CASS
Sentenza 7 giugno 2022
Sentenza 7 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/06/2022, n. 21897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21897 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/10/2021 del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21897 Anno 2022 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 18/05/2022 Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale cittadino, con la quale era stata applicata, nei confronti di TA CO, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla sua partecipazione, in posizione apicale, quale promotore, finanziatore e organizzatore del gruppo catanese TA-CHINDAMO-VALENZISI, a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti importate dall'estero e destinate al mercato interno, con condotte poste in essere dal settembre 2017 e sino al luglio 2019, e a una ipotesi di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, aggravata ai sensi dell'art. 80, stesso decreto (in relazione all'acquisto di Kg. 5,750 di cocaina, capo A15 della incolpazione provvisoria), limitatamente al reato associativo, confermando invece la gravità indiziaria per il capo A15). 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso la difesa, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, riconosciuta in relazione a una condotta risalente al 2018, avente a oggetto una condotta materialmente posta in essere da terzi, rilevata l'incertezza sulla qualità della droga sequestrata, trattandosi di un quantitativo lordo. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, sia quanto alla sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione criminosa, non avendo il Tribunale tenuto conto della distanza temporale tra i fatti e il titolo cautelare, che avuto riguardo alla scelta della misura ancorata dai giudici territoriali a mere clausole di stile, senza spiegare le ragioni per le quali il TA dovrebbe reiterare la condotta criminosa in caso di misura meno afflittiva, considerato che nei tre anni intercorsi tra i fatti e la esecuzione della ordinanza di custodia cautelare egli si è astenuto da tali ricadute. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il thema decidendum è circoscritto alla sola sussistenza dell'elemento circostanziale di cui sopra, rispetto al quale pare sufficiente richiamare il contesto nel quale si inserisce l'indagine culminata nel titolo cautelare. Il procedimento ("Crypto"), infatti, prende le mosse da altro (operazione "Gerry") e riguarda una complessa organizzazione che si sarebbe diramata in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, attraverso l'attività dei singoli sotto gruppi (uno, operante a EA e facente capo a UR FR;
un altro, operante nel torinese e riconducibile a SO VI che si avvaleva del corriere e 2 spacciatore VI FR;
altri, operanti nel catanese e riconducibili rispettivamente a AM FR e a TA CO, TA IU e TA AB;
un altro ancora, operante in Siracusa, Benevento e Milano riconducibile a UL IU, LIISTRO LO, PI ZI e PI IU), convergenti verso un unico obiettivo e legati alla "casa madre" attraverso una affectio che andava al di là della mutua conoscenza tra tutti i sodali, ma che era ricavabile dalla continua disponibilità degli esponenti delle cellule verso il gruppo rosarnese. Secondo la tesi accusatoria, in sostanza, tra il gruppo di OS e gli altri gruppi si sarebbe creata una vera e propria sinergia criminale, per la quale gli stessi agivano in mutuo aiuto nella fornitura della droga. Il Tribunale, in parte accogliendo il riesame, ha tuttavia escluso un quadro di gravità indiziaria tale da far ritenere che tra i TA di Catania e il gruppo dei rosarnesi si fosse creato un vincolo stabile, inteso a portare avanti il traffico di stupefacenti. Gli elementi raccolti (servizi di pedinannento e controllo, nnonitoraggio delle conversazioni e contenuto di dialoghi, a tratti, espliciti, in ordine al commercio di droga), viceversa, avevano consentito di ricostruire l'episodio relativo alla fornitura di cui al capo A15), avente a oggetto un quantitativo di droga (sequestrato nel novembre 2018 ai due corrieri CHINDAMO e VALENZISI), pari a oltre cinque chili di cocaina, suddivisa in 5 panetti, occultati nel longherone laterale sinistro di un autocarro Fiat Scudo, intestato a CHINDAMO Michele. Quanto, poi, al profilo cautelare, quel giudice ha ritenuto che, nella specie, sussistesse il concreto pericolo di una ricaduta criminale del TA, desumendolo dalle modalità della vicenda (analiticamente ricostruite), indicative della dimestichezza e professionalità dell'indagato nel campo del narcotraffico, dando precipuo rilievo al metodo di comunicazione adottato (avvalendosi, cioè, di telefoni dedicati, appositamente predisposti dai rosarnesi) e alla gravità della condotta, avente a oggetto un ingente quantitativo di cocaina (il cui peso lordo è prossimo ai sei chilogrammi), trasportata servendosi di un mezzo appositamente modificato per occultare la sostanza. Tale connotazione è stata ritenuta prevalente rispetto alla incensuratezza dell'indagato, ritenuta da quel giudice l'adeguatezza della sola misura infra muraria a tutelare l'esigenza ravvisata, siccome l'unica in grado di impedire la ripresa di contatti con eventuali nuovi acquirenti e fornitori di sostanza stupefacente. 