TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 04/07/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1085/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IA PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1085/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Dario Parte_1 C.F._1
Mastria, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso XX Marzo, 4
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giorgio Altieri e CP_1 P.IVA_1
dell'Avv. Marco Monaco Sorge, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via Principessa Clotilde, 7
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare preliminarmente infondata l'eccepita improcedibilità della domanda, stante l'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione;
accertare il diritto dell'attore all'erogazione della prestazione assicurativa di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione relative al Piano Sanitario per il personale non dirigente di (c.d. Garanzia Critical Illness) e, conseguentemente, Controparte_2 condannare la parte convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 10.000, oltre interessi compensativi e rivalutazione, dalla data del fatto a quella del saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Dario Mastria.
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa e per quante ancora si diranno:
pagina 1 di 8 - in via principale: dichiarare improcedibili e/o comunque nel merito rigettare ogni domanda da chiunque promossa nel presente giudizio in danno di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
- in ogni caso: con vittoria di onorari e spese.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 [...]
deducendo che: CP_1
- l'attore, in qualità di dipendente non dirigente di , risultava iscritto al CP_2
Piano Sanitario del Fondo Assicurativo Sanitario Integrativo di Controparte_1 dall'aprile 2018;
- le condizioni generali del predetto Piano Sanitario prevedevano, all'art. 4.1, la corresponsione di un capitale fisso di € 10.000,00 all'assicurato nel caso in cui gli fosse diagnosticata, nel periodo di copertura, una malattia grave come descritta dalle medesime condizioni generali di polizza;
- tra le malattie gravi per le quali era previsto il diritto all'indennizzo figurava anche l'ictus, come meglio definito all'art.
4.5 delle condizioni generali di polizza;
- nella notte del 20.08.2019, l'attore si era recato presso il PS dell'Ospedale di
Gravedona per insorgenza ictale di vertigine soggettiva di elevata intensità accompagnata da nausea e vomito e, nei giorni successivi, aveva eseguito visita neurologica che aveva evidenziato un grave disturbo dell'equilibrio e un impaccio alle prove cerebellari;
- era pertanto stata eseguita una RM CE e tronco encefalico che aveva evidenziato un piccolo esito ischemico cerebellare;
l'ischemia cerebellare, con residuo lieve disturbo dell'equilibro e sfumata nebbia cognitiva, era stata altresì confermata da successiva RM e visita neurologica;
- l'attore aveva pertanto richiesto alla convenuta la corresponsione dell'indennizzo di polizza, ma la richiesta era stata negata, con la motivazione che la patologia lamentata non avrebbe avuto le caratteristiche della “malattia grave” come definita nelle condizioni generali di contratto.
Ha quindi chiesto di condannare al pagamento della somma complessiva Controparte_1 di € 10.000,00, oltre interessi compensativi e rivalutazione, dalla data del fatto a quella del saldo.
Si è costituita in giudizio deducendo ed eccependo: Controparte_3
pagina 2 di 8 - l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
- che, nonostante l'assicurato avesse denunciato l'evento alla compagnia solo in data
06.06.2020 e, quindi, non immediatamente come previsto dall'art.
4.6 delle condizioni generali di polizza, la convenuta aveva incaricato i propri medici legali di esaminare la richiesta dell'attore;
- che i medici avevano concluso che l'origine del “lieve” stato di alterazione dell'attore non sarebbe riconducibile ad un ictus bensì ad una “malformazione di
Arnold- Chiari di tipo 1”;
- che, peraltro, la prima diagnosi eseguita in pronto soccorso sarebbe stata connessa ad una infezione batterica da polmonite, che avrebbe potuto essere la causa del malore accusato dall'attore, sì da escluderne l'indennizzabilità;
- che, in ogni caso, la particolare tenuità dell'evento non consentirebbe di individuare una grave malattia come definita ai sensi di polizza, posto che la stessa avrebbe dovuto lasciare nell'assicurato “chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l'esame fisico eseguito da un neurologo dopo almeno
3 mesi dalla data di insorgenza dell'evento”;
- che l'attore non avrebbe comunque prodotto prove a fondamento della propria domanda, se non alcuni referti non accompagnati dalla prova per immagini.
