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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 596/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 596/2021
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. LUCA PIEROTTI Parte_1
Per , Controparte_1 la dr.ssa CP_2
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 19.42, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2021 promossa da: con il patrocinio dell'avv. LUCA PIEROTTI Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. DOMENICO
[...]
NUNZIATA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente anche in nome e per conto della Parte_1
disciolta quale solidalmente responsabile della Parte_2
sanzione, ebbe ad impugnare l'Ordinanza-Ingiunzione n. 346/21 emessa dall' di Lucca-Massa Controparte_1 Carrara, con il quale venivano irrogate sanzioni per Euro
16.500,00.
La fattispecie prendeva l'avvio dalla intenzione della società, originariamente s.r.l. e poi trasformata in s.c. a r.l., di partecipare ad un bando pubblico per offrire il servizio di prima accoglienza ed assistenza a favore degli immigrati entrati per lo più clandesti- namente in Italia, predisposto dalla Prefettura di CP_1
Ai fini della partecipazione ed alla successiva assegnazione era necessario che “…qualora l'istanza di partecipazione sia presentata direttamente da strutture alberghiere o extra alberghiere, le stesse do- vranno stipulare contratti di avvalimento con operatori del privato so- ciale, di comprovata esperienza….”.
In detto contesto veniva costituita la (con ra- CP_3
gione sociale pressochè identica ed avente come oggetto promuo- vere e gestire attività di integrazione fra popoli con particolare attenzio- ne al rispetto delle differenze etniche delle religioni, della lotta contro la povertà, l'aiuto umanitario, la difesa dell'ambiente e degli animali e
l'educazione allo sviluppo e alla intercultura fra popoli, promozione atti- vità sportiva) “per operare, come gruppo, nel settore dell'accoglienza de- gli stranieri richiedenti protezione internazionale”; va sottolineato che i soci delle due compagini erano praticamente gli stessi.
Ai fini della partecipazione alla gara, tra la società a respon- sabilità limitata e l'associazione interveniva contratto di avvali- mento dd. 23 febbraio 2018.
Il resistente Controparte_1 CP_1
ha avviato, per la verità nei confronti di diversi CP_1
soggetti, un controllo ispettivo a carico della che ri- Parte_3
sultava gestrice dei centri di accoglienza ubicati a Castelnuovo
Garfagnana ed a Fabbriche di Vergemoli.
Durante gli accertamenti, gli ispettori rilevavano che all'interno delle strutture gestite dalla società operava anche
[...]
che, però, risultava essere dipendente della omonima CP_4
associazione; l'accertamento veniva, conseguentemente, esteso anche alla . CP_3
Su richiesta degli ispettori, veniva trasmessa la documenta- zione in merito alla posizione dell' e veniva messo a di- CP_4
sposizione l'accordo di collaborazione tra la e la aven- Pt_3 CP_3
te ad oggetto “la gestione dell'accoglienza presso le strutture messe a disposizione da al fine di migliorare l'azione di tutela e di Parte_3
promozione sociale dei cittadini stranieri richiedenti protezione interna- zionale, favorire e promuovere attività di mediazione culturale, promuo- vere programmi d'inserimento socio - economico sul territorio, tutelare i migranti da un punto di vista economico, sociale ed umano in senso la- to”.
Al termine dell'attività ispettiva veniva redatto e notificato al ed alla società il Verbale Unico di Accer- Pt_1 Parte_4 tamento e notificazione n. LU00000/2019-902-01 in data 21 giugno
2019 (notificato il 16 luglio 2019), con il quale veniva contestato sia la violazione dell'art. 39, comma 1,2 e 7 del d.l. 25 giugno 2008
n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, per infedeli registrazioni, sia la viola- zione dell'art. 18, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2023 n. 276 e suc- cessive modificazioni per utilizzazione illecita di lavoratori in qualità di somministrante.
Unicamente avverso alla prima contestazione i soggetti in- dividuati provvedevano al pagamento di quanto richiesto, estin- guendo la relativa contestazione.
Con successiva Ordinanza Ingiunzione n. 364/2021 dd. 30 maggio 2021, prot. 15268, notificata in data 9 luglio 2021, veniva ingiunto a quale obbligata principale, ed alla società Parte_1
quale obbligata in solido, il pagamento della ut Parte_4
supra indicata somma complessiva di Euro 16.500,00, oltre alle spese di notifica.
