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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Corte di appello di Venezia
Sezione specializzata agraria
La Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, composta da: dott.ssa CL RI Presidente dott. Guido Marzella Consigliere dott.ssa NA RO Consigliere relatore dott. Lorenzo Del Rizzo Esperto dott. Manuel Benincà Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 781/2025 promossa in appello da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Garzia e dall'avv. Costanza Garzia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito a Vicenza, Contrà San
Silvestro n. 4/B; appellante principale contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Pesavento e Luca Pesavento ed elettivamente domiciliato a Vicenza, Contrà Porti n. 38, presso lo studio dei difensori;
appellato pagina 1 di 24 contro
(C.F. ), CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Trivellato e dall'avv. Andrea Bernardi ed elettivamente domiciliato a Vicenza, Contrà Carpagnon n. 11, presso lo studio dei difensori;
appellato – appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 346/2025 emessa dal Tribunale di
Vicenza, sezione specializzata agraria
Conclusioni
Per Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza,
In via preliminare/pregiudiziale: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. per i motivi su esposti nel paragrafo dedicato;
In via principale:
- riformare l'impugnata sentenza laddove “in accoglimento del ricorso, dichiara che il contratto di affittanza agraria stipulato tra e Parte_2 Parte_1 in data 8.1.1987 relativo ai fondi siti nel Comune di MO censiti al foglio
16, mappali nn. 24, 41, 53, 56 e 39, è scaduto a far data dal 10.11.2002; 2. ordina a di rilasciare i fondi che immediatamente precedono liberi Parte_1 da cose e persone anche interposte per la data del 10.11.2025; 3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da;
4. Parte_1 condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 CP_2 spese di lite in favore di , che liquida in euro 9.257,00 per Parte_3 compensi (di cui euro 3.245,00 per la fase di studio, euro 1.202,00 per la fase introduttiva, euro 1.880,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 2.930,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, euro 545,00 per anticipazioni, IVA e CPA come per legge” rigettando la domanda di controparte
SI. per i motivi e le ragioni tutte espresse in narrativa e per Parte_3 pagina 2 di 24 l'effetto accertare la validità ed attualità del contratto di affitto agrario stipulato tra e in data 08.01.1987 e relativo ai fondi siti in Parte_2 Parte_1 comune di MO al foglio 3 (ora foglio 16) mp. n. 24, 41, 53, 56, 39 per i motivi esposti in narrativa;
- condannare l'appellato SI. alla restituzione delle somme Parte_3 pagate allo stesso dal SI. in virtù della sentenza di primo grado Parte_1
(doc. 3).
In ogni caso: con vittoria di spese.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze di prova già dedotte in primo grado che di seguito si trascrivono.
1. Vero che in data 22.08.2023 nel primo pomeriggio la SI.ra Persona_1
si trovava nel giardino della sua abitazione e notava la presenza di una
[...] macchina Range Rover Evoque di colore nero a bordo della quale vi era la SI.ra
, moglie del SI. ? Parte_4 Parte_3
2. Vero che nella circostanza di cui al primo capitolo di prova, a specifica domanda della SI.ra su dove fosse il SI. Persona_1 [...]
, la SI.ra indicava il campo mapp. N. 56 FG. 16 sito in Parte_3 Parte_4 via Settimo n. 59 MO (VI)?
3. Vero che il campo di cui al capitolo 2 veniva abitualmente coltivato dal SI.
sin dal 1987 in virtù anche di un contratto di affitto stipulato tra Parte_1
e in data 08.01.1987 e relativo ai fondi siti in Parte_2 Parte_1 comune di MO al foglio 3 (ora foglio 16) mp. n. 24, 41, 53, 56, 39 sottoscritto tra il medesimo e il padre SI. Parte_2
4. Vero che il SI. nell'estate del 2023 aveva seminato della soia Parte_1 nel capo mapp. N. 56 FG. 16 sito in via Settimo n. 59 MO (VI)?
5. Vero che in data 22.08.2023 il SI. , tornando a casa verso Parte_1 sera, dopo un breve periodo di ferie, scopriva che qualcuno aveva trinciato pagina 3 di 24 l'intera piantagione di soia da lui seminata sul capo mapp. N. 56 FG. 16 sito in via
Settimo n. 59 MO (VI)?
6. Vero che in data 24.11.2023 un terzista dipendente del SI. , Controparte_3 rappresentante dell'omonima ditta corrente in via Quintarello n. 11, TO
EN (VI), si presentava in via Settimo n. 59 MO (VI) per effettuare delle lavorazioni sul campo ivi situato, mapp. N. 56 FG. 16, su espresso mandato del SI. ? Parte_3
7. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente (n. 6) il terzista dipendente del SI. , rappresentante dell'omonima ditta corrente Controparte_3 in via Quintarello n. 11, TO EN (VI), veniva invitato dal SI. Per_2
, figlio di , a non effettuare lavori sul campo mapp. N. 56
[...] Parte_1
FG. 16 sito in via Settimo n. 59 MO (VI)?
8. Vero che in data 21.08.2023 il SI. si recava presso il Parte_3
Comando della Stazione Carabinieri di Longare e riferiva al Brigadiere Persona_3
che il TE, SI. aveva seminato il campo mapp. N.
[...] Parte_1
56 FG. 16 sito in via Settimo n. 59 MO (VI)?
9. Vero che in data 21.08.2023 il SI. si recava presso il Parte_3
Comando della Stazione Carabinieri di Longare e riferiva al Brigadiere Persona_3
che il giorno dopo avrebbe chiamato un terzista per rimuovere quanto
[...] era stato seminato dal TE SI. nel campo mapp. N. 56 FG. Parte_1
16 sito in via Settimo n. 59 MO (VI)?
10. Vero che in data 28.11.2023 il SI. , rappresentante Controparte_3 dell'omonima ditta corrente in via Quintarello n. 11, TO EN (VI), si presentava in via Settimo n. 59 MO (VI) per seminare il campo, N. 56 FG.
16, ivi situato su espresso mandato del SI. e seminava lo Parte_3 stesso pur essendo già stato lavorato?
11. Vero che nel periodo di novembre 2023, prima del giorno 28.11.2023, il SI.
con l'aiuto del figlio SI. aveva già provveduto a Parte_1 Persona_2
pagina 4 di 24 seminare il campo N. 56 FG. 16 sito in via Settimo n. 59 MO (VI) con il frumento acquistato nell'anno 2022?
12. Vero che nel periodo di novembre 2023, il SI. con l'aiuto del Parte_1 figlio SI. aveva già provveduto a seminare il campo N. 56 FG. 16 Persona_2 sito in via Settimo n. 59 MO (VI) come da fotografie scattate dal SI.
il giorno 26.11.2023 le quale si mostrano al teste? (doc. 17) Persona_2
13. Vero che nella circostanza di cui al capitolo 10, il SI. Persona_2 provvedeva, con il padre SI. , a recarsi sul campo sito in via Parte_1
Settimo n. 59 MO (VI) per avvisare il SI. che quello era Controparte_3 il campo del padre SI. e dove era già stato seminato pochi giorni Parte_1 prima il frumento dagli stessi?
14. Vero che il SI. mai aveva espresso al TE la sua CP_2 Parte_3 volontà affinché fosse sciolto/risolto/disdetto il contratto di affitto stipulato tra
e in data 08.01.1987 e relativo ai fondi siti in Parte_2 Parte_1 comune di MO al foglio 3 (ora foglio 16) mp. n. 24, 41, 53, 56, 39 che si mostra al teste? (doc. 1)
15. Vero che la SI.ra mai aveva espresso al figlio la sua Parte_5 Parte_3 volontà affinché fosse sciolto/risolto/disdetto il contratto di affitto stipulato tra
e in data 08.01.1987 e relativo ai fondi siti in Parte_2 Parte_1 comune di MO al foglio 3 (ora foglio 16) mp. n. 24, 41, 53, 56, 39 che si mostra al teste? (doc. 1)
16. Vero che il SI. aveva sempre acconsentito a che il TE SI. CP_2
continuasse a coltivare i campi di cui il contratto di affitto Parte_1 stipulato tra e in data 08.01.1987 e relativo ai Parte_2 Parte_1 fondi siti in comune di MO al foglio 3 (ora foglio 16) mp. n. 24, 41, 53,
56, 39 che si mostra al teste? (doc. 1)
17. Vero che la SI.ra aveva sempre acconsentito a che il TE SI. Parte_5
continuasse a coltivare i campi di cui il contratto di affitto Parte_1 stipulato tra e in data 08.01.1987 e relativo ai Parte_2 Parte_1
pagina 5 di 24 fondi siti in comune di MO al foglio 3 (ora foglio 16) mp. n. 24, 41, 53,
56, 39 che si mostra al teste? (doc. 1)
18. Vero che nell'anno 2022 e fino alla primavera del 2023 il SI. Parte_1 aveva installato sul campo sito al mapp. N. 56 FG. 16 sito in via Settimo n. 59
MO (VI) un allevamento di chiocciole che occupava parte del campo?
(doc. 15)
19. Vero che le fotografie che si mostrano al teste (doc. 15) erano state scattate nell'autunno del 2022 dal SI. e raffigurano l'allevamento di Persona_2 chiocciole installato dal SI. sul campo sito al mapp. N. 56 FG. 16 Parte_1 sito in via Settimo n. 59 MO (VI)?
20. Vero che il terzista chiamato dal SI. Parte_6 Parte_3 nell'autunno del 2022 aveva arato solo parte del campo sito al mapp. N. 56 FG.
16 sito in via Settimo n. 59 MO (VI) poiché parte dello stesso era occupato in quel periodo (autunno 2022) dall'allevamento di chiocciole che aveva installato il SI. ? Parte_1
21. Vero che gli animali dell'allevamento di chiocciole installato dal SI. Parte_1
sul campo sito al mapp. N. 56 FG. 16 sito in via Settimo n. 59 MO
[...]
(VI) perivano nel maggio dell'anno 2023?
22. Vero che a seguito della moria delle chiocciole dell'allevamento installato dal
SI. sul campo sito al mapp. N. 56 FG. 16 sito in via Settimo n. Parte_1
59 MO (VI) l'allevamento veniva rimosso e smaltito nel maggio dell'anno
2025?
23. Vero che a seguito della moria delle chiocciole dell'allevamento installato dal
SI. sul campo sito al mapp. N. 56 FG. 16 sito in via Settimo n. Parte_1
59 MO (VI) l'allevamento veniva rimosso e smaltito nel maggio dell'anno
2025 e il campo veniva riarato, coltivato e seminato con la soia dal SI. Parte_1
il giorno 31.05.2023?
[...]
24. Vero che il SI. dall'autunno del 2024 coltiva il campo Parte_3 sito mapp. N. 56 FG. 16 sito in via Settimo n. 59 MO (VI) lasciando pagina 6 di 24 peraltro erbacce davanti all'abitazione del SI. sita in via Settimo Parte_1
n. 59 MO (VI)?
