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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Nuoro, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Nuoro |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DIONETTE PIETRO ANGELO, Presidente e Relatore
LAFORGIA MARCO, Giudice
PILIA AO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Nuoro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07420249001353260000 TRIBUTI DIVERSI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07420249001353260000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420110021118839000 I.C.I. 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420120008802180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420120008802180000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420120008802180000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420120008802180000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420130015048228000 CONTR.OP. IRRIG 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420120017447746000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420140011129570000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420160003088066000 IMPOSTA SOST.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420160003088066000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420160003088066000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420160006380367000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420160007602109000 RADIODIFFUSIONI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420170000641745000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420170007191874000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420170007191874000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420170007650713000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420180002405286000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420180005875103000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420180005875103000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420180005875204000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420190000384442000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420190002361092000 SPESE GIUDIZIO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420190004501312000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420190004501312000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420190005086000000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420200007394302000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420210001472609000 I.C.I. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420210007422278000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420220000721716000 IMU 2013
- AVVISO ADDEBITO n. 37420130000618760000
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Nuoro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di ES
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TWGM000228 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TWGM000228 IRPEF-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Nuoro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5012K01097 2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5012K01097 2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5012K01097 2017 IVA-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Nuoro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di ES
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TWGM000121 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TWGM000121 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TWGM000097 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TWGM000097 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Non comparso.
Richieste formulate in ricorso: La Corte di giustizia tributaria adita, previa sospensione della esecutorietà, voglia dichiarare la nullità, invalidità e inefficacia della avviso di accertamento (rectius: intimazione di pagamento) con vittoria di spese e competenze di causa.
Resistente: L'Agenzia Entrate, Direzione provinciale di Nuoro, insiste con le richieste formulate nei propri atti difensivi.
L'Agenzia Entrate Riscossione non comparsa. Richieste formulate nelle controdeduzioni:
A. In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione sui contributi previdenziali portati dalle cartelle di pagamento 07420110021118839 (limitatamente al ruolo 2011/3069), 07420120017447746,
07420140011129570, 07420160007602109 (limitatamente al ruolo 2016/2120), 07420170007650713,
07420190000384442, 07420190005086000 (limitatamente al ruolo 2019/2050), 07420200007394302,
07420210007422278, e dall'avviso di addebito n. 37420130000618760000, e sulle sanzioni amministrative portate dalla cartella n. 07420180005875204, in favore, rispettivamente, del Tribunale, sezione lavoro, e del
Giudice di pace;
B. Dichiarare inammissibile il ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi e notificati dall'Agenzia delle
Entrate, per violazione delle norme sul contraddittorio dettate dal nuovo art. 14, comma 6-bis, D. lgs 546/1992; in subordine, ai sensi del comma 2, del medesimo art. 14, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore entro un termine perentorio, onerando della chiamata la parte ricorrente;
Nominativo_1 inammissibile o rigettare il ricorso avverso le cartelle, gli atti a essa prodromici, il credito in esse affermato;
Nominativo_2 il ricorso avverso l'intimazione di pagamento 07420249001353260000;
E. Con vittoria di spese e competenze professionali.
L'Agenzia Entrate – Centro Operativo di ES, non comparsa. Richieste formulate nelle controdeduzioni:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni di cui nelle controdeduzioni;
- nel merito, di rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data del 1 luglio 2024 e depositato in data 25 luglio 2024, l'avv. Ricorrente_1, in proprio, propone ricorso avverso l'avviso di intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossioni, Ufficio di Nuoro, documento n. 07420249001353260000, notificato in data 21 maggio 2024, contestando in toto il medesimo per ogni cartella e/o avviso di debito e/o accertamento nello stesso elencato poiché erroneo e palesemente infondato in fatto e diritto;
Contro
Agenzia delle Entrate – Riscossioni.
Parte ricorrente espone ed eccepisce:
In via preliminare e pregiudiziale
1. Sulle notifiche.
Allo stato, non può non rilevarsi come manchi la benché minima prova della avvenuta notifica all'odierno ricorrente delle cartelle prodromiche e sottese all'atto oggetto di gravame. O meglio, nessuna delle cartelle di pagamento, di avviso e intimazione risultano ritualmente e tempestivamente notificate.
Neppure la notifica di cui al documento n. 0742249001353260000 risulta ritualmente eseguita e se ne contesta decisamente validità ed efficacia. Infatti, la notifica risulta fortunosamente recuperata nella pec di studio Email_1 e giammai personale. Pertanto, “Rilevato che alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale o professionisti e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi e/o registro imprese, nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella
PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita a un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario e va quindi ritenuta la nullità di detta notifica” (Tribunale
Roma 26 gennaio 2019 n. 122).
Ancora, risulta proveniente da un indirizzo non comunicato ai pubblici registri di posta elettronica certificata ovvero: Email_5. it (INI-PEC ed Indice P.A.); fatturazioneelettronica@pec. agenziariscossione.gov. it (da Indice P.A.); Email_6 (da Reginde). In particolare, in base alla consolidata giurisprudenza di merito, dall'utilizzo di indirizzi non ufficiali in quanto non riconducibili ai pubblici registri certificati non può che derivare la violazione delle norme circa la certezza, l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue l'inesistenza giuridica della consegna informatica dell'atto tributario proveniente da soggetto non identificabile in quanto non associato ad un indirizzo oggetto di registrazione ufficiale. Da cui la inesistenza delle notifiche provenienti da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, nonché la inapplicabilità dell'effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., perché l'atto notificato difetta del requisito indispensabile della certezza sia della provenienza dal soggetto notificante sia del contenuto dello stesso.
Inoltre, nell'atto notificato a mezzo PEC, “l'elemento necessario è rappresentato dalla sussistenza della firma digitale, da apporre sulla medesima cartella da parte dell'ente della riscossione”. Viceversa, nella notificazione de quo esula ogni forma di “autentificazione” digitale.
2. Sulla intervenuta prescrizione.
Preliminarmente si rileva ed eccepisce l'intervenuta prescrizione di alcune delle cartelle indicate nel dettaglio del debito, ovvero, senza nulla concedere, delle sanzioni tributarie nonché degli interessi alle stesse imputate.
3. Sulla nullità e/o annullabilità delle cartelle.
Sempre in via preliminare e pregiudiziale, si rileva come parte delle cartelle, o meglio del debito ascritto, debba essere ex lege considerato nullo e/o annullato ai sensi della L. 228/12.
Il contribuente avanzava istanza di sospensione ex lege al fine di avviare la procedura di cui alla L. 228/12 senza mai ottenere alcun riscontro nel termine di 220 giorni.
Così per istanza del 14.06.22. Così per istanza del 16.04.2018. Così per istanza del 3.12.215. Ed anche in data 7.2.2014.
Le predette circostanze di fatto e diritto, vengono confermate dalla comunicazione INPS del 23 maggio 2024.
Infatti, questa volta tempestivamente e di tutta fretta, a seguito della immediata richiesta di sospensione legale della riscossione (2024-ADERISC-3007660 del 22.05.2024), INPS comunicava come i crediti di cui alla cartella n. 07420249001353260000, siano dovuti per l'anno 2006. Confermando peraltro l'avvenuta prescrizione del credito: se lo stesso deve riferirsi all'anno 2006 (accertamento TW5012100242), asserito notificato il 25/11/2013, la cartella è prescritta per decorso termine decennale. O ancora con la comunicazione prot. 2024-ADERISC-2998787, laddove si rigetta la richiesta unicamente in relazione alla partita 2019/0009, cartella 7420190002361092, di fatto comprovando e dichiarando la legittima della sospensione legale per tutte le altre cartelle di cui all'atto oggi impugnato.
Del resto l'applicabilità nel caso de quo della disciplina a maggior tutela del contribuente è confermata dalle predette comunicazioni, ove, nello specifico si legge “la informiamo che la sua dichiarazione per la sospensione legale della riscossione relativa all'atto con identificativo 07420249001353260000, non potrà produrre gli effetti previsti dalla legge. Infatti per l'atto contestato risulta già presentata una precedente dichiarazione il 17/06/2022 prot. 2022-aderisc-3366486”. Per la quale sono abbondantemente decorsi i termini senza alcuna risposta da parte degli enti asseriti creditori. Infine, la richiesta di cui al protocollo 2022-
ADERISC-3366486 del 17/06/2022, risulta riferita all'atto avente identificativo n. 07420229000913568000, ovvero ad altro e diverso atto.
Nel merito, il ricorrente sostiene che le cartelle e gli altri atti sottesi all'intimazione non sono stati notificati e indica nel dettaglio quali crediti da essi portati sono prescritti:
1. Cartella 07420110021118839000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2009, riporta la data 20.04.12 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizionale quinquennale;
2. Cartella 07420120008802180000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2006, riporta la data 28.06.12 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Inoltre, la stessa parrebbe riferirsi a sanzioni inerenti l'anno d'imposta 2006 per IVA, IRAP, addizionale IRPF, IRPEF riportati anche nella cartella 074220130005665538000, mai notificata, stesso periodo di imposta 2006, datata 20.09.13. Si tratta, pertanto, di un macroscopico errore di duplicazione delle cartelle tale da inficiare la correttezza non solo dell'atto opposto ma bensì di tutte le cartelle sottese;
3. Cartella 0742013001504822800. Detta cartella riportante la data 02/02/14, giammai notificata, riferita all'anno 2009 e pertanto prescritta;
4. Cartella 07420120017447746000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2008/2009 riporta la data 24.04.13 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
5. Cartella 07420140011129570000. La predetta cartella, mai notificata, relativa al periodo di imposta
2010/11/12/13 riporta la data 07.04.15, ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
6. Cartella 07420160003088066000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2012, riporta la data 28.10.16 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
7. Cartella 07420160006380367000. Detta cartella riportante la data 19/10/16, giammai notificata, riferita all'anno 2013 e pertanto prescritta;
8. Cartella 07420160007602109000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2008/09/11/13, riporta la data 25.01.17 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
9. Cartella 07420170000641745000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2013, riporta la data 14.02.17 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Infine è un doppione della cartella 07420170006090434000 sempre riferita al periodo imposta 2013 e sempre per Irpef nelle diverse declinazioni;
10. Cartella 07420170009191874000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2014, riporta la data 23.01.18 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
11. Cartella 07420170007650713000. Asserita notificata in data 24/01/18 e giammai notificata, riferita all'anno 2012 e pertanto prescritta;
12. Cartella 07420180002405286000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2006, riporta la data 10.05.18 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Infine, riporta il medesimo debito (imposta valore aggiunto) per lo stesso anno (2006) di cui alle cartelle 07421012000880218000, 074220130005665538000. Appalesando ennesimo errore di calcolo e/o duplicazione delle cartelle ovvero del debito;
13. Cartella 07420180005875103000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2015, riporta la data 10.01.19 e giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
14. Cartella 07420180005875204000. La predetta cartella, mai notificata, anno di riferimento 2017, riporta la data 10.01.19 e parrebbe riferirsi a sanzioni connesse a violazioni del codice stradale, mai contestate e/
o notificate nel termine di 90 gg dall'accertamento. Essa è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine quinquennale;
15. Cartella 07420190000384442000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2014, riporta la data 23.01.19 e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa é certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
16. Cartella 07420192361092000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2018, riporta la data 13.05.19 e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa e' certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
17. Cartella 0742019000451312000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2016, riporta la data 21.11.19 in tale data mi trovavo in Pesaro e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
18. Cartella 0742019000508600000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2015, riporta la data 23.01.20 e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Risultando viceversa prescritta anche per il debito in relazione all'anno imposta 2011. Infatti, anche il debito ascritto a IMU è oramai decaduto decorsi 5 anni dal temine entro cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento;
19. Cartella 074202000007394302000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2016, riporta la data 06.06.22 in tale data mi trovavo in Pesaro e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, soggetti al termine prescrizionale quinquennale;
20. Cartella 07420210001472609000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2012, riporta la data 24.03.22 e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, soggetti al termine prescrizionale quinquennale. Come anche il debito ascritto a IMU ha oramai decaduto decorsi 5 anni dal temine entro cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento;
21. Cartella 07420210007422278000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2015/17/e/18, riporta la data 11.01.23 e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, soggetti al termine prescrizionale quinquennale;
22. Cartella 07420220000721716000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2013, riporta la data 05.04.22, in tale data il ricorrente si trovava in Pesaro, e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, soggetti al termine prescrizionale quinquennale. Come anche il debito ascritto a IMU ha oramai decaduto decorsi 5 anni dal temine entro cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento;
23. Avviso di debito 37420130000618760000. Il detto avviso, mai notificato, periodo di imposta 2006, riporta la data 25.11.2013 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Infine, riporta il medesimo debito (imposta valore aggiunto) per lo stesso anno (2006) di cui alle cartelle 07422012000880218000, 07421012000880218000, 074220130005665538000, palesando macroscopici errori di calcolo e redazione degli atti;
24. Avviso di accertamento n. 250TWGM000228. Avviso, mai notificato, periodo di imposta 2012, riporta la data 01.09.17 ed è pertanto abbondantemente prescritto per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Infine, riporta il medesimo debito (imposta valore aggiunto) per lo stesso anno (2012) di cui alle cartelle 07420160003088066000, palesando macroscopici errori di calcolo e redazione degli atti;
25. Avviso di accertamento TW5012K01097/2017. Avviso, mai notificato, periodo di imposta 2012, riporta la data 20.11.17 ed è pertanto abbondantemente prescritto per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Infine, riporta il medesimo debito (imposta valore aggiunto, Irpef) per lo stesso anno (2012) di cui alle cartelle 07420160003088066000, nonchè avviso 250TWGM000228 palesando macroscopici errori di calcolo e redazione degli atti;
26. Avviso di accertamento n. 250TWGM000121. Avviso, mai notificato, periodo di imposta 2013, riporta la data 04.06.18 ed è pertanto abbondantemente prescritto per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Infine, riporta il medesimo debito (IRPEF) per lo stesso anno (2013) di cui alla cartella 07420170000641745000 palesando macroscopici errori di calcolo e redazione degli atti;
27. Avviso di accertamento n. 250TWGM000097. Avviso, mai notificato, periodo di imposta 2014, riporta la data 16.09.19 – in tale data il ricorrente si trovava in Pesaro - ed è pertanto abbondantemente prescritto per avvenuto decorso del termine decennale. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Infine, riporta il medesimo debito (IRPEF) per lo stesso anno (2014) di cui alla cartella 07420170007191874000 palesando macroscopici errori di calcolo e redazione
Il ricorrente chiede che la Corte di giustizia tributaria adita, previa sospensione della esecutorietà, voglia dichiarare la nullità, invalidità e inefficacia della avviso di accertamento (rectius: intimazione di pagamento) con vittoria di spese e competenze di causa.