Avverso alla predetta Ordinanza Ingiunzione, proponeva ri- tuale opposizione il sia in proprio sia in nome e per conto Pt_1
della disciolta società cooperativa, lamentando l'insussistenza del- la contestata somministrazione illecita di manod'opera sotto di- versi aspetti e richiamato l'intervenuto contratto di avvalimento tra associazione e s.r.l.; richiedeva, infine, la rideterminazione del- la sanzione nel minimo edittale.
L'opposizione risulta essere infondata e deve essere, in pun- to an, respinta.
Risulta pacifico e non contestato che fosse CP_4
all'epoca dei fatti dipendente della società e che ab- CP_3
bia prestato la sua attività lavorativa a favore della opponente, ancorché la fosse stata costituita per consentire alla società CP_3
di partecipare al bando di gara per il servizio di prima accoglien- za ai cittadini extra-comunitari.
Non si tratta, quindi, di un soggetto che svolge una propria attività, ma di un soggetto creato a supporto della s.r.l. al solo fine di poter disporre dei requisiti necessari a partecipare alla gara ed alla successiva assegnazione.
Di questa fattispecie questo tribunale e questo giudice ha già avuto modo di esaminare e le risultanze, sia documentali che te- stimoniali, risultano assolutamente sovrapponibili;
non solo, ma le due cause potevano, anche per economia processuale, essere riunite.
Da un tanto deriva, quindi, che la motivazione possa essere, anche nella sua stesura letterale, la medesima ai sensi del disposto di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il quale testualmente stabilisce che la motivazione “consiste nella succinta esposizione dei fatti rile- vanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con ri- ferimento a precedenti conformi”.
Non è condivisibile l'assunto del resistente ispettorato che vorrebbe far discendere dalla documentazione presentata in sede di gara la prova dell'insussistenza di un valido contratto di appal- to, rectius di avvalimento, dovendo viceversa esaminare ed accer- tare se effettivamente l'attività svolta aveva o meno i requisiti previsti dalla normativa.
A questa domanda la risposta è negativa, sia sotto un aspet- to formale, sia sotto un aspetto sostanziale.
Sul piano formale il contratto prodotto in causa non ha i re- quisiti rispondenti al disposto di cui all'art. 89 del decreto legisla- tivo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce espressamente nell'ultima parte del comma 1 che “il contratto di avvalimento con- tiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risor- se messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.”
Il contratto di avvalimento prodotto è estremamente sinteti- co ed insufficiente alle caratteristiche sopra richieste;
l'oggetto del contratto al punto 2, denominato Impegni Generali, stabilisce che
“i firmatari s'impegnano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze a fornire ai cittadini stranieri la prima accoglienza e di favorire ed intensi- ficare lo scambio di esperienze e relazioni sia fra i cittadini stranieri delle diverse provenienze, sia degli stessi nei confronti delle realtà locali, at- traverso attività di mediazione e di predisposizione di percorsi formativi.
Le due parti s'impegnano inoltre a promuovere il coinvolgimento dei migranti nel tessuto sociale e il loro inserimento sul territorio, attraverso azioni di sensibilizzazione ed informazione nei confronti degli interlocu- tori istituzionali, nel mondo del lavoro e nella società civile. Tutte le azioni saranno svolte secondo i criteri di professionalità ed appropriatez- za, trasparenza e tutela della riservatezza.”
Null'altro, quindi, non l'oggetto della prestazione, non il nome del personale preposto;
da un tanto non può che derivare la nullità del contratto così come prevista e comminata dalla norma- tiva soprarichiamata.
Anche sul piano sostanziale le prove documentali e testimo- niali assunte sia in sede ispettiva che in sede istruttoria portano alla conclusione che le due strutture, associazione e s.r.l., operas- sero in una situazione di sostanziale promiscuità nella quale non emergeva l'attività dell'una rispetto all'attività dell'altra, impe- gnate entrambe a svolgere quanto oggetto dell'incarico ricevuto.
Le deposizioni assunte in sede ispettiva sono state sostan- zialmente confermate anche avanti al giudice, sotto il vincolo del giuramento.
Ultimo aspetto da esaminare è la domanda di applicare alla fattispecie sanzionata il minimo edittale;
sennonché la sanzione è prevista in misura fissa e pari ad Euro 60,00 per ogni giorno di somministrazione illecita, comunque da contenersi tra un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00.
Sul punto occorre rilevare, in primis, come il resistente ispet- torato abbia individuato in 275 giorni la violazione commessa.