25. Vero che dall'anno 2002 fino ad oggi il SI. era Parte_3 perfettamente consapevole e a conoscenza del fatto che il SI. Parte_1 coltivasse i campi di cui al contratto di affittanza agraria e accettava tale situazione?
Si chiede siano sentiti i seguenti testi:
a. Geom. con studio a Torri di Quartesolo sui capitoli da 3 a 7 Testimone_1 compresi e da 10 a 11 compresi;
b. SI. di MO sui capitoli di prova dal 3 al 7 compreso e Persona_2 dal 10 al 25 compreso;
c. SI.ra di MO sui capitoli di prova dall'1 al 3 Persona_1 compresi;
d. Brigadiere (Legione Carabinieri Longare) sui capitoli di Per_3 Persona_3 prova 8 e 9;
e. Dott. di Torri di Quartesolo sui capitoli dal 14 al 17; Testimone_2
f. SI.ra sui capitoli tutti. Tes_3
g. SI. di MO sul capitolo 20. Parte_6
Si chiede di sentire con interrogatorio formale il SI. sui capitoli di CP_2 prova 2 e dal 14 al 25 compresi.
Si chiede di essere autorizzati dal Giudice al deposito di supporto DVD contente il file multimediale doc. 18, video del 24.11.2023 poiché il PCT rifiuta il file essendo di dimensioni eccedenti i limiti consentiti.
Per Controparte_1
Si chiede
Relativamente all'appello principale
Previo rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c.,
Rigettarsi l'Appello principale svolto da in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto confermandosi in toto la sentenza appellata rigettandosi le pagina 7 di 24 istanze istruttorie di controparte in quanto i capitoli di prova risultano inammissibili e irrilevanti. Nel caso di ammissione di anche alcuni di essi si chiede di essere abilitati a prova contraria con la teste di MO. Parte_4
Spese rifuse
Relativamente all'appello incidentale
Rigettarsi l'appello incidentale svolta da in quanto infondato in CP_2 fatto e diritto confermandosi in toto la Sentenza appellata.
Spese rifuse
Per CP_2
In via principale - incidentale: riformarsi il capo n.4 della impugnata sentenza
n.346/25 del Tribunale di Vicenza nella parte in cui condanna alla CP_2 rifusione solidale delle spese e nella parte in cui rigetta la domanda di condanna di alla lite temeraria ex art. 96 cpc;
rigettarsi in ogni caso Parte_3 ogni domanda svolta nei confronti di per i motivi in narrativa. CP_2
Per l'effetto condannarsi l'appellato a restituire a Parte_3 CP_2
, le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro
[...]
7.026,00 oltre interessi dal pagamento di ciascuna rata al saldo;
Condannarsi
l'appellato ex art. 96 comma 3 c.p.c., a risarcire al convenuto Parte_3
il danno che sarà ritenuto in via equitativa, nei limiti di euro CP_2
15.000,00 o nella minore somma che sarà ritenuta.
In ogni caso, spese di entrambi i gradi rifuse.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio Controparte_1
e . Parte_1 CP_2
1.1. Il ricorrente deduceva:
- di essere comproprietarie iure hereditatis, tra gli altri, di un compendio fondiario sito in comune di MO (VI), via Settimo, sez. B, foglio 3 (ora foglio 16), mp. n. 24, 41, 53, 56, 39 (parte), della superficie complessiva di venti campi vicentini circa, in morte del padre e della madre , Pt_2 Parte_5
pagina 8 di 24 la cui divisione era in corso di causa, e che tali fondi erano stati concessi in affitto agrario al TE , con contratto in data 8.1.1987, dal Parte_1 padre deceduto in data 4.8.1987; Parte_2
- che il contratto, di durata quindicennale, veniva successivamente da egli regolarmente disdettato con raccomandata del 31.8.2001, sicché doveva ritenersi scaduto a far data dal 10.11.2002, ma che, nonostante ciò, Parte_1
aveva continuato ad occupare, senza titolo, i fondi oggetto del
[...] contratto;
- di avere svolto il tentativo di conciliazione obbligatorio, anche nei confronti del TE , come richiesto da , posto che CP_2 Parte_1 quest'ultimo aveva sottoscritto in data 24.2.2014 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui acconsentiva alla conduzione dei fondi da parte del TE , dando atto al contempo, benché falsamente, del consenso Pt_1 espresso anche dal TE . Tale dichiarazione, a giudizio del CP_1 ricorrente, comunque, non poteva costituire un valido e nuovo contratto di affitto di fondo rustico, ma, al più, un contratto di comodato scaduto il
10.11.2020. Anche a volerla qualificare alla stregua di un valido contratto d'affitto di fondo rustico, in applicazione all'art. 1108, III comma. c.c., esso avrebbe dovuto reputarsi invalido e privo di efficacia poiché, nonostante avesse durata superiore a nove anni, non era stato concluso all'unanimità dei comproprietari.
1.1.1. Chiedeva, quindi, che venisse accertata la scadenza del contratto alla data del 10.11.2002 e che venisse ordinato a di rilasciare Parte_1 immediatamente i fondi perché detenuti senza titolo. In via subordinata, nel caso in cui controparte avesse prodotto la dichiarazione di atto notorio sottoscritta da in data 24.2.2014, chiedeva che la stessa venisse dichiarata CP_2 invalida e priva di ogni effetto giuridico e che, nel caso in cui tale dichiarazione fosse considerata un contratto di comodato, l'accertamento che tale rapporto era scaduto il 10.11.2020, con conseguente ordine di rilascio. pagina 9 di 24 1.2. si costituiva in giudizio, dichiarandosi estraneo alla CP_2 controversia essendo le domande state proposte nei soli confronti di Parte_1
, affermando che l'esposto per l'atto notorio era stato archiviato e che,
[...] comunque, la domanda di rilascio svolta nei confronti di doveva Parte_1 ritenersi infondata, ai sensi dell'art. 1102 c.c., atteso che , con la Parte_1 quota maggioritaria dei 5/9, poteva certamente continuare a detenere i beni oggetto di causa. Alla sua estraneità al giudizio doveva conseguire la condanna del ricorrente ex art. 96, III comma, c.p.c.
1.3. Anche si costituiva in giudizio rilevando che: Parte_1
- le cause di divisione conseguenti alla morte del padre, prima, e alla morte della madre, poi, erano ancora pendenti;
- la lettera di disdetta non era sottoscritta ed era stata contestata dal suo legale
(lettera del 17.10.2001), avv. Vincenzo Garzia;
- difettava la legittimazione di a disdettare il contratto in Controparte_1 assenza del consenso degli altri comproprietari;
- con lettera del 24.9.2002, il legale del ricorrente, avv. gli aveva Persona_4 contestato di essere inadempiente nel pagamento dei canoni di affitto rimasti insoluti, canoni poi corrisposti e accettati dal ricorrente;
- nel corso del tempo (nel 2022 e nel 2023), anche per mezzo di terze persone incaricate dal TE ricorrente, aveva subito danni alla semina e al proprio raccolto di soia, nonché all'allevamento di chiocciole, tutti insistenti sul fondo in comproprietà censito quale mappale n. 56.
1.3.1. A giudizio di 1), ai sensi dell'art. 49, I comma, legge n. Parte_1
203/1982, a seguito della morte del proprietario di fondi rustici ), Parte_2 era sorto un contratto di affitto di fondo rustico per legge in capo a quegli eredi che al momento dell'apertura della successione risultavano aver esercitato o continuato ad esercitare sui terreni attività agricola, ovverossia in capo allo stesso resistente;
2) la lettera di disdetta era stata inviata dal solo CP_1
, comproprietario dei fondi, che non poteva compiere l'atto in assenza del
[...]
pagina 10 di 24 consenso degli altri comproprietari, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione;
3) gli altri comproprietari , e lo Parte_5 CP_2 stesso ) non avevano mai autorizzato o dato Parte_1 Controparte_1 lui mandato a inviare la disdetta;
4) il ricorrente, comunque, chiedendo i canoni, aveva posto in essere un comportamento concludente contrario alla volontà espressa con la disdetta inviata;
5) la disdetta era da ritenersi invalida, perché la lettera non era sottoscritta dal ricorrente, e, comunque, nulla perché proveniente da comproprietario di quota di minoranza dei fondi, ex art. 1108 c.c.; 6) la dichiarazione di atto notorio datata 24.2.2014, seppur non potesse reputarsi integrare un nuovo contratto di affittanza agraria, essendo quello dell'8.1.1987 ancora pienamente valido ed efficace, corrispondeva alla realtà dei fatti e il procedimento penale radicato a seguito della denuncia-querela sporta dal ricorrente nei confronti di era stato archiviato;
7) la disdetta non CP_2 era attuale alla luce del progetto divisionale, seppur mai eseguito.
1.3.2. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, che venisse ordinato al ricorrente di astenersi dal porre in essere turbative o atti emulativi e che lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni da egli subiti, quantificati in euro 7.434,82.
2. Con sentenza n. 346/2025 il Tribunale di Vicenza, sezione specializzata agraria, accoglieva la domanda proposta da e così Controparte_1 provvedeva:
“
1. in accoglimento del ricorso, dichiara che il contratto di affittanza agraria stipulato tra e in data 8.1.1987 relativo ai fondi siti Parte_2 Parte_1 nel Comune di MO censiti al foglio 16, mappali nn. 24, 41, 53, 56 e 39, è scaduto a far data dal 10.11.2002;
2. ordina a di rilasciare i fondi che immediatamente precedono Parte_1 liberi da cose e persone anche interposte per la data del 10.11.2025;
3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
; Pt_1
pagina 11 di 24
4. condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 CP_2 delle spese di lite in favore di , che liquida in euro 9.257,00 Parte_3 per compensi (di cui euro 3.245,00 per la fase di studio, euro 1.202,00 per la fase introduttiva, euro 1.880,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 2.930,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, euro 545,00 per anticipazioni, IVA e CPA come per legge”.
2.1. In particolare, il Tribunale:
- riteneva inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
a fronte della mancata richiesta di spostamento dell'udienza, ai sensi
[...] dell'art. 418, I comma, c.p.c.;
- escludeva la rilevanza della previsione di cui all'art. 49, I comma, legge n.