Con controdeduzioni depositate in data 5 settembre 2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate-
Riscossione.
L'Agenzia controdeduce:
1) In via pregiudiziale, va rilevata la carenza del potere di jus dicere della Corte di giustizia tributaria in relazione: - ai contributi iscritti a ruolo dalla CA di previdenza e assistenza RE portati dalle cartelle
07420110021118839 (limitatamente al ruolo 2011/3069), 07420120017447746, 07420140011129570,
07420160007602109 (limitatamente al ruolo 2016/2120), 07420170007650713, 07420190000384442,
07420190005086000 (limitatamente al ruolo 2019/2050), 07420200007394302, 07420210007422278; - ai contributi iscritti a ruolo dall'INPS, portati dall'avviso di addebito n. 37420130000618760000; - alle sanzioni amministrative iscritte a ruolo dalla Prefettura di Oristano, portate dalla cartella 07420180005875204.
2) L'opponente sostiene che i titoli sottesi all'intimazione non gli sono mai stati notificati.
In realtà, le cartelle sono state ritualmente notificate dall'Agente della riscossione nelle date e osservando le forme descritte nella sintesi riportata in oggetto nelle controdeduzioni, dalla quale emerge che le cartelle più risalenti (descritte ai numeri 1, 2, 3; le numero 4 e 5 si riferiscono a contributi previdenziali) sono state notificate dal messo, mentre le rimanenti diciotto cartelle (incluse quelle n. 07420190002954979000 e
07420210004843754000, delle quali non sembra contestata la notifica), sono state consegnate con PEC all'indirizzo “Email_1", collegato al codice fiscale del destinatario. I referti sono univocamente riconducibili al corrispondente atto notificato, di cui recano gli estremi identificativi.
Per quanto concerne, invece, gli avvisi di accertamento esecutivi n. 250TWGM000228, (riferimento interno
Agente della riscossione n. 67417014774698006000), n. TW5012K01097/2017, (riferimento interno Agente della riscossione n. 67418015015128000000), n. 250TWGM000121, (riferimento interno Agente della riscossione n. 6741801544579600400) e n. 250TWGM000097, (riferimento interno Agente della riscossione n. 67420016418777005000), si osserva che, stando agli estratti dei carichi, essi sono stati notificati il
1.9.2017, il 20.11.2017, il 4.6.2018, il 18.2.2020, ma la relativa prova potrebbe essere fornita solo dagli enti impositori, rappresentati dall'Agenzia delle entrate, Centro operativo di ES (avvisi n. 250TWGM000228,
n. 250TWGM000121, n. 250TWGM000097), e Direzione provinciale di Nuoro (avviso n.
TW5012K01097/2017).
Detti enti, tuttavia, non sono stati convenuti, benché il ricorso sia stato notificato dopo l'entrata in vigore del
D. Lgs 220/2023 che ha finalmente modificato le regole del contraddittorio, onerando la parte ricorrente dell'individuazione del soggetto legittimato a resistere.
3) In merito alla notifica dell'intimazione di pagamento che si assume invalida perché trasmessa da un indirizzo non presente nei pubblici registri, si evidenzia che l'indirizzo pec "notifica.acc.sardegna@pec. agenziariscossione.gov.it" (da cui proviene la notifica contestata) è stato registrato e ciò può essere agevolmente verificato accedendo al portale IPA. L'eccezione sollevata è dunque sprovvista di supporto fattuale, prima ancora che giuridico. E invero, quand'anche l'indirizzo Pec in questione non fosse stato inserito in un pubblico registro, la notifica sarebbe stata rituale, come ha chiarito la CAzione con la sentenza n. 15979/2022, resa a SS.UU., e con le ordinanze n. 982/23, n. 6015/2023, n. 564/2024.
L'opponente sostiene, ancora, di avere fortunosamente recuperato l'intimazione di pagamento perché è stata trasmessa alla posta certificata dello studio Email_1 che può essere utilizzata solo per le notifiche riguardanti l'attività RE.
L'art. 60-ter, comma 1, lett. b), DPR 600/1973 (norma che disciplina la materia tributaria), impone ad alcuni cittadini (tra cui rientrano i professionisti) di dotarsi di un indirizzo PEC, da inserire nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), e che può essere utilizzato per tutte le notifiche, senza alcuna distinzione circa la natura del ruolo portato dall'atto notificato. La PEC, infatti, è uno strumento ordinario di notifica degli atti esattoriali, come si evince dall'art. 26, comma 2, DPR 602/1973. La norma non nega l'utilizzo della pec per le notifiche alle persone fisiche, piuttosto, le esonera, da un lato, dall'obbligo di detenerla, dall'altro, e proprio per tale primo motivo (non è imposta l'attivazione di una PEC), dall'obbligo di pubblicità.
Nel caso in esame, l'indirizzo Email_1 è associato, inequivocabilmente, al codice fiscale CF_Ricorrente_1, facente capo all'avv. Ricorrente_1 , titolare dell'omonimo studio professionale, e quindi può essere utilizzato per le notifiche destinate a tale soggetto.
Resta fermo il principio della sanatoria ex art. 156 cpc: il ricorrente ha ricevuto l'intimazione, ne ha compreso la natura, ha individuato il mittente, e l'ha impugnata, così dimostrando di averne apprezzato la portata lesiva.
4) L'intimazione di pagamento, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, è stata firmata digitalmente dal responsabile del procedimento, Nominativo_3, e ciò può essere agevolmente verificato aprendo il documento informatico in atti e utilizzando l'apposita icona rappresentata dalla pennetta posta a destra del reader pdf.
5) Va pure detto che, dopo i titoli, e prima dell'intimazione impugnata, il ricorrente è stato destinatario di diversi atti.
Non basta. Il ricorrente ha aderito praticamente a tutte le definizioni agevolate elargite dal Legislatore. 6) La sequenza temporale dei detti atti e delle istanze di definizione esclude che si sia avverata la prescrizione, considerata la frequenza degli atti interruttivi, l'ultimo dei quali, prima di quello odierno, compiuto il 23.6.2022.
Vanno inoltre considerati i periodi di sospensione delle attività esattoriali, e dei corrispondenti termini di prescrizione, che hanno interessato i tributi in esame, e che devono essere detratti in sede di computo del tempo necessario a fare estinguere i crediti.
Si deve, altresì, tener conto delle definizioni che hanno dapprima interrotto (CAzione, sentenze
12407/2016, 16098/2018), e poi, per tutta la loro durata, sospeso il decorso della prescrizione.
7) Resta fermo il principio secondo cui le domande sugli ipotetici eventi estintivi dei crediti che si assumono maturati prima della notificazione di uno degli atti sopra indicati, così come quelle sui supposti vizi dei titoli e della loro notificazione, dovevano essere proposte con la tempestiva impugnazione delle cartelle o del primo atto notificato dopo il verificarsi dell'evento che s'intendeva contestare. La sanzione connessa all'omessa tempestiva impugnazione è rappresentata dalla definitività degli atti non opposti in tempo utile e dei crediti in essi affermati. (CAzione, sentenza n. 4945/2002 e, nello stesso senso, sentenza n.
3231/2005).
L'inammissibilità di cui trattasi è pienamente opponibile anche con riferimento alle presunte irregolarità o invalidità degli atti o delle attività di competenza degli enti creditori;
censure da cui il ricorrente è ampiamente decaduto.
8) In merito alle istanze di sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012, già solo il fatto che il ricorrente riferisce di averne presentato cinque, in otto anni, attesta lo scopo meramente dilatorio di tali richieste, già ravvisato, del resto, nelle domande di definizione agevolata. In ogni caso, poiché il diniego dell'istanza ex
L. 228/2012 rientra nella competenza esclusiva degli enti impositori, erano questi i necessari contradditori che il ricorrente avrebbe dovuto convenire per opporre gli effetti del mancato riscontro all'istanza.
L'Agente ha ricevuto e protocollato le seguenti istanze, di seguito descritte procedendo a ritroso nel tempo:
- L'istanza più recente è stata presentata il 21.5.2024 (protocollo 2024-ADERISC2998787), lo stesso giorno in cui ha ricevuto l'intimazione impugnata. È evidente, dunque, che i 220 giorni non sono ancora decorsi. Il giorno successivo, 22.5.2024, l'Agente della riscossione ha trasmesso alla sede INPS di Nuoro l'istanza del contribuente (protocollo 2024-ADERISC-3007660), “per le verifiche di competenza”, pur rilevando che l'istanza, reiterando quella proposta il 17.6.2022, era senz'altro inammissibile. Non risulta a questo ente che l'INPS abbia “confermato la prescrizione del credito”; in ogni caso, non potrebbe essere questo Giudice a valutarlo, essendo sprovvisto di giurisdizione in materia contributiva. Il comune di AU, coinvolto con la medesima istanza, l'ha riscontrata il 4.7.2024, negando l'accoglimento e rappresentando che la domanda reitera quella precedente (protocollo 2024- ADERISC-3980413).
- In data 14.6.2022, il ricorrente ha proposto l'istanza avente protocollo 2022-ADERISC3270757 che questo
Agente ha rigettato il giorno successivo (15.6.2022), perché risultava sprovvista dei requisiti formali e sostanziali (protocollo 2022-ADERISC-3295905). Il 17.6.2022, il contribuente ha reiterato l'istanza (doc. 42: protocollo 2022-ADERISC3366485) che è stata tempestivamente riscontrata dalla CA RE (protocollo
2022-ADERISC-3950466), in data 14.7.2022, dal comune di AU (protocollo 2022-ADERISC-3975244), in data 18.7.2022, dal SO di bonifica dell'GL (protocollo 2022-ADERISC-6269365), in data
14.11.2022.
- Le altre tre istanze, presentate nel 2018, nel 2015, nel 2014, essendo in corso di acquisizione, saranno depositate con successiva memoria, anche per non appesantire il già rilevante carico documentale della presente costituzione. Esse sono, comunque, del tutto irrilevanti perché superate dalle successive istanze di identico tenore e puntualmente riscontrate con il diniego, oltre che dai numerosi atti esattoriali notificati e non contestati sotto questo profilo.
9) Quanto sopra esposto esclude l'esistenza del fumus boni juris, e ciò è sufficiente a determinare il rigetto dell'istanza cautelare.
L' Agenzia delle entrate-Riscossione chiede che la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, negata la sospensione, con ogni ovvia statuizione sulle spese, e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia:
A. In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione sui contributi previdenziali portati dalle cartelle di pagamento 07420110021118839 (limitatamente al ruolo 2011/3069), 07420120017447746,
07420140011129570, 07420160007602109 (limitatamente al ruolo 2016/2120), 07420170007650713,
07420190000384442, 07420190005086000 (limitatamente al ruolo 2019/2050), 07420200007394302,
07420210007422278, e dall'avviso di addebito n. 37420130000618760000, e sulle sanzioni amministrative portate dalla cartella n. 07420180005875204, in favore, rispettivamente, del Tribunale, sezione lavoro, e del
Giudice di pace;
B. Dichiarare inammissibile il ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi e notificati dall'Agenzia delle entrate, per violazione delle norme sul contraddittorio dettate dal nuovo art. 14, comma 6-bis, D. lgs 546/1992; in subordine, ai sensi del comma 2, del medesimo art. 14, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore entro un termine perentorio, onerando della chiamata la parte ricorrente;
Nominativo_1 inammissibile o rigettare il ricorso avverso le cartelle, gli atti a essa prodromici, il credito in esse affermato;
Nominativo_2 il ricorso avverso l'intimazione di pagamento 07420249001353260000;
E. Con vittoria di spese e competenze professionali.
In data 18 aprile 2025, a seguito di chiamata in causa, si è costituita l'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Nuoro.
L'A.E. controdeduce:
Per quanto riguarda gli atti relativi all'attività della DP di Nuoro, il contribuente lamenta la prescrizione dei crediti, in quanto gli atti prodromici (cartelle di pagamento e avviso di accertamento) all'atto di intimazione non sarebbero mai stati notificati. Nello specifico, gli atti sottesi riconducibili alla Dp di Nuoro sono le cartelle di pagamento: n. 07420120008802180000; n. 07420160003088066000; n. 07420160006380367000; n.
07420170000641745000; n. 07420170007191874000; n. 074201800024052860000; n. 07420180005875103000;
n. 07420190002361092000; n. 0742019000450131200; e l'avviso di accertamento n.TW5012K01097/2017, secondo il contribuente mai notificato. Il contribuente inoltre lamenta il mancato riscontro in ordine alle istanze di sospensione legale di cui alla l. 228/12.