Ha quindi chiesto di dichiarare improcedibile la domanda attorea e, comunque, di rigettarla nel merito.
Alla prima udienza del 14.09.2022 è stato assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione ex D.gls. n. 28/2010 e, all'udienza del 22.02.2023, accertato il soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda, sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU medico-legale sulla persona dell'attore, conclusa, dopo la revoca in data
07.02.2024, per le motivazioni di cui all'ordinanza del 12.12.2023, del primo CTU nominato e rinnovazione delle operazioni peritali, con il deposito dell'elaborato peritale, da parte del nuovo CTU, in data 10.09.2024.
All'udienza dell'11.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 3 di 8 *** ha agito in giudizio per sentir condannare al pagamento Parte_1 Controparte_1 della somma di € 10.000,00, al quale la convenuta si era obbligata in forza del contratto di assicurazione regolato dalle condizioni generali di polizza prodotte dall'attore sub doc. n. 2, per il caso in cui all'assicurato venisse diagnosticata una “malattia grave”, in relazione al sinistro occorso in data 20.08.2019, allorquando l'assicurato aveva manifestato vertigini con nausea e vomito, ricondotti, all'esito degli esami strumentali e delle visite neurologiche eseguite, a una piccola ischemia cerebellare.
In particolare, l'art.
4.1 delle condizioni generali di polizza prevedeva, per quanto ora rileva, la: “corresponsione di un capitale all'Assicurato nel caso in cui gli sia diagnosticata, nel periodo di copertura, una malattia grave come descritta al successivo
Art.4.5 […]” e l'art.
4.5 definiva malattia grave, tra le altre: “3) Ictus
L'ictus è definito come accidente cerebrovascolare che provochi la morte irreversibile del tessuto del cervello a causa di una emorragia intra-cranica o a causa di embolia cerebrale
o trombosi cerebrale in un vaso intra-cranico.
Tale evento deve contribuire ad una compromissione permanente della funzione neurologica. Si devono riscontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l'esame fisico eseguito da un neurologo dopo almeno 3 mesi dalla data di insorgenza dell'evento. La diagnosi deve essere anche confermata da tecniche ad immagini. Gli esami devono confermare l'insorgenza di un nuovo ictus.
Si intendono esclusi:
• Attacco ischemico transitorio (TIA);
• Danni cerebrali dovuti ad infortunio, infezione, vasculite, malattia infiammatoria o emicrania;
• Disturbi ai vasi sanguigni che coinvolgono gli occhi, ivi compreso infarto del nervo ottico
o della retina.
In caso di malattia grave consistente in ictus, non sarà liquidata la somma assicurata prevista qualora si tratti di nuova diagnosi della medesima malattia diagnosticata nei 5 anni precedenti”.
L'accertamento della riconducibilità del sinistro dedotto dall'attore in giudizio nel novero degli eventi coperti dall'assicurazione e, quindi, la sua riconducibilità alla definizione di
“malattia grave” e, nella specie, di “ictus”, di cui agli artt.
4.1 e 4.5 delle condizioni pagina 4 di 8 generali di polizza deve essere condotta sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, che si ritiene di condividere in quanto immune da vizi logici o giuridici.
