
MA AN, LA
SARCINA VINCENZO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 386/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Firenze - Via Riguccio Galluzzi 30 50100 Firenze FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune Di OL - 91008330903
elettivamente domiciliato presso Via Dante 1 07026 OL SS
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO PRESA n. 04137202400008597000 TARI 2015
- AVVISO PRESA n. 04137202400008596000 TARI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 595/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL - in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.ra Rappresentante_1 , rappresentata e assistita anche disgiuntamente dal Dott. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze per mandato a depositato telematicamente unitamente all'atto introduttivo, ricorredel procedimento iscritto con RG 758/2024 innanzi la CGT1°grado di
Firenze, ricorre in riassunzione del procedimento iscritto con RG 758/2024 innanzi la CGT1°grado di Firenze,
Sezione 3, concluso con sentenza n 53 pronunciata il 13/1/2025, depositata il 14/1/2025, con la quale la
Corte ha dichiarato la propria “incompetenza territoriale a beneficio della CGT1 di Sassari, dinanzi alla quale il ricorrente dovrà riassumere il ricorso nei termini di legge. Spese compensate”.
AVVERSO
- avviso di presa in carico, documento n. 04137202400008597000, riferimento interno n.
64124999000002597000, notificato dall'Agenzia delle TE NE, Agente della riscossione per la provincia di Firenze, in data 4/4/2024 relativo a TARI per l'anno 2015 per il complessivo importo di € 16.895,42
- avviso di presa in carico, documento n. 04137202400008596000, riferimento interno n.
64124999000002596000, notificato dall'Agenzia delle TE NE, Agente della riscossione per la provincia di Firenze, in data 4/4/2024 relativo a TARI per l'anno 2016 per il complessivo importo di € 19.509,35
MOTIVI DEL RICORSO
La società ricorre contro due avvisi di accertamento TARI per gli anni 2015 e 2016 entrambi emessi e notificati dal Comune di OL, convenuto nel presente procedimento ex art. 14 d.lgs. 546/1992. Domanda
l'annullamento dei carichi per asserita invalida notificazione degli avvisi di accertamento da parte del Comune di OL.
Si costituisce l'Agenzia TE NE che eccepisce la mancanza di legittimazione passiva non essendo stati eccepiti vizi propri degli atti impaugnati.
Il Comune di OL non si costituisce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte deve prendere in esame preliminarmente l'eccezione circa la mancata notifica degli atti sottesi agli atti di presa in carico qui impugnati.
In effetti il Comune di OL che non si è costituito non ha dimostrato la regolare notifica dell'avviso di accertamento richiamato negli avvisi di presa in carico.
Sulla questione è intervenuta anche di recente la Suprema Corte, la quale nella sentenza delle Sezioni Unite
n. 10012 depositata il 15 aprile 2021 ha affermato alcuni importanti principi in materia di impugnazione di atti della riscossione e di notifiche degli stessi.
In primo luogo La Corte ribadisce il principio secondo il quale la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi. Il contribuente potrà dunque impugnare un atto consequenziale qualsiasi, impugnando con esso anche gli atti presupposti. Testualmente:
«In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto
(nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa
» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U., 5791/2008).
La Corte osserva che quindi è senz'altro consentito al contribuente di impugnare una cartella esattoriale
(nella fattispecie atti di presa in carico) al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.
Essendo del tutto pacifico che nel caso in questione Il Comune di OL non aveva assolto all'onere probatorio in questione in tali termini configurato, la Corte, decidendo nel merito, ritiene fondate sia l'eccezione di invalidità della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici agli atti impugnati sia la correlata eccezione di invalidità consequenziale di tali atto della riscossione.
Situazione del tutto analoga è presente nel caso in esame nanti questa Corte nel quale Il Comune di OL, non costituito, nulla ha dimostrato circa la notifica dell'atto prodromico rispetto agli avvisi di presa in carico impugnati.
La società ricorrente infatti, ha dimostrato di avere avuto conoscenza della pretesa solo con gli avvisi di presa in carico notificati il 4 aprile 2024. Quando l'avviso di presa in carico è stato il primo atto pienamente conosciuto dal contribuente successivo a un atto impositivo non notificato, l'impugnazione dell'avviso è pertanto ammissibile proprio per consentire il sindacato sull'atto presupposto, altrimenti sottratto alla cognizione per mancata notificazione.
Il Comune di OL procedimento nanti la Corte di Firenze ha affermato di avere notificato gli avvisi di accertamento 2015 e 2016 a mezzo raccomandata A.R. presso un recapito olbiese, con perfezionamento per compiuta giacenza. La società ha provato di avere trasferito, già dal 4 giugno 2018, la sede legale a
Impruneta; ha altresì contestato l'esistenza, negli anni 2020-2021, di una sede effettiva in OL, spiegando che l'unità locale risultata in visura era un punto vendita dismesso e privo di funzioni amministrative e direzionali. In tema di notificazioni alle persone giuridiche, la giurisprudenza ha collegato la possibilità di notificare presso la sede effettiva all'onere, in capo al notificante, di provarne l'esistenza come luogo in cui si è svolta laconcreta attività amministrativa e di direzione;
ove tale prova non sia stata fornita, la notifica eseguita in luogo privo di collegamento con il destinatario è da ritenersi nulla. Ne deriva che gli avvisi di accertamento non sono stati validamente notificati alla società.
Alla luce di quanto esposto il ricorso va accolto e, mentre sussistono dei giustificati motivi per procedere alla compensazione delle spese tra la società ricorrente e l'Agenzia delle TE NE, il Comune di
OL va condannato al rimborso delle spese del giudizio liquidate nella misura di 1.500 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di OL al pagamento delle spese che liquida in
€ 1.500,00 oltre al rimborso del contributo unificato. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle TE NE