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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2926/2019 R. G. promossa da
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e , c.f. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'Avv. Giacomo Ammerata, nel cui studio Donnici Inferiore, Via ex Provinciale n.19 sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti;
parte attrice contro
c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Pietro Controparte_1 C.F._4
Greco c.f. , nel cui studio in Cosenza alla Piazza Loreto n°35 è C.F._5
elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: divisione ereditaria.
CONCLUSIONI rese in data 14 ottobre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 2.7.2019, , ed Parte_3 Parte_2 [...]
, quali eredi per rappresentazione di ed , hanno evocato in Parte_1 Per_1 Controparte_2
giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi aperta la Controparte_1
successione legittima del proprio zio - nonché marito della convenuta – e Controparte_3
disporsi lo scioglimento della comunione indivisa dell'eredità del de cuius con assegnazione dei beni relitti in relazione e rapporto alle rispettive quote ereditarie ex lege (2/3 1/6 Controparte_1
; 1/12 ed 1/12 ). Parte_1 Pt_1 Parte_2
A sostegno della domanda hanno rappresentato che la massa ereditaria era costituita dalla piena proprietà di un immobile sito in Rende (Cs) alla Via Kennedy n°114 identificato in Catasto
Fabbricati al foglio n°52, part.lla 104 sub.16 e di un immobile sito in San UC (Cs) alla Via
Immacolata n°4 identificato in Catasto Fabbricati al foglio n°7, part.lla 188 sub.10 oltre che di due libretti di risparmio intrattenuti dal de cuius, rispettivamente, con Ubi Banca2 nonché con
[...]
. CP_4
In particolare, rispetto all'immobile di San UC, che la convenuta utilizzava con il defunto coniuge per la villeggiatura nel periodo estivo, hanno dichiarato di essere interessati all'assegnazione, ritenendo così di assolvere ad un obbligo morale relativo alle disposizioni testamentarie di del 10.01.1984. Parte_2
Hanno altresì richiesto il pagamento dei frutti civili relativi al detto cespite, il cui godimento non era mai stato loro concesso dalla comunista convenuta, sebbene più volte sollecitata in tal senso.
Con comparsa depositata il 7.11.2019 si è costituita in giudizio che ha contestato Controparte_1
in fatto e di diritto le deduzioni di parte attrice, salvo aderire alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria.
Ha in particolare eccepito la nullità/inefficacia del sostituto fedecommissario con cui Pt_2
senior (padre del de cuius), nel testamento olografo redatto il 10 gennaio 1984 aveva
[...]
devoluto l'appartamento sito in San UC (Cs) al proprio figlio , prevedendo, altresì, CP_3 che al decesso del figlio “esso apparterrà a mio nipote , figlio di . CP_3 Parte_3 CP_2
Ha poi contestato la debenza di alcun frutto civile in favore degli attori coeredi in quanto sull'immobile di Rende vantava il diritto di abitazione mentre sull'immobile sito in San UC non vi era stata mai richiesta di uso congiunto dell'immobile da parte degli altri coeredi, essendo pervenuta esclusivamente una richiesta da parte di per un uso esclusivo Parte_3 dell'immobile in forza del fedecommesso nullo.
Ha altresì documentato di avere, quale comunista diligente, adempiuto alle spese di ordinaria manutenzione sugli immobili per cui è causa, provvedendo a pagare e versare anche le imposte a titolo di successione oltre che tasse e tributi locali anche di spettanza degli altri coeredi, come documentato in atti.
Ha quindi concluso chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, con assegnazione di beni e/o di conguagli in denaro pari al valore della propria quota di eredità (2/3) e con condanna degli altri coeredi al pagamento, pro quota, delle spese dalla stessa anticipate sugli immobili quale comunista diligente/utile gestore. Accordati i termini di cui all'art.183 VI comma cpc, la causa è stata istruita in via documentale, mediante la prova orale richiesta dalle parti, ordine di esibizione e ctu estimativa-divisionale del compendio ereditario.
