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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 4116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4116 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr.Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1493/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Rosa, 134, (80100 NA), C.F. , orfano del Luogotenente della C.F._1
Polizia Municipale del Comune di Napoli CE IN, Vittima del Dovere, rappresentato e difeso, per procura in atti , dall'avv.Luigi Elefante C.F.
del foro di Mantova – telefono 3407617860 – fax C.F._2
03761334050 indirizzo p.e.c. : da valere Email_1 come domicilio telematico per ogni comunicazione e notifica inerente il presente procedimento, ed elettivamente domiciliati, presso lo studio dello stesso in Via Grazioli,7 46051 San Giorgio Bigarello (MN).
appellante
E
-(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11 C.F._3
(fax 081 5525515, posta certificata: . Email_2
Appellato OGGETTO : Appello avverso la sentenza n° 712/2024, resa inter partes dal Tribunale di Napoli– Sezione Lavoro- pubblicata il 30/01/2024 non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 06.10.2023 presso il Tribunale di Napoli– Sezione Lavoro- l'odierno appellante esponeva di essere orfano del Luogotenente della Polizia Municipale del Comune di Napoli CE IN deceduto in data 15/05/2015, attinto da colpi d'arma da fuoco, intervenuto nei confronti di un individuo che aveva aperto il fuoco verso i passanti;
di avere inoltrato, con domanda datata 03.10.2023, la richiesta al
[...]
Parte_2
del riconoscimento
[...] dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art.3 della legge 206/2004 , ritenendo il beneficio esteso a tutte le vittime del dovere e familiari superstiti dall'art. 1 comma 562 della legge 266/2005 in combinato disposto con l'art.1 del D.P.R. 243/2006, emanato in attuazione dell'art.1 comma 565 Legge citata;
di avere avuto il rigetto da parte dell'amministrazione. Ritenuta la giurisdizione del G.O. e la fondatezza della pretesa azionata, concludeva chiedendo di “1- Accogliere integralmente il ricorso e per effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale Vittima del Dovere al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 della legge 206/2004. 2- Dichiarare tenuto il
resistente al riconoscimento del beneficio con emissione di relativo CP_1
Decreto Ministeriale e relativi adempimenti previdenziali.
3- Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Il , benché ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito , rigettava il ricorso , nulla statuendo sulle spese . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 1.6.2024, deducendo la DEL COMBINATO DISPOSTO DELL' Parte_3
ART.1 COMMA 562 LEGGE N.266/2005 E DELL' ART.1 D.P.R. 243/2006,IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE ALLE VITTIME DEI DOVERE E LORO FAMILIARI SUPERSTITI DELL'ART.3 DELLA LEGGE 206/2004.TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO DELLE RAGIONI DEL RICORRENTE IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DI FAVORE DETTATA PER LE VITTIME DEL DOVERE, in quanto dalla lettura sistematica del complessivo quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata risultava che l'art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 266, estensione dei benefici già' previsti in favore delle vittime della criminalità' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006>>, aveva esteso alle vittime del dovere e familiari superstiti, i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, prevedendo una estensione progressiva che non escludeva che fosse generalizzata . Chiedeva , pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva il Controparte_1 che , sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto;
vinte le spese del grado.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Va preliminarmente osservato che, in mancanza di appello incidentale da parte del , è calato il giudicato sulla statuizione implicita relativa alla CP_1 giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero, “allorquando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, implicitamente, la propria giurisdizione (e ciò sia che abbia rigettato sia che abbia accolto una domanda), la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;
diversamente, l'esame della relativa questione è precluso, come in sede di legittimità, così nel giudizio di appello essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2752; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2605)” (cfr. Cass., ordinanza n. 3370/2023).
Va, altresì, rilevato che, in assenza di appello incidentale da parte del , CP_1
l'individuazione di quest'ultimo come soggetto legittimato passivo non può più essere posta in discussione.