203/1982, citata dal al fine di ottenere, comunque, Parte_1
l'accertamento dell'esistenza di un nuovo rapporto contrattuale, atteso che, nella fattispecie, i fondi oggetto di causa gli erano già stati dati in conduzione con il contratto dell'8.1.1987;
- inconferente era il richiamo operato all'art. 1108, III comma, c.c.:
- l'argomento speso da , volto a rilevare la non attualità della Parte_1 disdetta di , era superato in considerazione che il progetto Controparte_1 divisionale non era suscettibile di essere portato in esecuzione;
- la richiesta di pagamento dei canoni di locazione da parte del ricorrente, peraltro anteriore alla data di scadenza dell'affitto agrario, non poteva considerarsi rinuncia alla disdetta e anche l'intimata risoluzione contrattuale del ricorrente (nel caso in cui l'inadempimento nel pagamento dei canoni si fosse protratto) non esplicava una volontà incompatibile con quella già manifestata in data 31.8.2001 di non vedere rinnovato il rapporto contrattuale;
- il difetto di firma nella lettera di disdetta non inficiava la validità o l'efficacia della stessa essendo circostanza pacifica, mai contestata, che la stessa provenisse dal ricorrente e che il contenuto della missiva rappresentasse la pagina 12 di 24 volontà di di dare disdetta al rapporto contrattuale nei Controparte_1 confronti del TE;
Pt_1
- non corrispondeva al vero che non fossero state proposte domande nei confronti di , atteso che il ricorrente, in via subordinata, aveva CP_2 chiesto di accertare che la dichiarazione di atto di notorietà del 24.2.2024, sottoscritta dallo stesso , era comunque priva di effetti. Inoltre, CP_2
aveva contestato nel merito la fondatezza delle domande CP_2 proposte dal ricorrente, chiedendone esplicitamente il rigetto, sicché aveva accettato e svolto su di esse pieno contraddittorio;
- la domanda di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., formulata da non poteva essere accolta a fronte CP_2 dell'accoglimento della domanda di . Controparte_1
3. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione affidandosi Parte_1
a quattro motivi.
3.1. Con il primo articolato motivo, rubricato “Erronea e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in merito alla eccezione relativa all'applicazione dell'art. 49 legge agraria. Erronea e falsa applicazione degli artt. 1108 e 1105 c.c. e omesso esame di fatto decisivo”, l'appellante sostiene di non avere mai sollevato l'eccezione relativa all'applicazione dell'art. 49 legge 203/1982, essendosi limitato a richiamare il terzo comma di detta disposizione e, conseguentemente, il
Tribunale si sarebbe pronunciato su eccezioni mai sollevate in violazione dell'art. 112 c.p.c. Ulteriore errore del Tribunale sarebbe quello di avere motivato con riferimento all'art. 1108, III comma, c.c. quando egli aveva invocato il primo e il secondo comma del medesimo articolo, da leggersi unitamente, con conseguente vuoto nella motivazione. Secondo l'appellante, alla luce delle norme della comunione, l'atto di disdetta è atto di straordinaria amministrazione che deve provenire, per essere efficace, dalla maggioranza dei comproprietari. Quando
aveva inviato la disdetta gli era stato contestato che la Controparte_1 stessa non era valida per mancanza del consenso degli altri comproprietari e tale pagina 13 di 24 circostanza non era contestata dalla controparte. Vi era, invece, la prova che nessuno degli altri comproprietari aveva conferito poteri di amministrazione a
, come confermato dalle dichiarazioni rilasciate nel Controparte_1 procedimento penale R.G.N.R. n. 6649/18. L'appellante richiama, poi, i principi espressi dalla giurisprudenza in relazione alla previsione di cui all'art. 1105 c.c. e afferma che era sua intenzione, superare la presunzione del consenso degli altri proprietari per testi e/o documentalmente e che aveva manifestato CP_2 il suo consenso al prosieguo del rapporto contrattuale firmando l'atto notorio che permetteva a di ottenere i contributi PAC. Anche lo stesso Parte_1
, essendo comproprietario dei fondi oggetto del contenzioso, Parte_1 avrebbe dovuto conferire poteri gestori a affinché la sua Controparte_1 disdetta avesse valore e ciò non era accaduto.
3.1.2. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Erronea ricostruzione dei fatti ed erronea e falsa applicazione delle norme riguardanti la risoluzione contrattuale
e la disdetta e delle norme del rinnovo del contratto (artt. 1453 e 1597 c.c.)”,
lamenta che il Tribunale, nel ritenere che Parte_1 Controparte_1 non avesse mai revocato la disdetta avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti erronea e parziale in quanto: 1) la lettera di disdetta era stata inviata dal comproprietario di minoranza con il dissenso degli altri comunisti, tra i quali, lo stesso;
2) con lettera del 17.10.2001 era stata contestata la Parte_1 legittimazione di ad agire;
3) quest'ultimo non aveva mai Controparte_1 rivendicato di avere ottenuto deleghe da parte degli altri comunisti;
4) successivamente aveva cambiato strategia e aveva intimato Controparte_1 la corresponsione dei canoni, pena l'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto;
5) i canoni erano stati pagati e con successiva lettera del 6.12.2002
, a mezzo del suo legale, aveva intimato l'adempimento Controparte_1 spontaneo del pagamento dei canoni per le successive scadenze e non aveva intimato, come avrebbe dovuto in caso di efficacia della disdetta, il pagamento di indennità da abusiva occupazione e/o il rilascio dei terreni. Inoltre, il contratto nel pagina 14 di 24 tempo veniva rinnovato più volte, e la rinnovazione registrata, senza opposizione da parte di . In sostanza, i comportamenti concludenti di Controparte_1
avrebbero indotto e gli altri comproprietari Controparte_1 Parte_1
a ritenere revocata/rinunciata la disdetta, tra le altre, inefficace perché proveniente da comproprietario di minoranza, e i documenti offerti in istruttoria non sarebbero stati esaminati dal Tribunale che non avrebbe motivato sul punto.
3.1.3. Con il terzo motivo di impugnazione (Erronea e falsa applicazione degli artt. 1102 c.c. e 282 c.p.c.) rileva che, sebbene il giudizio di Parte_1 divisione non sia provvisoriamente esecutivo, la domanda di rilascio dei fondi sarebbe comunque infondata e illegittima atteso che i fondi in parola sono in comproprietà tra le parti e una di esse non può essere espropriata degli stessi affinché l'altra possa farne ciò che più gli compiace o farne uso esclusivo.
L'inammissibilità della domanda riconvenzionale non dovrebbe impedire di considerare i fatti dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell'eccezione, volta a produrre l'effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria.
3.1.4. Con l'ultimo motivo di appello si duole della mancata Parte_1 ammissione dei mezzi istruttori, e dell'omessa motivazione da parte del Tribunale, essendo suo onere dimostrare e superare la presunzione di conferimento di poteri gestori al solo comunista da parte degli altri comunisti e Controparte_1
l'istruttoria richiesta era preordinata a dimostrare tale circostanza.
3.2. Anche ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale CP_2 di Vicenza sostenendo:
- l'inammissibilità/improcedibilità delle domande svolte nei suoi confronti per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e per difetto di legittimazione passiva, non avendo il ricorrente formulato domande nei suoi confronti, neanche in via subordinata;
pagina 15 di 24 - l'errata sua condanna, in via solidale, al pagamento delle spese di lite non essendo egli soccombente e avendo il Tribunale pronunciato sulla sola domanda proposta in via principale dal ricorrente;
- la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione in quanto il
Tribunale, avendo accolto la domanda principale, non poteva pronunciarsi sulla subordinata eventuale;
- la violazione dell'art. 116 cost. per motivazione contraddittoria e per travisamento di fatti processuali di causa;
- la violazione dell'art. 96, III comma, c.p.c. atteso che il ricorrente lo avrebbe evocato in giudizio senza motivi e senza formulare domande nei suoi confronti e dovrebbe, pertanto, essere condannato per lite temeraria.
3.3 Si è costituito anche chiedendo il rigetto di entrambi gli Controparte_1 appelli.
3.4. All'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti hanno proceduto alla discussione e la
Corte ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
4. Ritiene il Collegio che l'appello principale non possa essere accolto.
4.1. Irrilevante, prima ancora che infondata, appare la censura relativa all'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.: irrilevante perché nel caso di specie il
Tribunale ha affermato l'applicabilità dell'art. 49, III comma, legge 203/1982, e sul punto l'appellante principale di nulla si duole e concorda con quanto ritenuto dal Tribunale. Infondata perché il Tribunale ha preso posizione in merito all'applicazione del primo comma di detta disposizione, escludendola, alla luce della prospettazione difensiva di il quale, nella comparsa di Parte_1 costituzione (pagg. 12 e 13) aveva più volte richiamato tale norma e riportato integralmente il disposto dell'art. 49, I comma, legge 203/1982.
Nessun vuoto della motivazione si rinviene con riferimento all'art. 1108 c.c. avendo il Tribunale puntualmente rilevato, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11806/2001), che detta norma si limita a prevedere la possibilità che la maggioranza qualificata di 2/3 del valore della cosa comune pagina 16 di 24 realizzi miglioramenti o ponga in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza escludere che il singolo comunista possa provvedere a disdettare il contratto di affitto avente ad oggetto la cosa comune, costituendo tale facoltà esercizio del diritto dominicale del comunista rientrante nell'uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c.
Appare, quindi, evidente che il Tribunale ha motivato proprio in relazione alle norme citate dal resistente.
Né corrisponde al vero che a era stato contestato che la Controparte_1 disdetta non era valida per mancanza del consenso degli altri comproprietari: nel documento n. 11, citato dall'appellante principale, l'avvocato Garzia, nel riscontrare la lettera di disdetta del 31.8.2001, si limitava a contestare, per conto del solo , la fondatezza della pretesa, evidenziando che a seguito Parte_1 del decesso di la moglie e i tre figli erano divenuto comproprietari Parte_2 degli immobile e che riteneva carente di legittimazione ed arbitraria la disdetta.
Null'altro. Tale missiva non conteneva nessuna contestazione da parte degli altri comproprietari.
A questo punto è necessario fare chiarezza in ordine alle doglianze formulate dall'appellante principale nell'atto di impugnazione che, da una parte, afferma che nessuno dei comproprietari aveva conferito poteri di amministrazione a
[...]
e che l'atto di disdetta, essendo atto di straordinaria CP_1 amministrazione, avrebbe richiesto il consenso della maggioranza qualificata;
dall'altra, riporta plurime pronunce di legittimità e di merito in relazione alla previsione di cui all'art. 1105 c.c. e afferma che era sua intenzione superare la presunzione del consenso degli altri proprietari per testi e/o documentalmente.
Orbene occorre evidenziare che nel costituirsi si era limitato a Parte_1 eccepire la nullità della disdetta, qualificata come atto di straordinaria amministrazione, inviata dal comproprietario , perché atto Controparte_1 proveniente dal comproprietario di minoranza e senza che gli altri comproprietari lo avessero mai autorizzato, o dato mandato, a procedere in tal senso. pagina 17 di 24 Tale tesi, non può essere condivisa atteso che ogni comproprietario è legittimato ad agire per intimare la disdetta del contratto di locazione, trattandosi, contrariamente a quanto più volte affermato da , di atto di Parte_1 ordinaria amministrazione, e avendo i singoli comunisti pari poteri gestori, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale di Vicenza (pagg. 7 e 8 sentenza impugnata) che ha fatto esplicito richiamo alla giurisprudenza di legittimità (“In tema di recesso dal contratto di locazione concernente un immobile oggetto di comunione, il principio della concorrenza di pari poteri gestori in tutti i comproprietari comporta che ciascuno di essi sia legittimato a dare disdetta del contratto e ad agire conseguentemente, nei confronti del conduttore, per il rilascio dell'immobile in recesso contro il conduttore” -Cass. n. 11806/2001).