L'ausiliario dell'ufficio ha ricostruito la storia clinica del periziando in seguito all'evento del 20.08.2019 quando si era recato al pronto soccorso per sindrome Parte_1
vertiginosa e vomito. In particolare, il ctu ha esaminato gli esiti degli accertamenti diagnostici eseguiti, a seguito della dimissione dal PS con diagnosi di “capogiri in polmonite basale destra”, (per quanto di rilievo) in data 06.09.2019 (RMN CE e
Tronco Encefalico), 09.09.2019 (ecoclorodoppler TSA), 11.10.2019 (AngioRMN) e
13.07.2020 (RMN encefalo) e osservato che la RMN encefalo eseguita in data 06.09.2019 aveva rilevato un “esito microischemico alla convessità cerebellare posteriore sinistra”, confermato alla RMN encefalo di controllo in data 13.07.2020 (“…piccolo esito cerebellare sinistro, immodificato…”). Ha quindi concluso che l'esito ischemico cerebellare sinistro rilevato dagli esami strumentali “è riconducibile a un ictus (danno cerebrale che si verifica quando l'afflusso di sangue diretto al cervello si interrompe improvvisamente) secondo la definizione fornita all'art.
4.1 delle condizioni generali di polizza del contratto stipulato dal signor (cfr., p. 7 elaborato peritale). Pt_1
Il CTU, inoltre, ha dato atto delle visite neurologiche al quale l'attore era stato sottoposto e nelle quali era stato osservato clinicamente un disturbo dell'equilibrio e ha visitato il paziente, accertandone una persistente “difficoltà alla deambulazione in tandem (difficoltà della deambulazione in linea retta)” collegata all'evento del 20.08.2019. Ha quindi concluso che: “allo stato attuale sono ancora rilevabili i disturbi dell'equilibrio riconducibili all'ictus del 20/08/2019” (cfr., p. 8 elaborato peritale).
Alla luce delle conclusioni raggiunte dal CTU può quindi ritenersi che, in data 20.08.2019, allorquando manifestò vertigini e vomito che lo indussero a recarsi al Parte_1
pronto soccorso, lo stesso fosse stato colpito da un ictus cerebellare sinistro che causò un disturbo dell'equilibrio non risolto al momento dell'esecuzione dell'accertamento tecnico d'ufficio.
Tale evento può pertanto essere ricondotto alla definizione di “ictus” fornita dall'art. 4.5., n.
3, delle condizioni generali di polizza e, quindi, di malattia grava alla quale il contratto di assicurazione ricollega l'obbligo della convenuta al pagamento del capitale pattuito.
Difatti, per un verso, gli esami strumentali eseguiti in data 06.09.2019 e 13.07.2020 su hanno rilevato un esito ischemico al cervelletto, zona posteriore sinistra, e, Parte_1 quindi, un “ accidente cerebrovascolare che provochi la morte irreversibile del tessuto del
pagina 5 di 8 cervello a causa di una emorragia intra-cranica o a causa di embolia cerebrale o trombosi cerebrale in un vaso intra-cranico.” (cfr., art. 4.5, doc. n. 2 attore), per altro verso l'ausiliario dell'ufficio ha riscontrato un persistente disturbo dell'equilibrio collegabile all'evento del 20.08.2019 e, quindi, può dirsi altresì accertata una “compromissione permanente della funzione neurologica”, essendo chiara ed evidente la persistente anomalia della funzione sensoriale/motoria riferita all'equilibrio (cfr., ancora art. 4.5, doc.
n. 2 attore).
A tal proposito, può ragionevolmente escludersi che la sintomatologia accusata dall'attore il
20.08.2019 e il residuo disturbo dell'equilibrio ancora persistente vadano ricondotte alla malformazione congenita di Arnold-Chiari, dalla quale era affetto l'attore, in quanto, come osservato dal ctu, tale patologia era silente, mentre l'insorgenza acuta di vertigine con nausea e vomito, accusate da era perfettamente compatibile proprio con Parte_1
l'esito ischemico nella sede del cervelletto, rilevato dagli esami strumentali (cfr., p. elaborato peritale, in risposta alle osservazioni del CTP della convenuta).