3. Il primo motivo è infondato. La gravità indiziaria non è contestata in questa sede, il ricorrente dolendosi unicamente della consistenza del materiale acquisito rispetto all'elemento circostanziale della ingente quantità. Sul punto, tuttavia, questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che, in tema di stupefacenti, la circostanza aggravante della detenzione di ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere configurata anche in mancanza del sequestro della sostanza, purché vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato ponderale (sez. 3, n. 35042 del 1/3/2016, Gjetja, Rv. 267873; n. 7385 del 19/11/2014, dep. 2015, Benedetti, Rv. 262409; sez. 4, n. 46194 del 5/7/2013, Myslihaka, Rv. 257641). t 3 Nella specie, la gravità indiziaria è agganciata all'avvenuto sequestro della sostanza, il cui perso lordo consente di ritenere sussistente un quadro gravemente indiziario in ordine al maggior disvalore della condotta contestata. 4. Anche il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha valorizzato elementi di sicuro rilievo (modalità della condotta e certi collegamenti con la cellula rosarnese) per formulare una prognosi di pericolosità agganciata alla dedizione stabile a tale tipo di attività, ritenendo la misura gradata, anche ove elettronicamente presidiata, inidonea ad assolvere alla tutela della esigenza specialpreventiva, ben potendo in quel caso i contatti con l'ambiente criminale descritto essere agevolmente ripresi dall'indagato. Trattasi di motivazione del tutto coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito, infatti, che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr. sez. 3 n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (cfr. sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio Mario, Rv. 277242). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla 4 commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6 n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 18 maggio 2022
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 21897 Anno 2022 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 18/05/2022 Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale cittadino, con la quale era stata applicata, nei confronti di TA CO, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla sua partecipazione, in posizione apicale, quale promotore, finanziatore e organizzatore del gruppo catanese TA-CHINDAMO-VALENZISI, a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti importate dall'estero e destinate al mercato interno, con condotte poste in essere dal settembre 2017 e sino al luglio 2019, e a una ipotesi di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, aggravata ai sensi dell'art. 80, stesso decreto (in relazione all'acquisto di Kg. 5,750 di cocaina, capo A15 della incolpazione provvisoria), limitatamente al reato associativo, confermando invece la gravità indiziaria per il capo A15). 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso la difesa, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria rispetto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, riconosciuta in relazione a una condotta risalente al 2018, avente a oggetto una condotta materialmente posta in essere da terzi, rilevata l'incertezza sulla qualità della droga sequestrata, trattandosi di un quantitativo lordo. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, sia quanto alla sussistenza di un concreto pericolo di reiterazione criminosa, non avendo il Tribunale tenuto conto della distanza temporale tra i fatti e il titolo cautelare, che avuto riguardo alla scelta della misura ancorata dai giudici territoriali a mere clausole di stile, senza spiegare le ragioni per le quali il TA dovrebbe reiterare la condotta criminosa in caso di misura meno afflittiva, considerato che nei tre anni intercorsi tra i fatti e la esecuzione della ordinanza di custodia cautelare egli si è astenuto da tali ricadute. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il thema decidendum è circoscritto alla sola sussistenza dell'elemento circostanziale di cui sopra, rispetto al quale pare sufficiente richiamare il contesto nel quale si inserisce l'indagine culminata nel titolo cautelare. Il procedimento ("Crypto"), infatti, prende le mosse da altro (operazione "Gerry") e riguarda una complessa organizzazione che si sarebbe diramata in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, attraverso l'attività dei singoli sotto gruppi (uno, operante a EA e facente capo a UR FR;