Nell'atto di appello ha modificato la prospettazione difensiva Parte_1 facendo richiamo alla previsione di cui all'art. 1105 c.c., mai citata nel giudizio di primo grado, riportando numerose massime giurisprudenziali (da pag. 11 a pag.
15), introducendo, sostanzialmente, seppur non specificatamente, il tema della presunzione che il singolo comunista agisca nell'interesse degli altri e della possibilità di superare tale presunzione dimostrando il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari.
In tal modo l'appellante principale ha introdotto nel processo una causa petendi fondata su situazioni giuridiche e di fatto non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, ponendo un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia.
Infatti, nel giudizio di primo grado aveva qualificato la disdetta Parte_1 come atto di straordinaria amministrazione e dedotto che la stessa era nulla e inefficace in assenza dell'autorizzazione degli altri comproprietari, mentre nel presente giudizio implicitamente riconosce anche la legittimazione di
[...]
a disdettare il contratto, ma intenderebbe provare che gli altri CP_1 comproprietari avevano espresso il loro dissenso in ordine alla cessazione del contratto di affitto agrario. pagina 18 di 24 Tale nuova prospettazione non è solo inammissibile, ma è anche infondata: secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di cessazione, recesso o risoluzione di contratti aventi ad oggetto l'utilizzazione economica dell'immobile oggetto di comunione (nella specie, affitto di fondo rustico), vige il principio della concorrenza dei pari poteri gestori in tutti i comproprietari, in forza del quale ciascuno di essi è legittimato ad agire, anche in giudizio - e senza che sia all'uopo necessaria una autorizzazione degli altri compartecipi, contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, sulla base della comunanza di interessi tra tutti i partecipanti alla comunione e della conseguente presunzione di un loro consenso all'iniziativa volta alla tutela di detti interessi, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza dei partecipanti stessi” (Cass. n. 14772/2004; Cass. n. 2399/2008).
La documentazione a cui fa riferimento l'appellante principale nulla prova in ordine a un dissenso espresso dagli altri comproprietari: contrariamente a quanto asserito da , nelle sommarie informazioni, rese in data 28.3.2019 Parte_1
(doc. 22), non manifestava nessun dissenso in relazione alla CP_2 disdetta e precisava, in relazione all'atto notorio che permetteva a Parte_1
di ottenere i contributi PAC, che, in realtà, non sapeva cosa aveva
[...] sottoscritto, che si era fidato del TE e che, portato dal commercialista, aveva firmato il foglio già compilato senza saperne il contenuto.
Neanche nella comparsa di costituzione ha manifestato il suo CP_2 dissenso alla disdetta essendosi limitato a rilevare che poteva Parte_1 continuare a detenere i beni avendo la quota maggioritaria dei 5/9.
È bene precisare, alla luce dell'affermazione di di essere Parte_1 proprietario dei 5/9 degli immobili oggetto del contratto di affitto agrario, che nella comunione ereditaria non esiste una quota ideale della proprietà di un singolo bene in capo al coerede, il quale è titolare solo di una quota di eredità, intesa come universitas, al cui interno non è certo che rientri, in occasione della divisione, la proprietà del singolo bene (Cass. n. 9543/2002; Cass. n. pagina 19 di 24 4831/2019).
4.1.1. Né la prova per testi, richiesta dall'appellante principale, potrebbe portare a un diverso esito: i capitoli da 1 a 13 e da 18 a 24 sono relativi alla domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile (turbative e atti emulativi), mentre i capitoli da 14 a 17 e il capitolo 25, oltre a essere inammissibili, non essendo circostanziati nel tempo ed essendo generici e valutativi, non sono idonei a provare l'asserito dissenso degli altri comproprietari, essendo finalizzati, come affermato dallo stesso appellante principale, soltanto a provare che gli altri comproprietari non avevano autorizzato l'odierno appellato a dare disdetta.
Inammissibile, poi, appare la richiesta di interrogatorio formale di CP_2 non essendo consentito proporre l'interrogatorio su fatti non riferibili direttamente alla parte stessa e dovendo essere reso solo dalla parte che sia legittimata a rendere la confessione (Cass. 4486/2011).
Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale (Cass. n. 6072/1981; Cass. n. 20476/2015).
A quanto sopra esposto consegue anche il rigetto del quarto motivo di impugnazione.
4.2. Infondato è anche il secondo motivo dell'appello principale con il quale si sostiene che i comportamenti concludenti di avrebbero Controparte_1 indotto e gli altri comproprietari a ritenere revocata/rinunciata la Parte_1 disdetta.
Sul punto si osserva che “La rinnovazione tacita del contratto di locazione (nella specie conduzione di un fondo rustico) non può desumersi dalla permanenza del conduttore nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far pagina 20 di 24 ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo, con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto. Pertanto, poiché il conduttore in mora nella riconsegna del bene locato è tenuto sino al rilascio al pagamento del corrispettivo per il godimento della res altrui, una richiesta in tal senso da parte del concedente non può integrare espressione di una volontà contraria a quella precedentemente manifestata di volere la cessazione del rapporto e il rilascio del bene” (Cass. n. 13346/2006).
Anche nella pronuncia citata da (pag. 21 ricorso in appello) si Parte_1 afferma che la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto (Cass. 10542/2014-pag. 5).
Tale volontà contraria non può desumersi dalla raccomandata del 24.9.2002, inviata, comunque, dal legale di prima della scadenza Controparte_1 naturale del contratto, e volta a recuperare i canoni non pagati da Parte_1
, né tantomeno dalla lettera del 6.12.2002. Infatti, in data 3.12.2002, il
[...] legale di , richiamando la missiva del 24.9.2002, chiedeva che gli Parte_1 venisse fornito il conteggio relativo alle somme richieste da , Controparte_1 al fine di effettuare il pagamento e, quindi, in data 6.12.2002, in risposta a detta richiesta, il legale di quantificava le somme dovute al suo Controparte_1 assistito, auspicando l'adempimento spontaneo alle successive scadenze.
Il conteggio di quanto dovuto non può certo costituire un riconoscimento di proroga o di rinnovazione del contratto e di rinuncia alla disdetta inviata per la scadenza del 10.11.2002.
Quanto alle registrazioni del contratto, si tratta di atti posti in essere dal solo dove, peraltro, viene indicata una differente data di stipula del Parte_1
pagina 21 di 24 contratto, successiva al dissenso già espresso da con la Controparte_1 disdetta del 31.8.2001.
4.3. Parimenti infondato è il terzo motivo atteso che, come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Vicenza, la sentenza della Corte di appello di Venezia
(n. 5722/2022), che avrebbe assegnato, in accoglimento del relativo progetto divisionale, parte dei mappali concessi in locazione con il contratto di affittanza dell'8.1.1987 anche a , essendo stata impugnata in cassazione, Parte_1 non è definitiva ed è, dunque, insuscettibile di esecuzione fino al passaggio in giudicato della decisione.
Inoltre, la domanda del ricorrente di rilascio dei fondi, e il suo accoglimento, non comporta l'espropriazione dei diritti dei comproprietari tenuto conto il rilascio non
è stato ordinato in favore di , bensì in favore della Controparte_1 comunione.
5. Venendo, ora, a esaminare l'appello incidentale proposto da , i CP_2 cui motivi possono essere valutati congiuntamente in quanto connessi, ritiene il
Collegio che lo stesso debba essere rigettato.
5.1. aveva interesse a chiamare in causa in Controparte_1 CP_2 considerazione del fatto che quest'ultimo, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 24.2.2014, nel dichiarare il suo consenso alla conduzione di fondi agrari da parte di , nei quali erano ricompresi i fondi oggetto di Parte_1 causa, affermava che anche l'altro comproprietario, , aveva Controparte_1 espresso il suo consenso.
Circostanza, questa, contestata da , il quale ha formulato Controparte_1 una domanda in via subordinata volta a far dichiarare invalida e priva di effetti la dichiarazione di atto notorio e, in ulteriore subordine, che venisse accertato, nel caso in cui tale dichiarazione fosse stata considerata un contratto di comodato, che tale rapporto era scaduto il 10.11.2020, con conseguente ordine di rilascio.
pagina 22 di 24 Su tali domande , nel giudizio di primo grado, ha preso posizione CP_2
(pagg. 2 e 3 comparsa di costituzione) affermando che quanto da egli dichiarato nell'atto notorio corrispondeva al vero.
5.1.2. Inoltre, ha contestato nel merito la fondatezza delle CP_2 domande proposte dal ricorrente nei confronti di , sicché ha Parte_1 accettato e svolto su di esse pieno contraddittorio.
Infatti, ha preso espressamente posizione sulla domanda formulata CP_2 dal ricorrente ritenendo la domanda di rilascio svolta nei confronti di
[...]
infondata, motivando al fine di sostenere la tesi proposta (pagg. 3 e 4 Pt_1 comparsa di costituzione) e affermando che , in qualità di coerede Parte_1
e comproprietario, con la quota maggioritaria dei 5/9, ex art. 1102 c.c., poteva continuare a detenere i beni oggetto di causa.
5.1.3. Ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio, il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi rispetto alle questioni oggetto di causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice (Cass. n. 27562/2011; Cass. n. 9876/2018).
5.1.4. Nessun vizio di ultrapetizione si rinviene nella sentenza impugnata in quanto il Tribunale, avendo accolto la domanda principale, correttamente non si è pronunciato sulla subordinata.
5.1.5. L'accoglimento del ricorso proposto da esclude la Controparte_1 temerarietà e non permette di ritenere che l'evocazione in giudizio di CP_2
, come sopra esposto, fosse “artificiosa” o “pretestuosa”.
[...]
6. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante principale e dell'appellante incidentale e vengono liquidate in favore di Controparte_1 come in dispositivo (scaglione indeterminabile – complessità bassa) secondo parametri medi.
pagina 23 di 24 6.1. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del
Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 346/2025 emessa dal
Tribunale di Vicenza, sezione specializzata agraria, così pronuncia:
- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_2
- condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 CP_2 [...]
