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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/01/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3861/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3861/2021 promossa da:
(C.F. ) in qualità di tutore di Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TRONI MATTEO e Per_1 C.F._2 dell'Avv. SANTINI GIANLUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lido di
Camaiore (LU), via Enrico De Nicola n. 171, come da procura in atti;
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. FRATELLI SALVATORE, presso il cui C.F._4 studio sono elettivamente domiciliati a Marsala (TP), via C. Scurti n. 23, come da procura in atti;
ATTORI INTERVENUTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._5
ROBERTI GIULIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca, via Vittorio
Veneto n. 37, come da procura in atti;
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante, con il patrocinio dell'Avv. BERUTTO ALESSANDRO, presso il cui studio ha eletto domicilio a Lucca, via G. Pascoli n. 20, come da procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/07/2024, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in giudizio e chiedendone la Parte_4 Controparte_1 Controparte_3
condanna in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso il 18.09.2018 su via Provinciale di Camaiore per esclusivo fatto e colpa del proprietario e conducente dell'autovettura Ford Ka targata BH 501 CP_1
NZ su cui la stessa si trovava, quale trasportata sul sedile anteriore, al momento dell'incidente.
In particolare, parte attrice ha dedotto che: il perdeva il controllo dell'autoveicolo, CP_1
che andava ad urtare contro il muro di protezione del canale posto sulla banchina demolendolo completamente e, per il forte impatto, arretrava, per poi colpire un albero e finire la propria corsa adagiandosi sul fianco sinistro;
sul posto intervenivano i Vigili Urbani di Camaiore, che provvedevano a redigere rapporto dell'accaduto; la stessa, nell'occasione, si stava recando sul luogo di lavoro, dunque il sinistro veniva qualificato come “infortunio in itinere” e come tale indennizzato, per le voci di danno di propria competenza, dall'INAIL, che ha riconosciuto postumi permanenti del 100% di danno biologico e 179 giorni di inabilità temporanea al lavoro, stanti le gravissime lesioni riportate;
a seguito della notifica dell'atto di citazione,
l'INAIL ha raggiunto un accordo transattivo con per l'importo di Controparte_2
€ 700.000,00, con conseguente abbandono della causa ex art 309 c.p.c.; nel 2020 è stata sottoposta a visita medico legale da all'esito della quale la Controparte_2
compagnia ha versato la somma di € 65.000,00, intesi a saldo ed al netto della surroga INAIL sulla base di un concorso di colpa del 50%, per il presunto mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
in realtà, le cinture di sicurezza erano allacciate, come risulta dalla perizia di parte redatta dal p.i. non ritenendo tale somma satisfattiva, in data 22.07.2020 ha Tes_1
notificato agli odierni convenuti l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ma la procedura instaurata ha avuto esito negativo.
È intervenuto volontariamente in giudizio in qualità di tutore del minore Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], figlio dell'attrice, affidato dal Tribunale per i Per_1
Minorenni, stante l'assenza, sul territorio, di riferimenti familiari ulteriori rispetto alla madre, ai Servizi sociali del Comune di Camaiore e collocato presso la famiglia a Persona_2
pagina 2 di 17 seguito delle gravissime lesioni riportate nel sinistro stradale dalla madre, che può vedere il figlio solo una volta alla settimana ed in presenza di un educatore. ha dedotto che: il minore ha subito danni non patrimoniali Parte_1 Persona_1
consistenti nella compromissione del rapporto parentale prima esistente con la madre e nel danno biologico riportato per l'incidenza patologica del grave evento sulla sua psiche;
ha provveduto, quale tutore, a formulare richiesta di risarcimento dei danni subiti dal bambino nei confronti di ma la compagnia ha respinto la richiesta senza Controparte_2 intavolare alcuna trattativa, né ha aderito all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
con provvedimento del 06.04.2021 il Giudice Tutelare presso questo Tribunale ha autorizzato l'azione giudiziale nell'interesse del minore;
riguardo al rapporto tra madre e figlio, al momento del sinistro la prima risultava essere l'unico esercente la responsabilità genitoriale, nonché suo unico riferimento familiare, in quanto il padre del minore, con decreto in data
05.02.2013 del Tribunale per i Minorenni di Palermo, era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, per gravi condotte perpetrate contro la medesima e in danno dello stesso figlio minore;
a seguito del sinistro, per lungo tempo, il bambino non ha potuto né vedere, né avere contatti con la madre, che era ricoverata in gravi condizioni presso l'Ospedale
Cisanello di Pisa, coltivando dentro di sé l'angoscia per l'assenza di ogni rapporto con la figura di riferimento;
solo dopo diversi mesi ha potuto rivedere la madre, dovendo anche Per_1
venire a conoscenza della grave condizione fisica in cui la stessa era ormai costretta per il resto della vita, essendo paralizzata dal collo in giù; a causa di queste menomazioni, che la rendono incapace di prendersi cura del figlio, non è stato più possibile per il minore ricostituire lo stretto rapporto affettivo e di convivenza che aveva in precedenza;
dal giorno dell'incidente, alle necessità di hanno provveduto esclusivamente lo stesso e la moglie, ormai Per_1
considerati come nonni dal bambino e che, con la supervisione dei Servizi sociali ed il contributo economico dell'amministrazione comunale di Camaiore, dal settembre 2018 si sono sobbarcati il mantenimento, la cura e l'educazione del minore;
in conseguenza del gravissimo trauma psicologico subito per la rottura del rapporto di convivenza con la madre e per le mutate condizioni fisiche in cui attualmente questa versa, ha avuto bisogno di un Per_1
supporto psicologico per cercare di accettare la propria nuova condizione di vita e superare le proprie angosce, avendo subito un trauma psichico che inevitabilmente inciderà sulla sua pagina 3 di 17 formazione caratteriale e psicologica e che, secondo quanto emerge dalla perizia della dott.ssa
è da considerare come danno biologico da invalidità permanente nella misura del Per_3
25%; inoltre, gli eventi che hanno colpito la madre hanno avuto gravi ripercussioni anche sulla sfera emotiva di , considerando che la madre era l'unico riferimento familiare su cui il Per_1
bambino poteva contare e che questi, all'età di 9 anni, ha visto stravolta la propria vita di relazione ed il rapporto quotidiano intrattenuto con la genitrice, che attualmente vede solo una volta alla settimana presso l'abitazione di quest'ultima, per circa due ore e alla presenza di un educatore che aiuta il bambino nella gestione delle proprie emozioni ed a relazionarsi con la madre, con relativo pregiudizio da compromissione del rapporto parentale.
Ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di ed in persona del tutore esercente la responsabilità sul minore, per Persona_1
un importo di almeno € 500.000,00, o la diversa somma che sarà ritenuta come provata e di giustizia, con rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo, a titolo di danno permanente all'integrità psicofisica, danno non patrimoniale per la grave lesione del rapporto parentale e danno patrimoniale per le spese mediche sanitarie.
Si è costituita parte convenuta contestando il fatto che l'attrice, al Controparte_3 momento dell'incidente, indossasse le cinture di sicurezza, risultando il contrario dalla perizia effettuata in seno al procedimento penale dall'Ing. e chiedendo il rigetto della Per_4 domanda avanzata da parte attrice e dall'intervenuto, perché infondate in fatto e in diritto.
Con comparsa di intervento volontario si sono altresì costituiti e , Controparte_4 CP_5 rispettivamente sorella e fratello dell'attrice, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di € 225.000,00 per ciascuno, a titolo di danno da compromissione del legame parentale e danno morale, oltre al danno biologico da liquidarsi secondo equità.
Si è, infine, costituito il convenuto chiedendo, nel caso di accoglimento Controparte_1 anche parziale delle domande avanzate dall'attrice, la condanna al pagamento del danno e delle spese da parte di in qualità di compagnia assicuratrice del mezzo Controparte_2
di sua proprietà, con manleva dello stesso da qualsivoglia obbligo risarcitorio e dalle spese sostenute per la costituzione in giudizio.
pagina 4 di 17 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio è stato istruito tramite consulenza tecnica volta a valutare e a quantificare le conseguenze lesive determinatesi in capo a parte attrice e a parte intervenuta in conseguenza del sinistro, il tutto passando per l'accertamento dell'utilizzo o meno dei dispositivi di sicurezza da parte dell'attrice e, in caso negativo, per l'individuazione delle conseguenze che sarebbero state evitate grazie alla loro utilizzazione, nominando un collegio peritale composto dalla dott.ssa e dall'Ing. È stata in seguito disposta consulenza tecnica Persona_5 Persona_6
diretta a quantificare il danno c.d. assistenziale, in relazione alle esigenze di assistenza continua dell'attrice.