Inoltre, appare irrilevante, al fine di ricondurre l'evento alla “malattia grave” di cui alle condizioni di polizza, il fatto che il residuo disturbo dell'equilibrio patito dall'attore sia di grado lieve, sia perché la gravità, nella definizione contrattuale, è riferita alla malattia, e non ai postumi residuati, sia soprattutto perché l'art. 4.5, n. 3, delle condizioni generali di contratto richiede esclusivamente che “le anomalie delle funzioni sensoriali o motorie” conseguenti all'ictus siano “chiare ed evidenti” “durante l'esame fisico eseguito da un neurologo dopo almeno 3 mesi dalla data di insorgenza dell'evento” e, quindi, non richiede che le predette anomalie, laddove, come nella specie, chiare ed evidenti all'esame medico, siano anche gravi.
Infine, va osservato che nella comparsa di risposta, ha accennato alla Controparte_1
tardività della denuncia del sinistro rispetto a quanto previsto nelle condizioni generali di polizza, ma non ha tempestivamente allegato, né dimostrato i fatti costituivi dell'eccezione ex art. 1915 c.c., richiamata, senza peraltro invocarne espressamente le conseguenze, solo con la memoria di replica.
Pertanto, la domanda attorea deve essere accolta e deve essere condannata Controparte_1
a pagare ad la somma di € 10.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla Parte_1 data dell'evento (20.08.2019) alla data odierna della liquidazione (cfr., tra le ultime, Cass.
n. 7216/2025). Va, altresì, riconosciuto il danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Si può, infatti,
pagina 6 di 8 ragionevolmente presumere che, ove l'attore avesse avuto la tempestiva disponibilità della somma a lui spettante, l'avrebbe impiegata in modo fruttifero e ciò tanto più tenuto conto del lasso di tempo trascorso dal fatto (6 anni). Si ritiene di adottare quale criterio di liquidazione del maggior danno quello dell'attribuzione dei cd. interessi legali compensativi, specificamente richiesti dall'attore, che, seguendo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Così, tenuto conto di questo criterio, vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dal fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, deve essere condannata Controparte_1
a rifondere ad le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - Parte_1
a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 5.077,00 per compensi, €
264,00 per spese oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Devono, inoltre, essere poste a carico della convenuta soccombente le spese sostenute dall'attore per il procedimento di mediazione obbligatoria, trattandosi di attività indispensabile per azionare la pretesa in giudizio e, quindi, di spese di lite necessarie. Conseguentemente, deve essere condannata a rifondere ad Controparte_1
le spese sostenute per il procedimento di mediazione, che si liquidano, a Parte_1
norma dell'art. 20 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, in € 882,00 per compensi ed € 190,32, per spese, come da domanda, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Tutte le spese liquidate vanno distratte in favore dell'Avv. Dario Mastria, dichiaratosi antistatario.
Vanno inoltre poste a carico della convenuta soccombente le spese di CTU sostenute dall'attore e, pertanto, deve essere condannata a rifondere ad Controparte_1 Pt_1
quanto questo abbia già eventualmente pagato al CTU a titolo di compensi.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 1) condanna a pagare ad la somma di € 10.000,00, Controparte_1 Parte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
2) condanna a rifondere ad le spese sostenute per il Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi, € 264,00 per spese oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, nonché le spese sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria che si liquidano in complessivi € 882,00 per compensi, € 190,32 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Dario Mastria, dichiaratosi antistatario;
3) pone a carico della convenuta soccombente le spese di CTU sostenute dall'attore e, pertanto, condanna a rifondere ad quanto questo Controparte_1 Parte_1
abbia già eventualmente pagato al CTU a titolo di compensi.