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6.946,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
- termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Venezia, 8 ottobre 2025
La Presidente
CL RI
Il Consigliere estensore
NA RO
pagina 24 di 24
In nome del Popolo Italiano
Corte di appello di Venezia
Sezione specializzata agraria
La Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, composta da: dott.ssa CL RI Presidente dott. Guido Marzella Consigliere dott.ssa NA RO Consigliere relatore dott. Lorenzo Del Rizzo Esperto dott. Manuel Benincà Esperto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 781/2025 promossa in appello da
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Garzia e dall'avv. Costanza Garzia ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito a Vicenza, Contrà San
Silvestro n. 4/B; appellante principale contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Pesavento e Luca Pesavento ed elettivamente domiciliato a Vicenza, Contrà Porti n. 38, presso lo studio dei difensori;
appellato pagina 1 di 24 contro
(C.F. ), CP_2 CodiceFiscale_3 rappresentato e difeso dall'avv. Mario Trivellato e dall'avv. Andrea Bernardi ed elettivamente domiciliato a Vicenza, Contrà Carpagnon n. 11, presso lo studio dei difensori;
appellato – appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 346/2025 emessa dal Tribunale di
Vicenza, sezione specializzata agraria
Conclusioni
Per Parte_1
Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza,
In via preliminare/pregiudiziale: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi dell'art. 283 c.p.c. per i motivi su esposti nel paragrafo dedicato;
In via principale:
- riformare l'impugnata sentenza laddove “in accoglimento del ricorso, dichiara che il contratto di affittanza agraria stipulato tra e Parte_2 Parte_1 in data 8.1.1987 relativo ai fondi siti nel Comune di MO censiti al foglio
16, mappali nn. 24, 41, 53, 56 e 39, è scaduto a far data dal 10.11.2002; 2. ordina a di rilasciare i fondi che immediatamente precedono liberi Parte_1 da cose e persone anche interposte per la data del 10.11.2025; 3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da;
4. Parte_1 condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 CP_2 spese di lite in favore di , che liquida in euro 9.257,00 per Parte_3 compensi (di cui euro 3.245,00 per la fase di studio, euro 1.202,00 per la fase introduttiva, euro 1.880,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 2.930,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, euro 545,00 per anticipazioni, IVA e CPA come per legge” rigettando la domanda di controparte
SI. per i motivi e le ragioni tutte espresse in narrativa e per Parte_3 pagina 2 di 24 l'effetto accertare la validità ed attualità del contratto di affitto agrario stipulato tra e in data 08.01.1987 e relativo ai fondi siti in Parte_2 Parte_1 comune di MO al foglio 3 (ora foglio 16) mp. n. 24, 41, 53, 56, 39 per i motivi esposti in narrativa;
- condannare l'appellato SI. alla restituzione delle somme Parte_3 pagate allo stesso dal SI. in virtù della sentenza di primo grado Parte_1
(doc. 3).
In ogni caso: con vittoria di spese.
In via istruttoria:
Si chiede di essere ammessi a provare per testi le circostanze di prova già dedotte in primo grado che di seguito si trascrivono.
1. Vero che in data 22.08.2023 nel primo pomeriggio la SI.ra Persona_1
si trovava nel giardino della sua abitazione e notava la presenza di una
[...] macchina Range Rover Evoque di colore nero a bordo della quale vi era la SI.ra
, moglie del SI. ? Parte_4 Parte_3
2. Vero che nella circostanza di cui al primo capitolo di prova, a specifica domanda della SI.ra su dove fosse il SI. Persona_1 [...]
, la SI.ra indicava il campo mapp. N. 56 FG. 16 sito in Parte_3 Parte_4 via Settimo n. 59 MO (VI)?
3. Vero che il campo di cui al capitolo 2 veniva abitualmente coltivato dal SI.
sin dal 1987 in virtù anche di un contratto di affitto stipulato tra Parte_1
e in data 08.01.1987 e relativo ai fondi siti in Parte_2 Parte_1 comune di MO al foglio 3 (ora foglio 16) mp. n. 24, 41, 53, 56, 39 sottoscritto tra il medesimo e il padre SI. Parte_2
4. Vero che il SI. nell'estate del 2023 aveva seminato della soia Parte_1 nel capo mapp. N. 56 FG. 16 sito in via Settimo n. 59 MO (VI)?
5. Vero che in data 22.08.2023 il SI. , tornando a casa verso Parte_1 sera, dopo un breve periodo di ferie, scopriva che qualcuno aveva trinciato pagina 3 di 24 l'intera piantagione di soia da lui seminata sul capo mapp. N. 56 FG. 16 sito in via
Settimo n. 59 MO (VI)?
6. Vero che in data 24.11.2023 un terzista dipendente del SI. , Controparte_3 rappresentante dell'omonima ditta corrente in via Quintarello n. 11, TO
EN (VI), si presentava in via Settimo n. 59 MO (VI) per effettuare delle lavorazioni sul campo ivi situato, mapp. N. 56 FG. 16, su espresso mandato del SI. ? Parte_3
7. Vero che nella circostanza di cui al capitolo precedente (n. 6) il terzista dipendente del SI. , rappresentante dell'omonima ditta corrente Controparte_3 in via Quintarello n. 11, TO EN (VI), veniva invitato dal SI. Per_2
, figlio di , a non effettuare lavori sul campo mapp. N. 56
[...] Parte_1
FG. 16 sito in via Settimo n. 59 MO (VI)?
8. Vero che in data 21.08.2023 il SI. si recava presso il Parte_3
Comando della Stazione Carabinieri di Longare e riferiva al Brigadiere Persona_3
che il TE, SI. aveva seminato il campo mapp. N.
[...] Parte_1
56 FG. 16 sito in via Settimo n. 59 MO (VI)?
9. Vero che in data 21.08.2023 il SI. si recava presso il Parte_3
Comando della Stazione Carabinieri di Longare e riferiva al Brigadiere Persona_3
che il giorno dopo avrebbe chiamato un terzista per rimuovere quanto
[...] era stato seminato dal TE SI. nel campo mapp. N. 56 FG. Parte_1
16 sito in via Settimo n. 59 MO (VI)?
10. Vero che in data 28.11.2023 il SI. , rappresentante Controparte_3 dell'omonima ditta corrente in via Quintarello n. 11, TO EN (VI), si presentava in via Settimo n. 59 MO (VI) per seminare il campo, N. 56 FG.
16, ivi situato su espresso mandato del SI. e seminava lo Parte_3 stesso pur essendo già stato lavorato?
11. Vero che nel periodo di novembre 2023, prima del giorno 28.11.2023, il SI.
con l'aiuto del figlio SI. aveva già provveduto a Parte_1 Persona_2
pagina 4 di 24 seminare il campo N. 56 FG. 16 sito in via Settimo n. 59 MO (VI) con il frumento acquistato nell'anno 2022?
12. Vero che nel periodo di novembre 2023, il SI. con l'aiuto del Parte_1 figlio SI. aveva già provveduto a seminare il campo N. 56 FG. 16 Persona_2 sito in via Settimo n. 59 MO (VI) come da fotografie scattate dal SI.
il giorno 26.11.2023 le quale si mostrano al teste? (doc. 17) Persona_2
13. Vero che nella circostanza di cui al capitolo 10, il SI. Persona_2 provvedeva, con il padre SI. , a recarsi sul campo sito in via Parte_1
Settimo n. 59 MO (VI) per avvisare il SI. che quello era Controparte_3 il campo del padre SI. e dove era già stato seminato pochi giorni Parte_1 prima il frumento dagli stessi?
14. Vero che il SI. mai aveva espresso al TE la sua CP_2 Parte_3 volontà affinché fosse sciolto/risolto/disdetto il contratto di affitto stipulato tra
e in data 08.01.1987 e relativo ai fondi siti in Parte_2 Parte_1 comune di MO al foglio 3 (ora foglio 16) mp. n. 24, 41, 53, 56, 39 che si mostra al teste? (doc. 1)
15. Vero che la SI.ra mai aveva espresso al figlio la sua Parte_5 Parte_3 volontà affinché fosse sciolto/risolto/disdetto il contratto di affitto stipulato tra
e in data 08.01.1987 e relativo ai fondi siti in Parte_2 Parte_1 comune di MO al foglio 3 (ora foglio 16) mp. n. 24, 41, 53, 56, 39 che si mostra al teste? (doc. 1)
16. Vero che il SI. aveva sempre acconsentito a che il TE SI. CP_2
continuasse a coltivare i campi di cui il contratto di affitto Parte_1 stipulato tra e in data 08.01.1987 e relativo ai Parte_2 Parte_1 fondi siti in comune di MO al foglio 3 (ora foglio 16) mp. n. 24, 41, 53,
56, 39 che si mostra al teste? (doc. 1)
17. Vero che la SI.ra aveva sempre acconsentito a che il TE SI. Parte_5
continuasse a coltivare i campi di cui il contratto di affitto Parte_1 stipulato tra e in data 08.01.1987 e relativo ai Parte_2 Parte_1
pagina 5 di 24 fondi siti in comune di MO al foglio 3 (ora foglio 16) mp. n. 24, 41, 53,
56, 39 che si mostra al teste? (doc. 1)
18. Vero che nell'anno 2022 e fino alla primavera del 2023 il SI. Parte_1 aveva installato sul campo sito al mapp. N. 56 FG. 16 sito in via Settimo n. 59
MO (VI) un allevamento di chiocciole che occupava parte del campo?
(doc. 15)
19. Vero che le fotografie che si mostrano al teste (doc. 15) erano state scattate nell'autunno del 2022 dal SI. e raffigurano l'allevamento di Persona_2 chiocciole installato dal SI. sul campo sito al mapp. N. 56 FG. 16 Parte_1 sito in via Settimo n. 59 MO (VI)?
20. Vero che il terzista chiamato dal SI. Parte_6 Parte_3 nell'autunno del 2022 aveva arato solo parte del campo sito al mapp. N. 56 FG.
16 sito in via Settimo n. 59 MO (VI) poiché parte dello stesso era occupato in quel periodo (autunno 2022) dall'allevamento di chiocciole che aveva installato il SI. ? Parte_1
21. Vero che gli animali dell'allevamento di chiocciole installato dal SI. Parte_1
sul campo sito al mapp. N. 56 FG. 16 sito in via Settimo n. 59 MO
[...]
(VI) perivano nel maggio dell'anno 2023?
22. Vero che a seguito della moria delle chiocciole dell'allevamento installato dal
SI. sul campo sito al mapp. N. 56 FG. 16 sito in via Settimo n. Parte_1
59 MO (VI) l'allevamento veniva rimosso e smaltito nel maggio dell'anno
2025?
23. Vero che a seguito della moria delle chiocciole dell'allevamento installato dal
SI. sul campo sito al mapp. N. 56 FG. 16 sito in via Settimo n. Parte_1
59 MO (VI) l'allevamento veniva rimosso e smaltito nel maggio dell'anno
2025 e il campo veniva riarato, coltivato e seminato con la soia dal SI. Parte_1
il giorno 31.05.2023?
[...]
24. Vero che il SI. dall'autunno del 2024 coltiva il campo Parte_3 sito mapp. N. 56 FG. 16 sito in via Settimo n. 59 MO (VI) lasciando pagina 6 di 24 peraltro erbacce davanti all'abitazione del SI. sita in via Settimo Parte_1
n. 59 MO (VI)?
25. Vero che dall'anno 2002 fino ad oggi il SI. era Parte_3 perfettamente consapevole e a conoscenza del fatto che il SI. Parte_1 coltivasse i campi di cui al contratto di affittanza agraria e accettava tale situazione?