In particolare è stato domandato al ctu, esaminata la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, di ricostruire il patrimonio mobiliare ed immobiliare e:
1) individuare con riferimento ai titoli di provenienza, i beni mobili, immobili oggetto della massa da dividere sussistenti nel patrimonio del defunto al momento del decesso, Controparte_3
anche presso istituti di credito e uffici postali e ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota;
2) predisporre, ove possibile, un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro;
3) ove i beni non siano comodamente divisibili, fornire adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
4) rilevare ancora se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni;
5) procedere, ancora, a predisporre, con riguardo ai beni ereditari, attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
6) quantificare il valore del diritto di abitazione del coniuge superstite, conformemente al principio alla cui stregua “In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius" (Cass. SSUU. 4847/2013).
Espletato l'incombente tecnico, anche a seguito di integrazione dell'elaborato peritale, dopo plurimi tentativi di bonario componimento, all'udienza dell'8.10.2024, le parti costituite, con modalità cartolare, hanno quindi precisato le rispettive conclusioni e, con ordinanza del 14.10.2024, la causa è stata quindi introitata in decisione, previa concessione dei termini ex art.190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, infatti, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 c.p.c. - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza di discussione dello stesso (essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal C.T.U.) così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria (Cass. 242/2010).
Così succintamente compendiata la vicenda contenziosa, in via di ricostruzione sistematica deve rammentarsi che la legge non definisce la comunione "ereditaria", la cui nozione va ricavata da quella - più generale - dettata dall'art. 1100 cod. civ. per la comunione c.d. "ordinaria", definita come quella situazione in cui "la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone".
Ogni comunione consiste nella contitolarità della proprietà di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull'intero bene per una quota ideale: la
"quota" è la misura della contitolarità spettante al partecipe alla comunione. Ciò non vale, tuttavia, con riferimento alla comunione ereditaria, che è una "figura speciale" rispetto alla più generale figura della comunione (è questa la ragione per cui è soggetta alla medesima disciplina della comunione ordinaria - artt. 1100 e ss. c.c.. - in quanto con essa compatibile), consiste nel fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi a seguito dell'apertura di una successione mortis. La comunione ereditaria è, perciò, indipendente dalla volontà dei chiamati alla eredità (non è una comunione "volontaria", mancando un atto negoziale diretto a costituirla) e va annoverata tra le comunioni "incidentali" ("communio incidens"), in quanto sorge per il verificarsi del mero "fatto giuridico" della pluralità di acquisti della medesima eredità; tale fatto è indipendente ed esterno rispetto al negozio di accettazione, diretto com'è - quest'ultimo - solo a perfezionare l'acquisto della eredità (per la qualificazione della comunione ereditaria come comunione incidentale, cfr. Cass., 355/2011; Cass.1085/1995).
Il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto. Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza.
A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.). Nel giudizio in esame, si possono, infine, inserire controversie preliminari alla divisione tanto di natura successoria (impugnazione di testamenti, azioni di riduzione, ecc.), quanto di natura contrattuale ed anche la decisione di tali domande (che riverbera i suoi effetti sull'esito della divisione, nel senso di modificare l'entità delle quote dei condividenti oppure di variare la consistenza della massa da dividere) assume la forma della sentenza non definitiva, avente carattere strumentale rispetto alla pronuncia finale.
A tal proposito va osservato che principi basilari in materia di divisione di beni comuni sono quelli stabiliti dall'art. 1111, primo comma c.c., secondo il quale "ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione", e dall'art. 1114 c.c., il quale stabilisce che la divisione ha luogo "in natura, in parti corrispondenti alle rispettive quote". Si tratta di un diritto soggettivo, classificato in dottrina tra i diritti "potestativi", caratterizzato dal potere di determinare unilateralmente un mutamento nella situazione giuridica degli altri compartecipi alla comunione, ancorché dissenzienti. Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni caduti in comunione vanno, poi, seguite le disposizioni contenute negli artt. 713 c.c. e segg., riferibili alla comunione ereditaria, ma applicabili alla divisione di ogni tipo di comunione per il richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c.