Venendo adesso più propriamente all'esame del merito la Corte giudica l'appello infondato, in conformità con il granitico orientamento delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti (cfr., ex multis, Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisd., Sent. 06/10/2023, n. 316, Corte dei Conti Campania, Sez. giurisdiz., Sent. 01/07/2024, n. 358, Corte dei Conti Sardegna, Sez. giurisdiz., Sent. 28/11/2024, n. 173) e con quello già espresso da altre Corti di Appello nell'ambito di analoghi giudizi (cfr., ex multis, le sentenze n. 110 del 13.3.2023 , CdA Torino, Sez. lavoro, e n. 617 del 15/02/2023, CdA Roma, Sez. lavoro,), che qui si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., per la condivisibilità delle motivazioni espresse.
Va premesso che è pacifico che l'odierno appellante è familiare ( figlio ) del Luogotenente della Polizia Municipale del Comune di Napoli CE IN, riconosciuto Vittima del dovere;
che non gli è stato riconosciuto il beneficio di cui all'art. 3 legge n. 206/04 in quanto di esclusiva spettanza delle Vittime del terrorismo secondo le argomentazioni del Ministero. Il Tribunale ha respinto la domanda dell'originario ricorrente osservando che l'art. 3 della L. n. 206 del 2004 prevede il beneficio dell'accredito figurativo esclusivamente per le vittime del terrorismo senza che la L. n. 266 del 2005 e il regolamento di cui al D.P.R. n. 243 del 2006 ne abbiano disposto l'estensione alle vittime del dovere e ai loro aventi causa. Parte appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 e l'art. 1 D.P.R. n. 243 del 2006: in base ad una lettura sistematica del complessivo quadro normativo e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (conforme all'art. 3 Cost.), a parere dell'appellante deve ritenersi che l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 ("Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006") abbia inteso estendere alle vittime del dovere indistintamente tutti i benefici previsti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ivi compreso “quello dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, avente chiaro riferimento al più generale trattamento pensionistico, soprattutto allorché l'art. 1 comma 211 della finanziaria 2007, ai suddetti trattamenti pensionistici, riconnette benefici fiscali esplicitamente richiamando l'art. 3 comma 2 della 206 del 2004” (cfr. ricorso in appello). Deduce, inoltre, l'appellante che la generalizzata estensione alle vittime del dovere di tutti i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo trovi conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 6214 del 24.2.2022).
I motivi sono infondati.
L'art. 3 della legge agosto 2004, n. 206 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), che, al comma 1, riconosce il diritto all'accredito figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, così recita: "1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 Euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 Euro a decorrere dall'anno 2005. 1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.
1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l' invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l' iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407. 2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)". E' evidente, per la sua formulazione e l'inserimento nella legge titolata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", che la citata disposizione si applichi espressamente alle vittime del terrorismo e non alla diversa categoria delle "Vittime del Dovere ed equiparati".
Indubbiamente l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 ha previsto una "progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere"; la norma, tuttavia, ha fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici previsti per le due diverse categorie, ma non ha essa stessa disposto un'automatica e generalizzata parificazione delle stesse. Come già evidenziato dal giudice di primo grado, alla categoria delle vittime del dovere, allo stato, non è stata estesa la totalità dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, ma sono stati riconosciuti singoli istituti via via individuati dal legislatore e, nello specifico, non è stato riconosciuto l'aumento figurativo preteso dall'odierno appellante.
Certamente –come si è detto--si registra una tendenza legislativa volta alla progressiva estensione dei benefici legislativamente previsti in favore delle vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere (oltre che della criminalità organizzata). Ne costituiscono evidenza, in particolare, le seguenti disposizioni:
- quelle di cui all'art. 1, commi 562-565, L. n. 266 del 2005, che pongono le basi per una disciplina regolamentare dei termini e delle modalità per l'estensione, entro precisi limiti di spesa, delle provvidenze già previste in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere;
- l'art. 34, D.L. n. 159 del 2007, convertito dalla L. n. 222 del 2007, il quale ha previsto che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, siano corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, L. n. 206 del 2004; - l'art. 2, comma 105, L. n. 244 del 2007, il quale ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2008 i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206 del 2004 siano erogati anche alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere di cui all'art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266 del 2005 e ai loro familiari superstiti;
- l'art. 1, comma 211, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della L. 23 novembre 1998, n. 407, e all'art. 3, comma 2, L. n. 206 del 2004.
Orbene, proprio l'analisi dei suddetti dati normativi consente le seguenti osservazioni.