1. Sull'intervenuta prescrizione degli atti sottesi all'avviso di intimazione. Il motivo è inammissibile.
- In ordine alla notifica dell'avviso di accertamento. L'avviso di accertamento n. TW5012K01097/2017 risulta notificato in data 20/11/2017. L'avviso di accertamento è divenuto definitivo e ha legittimamente costituito legittimo presupposto dell'avviso di intimazione.
- In ordine alle cartelle, il contribuente contesta sia la mancata notifica sia - surrettiziamente – cerca di contestare il merito. L'onere di dimostrare l'intervenuta notifica è a carico dell'Agente della Riscossione, che peraltro ha già provveduto al deposito delle relative notifiche. Pertanto, la pretesa fiscale riportata nelle suddette cartelle è ormai divenuta definitiva e non può più essere contestata nel merito.
Per questi motivi
non si potrà che dichiarare l'inammissibilità del motivo di impugnazione in quanto, essendo le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 4 546/1992, gli stessi dovevano essere impugnati entro sessanta giorni dalla notifica. Pertanto, non possono essere eccepiti vizi relativi ad atti ormai divenuti definitivi. Inoltre, l'intervenuta notifica rileva anche ai fini dell'eccezione di prescrizione che pertanto deve essere dichiarata infondata.
2. Sulle istanze di sospensione legale l. 228/12. Controparte afferma di aver presentato quattro istanze di sospensione legale nel 2014, 2015, 2018 e 2022 e afferma di averle allegate al ricorso. In realtà tra i documenti presentati non risulta alcuna istanza relativa agli anni 2014 e 2015, mentre relativamente al 2018, sono stati prodotte due schermate video, come prova dell'intervenuta presentazione dell'istanza, sicuramente non sufficienti ai fini di prova dell'effettiva presentazione. Ad ogni modo, dal nostro sistema informativo, integrato con quello dell'Agenzia della Riscossione, risultano presentate solo due istanze di sospensione nel 2022 e nel 2024, di cui solo la prima qui oggetto di contestazione.
Si allegano i riscontri della Dp di Nuoro alla suddetta istanza di sospensione, pervenuta in data 20/06/2022, con relativa prova di notifica, effettuate da Uffici diversi in conseguenza delle diverse tipologie degli atti impugnati:
- Rigetto istanza di sospensione inviata via Pec prot. 91599/2022 in data 26/10/2022 da Ufficio Legale;
-
Rigetto istanza di sospensione inviata via Pec prot. 79566/2022 in data 01/09/2022 da Ufficio Territoriale di
Lanusei;
- Rigetto istanza di sospensione da Ufficio Controlli con avviso di ricevimento, in data 30/11/2022.
Pertanto, anche sotto questo profilo e per quanto di competenza della Dp di Nuoro, si chiede il rigetto del ricorso anche sotto il profilo di questo motivo.
Sull'istanza di sospensione cautelare. L'istanza deve essere rigettata.
Considerata la palese infondatezza e pretestuosità dell'eccezione, si chiede, in via ulteriore, la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, il cui contenuto è richiamato dall'art. 15 comma 2-bis d.lgs. 546/1992
(come modificato dal d.lgs. 156/2015).
L'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Nuoro chiede:
1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 11 aprile 2025, a seguito di chiamata in causa, si è costituita l'Agenzia Entrate – Centro Operativo di ES che controdeduce:
Il Centro Operativo di ES, esaminata la posizione fiscale del contribuente per gli anni 2012, 2013 e
2014, constatato il mancato assoggettamento a tassazione dei canoni di locazione percepiti in quel periodo, ha provveduto ad accertare il reddito imponibile e le relative imposte, notificando gli avvisi di accertamento nn. 250TWGM000228, 250TWGM000121 e 250TWGM000097.
Divenuti definitivi per mancata impugnazione, i crediti venivamo affidati all'Agente della Riscossione che dava corso alla procedura esecutiva. Il contribuente presentava il ricorso solo avverso l'ultimo atto della riscossione ovvero l'intimazione di pagamento n. 07420249001353260000.
Inammissibilità del ricorso. Il ricorso avverso l'intimazione di pagamento, è da intendersi inammissibile ai sensi degli artt. 19, comma 3 e 21 del D.lgs. n.546/92. In base al disposto normativo l'intimazione è impugnabile solo per vizi propri e non per far valere eventuali vizi degli atti divenuti definitivi per omessa impugnazione.
Corretta notifica dell'avviso di accertamento e definitività della pretesa erariale - assenza di decadenza art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
Nel pieno rispetto del dettato normativo gli avvisi di accertamento sono stati notificati entro il termine di decadenza, pertanto, le doglianze del ricorrente sono infondate, conseguentemente la pretesa tributaria è legittima e, unitamente all'intimazione di pagamento, andrà confermata in toto.
Sul mancato decorso del termine prescrizionale. Alcun termine prescrizionale è decorso. Tra la data di notifica degli avvisi di accertamento, delle cartelle di pagamento, quella dei successivi atti interruttivi di prescrizione non è decorso il termine decennale previsto ex lege per i singoli ruoli sottesi, tenuto conto anche dei termini di sospensione per la Legge di stabilità 2014 (166 giorni) e per emergenza COVID (542 giorni).
Questo comporta che le pretese recate dalle cartelle sono ancora valide ed efficaci.
Mancato assolvimento dell'onere della prova contraria da parte del ricorrente. L'accertamento ex art. 41 bis del DPR n. 600/1973 consente all'Agenzia delle Entrate di accertare il reddito o il maggior reddito imponibile qualora dall'Anagrafe tributaria risultino elementi che consentano di stabilire redditi non dichiarati oppure parzialmente dichiarati. Controparte, invece, non ha fornito prove idonee circa la fondatezza delle proprie eccezioni.
L'Agenzia Entrate – Centro Operativo di ES chiede che la Corte di Giustizia Tributaria voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni di cui nelle controdeduzioni;
- nel merito, di rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In data 22 novembre 2025 Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
La causa viene trattata nell'udienza da remoto del 3 dicembre 2025.
La Corte, letti gli atti e sentito il relatore che ha esposto i fatti di causa;
sentita, per l'Agenzia Entrate Direzione
Provinciale Nuoro, la LA Denti che insiste nelle richieste formulate nelle controdeduzioni;
non comparse le altre Parti, si riserva la decisione.
Nell'udienza del 21 gennaio 2026, la Corte, sciogliendo la riserva, ha deciso che in parte va dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in parte il ricorso va dichiarato inammissibile e nel resto rigettato, nei termini di cui appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato il difetto di giurisdizione di questo giudice relativamente ai contributi iscritti a ruolo dalla CA di previdenza e assistenza RE portati dalle cartelle 07420110021118839 (limitatamente al ruolo 2011/3069), 07420120017447746, 07420140011129570, 07420160007602109 (limitatamente al ruolo 2016/2120), 07420170007650713, 07420190000384442, 07420190005086000 (limitatamente al ruolo
2019/2050), 07420200007394302, 07420210007422278, - ai contributi iscritti a ruolo dall'INPS, portati dall'avviso di addebito n. 37420130000618760000, - alle sanzioni amministrative iscritte a ruolo dalla
Prefettura di Oristano, portate dalla cartella 07420180005875204.
I crediti portati da dette cartelle non rientrano nella giurisdizione del Giudice tributario bensì nella giurisdizione del Giudice ordinario. Dispone l'art. 2 del D. Lgs. 546/1992: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La Corte di CAzione, Sezione Tributaria, con ordinanza n. 6328/2023, ha ribadito che “I crediti concernenti le sanzioni per contravvenzioni al codice della strada ed i contributi previdenziali appartengono al giudice ordinario (cfr., ex multis, Cass., Sez, T. 14 luglio 2021, n. 20008), per cui, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va dichiarato il difetto di giurisdizione parziale del giudice tributario relativamente alle cartelle afferenti le contravvenzioni al codice della strada ed ai crediti previdenziali, per essere munito della relativa giurisdizione il giudice ordinario”.
Nel caso di specie, come risulta dell'“Estratto di Ruolo” prodotto in giudizio dall'A.E. Riscossione, trattasi di cartella e avviso di addebito portante crediti di natura non tributaria che esulano dalla giurisdizione del giudice tributario e rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario (CAzione Sez. U. n. 17112/2017).
Sull'eccezione di nullità della notifica per PEC dell'intimazione di pagamento e degli atti ad essa sottesi in quanto proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici registri.
L'eccezione è infondata.
Come pacificamente controdedotto e documentato dall'Agenzia Entrate - Riscossione, in merito alla notifica dell'intimazione di pagamento che si assume invalida perché trasmessa da un indirizzo non presente nei pubblici registri, va rilevato che l'indirizzo pec Email_7, da cui proviene la notifica contestata, è stato registrato.
Nel caso di specie, l'indirizzo Email_7 corrisponde all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, U.O. Direzione Regionale Sardegna.
Ciò detto, osserva questo giudice che, quand'anche gli indirizzi Pec in questione non fossero stati inseriti in un pubblico registro, le notifiche sarebbero state comunque valide in quanto la normativa esattoriale, ed in particolare l'articolo 26 del D.P.R. 600/1973, non sancisce alcun obbligo, gravante sul concessionario, di utilizzare, come mittente, per la notifica via pec, l'indirizzo presente su IPA, ma solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici.
La Corte di CAzione, sesta sezione civile – T, con ordinanza n.982/2023, ha evidenziato “[…] che in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022”.
Sempre la Corte di CAzione, sesta sezione civ. – T, in un caso analogo a quello qui in esame (la parte contribuente lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 217 del 2017 per essere la notifica della cartella di pagamento nulla in quanto spedita non utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri (Email_3) ma uno diverso), con ordinanza n.982/2023, ha rigettato il ricorso del contribuente e confermato la sentenza impugnata.
Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 6015/2023: “[…] come questa
Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali
è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Dello stesso tenore le recenti ordinanze nn. 15710/2025 e 28173/2025 della Corte di CAzione.
Infine, sempre la Corte di CAzione, Sezione Tributaria, con ordinanza n. 18200/2025, dopo aver richiamato la decisione delle Sez. U, n. 15979 del 2022, conclude affermando che “In tema di notificazione a mezzo
PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. 18684 del 2023)”.
Nel caso in esame la PEC di notifica risulta regolarmente ricevuta e consegnata all'indirizzo PEC della contribuente e la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti è inequivocabilmente riferibile all'Agenzia Entrate - Riscossione.
Parte ricorrente nulla riferisce circa la compromissione del suo diritto di difesa derivanti dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento e degli atti ad essa sottesi effettuata da “un indirizzo pec diverso da quello indicato nell'elenco ufficiale “IPA””.
E' infondata la doglianza di nullità della notifica per pec in quanto trasmessa alla posta certificata dello studio Email_1 utilizzabile solo per le notifiche riguardanti l'attività RE.
Lamenta il ricorrente di avere fortunosamente recuperato l'intimazione di pagamento perché è stata trasmessa alla posta certificata dello studio Email_1 utilizzabile solo per le notifiche riguardanti l'attività RE.
In effetti, come rilevato dall'Agenzia Entrate Riscossione, non è dato sapere dove il ricorrente abbia rinvenuto tale limitazione. L'art. 60-ter, comma 1, lett. b), DPR 600/1973 (norma che disciplina la materia tributaria), impone ad alcuni cittadini (tra cui rientrano i professionisti) di dotarsi di un indirizzo PEC, da inserire nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), e che può essere utilizzato per tutte le notifiche, senza alcuna distinzione circa la natura del ruolo portato dall'atto notificato.
Tant'è che la Corte di CAzione, con ordinanza n. 1615/2025, ha testualmente affermato “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024)”.
Orbene, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e per ammissione dello stesso ricorrente, risulta che le cartelle sono state regolarmente notificate a mezzo pec all'odierno ricorrente nel suo indirizzo pec.
Relativamente alla notifica dell'intimazione di pagamento va aggiunto, a quanto sopra detto, che la proposizione tempestiva del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. civ. sez. VI, 17 dicembre 2012, sent. n. 23291; CAzione, sent. n. 9557 del 19 aprile 2013). La Corte di CAzione, SS.UU. con la sentenza del 18 aprile 2016, n.
7665, (pronunciandosi in tema di vizi della notificazione a mezzo PEC), ribadendo quanto in precedenti pronunce avevano già affermato, si è così espressa “… il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui
è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass., Sez. Lav., n. 13857 del 2014; conf., Cass. Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del
2002) e che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela “un generico interesse all'astratta regolarità del processo”, ma garantisce solo “l'eliminazione del pregiudizio, subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione” (Cass., sez. trib., n.26831 del 2014.).
Relativamente alla doglianza che nell'atto notificato a mezzo PEC, “l'elemento necessario è rappresentato dalla sussistenza della firma digitale, da apporre sulla medesima cartella da parte dell'ente della riscossione”.
Viceversa, nella notificazione de quo esula ogni forma di “autentificazione” digitale”, è sufficiente rilevare, come controdedotto e documentato dall'Agenzia Entrate - Riscossione, che l'intimazione di pagamento è stata firmata digitalmente dal responsabile del procedimento, Nominativo_3.
Le doglianze e le eccezioni afferenti alla notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti sottesi all'intimazione impugnata sono infondate, in quanto le notifica sono avvenuta regolarmente, ed inammissibili per i motivi di cui appresso.
Parimenti è infondata l'eccezione di prescrizione.