Detta ricostruzione appare condotta su base formale e non adattata alla realtà concreta;
non risultano esaminati i documenti attestanti le giornate effettivamente lavorate.
Pertanto, questo giudice ricostruisce i giorni partendo dal calendario (365 gg. 2018 + 59 gg. 2019), da cui sottrae le giornate di sabato e domenica (52 settimane 2018 e 8 settimane 2019 per un totale di 120 gg.), le festività cadenti nella settimana, (1 gennaio, lunedì dell'Angelo, Festa della Liberazione, Festa del Lavoro, Fer- ragosto, Ognissanti, Natale, S.Stefano il giorno del Patrono 2018, nonché 1 gennaio 2019, per un totale di 9 gg. – non rientrando perché cadenti di sabato o domenica, Epifania, Giornata della Re- pubblica ed Immacolata Concezione 2018 ed Epifania 2019), i giorni di ferie (20 gg. anno 2018 e 3 gg. anno 2019 e festività sop- presse (5 gg. anno 2018 e 1 gg. anno 2019).
Così accertate, la sanzione va calcolata su 265 giorni, per un importo complessivo di Euro 15.960,00.
A questo punto rimane da accertare la congruità della san- zione sotto un duplice aspetto, ovvero se applicabile il disposto di cui all'art. 8 e/o 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, sia nel rispetto del diritto comunitario che all'articolo 20 della direttiva
2014/67 ha fissato che “gli Stati membri stabiliscono le sanzioni appli- cabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attua- zione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'osservanza. Le sanzioni previste sono effettive, proporziona- te e dissuasive.”
Si ritiene assorbente valutare la sanzione rispetto al princi- pio comunitario.
Correttamente il resistente ispettorato ha applicato la san- zione così come prevista dalla normativa applicabile e sulla base dei giorni di lavoro, seppure lievemente maggiori a quelli in que- sta sede accertati.
Si tratta, però, di valutare l'effettiva portata del disposto normativo non rispettato dalla ricorrente e se, in concreto, la san- zione irrogata rispetti il principio di congruità e proporzionalità fissata dal diritto comunitario.
Prima di affrontare la valutazione di cui sopra, occorre pro- nunciare in merito al potere del giudice di disattendere una legge nazionale e con quali effetti.
Sul punto, si richiama, la molto più autorevole pronuncia della Corte di Giustizia Europea dd. 8 marzo 2022 che ha statuito in merito.
I giudici comunitari hanno stabilito che “da una costante giu- risprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, vuoi qualora esso abbia omesso di tra- sporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora
l'abbia recepita in modo non corretto (sentenza del 6 novembre 2018,
MaxPlanck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16,
EU:C:2018:874, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte ha precisato che una disposizione del diritto dell'Unione è, da un lato, incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all'emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri e, dall'altro, sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci (sentenza del 14 gennaio
2021, RTS infra e Aannemingsbedrijf C‑387/19, Persona_1
EU:C:2021:13, punto 46, nonché giurisprudenza ivi citata).
La Corte ha inoltre dichiarato che, anche se una direttiva lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per l'adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere consi- derata di carattere incondizionato e preciso se addossa agli Stati membri, in termini non equivoci, un'obbligazione di risultato precisa e assoluta- mente incondizionata quanto all'applicazione della regola da essa enun- ciata (sentenza del 14 gennaio 2021, RTS infra e Aannemingsbedrijf
C‑387/19, EU:C:2021:13, punto 47, nonché giurispru- Persona_1
denza ivi citata).”
Da un tanto deriva, quindi, che il diritto nazionale deve ap- plicare il principio di proporzionalità alle sanzioni da comminare.
La stessa sentenza ha, altresì, stabilito che “occorre altresì ri- cordare che il principio del primato impone al giudice nazionale che è in- caricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizio- ni di diritto dell'Unione, l'obbligo, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nell'ambito della controversia di cui è investito, disapplican- do all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi na- zionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, C‑573/17, EU:C:2019:530, Per_2
punti 58 e 61, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a.,
C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 252).” Pertanto, questo giudice è tenuto ad applicare il precetto di proporzionalità pur in vigenza di un testo normativo nazionale diverso e ritenuto in violazione del predetto principio.