Alla stregua delle norme sopra menzionate, la divisione giudiziale è retta da due principi fondamentali, quello previsto dall'art. 718 c.c., che afferma il "diritto dei beni in natura", vale a dire il diritto di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte dei beni comuni in natura, e quello previsto dall'art. 727 c.c., che richiede, di regola, la formazione di porzioni qualitativamente omogenee.
Naturalmente, la divisione in natura presuppone che i beni caduti in comunione siano divisibili, dovendosi applicare, nel caso contrario, le regole stabilite nell'art. 720 c.c., a norma del quale l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza, salvo che nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, nel qual caso occorre procedere alla vendita all'incanto.
Va, pertanto, compiuta, anche nella fattispecie in esame, un'indagine preliminare, diretta a verificare se i beni da dividere siano divisibili, tenendo presente che, per giurisprudenza costante, l'unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 c.c., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti (Cassazione civile sez. II,
24 febbraio 1995, n. 2117), postulando la comoda divisibilità, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cassazione civile sez. II,
24 novembre 1998, n. 11891; Cassazione civile, sez. II, 10 aprile 1990 n. 2989).
In sintesi, in tema di divisione giudiziale, l'art. 718 cod. civ., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727, trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera "non divisibilità" del bene, ma anche in ogni ipotesi in cui lo stesso non sia "comodamente" divisibile, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive,
e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass.
22863/2006; Cass. 27984/2023).
Ancora deve rilevarsi che, allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile, oggetto di contrapposte richieste di attribuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, "ab origine", di quote identiche, ove l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro, l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi (67869/2019). In tal senso è pregnante sottolineare che nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l' intero ad una quota ed altri, sempre per l' intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere, di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere.
Ciò posto in termini generali e passando alla delibazione delle domande rispettivamente formulate, deve dichiararsi in via preliminare il non luogo a provvedere sulla domanda di nullità della clausola fedecommissaria contenuta nel testamento di , vietata dall'art. 692 c.c., per Parte_2
difetto di interesse ad agire, atteso che gli attori hanno invocato lo scioglimento della comunione ereditaria in forza della normativa sulla successione legittima.
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi come, in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo (Cass. 31105/2023).
Sicchè. se è vero che il coerede che, dopo la morte del "de cuius", utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti "pro quota") e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione "ipso iure"), tratti dal bene goduto (Cass.18548/2022), nel caso di specie, in difetto di prova che la abbia CP_1
ricavato utilitas dal godimento del cespite, o che abbia negato l'utilizzo ai coeredi (risultando dalle emergenze documentali che la stessa abbia negato al solo di ottenere il possesso Parte_3
esclusivo del bene in forza del fedecommesso nullo, cfr docc. 4. 5 e 6 fasc. parte conventua), la stessa deve essere rigettata. Ciò premesso, nel merito, al fine di accertare il fondamento del diritto alla divisione, la prima questione da risolvere è stata la corretta determinazione dei beni oggetto di comunione (e successivamente il quomodo della divisione medesima).
Con riferimento all'individuazione dei beni da dividere, il nominato C.T.U. ha offerto una chiara ed esauriente ricognizione del compendio ereditario nell'elaborato peritale che, per serietà
d'impostazione scientifica e logicità di argomentazione merita di essere pienamente condiviso e richiamato in questa sede.
Preliminarmente, il C.T.U. ha provveduto alla formazione della massa ereditaria, individuando, sulla scorta della consistenza già precedentemente individuata dal Tribunale, in tal senso i seguenti beni relitti dal de cuius:
Appartamento per civile abitazione sito nel comune di Rende, alla via Jhon Fitzgerald Kennedy nr.