Come documentato dall'Agenzia Entrate Riscossione, prima della notifica dell'intimazione impugnata, il ricorrente è stato destinatario di una serie di atti (pignoramenti, preavviso di fermo, intimazioni, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) che hanno non solo interrotto la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi di accertamento in essi indicate, ma hanno anche avuto l'effetto di portare a conoscenza del ricorrente l'esistenza delle cartelle e degli avvisi di accertamento. Infatti detti atti riportano gli estremi (numero, data notifica e importo dovuto) degli atti a loro sottesi.
Nel dettaglio:
- In data 18.12.2013, sono stati notificati, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, i due pignoramenti 074-2013-49196 e 074-2013-49197, che hanno interessato le cartelle 07420110021118839,
07420120008802180;
- In data 29.7.2014, è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 07480201400003004000. La notifica è stata eseguita dal messo che ha consegnato l'atto a persona addetta al ritiro per conto del destinatario, informato delle attività svolte con la raccomandata EQU712786921485. Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420110021118839, 07420120008802180, 07420130005665538,
07420130015048228;
- In data 24.1.2017, è stata notifica l'intimazione di pagamento 07420179000059879000 con PEC consegnata all'indirizzo "Email_1". Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420110021118839, 07420120008802180, 07420130005665538, 07420130015048228;
- In data 10.4.2018, è stata notifica l'intimazione di pagamento 07420189001311423000, con PEC consegnata all'indirizzo "Email_1". Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420110021118839, 07420120008802180, 07420130005665538, 07420130015048228, 07420160003088066,
07420160006380367, 07420160007602109, 07420170000641745; - In data 14.6.2022, è stata notifica l'intimazione di pagamento 07420229000913568000, con PEC consegnata all'indirizzo "Email_1". Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420110021118839, 07420120008802180, 07420130005665538, 07420130015048228, 07420160003088066,
07420160006380367, 07420160007602109, 07420170000641745, 07420170007191874, 07420180002405286,
07420180005875103, 07420190002361092, 07420190002954979, 07420190004501312, 07420190005086000
e dei quattro avvisi di accertamento esecutivi n. 250TWGM000228 (riferimento interno n.
67417014774698006000), n. TW5012K01097/2017 (riferimento interno n. 67418015015128000000), n.
250TWGM000121 (riferimento interno n. 6741801544579600400) e n. 250TWGM000097 (riferimento interno n. 67420016418777005000);
- In data 23.6.2022, è stata notifica la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
07476202200000107000, con PEC consegnata all'indirizzo "Email_1". Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420110021118839, 07420120008802180, 07420130005665538,
07420130015048228, 07420160003088066, 07420160006380367, 07420160007602109, 07420170000641745,
07420170007191874, 07420180002405286, 07420180005875103, 07420190002361092, 07420190002954979,
07420190004501312, 07420190005086000, e dei quattro avvisi di accertamento esecutivi n.
250TWGM000228 (riferimento interno n. 67417014774698006000), n. TW5012K01097/2017 (riferimento interno n. 67418015015128000000), n. 250TWGM000121 (riferimento interno n. 6741801544579600400)
e n. 250TWGM000097 (riferimento interno n. 67420016418777005000);
- In data 6.7.2023, è stata notifica l'intimazione di pagamento 07420239002173402000, con PEC consegnata all'indirizzo "Email_1". Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420130015048228, 07420160003088066, 07420160006380367, 07420170000641745, 07420180002405286
e degli avvisi di accertamento esecutivi n. 250TWGM000228 (riferimento interno n.
67417014774698006000), n. TW5012K01097/2017 (riferimento interno n. 67418015015128000000) e n.
250TWGM000097 (riferimento interno n. 67420016418777005000);
Pertanto, il ricorrente, essendo venuto formalmente a conoscenza delle cartelle a suo carico, qualora avesse voluto eccepire vizi afferenti a queste, compresi vizi di notifica e prescrizione, avrebbe potuto, e dovuto, impugnarle tempestivamente a pena di inammissibilità.
Ciò in conformità dei principi fissati dalla Corte di CAzione, Sezione Tributaria, in diverse decisioni e da ultimo con la recente sentenza n. 6436/2025: “Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento […] non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736)”.
Conseguentemente non solo sono inammissibili in questo giudizio tutte le doglianze ed eccezioni relative alle cartelle in questione ma anche l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata antecedentemente alla notifica dei vari atti (intimazioni, pignoramenti presso terzi, iscrizione ipotecaria e fermo ammnistrativo), sopra indicati, in quanto non risultano opposti.
Inoltre sequenza temporale delle notifiche di detti atti interruttivi ha impedito che maturasse qualunque prescrizione.
Ma vi è di più.
Risulta provato che il ricorrente ha aderito a diverse definizioni agevolate. Come documentato dall'Agenzia Entrate Riscossione il ricorrente ha presentato le seguenti richieste di definizione agevolata:
In data 21.4.2017 (Prot. 2017-EQUISDR-3212084), è stata richiesta, e concessa , la definizione agevolata
07420170000641745; per le cartelle 07420110021118839, 07420160007602109;
In data 6.12.2018 (prot. 2018-ADERISC-6364467), è stata richiesta, e concessa, la definizione agevolata per le cartelle 07420110021118839, 07420120008802180, 07420130005665538, 07420160003088066
07420160007602109, e gli avvisi di accertamento esecutivi n. 250TWGM000228 (riferimento interno n.
67417014774698006000), n. TW5012K01097/2017 (riferimento interno n. 67418015015128000000);
In data 29.4.2019 (prot. W-2019042901182314), è stata richiesta, e concessa, la definizione agevolata
07420130005665538, per le cartelle 07420160003088066 07420110021118839, 07420160007602109,
07420120008802180, 07420170000641745, 07420170007191874, e per l'avviso di accertamento esecutivo n. 250TWGM000228 (riferimento interno n. 67417014774698006000);
In data 29.6.2023 (prot. W-2023062908336407), è stata richiesta, e concessa, la definizione agevolata per le cartelle 07420110021118839, 07420120008802180, 07420130005665538, 07420130015048228,
07420160003088066, 07420160006380367, 07420160007602109, 07420170000641745, 07420170007191874,
07420180002405286, 07420180005875103, 07420190002361092, 07420190002954979, 07420190004501312,
07420190005086000, 07420210001472609, 07420210004843754, 07420220000721716 e per i quattro avvisi di accertamento esecutivi n. 250TWGM000228 (riferimento interno n. 67417014774698006000), n.
TW5012K01097/2017 (riferimento interno n. 67418015015128000000), n. 250TWGM000121 (riferimento interno n. 6741801544579600400) e n. 250TWGM000097 (riferimento interno n. 67420016418777005000).
Le definizioni risultano tutte disattese. Come pacificamente affermato e documentato dall'A.E.R. il ricorrente ha effettuato solo alcuni sporadici versamenti.
Orbene è stato affermato dalla Corte di CAzione, Sezione Tributaria, con l'ordinanza n. 32030/2024, che la domanda di definizione agevolata c. d. “rottamazione” costituisce un riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione.
Infatti, secondo la Suprema Corte, la richiesta è ritenuta incompatibile con la volontà di eccepire la prescrizione del credito tributario.
La Corte con la citata ordinanza ha precisato che sia la richiesta di rateizzazione che la richiesta di definizione agevolata, benché non costituiscano “acquiescenza”, cioè non comportino una rinuncia definitiva al diritto di contestare la legittimità della pretesa tributaria in sede giudiziaria, tuttavia, esse producono effetto di interrompere la prescrizione e implicano anche la conoscenza delle cartelle.
Afferma la Corte: “In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass.,
8 febbraio 2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098).
Si è infatti affermato, condivisibilmente, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle (Cass., 3 dicembre 2020, n.
27672; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414). E in effetti, poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è «l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute»; art. 10, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 602 del 1973) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992)
- risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione (Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672, in motivazione)”.
La Corte, accogliendo il ricorso proposto dall'Agenzia Entrate – Riscossione, conclude affermando “La sentenza impugnata non è conforme ai principi suesposti nella parte in cui ha affermato che l'istanza di rottamazione presentata dalla società contribuente in data 21 aprile 2017 non era idonea a manifestare la ricognizione del debito tributario e a costituire la rinuncia alla prescrizione, con la conseguente irrilevanza delle argomentazioni spese con riferimento alla nullità delle cartelle esattoriali notificate negli anni 2001 e
2003 e alla prescrizione del credito tributario oggetto dell'istanza di definizione agevolata.”
Nel caso di specie, le domande di definizione agevolata sopra riportate non solo rendono inammissibile, in questa sede, l'eccezione di nullità delle notifiche delle cartelle in esse riportate e sottese all'intimazione impugnata, ma rendono pure infondata l'eccezione di prescrizione in quanto hanno comportato l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e successivamente non è maturato alcun termine di prescrizione.
Inoltre, come osservato dall'Agenzia Entrate Riscossione, vanno pure considerati i periodi di sospensione delle attività esattoriali, e dei corrispondenti termini di prescrizione, dal giorno 8.3.2020 fino al 31.8.2021, disposta, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, dall'art. 68, DL 18/2020, successivamente prorogato con i Decreti 34/2020, 78/2020, 99/2021, 41/2021.
Si deve, altresì, tener conto delle definizioni che hanno dapprima interrotto (CAzione, sentenze
12407/2016, 16098/2018), e poi, per tutta la loro durata, sospeso il decorso della prescrizione.
Sulla eccezione di nullità e/o annullabilità delle cartelle in quanto parte del debito ascritto debba essere ex lege considerato nullo e/o annullato ai sensi della L. 228/12.
Il ricorrente afferma di aver presentato le seguenti istanze di sospensione ex lege al fine di avviare la procedura di cui alla L. 228/12 senza mai ottenere alcun riscontro nel termine di 220: istanza del 14.06.22; istanza del 16.04.2018; istanza del 3.12.215 e istanza in data 7.2.2014.
Dalla documentazione agli atti di causa, come contrdedotto dall'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di
Nuoro, non risulta provata la presentazione di istanze relative agli anni 2014 e 2015.
Relativamente al 2018, sono state prodotte due stampe di schermata video, come prova dell'avvenuta presentazione dell'istanza, non sufficienti ai fini di prova dell'effettiva presentazione.
L'istanza di sospensione presentata nel 2022, è stata regolarmente riscontrata come risulta sia dalla documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Nuoro:
- Rigetto istanza di sospensione inviata via Pec prot. 91599/2022 in data 26/10/2022 da Ufficio Legale;
- Rigetto istanza di sospensione inviata via Pec prot. 79566/2022 in data 01/09/2022 da Ufficio Territoriale di Lanusei;
- Rigetto istanza di sospensione da Ufficio Controlli con avviso di ricevimento, in data 30/11/2022.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate Riscossione risulta che in data 14.6.2022, il ricorrente ha proposto l'istanza avente protocollo 2022-ADERISC3270757 che questo Agente ha rigettato il giorno successivo (15.6.2022), perché risultava sprovvista dei requisiti formali e sostanziali.
Il 17.6.2022, il contribuente ha reiterato l'istanza che è stata tempestivamente riscontrata dalla CA RE, in data 14.7.2022, dal comune di AU, in data 18.7.2022, dal SO di bonifica dell'GL
, in data 14.11.2022.
A ciò si aggiunga che le diverse istanze di rottamazione presentate dal ricorrente dall'anno 2017 all'anno
2023 sono idonee a manifestare la ricognizione del debito tributario e a costituire rinuncia alla prescrizione, così come chiarito dalla Corte di CAzione.
La spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti (contributi iscritti a ruolo dalla CA di previdenza e assistenza RE) portati dalle cartelle portati della cartella nn. 07420110021118839 (limitatamente al ruolo 2011/3069),
07420120017447746, 07420140011129570, 07420160007602109 (limitatamente al ruolo 2016/2120),
07420170007650713, 07420190000384442, 07420190005086000 (limitatamente al ruolo 2019/2050),
07420200007394302, 07420210007422278, ai crediti (contributi iscritti a ruolo dall'INPS) portati dall'avviso di addebito n. 37420130000618760000, ai crediti (sanzioni amministrative iscritte a ruolo dalla Prefettura di
Oristano) portati dalla cartella 07420180005875204, assegnando, ai sensi dell'art. 59 della L. 18 giugno
2009, n. 69, il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente decisione per la riassunzione della causa davanti al Giudice Ordinario;
Dichiara il ricorso in parte inammissibile e nel resto lo rigetta, così come in parte motiva;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 3000,00 (tremila/00) in favore dell'Agenzia Entrate – Riscossione, in €2500,00 (duemilacinquecento/00) in favore dell'Agenzia
Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro e in €700,00 (settecento/00) in favore dell'Agenzia Entrate – Centro
Operativo di ES.
Lì 3 dicembre 2025 – 21 gennaio 2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NUORO Sezione 1, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
DIONETTE PIETRO ANGELO, Presidente e Relatore
LAFORGIA MARCO, Giudice
PILIA AO GIUSEPPE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 193/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Nuoro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07420249001353260000 TRIBUTI DIVERSI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07420249001353260000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420110021118839000 I.C.I. 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420120008802180000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420120008802180000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420120008802180000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420120008802180000 IRAP 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420130015048228000 CONTR.OP. IRRIG 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420120017447746000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420140011129570000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420160003088066000 IMPOSTA SOST.
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420160003088066000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420160003088066000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420160006380367000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420160007602109000 RADIODIFFUSIONI 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420170000641745000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420170007191874000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420170007191874000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420170007650713000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420180002405286000 IVA-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420180005875103000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420180005875103000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420180005875204000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420190000384442000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420190002361092000 SPESE GIUDIZIO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420190004501312000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420190004501312000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420190005086000000 I.C.I. 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420200007394302000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420210001472609000 I.C.I. 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420210007422278000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07420220000721716000 IMU 2013
- AVVISO ADDEBITO n. 37420130000618760000
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Nuoro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di ES
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TWGM000228 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TWGM000228 IRPEF-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Nuoro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Nuoro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5012K01097 2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5012K01097 2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW5012K01097 2017 IVA-ALTRO 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Ag.entrate - Riscossione - Nuoro
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di ES
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TWGM000121 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TWGM000121 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TWGM000097 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TWGM000097 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: Non comparso.