Conclude la sentenza citata che “al fine di garantire la piena ef- ficacia del requisito di proporzionalità delle sanzioni sancito all'articolo
20 della direttiva 2014/67, spetta pertanto al giudice nazionale investito di un ricorso contro una sanzione adottata sulla base del regime nazio- nale applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione di tale direttiva, disapplicare la parte della normativa na- zionale da cui deriva il carattere sproporzionato delle sanzioni, in modo da giungere all'irrogazione di sanzioni proporzionate, che permangano, nel contempo, effettive e dissuasive.”
Precisato questo occorre in concreto stabilire, in applicazione del principio comunitario, una sanzione proporzionata.
Il legislatore ha già iniziato una rivisitazione delle norme pa- lesemente in contrasto con il principio di cui sopra;
a titolo di esempio si può citare il disposto di cui alla decreto legge 4 maggio
2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n.
85 il quale all'art. 23, innovando rispetto alla sanzione originaria prevista da Euro 10.000,00 ad Euro 50.000,00, ha rimodulato la sanzione nella misura da una volta e mezzo a 4 volte l'importo non versato in termini.
Ed ancora il recente decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87, ancorché applicabile alla materia tributaria, ha ridisegnato le mo- dalità di applicazione delle sanzioni prevedendo all'art. 7 che “se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra viola- zione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concor- rono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.”
Con una valutazione analogica, ma di maggior favore rispet- to al disposto normativo, si ritiene equo ridurre la sanzione irro- gata nella misura finale di 1/2 della sanzione originaria, tenuto conto del costo del personale illegittimamente somministrato, po- sto che l'originaria sanzione era presumibilmente molto simile al costo per l'intero periodo.
Il ricorso, pertanto, viene accolto nei limiti di cui sopra.
Infine, va poi rilevato come sia solidalmente chiamata al pa- gamento della sanzione anche la cooperativa opponente ancorché, nel frattempo, stata sciolta e cancellata dal registro delle imprese.
In proposito, detta responsabilità solidale permane, ben po- tendo essere invocata ed attivata, qualora il responsabile in via principale non provveda al pagamento della sanzione, nei con- fronti dei soci che in sede di riparto finale si sono visti restituire la quota sociale e nei limiti potranno, eventualmente, essere chiama- ti a rispondere personalmente.
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il no- vellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L.
69/2009, cosi come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) di- spone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soc- combenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, espli- citamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, par- zialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Nella complessità della fattispecie e del quadro normativo sia comunitario che nazionale, si ravvisano elementi atti a giustifi- care la loro compensazione nella misura di 1/4 e di porre i restan- ti 3/4 a carico dei ricorrenti, in via solidale, e, in considerazione dell'attività svolta e dell'importanza della causa, vengono liquida- te come da dispositivo in applicazione del D.M. 55 del 2014, tenu- to conto della complessità della fattispecie anche in correlazione agli atti presupposti, tariffario della previdenza, fascia di valore da 5.200,00 a 26.000,00 Euro, compenso in misura minima tenuto conto della sostanziale identità di materia e di attività istruttoria con altro giudizio, con la riduzione del 20% così come prevista dall'art. 9 co. 2 D. Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavo- ro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso proposto da e Parte_1
dalla ridetermina la sanzione nella misura di Eu- Parte_4
ro 7.980,00;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio in misura di 1/4 e condanna e la in persona del suo le- Parte_1 Parte_4
gale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento a favore del resistente Controparte_5
del residuo 3/4 che, previa riduzione ai sensi
[...]
dell'art. 9 co. 2 D. Lgs. n. 149/2015, si determinano nella misura così ridotta in Euro 1900,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto do- vuta.
Lucca, lì 11 febbraio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N.R.G. 596/2021
tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 9.30, innanzi al dott. Maurizio Piccoli, sono comparsi in via telematica come disposto: Per l'avv. LUCA PIEROTTI Parte_1
Per , Controparte_1 la dr.ssa CP_2
I procuratori delle parti dichiarano che non vi sono nelle rispettive stanze altre perso- ne, non sono in funzione sistemi di registrazione e di accettare la trattazione da remo- to;
gli stessi discutono brevemente la controversia, richiamandosi alle rispettive dedu- zioni e conclusioni. I difensori dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della sentenza. Il Giudice dato atto si ritira in camera di consiglio e all'esito della stessa, terminata alle ore 19.42, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr. Maurizio Piccoli ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 596/2021 promossa da: con il patrocinio dell'avv. LUCA PIEROTTI Parte_1
Parte ricorrente contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. DOMENICO
[...]