4 luglio 2025
Il giudice
IA PA
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice IA PA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1085/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Dario Parte_1 C.F._1
Mastria, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Corso XX Marzo, 4
- parte attrice - nei confronti di
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giorgio Altieri e CP_1 P.IVA_1
dell'Avv. Marco Monaco Sorge, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via Principessa Clotilde, 7
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare preliminarmente infondata l'eccepita improcedibilità della domanda, stante l'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione;
accertare il diritto dell'attore all'erogazione della prestazione assicurativa di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione relative al Piano Sanitario per il personale non dirigente di (c.d. Garanzia Critical Illness) e, conseguentemente, Controparte_2 condannare la parte convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 10.000, oltre interessi compensativi e rivalutazione, dalla data del fatto a quella del saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Dario Mastria.
Conclusioni di parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni esposte in narrativa e per quante ancora si diranno:
pagina 1 di 8 - in via principale: dichiarare improcedibili e/o comunque nel merito rigettare ogni domanda da chiunque promossa nel presente giudizio in danno di in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore;
- in ogni caso: con vittoria di onorari e spese.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 [...]
deducendo che: CP_1
- l'attore, in qualità di dipendente non dirigente di , risultava iscritto al CP_2
Piano Sanitario del Fondo Assicurativo Sanitario Integrativo di Controparte_1 dall'aprile 2018;
- le condizioni generali del predetto Piano Sanitario prevedevano, all'art. 4.1, la corresponsione di un capitale fisso di € 10.000,00 all'assicurato nel caso in cui gli fosse diagnosticata, nel periodo di copertura, una malattia grave come descritta dalle medesime condizioni generali di polizza;
- tra le malattie gravi per le quali era previsto il diritto all'indennizzo figurava anche l'ictus, come meglio definito all'art.
4.5 delle condizioni generali di polizza;
- nella notte del 20.08.2019, l'attore si era recato presso il PS dell'Ospedale di
Gravedona per insorgenza ictale di vertigine soggettiva di elevata intensità accompagnata da nausea e vomito e, nei giorni successivi, aveva eseguito visita neurologica che aveva evidenziato un grave disturbo dell'equilibrio e un impaccio alle prove cerebellari;
- era pertanto stata eseguita una RM CE e tronco encefalico che aveva evidenziato un piccolo esito ischemico cerebellare;
l'ischemia cerebellare, con residuo lieve disturbo dell'equilibro e sfumata nebbia cognitiva, era stata altresì confermata da successiva RM e visita neurologica;
- l'attore aveva pertanto richiesto alla convenuta la corresponsione dell'indennizzo di polizza, ma la richiesta era stata negata, con la motivazione che la patologia lamentata non avrebbe avuto le caratteristiche della “malattia grave” come definita nelle condizioni generali di contratto.
Ha quindi chiesto di condannare al pagamento della somma complessiva Controparte_1 di € 10.000,00, oltre interessi compensativi e rivalutazione, dalla data del fatto a quella del saldo.
Si è costituita in giudizio deducendo ed eccependo: Controparte_3
pagina 2 di 8 - l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
- che, nonostante l'assicurato avesse denunciato l'evento alla compagnia solo in data
06.06.2020 e, quindi, non immediatamente come previsto dall'art.
4.6 delle condizioni generali di polizza, la convenuta aveva incaricato i propri medici legali di esaminare la richiesta dell'attore;
- che i medici avevano concluso che l'origine del “lieve” stato di alterazione dell'attore non sarebbe riconducibile ad un ictus bensì ad una “malformazione di
Arnold- Chiari di tipo 1”;
- che, peraltro, la prima diagnosi eseguita in pronto soccorso sarebbe stata connessa ad una infezione batterica da polmonite, che avrebbe potuto essere la causa del malore accusato dall'attore, sì da escluderne l'indennizzabilità;
- che, in ogni caso, la particolare tenuità dell'evento non consentirebbe di individuare una grave malattia come definita ai sensi di polizza, posto che la stessa avrebbe dovuto lasciare nell'assicurato “chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l'esame fisico eseguito da un neurologo dopo almeno
3 mesi dalla data di insorgenza dell'evento”;
- che l'attore non avrebbe comunque prodotto prove a fondamento della propria domanda, se non alcuni referti non accompagnati dalla prova per immagini.