All'udienza del 17.11.2023 il Giudice, vista l'apertura di una prospettiva conciliativa come riferita dal procuratore di parte attrice, ha rinviato la causa all'udienza del 19.01.2024. A tale udienza, parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, a spese compensate;
il procuratore della parte convenuta si è riservato di conferire con il cliente in relazione CP_1 all'eventuale accettazione di detta rinuncia;
la parte convenuta ha Controparte_2
dichiarato di accettare la rinuncia a spese compensate, proponendo, con riferimento alla posizione del minore, la corresponsione dell'importo di € 150.000,00 oltre alle spese processuali, parametrate su detto valore secondo i valori medi. Il procuratore dell'intervenuto si è riservato di valutare la proposta. La causa è stata rinviata all'udienza del Parte_1
28.02.2024 per verificare il raggiungimento di un accordo e poi, ulteriormente, all'udienza del
31.05.2024. In data 14.03.2024 il convenuto ha depositato atto di accettazione della CP_1 rinuncia agli atti del giudizio effettuata da parte attrice all'udienza del 19.01.2024.
In data 15.05.2024 le parti intervenute e hanno depositato l'atto di Controparte_4 CP_5
rinuncia a tutte le domande avanzate nel procedimento e agli atti del giudizio. All'udienza del
31.05.2024 il procuratore della parte convenuta ha rappresentato Controparte_2
l'intervenuto raggiungimento di un accordo con tutte le parti del giudizio, ad eccezione della parte intervenuta, dichiarando altresì di accettare la rinuncia agli atti del giudizio, a spese compensate, formulata dal procuratore di e di;
ha altresì depositato Controparte_4 CP_5
un documento contenente il calcolo delle somme ritenute congrue per il risarcimento del danno al minore . Persona_1
pagina 5 di 17 Il Giudice, vista la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attrice e l'accettazione di detta rinuncia da parte di entrambi i convenuti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra parte attrice e i convenuti e a spese compensate, fissando per la CP_1 Controparte_2 precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.07.2024, con svolgimento in modalità cartolare CP_ ed invitando la parte intervenuta ed i convenuti a dare conto di un eventuale accordo circa le spese ex art. 306 c.p.c.
Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, è stata fissata art. 281-sexies c.p.c.
l'udienza del 8.11.2024, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive fino a
20 giorni prima dell'udienza. A tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendovi rinunciato i procuratori.
***
Essendo stata già dichiarata l'estinzione del giudizio tra la parte attrice e le parti convenute e , occorre in questa sede dichiarare altresì Controparte_1 Controparte_2
l'estinzione del giudizio tra la parte intervenuta e ed i convenuti, a Controparte_4 CP_5
spese compensate. Come sopra riportato, con atto depositato il 15/05/2024 il procuratore della prima, munito degli idonei poteri conferiti con il mandato alle liti, ha dichiarato di rinunciare agli atti di causa, senza nulla dire circa le spese processuali. Da parte loro, i procuratori dei convenuti, anch'essi muniti del relativo potere, hanno dichiarato di accettare detta rinuncia, a spese legali compensate. In particolare, il procuratore della compagnia assicurativa l'ha dichiarato a verbale dell'udienza del 31/05/2024, mentre il procuratore del convenuto che con le note scritte depositate in data 11/07/2024 aveva dichiarato di accettare la CP_1
rinuncia, senza nulla dire in relazione ad un eventuale accordo sulla compensazione delle spese processuali, l'ha precisato con le note conclusive depositate il 17/10/2024, con le quali ha altresì dato atto dell'accordo raggiunto con la compagnia assicurativa in relazione alle spese processuali sostenute per la costituzione in giudizio. Pertanto, nonostante che la parte rinunciante non abbia espressamente preso posizione sulla liquidazione delle spese processuali, nonostante il decreto emesso il 3/08/2024, considerato che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”, la precisazione circa la compensazione delle spese processuali fatta dalle parti accettanti la pagina 6 di 17 rinuncia, ossia coloro che avrebbero diritto a vedersi liquidate le spese a favore, è idonea a dare concretezza al relativo accordo.
Deve essere pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate tra parte intervenuta e e i due convenuti. Controparte_4 CP_5
Ciò detto, l'unica questione che rimane da decidere in questa sede è quella relativa alla domanda avanzata dal minore tramite il tutore tesa ad ottenere Persona_1 Parte_1
il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso alla madre e, in particolare, del danno biologico all'integrità psicofisica, del danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale, nonché del danno patrimoniale per le spese mediche sanitarie sostenute e che dovrà sostenere, nonché per le spese legali stragiudiziali.
L'esame della domanda impone la risoluzione di plurime questioni.
Partendo dall'accertamento della responsabilità nella verificazione del sinistro e dei danni conseguenti, la dinamica dell'evento che ha determinato le gravi lesioni subite dall'attrice è chiara, essendo stata, la ricostruzione offerta con la citazione, oltre che incontestata dalle parti convenute e volontariamente intervenute, altresì confermata dall'istruttoria svolta.
Nella relazione peritale elaborata dal c.t.u. Ing. il 22.03.2023 – che riporta le immagini Per_6
di cui al verbale dei rilievi della Polizia Municipale (doc. 1 allegato alla citazione) - si legge che alla guida dell'autovettura Ford “KA” targata BH501NZ con a Controparte_1
bordo (seduta sul sedile anteriore destro), percorreva la SP 1 nella direzione Parte_4 che da Camaiore porta a Viareggio. Giunto all'altezza del km 27+450, ha dapprima sbandato verso sinistra occupando parte della corsia destinata ai veicoli provenienti dal senso opposto di marcia (il motivo di tale sbandata è ignoto: distrazione?) quindi ha repentinamente frenato
e sterzato a destra, dirigendo l'auto verso il margine della carreggiata. Come conseguenza di tale azione, il veicolo è andato ad urtare un basso muretto di mattoni (posto a protezione di un canale di scolo delle acque sottostante alla carreggiata), che ha praticamente fatto “da trampolino” all'autovettura, portandola ad urtare un albero a fianco della carreggiata”.
Quanto all'utilizzo della cintura di sicurezza da parte dell'attrice al momento del sinistro, lo stesso c.t.u. ha concluso ritenendo di non poter “affermare con certezza, sulla base di
pagina 7 di 17 fotografie e dichiarazioni “fumose”, che le cinture di sicurezza fossero correttamente allacciate, come anche non posso escluderlo: sono entrambe possibilità, non dimostrabili tecnicamente e, nel caso in esame, non equiprobabili”, lasciando “alla mia collega dott.sa le considerazioni in merito al fatto che le lesioni rinvenute sul corpo di Persona_5 [...]
siano compatibili o meno con l'eventuale utilizzo delle cinture di sicurezza”. Parte_4
Ebbene, il c.t.u. medico-legale, dott.ssa ha giudicato, “secondo il criterio del più Per_5 probabile che non”, che la stessa era “assicurata con i mezzi di contenzione”, alla luce della
“mancanza di lesioni di qualsiasi genere sulla restante superficie corporea della p. (come si deriva dallo studio dell'ampia documentazione medica prodotta), evento direi eccezionale attesa la dinamica del fatto ed i plurimi impatti subiti dal veicolo prima di giungere allo stato di quiete. I traumi da cintura di sicurezza non sono affatto infrequenti negli incidenti del traffico. A livello del rachide soventi sono le fratture del soma delle vertebre cervicali da C3 a
C7 e quelle del segmento di transizione tra rachide cervicale e toracico. Infatti la mobilità del capo rispetto al torace frenato dalla cintura favorisce il realizzarsi di distrazioni del rachide cervicale, anche gravi, con interessamento vertebrale, come purtroppo ritengo ebbe a verificarsi in questo caso”.
Considerate le risultanze peritali, è dunque da escludere, secondo il criterio della prognosi probabilistica, la sussistenza di un concorso di colpa della parte attrice nella causazione delle lesioni dalla stessa patite in conseguenza del sinistro, la cui grave entità deve essere attribuita esclusivamente alla condotta di guida del convenuto Controparte_1
Ciò precisato, occorre procedere all'accertamento dei danni patiti dal minore Persona_1
figlio della trasportata.
Sussiste anzitutto il danno biologico.