Richieste formulate in ricorso: La Corte di giustizia tributaria adita, previa sospensione della esecutorietà, voglia dichiarare la nullità, invalidità e inefficacia della avviso di accertamento (rectius: intimazione di pagamento) con vittoria di spese e competenze di causa.
Resistente: L'Agenzia Entrate, Direzione provinciale di Nuoro, insiste con le richieste formulate nei propri atti difensivi.
L'Agenzia Entrate Riscossione non comparsa. Richieste formulate nelle controdeduzioni:
A. In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione sui contributi previdenziali portati dalle cartelle di pagamento 07420110021118839 (limitatamente al ruolo 2011/3069), 07420120017447746,
07420140011129570, 07420160007602109 (limitatamente al ruolo 2016/2120), 07420170007650713,
07420190000384442, 07420190005086000 (limitatamente al ruolo 2019/2050), 07420200007394302,
07420210007422278, e dall'avviso di addebito n. 37420130000618760000, e sulle sanzioni amministrative portate dalla cartella n. 07420180005875204, in favore, rispettivamente, del Tribunale, sezione lavoro, e del
Giudice di pace;
B. Dichiarare inammissibile il ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi e notificati dall'Agenzia delle
Entrate, per violazione delle norme sul contraddittorio dettate dal nuovo art. 14, comma 6-bis, D. lgs 546/1992; in subordine, ai sensi del comma 2, del medesimo art. 14, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore entro un termine perentorio, onerando della chiamata la parte ricorrente;
Nominativo_1 inammissibile o rigettare il ricorso avverso le cartelle, gli atti a essa prodromici, il credito in esse affermato;
Nominativo_2 il ricorso avverso l'intimazione di pagamento 07420249001353260000;
E. Con vittoria di spese e competenze professionali.
L'Agenzia Entrate – Centro Operativo di ES, non comparsa. Richieste formulate nelle controdeduzioni:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni di cui nelle controdeduzioni;
- nel merito, di rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data del 1 luglio 2024 e depositato in data 25 luglio 2024, l'avv. Ricorrente_1, in proprio, propone ricorso avverso l'avviso di intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossioni, Ufficio di Nuoro, documento n. 07420249001353260000, notificato in data 21 maggio 2024, contestando in toto il medesimo per ogni cartella e/o avviso di debito e/o accertamento nello stesso elencato poiché erroneo e palesemente infondato in fatto e diritto;
Contro
Agenzia delle Entrate – Riscossioni.
Parte ricorrente espone ed eccepisce:
In via preliminare e pregiudiziale
1. Sulle notifiche.
Allo stato, non può non rilevarsi come manchi la benché minima prova della avvenuta notifica all'odierno ricorrente delle cartelle prodromiche e sottese all'atto oggetto di gravame. O meglio, nessuna delle cartelle di pagamento, di avviso e intimazione risultano ritualmente e tempestivamente notificate.
Neppure la notifica di cui al documento n. 0742249001353260000 risulta ritualmente eseguita e se ne contesta decisamente validità ed efficacia. Infatti, la notifica risulta fortunosamente recuperata nella pec di studio Email_1 e giammai personale. Pertanto, “Rilevato che alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto titolari di impresa individuale o professionisti e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi e/o registro imprese, nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella
PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita a un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario e va quindi ritenuta la nullità di detta notifica” (Tribunale
Roma 26 gennaio 2019 n. 122).
Ancora, risulta proveniente da un indirizzo non comunicato ai pubblici registri di posta elettronica certificata ovvero: Email_5. it (INI-PEC ed Indice P.A.); fatturazioneelettronica@pec. agenziariscossione.gov. it (da Indice P.A.); Email_6 (da Reginde). In particolare, in base alla consolidata giurisprudenza di merito, dall'utilizzo di indirizzi non ufficiali in quanto non riconducibili ai pubblici registri certificati non può che derivare la violazione delle norme circa la certezza, l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue l'inesistenza giuridica della consegna informatica dell'atto tributario proveniente da soggetto non identificabile in quanto non associato ad un indirizzo oggetto di registrazione ufficiale. Da cui la inesistenza delle notifiche provenienti da un indirizzo pec non risultante dai pubblici registri, nonché la inapplicabilità dell'effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., perché l'atto notificato difetta del requisito indispensabile della certezza sia della provenienza dal soggetto notificante sia del contenuto dello stesso.
Inoltre, nell'atto notificato a mezzo PEC, “l'elemento necessario è rappresentato dalla sussistenza della firma digitale, da apporre sulla medesima cartella da parte dell'ente della riscossione”. Viceversa, nella notificazione de quo esula ogni forma di “autentificazione” digitale.
2. Sulla intervenuta prescrizione.
Preliminarmente si rileva ed eccepisce l'intervenuta prescrizione di alcune delle cartelle indicate nel dettaglio del debito, ovvero, senza nulla concedere, delle sanzioni tributarie nonché degli interessi alle stesse imputate.
3. Sulla nullità e/o annullabilità delle cartelle.
Sempre in via preliminare e pregiudiziale, si rileva come parte delle cartelle, o meglio del debito ascritto, debba essere ex lege considerato nullo e/o annullato ai sensi della L. 228/12.
Il contribuente avanzava istanza di sospensione ex lege al fine di avviare la procedura di cui alla L. 228/12 senza mai ottenere alcun riscontro nel termine di 220 giorni.
Così per istanza del 14.06.22. Così per istanza del 16.04.2018. Così per istanza del 3.12.215. Ed anche in data 7.2.2014.
Le predette circostanze di fatto e diritto, vengono confermate dalla comunicazione INPS del 23 maggio 2024.
Infatti, questa volta tempestivamente e di tutta fretta, a seguito della immediata richiesta di sospensione legale della riscossione (2024-ADERISC-3007660 del 22.05.2024), INPS comunicava come i crediti di cui alla cartella n. 07420249001353260000, siano dovuti per l'anno 2006. Confermando peraltro l'avvenuta prescrizione del credito: se lo stesso deve riferirsi all'anno 2006 (accertamento TW5012100242), asserito notificato il 25/11/2013, la cartella è prescritta per decorso termine decennale. O ancora con la comunicazione prot. 2024-ADERISC-2998787, laddove si rigetta la richiesta unicamente in relazione alla partita 2019/0009, cartella 7420190002361092, di fatto comprovando e dichiarando la legittima della sospensione legale per tutte le altre cartelle di cui all'atto oggi impugnato.
Del resto l'applicabilità nel caso de quo della disciplina a maggior tutela del contribuente è confermata dalle predette comunicazioni, ove, nello specifico si legge “la informiamo che la sua dichiarazione per la sospensione legale della riscossione relativa all'atto con identificativo 07420249001353260000, non potrà produrre gli effetti previsti dalla legge. Infatti per l'atto contestato risulta già presentata una precedente dichiarazione il 17/06/2022 prot. 2022-aderisc-3366486”. Per la quale sono abbondantemente decorsi i termini senza alcuna risposta da parte degli enti asseriti creditori. Infine, la richiesta di cui al protocollo 2022-
ADERISC-3366486 del 17/06/2022, risulta riferita all'atto avente identificativo n. 07420229000913568000, ovvero ad altro e diverso atto.
Nel merito, il ricorrente sostiene che le cartelle e gli altri atti sottesi all'intimazione non sono stati notificati e indica nel dettaglio quali crediti da essi portati sono prescritti:
1. Cartella 07420110021118839000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2009, riporta la data 20.04.12 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizionale quinquennale;
2. Cartella 07420120008802180000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2006, riporta la data 28.06.12 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Inoltre, la stessa parrebbe riferirsi a sanzioni inerenti l'anno d'imposta 2006 per IVA, IRAP, addizionale IRPF, IRPEF riportati anche nella cartella 074220130005665538000, mai notificata, stesso periodo di imposta 2006, datata 20.09.13. Si tratta, pertanto, di un macroscopico errore di duplicazione delle cartelle tale da inficiare la correttezza non solo dell'atto opposto ma bensì di tutte le cartelle sottese;
3. Cartella 0742013001504822800. Detta cartella riportante la data 02/02/14, giammai notificata, riferita all'anno 2009 e pertanto prescritta;
4. Cartella 07420120017447746000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2008/2009 riporta la data 24.04.13 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
5. Cartella 07420140011129570000. La predetta cartella, mai notificata, relativa al periodo di imposta
2010/11/12/13 riporta la data 07.04.15, ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
6. Cartella 07420160003088066000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2012, riporta la data 28.10.16 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
7. Cartella 07420160006380367000. Detta cartella riportante la data 19/10/16, giammai notificata, riferita all'anno 2013 e pertanto prescritta;
8. Cartella 07420160007602109000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2008/09/11/13, riporta la data 25.01.17 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
9. Cartella 07420170000641745000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2013, riporta la data 14.02.17 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Infine è un doppione della cartella 07420170006090434000 sempre riferita al periodo imposta 2013 e sempre per Irpef nelle diverse declinazioni;
10. Cartella 07420170009191874000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2014, riporta la data 23.01.18 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
11. Cartella 07420170007650713000. Asserita notificata in data 24/01/18 e giammai notificata, riferita all'anno 2012 e pertanto prescritta;
12. Cartella 07420180002405286000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2006, riporta la data 10.05.18 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Infine, riporta il medesimo debito (imposta valore aggiunto) per lo stesso anno (2006) di cui alle cartelle 07421012000880218000, 074220130005665538000. Appalesando ennesimo errore di calcolo e/o duplicazione delle cartelle ovvero del debito;
13. Cartella 07420180005875103000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2015, riporta la data 10.01.19 e giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
14. Cartella 07420180005875204000. La predetta cartella, mai notificata, anno di riferimento 2017, riporta la data 10.01.19 e parrebbe riferirsi a sanzioni connesse a violazioni del codice stradale, mai contestate e/
o notificate nel termine di 90 gg dall'accertamento. Essa è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine quinquennale;
15. Cartella 07420190000384442000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2014, riporta la data 23.01.19 e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa é certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
16. Cartella 07420192361092000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2018, riporta la data 13.05.19 e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa e' certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
17. Cartella 0742019000451312000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2016, riporta la data 21.11.19 in tale data mi trovavo in Pesaro e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale;
18. Cartella 0742019000508600000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2015, riporta la data 23.01.20 e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Risultando viceversa prescritta anche per il debito in relazione all'anno imposta 2011. Infatti, anche il debito ascritto a IMU è oramai decaduto decorsi 5 anni dal temine entro cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento;
19. Cartella 074202000007394302000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2016, riporta la data 06.06.22 in tale data mi trovavo in Pesaro e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, soggetti al termine prescrizionale quinquennale;
20. Cartella 07420210001472609000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2012, riporta la data 24.03.22 e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, soggetti al termine prescrizionale quinquennale. Come anche il debito ascritto a IMU ha oramai decaduto decorsi 5 anni dal temine entro cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento;
21. Cartella 07420210007422278000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2015/17/e/18, riporta la data 11.01.23 e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, soggetti al termine prescrizionale quinquennale;
22. Cartella 07420220000721716000. La predetta cartella, mai notificata, periodo di imposta 2013, riporta la data 05.04.22, in tale data il ricorrente si trovava in Pesaro, e viceversa giammai notificata. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, soggetti al termine prescrizionale quinquennale. Come anche il debito ascritto a IMU ha oramai decaduto decorsi 5 anni dal temine entro cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento;
23. Avviso di debito 37420130000618760000. Il detto avviso, mai notificato, periodo di imposta 2006, riporta la data 25.11.2013 ed è pertanto abbondantemente prescritta per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Infine, riporta il medesimo debito (imposta valore aggiunto) per lo stesso anno (2006) di cui alle cartelle 07422012000880218000, 07421012000880218000, 074220130005665538000, palesando macroscopici errori di calcolo e redazione degli atti;
24. Avviso di accertamento n. 250TWGM000228. Avviso, mai notificato, periodo di imposta 2012, riporta la data 01.09.17 ed è pertanto abbondantemente prescritto per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Infine, riporta il medesimo debito (imposta valore aggiunto) per lo stesso anno (2012) di cui alle cartelle 07420160003088066000, palesando macroscopici errori di calcolo e redazione degli atti;
25. Avviso di accertamento TW5012K01097/2017. Avviso, mai notificato, periodo di imposta 2012, riporta la data 20.11.17 ed è pertanto abbondantemente prescritto per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Infine, riporta il medesimo debito (imposta valore aggiunto, Irpef) per lo stesso anno (2012) di cui alle cartelle 07420160003088066000, nonchè avviso 250TWGM000228 palesando macroscopici errori di calcolo e redazione degli atti;
26. Avviso di accertamento n. 250TWGM000121. Avviso, mai notificato, periodo di imposta 2013, riporta la data 04.06.18 ed è pertanto abbondantemente prescritto per avvenuto decorso del termine decennale.
Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Infine, riporta il medesimo debito (IRPEF) per lo stesso anno (2013) di cui alla cartella 07420170000641745000 palesando macroscopici errori di calcolo e redazione degli atti;
27. Avviso di accertamento n. 250TWGM000097. Avviso, mai notificato, periodo di imposta 2014, riporta la data 16.09.19 – in tale data il ricorrente si trovava in Pesaro - ed è pertanto abbondantemente prescritto per avvenuto decorso del termine decennale. Inoltre, ed in ogni caso, la stessa è certamente prescritta per sanzioni ed interessi soggetti, viceversa al termine prescrizione quinquennale. Infine, riporta il medesimo debito (IRPEF) per lo stesso anno (2014) di cui alla cartella 07420170007191874000 palesando macroscopici errori di calcolo e redazione
Il ricorrente chiede che la Corte di giustizia tributaria adita, previa sospensione della esecutorietà, voglia dichiarare la nullità, invalidità e inefficacia della avviso di accertamento (rectius: intimazione di pagamento) con vittoria di spese e competenze di causa.
Con controdeduzioni depositate in data 5 settembre 2024 si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate-
Riscossione.
L'Agenzia controdeduce:
1) In via pregiudiziale, va rilevata la carenza del potere di jus dicere della Corte di giustizia tributaria in relazione: - ai contributi iscritti a ruolo dalla CA di previdenza e assistenza RE portati dalle cartelle
07420110021118839 (limitatamente al ruolo 2011/3069), 07420120017447746, 07420140011129570,
07420160007602109 (limitatamente al ruolo 2016/2120), 07420170007650713, 07420190000384442,
07420190005086000 (limitatamente al ruolo 2019/2050), 07420200007394302, 07420210007422278; - ai contributi iscritti a ruolo dall'INPS, portati dall'avviso di addebito n. 37420130000618760000; - alle sanzioni amministrative iscritte a ruolo dalla Prefettura di Oristano, portate dalla cartella 07420180005875204.
2) L'opponente sostiene che i titoli sottesi all'intimazione non gli sono mai stati notificati.
In realtà, le cartelle sono state ritualmente notificate dall'Agente della riscossione nelle date e osservando le forme descritte nella sintesi riportata in oggetto nelle controdeduzioni, dalla quale emerge che le cartelle più risalenti (descritte ai numeri 1, 2, 3; le numero 4 e 5 si riferiscono a contributi previdenziali) sono state notificate dal messo, mentre le rimanenti diciotto cartelle (incluse quelle n. 07420190002954979000 e
07420210004843754000, delle quali non sembra contestata la notifica), sono state consegnate con PEC all'indirizzo “Email_1", collegato al codice fiscale del destinatario. I referti sono univocamente riconducibili al corrispondente atto notificato, di cui recano gli estremi identificativi.
Per quanto concerne, invece, gli avvisi di accertamento esecutivi n. 250TWGM000228, (riferimento interno
Agente della riscossione n. 67417014774698006000), n. TW5012K01097/2017, (riferimento interno Agente della riscossione n. 67418015015128000000), n. 250TWGM000121, (riferimento interno Agente della riscossione n. 6741801544579600400) e n. 250TWGM000097, (riferimento interno Agente della riscossione n. 67420016418777005000), si osserva che, stando agli estratti dei carichi, essi sono stati notificati il
1.9.2017, il 20.11.2017, il 4.6.2018, il 18.2.2020, ma la relativa prova potrebbe essere fornita solo dagli enti impositori, rappresentati dall'Agenzia delle entrate, Centro operativo di ES (avvisi n. 250TWGM000228,
n. 250TWGM000121, n. 250TWGM000097), e Direzione provinciale di Nuoro (avviso n.
TW5012K01097/2017).
Detti enti, tuttavia, non sono stati convenuti, benché il ricorso sia stato notificato dopo l'entrata in vigore del
D. Lgs 220/2023 che ha finalmente modificato le regole del contraddittorio, onerando la parte ricorrente dell'individuazione del soggetto legittimato a resistere.
3) In merito alla notifica dell'intimazione di pagamento che si assume invalida perché trasmessa da un indirizzo non presente nei pubblici registri, si evidenzia che l'indirizzo pec "notifica.acc.sardegna@pec. agenziariscossione.gov.it" (da cui proviene la notifica contestata) è stato registrato e ciò può essere agevolmente verificato accedendo al portale IPA. L'eccezione sollevata è dunque sprovvista di supporto fattuale, prima ancora che giuridico. E invero, quand'anche l'indirizzo Pec in questione non fosse stato inserito in un pubblico registro, la notifica sarebbe stata rituale, come ha chiarito la CAzione con la sentenza n. 15979/2022, resa a SS.UU., e con le ordinanze n. 982/23, n. 6015/2023, n. 564/2024.
L'opponente sostiene, ancora, di avere fortunosamente recuperato l'intimazione di pagamento perché è stata trasmessa alla posta certificata dello studio Email_1 che può essere utilizzata solo per le notifiche riguardanti l'attività RE.
L'art. 60-ter, comma 1, lett. b), DPR 600/1973 (norma che disciplina la materia tributaria), impone ad alcuni cittadini (tra cui rientrano i professionisti) di dotarsi di un indirizzo PEC, da inserire nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), e che può essere utilizzato per tutte le notifiche, senza alcuna distinzione circa la natura del ruolo portato dall'atto notificato. La PEC, infatti, è uno strumento ordinario di notifica degli atti esattoriali, come si evince dall'art. 26, comma 2, DPR 602/1973. La norma non nega l'utilizzo della pec per le notifiche alle persone fisiche, piuttosto, le esonera, da un lato, dall'obbligo di detenerla, dall'altro, e proprio per tale primo motivo (non è imposta l'attivazione di una PEC), dall'obbligo di pubblicità.
Nel caso in esame, l'indirizzo Email_1 è associato, inequivocabilmente, al codice fiscale CF_Ricorrente_1, facente capo all'avv. Ricorrente_1 , titolare dell'omonimo studio professionale, e quindi può essere utilizzato per le notifiche destinate a tale soggetto.
Resta fermo il principio della sanatoria ex art. 156 cpc: il ricorrente ha ricevuto l'intimazione, ne ha compreso la natura, ha individuato il mittente, e l'ha impugnata, così dimostrando di averne apprezzato la portata lesiva.
4) L'intimazione di pagamento, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, è stata firmata digitalmente dal responsabile del procedimento, Nominativo_3, e ciò può essere agevolmente verificato aprendo il documento informatico in atti e utilizzando l'apposita icona rappresentata dalla pennetta posta a destra del reader pdf.
5) Va pure detto che, dopo i titoli, e prima dell'intimazione impugnata, il ricorrente è stato destinatario di diversi atti.
Non basta. Il ricorrente ha aderito praticamente a tutte le definizioni agevolate elargite dal Legislatore. 6) La sequenza temporale dei detti atti e delle istanze di definizione esclude che si sia avverata la prescrizione, considerata la frequenza degli atti interruttivi, l'ultimo dei quali, prima di quello odierno, compiuto il 23.6.2022.
Vanno inoltre considerati i periodi di sospensione delle attività esattoriali, e dei corrispondenti termini di prescrizione, che hanno interessato i tributi in esame, e che devono essere detratti in sede di computo del tempo necessario a fare estinguere i crediti.
Si deve, altresì, tener conto delle definizioni che hanno dapprima interrotto (CAzione, sentenze
12407/2016, 16098/2018), e poi, per tutta la loro durata, sospeso il decorso della prescrizione.
7) Resta fermo il principio secondo cui le domande sugli ipotetici eventi estintivi dei crediti che si assumono maturati prima della notificazione di uno degli atti sopra indicati, così come quelle sui supposti vizi dei titoli e della loro notificazione, dovevano essere proposte con la tempestiva impugnazione delle cartelle o del primo atto notificato dopo il verificarsi dell'evento che s'intendeva contestare. La sanzione connessa all'omessa tempestiva impugnazione è rappresentata dalla definitività degli atti non opposti in tempo utile e dei crediti in essi affermati. (CAzione, sentenza n. 4945/2002 e, nello stesso senso, sentenza n.
3231/2005).
L'inammissibilità di cui trattasi è pienamente opponibile anche con riferimento alle presunte irregolarità o invalidità degli atti o delle attività di competenza degli enti creditori;
censure da cui il ricorrente è ampiamente decaduto.
8) In merito alle istanze di sospensione legale della riscossione ex L. 228/2012, già solo il fatto che il ricorrente riferisce di averne presentato cinque, in otto anni, attesta lo scopo meramente dilatorio di tali richieste, già ravvisato, del resto, nelle domande di definizione agevolata. In ogni caso, poiché il diniego dell'istanza ex
L. 228/2012 rientra nella competenza esclusiva degli enti impositori, erano questi i necessari contradditori che il ricorrente avrebbe dovuto convenire per opporre gli effetti del mancato riscontro all'istanza.
L'Agente ha ricevuto e protocollato le seguenti istanze, di seguito descritte procedendo a ritroso nel tempo:
- L'istanza più recente è stata presentata il 21.5.2024 (protocollo 2024-ADERISC2998787), lo stesso giorno in cui ha ricevuto l'intimazione impugnata. È evidente, dunque, che i 220 giorni non sono ancora decorsi. Il giorno successivo, 22.5.2024, l'Agente della riscossione ha trasmesso alla sede INPS di Nuoro l'istanza del contribuente (protocollo 2024-ADERISC-3007660), “per le verifiche di competenza”, pur rilevando che l'istanza, reiterando quella proposta il 17.6.2022, era senz'altro inammissibile. Non risulta a questo ente che l'INPS abbia “confermato la prescrizione del credito”; in ogni caso, non potrebbe essere questo Giudice a valutarlo, essendo sprovvisto di giurisdizione in materia contributiva. Il comune di AU, coinvolto con la medesima istanza, l'ha riscontrata il 4.7.2024, negando l'accoglimento e rappresentando che la domanda reitera quella precedente (protocollo 2024- ADERISC-3980413).
- In data 14.6.2022, il ricorrente ha proposto l'istanza avente protocollo 2022-ADERISC3270757 che questo
Agente ha rigettato il giorno successivo (15.6.2022), perché risultava sprovvista dei requisiti formali e sostanziali (protocollo 2022-ADERISC-3295905). Il 17.6.2022, il contribuente ha reiterato l'istanza (doc. 42: protocollo 2022-ADERISC3366485) che è stata tempestivamente riscontrata dalla CA RE (protocollo
2022-ADERISC-3950466), in data 14.7.2022, dal comune di AU (protocollo 2022-ADERISC-3975244), in data 18.7.2022, dal SO di bonifica dell'GL (protocollo 2022-ADERISC-6269365), in data
14.11.2022.
- Le altre tre istanze, presentate nel 2018, nel 2015, nel 2014, essendo in corso di acquisizione, saranno depositate con successiva memoria, anche per non appesantire il già rilevante carico documentale della presente costituzione. Esse sono, comunque, del tutto irrilevanti perché superate dalle successive istanze di identico tenore e puntualmente riscontrate con il diniego, oltre che dai numerosi atti esattoriali notificati e non contestati sotto questo profilo.
9) Quanto sopra esposto esclude l'esistenza del fumus boni juris, e ciò è sufficiente a determinare il rigetto dell'istanza cautelare.
L' Agenzia delle entrate-Riscossione chiede che la Corte di giustizia tributaria di primo grado adita, negata la sospensione, con ogni ovvia statuizione sulle spese, e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia:
A. In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione sui contributi previdenziali portati dalle cartelle di pagamento 07420110021118839 (limitatamente al ruolo 2011/3069), 07420120017447746,
07420140011129570, 07420160007602109 (limitatamente al ruolo 2016/2120), 07420170007650713,
07420190000384442, 07420190005086000 (limitatamente al ruolo 2019/2050), 07420200007394302,
07420210007422278, e dall'avviso di addebito n. 37420130000618760000, e sulle sanzioni amministrative portate dalla cartella n. 07420180005875204, in favore, rispettivamente, del Tribunale, sezione lavoro, e del
Giudice di pace;
B. Dichiarare inammissibile il ricorso avverso gli avvisi di accertamento emessi e notificati dall'Agenzia delle entrate, per violazione delle norme sul contraddittorio dettate dal nuovo art. 14, comma 6-bis, D. lgs 546/1992; in subordine, ai sensi del comma 2, del medesimo art. 14, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore entro un termine perentorio, onerando della chiamata la parte ricorrente;
Nominativo_1 inammissibile o rigettare il ricorso avverso le cartelle, gli atti a essa prodromici, il credito in esse affermato;
Nominativo_2 il ricorso avverso l'intimazione di pagamento 07420249001353260000;
E. Con vittoria di spese e competenze professionali.
In data 18 aprile 2025, a seguito di chiamata in causa, si è costituita l'Agenzia Entrate – Direzione Provinciale di Nuoro.
L'A.E. controdeduce:
Per quanto riguarda gli atti relativi all'attività della DP di Nuoro, il contribuente lamenta la prescrizione dei crediti, in quanto gli atti prodromici (cartelle di pagamento e avviso di accertamento) all'atto di intimazione non sarebbero mai stati notificati. Nello specifico, gli atti sottesi riconducibili alla Dp di Nuoro sono le cartelle di pagamento: n. 07420120008802180000; n. 07420160003088066000; n. 07420160006380367000; n.
07420170000641745000; n. 07420170007191874000; n. 074201800024052860000; n. 07420180005875103000;
n. 07420190002361092000; n. 0742019000450131200; e l'avviso di accertamento n.TW5012K01097/2017, secondo il contribuente mai notificato. Il contribuente inoltre lamenta il mancato riscontro in ordine alle istanze di sospensione legale di cui alla l. 228/12.
1. Sull'intervenuta prescrizione degli atti sottesi all'avviso di intimazione. Il motivo è inammissibile.
- In ordine alla notifica dell'avviso di accertamento. L'avviso di accertamento n. TW5012K01097/2017 risulta notificato in data 20/11/2017. L'avviso di accertamento è divenuto definitivo e ha legittimamente costituito legittimo presupposto dell'avviso di intimazione.