Anzitutto, essi non stabiliscono la sostanziale equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e tra i rispettivi familiari superstiti, né da essi può derivare un principio di eguale trattamento in ordine ai benefici previdenziali ed assistenziali spettanti. In base al citato art. 1, commi 562 e 565, L. n. 266 del 2005 e al D.P.R. n. 243 del 2006 emanato in attuazione di tali disposizioni, risulta invece fissato dal legislatore un obiettivo di raggiungimento dell'uniformità dei benefici attribuibili alle suindicate categorie di soggetti, da realizzarsi, tuttavia, gradualmente nei limiti di risorse finanziarie prestabilite e sulla base dello scorrimento della graduatoria unica nazionale formata ed aggiornata dal Ministero dell'Interno Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto (Cass. SS.UU., sent. n. 22753/2018).
In secondo luogo, essi confermano quanto già sopra evidenziato, ovvero che nessuna delle norme citate prevede esplicitamente un'analoga estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni relative agli specifici benefici oggetto della pretesa azionata dall'odierno appellante. Non contrastano con questa conclusione le pronunce di legittimità, relative a specifici istituti con riferimento ai quali la Suprema Corte C. ha ritenuto applicabile alle vittime del dovere, sulla scorta del dato normativo, la disciplina prevista in relazione alle vittime del terrorismo, non essendo legittima la normativa regolamentare che disponeva diversamente (Cass. 15328/16, sui termini per la presentazione delle domande e sulla disciplina del relativo procedimento amministrativo, Cass. Sez. Un. 7761/17, sull'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. n. 407 del 1998, Cass. Sez. Un. 6214, 6215, 6216, 6217/2022, sull'applicabilità dei criteri di valutazione dell' invalidità complessiva per le vittime del terrorismo di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004). Al contrario, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la S.C. non ha ritenuto che l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 abbia equiparato le vittime del dovere alle vittime del terrorismo in via generalizzata e quindi con riferimento a tutti i benefici e provvidenze. Del resto, l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 fa riferimento ad una progressiva estensione e non ad un'equiparazione e, quindi, presuppone ulteriori interventi legislativi affinché alle vittime del dovere siano applicabili i benefici previsti per le vittime del terrorismo.
Quanto detto è stato confermato anche dalla Suprema Corte che, con sentenza n. 22753/2018, nel chiarire la portata contenutistica del principio espresso dalla Corte con sentenza n.7761/2017 (“l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), ha affermato che “ pur avendo detta pronuncia sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata , quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266/2005 come obiettivo postosi dal legislatore, la pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso”. Tale conclusione trova conforto anche nelle più recenti pronunce della Suprema Corte che ha ribadito che la legge ha “programmato una progressiva estensione in favore di (entrambe) tali categorie dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (art. 1, comma 562), rinviando in primo luogo ad un regolamento per disciplinare le modalità di corresponsione delle provvidenze. Il regolamento è stato emanato con il D.P.R. n. 243/2006 che ha provveduto all'estensione di taluni benefici e provvidenze. In materia fiscale, (alcuni de) i benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016, a decorrere dall'1/01/2017 (su tale specifico punto v. Cass. 11/07/2023, n. 1978; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051); in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (cfr. Cass., ordinanza n. 7958/2025). D''altra parte, tale mancata estensione non è incostituzionale considerata la diversità tra la categoria delle vittime del terrorismo e quella delle vittime del dovere, che giustifica una diversità di trattamento;
non può, pertanto, ritenersi irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di mantenere alcune residue diversità di trattamento, prevedendo specifici benefici a favore soltanto delle vittime di criminalità organizzata e di terrorismo e non a favore delle vittime del dovere. Si tratta, infatti, di diverse categorie di soggetti, in diverse condizioni: rispetto alla categoria delle vittime della criminalità e degli atti terroristici "il danno è provocato da un evento che attacca, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità: la vittima, non è legata ad alcun tipo di rapporto, né ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni" (v. Cass. Sez. Un. 22753/18). Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11181/2022), sia pure con riferimento alle provvidenze ai superstiti, la normativa che estende le provvidenze ai superstiti non conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206) non può applicarsi nei confronti dei superstiti delle vittime del dovere, dal momento che i rispettivi benefici di legge sono posti a presidio di valori differenti e hanno condizioni di attribuzione assoggettate a discipline solo tendenzialmente unificabili e assimilabili.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, nel caso in esame non può trovare accoglimento la richiesta dell'odierno appellante di riconoscimento del diritto ad ottenere l'aumento figurativo contributivo spettante alle vittime del terrorismo, in mancanza di una previsione legislativa in tal senso. In assenza di una norma espressa che preveda lo stesso beneficio a favore delle
