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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/12/2025, n. 2182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2182 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 19988/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19988/2025 R.G. promosso da
) (avv. PICCINELLI ANDREA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. PICCINELLI ANDREA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 17/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Darfo B.T. (BS), via Martiri di Belfiore n. 6, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata al marito sig.
che continuerà ad abitarla insieme alla figlia;
3) la sig.ra ha già lasciato Parte_1 Parte_2 la casa coniugale trasferendo altrove la propria residenza;
4) la figlia minore resterà affidata ad Persona_1 entrambi i genitori, che continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute con collocazione prevalente presso il padre sig. ; 5) i Parte_1 genitori si impegnano a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole, al fine di garantire alla figlia un progetto educativo comune, di preservare la sua serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori si impegnano a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni della figlia, quando la stessa non sarà presente. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti;
6) la madre avrà diritto di vedere e tenere
1 la figlia on sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa: - ogni giorno previo Per_1 avviso ed accordo con l'altro genitore;
- N. 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare con il padre entro il giorno 31 maggio di ciascun anno;
- Le festività di Natale e Pasqua saranno alternate di anno in anno tra i genitori;
- Le altre festività saranno alternate tra i genitori;
- Il giorno del compleanno dei genitori la figlia potrà stare con lo stesso genitore per il pranzo o la cena;
- Il giorno del compleanno della figlia ciascun genitore avrà diritto a pranzare o cenare con la figlia;
- È data facoltà ai genitori di modificare la calendarizzazione delle frequentazioni con la figlia previo accordo tra gli stessi. 7) I ricorrenti prestano esplicito consenso affinché la figlia i sottoponga a percorso di sostegno piscologico al fine di essere sostenuta adeguatamente;
Persona_1
8) La sig.ra verserà al sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_2 Parte_1 figlia, l'importo mensile di € 150,00, da corrispondere entro il giorno 20 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario, sino a quando la figlia non raggiungerà la maggiore età e l'autosufficienza economica. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT del costo della vita, con inizio dall'anno successivo all'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi;
9) A definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali e giuridici tra i coniugi, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i sig.ri e Parte_1
si impegnano a trasferire, con atto da rogarsi dal Notaio scelto dagli stessi e spese a carico del Parte_2 signor , la nuda proprietà a favore della figlia con riserva di usufrutto a Parte_1 Persona_1 favore del sig. , degli immobili siti in Comune di Darfo B.T. (BS) via Martiri di Belfiore n. 6, così Parte_1 meglio identificati al catasto fabbricati: - Foglio Gor/10, Particella 1183, Categoria A/3, Sub. 9, Classe 5,
Consistenza 5,5 vani, Rendita € 411,87; - Foglio Gor/10, Particella 1183, Categoria F/1, Sub. 13, Consistenza 26 mq.; - Foglio Gor/10, Particella 1183, Categoria F/1, Sub. 15, Consistenza 25 mq.; Le rate del mutuo accesso per l'acquisto dei sopraindicati fabbricati saranno pagate in via esclusiva dal sig. fino all'estinzione Parte_1 dello stesso. La suddetta cessione è necessaria e finalizzata a dirimere le controversie in atto tra i coniugi in ambito della procedura di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, definendo così il conseguente assetto economico;
10) I genitori si accolleranno nella misura del 50% ciascuno le spese mediche, scolastiche, ludiche e straordinarie che in futuro si renderanno necessarie per la figlia, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia e che di seguito si riporta: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
2 I pagamenti relativi alle spese straordinarie saranno corrisposti al genitore che le ha anticipate a mezzo bonifico bancario entro quindici giorni dalla richiesta;
11) I coniugi stabiliscono espressamente che l'assegno unico e tutti i bonus ricevuti in favore della figlia saranno integralmente incassati dal sig. ; 12) I coniugi Parte_1 dichiarano di essere indipendenti economicamente e di rinunciare pertanto reciprocamente all'assegno di mantenimento o alimentare;
13) I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altro loro rapporto patrimoniale rinunciando sin d'ora ad ogni ulteriore e diversa pretesa, a qualunque titolo, oltre quanto in quest'atto indicato;
14)
I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente il nulla-osta per il rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per la minore;
15) I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione delle sentenze”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/04/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DARFO BOARIO TERME (BS) (atto n. 13, parte II, serie A, anno 2000).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
EA NE EA AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. EA NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. EA AR Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19988/2025 R.G. promosso da
) (avv. PICCINELLI ANDREA) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. PICCINELLI ANDREA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 17/10/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Darfo B.T. (BS), via Martiri di Belfiore n. 6, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata al marito sig.