La c.t.u. dott.ssa è chiara, nell'elaborato peritale depositato, nel ritenere che “Dopo Per_5
l'evento traumatico si è andata organizzando nel ragazzo una fenomenica caratterizzata da episodi critici di ansia e sintomi di evitamento fobico ascrivibile ad un disturbo di panico con sintomi agorafobici complicata da una condizione di demoralizzazione secondaria e instabilità dell'umore”, affermando che “sotto il profilo psichiatrico il periziando presenta, allo stato attuale, postumi rappresentati da una fenomenica compatibile con un disturbo ansioso di tipo
pagina 8 di 17 panico-agorafobico di grado moderato causalmente riconducibile ai fatti riferiti”. La valutazione peritale prosegue ritenendo che “le lesioni gravissime sofferte dalla madre nell'incidente in esame (e che la costrinsero a prolungato ricovero ospedaliero e la sottrassero al rapporto quotidiano con il figlio per circa tre mesi) assieme ai molto gravi esiti conseguenti le lesioni sofferte (tetraplegia) con impossibilità ovvia di riprendere un completo rapporto con il figlio, abbiano svolto ruolo validamente causale/concausale nel determinismo del quadro psicopatologico che oggi interessa il minore dando luogo alla comparsa di un disturbo panico-agorafobico”, consistente in postumi permanenti “da intendersi quali danno biologico, quantificabili attorno al 20 (venti) % ”.
Utilizzate quali parametri per la liquidazione le tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano,
l'importo del risarcimento per tale voce di pregiudizio ammonta ad € 99.480,00, senza che le deduzioni di parte valgano a riconoscere una personalizzazione nella misura massima, atteso che esse attengono al diverso pregiudizio relativo alla compromissione del rapporto con il genitore, oggetto di autonoma liquidazione;
mentre nessuna circostanza eccezionale giustifica, nella fattispecie, la personalizzazione del danno biologico sofferto del minore.
Quanto al danno da lesione del rapporto parentale, che risulta essere la voce di danno maggiormente controversa, esso necessita di una più approfondita disamina.
Trattasi di una specie di danno non patrimoniale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti di colui il quale ha subito, a causa di un fatto illecito, lesioni personali, alla cui risarcibilità non osta il disposto dell'art. 1223 c.c., trovando esso causa immediata e diretta nel fatto illecito, e che consiste “non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente” (Cass., ord. n. 23469/2018).
Il pregiudizio così come sopra definito può quindi estrinsecarsi sia nella componente dinamico- relazionale, quale alterazione della modalità di svolgimento dei rapporti familiari sinora esistenti incidente, in pejus, sulla qualità di vita e quotidianità, ovvero quale danno morale,
pagina 9 di 17 consistente nella sofferenza interiore soggettiva originata dall'assistere ai patimenti del familiare.
Le suddette componenti non devono tutte necessariamente sussistere ai fini della configurabilità del danno: “il tipico e più frequentemente apprezzabile pregiudizio è proprio quello morale che ben può sussistere ed essere particolarmente profondo anche se non si verifichi un effettivo e rilevante mutamento delle abitudini di vita. Quanto in particolare al pregiudizio di natura relazionale sarà necessaria la dimostrazione di «fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare», non potendo esso ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane” (Cass. ord. n. 31603/2021).
È ormai pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che tale danno possa essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, tra le quali assume un rilievo significativo il rapporto di parentela, rispondendo a massime di comune esperienza, secondo un criterio di normalità sociale, che i familiari soffrano le lesioni riportate dal prossimo congiunto, ed a maggior ragione in caso di perdita dello stesso (Cass., sent. n. 9010/2022; Cass, ord. n.
11212/2019).
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023)” (Cass., sent. n. 4571/2023).
In ogni caso, l'ipotesi della perdita del rapporto parentale deve certamente essere distinta da quella della sua lesione: se, nel primo caso, dal decesso del familiare può presumersi – secondo
l'id quod plerumque accidit - il verificarsi di un danno da perdita del rapporto parentale sia in punto di sofferenza interiore che di totale sconvolgimento delle relazioni familiari, tanto non può puramente e semplicemente affermarsi nel caso di congiunto macroleso, laddove, cioè, la perdita della relazione parentale non sia irrimediabile, dovendosi in tal caso fornire sufficiente prova circa il personale dissesto emotivo e il mutamento delle abitudini di vita sotto il profilo dinamico-relazionale, conseguenti alla lesione patita dal familiare.
pagina 10 di 17 In altri termini, la suddetta presunzione di afflittività si farà meno stringente con l'attenuarsi dell'entità della lesione;
per converso, più grave è la lesione, maggiore sarà il rigore dell'operatività del meccanismo presuntivo.
Rimangono, inoltre, “fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”
(Cass., sent. 28989/2019).
Applicando i principi sinora esposti al caso di specie, si ritiene raggiunta la prova del verificarsi di un concreto e stabile mutamento delle abitudini di vita del figlio nella propria relazione con la madre, nonché della sofferenza morale derivata dal mutamento dell'atteggiarsi di tale rapporto, considerato lo stretto grado di parentela tra i soggetti (madre e figlio minore) e l'allegazione specifica, documentata e circostanziata, da parte dell'intervenuto, della gravissima e permanente lesione della salute occorsa all'attrice – unico familiare su cui il minore poteva contare all'epoca del sinistro – e del conseguente sconvolgimento delle abitudini di vita del bambino nel rapporto con la stessa: deduzioni, queste, che hanno trovato pieno riscontro nelle risultanze peritali.
Costituisce, infatti, circostanza dedotta e documentata da parte intervenuta, nonché incontestata dalle parti, che al momento del sinistro il bambino vivesse con la madre (doc. 13 di cui alla memoria istruttoria dell'intervenuto), unico suo familiare di riferimento, mentre, successivamente al sinistro ed in conseguenza delle gravi lesioni patite dalla congiunta, tali da renderla incapace di provvedere al figlio, il bambino è stato affidato ai Servizi sociali del
Comune di Camaiore e collocato d'urgenza presso la famiglia dei coniugi – Parte_1
pagina 11 di 17 e successivamente posto sotto la tutela di (docc.1 e 2 di cui all'atto di Parte_5 Parte_1
intervento), rimanendo infine a vivere stabilmente presso la famiglia collocataria e vedendo la madre una volta alla settimana, alla presenza di un educatore (docc. 14 e 15 di cui alla memoria istruttoria dell'intervenuto).
Emerge documentalmente dalla relazione dello psicologo-psicoterapeuta dott. (doc. Per_7
16 di cui alla memoria istruttoria già citata) la “trasformazione” del rapporto del minore Per_1
con la madre, la cui modalità, in netta prevalenza a distanza, costituisce per il bambino “un fattore intensamente stressogeno, in quanto pone difficoltà di gestione delle telefonate e della frequenza degli incontri, che vorrebbe aumentare”, considerato altresì che la disabilità Per_1 della madre “fa emergere in lui vissuti di ansia e di inadeguatezza. Il ragazzo, infatti, esprime spesso la paura che la condizione della madre possa portarla a non riuscire a badare a lui e che costituisca un oggettivo ostacolo al recupero del loro rapporto”.
Le difficoltà emotivo-comportamentali di , legate allo stravolgimento del rapporto con la Per_1
figura materna, emergono con altrettanta evidenza nella relazione redatta dalla dott.ssa e dalla dott.ssa del doposcuola “Eldorado”, laddove si legge come sia stata Per_8 Per_9 necessaria una riduzione della frequenza da parte del bambino, che “al rientro della visita con la madre si mostra oppositivo, litiga spesso con i pari e anche nei confronti degli operatori da affermazioni del genere “tanto voi siete come la mia mamma;
non vi interessa niente di me” oppure arriva al centro piangendo e raramente si lascia consolare, e quindi non riesce a concentrarsi sulle materie di studio”; inoltre, le professioniste specificano che “in questi tre anni abbiamo assistito ad un lento deterioramento nelle relazioni con i pari”, con cui il minore
“attualmente non riesca a creare relazioni autentiche e i tentativi di interazione sono basati sulla competitività e sull'aggressività”.
Inoltre, dimostrazione della componente sia morale che dinamico-relazionale della voce di danno in esame è emersa con chiarezza dalle conclusioni dell'elaborato peritale, laddove la c.t.u. dott.ssa ha ricondotto il quadro psico-patologico del bambino sia alle “lesioni Per_5 gravissime sofferte dalla madre nell'incidente in esame”, tali da costringerla prima ad un
“prolungato ricovero ospedaliero”, in tal modo sottraendola “al rapporto quotidiano con il figlio per circa tre mesi”, sia ai “molto gravi esiti conseguenti le lesioni sofferte (tetraplegia) con impossibilità ovvia di riprendere un completo rapporto con il figlio”.
pagina 12 di 17 Considerato tutto quanto precede, deve dunque ritenersi pienamente dimostrata la sussistenza del danno non patrimoniale patito dal minore quale conseguenza delle lesioni Persona_1
patite dalla madre, sia sotto la voce del danno biologico in senso stretto, sia del danno da perdita del rapporto parentale, nei termini sopra argomentati.