114, posto al piano quarto distinto con il numero di interno 14, identificato al N.C.E.U. al foglio 52, particella 104, sub 16. Aventi le seguenti quote di proprietà:
o nata a [...] il [...] - proprietà per 8/12; Controparte_1
o nato a [...] il [...] – proprietà per 1/12; Parte_2
o nata a [...] il [...] – proprietà per 2/12; Parte_1
o ato a COSENZA il 02/08/1966 – proprietà per 1/12. Parte_3
Appartamento per civile abitazione sito nel comune di San UC, alla via immacolata nr. 4, posto al piano primo, identificato al N.C.E.U. al foglio 7, particella 188, sub 10. Aventi le seguenti quote di proprietà:
o nata a [...] il [...] - proprietà per 8/12; Controparte_1
o nato a [...] il [...] – proprietà per 1/12; Parte_2
o nata a [...] il [...] – proprietà per 2/12; Parte_1
o ato a COSENZA il 02/08/1966 – proprietà per 1/12. Parte_3
- libretto di deposito a risparmio UBI Banca Carime n. 10020369 intestato a Controparte_3
con saldo a credito alla data del 04/07/2016 di € 18.703,86;
- libretto di risparmio postale n. 38636312 intestato a e con Controparte_3 Controparte_1 saldo a credito alla data del 04/07/2016 di € 23.205,39.
Le due unità immobiliari, considerate le loro caratteristiche tipologiche, distributive e dimensionali sono state ritenute dal ctu come unici immobili indivisibili.
In particolare il ctu ha chiarito:
“I beni in oggetto, non risultano comodamente divisibili in quanto in entrambi gli immobili vi è un solo servizio igienico ed una sola cucina, e pertanto predisporre un progetto che non vada a stravolgere completamente i beni non è di facile soluzione, anche perché le quote di proprietà sono molto differenti e predominati per la Sig.ra che ne possiede 8/12, a fronte dei 2/12 di CP_1
e 1/12 di e Per l'appartamento sito in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Rende facente parte il lotto 1, essendo di dimensioni moderate, in un progetto di divisione bisognerebbe creare un appartamento di 63 mq, corrispondente alla quota della Sig.ra e CP_1
altri tre appartamenti di cui 2 di 8 mq l'uno ed uno di 16 mq tutti al disotto del limite minimo per dei monolocali. Per l'immobile nel comune di San UC, la situazione diventerebbe ancora più complessa in quanto la struttura portante del bene (muratura portante in pietre) non consente la ridistribuzione dei vani interni, oltre al fatto che anche in questo caso nell'immobile attualmente è presente un solo servizio igienico ed una sola cucina, ed andare a realizzare in nuovi impianti divetterebbe proibitivo”.
Il ctu ha quindi: proceduto alla determinazione del valore di mercato dei due lotti, individuato, a seguito di esaustiva e motivata analisi tecnica, per comparazione, con il criterio del Market Comparison Approach. in €
109.000 l'immobile in Rende (lotto 1) e in € 92.000 quello in San UC (lotto 2); quantificato il valore del diritto di abitazione nel 15% del valore del cespite, = € 16.350,00, e quindi accertato il valore della proprietà gravata da tale diritto in € 92.650,00; detratto dal lotto 1 l'importo di € 5.616,00 pari alle spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e la presentazione di pratiche edilizie per la diversa distribuzione dei vani interni;
detratto dal lotto 2 € 1.616,00 ed € 650,00 per il ripristino dello stato dei luoghi e le regolarizzazioni catastali;
individuato i beni mobili facente parte il patrimonio oggetto del contendere, ossia il libretto di deposito a risparmio UBI Banca Carime n. 10020369 intestato a con saldo a Controparte_3
credito alla data del 08/07/2016 di € 18.703,86 ed illibretto di risparmio postale n. 38636312 intestato a e con saldo a credito alla data del 08/07/2016 di € Controparte_3 Controparte_1
23.205,39.