Si chiede siano sentiti i seguenti testi:
a. Geom. con studio a Torri di Quartesolo sui capitoli da 3 a 7 Testimone_1 compresi e da 10 a 11 compresi;
b. SI. di MO sui capitoli di prova dal 3 al 7 compreso e Persona_2 dal 10 al 25 compreso;
c. SI.ra di MO sui capitoli di prova dall'1 al 3 Persona_1 compresi;
d. Brigadiere (Legione Carabinieri Longare) sui capitoli di Per_3 Persona_3 prova 8 e 9;
e. Dott. di Torri di Quartesolo sui capitoli dal 14 al 17; Testimone_2
f. SI.ra sui capitoli tutti. Tes_3
g. SI. di MO sul capitolo 20. Parte_6
Si chiede di sentire con interrogatorio formale il SI. sui capitoli di CP_2 prova 2 e dal 14 al 25 compresi.
Si chiede di essere autorizzati dal Giudice al deposito di supporto DVD contente il file multimediale doc. 18, video del 24.11.2023 poiché il PCT rifiuta il file essendo di dimensioni eccedenti i limiti consentiti.
Per Controparte_1
Si chiede
Relativamente all'appello principale
Previo rigetto dell'istanza ex art. 283 c.p.c.,
Rigettarsi l'Appello principale svolto da in quanto infondato in Parte_1 fatto e in diritto confermandosi in toto la sentenza appellata rigettandosi le pagina 7 di 24 istanze istruttorie di controparte in quanto i capitoli di prova risultano inammissibili e irrilevanti. Nel caso di ammissione di anche alcuni di essi si chiede di essere abilitati a prova contraria con la teste di MO. Parte_4
Spese rifuse
Relativamente all'appello incidentale
Rigettarsi l'appello incidentale svolta da in quanto infondato in CP_2 fatto e diritto confermandosi in toto la Sentenza appellata.
Spese rifuse
Per CP_2
In via principale - incidentale: riformarsi il capo n.4 della impugnata sentenza
n.346/25 del Tribunale di Vicenza nella parte in cui condanna alla CP_2 rifusione solidale delle spese e nella parte in cui rigetta la domanda di condanna di alla lite temeraria ex art. 96 cpc;
rigettarsi in ogni caso Parte_3 ogni domanda svolta nei confronti di per i motivi in narrativa. CP_2
Per l'effetto condannarsi l'appellato a restituire a Parte_3 CP_2
, le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad euro
[...]
7.026,00 oltre interessi dal pagamento di ciascuna rata al saldo;
Condannarsi
l'appellato ex art. 96 comma 3 c.p.c., a risarcire al convenuto Parte_3
il danno che sarà ritenuto in via equitativa, nei limiti di euro CP_2
15.000,00 o nella minore somma che sarà ritenuta.
In ogni caso, spese di entrambi i gradi rifuse.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio Controparte_1
e . Parte_1 CP_2
1.1. Il ricorrente deduceva:
- di essere comproprietarie iure hereditatis, tra gli altri, di un compendio fondiario sito in comune di MO (VI), via Settimo, sez. B, foglio 3 (ora foglio 16), mp. n. 24, 41, 53, 56, 39 (parte), della superficie complessiva di venti campi vicentini circa, in morte del padre e della madre , Pt_2 Parte_5
pagina 8 di 24 la cui divisione era in corso di causa, e che tali fondi erano stati concessi in affitto agrario al TE , con contratto in data 8.1.1987, dal Parte_1 padre deceduto in data 4.8.1987; Parte_2
- che il contratto, di durata quindicennale, veniva successivamente da egli regolarmente disdettato con raccomandata del 31.8.2001, sicché doveva ritenersi scaduto a far data dal 10.11.2002, ma che, nonostante ciò, Parte_1
aveva continuato ad occupare, senza titolo, i fondi oggetto del
[...] contratto;
- di avere svolto il tentativo di conciliazione obbligatorio, anche nei confronti del TE , come richiesto da , posto che CP_2 Parte_1 quest'ultimo aveva sottoscritto in data 24.2.2014 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui acconsentiva alla conduzione dei fondi da parte del TE , dando atto al contempo, benché falsamente, del consenso Pt_1 espresso anche dal TE . Tale dichiarazione, a giudizio del CP_1 ricorrente, comunque, non poteva costituire un valido e nuovo contratto di affitto di fondo rustico, ma, al più, un contratto di comodato scaduto il
10.11.2020. Anche a volerla qualificare alla stregua di un valido contratto d'affitto di fondo rustico, in applicazione all'art. 1108, III comma. c.c., esso avrebbe dovuto reputarsi invalido e privo di efficacia poiché, nonostante avesse durata superiore a nove anni, non era stato concluso all'unanimità dei comproprietari.
1.1.1. Chiedeva, quindi, che venisse accertata la scadenza del contratto alla data del 10.11.2002 e che venisse ordinato a di rilasciare Parte_1 immediatamente i fondi perché detenuti senza titolo. In via subordinata, nel caso in cui controparte avesse prodotto la dichiarazione di atto notorio sottoscritta da in data 24.2.2014, chiedeva che la stessa venisse dichiarata CP_2 invalida e priva di ogni effetto giuridico e che, nel caso in cui tale dichiarazione fosse considerata un contratto di comodato, l'accertamento che tale rapporto era scaduto il 10.11.2020, con conseguente ordine di rilascio. pagina 9 di 24 1.2. si costituiva in giudizio, dichiarandosi estraneo alla CP_2 controversia essendo le domande state proposte nei soli confronti di Parte_1
, affermando che l'esposto per l'atto notorio era stato archiviato e che,
[...] comunque, la domanda di rilascio svolta nei confronti di doveva Parte_1 ritenersi infondata, ai sensi dell'art. 1102 c.c., atteso che , con la Parte_1 quota maggioritaria dei 5/9, poteva certamente continuare a detenere i beni oggetto di causa. Alla sua estraneità al giudizio doveva conseguire la condanna del ricorrente ex art. 96, III comma, c.p.c.
1.3. Anche si costituiva in giudizio rilevando che: Parte_1
- le cause di divisione conseguenti alla morte del padre, prima, e alla morte della madre, poi, erano ancora pendenti;
- la lettera di disdetta non era sottoscritta ed era stata contestata dal suo legale
(lettera del 17.10.2001), avv. Vincenzo Garzia;
- difettava la legittimazione di a disdettare il contratto in Controparte_1 assenza del consenso degli altri comproprietari;
- con lettera del 24.9.2002, il legale del ricorrente, avv. gli aveva Persona_4 contestato di essere inadempiente nel pagamento dei canoni di affitto rimasti insoluti, canoni poi corrisposti e accettati dal ricorrente;
- nel corso del tempo (nel 2022 e nel 2023), anche per mezzo di terze persone incaricate dal TE ricorrente, aveva subito danni alla semina e al proprio raccolto di soia, nonché all'allevamento di chiocciole, tutti insistenti sul fondo in comproprietà censito quale mappale n. 56.
1.3.1. A giudizio di 1), ai sensi dell'art. 49, I comma, legge n. Parte_1
203/1982, a seguito della morte del proprietario di fondi rustici ), Parte_2 era sorto un contratto di affitto di fondo rustico per legge in capo a quegli eredi che al momento dell'apertura della successione risultavano aver esercitato o continuato ad esercitare sui terreni attività agricola, ovverossia in capo allo stesso resistente;
2) la lettera di disdetta era stata inviata dal solo CP_1
, comproprietario dei fondi, che non poteva compiere l'atto in assenza del
[...]
pagina 10 di 24 consenso degli altri comproprietari, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione;
3) gli altri comproprietari , e lo Parte_5 CP_2 stesso ) non avevano mai autorizzato o dato Parte_1 Controparte_1 lui mandato a inviare la disdetta;
4) il ricorrente, comunque, chiedendo i canoni, aveva posto in essere un comportamento concludente contrario alla volontà espressa con la disdetta inviata;
5) la disdetta era da ritenersi invalida, perché la lettera non era sottoscritta dal ricorrente, e, comunque, nulla perché proveniente da comproprietario di quota di minoranza dei fondi, ex art. 1108 c.c.; 6) la dichiarazione di atto notorio datata 24.2.2014, seppur non potesse reputarsi integrare un nuovo contratto di affittanza agraria, essendo quello dell'8.1.1987 ancora pienamente valido ed efficace, corrispondeva alla realtà dei fatti e il procedimento penale radicato a seguito della denuncia-querela sporta dal ricorrente nei confronti di era stato archiviato;
7) la disdetta non CP_2 era attuale alla luce del progetto divisionale, seppur mai eseguito.
1.3.2. Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, che venisse ordinato al ricorrente di astenersi dal porre in essere turbative o atti emulativi e che lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni da egli subiti, quantificati in euro 7.434,82.
2. Con sentenza n. 346/2025 il Tribunale di Vicenza, sezione specializzata agraria, accoglieva la domanda proposta da e così Controparte_1 provvedeva:
“
1. in accoglimento del ricorso, dichiara che il contratto di affittanza agraria stipulato tra e in data 8.1.1987 relativo ai fondi siti Parte_2 Parte_1 nel Comune di MO censiti al foglio 16, mappali nn. 24, 41, 53, 56 e 39, è scaduto a far data dal 10.11.2002;
2. ordina a di rilasciare i fondi che immediatamente precedono Parte_1 liberi da cose e persone anche interposte per la data del 10.11.2025;
3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
; Pt_1
pagina 11 di 24
4. condanna e , in solido tra loro, al pagamento Parte_1 CP_2 delle spese di lite in favore di , che liquida in euro 9.257,00 Parte_3 per compensi (di cui euro 3.245,00 per la fase di studio, euro 1.202,00 per la fase introduttiva, euro 1.880,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 2.930,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, euro 545,00 per anticipazioni, IVA e CPA come per legge”.
2.1. In particolare, il Tribunale:
- riteneva inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
a fronte della mancata richiesta di spostamento dell'udienza, ai sensi
[...] dell'art. 418, I comma, c.p.c.;
- escludeva la rilevanza della previsione di cui all'art. 49, I comma, legge n.
203/1982, citata dal al fine di ottenere, comunque, Parte_1
l'accertamento dell'esistenza di un nuovo rapporto contrattuale, atteso che, nella fattispecie, i fondi oggetto di causa gli erano già stati dati in conduzione con il contratto dell'8.1.1987;
- inconferente era il richiamo operato all'art. 1108, III comma, c.c.:
- l'argomento speso da , volto a rilevare la non attualità della Parte_1 disdetta di , era superato in considerazione che il progetto Controparte_1 divisionale non era suscettibile di essere portato in esecuzione;
- la richiesta di pagamento dei canoni di locazione da parte del ricorrente, peraltro anteriore alla data di scadenza dell'affitto agrario, non poteva considerarsi rinuncia alla disdetta e anche l'intimata risoluzione contrattuale del ricorrente (nel caso in cui l'inadempimento nel pagamento dei canoni si fosse protratto) non esplicava una volontà incompatibile con quella già manifestata in data 31.8.2001 di non vedere rinnovato il rapporto contrattuale;
- il difetto di firma nella lettera di disdetta non inficiava la validità o l'efficacia della stessa essendo circostanza pacifica, mai contestata, che la stessa provenisse dal ricorrente e che il contenuto della missiva rappresentasse la pagina 12 di 24 volontà di di dare disdetta al rapporto contrattuale nei Controparte_1 confronti del TE;
Pt_1
- non corrispondeva al vero che non fossero state proposte domande nei confronti di , atteso che il ricorrente, in via subordinata, aveva CP_2 chiesto di accertare che la dichiarazione di atto di notorietà del 24.2.2024, sottoscritta dallo stesso , era comunque priva di effetti. Inoltre, CP_2
aveva contestato nel merito la fondatezza delle domande CP_2 proposte dal ricorrente, chiedendone esplicitamente il rigetto, sicché aveva accettato e svolto su di esse pieno contraddittorio;
- la domanda di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., formulata da non poteva essere accolta a fronte CP_2 dell'accoglimento della domanda di . Controparte_1
3. Avverso detta sentenza ha proposto impugnazione affidandosi Parte_1
a quattro motivi.