Ciò precisato in punto di an, occorre procedere alla determinazione del quantum risarcitorio.
Ai fini liquidatori di tale tipologia di danno vengono utilizzate le tabelle elaborate presso il
Tribunale di Roma, ritenute adeguate dalla Corte di Cassazione (da ultimo, ordinanza n.
13540/2023) ed invocate dalle stesse parti nel caso concreto.
Com'è noto, la tabella elaborata per la liquidazione dei danni subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni prevede, sin dal 2019 – le somme sono stati poi rivalutate nell'anno
2023 – diversi importi per le componenti del danno morale e di quello dinamico-relazionale. Il primo è quantificato in € 3.474,00 e il secondo in un importo compreso tra i 3.474,00 e i
2.450,00 euro “in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro. È infatti evidente come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte” (così recita la tabella F).
I parametri da considerare sono: la relazione di parentela con il danneggiato (figlio), con il riconoscimento di 15 punti;
l'età al momento del fatto del danneggiato (28 anni) e del parente da risarcire (9 anni), con il riconoscimento di rispettivi 8 e 7 punti, per un totale parziale di 30 punti. Detto punteggio deve poi essere moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie.
Quanto al coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti all'assistenza, ad avviso di questo
Giudice deve essere considerato il rapporto di convivenza more uxorio instaurato da Parte_4
con in quanto dotato dei necessari caratteri della stabilità e solidità,
[...] Controparte_1
trattandosi di una relazione che dura da anni e dalla quale è nato un figlio. Pur non potendo considerarsi quest'ultimo, data la tenera età, è indubbio che la presenza di un convivente che presta assistenza alla propria madre allievi gli obblighi di assistenza del figlio, ossia pagina 13 di 17 dell'odierno intervenuto, in misura analoga a quanto la presenza dell'altro genitore sarebbe idonea a garantire. Si valuta quindi congruo riconoscere un coefficiente dello 0,8.
Relativamente, poi, al valore del punto base, per il danno da alterazione delle relazioni di vita si riconosce l'importo di € 2.450,00, tenuto conto del diritto all'assistenza riconosciuto dall'INAIL in favore del congiunto e dell'importo versato a titolo risarcitorio dalla compagnia assicuratrice, del quale non vi è contezza ma sul quale le parti hanno trovato l'accordo dopo che, nel corso del giudizio, erano state depositate le consulenze medico-legali e tecnico- assistenziale.
Devono pertanto moltiplicarsi i 30 punti per il coefficiente di 0,8 e per il valore complessivo del punto base di € 5.924,00. Il risultato è pari ad € 142.176,00. Detto importo deve essere, infine, moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato, ossia l'attore originario del giudizio, che è stato quantificato dalla c.t.u. svolta nella misura dell'80%.
L'importo del risarcimento dovuto per tale voce di pregiudizio risulta quindi pari ad €
113.740,80.
Pertanto i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento a favore dell'intervenuto, dell'importo di € 213.220,80 a titolo di danno non patrimoniale.
Tale somma deve essere rivalutata dalla data del fatto sino ad oggi, previa devalutazione e calcolando sulla medesima gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato di anno in anno, secondo i dettami della Cassazione (S.U., sent. 1795/1992). L'importo rivalutato è pari ad €
274.042,95 e su detta somma, liquidata all'attualità, sono da ulteriormente calcolarsi i soli interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
Sussiste altresì il danno patrimoniale, in relazione alle spese mediche documentate, comprensive di quelle per l'assistenza scolastica e psicologica, ritenute pertinenti e congrue dal c.t.u., ammontanti ad € 4.521,00 e alle spese stragiudiziali sostenute.
In riferimento a quest'ultimo aspetto, l'attività stragiudiziale è documentata in causa: in data
31.10.2019 l'Avv. Troni ha inviato la richiesta risarcitoria alla compagnia assicuratrice via pec, descrivendo la dinamica del sinistro e i danni richiesti, ricevendo risposta negativa mediante pagina 14 di 17 raccomandata a.r. del 08.11.2019 e successivamente, il 12.11.2020, inviando ai convenuti l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che è stato rifiutato.
In relazione a tale tipologia di danno, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.
16990 del 10/07/2017, hanno precisato che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre- contenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. Nel caso di specie, è indubbia l'utilità dell'intervento del legale nella fase stragiudiziale, tenuto conto della complessa dinamica del sinistro, delle tipologie dei danni richiesti e della ricorrenza della condizione di procedibilità. La quantificazione operata dal legale, di € 3.000,00 compresi gli accessori di legge, risulta congrua in relazione ai parametri di legge.
In definitiva, i convenuti devono essere condannati in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla parte intervenuta, pari ad € 7.521,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Con riguardo alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della CP_1 compagnia assicurativa, si chiarisce che la solidarietà prevista a carico dell'assicuratore nella rca è una “solidarietà imperfetta” stabilita ex lege a carico dell'assicuratore a tutela del diritto del danneggiato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014)” (Cass. n. 23621 del 24/09/2019). Si parla anche di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, in quanto l'obbligazione dell'assicurazione esiste se esiste l'obbligazione dell'assicurato e, nel rapporto interno tra i condebitori (responsabile e assicurazione), il debito ricade interamente su una parte, ossia sull'assicuratore, che è contrattualmente obbligato nei confronti del danneggiante ed ex lege nei confronti del danneggiato. L'atipicità di questa solidarietà deriva dalla diversa fonte e contenuto dell'obbligazione: il debito dell'assicurato nasce da fatto illecito ed è illimitato, mentre quello di natura indennitaria dell'assicuratore deriva ex lege e trova limite nel pagina 15 di 17 massimale. In questo senso trova accoglimento la domanda di manleva quanto alle somme a titolo di capitale, interessi e spese, poste dalla presente sentenza a carico dell'assicurato.
Relativamente alle spese legate all'attività di costituzione in giudizio, che era oggetto della domanda originariamente formulata dall'assicurato nei confronti dell'assicurazione, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo le parti dato atto dell'intervenuto accordo transattivo.
Le spese di giudizio sono poste a carico dei convenuti in solido (e, in accoglimento della domanda di manleva, della compagnia) e vengono liquidate, sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022, in relazione al valore della domanda accolta, senza che assuma rilievo la proposta conciliativa formulata dalla compagnia assicurativa sin dall'udienza del 19/01/2024
(senza che poi sia stata, peraltro, espletata ulteriore attività istruttoria), per un importo notevolmente inferiore a quello risultato di giustizia. Dette spese si liquidano pertanto in €
16.000,00 (considerati valori medi per le fasi di studio e introduttiva e valori inferiori ai medi per l'istruttoria e la decisionale, tenuto conto dell'attività concretamente svolta), oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso delle spese vive di € 518,00 e se ne dispone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Anche le spese di c.t.u. sono poste a carico dei convenuti in solido ed altresì il compenso del c.t.p. della parte intervenuta, per € 732,00 (come da documentazione depositata con la nota conclusionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara ex art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio a spese compensate tra parte intervenuta e e i due convenuti;
Controparte_4 CP_5
- Condanna le parti convenute in via solidale al risarcimento dei danni subiti dal minore rappresentato dal tutore quantificati in € 274.042,95 Persona_1 Parte_1
quanto al danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo ed in € 7.521,00 quanto al danno patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo;
pagina 16 di 17 - Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice intervenuta liquidate in € 16.000,00 oltre al 15% per spese Parte_1 generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre ad € 518,00 per esborsi ed € 732,00 per spese di c.t.p.;
- Pone a definitivo carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u.;
- In accoglimento della domanda di manleva formulata dal convenuto dichiara CP_1 tenuta la compagnia all'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei convenuti in solido quanto a capitale, interessi e spese;
- Dispone la distrazione delle spese processuali sopra liquidate a favore dei procuratori antistatari della parte attrice intervenuta Parte_1
Lucca, 20/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Croci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3861/2021 promossa da:
(C.F. ) in qualità di tutore di Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. TRONI MATTEO e Per_1 C.F._2 dell'Avv. SANTINI GIANLUCA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lido di
Camaiore (LU), via Enrico De Nicola n. 171, come da procura in atti;
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._3 Parte_3
), con il patrocinio dell'Avv. FRATELLI SALVATORE, presso il cui C.F._4 studio sono elettivamente domiciliati a Marsala (TP), via C. Scurti n. 23, come da procura in atti;
ATTORI INTERVENUTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._5
ROBERTI GIULIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Lucca, via Vittorio
Veneto n. 37, come da procura in atti;
(C.F. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante, con il patrocinio dell'Avv. BERUTTO ALESSANDRO, presso il cui studio ha eletto domicilio a Lucca, via G. Pascoli n. 20, come da procura in atti;
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12/07/2024, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 17 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha citato in giudizio e chiedendone la Parte_4 Controparte_1 Controparte_3
condanna in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro occorso il 18.09.2018 su via Provinciale di Camaiore per esclusivo fatto e colpa del proprietario e conducente dell'autovettura Ford Ka targata BH 501 CP_1
NZ su cui la stessa si trovava, quale trasportata sul sedile anteriore, al momento dell'incidente.