NUNZIATA
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente anche in nome e per conto della Parte_1
disciolta quale solidalmente responsabile della Parte_2
sanzione, ebbe ad impugnare l'Ordinanza-Ingiunzione n. 346/21 emessa dall' di Lucca-Massa Controparte_1 Carrara, con il quale venivano irrogate sanzioni per Euro
16.500,00.
La fattispecie prendeva l'avvio dalla intenzione della società, originariamente s.r.l. e poi trasformata in s.c. a r.l., di partecipare ad un bando pubblico per offrire il servizio di prima accoglienza ed assistenza a favore degli immigrati entrati per lo più clandesti- namente in Italia, predisposto dalla Prefettura di CP_1
Ai fini della partecipazione ed alla successiva assegnazione era necessario che “…qualora l'istanza di partecipazione sia presentata direttamente da strutture alberghiere o extra alberghiere, le stesse do- vranno stipulare contratti di avvalimento con operatori del privato so- ciale, di comprovata esperienza….”.
In detto contesto veniva costituita la (con ra- CP_3
gione sociale pressochè identica ed avente come oggetto promuo- vere e gestire attività di integrazione fra popoli con particolare attenzio- ne al rispetto delle differenze etniche delle religioni, della lotta contro la povertà, l'aiuto umanitario, la difesa dell'ambiente e degli animali e
l'educazione allo sviluppo e alla intercultura fra popoli, promozione atti- vità sportiva) “per operare, come gruppo, nel settore dell'accoglienza de- gli stranieri richiedenti protezione internazionale”; va sottolineato che i soci delle due compagini erano praticamente gli stessi.
Ai fini della partecipazione alla gara, tra la società a respon- sabilità limitata e l'associazione interveniva contratto di avvali- mento dd. 23 febbraio 2018.
Il resistente Controparte_1 CP_1
ha avviato, per la verità nei confronti di diversi CP_1
soggetti, un controllo ispettivo a carico della che ri- Parte_3
sultava gestrice dei centri di accoglienza ubicati a Castelnuovo
Garfagnana ed a Fabbriche di Vergemoli.
Durante gli accertamenti, gli ispettori rilevavano che all'interno delle strutture gestite dalla società operava anche
[...]
che, però, risultava essere dipendente della omonima CP_4
associazione; l'accertamento veniva, conseguentemente, esteso anche alla . CP_3
Su richiesta degli ispettori, veniva trasmessa la documenta- zione in merito alla posizione dell' e veniva messo a di- CP_4
sposizione l'accordo di collaborazione tra la e la aven- Pt_3 CP_3
te ad oggetto “la gestione dell'accoglienza presso le strutture messe a disposizione da al fine di migliorare l'azione di tutela e di Parte_3
promozione sociale dei cittadini stranieri richiedenti protezione interna- zionale, favorire e promuovere attività di mediazione culturale, promuo- vere programmi d'inserimento socio - economico sul territorio, tutelare i migranti da un punto di vista economico, sociale ed umano in senso la- to”.
Al termine dell'attività ispettiva veniva redatto e notificato al ed alla società il Verbale Unico di Accer- Pt_1 Parte_4 tamento e notificazione n. LU00000/2019-902-01 in data 21 giugno
2019 (notificato il 16 luglio 2019), con il quale veniva contestato sia la violazione dell'art. 39, comma 1,2 e 7 del d.l. 25 giugno 2008
n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008 n. 133 e successive modificazioni, per infedeli registrazioni, sia la viola- zione dell'art. 18, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2023 n. 276 e suc- cessive modificazioni per utilizzazione illecita di lavoratori in qualità di somministrante.
Unicamente avverso alla prima contestazione i soggetti in- dividuati provvedevano al pagamento di quanto richiesto, estin- guendo la relativa contestazione.
Con successiva Ordinanza Ingiunzione n. 364/2021 dd. 30 maggio 2021, prot. 15268, notificata in data 9 luglio 2021, veniva ingiunto a quale obbligata principale, ed alla società Parte_1
quale obbligata in solido, il pagamento della ut Parte_4
supra indicata somma complessiva di Euro 16.500,00, oltre alle spese di notifica.
Avverso alla predetta Ordinanza Ingiunzione, proponeva ri- tuale opposizione il sia in proprio sia in nome e per conto Pt_1
della disciolta società cooperativa, lamentando l'insussistenza del- la contestata somministrazione illecita di manod'opera sotto di- versi aspetti e richiamato l'intervenuto contratto di avvalimento tra associazione e s.r.l.; richiedeva, infine, la rideterminazione del- la sanzione nel minimo edittale.