3.1. Con il primo articolato motivo, rubricato “Erronea e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. in merito alla eccezione relativa all'applicazione dell'art. 49 legge agraria. Erronea e falsa applicazione degli artt. 1108 e 1105 c.c. e omesso esame di fatto decisivo”, l'appellante sostiene di non avere mai sollevato l'eccezione relativa all'applicazione dell'art. 49 legge 203/1982, essendosi limitato a richiamare il terzo comma di detta disposizione e, conseguentemente, il
Tribunale si sarebbe pronunciato su eccezioni mai sollevate in violazione dell'art. 112 c.p.c. Ulteriore errore del Tribunale sarebbe quello di avere motivato con riferimento all'art. 1108, III comma, c.c. quando egli aveva invocato il primo e il secondo comma del medesimo articolo, da leggersi unitamente, con conseguente vuoto nella motivazione. Secondo l'appellante, alla luce delle norme della comunione, l'atto di disdetta è atto di straordinaria amministrazione che deve provenire, per essere efficace, dalla maggioranza dei comproprietari. Quando
aveva inviato la disdetta gli era stato contestato che la Controparte_1 stessa non era valida per mancanza del consenso degli altri comproprietari e tale pagina 13 di 24 circostanza non era contestata dalla controparte. Vi era, invece, la prova che nessuno degli altri comproprietari aveva conferito poteri di amministrazione a
, come confermato dalle dichiarazioni rilasciate nel Controparte_1 procedimento penale R.G.N.R. n. 6649/18. L'appellante richiama, poi, i principi espressi dalla giurisprudenza in relazione alla previsione di cui all'art. 1105 c.c. e afferma che era sua intenzione, superare la presunzione del consenso degli altri proprietari per testi e/o documentalmente e che aveva manifestato CP_2 il suo consenso al prosieguo del rapporto contrattuale firmando l'atto notorio che permetteva a di ottenere i contributi PAC. Anche lo stesso Parte_1
, essendo comproprietario dei fondi oggetto del contenzioso, Parte_1 avrebbe dovuto conferire poteri gestori a affinché la sua Controparte_1 disdetta avesse valore e ciò non era accaduto.
3.1.2. Con il secondo motivo di appello, rubricato “Erronea ricostruzione dei fatti ed erronea e falsa applicazione delle norme riguardanti la risoluzione contrattuale
e la disdetta e delle norme del rinnovo del contratto (artt. 1453 e 1597 c.c.)”,
lamenta che il Tribunale, nel ritenere che Parte_1 Controparte_1 non avesse mai revocato la disdetta avrebbe fornito una ricostruzione dei fatti erronea e parziale in quanto: 1) la lettera di disdetta era stata inviata dal comproprietario di minoranza con il dissenso degli altri comunisti, tra i quali, lo stesso;
2) con lettera del 17.10.2001 era stata contestata la Parte_1 legittimazione di ad agire;
3) quest'ultimo non aveva mai Controparte_1 rivendicato di avere ottenuto deleghe da parte degli altri comunisti;
4) successivamente aveva cambiato strategia e aveva intimato Controparte_1 la corresponsione dei canoni, pena l'esperimento dell'azione di risoluzione del contratto;
5) i canoni erano stati pagati e con successiva lettera del 6.12.2002
, a mezzo del suo legale, aveva intimato l'adempimento Controparte_1 spontaneo del pagamento dei canoni per le successive scadenze e non aveva intimato, come avrebbe dovuto in caso di efficacia della disdetta, il pagamento di indennità da abusiva occupazione e/o il rilascio dei terreni. Inoltre, il contratto nel pagina 14 di 24 tempo veniva rinnovato più volte, e la rinnovazione registrata, senza opposizione da parte di . In sostanza, i comportamenti concludenti di Controparte_1
avrebbero indotto e gli altri comproprietari Controparte_1 Parte_1
a ritenere revocata/rinunciata la disdetta, tra le altre, inefficace perché proveniente da comproprietario di minoranza, e i documenti offerti in istruttoria non sarebbero stati esaminati dal Tribunale che non avrebbe motivato sul punto.
3.1.3. Con il terzo motivo di impugnazione (Erronea e falsa applicazione degli artt. 1102 c.c. e 282 c.p.c.) rileva che, sebbene il giudizio di Parte_1 divisione non sia provvisoriamente esecutivo, la domanda di rilascio dei fondi sarebbe comunque infondata e illegittima atteso che i fondi in parola sono in comproprietà tra le parti e una di esse non può essere espropriata degli stessi affinché l'altra possa farne ciò che più gli compiace o farne uso esclusivo.
L'inammissibilità della domanda riconvenzionale non dovrebbe impedire di considerare i fatti dedotti a suo fondamento nella più limitata ottica dell'eccezione, volta a produrre l'effetto di impedire l'accoglimento della domanda avversaria.
3.1.4. Con l'ultimo motivo di appello si duole della mancata Parte_1 ammissione dei mezzi istruttori, e dell'omessa motivazione da parte del Tribunale, essendo suo onere dimostrare e superare la presunzione di conferimento di poteri gestori al solo comunista da parte degli altri comunisti e Controparte_1
l'istruttoria richiesta era preordinata a dimostrare tale circostanza.
3.2. Anche ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale CP_2 di Vicenza sostenendo:
- l'inammissibilità/improcedibilità delle domande svolte nei suoi confronti per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e per difetto di legittimazione passiva, non avendo il ricorrente formulato domande nei suoi confronti, neanche in via subordinata;
pagina 15 di 24 - l'errata sua condanna, in via solidale, al pagamento delle spese di lite non essendo egli soccombente e avendo il Tribunale pronunciato sulla sola domanda proposta in via principale dal ricorrente;
- la violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione in quanto il
Tribunale, avendo accolto la domanda principale, non poteva pronunciarsi sulla subordinata eventuale;
- la violazione dell'art. 116 cost. per motivazione contraddittoria e per travisamento di fatti processuali di causa;
- la violazione dell'art. 96, III comma, c.p.c. atteso che il ricorrente lo avrebbe evocato in giudizio senza motivi e senza formulare domande nei suoi confronti e dovrebbe, pertanto, essere condannato per lite temeraria.
3.3 Si è costituito anche chiedendo il rigetto di entrambi gli Controparte_1 appelli.
3.4. All'udienza dell'8 ottobre 2025 le parti hanno proceduto alla discussione e la
Corte ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data pubblica lettura.
4. Ritiene il Collegio che l'appello principale non possa essere accolto.
4.1. Irrilevante, prima ancora che infondata, appare la censura relativa all'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c.: irrilevante perché nel caso di specie il
Tribunale ha affermato l'applicabilità dell'art. 49, III comma, legge 203/1982, e sul punto l'appellante principale di nulla si duole e concorda con quanto ritenuto dal Tribunale. Infondata perché il Tribunale ha preso posizione in merito all'applicazione del primo comma di detta disposizione, escludendola, alla luce della prospettazione difensiva di il quale, nella comparsa di Parte_1 costituzione (pagg. 12 e 13) aveva più volte richiamato tale norma e riportato integralmente il disposto dell'art. 49, I comma, legge 203/1982.
Nessun vuoto della motivazione si rinviene con riferimento all'art. 1108 c.c. avendo il Tribunale puntualmente rilevato, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11806/2001), che detta norma si limita a prevedere la possibilità che la maggioranza qualificata di 2/3 del valore della cosa comune pagina 16 di 24 realizzi miglioramenti o ponga in essere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza escludere che il singolo comunista possa provvedere a disdettare il contratto di affitto avente ad oggetto la cosa comune, costituendo tale facoltà esercizio del diritto dominicale del comunista rientrante nell'uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c.
Appare, quindi, evidente che il Tribunale ha motivato proprio in relazione alle norme citate dal resistente.
Né corrisponde al vero che a era stato contestato che la Controparte_1 disdetta non era valida per mancanza del consenso degli altri comproprietari: nel documento n. 11, citato dall'appellante principale, l'avvocato Garzia, nel riscontrare la lettera di disdetta del 31.8.2001, si limitava a contestare, per conto del solo , la fondatezza della pretesa, evidenziando che a seguito Parte_1 del decesso di la moglie e i tre figli erano divenuto comproprietari Parte_2 degli immobile e che riteneva carente di legittimazione ed arbitraria la disdetta.
Null'altro. Tale missiva non conteneva nessuna contestazione da parte degli altri comproprietari.
A questo punto è necessario fare chiarezza in ordine alle doglianze formulate dall'appellante principale nell'atto di impugnazione che, da una parte, afferma che nessuno dei comproprietari aveva conferito poteri di amministrazione a
[...]
e che l'atto di disdetta, essendo atto di straordinaria CP_1 amministrazione, avrebbe richiesto il consenso della maggioranza qualificata;
dall'altra, riporta plurime pronunce di legittimità e di merito in relazione alla previsione di cui all'art. 1105 c.c. e afferma che era sua intenzione superare la presunzione del consenso degli altri proprietari per testi e/o documentalmente.
Orbene occorre evidenziare che nel costituirsi si era limitato a Parte_1 eccepire la nullità della disdetta, qualificata come atto di straordinaria amministrazione, inviata dal comproprietario , perché atto Controparte_1 proveniente dal comproprietario di minoranza e senza che gli altri comproprietari lo avessero mai autorizzato, o dato mandato, a procedere in tal senso. pagina 17 di 24 Tale tesi, non può essere condivisa atteso che ogni comproprietario è legittimato ad agire per intimare la disdetta del contratto di locazione, trattandosi, contrariamente a quanto più volte affermato da , di atto di Parte_1 ordinaria amministrazione, e avendo i singoli comunisti pari poteri gestori, conformemente a quanto ritenuto dal Tribunale di Vicenza (pagg. 7 e 8 sentenza impugnata) che ha fatto esplicito richiamo alla giurisprudenza di legittimità (“In tema di recesso dal contratto di locazione concernente un immobile oggetto di comunione, il principio della concorrenza di pari poteri gestori in tutti i comproprietari comporta che ciascuno di essi sia legittimato a dare disdetta del contratto e ad agire conseguentemente, nei confronti del conduttore, per il rilascio dell'immobile in recesso contro il conduttore” -Cass. n. 11806/2001).