In particolare, parte attrice ha dedotto che: il perdeva il controllo dell'autoveicolo, CP_1
che andava ad urtare contro il muro di protezione del canale posto sulla banchina demolendolo completamente e, per il forte impatto, arretrava, per poi colpire un albero e finire la propria corsa adagiandosi sul fianco sinistro;
sul posto intervenivano i Vigili Urbani di Camaiore, che provvedevano a redigere rapporto dell'accaduto; la stessa, nell'occasione, si stava recando sul luogo di lavoro, dunque il sinistro veniva qualificato come “infortunio in itinere” e come tale indennizzato, per le voci di danno di propria competenza, dall'INAIL, che ha riconosciuto postumi permanenti del 100% di danno biologico e 179 giorni di inabilità temporanea al lavoro, stanti le gravissime lesioni riportate;
a seguito della notifica dell'atto di citazione,
l'INAIL ha raggiunto un accordo transattivo con per l'importo di Controparte_2
€ 700.000,00, con conseguente abbandono della causa ex art 309 c.p.c.; nel 2020 è stata sottoposta a visita medico legale da all'esito della quale la Controparte_2
compagnia ha versato la somma di € 65.000,00, intesi a saldo ed al netto della surroga INAIL sulla base di un concorso di colpa del 50%, per il presunto mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
in realtà, le cinture di sicurezza erano allacciate, come risulta dalla perizia di parte redatta dal p.i. non ritenendo tale somma satisfattiva, in data 22.07.2020 ha Tes_1
notificato agli odierni convenuti l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, ma la procedura instaurata ha avuto esito negativo.
È intervenuto volontariamente in giudizio in qualità di tutore del minore Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], figlio dell'attrice, affidato dal Tribunale per i Per_1
Minorenni, stante l'assenza, sul territorio, di riferimenti familiari ulteriori rispetto alla madre, ai Servizi sociali del Comune di Camaiore e collocato presso la famiglia a Persona_2
pagina 2 di 17 seguito delle gravissime lesioni riportate nel sinistro stradale dalla madre, che può vedere il figlio solo una volta alla settimana ed in presenza di un educatore. ha dedotto che: il minore ha subito danni non patrimoniali Parte_1 Persona_1
consistenti nella compromissione del rapporto parentale prima esistente con la madre e nel danno biologico riportato per l'incidenza patologica del grave evento sulla sua psiche;
ha provveduto, quale tutore, a formulare richiesta di risarcimento dei danni subiti dal bambino nei confronti di ma la compagnia ha respinto la richiesta senza Controparte_2 intavolare alcuna trattativa, né ha aderito all'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;
con provvedimento del 06.04.2021 il Giudice Tutelare presso questo Tribunale ha autorizzato l'azione giudiziale nell'interesse del minore;
riguardo al rapporto tra madre e figlio, al momento del sinistro la prima risultava essere l'unico esercente la responsabilità genitoriale, nonché suo unico riferimento familiare, in quanto il padre del minore, con decreto in data
05.02.2013 del Tribunale per i Minorenni di Palermo, era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, per gravi condotte perpetrate contro la medesima e in danno dello stesso figlio minore;
a seguito del sinistro, per lungo tempo, il bambino non ha potuto né vedere, né avere contatti con la madre, che era ricoverata in gravi condizioni presso l'Ospedale
Cisanello di Pisa, coltivando dentro di sé l'angoscia per l'assenza di ogni rapporto con la figura di riferimento;
solo dopo diversi mesi ha potuto rivedere la madre, dovendo anche Per_1
venire a conoscenza della grave condizione fisica in cui la stessa era ormai costretta per il resto della vita, essendo paralizzata dal collo in giù; a causa di queste menomazioni, che la rendono incapace di prendersi cura del figlio, non è stato più possibile per il minore ricostituire lo stretto rapporto affettivo e di convivenza che aveva in precedenza;
dal giorno dell'incidente, alle necessità di hanno provveduto esclusivamente lo stesso e la moglie, ormai Per_1
considerati come nonni dal bambino e che, con la supervisione dei Servizi sociali ed il contributo economico dell'amministrazione comunale di Camaiore, dal settembre 2018 si sono sobbarcati il mantenimento, la cura e l'educazione del minore;
in conseguenza del gravissimo trauma psicologico subito per la rottura del rapporto di convivenza con la madre e per le mutate condizioni fisiche in cui attualmente questa versa, ha avuto bisogno di un Per_1
supporto psicologico per cercare di accettare la propria nuova condizione di vita e superare le proprie angosce, avendo subito un trauma psichico che inevitabilmente inciderà sulla sua pagina 3 di 17 formazione caratteriale e psicologica e che, secondo quanto emerge dalla perizia della dott.ssa
è da considerare come danno biologico da invalidità permanente nella misura del Per_3
25%; inoltre, gli eventi che hanno colpito la madre hanno avuto gravi ripercussioni anche sulla sfera emotiva di , considerando che la madre era l'unico riferimento familiare su cui il Per_1
bambino poteva contare e che questi, all'età di 9 anni, ha visto stravolta la propria vita di relazione ed il rapporto quotidiano intrattenuto con la genitrice, che attualmente vede solo una volta alla settimana presso l'abitazione di quest'ultima, per circa due ore e alla presenza di un educatore che aiuta il bambino nella gestione delle proprie emozioni ed a relazionarsi con la madre, con relativo pregiudizio da compromissione del rapporto parentale.
Ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore di ed in persona del tutore esercente la responsabilità sul minore, per Persona_1
un importo di almeno € 500.000,00, o la diversa somma che sarà ritenuta come provata e di giustizia, con rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo, a titolo di danno permanente all'integrità psicofisica, danno non patrimoniale per la grave lesione del rapporto parentale e danno patrimoniale per le spese mediche sanitarie.
Si è costituita parte convenuta contestando il fatto che l'attrice, al Controparte_3 momento dell'incidente, indossasse le cinture di sicurezza, risultando il contrario dalla perizia effettuata in seno al procedimento penale dall'Ing. e chiedendo il rigetto della Per_4 domanda avanzata da parte attrice e dall'intervenuto, perché infondate in fatto e in diritto.
Con comparsa di intervento volontario si sono altresì costituiti e , Controparte_4 CP_5 rispettivamente sorella e fratello dell'attrice, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di € 225.000,00 per ciascuno, a titolo di danno da compromissione del legame parentale e danno morale, oltre al danno biologico da liquidarsi secondo equità.
Si è, infine, costituito il convenuto chiedendo, nel caso di accoglimento Controparte_1 anche parziale delle domande avanzate dall'attrice, la condanna al pagamento del danno e delle spese da parte di in qualità di compagnia assicuratrice del mezzo Controparte_2
di sua proprietà, con manleva dello stesso da qualsivoglia obbligo risarcitorio e dalle spese sostenute per la costituzione in giudizio.
pagina 4 di 17 Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il giudizio è stato istruito tramite consulenza tecnica volta a valutare e a quantificare le conseguenze lesive determinatesi in capo a parte attrice e a parte intervenuta in conseguenza del sinistro, il tutto passando per l'accertamento dell'utilizzo o meno dei dispositivi di sicurezza da parte dell'attrice e, in caso negativo, per l'individuazione delle conseguenze che sarebbero state evitate grazie alla loro utilizzazione, nominando un collegio peritale composto dalla dott.ssa e dall'Ing. È stata in seguito disposta consulenza tecnica Persona_5 Persona_6
diretta a quantificare il danno c.d. assistenziale, in relazione alle esigenze di assistenza continua dell'attrice.