“Vittime del Dovere”, non può esso neppure farsi discendere da particolare lettura interpretativa dell'art. 1, comma 211, L.232/2016, che così recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del Dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n.466, alla legge 20 ottobre 1990, n.302, e all'articolo 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n.266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n.407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n.206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”. Sul piano strettamente letterale, il richiamo, di cui si discute, alle leggi 466 del 1980, 302 del 1990, 266 del 2005 non può essere inteso come riferito e collegato alla dizione 'trattamenti pensionistici' (in quanto non contemplati dalle norme citate), ma deve ritenersi semplicemente inteso come connesso con la dizione “Vittime del Dovere e loro familiari superstiti”; di conseguenza, il rinvio alle citate fonti normative è evidentemente diretto a precisare ed individuare i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria delle
“Vittime del Dovere ed equiparati” (in tali sensi cfr. anche Cass., ordinanza n. 7958/2025).
Quanto ai “trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del Dovere e ai loro familiari superstiti”, trattasi di tutti i trattamenti pensionistici maturati dalle
“Vittime del Dovere”, anche per requisiti di età e contribuzione ed eventualmente 'riversati' ai loro familiari superstiti, non indicando la norma alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere (cfr. Cass., ordinanza n. 7958/2025). La disposizione in esame non risulta affatto inutile o pleonastica, ma finalizzata, dunque, a riconoscere alle “Vittime del Dovere” e familiari superstiti, con riferimento ai trattamenti pensionistici maturati (a qualunque titolo), il (solo) beneficio fiscale consistente nell'esenzione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche.
In conclusione, nell'ottica della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere” (art.1, comma 562, L.266/2005), a quest'ultima categoria sono stati estesi nel corso del tempo, a cura del legislatore, taluni specifici benefici, tra i quali anche quello dell'esenzione dall'IRPEF per i trattamenti pensionistici (come stabilito dall'art.1, comma 211, L.232/2016); non è stato, invece, riconosciuto l'aumento figurativo preteso dall'odierno appellante che ,in mancanza di previsione normativa ,non può essere esteso in favore delle vittime del dovere. D'altra parte, la giurisprudenza, anche contabile, ha già evidenziato che i vari interventi legislativi a protezione di determinate categorie di soggetti, vittime di eventi o situazioni di particolare gravità, pongono disposizioni di natura derogatoria ed eccezionale rispetto ai regimi normativi applicabili in condizioni ordinarie (cfr. Corte dei Conti Campania, Sez. giurisdiz., Sent. 01/07/2024 n. 358) e, come tali, di stretta interpretazione.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte , l'appello deve essere respinto.
La complessità della questione esaminata e il contrasto che si registra nella giurisprudenza di merito giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado. Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide:
- rigetta l'appello;
-compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 27.11.2025
Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
1. dr. Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr.Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 27.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1493/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Rosa, 134, (80100 NA), C.F. , orfano del Luogotenente della C.F._1
Polizia Municipale del Comune di Napoli CE IN, Vittima del Dovere, rappresentato e difeso, per procura in atti , dall'avv.Luigi Elefante C.F.
del foro di Mantova – telefono 3407617860 – fax C.F._2
03761334050 indirizzo p.e.c. : da valere Email_1 come domicilio telematico per ogni comunicazione e notifica inerente il presente procedimento, ed elettivamente domiciliati, presso lo studio dello stesso in Via Grazioli,7 46051 San Giorgio Bigarello (MN).
appellante
E
-(C.F. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in via Diaz n. 11 C.F._3
(fax 081 5525515, posta certificata: . Email_2
Appellato OGGETTO : Appello avverso la sentenza n° 712/2024, resa inter partes dal Tribunale di Napoli– Sezione Lavoro- pubblicata il 30/01/2024 non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato in data 06.10.2023 presso il Tribunale di Napoli– Sezione Lavoro- l'odierno appellante esponeva di essere orfano del Luogotenente della Polizia Municipale del Comune di Napoli CE IN deceduto in data 15/05/2015, attinto da colpi d'arma da fuoco, intervenuto nei confronti di un individuo che aveva aperto il fuoco verso i passanti;
di avere inoltrato, con domanda datata 03.10.2023, la richiesta al
[...]