Nell'atto di appello ha modificato la prospettazione difensiva Parte_1 facendo richiamo alla previsione di cui all'art. 1105 c.c., mai citata nel giudizio di primo grado, riportando numerose massime giurisprudenziali (da pag. 11 a pag.
15), introducendo, sostanzialmente, seppur non specificatamente, il tema della presunzione che il singolo comunista agisca nell'interesse degli altri e della possibilità di superare tale presunzione dimostrando il dissenso della maggioranza degli altri comproprietari.
In tal modo l'appellante principale ha introdotto nel processo una causa petendi fondata su situazioni giuridiche e di fatto non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, ponendo un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia.
Infatti, nel giudizio di primo grado aveva qualificato la disdetta Parte_1 come atto di straordinaria amministrazione e dedotto che la stessa era nulla e inefficace in assenza dell'autorizzazione degli altri comproprietari, mentre nel presente giudizio implicitamente riconosce anche la legittimazione di
[...]
a disdettare il contratto, ma intenderebbe provare che gli altri CP_1 comproprietari avevano espresso il loro dissenso in ordine alla cessazione del contratto di affitto agrario. pagina 18 di 24 Tale nuova prospettazione non è solo inammissibile, ma è anche infondata: secondo la giurisprudenza di legittimità “In tema di cessazione, recesso o risoluzione di contratti aventi ad oggetto l'utilizzazione economica dell'immobile oggetto di comunione (nella specie, affitto di fondo rustico), vige il principio della concorrenza dei pari poteri gestori in tutti i comproprietari, in forza del quale ciascuno di essi è legittimato ad agire, anche in giudizio - e senza che sia all'uopo necessaria una autorizzazione degli altri compartecipi, contro chi pretenda di avere un diritto di godimento sul bene, sulla base della comunanza di interessi tra tutti i partecipanti alla comunione e della conseguente presunzione di un loro consenso all'iniziativa volta alla tutela di detti interessi, salvo che si deduca e si dimostri, a superamento di tale presunzione, il dissenso della maggioranza dei partecipanti stessi” (Cass. n. 14772/2004; Cass. n. 2399/2008).
La documentazione a cui fa riferimento l'appellante principale nulla prova in ordine a un dissenso espresso dagli altri comproprietari: contrariamente a quanto asserito da , nelle sommarie informazioni, rese in data 28.3.2019 Parte_1
(doc. 22), non manifestava nessun dissenso in relazione alla CP_2 disdetta e precisava, in relazione all'atto notorio che permetteva a Parte_1
di ottenere i contributi PAC, che, in realtà, non sapeva cosa aveva
[...] sottoscritto, che si era fidato del TE e che, portato dal commercialista, aveva firmato il foglio già compilato senza saperne il contenuto.
Neanche nella comparsa di costituzione ha manifestato il suo CP_2 dissenso alla disdetta essendosi limitato a rilevare che poteva Parte_1 continuare a detenere i beni avendo la quota maggioritaria dei 5/9.
È bene precisare, alla luce dell'affermazione di di essere Parte_1 proprietario dei 5/9 degli immobili oggetto del contratto di affitto agrario, che nella comunione ereditaria non esiste una quota ideale della proprietà di un singolo bene in capo al coerede, il quale è titolare solo di una quota di eredità, intesa come universitas, al cui interno non è certo che rientri, in occasione della divisione, la proprietà del singolo bene (Cass. n. 9543/2002; Cass. n. pagina 19 di 24 4831/2019).
4.1.1. Né la prova per testi, richiesta dall'appellante principale, potrebbe portare a un diverso esito: i capitoli da 1 a 13 e da 18 a 24 sono relativi alla domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile (turbative e atti emulativi), mentre i capitoli da 14 a 17 e il capitolo 25, oltre a essere inammissibili, non essendo circostanziati nel tempo ed essendo generici e valutativi, non sono idonei a provare l'asserito dissenso degli altri comproprietari, essendo finalizzati, come affermato dallo stesso appellante principale, soltanto a provare che gli altri comproprietari non avevano autorizzato l'odierno appellato a dare disdetta.
Inammissibile, poi, appare la richiesta di interrogatorio formale di CP_2 non essendo consentito proporre l'interrogatorio su fatti non riferibili direttamente alla parte stessa e dovendo essere reso solo dalla parte che sia legittimata a rendere la confessione (Cass. 4486/2011).
Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale (Cass. n. 6072/1981; Cass. n. 20476/2015).
A quanto sopra esposto consegue anche il rigetto del quarto motivo di impugnazione.
4.2. Infondato è anche il secondo motivo dell'appello principale con il quale si sostiene che i comportamenti concludenti di avrebbero Controparte_1 indotto e gli altri comproprietari a ritenere revocata/rinunciata la Parte_1 disdetta.
Sul punto si osserva che “La rinnovazione tacita del contratto di locazione (nella specie conduzione di un fondo rustico) non può desumersi dalla permanenza del conduttore nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo che questi fatti siano qualificati da altri elementi idonei a far pagina 20 di 24 ritenere in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo, con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto. Pertanto, poiché il conduttore in mora nella riconsegna del bene locato è tenuto sino al rilascio al pagamento del corrispettivo per il godimento della res altrui, una richiesta in tal senso da parte del concedente non può integrare espressione di una volontà contraria a quella precedentemente manifestata di volere la cessazione del rapporto e il rilascio del bene” (Cass. n. 13346/2006).
Anche nella pronuncia citata da (pag. 21 ricorso in appello) si Parte_1 afferma che la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto (Cass. 10542/2014-pag. 5).
Tale volontà contraria non può desumersi dalla raccomandata del 24.9.2002, inviata, comunque, dal legale di prima della scadenza Controparte_1 naturale del contratto, e volta a recuperare i canoni non pagati da Parte_1
, né tantomeno dalla lettera del 6.12.2002. Infatti, in data 3.12.2002, il
[...] legale di , richiamando la missiva del 24.9.2002, chiedeva che gli Parte_1 venisse fornito il conteggio relativo alle somme richieste da , Controparte_1 al fine di effettuare il pagamento e, quindi, in data 6.12.2002, in risposta a detta richiesta, il legale di quantificava le somme dovute al suo Controparte_1 assistito, auspicando l'adempimento spontaneo alle successive scadenze.
Il conteggio di quanto dovuto non può certo costituire un riconoscimento di proroga o di rinnovazione del contratto e di rinuncia alla disdetta inviata per la scadenza del 10.11.2002.
Quanto alle registrazioni del contratto, si tratta di atti posti in essere dal solo dove, peraltro, viene indicata una differente data di stipula del Parte_1
pagina 21 di 24 contratto, successiva al dissenso già espresso da con la Controparte_1 disdetta del 31.8.2001.
4.3. Parimenti infondato è il terzo motivo atteso che, come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Vicenza, la sentenza della Corte di appello di Venezia
(n. 5722/2022), che avrebbe assegnato, in accoglimento del relativo progetto divisionale, parte dei mappali concessi in locazione con il contratto di affittanza dell'8.1.1987 anche a , essendo stata impugnata in cassazione, Parte_1 non è definitiva ed è, dunque, insuscettibile di esecuzione fino al passaggio in giudicato della decisione.
Inoltre, la domanda del ricorrente di rilascio dei fondi, e il suo accoglimento, non comporta l'espropriazione dei diritti dei comproprietari tenuto conto il rilascio non
è stato ordinato in favore di , bensì in favore della Controparte_1 comunione.
5. Venendo, ora, a esaminare l'appello incidentale proposto da , i CP_2 cui motivi possono essere valutati congiuntamente in quanto connessi, ritiene il
Collegio che lo stesso debba essere rigettato.
5.1. aveva interesse a chiamare in causa in Controparte_1 CP_2 considerazione del fatto che quest'ultimo, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 24.2.2014, nel dichiarare il suo consenso alla conduzione di fondi agrari da parte di , nei quali erano ricompresi i fondi oggetto di Parte_1 causa, affermava che anche l'altro comproprietario, , aveva Controparte_1 espresso il suo consenso.
Circostanza, questa, contestata da , il quale ha formulato Controparte_1 una domanda in via subordinata volta a far dichiarare invalida e priva di effetti la dichiarazione di atto notorio e, in ulteriore subordine, che venisse accertato, nel caso in cui tale dichiarazione fosse stata considerata un contratto di comodato, che tale rapporto era scaduto il 10.11.2020, con conseguente ordine di rilascio.
pagina 22 di 24 Su tali domande , nel giudizio di primo grado, ha preso posizione CP_2
(pagg. 2 e 3 comparsa di costituzione) affermando che quanto da egli dichiarato nell'atto notorio corrispondeva al vero.
5.1.2. Inoltre, ha contestato nel merito la fondatezza delle CP_2 domande proposte dal ricorrente nei confronti di , sicché ha Parte_1 accettato e svolto su di esse pieno contraddittorio.
Infatti, ha preso espressamente posizione sulla domanda formulata CP_2 dal ricorrente ritenendo la domanda di rilascio svolta nei confronti di
[...]
infondata, motivando al fine di sostenere la tesi proposta (pagg. 3 e 4 Pt_1 comparsa di costituzione) e affermando che , in qualità di coerede Parte_1
e comproprietario, con la quota maggioritaria dei 5/9, ex art. 1102 c.c., poteva continuare a detenere i beni oggetto di causa.
5.1.3. Ai sensi dell'art. 97 c.p.c., al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio, il requisito dell'interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi rispetto alle questioni oggetto di causa, ovvero da identità di interesse personale con riguardo al provvedimento richiesto al giudice (Cass. n. 27562/2011; Cass. n. 9876/2018).
5.1.4. Nessun vizio di ultrapetizione si rinviene nella sentenza impugnata in quanto il Tribunale, avendo accolto la domanda principale, correttamente non si è pronunciato sulla subordinata.
5.1.5. L'accoglimento del ricorso proposto da esclude la Controparte_1 temerarietà e non permette di ritenere che l'evocazione in giudizio di CP_2
, come sopra esposto, fosse “artificiosa” o “pretestuosa”.
[...]
6. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante principale e dell'appellante incidentale e vengono liquidate in favore di Controparte_1 come in dispositivo (scaglione indeterminabile – complessità bassa) secondo parametri medi.
pagina 23 di 24 6.1. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del
Testo Unico Spese di Giustizia n.115/02.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, definitivamente decidendo nella causa di appello avverso la sentenza n. 346/2025 emessa dal
Tribunale di Vicenza, sezione specializzata agraria, così pronuncia:
- rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_2
- condanna e alla rifusione in favore di Parte_1 CP_2 [...]
delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6.946,00 per CP_1 compensi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002;
- termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Venezia, 8 ottobre 2025
La Presidente
CL RI
Il Consigliere estensore
NA RO
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