All'udienza del 17.11.2023 il Giudice, vista l'apertura di una prospettiva conciliativa come riferita dal procuratore di parte attrice, ha rinviato la causa all'udienza del 19.01.2024. A tale udienza, parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, a spese compensate;
il procuratore della parte convenuta si è riservato di conferire con il cliente in relazione CP_1 all'eventuale accettazione di detta rinuncia;
la parte convenuta ha Controparte_2
dichiarato di accettare la rinuncia a spese compensate, proponendo, con riferimento alla posizione del minore, la corresponsione dell'importo di € 150.000,00 oltre alle spese processuali, parametrate su detto valore secondo i valori medi. Il procuratore dell'intervenuto si è riservato di valutare la proposta. La causa è stata rinviata all'udienza del Parte_1
28.02.2024 per verificare il raggiungimento di un accordo e poi, ulteriormente, all'udienza del
31.05.2024. In data 14.03.2024 il convenuto ha depositato atto di accettazione della CP_1 rinuncia agli atti del giudizio effettuata da parte attrice all'udienza del 19.01.2024.
In data 15.05.2024 le parti intervenute e hanno depositato l'atto di Controparte_4 CP_5
rinuncia a tutte le domande avanzate nel procedimento e agli atti del giudizio. All'udienza del
31.05.2024 il procuratore della parte convenuta ha rappresentato Controparte_2
l'intervenuto raggiungimento di un accordo con tutte le parti del giudizio, ad eccezione della parte intervenuta, dichiarando altresì di accettare la rinuncia agli atti del giudizio, a spese compensate, formulata dal procuratore di e di;
ha altresì depositato Controparte_4 CP_5
un documento contenente il calcolo delle somme ritenute congrue per il risarcimento del danno al minore . Persona_1
pagina 5 di 17 Il Giudice, vista la rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attrice e l'accettazione di detta rinuncia da parte di entrambi i convenuti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra parte attrice e i convenuti e a spese compensate, fissando per la CP_1 Controparte_2 precisazione delle conclusioni l'udienza del 12.07.2024, con svolgimento in modalità cartolare CP_ ed invitando la parte intervenuta ed i convenuti a dare conto di un eventuale accordo circa le spese ex art. 306 c.p.c.
Lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, è stata fissata art. 281-sexies c.p.c.
l'udienza del 8.11.2024, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive fino a
20 giorni prima dell'udienza. A tale ultima udienza la causa è stata trattenuta in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendovi rinunciato i procuratori.
***
Essendo stata già dichiarata l'estinzione del giudizio tra la parte attrice e le parti convenute e , occorre in questa sede dichiarare altresì Controparte_1 Controparte_2
l'estinzione del giudizio tra la parte intervenuta e ed i convenuti, a Controparte_4 CP_5
spese compensate. Come sopra riportato, con atto depositato il 15/05/2024 il procuratore della prima, munito degli idonei poteri conferiti con il mandato alle liti, ha dichiarato di rinunciare agli atti di causa, senza nulla dire circa le spese processuali. Da parte loro, i procuratori dei convenuti, anch'essi muniti del relativo potere, hanno dichiarato di accettare detta rinuncia, a spese legali compensate. In particolare, il procuratore della compagnia assicurativa l'ha dichiarato a verbale dell'udienza del 31/05/2024, mentre il procuratore del convenuto che con le note scritte depositate in data 11/07/2024 aveva dichiarato di accettare la CP_1
rinuncia, senza nulla dire in relazione ad un eventuale accordo sulla compensazione delle spese processuali, l'ha precisato con le note conclusive depositate il 17/10/2024, con le quali ha altresì dato atto dell'accordo raggiunto con la compagnia assicurativa in relazione alle spese processuali sostenute per la costituzione in giudizio. Pertanto, nonostante che la parte rinunciante non abbia espressamente preso posizione sulla liquidazione delle spese processuali, nonostante il decreto emesso il 3/08/2024, considerato che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”, la precisazione circa la compensazione delle spese processuali fatta dalle parti accettanti la pagina 6 di 17 rinuncia, ossia coloro che avrebbero diritto a vedersi liquidate le spese a favore, è idonea a dare concretezza al relativo accordo.
Deve essere pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate tra parte intervenuta e e i due convenuti. Controparte_4 CP_5
Ciò detto, l'unica questione che rimane da decidere in questa sede è quella relativa alla domanda avanzata dal minore tramite il tutore tesa ad ottenere Persona_1 Parte_1
il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorso alla madre e, in particolare, del danno biologico all'integrità psicofisica, del danno non patrimoniale per la lesione del rapporto parentale, nonché del danno patrimoniale per le spese mediche sanitarie sostenute e che dovrà sostenere, nonché per le spese legali stragiudiziali.
L'esame della domanda impone la risoluzione di plurime questioni.
Partendo dall'accertamento della responsabilità nella verificazione del sinistro e dei danni conseguenti, la dinamica dell'evento che ha determinato le gravi lesioni subite dall'attrice è chiara, essendo stata, la ricostruzione offerta con la citazione, oltre che incontestata dalle parti convenute e volontariamente intervenute, altresì confermata dall'istruttoria svolta.
Nella relazione peritale elaborata dal c.t.u. Ing. il 22.03.2023 – che riporta le immagini Per_6
di cui al verbale dei rilievi della Polizia Municipale (doc. 1 allegato alla citazione) - si legge che alla guida dell'autovettura Ford “KA” targata BH501NZ con a Controparte_1
bordo (seduta sul sedile anteriore destro), percorreva la SP 1 nella direzione Parte_4 che da Camaiore porta a Viareggio. Giunto all'altezza del km 27+450, ha dapprima sbandato verso sinistra occupando parte della corsia destinata ai veicoli provenienti dal senso opposto di marcia (il motivo di tale sbandata è ignoto: distrazione?) quindi ha repentinamente frenato
e sterzato a destra, dirigendo l'auto verso il margine della carreggiata. Come conseguenza di tale azione, il veicolo è andato ad urtare un basso muretto di mattoni (posto a protezione di un canale di scolo delle acque sottostante alla carreggiata), che ha praticamente fatto “da trampolino” all'autovettura, portandola ad urtare un albero a fianco della carreggiata”.
Quanto all'utilizzo della cintura di sicurezza da parte dell'attrice al momento del sinistro, lo stesso c.t.u. ha concluso ritenendo di non poter “affermare con certezza, sulla base di
pagina 7 di 17 fotografie e dichiarazioni “fumose”, che le cinture di sicurezza fossero correttamente allacciate, come anche non posso escluderlo: sono entrambe possibilità, non dimostrabili tecnicamente e, nel caso in esame, non equiprobabili”, lasciando “alla mia collega dott.sa le considerazioni in merito al fatto che le lesioni rinvenute sul corpo di Persona_5 [...]
siano compatibili o meno con l'eventuale utilizzo delle cinture di sicurezza”. Parte_4
Ebbene, il c.t.u. medico-legale, dott.ssa ha giudicato, “secondo il criterio del più Per_5 probabile che non”, che la stessa era “assicurata con i mezzi di contenzione”, alla luce della
“mancanza di lesioni di qualsiasi genere sulla restante superficie corporea della p. (come si deriva dallo studio dell'ampia documentazione medica prodotta), evento direi eccezionale attesa la dinamica del fatto ed i plurimi impatti subiti dal veicolo prima di giungere allo stato di quiete. I traumi da cintura di sicurezza non sono affatto infrequenti negli incidenti del traffico. A livello del rachide soventi sono le fratture del soma delle vertebre cervicali da C3 a
C7 e quelle del segmento di transizione tra rachide cervicale e toracico. Infatti la mobilità del capo rispetto al torace frenato dalla cintura favorisce il realizzarsi di distrazioni del rachide cervicale, anche gravi, con interessamento vertebrale, come purtroppo ritengo ebbe a verificarsi in questo caso”.
Considerate le risultanze peritali, è dunque da escludere, secondo il criterio della prognosi probabilistica, la sussistenza di un concorso di colpa della parte attrice nella causazione delle lesioni dalla stessa patite in conseguenza del sinistro, la cui grave entità deve essere attribuita esclusivamente alla condotta di guida del convenuto Controparte_1
Ciò precisato, occorre procedere all'accertamento dei danni patiti dal minore Persona_1
figlio della trasportata.
Sussiste anzitutto il danno biologico.
La c.t.u. dott.ssa è chiara, nell'elaborato peritale depositato, nel ritenere che “Dopo Per_5
l'evento traumatico si è andata organizzando nel ragazzo una fenomenica caratterizzata da episodi critici di ansia e sintomi di evitamento fobico ascrivibile ad un disturbo di panico con sintomi agorafobici complicata da una condizione di demoralizzazione secondaria e instabilità dell'umore”, affermando che “sotto il profilo psichiatrico il periziando presenta, allo stato attuale, postumi rappresentati da una fenomenica compatibile con un disturbo ansioso di tipo
pagina 8 di 17 panico-agorafobico di grado moderato causalmente riconducibile ai fatti riferiti”. La valutazione peritale prosegue ritenendo che “le lesioni gravissime sofferte dalla madre nell'incidente in esame (e che la costrinsero a prolungato ricovero ospedaliero e la sottrassero al rapporto quotidiano con il figlio per circa tre mesi) assieme ai molto gravi esiti conseguenti le lesioni sofferte (tetraplegia) con impossibilità ovvia di riprendere un completo rapporto con il figlio, abbiano svolto ruolo validamente causale/concausale nel determinismo del quadro psicopatologico che oggi interessa il minore dando luogo alla comparsa di un disturbo panico-agorafobico”, consistente in postumi permanenti “da intendersi quali danno biologico, quantificabili attorno al 20 (venti) % ”.