Parte_2
del riconoscimento
[...] dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi dell'art.3 della legge 206/2004 , ritenendo il beneficio esteso a tutte le vittime del dovere e familiari superstiti dall'art. 1 comma 562 della legge 266/2005 in combinato disposto con l'art.1 del D.P.R. 243/2006, emanato in attuazione dell'art.1 comma 565 Legge citata;
di avere avuto il rigetto da parte dell'amministrazione. Ritenuta la giurisdizione del G.O. e la fondatezza della pretesa azionata, concludeva chiedendo di “1- Accogliere integralmente il ricorso e per effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente quale Vittima del Dovere al riconoscimento dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 della legge 206/2004. 2- Dichiarare tenuto il
resistente al riconoscimento del beneficio con emissione di relativo CP_1
Decreto Ministeriale e relativi adempimenti previdenziali.
3- Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Il , benché ritualmente citato, rimaneva contumace. Controparte_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito , rigettava il ricorso , nulla statuendo sulle spese . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 1.6.2024, deducendo la DEL COMBINATO DISPOSTO DELL' Parte_3
ART.1 COMMA 562 LEGGE N.266/2005 E DELL' ART.1 D.P.R. 243/2006,IN RELAZIONE ALL'ESTENSIONE ALLE VITTIME DEI DOVERE E LORO FAMILIARI SUPERSTITI DELL'ART.3 DELLA LEGGE 206/2004.TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO DELLE RAGIONI DEL RICORRENTE IN RELAZIONE ALLA NORMATIVA DI FAVORE DETTATA PER LE VITTIME DEL DOVERE, in quanto dalla lettura sistematica del complessivo quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata risultava che l'art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 266, estensione dei benefici già' previsti in favore delle vittime della criminalità' e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006>>, aveva esteso alle vittime del dovere e familiari superstiti, i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, prevedendo una estensione progressiva che non escludeva che fosse generalizzata . Chiedeva , pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva il Controparte_1 che , sulla base di plurime argomentazioni , resisteva al gravame chiedendone il rigetto;
vinte le spese del grado.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare. secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Va preliminarmente osservato che, in mancanza di appello incidentale da parte del , è calato il giudicato sulla statuizione implicita relativa alla CP_1 giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero, “allorquando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, implicitamente, la propria giurisdizione (e ciò sia che abbia rigettato sia che abbia accolto una domanda), la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;
diversamente, l'esame della relativa questione è precluso, come in sede di legittimità, così nel giudizio di appello essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass., Sez. Un., 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2752; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2605)” (cfr. Cass., ordinanza n. 3370/2023).
Va, altresì, rilevato che, in assenza di appello incidentale da parte del , CP_1
l'individuazione di quest'ultimo come soggetto legittimato passivo non può più essere posta in discussione.
Venendo adesso più propriamente all'esame del merito la Corte giudica l'appello infondato, in conformità con il granitico orientamento delle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti (cfr., ex multis, Corte dei Conti Toscana, Sez. giurisd., Sent. 06/10/2023, n. 316, Corte dei Conti Campania, Sez. giurisdiz., Sent. 01/07/2024, n. 358, Corte dei Conti Sardegna, Sez. giurisdiz., Sent. 28/11/2024, n. 173) e con quello già espresso da altre Corti di Appello nell'ambito di analoghi giudizi (cfr., ex multis, le sentenze n. 110 del 13.3.2023 , CdA Torino, Sez. lavoro, e n. 617 del 15/02/2023, CdA Roma, Sez. lavoro,), che qui si richiamano anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., per la condivisibilità delle motivazioni espresse.