L'opposizione risulta essere infondata e deve essere, in pun- to an, respinta.
Risulta pacifico e non contestato che fosse CP_4
all'epoca dei fatti dipendente della società e che ab- CP_3
bia prestato la sua attività lavorativa a favore della opponente, ancorché la fosse stata costituita per consentire alla società CP_3
di partecipare al bando di gara per il servizio di prima accoglien- za ai cittadini extra-comunitari.
Non si tratta, quindi, di un soggetto che svolge una propria attività, ma di un soggetto creato a supporto della s.r.l. al solo fine di poter disporre dei requisiti necessari a partecipare alla gara ed alla successiva assegnazione.
Di questa fattispecie questo tribunale e questo giudice ha già avuto modo di esaminare e le risultanze, sia documentali che te- stimoniali, risultano assolutamente sovrapponibili;
non solo, ma le due cause potevano, anche per economia processuale, essere riunite.
Da un tanto deriva, quindi, che la motivazione possa essere, anche nella sua stesura letterale, la medesima ai sensi del disposto di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., il quale testualmente stabilisce che la motivazione “consiste nella succinta esposizione dei fatti rile- vanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con ri- ferimento a precedenti conformi”.
Non è condivisibile l'assunto del resistente ispettorato che vorrebbe far discendere dalla documentazione presentata in sede di gara la prova dell'insussistenza di un valido contratto di appal- to, rectius di avvalimento, dovendo viceversa esaminare ed accer- tare se effettivamente l'attività svolta aveva o meno i requisiti previsti dalla normativa.
A questa domanda la risposta è negativa, sia sotto un aspet- to formale, sia sotto un aspetto sostanziale.
Sul piano formale il contratto prodotto in causa non ha i re- quisiti rispondenti al disposto di cui all'art. 89 del decreto legisla- tivo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce espressamente nell'ultima parte del comma 1 che “il contratto di avvalimento con- tiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risor- se messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.”
Il contratto di avvalimento prodotto è estremamente sinteti- co ed insufficiente alle caratteristiche sopra richieste;
l'oggetto del contratto al punto 2, denominato Impegni Generali, stabilisce che
“i firmatari s'impegnano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze a fornire ai cittadini stranieri la prima accoglienza e di favorire ed intensi- ficare lo scambio di esperienze e relazioni sia fra i cittadini stranieri delle diverse provenienze, sia degli stessi nei confronti delle realtà locali, at- traverso attività di mediazione e di predisposizione di percorsi formativi.
Le due parti s'impegnano inoltre a promuovere il coinvolgimento dei migranti nel tessuto sociale e il loro inserimento sul territorio, attraverso azioni di sensibilizzazione ed informazione nei confronti degli interlocu- tori istituzionali, nel mondo del lavoro e nella società civile. Tutte le azioni saranno svolte secondo i criteri di professionalità ed appropriatez- za, trasparenza e tutela della riservatezza.”
Null'altro, quindi, non l'oggetto della prestazione, non il nome del personale preposto;
da un tanto non può che derivare la nullità del contratto così come prevista e comminata dalla norma- tiva soprarichiamata.
Anche sul piano sostanziale le prove documentali e testimo- niali assunte sia in sede ispettiva che in sede istruttoria portano alla conclusione che le due strutture, associazione e s.r.l., operas- sero in una situazione di sostanziale promiscuità nella quale non emergeva l'attività dell'una rispetto all'attività dell'altra, impe- gnate entrambe a svolgere quanto oggetto dell'incarico ricevuto.
Le deposizioni assunte in sede ispettiva sono state sostan- zialmente confermate anche avanti al giudice, sotto il vincolo del giuramento.
Ultimo aspetto da esaminare è la domanda di applicare alla fattispecie sanzionata il minimo edittale;
sennonché la sanzione è prevista in misura fissa e pari ad Euro 60,00 per ogni giorno di somministrazione illecita, comunque da contenersi tra un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00.
Sul punto occorre rilevare, in primis, come il resistente ispet- torato abbia individuato in 275 giorni la violazione commessa.
Detta ricostruzione appare condotta su base formale e non adattata alla realtà concreta;
non risultano esaminati i documenti attestanti le giornate effettivamente lavorate.