- In ordine alle cartelle, il contribuente contesta sia la mancata notifica sia - surrettiziamente – cerca di contestare il merito. L'onere di dimostrare l'intervenuta notifica è a carico dell'Agente della Riscossione, che peraltro ha già provveduto al deposito delle relative notifiche. Pertanto, la pretesa fiscale riportata nelle suddette cartelle è ormai divenuta definitiva e non può più essere contestata nel merito.
Per questi motivi
non si potrà che dichiarare l'inammissibilità del motivo di impugnazione in quanto, essendo le cartelle di pagamento e l'avviso di accertamento atti autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 4 546/1992, gli stessi dovevano essere impugnati entro sessanta giorni dalla notifica. Pertanto, non possono essere eccepiti vizi relativi ad atti ormai divenuti definitivi. Inoltre, l'intervenuta notifica rileva anche ai fini dell'eccezione di prescrizione che pertanto deve essere dichiarata infondata.
2. Sulle istanze di sospensione legale l. 228/12. Controparte afferma di aver presentato quattro istanze di sospensione legale nel 2014, 2015, 2018 e 2022 e afferma di averle allegate al ricorso. In realtà tra i documenti presentati non risulta alcuna istanza relativa agli anni 2014 e 2015, mentre relativamente al 2018, sono stati prodotte due schermate video, come prova dell'intervenuta presentazione dell'istanza, sicuramente non sufficienti ai fini di prova dell'effettiva presentazione. Ad ogni modo, dal nostro sistema informativo, integrato con quello dell'Agenzia della Riscossione, risultano presentate solo due istanze di sospensione nel 2022 e nel 2024, di cui solo la prima qui oggetto di contestazione.
Si allegano i riscontri della Dp di Nuoro alla suddetta istanza di sospensione, pervenuta in data 20/06/2022, con relativa prova di notifica, effettuate da Uffici diversi in conseguenza delle diverse tipologie degli atti impugnati:
- Rigetto istanza di sospensione inviata via Pec prot. 91599/2022 in data 26/10/2022 da Ufficio Legale;
-
Rigetto istanza di sospensione inviata via Pec prot. 79566/2022 in data 01/09/2022 da Ufficio Territoriale di
Lanusei;
- Rigetto istanza di sospensione da Ufficio Controlli con avviso di ricevimento, in data 30/11/2022.
Pertanto, anche sotto questo profilo e per quanto di competenza della Dp di Nuoro, si chiede il rigetto del ricorso anche sotto il profilo di questo motivo.
Sull'istanza di sospensione cautelare. L'istanza deve essere rigettata.
Considerata la palese infondatezza e pretestuosità dell'eccezione, si chiede, in via ulteriore, la condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, il cui contenuto è richiamato dall'art. 15 comma 2-bis d.lgs. 546/1992
(come modificato dal d.lgs. 156/2015).
L'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Nuoro chiede:
1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 11 aprile 2025, a seguito di chiamata in causa, si è costituita l'Agenzia Entrate – Centro Operativo di ES che controdeduce:
Il Centro Operativo di ES, esaminata la posizione fiscale del contribuente per gli anni 2012, 2013 e
2014, constatato il mancato assoggettamento a tassazione dei canoni di locazione percepiti in quel periodo, ha provveduto ad accertare il reddito imponibile e le relative imposte, notificando gli avvisi di accertamento nn. 250TWGM000228, 250TWGM000121 e 250TWGM000097.
Divenuti definitivi per mancata impugnazione, i crediti venivamo affidati all'Agente della Riscossione che dava corso alla procedura esecutiva. Il contribuente presentava il ricorso solo avverso l'ultimo atto della riscossione ovvero l'intimazione di pagamento n. 07420249001353260000.
Inammissibilità del ricorso. Il ricorso avverso l'intimazione di pagamento, è da intendersi inammissibile ai sensi degli artt. 19, comma 3 e 21 del D.lgs. n.546/92. In base al disposto normativo l'intimazione è impugnabile solo per vizi propri e non per far valere eventuali vizi degli atti divenuti definitivi per omessa impugnazione.
Corretta notifica dell'avviso di accertamento e definitività della pretesa erariale - assenza di decadenza art. 43 del D.P.R. n. 600/1973.
Nel pieno rispetto del dettato normativo gli avvisi di accertamento sono stati notificati entro il termine di decadenza, pertanto, le doglianze del ricorrente sono infondate, conseguentemente la pretesa tributaria è legittima e, unitamente all'intimazione di pagamento, andrà confermata in toto.
Sul mancato decorso del termine prescrizionale. Alcun termine prescrizionale è decorso. Tra la data di notifica degli avvisi di accertamento, delle cartelle di pagamento, quella dei successivi atti interruttivi di prescrizione non è decorso il termine decennale previsto ex lege per i singoli ruoli sottesi, tenuto conto anche dei termini di sospensione per la Legge di stabilità 2014 (166 giorni) e per emergenza COVID (542 giorni).
Questo comporta che le pretese recate dalle cartelle sono ancora valide ed efficaci.
Mancato assolvimento dell'onere della prova contraria da parte del ricorrente. L'accertamento ex art. 41 bis del DPR n. 600/1973 consente all'Agenzia delle Entrate di accertare il reddito o il maggior reddito imponibile qualora dall'Anagrafe tributaria risultino elementi che consentano di stabilire redditi non dichiarati oppure parzialmente dichiarati. Controparte, invece, non ha fornito prove idonee circa la fondatezza delle proprie eccezioni.
L'Agenzia Entrate – Centro Operativo di ES chiede che la Corte di Giustizia Tributaria voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni di cui nelle controdeduzioni;
- nel merito, di rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
In data 22 novembre 2025 Parte ricorrente ha depositato memorie illustrative.
La causa viene trattata nell'udienza da remoto del 3 dicembre 2025.
La Corte, letti gli atti e sentito il relatore che ha esposto i fatti di causa;
sentita, per l'Agenzia Entrate Direzione
Provinciale Nuoro, la LA Denti che insiste nelle richieste formulate nelle controdeduzioni;
non comparse le altre Parti, si riserva la decisione.
Nell'udienza del 21 gennaio 2026, la Corte, sciogliendo la riserva, ha deciso che in parte va dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, in parte il ricorso va dichiarato inammissibile e nel resto rigettato, nei termini di cui appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato il difetto di giurisdizione di questo giudice relativamente ai contributi iscritti a ruolo dalla CA di previdenza e assistenza RE portati dalle cartelle 07420110021118839 (limitatamente al ruolo 2011/3069), 07420120017447746, 07420140011129570, 07420160007602109 (limitatamente al ruolo 2016/2120), 07420170007650713, 07420190000384442, 07420190005086000 (limitatamente al ruolo
2019/2050), 07420200007394302, 07420210007422278, - ai contributi iscritti a ruolo dall'INPS, portati dall'avviso di addebito n. 37420130000618760000, - alle sanzioni amministrative iscritte a ruolo dalla
Prefettura di Oristano, portate dalla cartella 07420180005875204.
I crediti portati da dette cartelle non rientrano nella giurisdizione del Giudice tributario bensì nella giurisdizione del Giudice ordinario. Dispone l'art. 2 del D. Lgs. 546/1992: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
La Corte di CAzione, Sezione Tributaria, con ordinanza n. 6328/2023, ha ribadito che “I crediti concernenti le sanzioni per contravvenzioni al codice della strada ed i contributi previdenziali appartengono al giudice ordinario (cfr., ex multis, Cass., Sez, T. 14 luglio 2021, n. 20008), per cui, in accoglimento del primo motivo di ricorso, va dichiarato il difetto di giurisdizione parziale del giudice tributario relativamente alle cartelle afferenti le contravvenzioni al codice della strada ed ai crediti previdenziali, per essere munito della relativa giurisdizione il giudice ordinario”.
Nel caso di specie, come risulta dell'“Estratto di Ruolo” prodotto in giudizio dall'A.E. Riscossione, trattasi di cartella e avviso di addebito portante crediti di natura non tributaria che esulano dalla giurisdizione del giudice tributario e rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario (CAzione Sez. U. n. 17112/2017).
Sull'eccezione di nullità della notifica per PEC dell'intimazione di pagamento e degli atti ad essa sottesi in quanto proveniente da un indirizzo non inserito nei pubblici registri.
L'eccezione è infondata.
Come pacificamente controdedotto e documentato dall'Agenzia Entrate - Riscossione, in merito alla notifica dell'intimazione di pagamento che si assume invalida perché trasmessa da un indirizzo non presente nei pubblici registri, va rilevato che l'indirizzo pec Email_7, da cui proviene la notifica contestata, è stato registrato.
Nel caso di specie, l'indirizzo Email_7 corrisponde all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, U.O. Direzione Regionale Sardegna.
Ciò detto, osserva questo giudice che, quand'anche gli indirizzi Pec in questione non fossero stati inseriti in un pubblico registro, le notifiche sarebbero state comunque valide in quanto la normativa esattoriale, ed in particolare l'articolo 26 del D.P.R. 600/1973, non sancisce alcun obbligo, gravante sul concessionario, di utilizzare, come mittente, per la notifica via pec, l'indirizzo presente su IPA, ma solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici.
La Corte di CAzione, sesta sezione civile – T, con ordinanza n.982/2023, ha evidenziato “[…] che in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del 2022”.
Sempre la Corte di CAzione, sesta sezione civ. – T, in un caso analogo a quello qui in esame (la parte contribuente lamentava violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 217 del 2017 per essere la notifica della cartella di pagamento nulla in quanto spedita non utilizzando l'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell'Agenzia, come presente nei pubblici registri (Email_3) ma uno diverso), con ordinanza n.982/2023, ha rigettato il ricorso del contribuente e confermato la sentenza impugnata.
Tale orientamento è stato ribadito dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 6015/2023: “[…] come questa
Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez. U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali
è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Dello stesso tenore le recenti ordinanze nn. 15710/2025 e 28173/2025 della Corte di CAzione.
Infine, sempre la Corte di CAzione, Sezione Tributaria, con ordinanza n. 18200/2025, dopo aver richiamato la decisione delle Sez. U, n. 15979 del 2022, conclude affermando che “In tema di notificazione a mezzo
PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro (Cass. 18684 del 2023)”.
Nel caso in esame la PEC di notifica risulta regolarmente ricevuta e consegnata all'indirizzo PEC della contribuente e la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti è inequivocabilmente riferibile all'Agenzia Entrate - Riscossione.
Parte ricorrente nulla riferisce circa la compromissione del suo diritto di difesa derivanti dalla ricezione della notifica dell'intimazione di pagamento e degli atti ad essa sottesi effettuata da “un indirizzo pec diverso da quello indicato nell'elenco ufficiale “IPA””.
E' infondata la doglianza di nullità della notifica per pec in quanto trasmessa alla posta certificata dello studio Email_1 utilizzabile solo per le notifiche riguardanti l'attività RE.
Lamenta il ricorrente di avere fortunosamente recuperato l'intimazione di pagamento perché è stata trasmessa alla posta certificata dello studio Email_1 utilizzabile solo per le notifiche riguardanti l'attività RE.
In effetti, come rilevato dall'Agenzia Entrate Riscossione, non è dato sapere dove il ricorrente abbia rinvenuto tale limitazione. L'art. 60-ter, comma 1, lett. b), DPR 600/1973 (norma che disciplina la materia tributaria), impone ad alcuni cittadini (tra cui rientrano i professionisti) di dotarsi di un indirizzo PEC, da inserire nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), e che può essere utilizzato per tutte le notifiche, senza alcuna distinzione circa la natura del ruolo portato dall'atto notificato.
Tant'è che la Corte di CAzione, con ordinanza n. 1615/2025, ha testualmente affermato “In tema di domicilio digitale, l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (Cass., n. 12134/2024)”.
Orbene, dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione e per ammissione dello stesso ricorrente, risulta che le cartelle sono state regolarmente notificate a mezzo pec all'odierno ricorrente nel suo indirizzo pec.
Relativamente alla notifica dell'intimazione di pagamento va aggiunto, a quanto sopra detto, che la proposizione tempestiva del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto (Cass. civ. sez. VI, 17 dicembre 2012, sent. n. 23291; CAzione, sent. n. 9557 del 19 aprile 2013). La Corte di CAzione, SS.UU. con la sentenza del 18 aprile 2016, n.
7665, (pronunciandosi in tema di vizi della notificazione a mezzo PEC), ribadendo quanto in precedenti pronunce avevano già affermato, si è così espressa “… il principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui
è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali - pertanto - la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass., Sez. Lav., n. 13857 del 2014; conf., Cass. Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del
2002) e che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela “un generico interesse all'astratta regolarità del processo”, ma garantisce solo “l'eliminazione del pregiudizio, subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione” (Cass., sez. trib., n.26831 del 2014.).
Relativamente alla doglianza che nell'atto notificato a mezzo PEC, “l'elemento necessario è rappresentato dalla sussistenza della firma digitale, da apporre sulla medesima cartella da parte dell'ente della riscossione”.
Viceversa, nella notificazione de quo esula ogni forma di “autentificazione” digitale”, è sufficiente rilevare, come controdedotto e documentato dall'Agenzia Entrate - Riscossione, che l'intimazione di pagamento è stata firmata digitalmente dal responsabile del procedimento, Nominativo_3.
Le doglianze e le eccezioni afferenti alla notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti sottesi all'intimazione impugnata sono infondate, in quanto le notifica sono avvenuta regolarmente, ed inammissibili per i motivi di cui appresso.
Parimenti è infondata l'eccezione di prescrizione.