Ha quindi ricostruito la massa dividenda come segue:
a. Lotto 1 – Valore € 87.034,00, al netto del valore del diritto di abitazione calcolato in precedenza;
b. Lotto 2 – Valore € 89.743,00;
c. Libretto UBI – Valore € 18.703,86;
d. Libretto Postale – Valore € 11.602,70.
Per un valore totale dei beni di € 207.083,56.
In relazione alla massa ed alla misura dei diritti vantati dai singoli condividenti, ha poi valutato la possibilità di pervenire ad uno schema divisorio tra i condividenti, previa ripartizione in lotti della massa ereditaria, formulando il seguente progetto divisionale (pag. 51 ctu): Sulla base dei principi suesposti, si deve concludere, alla luce degli accertamenti tecnici compiuti dal C.T.U., compendiati nella relazione depositata che i beni oggetto di divisione non siano chiaramente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti, di talché la domanda di attribuzione che costituisce diritto potestativo deve essere accolta.
In conclusione, quindi, la giudicante ritiene di disporre in conformità del progetto divisionale di cui alla relazione della ctu, schema divisorio che, come detto, si ritiene idoneo ad una equa distribuzione della massa ereditaria tra i condividenti e riduzione al minimo dei conguagli in denaro. In presenza di contrapposte domande di assegnazione, deve esser preferito l'aspirante titolare della maggior quota individuale e quindi deve essere attribuito il lotto 1 alla convenuta e il lotto 2 agli attori.
Quanto alle spese del giudizio, va premesso il principio in base al quale nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento stesso alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza in riferimento alle vicende connotate dall'esistenza di contrapposte pretese ed interessi tra le parti (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3083).
Orbene nel caso concreto appare equo disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92, 2° comma c.p.c. e ciò in considerazione della natura della lite, delle questioni trattate, dei rapporti tra le parti e dell'esito complessivo del giudizio. Vanno invece definitivamente poste a carico della massa pro quota le spese di C.T.U. come liquidate, in via provvisoria, in corso di causa, atteso che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliario deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: dichiara l'apertura della successione di , nato il [...] e deceduto l'8 Controparte_3
luglio 2016; dichiara che la successione sia regolata per legge;
dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria, derivante dalla successione mortis causa di sui beni indicati in atti meglio descritti e stimati nella ctu;
Controparte_3 accertata la parziale indivisibilità in natura del compendio di cui sopra, dispone l'assegnazione:
a parte convenuta dell'appartamento per civile abitazione sito nel comune di Rende, alla via Jhon
Fitzgerald Kennedy nr. 114, posto al piano quarto distinto con il numero di interno 14, identificato al N.C.E.U. al foglio 52, particella 104, sub 16; del Libretto UBI – Valore € 18.703,86 nonché del
Libretto Postale – Valore € 11.602,70;
a parte attrice l'appartamento per civile abitazione sito nel comune di San UC, alla via immacolata nr. 4, posto al piano primo, identificato al N.C.E.U. al foglio 7, particella 188, sub 10; pone a carico di parte attrice il pagamento del conguaglio in favore di parte convenuta dell'importo di € 20.715,15, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
condanna parte attrice al rimborso in favore di parte convenuta delle somme versate per la conservazione dei beni comuni pari a complessivi € 1156,07, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, da ripartirsi pro quota;
respinge ogni ulteriore domanda;
compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu a carico della massa pro quota;
ordina al conservatore la trascrizione della presente sentenza esonerandolo da ogni responsabilità.
Così deciso in Cosenza, il 17/01/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Cosenza, Prima Sezione Civile, in persona della giudice Marzia Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2926/2019 R. G. promossa da
, c.f. , , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e , c.f. , con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'Avv. Giacomo Ammerata, nel cui studio Donnici Inferiore, Via ex Provinciale n.19 sono elettivamente domiciliati giusta procura in atti;
parte attrice contro
c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Pietro Controparte_1 C.F._4
Greco c.f. , nel cui studio in Cosenza alla Piazza Loreto n°35 è C.F._5
elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
parte convenuta
OGGETTO: divisione ereditaria.