Pertanto, questo giudice ricostruisce i giorni partendo dal calendario (365 gg. 2018 + 59 gg. 2019), da cui sottrae le giornate di sabato e domenica (52 settimane 2018 e 8 settimane 2019 per un totale di 120 gg.), le festività cadenti nella settimana, (1 gennaio, lunedì dell'Angelo, Festa della Liberazione, Festa del Lavoro, Fer- ragosto, Ognissanti, Natale, S.Stefano il giorno del Patrono 2018, nonché 1 gennaio 2019, per un totale di 9 gg. – non rientrando perché cadenti di sabato o domenica, Epifania, Giornata della Re- pubblica ed Immacolata Concezione 2018 ed Epifania 2019), i giorni di ferie (20 gg. anno 2018 e 3 gg. anno 2019 e festività sop- presse (5 gg. anno 2018 e 1 gg. anno 2019).
Così accertate, la sanzione va calcolata su 265 giorni, per un importo complessivo di Euro 15.960,00.
A questo punto rimane da accertare la congruità della san- zione sotto un duplice aspetto, ovvero se applicabile il disposto di cui all'art. 8 e/o 8 bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, sia nel rispetto del diritto comunitario che all'articolo 20 della direttiva
2014/67 ha fissato che “gli Stati membri stabiliscono le sanzioni appli- cabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attua- zione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'osservanza. Le sanzioni previste sono effettive, proporziona- te e dissuasive.”
Si ritiene assorbente valutare la sanzione rispetto al princi- pio comunitario.
Correttamente il resistente ispettorato ha applicato la san- zione così come prevista dalla normativa applicabile e sulla base dei giorni di lavoro, seppure lievemente maggiori a quelli in que- sta sede accertati.
Si tratta, però, di valutare l'effettiva portata del disposto normativo non rispettato dalla ricorrente e se, in concreto, la san- zione irrogata rispetti il principio di congruità e proporzionalità fissata dal diritto comunitario.
Prima di affrontare la valutazione di cui sopra, occorre pro- nunciare in merito al potere del giudice di disattendere una legge nazionale e con quali effetti.
Sul punto, si richiama, la molto più autorevole pronuncia della Corte di Giustizia Europea dd. 8 marzo 2022 che ha statuito in merito.
I giudici comunitari hanno stabilito che “da una costante giu- risprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, vuoi qualora esso abbia omesso di tra- sporre la direttiva in diritto nazionale entro i termini, vuoi qualora
l'abbia recepita in modo non corretto (sentenza del 6 novembre 2018,
MaxPlanck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C‑684/16,
EU:C:2018:874, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte ha precisato che una disposizione del diritto dell'Unione è, da un lato, incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all'emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell'Unione o degli Stati membri e, dall'altro, sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci (sentenza del 14 gennaio
2021, RTS infra e Aannemingsbedrijf C‑387/19, Persona_1
EU:C:2021:13, punto 46, nonché giurisprudenza ivi citata).
La Corte ha inoltre dichiarato che, anche se una direttiva lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità per l'adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere consi- derata di carattere incondizionato e preciso se addossa agli Stati membri, in termini non equivoci, un'obbligazione di risultato precisa e assoluta- mente incondizionata quanto all'applicazione della regola da essa enun- ciata (sentenza del 14 gennaio 2021, RTS infra e Aannemingsbedrijf
C‑387/19, EU:C:2021:13, punto 47, nonché giurispru- Persona_1
denza ivi citata).”
Da un tanto deriva, quindi, che il diritto nazionale deve ap- plicare il principio di proporzionalità alle sanzioni da comminare.
La stessa sentenza ha, altresì, stabilito che “occorre altresì ri- cordare che il principio del primato impone al giudice nazionale che è in- caricato di applicare, nell'ambito della propria competenza, le disposizio- ni di diritto dell'Unione, l'obbligo, ove non possa procedere a un'interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione, di garantire la piena efficacia delle prescrizioni di tale diritto nell'ambito della controversia di cui è investito, disapplican- do all'occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi na- zionale, anche posteriore, contraria a una disposizione del diritto dell'Unione che abbia effetto diretto, senza dover chiedere o attendere la previa rimozione di tale normativa o prassi nazionale in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenze del 24 giugno 2019, C‑573/17, EU:C:2019:530, Per_2
punti 58 e 61, nonché del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a.,
C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19, EU:C:2021:1034, punto 252).” Pertanto, questo giudice è tenuto ad applicare il precetto di proporzionalità pur in vigenza di un testo normativo nazionale diverso e ritenuto in violazione del predetto principio.