Come documentato dall'Agenzia Entrate Riscossione, prima della notifica dell'intimazione impugnata, il ricorrente è stato destinatario di una serie di atti (pignoramenti, preavviso di fermo, intimazioni, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria) che hanno non solo interrotto la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle e dagli avvisi di accertamento in essi indicate, ma hanno anche avuto l'effetto di portare a conoscenza del ricorrente l'esistenza delle cartelle e degli avvisi di accertamento. Infatti detti atti riportano gli estremi (numero, data notifica e importo dovuto) degli atti a loro sottesi.
Nel dettaglio:
- In data 18.12.2013, sono stati notificati, tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, i due pignoramenti 074-2013-49196 e 074-2013-49197, che hanno interessato le cartelle 07420110021118839,
07420120008802180;
- In data 29.7.2014, è stato notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 07480201400003004000. La notifica è stata eseguita dal messo che ha consegnato l'atto a persona addetta al ritiro per conto del destinatario, informato delle attività svolte con la raccomandata EQU712786921485. Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420110021118839, 07420120008802180, 07420130005665538,
07420130015048228;
- In data 24.1.2017, è stata notifica l'intimazione di pagamento 07420179000059879000 con PEC consegnata all'indirizzo "Email_1". Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420110021118839, 07420120008802180, 07420130005665538, 07420130015048228;
- In data 10.4.2018, è stata notifica l'intimazione di pagamento 07420189001311423000, con PEC consegnata all'indirizzo "Email_1". Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420110021118839, 07420120008802180, 07420130005665538, 07420130015048228, 07420160003088066,
07420160006380367, 07420160007602109, 07420170000641745; - In data 14.6.2022, è stata notifica l'intimazione di pagamento 07420229000913568000, con PEC consegnata all'indirizzo "Email_1". Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420110021118839, 07420120008802180, 07420130005665538, 07420130015048228, 07420160003088066,
07420160006380367, 07420160007602109, 07420170000641745, 07420170007191874, 07420180002405286,
07420180005875103, 07420190002361092, 07420190002954979, 07420190004501312, 07420190005086000
e dei quattro avvisi di accertamento esecutivi n. 250TWGM000228 (riferimento interno n.
67417014774698006000), n. TW5012K01097/2017 (riferimento interno n. 67418015015128000000), n.
250TWGM000121 (riferimento interno n. 6741801544579600400) e n. 250TWGM000097 (riferimento interno n. 67420016418777005000);
- In data 23.6.2022, è stata notifica la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
07476202200000107000, con PEC consegnata all'indirizzo "Email_1". Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420110021118839, 07420120008802180, 07420130005665538,
07420130015048228, 07420160003088066, 07420160006380367, 07420160007602109, 07420170000641745,
07420170007191874, 07420180002405286, 07420180005875103, 07420190002361092, 07420190002954979,
07420190004501312, 07420190005086000, e dei quattro avvisi di accertamento esecutivi n.
250TWGM000228 (riferimento interno n. 67417014774698006000), n. TW5012K01097/2017 (riferimento interno n. 67418015015128000000), n. 250TWGM000121 (riferimento interno n. 6741801544579600400)
e n. 250TWGM000097 (riferimento interno n. 67420016418777005000);
- In data 6.7.2023, è stata notifica l'intimazione di pagamento 07420239002173402000, con PEC consegnata all'indirizzo "Email_1". Con tale atto è stato ingiunto il pagamento delle cartelle 07420130015048228, 07420160003088066, 07420160006380367, 07420170000641745, 07420180002405286
e degli avvisi di accertamento esecutivi n. 250TWGM000228 (riferimento interno n.
67417014774698006000), n. TW5012K01097/2017 (riferimento interno n. 67418015015128000000) e n.
250TWGM000097 (riferimento interno n. 67420016418777005000);
Pertanto, il ricorrente, essendo venuto formalmente a conoscenza delle cartelle a suo carico, qualora avesse voluto eccepire vizi afferenti a queste, compresi vizi di notifica e prescrizione, avrebbe potuto, e dovuto, impugnarle tempestivamente a pena di inammissibilità.
Ciò in conformità dei principi fissati dalla Corte di CAzione, Sezione Tributaria, in diverse decisioni e da ultimo con la recente sentenza n. 6436/2025: “Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento […] non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736)”.
Conseguentemente non solo sono inammissibili in questo giudizio tutte le doglianze ed eccezioni relative alle cartelle in questione ma anche l'eccezione di prescrizione eventualmente maturata antecedentemente alla notifica dei vari atti (intimazioni, pignoramenti presso terzi, iscrizione ipotecaria e fermo ammnistrativo), sopra indicati, in quanto non risultano opposti.
Inoltre sequenza temporale delle notifiche di detti atti interruttivi ha impedito che maturasse qualunque prescrizione.
Ma vi è di più.
Risulta provato che il ricorrente ha aderito a diverse definizioni agevolate. Come documentato dall'Agenzia Entrate Riscossione il ricorrente ha presentato le seguenti richieste di definizione agevolata:
In data 21.4.2017 (Prot. 2017-EQUISDR-3212084), è stata richiesta, e concessa , la definizione agevolata
07420170000641745; per le cartelle 07420110021118839, 07420160007602109;
In data 6.12.2018 (prot. 2018-ADERISC-6364467), è stata richiesta, e concessa, la definizione agevolata per le cartelle 07420110021118839, 07420120008802180, 07420130005665538, 07420160003088066
07420160007602109, e gli avvisi di accertamento esecutivi n. 250TWGM000228 (riferimento interno n.
67417014774698006000), n. TW5012K01097/2017 (riferimento interno n. 67418015015128000000);
In data 29.4.2019 (prot. W-2019042901182314), è stata richiesta, e concessa, la definizione agevolata
07420130005665538, per le cartelle 07420160003088066 07420110021118839, 07420160007602109,
07420120008802180, 07420170000641745, 07420170007191874, e per l'avviso di accertamento esecutivo n. 250TWGM000228 (riferimento interno n. 67417014774698006000);
In data 29.6.2023 (prot. W-2023062908336407), è stata richiesta, e concessa, la definizione agevolata per le cartelle 07420110021118839, 07420120008802180, 07420130005665538, 07420130015048228,
07420160003088066, 07420160006380367, 07420160007602109, 07420170000641745, 07420170007191874,
07420180002405286, 07420180005875103, 07420190002361092, 07420190002954979, 07420190004501312,
07420190005086000, 07420210001472609, 07420210004843754, 07420220000721716 e per i quattro avvisi di accertamento esecutivi n. 250TWGM000228 (riferimento interno n. 67417014774698006000), n.
TW5012K01097/2017 (riferimento interno n. 67418015015128000000), n. 250TWGM000121 (riferimento interno n. 6741801544579600400) e n. 250TWGM000097 (riferimento interno n. 67420016418777005000).
Le definizioni risultano tutte disattese. Come pacificamente affermato e documentato dall'A.E.R. il ricorrente ha effettuato solo alcuni sporadici versamenti.
Orbene è stato affermato dalla Corte di CAzione, Sezione Tributaria, con l'ordinanza n. 32030/2024, che la domanda di definizione agevolata c. d. “rottamazione” costituisce un riconoscimento del debito che interrompe la prescrizione.
Infatti, secondo la Suprema Corte, la richiesta è ritenuta incompatibile con la volontà di eccepire la prescrizione del credito tributario.
La Corte con la citata ordinanza ha precisato che sia la richiesta di rateizzazione che la richiesta di definizione agevolata, benché non costituiscano “acquiescenza”, cioè non comportino una rinuncia definitiva al diritto di contestare la legittimità della pretesa tributaria in sede giudiziaria, tuttavia, esse producono effetto di interrompere la prescrizione e implicano anche la conoscenza delle cartelle.
Afferma la Corte: “In particolare, è stato evidenziato che la richiesta di rateizzazione non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass.,
8 febbraio 2017, n. 3347; Cass., 29 settembre 2005, n. 19100), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., 18 giugno 2018, n. 16098).
Si è infatti affermato, condivisibilmente, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notifica delle cartelle (Cass., 3 dicembre 2020, n.
27672; Cass., 2 maggio 2023, n. 11338; Cass., 6 febbraio 2024, n. 3414). E in effetti, poiché non si vede come il contribuente possa richiedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo se non dopo avere avuto piena conoscenza di tale atto (il quale è «l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute»; art. 10, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 602 del 1973) - e, quindi, anche della cartella di pagamento con la quale lo stesso gli è notificato (art. 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992)
- risulta evidente che detta piena conoscenza costituisce l'imprescindibile presupposto logico-giuridico della richiesta di rateazione (Cass., 3 dicembre 2020, n. 27672, in motivazione)”.
La Corte, accogliendo il ricorso proposto dall'Agenzia Entrate – Riscossione, conclude affermando “La sentenza impugnata non è conforme ai principi suesposti nella parte in cui ha affermato che l'istanza di rottamazione presentata dalla società contribuente in data 21 aprile 2017 non era idonea a manifestare la ricognizione del debito tributario e a costituire la rinuncia alla prescrizione, con la conseguente irrilevanza delle argomentazioni spese con riferimento alla nullità delle cartelle esattoriali notificate negli anni 2001 e
2003 e alla prescrizione del credito tributario oggetto dell'istanza di definizione agevolata.”
Nel caso di specie, le domande di definizione agevolata sopra riportate non solo rendono inammissibile, in questa sede, l'eccezione di nullità delle notifiche delle cartelle in esse riportate e sottese all'intimazione impugnata, ma rendono pure infondata l'eccezione di prescrizione in quanto hanno comportato l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e successivamente non è maturato alcun termine di prescrizione.
Inoltre, come osservato dall'Agenzia Entrate Riscossione, vanno pure considerati i periodi di sospensione delle attività esattoriali, e dei corrispondenti termini di prescrizione, dal giorno 8.3.2020 fino al 31.8.2021, disposta, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, dall'art. 68, DL 18/2020, successivamente prorogato con i Decreti 34/2020, 78/2020, 99/2021, 41/2021.
Si deve, altresì, tener conto delle definizioni che hanno dapprima interrotto (CAzione, sentenze
12407/2016, 16098/2018), e poi, per tutta la loro durata, sospeso il decorso della prescrizione.
Sulla eccezione di nullità e/o annullabilità delle cartelle in quanto parte del debito ascritto debba essere ex lege considerato nullo e/o annullato ai sensi della L. 228/12.
Il ricorrente afferma di aver presentato le seguenti istanze di sospensione ex lege al fine di avviare la procedura di cui alla L. 228/12 senza mai ottenere alcun riscontro nel termine di 220: istanza del 14.06.22; istanza del 16.04.2018; istanza del 3.12.215 e istanza in data 7.2.2014.
Dalla documentazione agli atti di causa, come contrdedotto dall'Agenzia Entrate, Direzione Provinciale di
Nuoro, non risulta provata la presentazione di istanze relative agli anni 2014 e 2015.
Relativamente al 2018, sono state prodotte due stampe di schermata video, come prova dell'avvenuta presentazione dell'istanza, non sufficienti ai fini di prova dell'effettiva presentazione.
L'istanza di sospensione presentata nel 2022, è stata regolarmente riscontrata come risulta sia dalla documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Nuoro:
- Rigetto istanza di sospensione inviata via Pec prot. 91599/2022 in data 26/10/2022 da Ufficio Legale;
- Rigetto istanza di sospensione inviata via Pec prot. 79566/2022 in data 01/09/2022 da Ufficio Territoriale di Lanusei;
- Rigetto istanza di sospensione da Ufficio Controlli con avviso di ricevimento, in data 30/11/2022.
Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia Entrate Riscossione risulta che in data 14.6.2022, il ricorrente ha proposto l'istanza avente protocollo 2022-ADERISC3270757 che questo Agente ha rigettato il giorno successivo (15.6.2022), perché risultava sprovvista dei requisiti formali e sostanziali.
Il 17.6.2022, il contribuente ha reiterato l'istanza che è stata tempestivamente riscontrata dalla CA RE, in data 14.7.2022, dal comune di AU, in data 18.7.2022, dal SO di bonifica dell'GL
, in data 14.11.2022.
A ciò si aggiunga che le diverse istanze di rottamazione presentate dal ricorrente dall'anno 2017 all'anno
2023 sono idonee a manifestare la ricognizione del debito tributario e a costituire rinuncia alla prescrizione, così come chiarito dalla Corte di CAzione.
La spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, ogni altra domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente ai crediti (contributi iscritti a ruolo dalla CA di previdenza e assistenza RE) portati dalle cartelle portati della cartella nn. 07420110021118839 (limitatamente al ruolo 2011/3069),
07420120017447746, 07420140011129570, 07420160007602109 (limitatamente al ruolo 2016/2120),
07420170007650713, 07420190000384442, 07420190005086000 (limitatamente al ruolo 2019/2050),
07420200007394302, 07420210007422278, ai crediti (contributi iscritti a ruolo dall'INPS) portati dall'avviso di addebito n. 37420130000618760000, ai crediti (sanzioni amministrative iscritte a ruolo dalla Prefettura di
Oristano) portati dalla cartella 07420180005875204, assegnando, ai sensi dell'art. 59 della L. 18 giugno
2009, n. 69, il termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della presente decisione per la riassunzione della causa davanti al Giudice Ordinario;
Dichiara il ricorso in parte inammissibile e nel resto lo rigetta, così come in parte motiva;
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 3000,00 (tremila/00) in favore dell'Agenzia Entrate – Riscossione, in €2500,00 (duemilacinquecento/00) in favore dell'Agenzia
Entrate, Direzione Provinciale di Nuoro e in €700,00 (settecento/00) in favore dell'Agenzia Entrate – Centro
Operativo di ES.
Lì 3 dicembre 2025 – 21 gennaio 2026