CONCLUSIONI rese in data 14 ottobre 2024, come da verbale d'udienza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att, c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 2.7.2019, , ed Parte_3 Parte_2 [...]
, quali eredi per rappresentazione di ed , hanno evocato in Parte_1 Per_1 Controparte_2
giudizio innanzi all'intestato Tribunale chiedendo dichiararsi aperta la Controparte_1
successione legittima del proprio zio - nonché marito della convenuta – e Controparte_3
disporsi lo scioglimento della comunione indivisa dell'eredità del de cuius con assegnazione dei beni relitti in relazione e rapporto alle rispettive quote ereditarie ex lege (2/3 1/6 Controparte_1
; 1/12 ed 1/12 ). Parte_1 Pt_1 Parte_2
A sostegno della domanda hanno rappresentato che la massa ereditaria era costituita dalla piena proprietà di un immobile sito in Rende (Cs) alla Via Kennedy n°114 identificato in Catasto
Fabbricati al foglio n°52, part.lla 104 sub.16 e di un immobile sito in San UC (Cs) alla Via
Immacolata n°4 identificato in Catasto Fabbricati al foglio n°7, part.lla 188 sub.10 oltre che di due libretti di risparmio intrattenuti dal de cuius, rispettivamente, con Ubi Banca2 nonché con
[...]
. CP_4
In particolare, rispetto all'immobile di San UC, che la convenuta utilizzava con il defunto coniuge per la villeggiatura nel periodo estivo, hanno dichiarato di essere interessati all'assegnazione, ritenendo così di assolvere ad un obbligo morale relativo alle disposizioni testamentarie di del 10.01.1984. Parte_2
Hanno altresì richiesto il pagamento dei frutti civili relativi al detto cespite, il cui godimento non era mai stato loro concesso dalla comunista convenuta, sebbene più volte sollecitata in tal senso.
Con comparsa depositata il 7.11.2019 si è costituita in giudizio che ha contestato Controparte_1
in fatto e di diritto le deduzioni di parte attrice, salvo aderire alla richiesta di scioglimento della comunione ereditaria.
Ha in particolare eccepito la nullità/inefficacia del sostituto fedecommissario con cui Pt_2
senior (padre del de cuius), nel testamento olografo redatto il 10 gennaio 1984 aveva
[...]
devoluto l'appartamento sito in San UC (Cs) al proprio figlio , prevedendo, altresì, CP_3 che al decesso del figlio “esso apparterrà a mio nipote , figlio di . CP_3 Parte_3 CP_2
Ha poi contestato la debenza di alcun frutto civile in favore degli attori coeredi in quanto sull'immobile di Rende vantava il diritto di abitazione mentre sull'immobile sito in San UC non vi era stata mai richiesta di uso congiunto dell'immobile da parte degli altri coeredi, essendo pervenuta esclusivamente una richiesta da parte di per un uso esclusivo Parte_3 dell'immobile in forza del fedecommesso nullo.
Ha altresì documentato di avere, quale comunista diligente, adempiuto alle spese di ordinaria manutenzione sugli immobili per cui è causa, provvedendo a pagare e versare anche le imposte a titolo di successione oltre che tasse e tributi locali anche di spettanza degli altri coeredi, come documentato in atti.
Ha quindi concluso chiedendo lo scioglimento della comunione ereditaria, con assegnazione di beni e/o di conguagli in denaro pari al valore della propria quota di eredità (2/3) e con condanna degli altri coeredi al pagamento, pro quota, delle spese dalla stessa anticipate sugli immobili quale comunista diligente/utile gestore. Accordati i termini di cui all'art.183 VI comma cpc, la causa è stata istruita in via documentale, mediante la prova orale richiesta dalle parti, ordine di esibizione e ctu estimativa-divisionale del compendio ereditario.