Ha quindi chiesto di dichiarare improcedibile la domanda attorea e, comunque, di rigettarla nel merito.
Alla prima udienza del 14.09.2022 è stato assegnato termine per la presentazione della domanda di mediazione ex D.gls. n. 28/2010 e, all'udienza del 22.02.2023, accertato il soddisfacimento della condizione di procedibilità della domanda, sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU medico-legale sulla persona dell'attore, conclusa, dopo la revoca in data
07.02.2024, per le motivazioni di cui all'ordinanza del 12.12.2023, del primo CTU nominato e rinnovazione delle operazioni peritali, con il deposito dell'elaborato peritale, da parte del nuovo CTU, in data 10.09.2024.
All'udienza dell'11.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini massimi di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 3 di 8 *** ha agito in giudizio per sentir condannare al pagamento Parte_1 Controparte_1 della somma di € 10.000,00, al quale la convenuta si era obbligata in forza del contratto di assicurazione regolato dalle condizioni generali di polizza prodotte dall'attore sub doc. n. 2, per il caso in cui all'assicurato venisse diagnosticata una “malattia grave”, in relazione al sinistro occorso in data 20.08.2019, allorquando l'assicurato aveva manifestato vertigini con nausea e vomito, ricondotti, all'esito degli esami strumentali e delle visite neurologiche eseguite, a una piccola ischemia cerebellare.
In particolare, l'art.
4.1 delle condizioni generali di polizza prevedeva, per quanto ora rileva, la: “corresponsione di un capitale all'Assicurato nel caso in cui gli sia diagnosticata, nel periodo di copertura, una malattia grave come descritta al successivo
Art.4.5 […]” e l'art.
4.5 definiva malattia grave, tra le altre: “3) Ictus
L'ictus è definito come accidente cerebrovascolare che provochi la morte irreversibile del tessuto del cervello a causa di una emorragia intra-cranica o a causa di embolia cerebrale
o trombosi cerebrale in un vaso intra-cranico.
Tale evento deve contribuire ad una compromissione permanente della funzione neurologica. Si devono riscontrare chiare ed evidenti anomalie delle funzioni sensoriali o motorie durante l'esame fisico eseguito da un neurologo dopo almeno 3 mesi dalla data di insorgenza dell'evento. La diagnosi deve essere anche confermata da tecniche ad immagini. Gli esami devono confermare l'insorgenza di un nuovo ictus.
Si intendono esclusi:
• Attacco ischemico transitorio (TIA);
• Danni cerebrali dovuti ad infortunio, infezione, vasculite, malattia infiammatoria o emicrania;
• Disturbi ai vasi sanguigni che coinvolgono gli occhi, ivi compreso infarto del nervo ottico
o della retina.
In caso di malattia grave consistente in ictus, non sarà liquidata la somma assicurata prevista qualora si tratti di nuova diagnosi della medesima malattia diagnosticata nei 5 anni precedenti”.
L'accertamento della riconducibilità del sinistro dedotto dall'attore in giudizio nel novero degli eventi coperti dall'assicurazione e, quindi, la sua riconducibilità alla definizione di
“malattia grave” e, nella specie, di “ictus”, di cui agli artt.
4.1 e 4.5 delle condizioni pagina 4 di 8 generali di polizza deve essere condotta sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, che si ritiene di condividere in quanto immune da vizi logici o giuridici.
