Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 06/12/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00982/2025REG.PROV.COLL.
N. 01031/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Bisagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Caltanissetta, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
per la riforma, previa sospensione dell’efficacia,
della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione terza) n. 2780 del 19 settembre 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Caltanissetta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il Cons. EP NÈ e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierna parte appellante impugna, per la integrale riforma e la sospensione in via cautelare dell’efficacia, la sentenza del TAR Sicilia n. 2780 del 19 settembre 2023, con la quale è stato respinto il proprio ricorso, come integrato da motivi aggiunti, per l’annullamento:
a) del decreto del Questore di Caltanissetta CAT. A12/2023/Imm./2^ Sez./31, di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo UE n. 104921855;
b) del provvedimento del Questore di Caltanissetta CAT A12/2023/Imm/2^ Sez./54 del 14 luglio 2023, recante conferma del decreto sub a).
2. Deduce l’appellante l’erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui ha giudicato il ricorso manifestamente infondato, articolando i seguenti motivi di doglianza:
I) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 7, del d. lgs. n. 286 del 1998 con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione ;
II) Violazione dell’art. 103, commi 1 e 2-quater, del d.l. n. 18 del 2020. Difetto di motivazione .
Con lo stesso mezzo, parte appellante solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 103, comma 2- quater , del d.l. n. 18 del 2020 per asserito contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione.
3. Per resistere all’atto di gravame si sono costituite nel presente giudizio di secondo grado il Ministero dell’Interno e la Questura di Caltanissetta con atto di mera forma depositato il 17 novembre 2023.
Le medesime Amministrazioni appellate, prima della camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare, hanno depositato, in data 7 dicembre 2023, memoria di controdeduzioni.
4. Con ordinanza n. 415 del 19 dicembre 2023 la Sezione ha respinto la domanda cautelare rilevando che “ l’appello non appare suscettibile di una favorevole valutazione nel merito ”.
5. In prossimità della udienza pubblica fissata per la trattazione del merito del gravame le parti non hanno prodotto ulteriori scritti difensivi.
6. Alla udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello si palesa integralmente infondato.
8. E’ pacifico in atti che:
- l’odierno appellante, in data 4 ottobre 2019, ha lasciato il territorio nazionale per recarsi in Pakistan;
- il padre dell’appellante, -OMISSIS-, è tornato in Italia dal Pakistan in data 14 luglio 2020;
- a decorrere dal 26 novembre 2020 le frontiere fra l'Italia ed il Pakistan sono state riaperte dopo l’emergenza pandemica, tant’è che -OMISSIS- ha lasciato il territorio nazionale per tornare in Pakistan, dove è rimasto fino al 1° marzo 2021, quando ha fatto rientro in Italia insieme ai figli;
- l’odierno appellante ha fatto rientro in Italia, dal Pakistan, in data 11 marzo 2021.
9. Ai sensi dell’art. 9, comma 7, del d. lgs. n. 286 del 1998 “ Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:…d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi ”.
10. Nel caso di specie, con il decreto oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo di prime cure, il Questore di Caltanissetta – in ossequio all’art. 9, comma 7, del d. lgs. n. 281 del 1998 - ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo dell’odierno appellante in quanto quest’ultimo è risultato assente dal territorio nazionale per un periodo superiore ai dodici mesi consecutivi, e segnatamente dal 4.102019 all’11.03.2021.
11. Ciò posto, si palesa privo di pregio il primo motivo di appello.
E invero, la circostanza incontestata che le frontiere tra l’Italia e il Pakistan fossero state aperte a decorrere dal 26 novembre 2020 dimostra che l’appellante avrebbe potuto fare rientro sul territorio nazionale, come peraltro fatto dal padre di quest’ultimo.
Di qui l’evidenza dell’assenza della causa di forza maggiore invocata anche dinanzi al giudice di primo grado e della legittimità del provvedimento di revoca adottato dal Questore di Caltanissetta ai sensi dell’art. 9, comma 7, del d. lgs. n. 286 del 1998.
12. Del pari privo di pregio si palesa il secondo motivo di impugnazione, in quanto l’invocata sospensione in periodo pandemico dei termini dei procedimenti amministrativi e la proroga dei titoli di soggiorno di cui all’art. 103 del d. l. n. 18 del 2020 non ha alcuna incidenza sul perimetro applicativo dell’art. 9, comma 7, lett. d), del d. lgs. n. 281 del 1998, disposizione che, come già sopra evidenziato, prevede una causa automatica di revoca del permesso di soggiorno in caso di assenza dal territorio nazionale per un periodo di dodici mesi consecutivi. Né è nella specie ravvisabile (e, per il vero, non se ne comprenderebbe la ratio ) una disposizione normativa che abbia sospeso nel periodo pandemico l’efficacia dell’art. 9, comma 7, lettera d) del d. lgs. n. 281 del 1998, di talché i provvedimenti gravati, rispettivamente con il ricorso introduttivo e con quello per motivi aggiunti, sfuggono alla proposta doglianza.
13. Ne consegue la non rilevanza e manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dall’appellante, in quanto nessuna disparità di trattamento può essere ravvisata tra i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno in scadenza – per i quali è stato previsto dalla normativa emergenziale pandemica un differimento del titolo di soggiorno (art. 103, comma 2- quater , d.l. n. 18 del 2020) – e quelli che – a causa dell’emergenza pandemica – hanno maturato un periodo di assenza dal territorio nazionale superiore ai dodici mesi consecutivi.
Quanto alla non rilevanza è sufficiente ribadire che l’odierno appellante non ha fatto tempestivo rientro in Italia per scelta personale e volontaria, non per la chiusura delle frontiere a causa dell’emergenza pandemica.
Quanto alla manifesta infondatezza, è sufficiente evidenziare che la condizione dello straniero che, a causa dell’emergenza pandemica e alla conseguente chiusura degli uffici pubblici competenti, non riesca a ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno non può essere assimilata a quella dello straniero che decida volontariamente di permanere oltre il termine consentito dal diritto nazionale nel territorio dello Stato di provenienza.
14. L’accertata infondatezza di tutti i motivi di gravame impone la reiezione integrale dell’appello, anche con riferimento al capo, genericamente impugnato dall’appellante, avente a oggetto il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in virtù della manifesta infondatezza del ricorso.
15. In virtù della natura della res controversa e della novità delle questioni esaminate le spese del grado possono comunque essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN de CI, Presidente
EP NÈ, Consigliere, Estensore
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP NÈ | AN de CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.