Va premesso che è pacifico che l'odierno appellante è familiare ( figlio ) del Luogotenente della Polizia Municipale del Comune di Napoli CE IN, riconosciuto Vittima del dovere;
che non gli è stato riconosciuto il beneficio di cui all'art. 3 legge n. 206/04 in quanto di esclusiva spettanza delle Vittime del terrorismo secondo le argomentazioni del Ministero. Il Tribunale ha respinto la domanda dell'originario ricorrente osservando che l'art. 3 della L. n. 206 del 2004 prevede il beneficio dell'accredito figurativo esclusivamente per le vittime del terrorismo senza che la L. n. 266 del 2005 e il regolamento di cui al D.P.R. n. 243 del 2006 ne abbiano disposto l'estensione alle vittime del dovere e ai loro aventi causa. Parte appellante sostiene che il Tribunale abbia erroneamente interpretato l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 e l'art. 1 D.P.R. n. 243 del 2006: in base ad una lettura sistematica del complessivo quadro normativo e secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (conforme all'art. 3 Cost.), a parere dell'appellante deve ritenersi che l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 ("Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006") abbia inteso estendere alle vittime del dovere indistintamente tutti i benefici previsti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ivi compreso “quello dell'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, avente chiaro riferimento al più generale trattamento pensionistico, soprattutto allorché l'art. 1 comma 211 della finanziaria 2007, ai suddetti trattamenti pensionistici, riconnette benefici fiscali esplicitamente richiamando l'art. 3 comma 2 della 206 del 2004” (cfr. ricorso in appello). Deduce, inoltre, l'appellante che la generalizzata estensione alle vittime del dovere di tutti i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo trovi conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 6214 del 24.2.2022).
I motivi sono infondati.
L'art. 3 della legge agosto 2004, n. 206 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”), che, al comma 1, riconosce il diritto all'accredito figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, così recita: "1. A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 Euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 Euro a decorrere dall'anno 2005. 1-bis. Ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi, da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.
1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'evento terroristico. Se l' invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma possono ottenere l' iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407. 2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)". E' evidente, per la sua formulazione e l'inserimento nella legge titolata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice", che la citata disposizione si applichi espressamente alle vittime del terrorismo e non alla diversa categoria delle "Vittime del Dovere ed equiparati".
Indubbiamente l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 ha previsto una "progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere"; la norma, tuttavia, ha fissato l'obiettivo del progressivo raggiungimento del fine di uniformare i benefici previsti per le due diverse categorie, ma non ha essa stessa disposto un'automatica e generalizzata parificazione delle stesse. Come già evidenziato dal giudice di primo grado, alla categoria delle vittime del dovere, allo stato, non è stata estesa la totalità dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, ma sono stati riconosciuti singoli istituti via via individuati dal legislatore e, nello specifico, non è stato riconosciuto l'aumento figurativo preteso dall'odierno appellante.
Certamente –come si è detto--si registra una tendenza legislativa volta alla progressiva estensione dei benefici legislativamente previsti in favore delle vittime del terrorismo anche alle vittime del dovere (oltre che della criminalità organizzata). Ne costituiscono evidenza, in particolare, le seguenti disposizioni:
- quelle di cui all'art. 1, commi 562-565, L. n. 266 del 2005, che pongono le basi per una disciplina regolamentare dei termini e delle modalità per l'estensione, entro precisi limiti di spesa, delle provvidenze già previste in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere;
- l'art. 34, D.L. n. 159 del 2007, convertito dalla L. n. 222 del 2007, il quale ha previsto che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti, siano corrisposte le elargizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 5, L. n. 206 del 2004; - l'art. 2, comma 105, L. n. 244 del 2007, il quale ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2008 i benefici di cui all'art. 5, commi 3 e 4, L. n. 206 del 2004 siano erogati anche alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, nonché alle vittime del dovere di cui all'art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266 del 2005 e ai loro familiari superstiti;
- l'art. 1, comma 211, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, che ha esteso ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti l'applicazione dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della L. 23 novembre 1998, n. 407, e all'art. 3, comma 2, L. n. 206 del 2004.
Orbene, proprio l'analisi dei suddetti dati normativi consente le seguenti osservazioni.
