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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 2990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2990 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2990/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IT VINCENZO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11826/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250002658 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2162/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il Notaio Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. 25016002658, notificato in data 3 giugno 2025, avente ad oggetto l'omesso versamento di € 4664,00 relativamente registrazione dell'atto di rinuncia a legato da parte della " Nominativo_1", rappresentata dalla Fondazione_1, stipulato in Tivoli in data 4 aprile 2025, registrato a Tivoli l'11 aprile 2025 al n. 3106 Serie 1T, e ne ha chiesto l'annullamento.
Ad unico motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'imposta richiesta dal momento che la rinuncia in esame non poteva essere qualificata come dismissione di un bene già acquisito, bensì come rinuncia impeditiva dell'acquisto (rifiuto), priva di effetti traslativi e soggetta a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
SI è costituita l'Agenzia delle Entrate DP 3 di Roma che ha chiesto l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, evidenziando di aver provveduto in autotutela ad annullare l'atto impugnato.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso alla luce della notifica nei suoi confronti, in data
17-07-25 dell'intervenuto atto di annullamento
All'udienza del 24-02-26 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Secondo quanto evidenziato nelle controdeduzioni l'Ufficio, in data 4.06.2025, ha comunicato al ricorrente di aver proceduto, con le motivazioni riportate, all'annullamento totale in autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato, con nota prot. 50653/2025.
Sussistono giusti motivi, costituiti dalla complessità della questione dedotta e dei tempi ragionevoli in cui
è stato emesso il provvedimento in autotutela, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
a) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) spese compensate. Così deciso in Roma, lì 24/02/2026 Il giudice mon Vincenzo Starita
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
IT VINCENZO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11826/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250002658 REGISTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2162/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato il Notaio Ricorrente_1 ha proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. 25016002658, notificato in data 3 giugno 2025, avente ad oggetto l'omesso versamento di € 4664,00 relativamente registrazione dell'atto di rinuncia a legato da parte della " Nominativo_1", rappresentata dalla Fondazione_1, stipulato in Tivoli in data 4 aprile 2025, registrato a Tivoli l'11 aprile 2025 al n. 3106 Serie 1T, e ne ha chiesto l'annullamento.
Ad unico motivo di ricorso il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'imposta richiesta dal momento che la rinuncia in esame non poteva essere qualificata come dismissione di un bene già acquisito, bensì come rinuncia impeditiva dell'acquisto (rifiuto), priva di effetti traslativi e soggetta a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
SI è costituita l'Agenzia delle Entrate DP 3 di Roma che ha chiesto l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, evidenziando di aver provveduto in autotutela ad annullare l'atto impugnato.
Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso alla luce della notifica nei suoi confronti, in data
17-07-25 dell'intervenuto atto di annullamento
All'udienza del 24-02-26 la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato estinto per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Secondo quanto evidenziato nelle controdeduzioni l'Ufficio, in data 4.06.2025, ha comunicato al ricorrente di aver proceduto, con le motivazioni riportate, all'annullamento totale in autotutela dell'avviso di liquidazione impugnato, con nota prot. 50653/2025.
Sussistono giusti motivi, costituiti dalla complessità della questione dedotta e dei tempi ragionevoli in cui
è stato emesso il provvedimento in autotutela, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite
P.Q.M.
a) dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
b) spese compensate. Così deciso in Roma, lì 24/02/2026 Il giudice mon Vincenzo Starita