che continuerà ad abitarla insieme alla figlia;
3) la sig.ra ha già lasciato Parte_1 Parte_2 la casa coniugale trasferendo altrove la propria residenza;
4) la figlia minore resterà affidata ad Persona_1 entrambi i genitori, che continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute con collocazione prevalente presso il padre sig. ; 5) i Parte_1 genitori si impegnano a mantenere un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole, al fine di garantire alla figlia un progetto educativo comune, di preservare la sua serenità e di garantire un sano contesto di crescita psico-fisica. I genitori si impegnano a confrontarsi sulle tematiche riguardanti la comune genitorialità, nonché su eventuali problematiche e bisogni della figlia, quando la stessa non sarà presente. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendole un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti;
6) la madre avrà diritto di vedere e tenere
1 la figlia on sé, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa: - ogni giorno previo Per_1 avviso ed accordo con l'altro genitore;
- N. 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo, da concordare con il padre entro il giorno 31 maggio di ciascun anno;
- Le festività di Natale e Pasqua saranno alternate di anno in anno tra i genitori;
- Le altre festività saranno alternate tra i genitori;
- Il giorno del compleanno dei genitori la figlia potrà stare con lo stesso genitore per il pranzo o la cena;
- Il giorno del compleanno della figlia ciascun genitore avrà diritto a pranzare o cenare con la figlia;
- È data facoltà ai genitori di modificare la calendarizzazione delle frequentazioni con la figlia previo accordo tra gli stessi. 7) I ricorrenti prestano esplicito consenso affinché la figlia i sottoponga a percorso di sostegno piscologico al fine di essere sostenuta adeguatamente;
Persona_1
8) La sig.ra verserà al sig. , a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_2 Parte_1 figlia, l'importo mensile di € 150,00, da corrispondere entro il giorno 20 di ciascun mese a mezzo di bonifico bancario, sino a quando la figlia non raggiungerà la maggiore età e l'autosufficienza economica. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale in base all'indice ISTAT del costo della vita, con inizio dall'anno successivo all'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi;
9) A definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali e giuridici tra i coniugi, ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i sig.ri e Parte_1
si impegnano a trasferire, con atto da rogarsi dal Notaio scelto dagli stessi e spese a carico del Parte_2 signor , la nuda proprietà a favore della figlia con riserva di usufrutto a Parte_1 Persona_1 favore del sig. , degli immobili siti in Comune di Darfo B.T. (BS) via Martiri di Belfiore n. 6, così Parte_1 meglio identificati al catasto fabbricati: - Foglio Gor/10, Particella 1183, Categoria A/3, Sub. 9, Classe 5,
Consistenza 5,5 vani, Rendita € 411,87; - Foglio Gor/10, Particella 1183, Categoria F/1, Sub. 13, Consistenza 26 mq.; - Foglio Gor/10, Particella 1183, Categoria F/1, Sub. 15, Consistenza 25 mq.; Le rate del mutuo accesso per l'acquisto dei sopraindicati fabbricati saranno pagate in via esclusiva dal sig. fino all'estinzione Parte_1 dello stesso. La suddetta cessione è necessaria e finalizzata a dirimere le controversie in atto tra i coniugi in ambito della procedura di cessazione degli effettivi civili del matrimonio, definendo così il conseguente assetto economico;
10) I genitori si accolleranno nella misura del 50% ciascuno le spese mediche, scolastiche, ludiche e straordinarie che in futuro si renderanno necessarie per la figlia, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia e che di seguito si riporta: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
2 I pagamenti relativi alle spese straordinarie saranno corrisposti al genitore che le ha anticipate a mezzo bonifico bancario entro quindici giorni dalla richiesta;
11) I coniugi stabiliscono espressamente che l'assegno unico e tutti i bonus ricevuti in favore della figlia saranno integralmente incassati dal sig. ; 12) I coniugi Parte_1 dichiarano di essere indipendenti economicamente e di rinunciare pertanto reciprocamente all'assegno di mantenimento o alimentare;
13) I coniugi dichiarano di avere già definito ogni altro loro rapporto patrimoniale rinunciando sin d'ora ad ogni ulteriore e diversa pretesa, a qualunque titolo, oltre quanto in quest'atto indicato;
14)
I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente il nulla-osta per il rilascio del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per la minore;
15) I coniugi dichiarano espressamente di rinunciare all'impugnazione delle sentenze”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 01/04/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DARFO BOARIO TERME (BS) (atto n. 13, parte II, serie A, anno 2000).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore;
spese al definitivo.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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