L'ausiliario dell'ufficio ha ricostruito la storia clinica del periziando in seguito all'evento del 20.08.2019 quando si era recato al pronto soccorso per sindrome Parte_1
vertiginosa e vomito. In particolare, il ctu ha esaminato gli esiti degli accertamenti diagnostici eseguiti, a seguito della dimissione dal PS con diagnosi di “capogiri in polmonite basale destra”, (per quanto di rilievo) in data 06.09.2019 (RMN CE e
Tronco Encefalico), 09.09.2019 (ecoclorodoppler TSA), 11.10.2019 (AngioRMN) e
13.07.2020 (RMN encefalo) e osservato che la RMN encefalo eseguita in data 06.09.2019 aveva rilevato un “esito microischemico alla convessità cerebellare posteriore sinistra”, confermato alla RMN encefalo di controllo in data 13.07.2020 (“…piccolo esito cerebellare sinistro, immodificato…”). Ha quindi concluso che l'esito ischemico cerebellare sinistro rilevato dagli esami strumentali “è riconducibile a un ictus (danno cerebrale che si verifica quando l'afflusso di sangue diretto al cervello si interrompe improvvisamente) secondo la definizione fornita all'art.
4.1 delle condizioni generali di polizza del contratto stipulato dal signor (cfr., p. 7 elaborato peritale). Pt_1
Il CTU, inoltre, ha dato atto delle visite neurologiche al quale l'attore era stato sottoposto e nelle quali era stato osservato clinicamente un disturbo dell'equilibrio e ha visitato il paziente, accertandone una persistente “difficoltà alla deambulazione in tandem (difficoltà della deambulazione in linea retta)” collegata all'evento del 20.08.2019. Ha quindi concluso che: “allo stato attuale sono ancora rilevabili i disturbi dell'equilibrio riconducibili all'ictus del 20/08/2019” (cfr., p. 8 elaborato peritale).
Alla luce delle conclusioni raggiunte dal CTU può quindi ritenersi che, in data 20.08.2019, allorquando manifestò vertigini e vomito che lo indussero a recarsi al Parte_1
pronto soccorso, lo stesso fosse stato colpito da un ictus cerebellare sinistro che causò un disturbo dell'equilibrio non risolto al momento dell'esecuzione dell'accertamento tecnico d'ufficio.
Tale evento può pertanto essere ricondotto alla definizione di “ictus” fornita dall'art. 4.5., n.
3, delle condizioni generali di polizza e, quindi, di malattia grava alla quale il contratto di assicurazione ricollega l'obbligo della convenuta al pagamento del capitale pattuito.
Difatti, per un verso, gli esami strumentali eseguiti in data 06.09.2019 e 13.07.2020 su hanno rilevato un esito ischemico al cervelletto, zona posteriore sinistra, e, Parte_1 quindi, un “ accidente cerebrovascolare che provochi la morte irreversibile del tessuto del
pagina 5 di 8 cervello a causa di una emorragia intra-cranica o a causa di embolia cerebrale o trombosi cerebrale in un vaso intra-cranico.” (cfr., art. 4.5, doc. n. 2 attore), per altro verso l'ausiliario dell'ufficio ha riscontrato un persistente disturbo dell'equilibrio collegabile all'evento del 20.08.2019 e, quindi, può dirsi altresì accertata una “compromissione permanente della funzione neurologica”, essendo chiara ed evidente la persistente anomalia della funzione sensoriale/motoria riferita all'equilibrio (cfr., ancora art. 4.5, doc.
n. 2 attore).
A tal proposito, può ragionevolmente escludersi che la sintomatologia accusata dall'attore il
20.08.2019 e il residuo disturbo dell'equilibrio ancora persistente vadano ricondotte alla malformazione congenita di Arnold-Chiari, dalla quale era affetto l'attore, in quanto, come osservato dal ctu, tale patologia era silente, mentre l'insorgenza acuta di vertigine con nausea e vomito, accusate da era perfettamente compatibile proprio con Parte_1
l'esito ischemico nella sede del cervelletto, rilevato dagli esami strumentali (cfr., p. elaborato peritale, in risposta alle osservazioni del CTP della convenuta).