un altro, operante nel torinese e riconducibile a SO VI che si avvaleva del corriere e 2 spacciatore VI FR;
altri, operanti nel catanese e riconducibili rispettivamente a AM FR e a TA CO, TA IU e TA AB;
un altro ancora, operante in Siracusa, Benevento e Milano riconducibile a UL IU, LIISTRO LO, PI ZI e PI IU), convergenti verso un unico obiettivo e legati alla "casa madre" attraverso una affectio che andava al di là della mutua conoscenza tra tutti i sodali, ma che era ricavabile dalla continua disponibilità degli esponenti delle cellule verso il gruppo rosarnese. Secondo la tesi accusatoria, in sostanza, tra il gruppo di OS e gli altri gruppi si sarebbe creata una vera e propria sinergia criminale, per la quale gli stessi agivano in mutuo aiuto nella fornitura della droga. Il Tribunale, in parte accogliendo il riesame, ha tuttavia escluso un quadro di gravità indiziaria tale da far ritenere che tra i TA di Catania e il gruppo dei rosarnesi si fosse creato un vincolo stabile, inteso a portare avanti il traffico di stupefacenti. Gli elementi raccolti (servizi di pedinannento e controllo, nnonitoraggio delle conversazioni e contenuto di dialoghi, a tratti, espliciti, in ordine al commercio di droga), viceversa, avevano consentito di ricostruire l'episodio relativo alla fornitura di cui al capo A15), avente a oggetto un quantitativo di droga (sequestrato nel novembre 2018 ai due corrieri CHINDAMO e VALENZISI), pari a oltre cinque chili di cocaina, suddivisa in 5 panetti, occultati nel longherone laterale sinistro di un autocarro Fiat Scudo, intestato a CHINDAMO Michele. Quanto, poi, al profilo cautelare, quel giudice ha ritenuto che, nella specie, sussistesse il concreto pericolo di una ricaduta criminale del TA, desumendolo dalle modalità della vicenda (analiticamente ricostruite), indicative della dimestichezza e professionalità dell'indagato nel campo del narcotraffico, dando precipuo rilievo al metodo di comunicazione adottato (avvalendosi, cioè, di telefoni dedicati, appositamente predisposti dai rosarnesi) e alla gravità della condotta, avente a oggetto un ingente quantitativo di cocaina (il cui peso lordo è prossimo ai sei chilogrammi), trasportata servendosi di un mezzo appositamente modificato per occultare la sostanza. Tale connotazione è stata ritenuta prevalente rispetto alla incensuratezza dell'indagato, ritenuta da quel giudice l'adeguatezza della sola misura infra muraria a tutelare l'esigenza ravvisata, siccome l'unica in grado di impedire la ripresa di contatti con eventuali nuovi acquirenti e fornitori di sostanza stupefacente. 3. Il primo motivo è infondato. La gravità indiziaria non è contestata in questa sede, il ricorrente dolendosi unicamente della consistenza del materiale acquisito rispetto all'elemento circostanziale della ingente quantità. Sul punto, tuttavia, questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che, in tema di stupefacenti, la circostanza aggravante della detenzione di ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere configurata anche in mancanza del sequestro della sostanza, purché vi siano elementi di prova certi che consentano di pervenire per via indiretta alla individuazione del dato ponderale (sez. 3, n. 35042 del 1/3/2016, Gjetja, Rv. 267873; n. 7385 del 19/11/2014, dep. 2015, Benedetti, Rv. 262409; sez. 4, n. 46194 del 5/7/2013, Myslihaka, Rv. 257641). t 3 Nella specie, la gravità indiziaria è agganciata all'avvenuto sequestro della sostanza, il cui perso lordo consente di ritenere sussistente un quadro gravemente indiziario in ordine al maggior disvalore della condotta contestata. 4. Anche il secondo motivo è infondato. Il Tribunale ha valorizzato elementi di sicuro rilievo (modalità della condotta e certi collegamenti con la cellula rosarnese) per formulare una prognosi di pericolosità agganciata alla dedizione stabile a tale tipo di attività, ritenendo la misura gradata, anche ove elettronicamente presidiata, inidonea ad assolvere alla tutela della esigenza specialpreventiva, ben potendo in quel caso i contatti con l'ambiente criminale descritto essere agevolmente ripresi dall'indagato. Trattasi di motivazione del tutto coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito, infatti, che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr. sez. 3 n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (cfr. sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio Mario, Rv. 277242). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla 4 commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6 n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 18 maggio 2022