In particolare è stato domandato al ctu, esaminata la documentazione acquisita ed espletati gli opportuni accertamenti presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, di ricostruire il patrimonio mobiliare ed immobiliare e:
1) individuare con riferimento ai titoli di provenienza, i beni mobili, immobili oggetto della massa da dividere sussistenti nel patrimonio del defunto al momento del decesso, Controparte_3
anche presso istituti di credito e uffici postali e ne verifichi l'attuale appartenenza alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota;
2) predisporre, ove possibile, un progetto di comoda divisione con eventuali conguagli in denaro;
3) ove i beni non siano comodamente divisibili, fornire adeguata spiegazione di detta indivisibilità e determini il loro attuale valore di mercato, chiarendo dettagliatamente i concreti elementi di stima e di confronto assunti a sostegno della valutazione effettuata;
4) rilevare ancora se gli immobili presentino, o meno, i requisiti che ne garantiscono la legittimità urbanistica e ne consentano la commerciabilità ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni;
5) procedere, ancora, a predisporre, con riguardo ai beni ereditari, attestazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, ai sensi e per gli effetti di quanto attualmente previsto dall'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
6) quantificare il valore del diritto di abitazione del coniuge superstite, conformemente al principio alla cui stregua “In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ., dovendo il valore capitale di tali diritti essere detratto dall'asse prima di procedere alla divisione dello stesso tra tutti i coeredi, secondo un meccanismo assimilabile al prelegato, e senza che, perciò, operi il diverso procedimento di imputazione previsto dall'art. 533 cod. civ., relativo al concorso tra eredi legittimi e legittimari e strettamente inerente alla tutela delle quote di riserva dei figli del "de cuius" (Cass. SSUU. 4847/2013).
Espletato l'incombente tecnico, anche a seguito di integrazione dell'elaborato peritale, dopo plurimi tentativi di bonario componimento, all'udienza dell'8.10.2024, le parti costituite, con modalità cartolare, hanno quindi precisato le rispettive conclusioni e, con ordinanza del 14.10.2024, la causa è stata quindi introitata in decisione, previa concessione dei termini ex art.190 cpc per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, infatti, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall'art. 789 c.p.c. - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell'udienza di discussione dello stesso (essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal C.T.U.) così come non è necessaria la fissazione dell'apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale, la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria (Cass. 242/2010).
Così succintamente compendiata la vicenda contenziosa, in via di ricostruzione sistematica deve rammentarsi che la legge non definisce la comunione "ereditaria", la cui nozione va ricavata da quella - più generale - dettata dall'art. 1100 cod. civ. per la comunione c.d. "ordinaria", definita come quella situazione in cui "la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone".
Ogni comunione consiste nella contitolarità della proprietà di un bene o di altro diritto reale sopra di esso, di modo che ogni compartecipe è titolare del diritto sull'intero bene per una quota ideale: la
"quota" è la misura della contitolarità spettante al partecipe alla comunione. Ciò non vale, tuttavia, con riferimento alla comunione ereditaria, che è una "figura speciale" rispetto alla più generale figura della comunione (è questa la ragione per cui è soggetta alla medesima disciplina della comunione ordinaria - artt. 1100 e ss. c.c.. - in quanto con essa compatibile), consiste nel fatto che essa ha ad oggetto i beni che componevano il patrimonio del de cuius e si costituisce ipso iure tra gli eredi a seguito dell'apertura di una successione mortis. La comunione ereditaria è, perciò, indipendente dalla volontà dei chiamati alla eredità (non è una comunione "volontaria", mancando un atto negoziale diretto a costituirla) e va annoverata tra le comunioni "incidentali" ("communio incidens"), in quanto sorge per il verificarsi del mero "fatto giuridico" della pluralità di acquisti della medesima eredità; tale fatto è indipendente ed esterno rispetto al negozio di accettazione, diretto com'è - quest'ultimo - solo a perfezionare l'acquisto della eredità (per la qualificazione della comunione ereditaria come comunione incidentale, cfr. Cass., 355/2011; Cass.1085/1995).