Inoltre, appare irrilevante, al fine di ricondurre l'evento alla “malattia grave” di cui alle condizioni di polizza, il fatto che il residuo disturbo dell'equilibrio patito dall'attore sia di grado lieve, sia perché la gravità, nella definizione contrattuale, è riferita alla malattia, e non ai postumi residuati, sia soprattutto perché l'art. 4.5, n. 3, delle condizioni generali di contratto richiede esclusivamente che “le anomalie delle funzioni sensoriali o motorie” conseguenti all'ictus siano “chiare ed evidenti” “durante l'esame fisico eseguito da un neurologo dopo almeno 3 mesi dalla data di insorgenza dell'evento” e, quindi, non richiede che le predette anomalie, laddove, come nella specie, chiare ed evidenti all'esame medico, siano anche gravi.
Infine, va osservato che nella comparsa di risposta, ha accennato alla Controparte_1
tardività della denuncia del sinistro rispetto a quanto previsto nelle condizioni generali di polizza, ma non ha tempestivamente allegato, né dimostrato i fatti costituivi dell'eccezione ex art. 1915 c.c., richiamata, senza peraltro invocarne espressamente le conseguenze, solo con la memoria di replica.
Pertanto, la domanda attorea deve essere accolta e deve essere condannata Controparte_1
a pagare ad la somma di € 10.000,00, oltre rivalutazione monetaria dalla Parte_1 data dell'evento (20.08.2019) alla data odierna della liquidazione (cfr., tra le ultime, Cass.
n. 7216/2025). Va, altresì, riconosciuto il danno da lucro cessante derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto. Si può, infatti,
pagina 6 di 8 ragionevolmente presumere che, ove l'attore avesse avuto la tempestiva disponibilità della somma a lui spettante, l'avrebbe impiegata in modo fruttifero e ciò tanto più tenuto conto del lasso di tempo trascorso dal fatto (6 anni). Si ritiene di adottare quale criterio di liquidazione del maggior danno quello dell'attribuzione dei cd. interessi legali compensativi, specificamente richiesti dall'attore, che, seguendo l'insegnamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata. Così, tenuto conto di questo criterio, vanno aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dal fino alla data odierna. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma sopra liquidata complessivamente.
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, deve essere condannata Controparte_1
a rifondere ad le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano - Parte_1
a norma del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta - in complessivi € 5.077,00 per compensi, €
264,00 per spese oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge. Devono, inoltre, essere poste a carico della convenuta soccombente le spese sostenute dall'attore per il procedimento di mediazione obbligatoria, trattandosi di attività indispensabile per azionare la pretesa in giudizio e, quindi, di spese di lite necessarie. Conseguentemente, deve essere condannata a rifondere ad Controparte_1
le spese sostenute per il procedimento di mediazione, che si liquidano, a Parte_1
norma dell'art. 20 D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, in € 882,00 per compensi ed € 190,32, per spese, come da domanda, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Tutte le spese liquidate vanno distratte in favore dell'Avv. Dario Mastria, dichiaratosi antistatario.
Vanno inoltre poste a carico della convenuta soccombente le spese di CTU sostenute dall'attore e, pertanto, deve essere condannata a rifondere ad Controparte_1 Pt_1
quanto questo abbia già eventualmente pagato al CTU a titolo di compensi.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 7 di 8 1) condanna a pagare ad la somma di € 10.000,00, Controparte_1 Parte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
2) condanna a rifondere ad le spese sostenute per il Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.077,00 per compensi, € 264,00 per spese oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, nonché le spese sostenute per il procedimento di mediazione obbligatoria che si liquidano in complessivi € 882,00 per compensi, € 190,32 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Dario Mastria, dichiaratosi antistatario;
3) pone a carico della convenuta soccombente le spese di CTU sostenute dall'attore e, pertanto, condanna a rifondere ad quanto questo Controparte_1 Parte_1
abbia già eventualmente pagato al CTU a titolo di compensi.
4 luglio 2025
Il giudice
IA PA
pagina 8 di 8