Anzitutto, essi non stabiliscono la sostanziale equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e tra i rispettivi familiari superstiti, né da essi può derivare un principio di eguale trattamento in ordine ai benefici previdenziali ed assistenziali spettanti. In base al citato art. 1, commi 562 e 565, L. n. 266 del 2005 e al D.P.R. n. 243 del 2006 emanato in attuazione di tali disposizioni, risulta invece fissato dal legislatore un obiettivo di raggiungimento dell'uniformità dei benefici attribuibili alle suindicate categorie di soggetti, da realizzarsi, tuttavia, gradualmente nei limiti di risorse finanziarie prestabilite e sulla base dello scorrimento della graduatoria unica nazionale formata ed aggiornata dal Ministero dell'Interno Dipartimento della pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto (Cass. SS.UU., sent. n. 22753/2018).
In secondo luogo, essi confermano quanto già sopra evidenziato, ovvero che nessuna delle norme citate prevede esplicitamente un'analoga estensione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni relative agli specifici benefici oggetto della pretesa azionata dall'odierno appellante. Non contrastano con questa conclusione le pronunce di legittimità, relative a specifici istituti con riferimento ai quali la Suprema Corte C. ha ritenuto applicabile alle vittime del dovere, sulla scorta del dato normativo, la disciplina prevista in relazione alle vittime del terrorismo, non essendo legittima la normativa regolamentare che disponeva diversamente (Cass. 15328/16, sui termini per la presentazione delle domande e sulla disciplina del relativo procedimento amministrativo, Cass. Sez. Un. 7761/17, sull'adeguamento dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 L. n. 407 del 1998, Cass. Sez. Un. 6214, 6215, 6216, 6217/2022, sull'applicabilità dei criteri di valutazione dell' invalidità complessiva per le vittime del terrorismo di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall'entrata in vigore della L. n. 206 del 2004). Al contrario, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la S.C. non ha ritenuto che l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 abbia equiparato le vittime del dovere alle vittime del terrorismo in via generalizzata e quindi con riferimento a tutti i benefici e provvidenze. Del resto, l'art. 1 comma 562 L. n. 266 del 2005 fa riferimento ad una progressiva estensione e non ad un'equiparazione e, quindi, presuppone ulteriori interventi legislativi affinché alle vittime del dovere siano applicabili i benefici previsti per le vittime del terrorismo.
Quanto detto è stato confermato anche dalla Suprema Corte che, con sentenza n. 22753/2018, nel chiarire la portata contenutistica del principio espresso dalla Corte con sentenza n.7761/2017 (“l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), ha affermato che “ pur avendo detta pronuncia sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata , quale del resto enunciato dalla stessa L. n. 266/2005 come obiettivo postosi dal legislatore, la pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso”. Tale conclusione trova conforto anche nelle più recenti pronunce della Suprema Corte che ha ribadito che la legge ha “programmato una progressiva estensione in favore di (entrambe) tali categorie dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (art. 1, comma 562), rinviando in primo luogo ad un regolamento per disciplinare le modalità di corresponsione delle provvidenze. Il regolamento è stato emanato con il D.P.R. n. 243/2006 che ha provveduto all'estensione di taluni benefici e provvidenze. In materia fiscale, (alcuni de) i benefici sui trattamenti pensionistici previsti dalle norme in tema di vittime del terrorismo sono stati estesi dall'art. 1, comma 211, della L. n. 232/2016, a decorrere dall'1/01/2017 (su tale specifico punto v. Cass. 11/07/2023, n. 1978; Cass. 25/10/2023, n. 29549; Cass. 05/10/2023, n. 28051); in particolare la disposizione ha esteso (entrambi) i benefìci fiscali di cui all'art. 2, commi 5 e 6, della L. n. 407/1998, e quelli di cui all'art. 3, comma 2, della L. n. 206/2004, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi” (cfr. Cass., ordinanza n. 7958/2025). D''altra parte, tale mancata estensione non è incostituzionale considerata la diversità tra la categoria delle vittime del terrorismo e quella delle vittime del dovere, che giustifica una diversità di trattamento;