Utilizzate quali parametri per la liquidazione le tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano,
l'importo del risarcimento per tale voce di pregiudizio ammonta ad € 99.480,00, senza che le deduzioni di parte valgano a riconoscere una personalizzazione nella misura massima, atteso che esse attengono al diverso pregiudizio relativo alla compromissione del rapporto con il genitore, oggetto di autonoma liquidazione;
mentre nessuna circostanza eccezionale giustifica, nella fattispecie, la personalizzazione del danno biologico sofferto del minore.
Quanto al danno da lesione del rapporto parentale, che risulta essere la voce di danno maggiormente controversa, esso necessita di una più approfondita disamina.
Trattasi di una specie di danno non patrimoniale che spetta iure proprio ai prossimi congiunti di colui il quale ha subito, a causa di un fatto illecito, lesioni personali, alla cui risarcibilità non osta il disposto dell'art. 1223 c.c., trovando esso causa immediata e diretta nel fatto illecito, e che consiste “non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente” (Cass., ord. n. 23469/2018).
Il pregiudizio così come sopra definito può quindi estrinsecarsi sia nella componente dinamico- relazionale, quale alterazione della modalità di svolgimento dei rapporti familiari sinora esistenti incidente, in pejus, sulla qualità di vita e quotidianità, ovvero quale danno morale,
pagina 9 di 17 consistente nella sofferenza interiore soggettiva originata dall'assistere ai patimenti del familiare.
Le suddette componenti non devono tutte necessariamente sussistere ai fini della configurabilità del danno: “il tipico e più frequentemente apprezzabile pregiudizio è proprio quello morale che ben può sussistere ed essere particolarmente profondo anche se non si verifichi un effettivo e rilevante mutamento delle abitudini di vita. Quanto in particolare al pregiudizio di natura relazionale sarà necessaria la dimostrazione di «fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare», non potendo esso ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane” (Cass. ord. n. 31603/2021).
È ormai pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, che tale danno possa essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, tra le quali assume un rilievo significativo il rapporto di parentela, rispondendo a massime di comune esperienza, secondo un criterio di normalità sociale, che i familiari soffrano le lesioni riportate dal prossimo congiunto, ed a maggior ragione in caso di perdita dello stesso (Cass., sent. n. 9010/2022; Cass, ord. n.
11212/2019).
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che “non sussiste in effetti alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023)” (Cass., sent. n. 4571/2023).
In ogni caso, l'ipotesi della perdita del rapporto parentale deve certamente essere distinta da quella della sua lesione: se, nel primo caso, dal decesso del familiare può presumersi – secondo
l'id quod plerumque accidit - il verificarsi di un danno da perdita del rapporto parentale sia in punto di sofferenza interiore che di totale sconvolgimento delle relazioni familiari, tanto non può puramente e semplicemente affermarsi nel caso di congiunto macroleso, laddove, cioè, la perdita della relazione parentale non sia irrimediabile, dovendosi in tal caso fornire sufficiente prova circa il personale dissesto emotivo e il mutamento delle abitudini di vita sotto il profilo dinamico-relazionale, conseguenti alla lesione patita dal familiare.
pagina 10 di 17 In altri termini, la suddetta presunzione di afflittività si farà meno stringente con l'attenuarsi dell'entità della lesione;
per converso, più grave è la lesione, maggiore sarà il rigore dell'operatività del meccanismo presuntivo.
Rimangono, inoltre, “fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche”
(Cass., sent. 28989/2019).
Applicando i principi sinora esposti al caso di specie, si ritiene raggiunta la prova del verificarsi di un concreto e stabile mutamento delle abitudini di vita del figlio nella propria relazione con la madre, nonché della sofferenza morale derivata dal mutamento dell'atteggiarsi di tale rapporto, considerato lo stretto grado di parentela tra i soggetti (madre e figlio minore) e l'allegazione specifica, documentata e circostanziata, da parte dell'intervenuto, della gravissima e permanente lesione della salute occorsa all'attrice – unico familiare su cui il minore poteva contare all'epoca del sinistro – e del conseguente sconvolgimento delle abitudini di vita del bambino nel rapporto con la stessa: deduzioni, queste, che hanno trovato pieno riscontro nelle risultanze peritali.
Costituisce, infatti, circostanza dedotta e documentata da parte intervenuta, nonché incontestata dalle parti, che al momento del sinistro il bambino vivesse con la madre (doc. 13 di cui alla memoria istruttoria dell'intervenuto), unico suo familiare di riferimento, mentre, successivamente al sinistro ed in conseguenza delle gravi lesioni patite dalla congiunta, tali da renderla incapace di provvedere al figlio, il bambino è stato affidato ai Servizi sociali del
Comune di Camaiore e collocato d'urgenza presso la famiglia dei coniugi – Parte_1
pagina 11 di 17 e successivamente posto sotto la tutela di (docc.1 e 2 di cui all'atto di Parte_5 Parte_1
intervento), rimanendo infine a vivere stabilmente presso la famiglia collocataria e vedendo la madre una volta alla settimana, alla presenza di un educatore (docc. 14 e 15 di cui alla memoria istruttoria dell'intervenuto).
Emerge documentalmente dalla relazione dello psicologo-psicoterapeuta dott. (doc. Per_7
16 di cui alla memoria istruttoria già citata) la “trasformazione” del rapporto del minore Per_1
con la madre, la cui modalità, in netta prevalenza a distanza, costituisce per il bambino “un fattore intensamente stressogeno, in quanto pone difficoltà di gestione delle telefonate e della frequenza degli incontri, che vorrebbe aumentare”, considerato altresì che la disabilità Per_1 della madre “fa emergere in lui vissuti di ansia e di inadeguatezza. Il ragazzo, infatti, esprime spesso la paura che la condizione della madre possa portarla a non riuscire a badare a lui e che costituisca un oggettivo ostacolo al recupero del loro rapporto”.
Le difficoltà emotivo-comportamentali di , legate allo stravolgimento del rapporto con la Per_1
figura materna, emergono con altrettanta evidenza nella relazione redatta dalla dott.ssa e dalla dott.ssa del doposcuola “Eldorado”, laddove si legge come sia stata Per_8 Per_9 necessaria una riduzione della frequenza da parte del bambino, che “al rientro della visita con la madre si mostra oppositivo, litiga spesso con i pari e anche nei confronti degli operatori da affermazioni del genere “tanto voi siete come la mia mamma;
non vi interessa niente di me” oppure arriva al centro piangendo e raramente si lascia consolare, e quindi non riesce a concentrarsi sulle materie di studio”; inoltre, le professioniste specificano che “in questi tre anni abbiamo assistito ad un lento deterioramento nelle relazioni con i pari”, con cui il minore
“attualmente non riesca a creare relazioni autentiche e i tentativi di interazione sono basati sulla competitività e sull'aggressività”.
Inoltre, dimostrazione della componente sia morale che dinamico-relazionale della voce di danno in esame è emersa con chiarezza dalle conclusioni dell'elaborato peritale, laddove la c.t.u. dott.ssa ha ricondotto il quadro psico-patologico del bambino sia alle “lesioni Per_5 gravissime sofferte dalla madre nell'incidente in esame”, tali da costringerla prima ad un
“prolungato ricovero ospedaliero”, in tal modo sottraendola “al rapporto quotidiano con il figlio per circa tre mesi”, sia ai “molto gravi esiti conseguenti le lesioni sofferte (tetraplegia) con impossibilità ovvia di riprendere un completo rapporto con il figlio”.
pagina 12 di 17 Considerato tutto quanto precede, deve dunque ritenersi pienamente dimostrata la sussistenza del danno non patrimoniale patito dal minore quale conseguenza delle lesioni Persona_1
patite dalla madre, sia sotto la voce del danno biologico in senso stretto, sia del danno da perdita del rapporto parentale, nei termini sopra argomentati.
Ciò precisato in punto di an, occorre procedere alla determinazione del quantum risarcitorio.
Ai fini liquidatori di tale tipologia di danno vengono utilizzate le tabelle elaborate presso il
Tribunale di Roma, ritenute adeguate dalla Corte di Cassazione (da ultimo, ordinanza n.