Conclude la sentenza citata che “al fine di garantire la piena ef- ficacia del requisito di proporzionalità delle sanzioni sancito all'articolo
20 della direttiva 2014/67, spetta pertanto al giudice nazionale investito di un ricorso contro una sanzione adottata sulla base del regime nazio- nale applicabile in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione di tale direttiva, disapplicare la parte della normativa na- zionale da cui deriva il carattere sproporzionato delle sanzioni, in modo da giungere all'irrogazione di sanzioni proporzionate, che permangano, nel contempo, effettive e dissuasive.”
Precisato questo occorre in concreto stabilire, in applicazione del principio comunitario, una sanzione proporzionata.
Il legislatore ha già iniziato una rivisitazione delle norme pa- lesemente in contrasto con il principio di cui sopra;
a titolo di esempio si può citare il disposto di cui alla decreto legge 4 maggio
2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n.
85 il quale all'art. 23, innovando rispetto alla sanzione originaria prevista da Euro 10.000,00 ad Euro 50.000,00, ha rimodulato la sanzione nella misura da una volta e mezzo a 4 volte l'importo non versato in termini.
Ed ancora il recente decreto legislativo 14 giugno 2024 n. 87, ancorché applicabile alla materia tributaria, ha ridisegnato le mo- dalità di applicazione delle sanzioni prevedendo all'art. 7 che “se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra viola- zione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concor- rono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.”
Con una valutazione analogica, ma di maggior favore rispet- to al disposto normativo, si ritiene equo ridurre la sanzione irro- gata nella misura finale di 1/2 della sanzione originaria, tenuto conto del costo del personale illegittimamente somministrato, po- sto che l'originaria sanzione era presumibilmente molto simile al costo per l'intero periodo.
Il ricorso, pertanto, viene accolto nei limiti di cui sopra.
Infine, va poi rilevato come sia solidalmente chiamata al pa- gamento della sanzione anche la cooperativa opponente ancorché, nel frattempo, stata sciolta e cancellata dal registro delle imprese.
In proposito, detta responsabilità solidale permane, ben po- tendo essere invocata ed attivata, qualora il responsabile in via principale non provveda al pagamento della sanzione, nei con- fronti dei soci che in sede di riparto finale si sono visti restituire la quota sociale e nei limiti potranno, eventualmente, essere chiama- ti a rispondere personalmente.
Per quanto attiene le spese del giudizio, ricordato che il no- vellato disposto di cui all'art. 92 2° co. c.p.c. (art. 45 11° co. L.
69/2009, cosi come sostituito dall'art. 2,1° co. della L. 26/2005) di- spone che la compensazione delle spese del giudizio in deroga al disposto generale dell'art. 91 c.p.c. è ammissibile solo “se vi è soc- combenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, espli- citamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, par- zialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Nella complessità della fattispecie e del quadro normativo sia comunitario che nazionale, si ravvisano elementi atti a giustifi- care la loro compensazione nella misura di 1/4 e di porre i restan- ti 3/4 a carico dei ricorrenti, in via solidale, e, in considerazione dell'attività svolta e dell'importanza della causa, vengono liquida- te come da dispositivo in applicazione del D.M. 55 del 2014, tenu- to conto della complessità della fattispecie anche in correlazione agli atti presupposti, tariffario della previdenza, fascia di valore da 5.200,00 a 26.000,00 Euro, compenso in misura minima tenuto conto della sostanziale identità di materia e di attività istruttoria con altro giudizio, con la riduzione del 20% così come prevista dall'art. 9 co. 2 D. Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Lucca in funzione di Giudice del Lavo- ro, definitivamente pronunciando nella causa individuata come in epigrafe, ogni diversa conclusione respinta, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso proposto da e Parte_1
dalla ridetermina la sanzione nella misura di Eu- Parte_4
ro 7.980,00;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio in misura di 1/4 e condanna e la in persona del suo le- Parte_1 Parte_4
gale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento a favore del resistente Controparte_5
del residuo 3/4 che, previa riduzione ai sensi
[...]
dell'art. 9 co. 2 D. Lgs. n. 149/2015, si determinano nella misura così ridotta in Euro 1900,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% e C.N.P.A., ed all'I.V.A. se ed in quanto do- vuta.
Lucca, lì 11 febbraio 2025
Il Giudice O.T. dr. Maurizio Piccoli