non può, pertanto, ritenersi irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di mantenere alcune residue diversità di trattamento, prevedendo specifici benefici a favore soltanto delle vittime di criminalità organizzata e di terrorismo e non a favore delle vittime del dovere. Si tratta, infatti, di diverse categorie di soggetti, in diverse condizioni: rispetto alla categoria delle vittime della criminalità e degli atti terroristici "il danno è provocato da un evento che attacca, attraverso il soggetto colpito, lo Stato nella sua integrità: la vittima, non è legata ad alcun tipo di rapporto, né ha fornito alcun tipo di servizio alle pubbliche amministrazioni. La tutela della vittima del dovere, viceversa, nasce dall'esigenza di fornire un adeguato ristoro a coloro che, nell'esercizio del loro dovere, al ricorrere di determinate condizioni, sono stati colpiti da un imprevedibile evento in occasione di un servizio reso in favore di pubbliche amministrazioni" (v. Cass. Sez. Un. 22753/18). Come di recente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11181/2022), sia pure con riferimento alle provvidenze ai superstiti, la normativa che estende le provvidenze ai superstiti non conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004, n. 206) non può applicarsi nei confronti dei superstiti delle vittime del dovere, dal momento che i rispettivi benefici di legge sono posti a presidio di valori differenti e hanno condizioni di attribuzione assoggettate a discipline solo tendenzialmente unificabili e assimilabili.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, nel caso in esame non può trovare accoglimento la richiesta dell'odierno appellante di riconoscimento del diritto ad ottenere l'aumento figurativo contributivo spettante alle vittime del terrorismo, in mancanza di una previsione legislativa in tal senso. In assenza di una norma espressa che preveda lo stesso beneficio a favore delle
“Vittime del Dovere”, non può esso neppure farsi discendere da particolare lettura interpretativa dell'art. 1, comma 211, L.232/2016, che così recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del Dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n.466, alla legge 20 ottobre 1990, n.302, e all'articolo 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n.266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n.407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n.206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”. Sul piano strettamente letterale, il richiamo, di cui si discute, alle leggi 466 del 1980, 302 del 1990, 266 del 2005 non può essere inteso come riferito e collegato alla dizione 'trattamenti pensionistici' (in quanto non contemplati dalle norme citate), ma deve ritenersi semplicemente inteso come connesso con la dizione “Vittime del Dovere e loro familiari superstiti”; di conseguenza, il rinvio alle citate fonti normative è evidentemente diretto a precisare ed individuare i soggetti beneficiari appartenenti alla categoria delle
“Vittime del Dovere ed equiparati” (in tali sensi cfr. anche Cass., ordinanza n. 7958/2025).
Quanto ai “trattamenti pensionistici spettanti alle Vittime del Dovere e ai loro familiari superstiti”, trattasi di tutti i trattamenti pensionistici maturati dalle
“Vittime del Dovere”, anche per requisiti di età e contribuzione ed eventualmente 'riversati' ai loro familiari superstiti, non indicando la norma alcuna necessaria correlazione della pensione con l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere (cfr. Cass., ordinanza n. 7958/2025). La disposizione in esame non risulta affatto inutile o pleonastica, ma finalizzata, dunque, a riconoscere alle “Vittime del Dovere” e familiari superstiti, con riferimento ai trattamenti pensionistici maturati (a qualunque titolo), il (solo) beneficio fiscale consistente nell'esenzione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche.
In conclusione, nell'ottica della “progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere” (art.1, comma 562, L.266/2005), a quest'ultima categoria sono stati estesi nel corso del tempo, a cura del legislatore, taluni specifici benefici, tra i quali anche quello dell'esenzione dall'IRPEF per i trattamenti pensionistici (come stabilito dall'art.1, comma 211, L.232/2016); non è stato, invece, riconosciuto l'aumento figurativo preteso dall'odierno appellante che ,in mancanza di previsione normativa ,non può essere esteso in favore delle vittime del dovere. D'altra parte, la giurisprudenza, anche contabile, ha già evidenziato che i vari interventi legislativi a protezione di determinate categorie di soggetti, vittime di eventi o situazioni di particolare gravità, pongono disposizioni di natura derogatoria ed eccezionale rispetto ai regimi normativi applicabili in condizioni ordinarie (cfr. Corte dei Conti Campania, Sez. giurisdiz., Sent. 01/07/2024 n. 358) e, come tali, di stretta interpretazione.
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte , l'appello deve essere respinto.
La complessità della questione esaminata e il contrasto che si registra nella giurisprudenza di merito giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado. Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte così decide:
- rigetta l'appello;
-compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 27.11.2025
Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.