13540/2023) ed invocate dalle stesse parti nel caso concreto.
Com'è noto, la tabella elaborata per la liquidazione dei danni subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni prevede, sin dal 2019 – le somme sono stati poi rivalutate nell'anno
2023 – diversi importi per le componenti del danno morale e di quello dinamico-relazionale. Il primo è quantificato in € 3.474,00 e il secondo in un importo compreso tra i 3.474,00 e i
2.450,00 euro “in funzione della presenza o meno di riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici (la cd indennità di accompagnamento) o a seguito del riconoscimento allo stesso del risarcimento per la fruizione di una assistenza per il futuro. È infatti evidente come non sia la stessa cosa dover provvedere a tutta la assistenza con attività personale o dovervi provvedere solo in parte” (così recita la tabella F).
I parametri da considerare sono: la relazione di parentela con il danneggiato (figlio), con il riconoscimento di 15 punti;
l'età al momento del fatto del danneggiato (28 anni) e del parente da risarcire (9 anni), con il riconoscimento di rispettivi 8 e 7 punti, per un totale parziale di 30 punti. Detto punteggio deve poi essere moltiplicato per il coefficiente relativo al numero dei familiari per i quali sussista il riconoscimento del danno e poi per il valore del punto base determinato nel caso di specie.
Quanto al coefficiente relativo al numero dei soggetti tenuti all'assistenza, ad avviso di questo
Giudice deve essere considerato il rapporto di convivenza more uxorio instaurato da Parte_4
con in quanto dotato dei necessari caratteri della stabilità e solidità,
[...] Controparte_1
trattandosi di una relazione che dura da anni e dalla quale è nato un figlio. Pur non potendo considerarsi quest'ultimo, data la tenera età, è indubbio che la presenza di un convivente che presta assistenza alla propria madre allievi gli obblighi di assistenza del figlio, ossia pagina 13 di 17 dell'odierno intervenuto, in misura analoga a quanto la presenza dell'altro genitore sarebbe idonea a garantire. Si valuta quindi congruo riconoscere un coefficiente dello 0,8.
Relativamente, poi, al valore del punto base, per il danno da alterazione delle relazioni di vita si riconosce l'importo di € 2.450,00, tenuto conto del diritto all'assistenza riconosciuto dall'INAIL in favore del congiunto e dell'importo versato a titolo risarcitorio dalla compagnia assicuratrice, del quale non vi è contezza ma sul quale le parti hanno trovato l'accordo dopo che, nel corso del giudizio, erano state depositate le consulenze medico-legali e tecnico- assistenziale.
Devono pertanto moltiplicarsi i 30 punti per il coefficiente di 0,8 e per il valore complessivo del punto base di € 5.924,00. Il risultato è pari ad € 142.176,00. Detto importo deve essere, infine, moltiplicato per la percentuale di pregiudizio permanente biologico riconosciuto al danneggiato, ossia l'attore originario del giudizio, che è stato quantificato dalla c.t.u. svolta nella misura dell'80%.
L'importo del risarcimento dovuto per tale voce di pregiudizio risulta quindi pari ad €
113.740,80.
Pertanto i convenuti devono essere condannati in solido al pagamento a favore dell'intervenuto, dell'importo di € 213.220,80 a titolo di danno non patrimoniale.
Tale somma deve essere rivalutata dalla data del fatto sino ad oggi, previa devalutazione e calcolando sulla medesima gli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato di anno in anno, secondo i dettami della Cassazione (S.U., sent. 1795/1992). L'importo rivalutato è pari ad €
274.042,95 e su detta somma, liquidata all'attualità, sono da ulteriormente calcolarsi i soli interessi al tasso legale dalla data della sentenza al saldo.
Sussiste altresì il danno patrimoniale, in relazione alle spese mediche documentate, comprensive di quelle per l'assistenza scolastica e psicologica, ritenute pertinenti e congrue dal c.t.u., ammontanti ad € 4.521,00 e alle spese stragiudiziali sostenute.
In riferimento a quest'ultimo aspetto, l'attività stragiudiziale è documentata in causa: in data
31.10.2019 l'Avv. Troni ha inviato la richiesta risarcitoria alla compagnia assicuratrice via pec, descrivendo la dinamica del sinistro e i danni richiesti, ricevendo risposta negativa mediante pagina 14 di 17 raccomandata a.r. del 08.11.2019 e successivamente, il 12.11.2020, inviando ai convenuti l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita, che è stato rifiutato.
In relazione a tale tipologia di danno, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.
16990 del 10/07/2017, hanno precisato che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre- contenziosa;
l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio;
da ciò consegue il rilievo che
l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa
d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”. Nel caso di specie, è indubbia l'utilità dell'intervento del legale nella fase stragiudiziale, tenuto conto della complessa dinamica del sinistro, delle tipologie dei danni richiesti e della ricorrenza della condizione di procedibilità. La quantificazione operata dal legale, di € 3.000,00 compresi gli accessori di legge, risulta congrua in relazione ai parametri di legge.
In definitiva, i convenuti devono essere condannati in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla parte intervenuta, pari ad € 7.521,00, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Con riguardo alla domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della CP_1 compagnia assicurativa, si chiarisce che la solidarietà prevista a carico dell'assicuratore nella rca è una “solidarietà imperfetta” stabilita ex lege a carico dell'assicuratore a tutela del diritto del danneggiato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014)” (Cass. n. 23621 del 24/09/2019). Si parla anche di obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, in quanto l'obbligazione dell'assicurazione esiste se esiste l'obbligazione dell'assicurato e, nel rapporto interno tra i condebitori (responsabile e assicurazione), il debito ricade interamente su una parte, ossia sull'assicuratore, che è contrattualmente obbligato nei confronti del danneggiante ed ex lege nei confronti del danneggiato. L'atipicità di questa solidarietà deriva dalla diversa fonte e contenuto dell'obbligazione: il debito dell'assicurato nasce da fatto illecito ed è illimitato, mentre quello di natura indennitaria dell'assicuratore deriva ex lege e trova limite nel pagina 15 di 17 massimale. In questo senso trova accoglimento la domanda di manleva quanto alle somme a titolo di capitale, interessi e spese, poste dalla presente sentenza a carico dell'assicurato.
Relativamente alle spese legate all'attività di costituzione in giudizio, che era oggetto della domanda originariamente formulata dall'assicurato nei confronti dell'assicurazione, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo le parti dato atto dell'intervenuto accordo transattivo.
Le spese di giudizio sono poste a carico dei convenuti in solido (e, in accoglimento della domanda di manleva, della compagnia) e vengono liquidate, sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022, in relazione al valore della domanda accolta, senza che assuma rilievo la proposta conciliativa formulata dalla compagnia assicurativa sin dall'udienza del 19/01/2024
(senza che poi sia stata, peraltro, espletata ulteriore attività istruttoria), per un importo notevolmente inferiore a quello risultato di giustizia. Dette spese si liquidano pertanto in €
16.000,00 (considerati valori medi per le fasi di studio e introduttiva e valori inferiori ai medi per l'istruttoria e la decisionale, tenuto conto dell'attività concretamente svolta), oltre al 15% per spese generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre al rimborso delle spese vive di € 518,00 e se ne dispone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Anche le spese di c.t.u. sono poste a carico dei convenuti in solido ed altresì il compenso del c.t.p. della parte intervenuta, per € 732,00 (come da documentazione depositata con la nota conclusionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara ex art. 306 c.p.c. l'estinzione del giudizio a spese compensate tra parte intervenuta e e i due convenuti;
Controparte_4 CP_5
- Condanna le parti convenute in via solidale al risarcimento dei danni subiti dal minore rappresentato dal tutore quantificati in € 274.042,95 Persona_1 Parte_1
quanto al danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza sino al saldo ed in € 7.521,00 quanto al danno patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale dalla domanda sino al saldo;
pagina 16 di 17 - Condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice intervenuta liquidate in € 16.000,00 oltre al 15% per spese Parte_1 generali, all'iva e al cpa di legge ed oltre ad € 518,00 per esborsi ed € 732,00 per spese di c.t.p.;
- Pone a definitivo carico dei convenuti in solido le spese di c.t.u.;
- In accoglimento della domanda di manleva formulata dal convenuto dichiara CP_1 tenuta la compagnia all'adempimento delle obbligazioni poste a carico dei convenuti in solido quanto a capitale, interessi e spese;
- Dispone la distrazione delle spese processuali sopra liquidate a favore dei procuratori antistatari della parte attrice intervenuta Parte_1
Lucca, 20/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Alice Croci
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