Il giudizio divisorio, pur avendo natura unitaria, si compone essenzialmente di due fasi, espressamente disciplinate dal legislatore: la prima, contemplata dall'art. 785 c.p.c., tesa alla verifica del fondamento del diritto a conseguire la divisione;
la seconda, regolata dall'art. 789 c.p.c., volta all'attuazione di tale diritto. Entrambe le fasi sono strutturate su di un'alternativa che rappresenta il profilo di specialità del giudizio di divisione rispetto al processo di cognizione generale: se non sorgono contestazioni il giudice istruttore dispone con ordinanza;
se sono sollevate contestazioni la causa è rimessa in decisione e il giudice si pronuncia mediante sentenza.
A queste due fasi necessarie se ne possono, poi, aggiungere altre meramente eventuali, benché caratteristiche del processo divisorio (vendita di beni mobili o immobili, estrazione a sorte dei lotti etc.). Nel giudizio in esame, si possono, infine, inserire controversie preliminari alla divisione tanto di natura successoria (impugnazione di testamenti, azioni di riduzione, ecc.), quanto di natura contrattuale ed anche la decisione di tali domande (che riverbera i suoi effetti sull'esito della divisione, nel senso di modificare l'entità delle quote dei condividenti oppure di variare la consistenza della massa da dividere) assume la forma della sentenza non definitiva, avente carattere strumentale rispetto alla pronuncia finale.
A tal proposito va osservato che principi basilari in materia di divisione di beni comuni sono quelli stabiliti dall'art. 1111, primo comma c.c., secondo il quale "ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione", e dall'art. 1114 c.c., il quale stabilisce che la divisione ha luogo "in natura, in parti corrispondenti alle rispettive quote". Si tratta di un diritto soggettivo, classificato in dottrina tra i diritti "potestativi", caratterizzato dal potere di determinare unilateralmente un mutamento nella situazione giuridica degli altri compartecipi alla comunione, ancorché dissenzienti. Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni caduti in comunione vanno, poi, seguite le disposizioni contenute negli artt. 713 c.c. e segg., riferibili alla comunione ereditaria, ma applicabili alla divisione di ogni tipo di comunione per il richiamo contenuto nell'art. 1116 c.c.
Alla stregua delle norme sopra menzionate, la divisione giudiziale è retta da due principi fondamentali, quello previsto dall'art. 718 c.c., che afferma il "diritto dei beni in natura", vale a dire il diritto di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte dei beni comuni in natura, e quello previsto dall'art. 727 c.c., che richiede, di regola, la formazione di porzioni qualitativamente omogenee.
Naturalmente, la divisione in natura presuppone che i beni caduti in comunione siano divisibili, dovendosi applicare, nel caso contrario, le regole stabilite nell'art. 720 c.c., a norma del quale l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza, salvo che nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, nel qual caso occorre procedere alla vendita all'incanto.
Va, pertanto, compiuta, anche nella fattispecie in esame, un'indagine preliminare, diretta a verificare se i beni da dividere siano divisibili, tenendo presente che, per giurisprudenza costante, l'unitaria destinazione economica del bene comune non ne esclude la comoda divisibilità, ai sensi dell'art. 720 c.c., se il bene può essere materialmente ripartito, senza pregiudizio dell'originario valore economico, in parti vantaggiosamente utilizzabili dai singoli condividenti (Cassazione civile sez. II,
24 febbraio 1995, n. 2117), postulando la comoda divisibilità, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (Cassazione civile sez. II,
24 novembre 1998, n. 11891; Cassazione civile, sez. II, 10 aprile 1990 n. 2989).
In sintesi, in tema di divisione giudiziale, l'art. 718 cod. civ., il quale riconosce a ciascun coerede il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727, trova deroga, ai sensi dell'art. 720 cod. civ., non solo nel caso di mera "non divisibilità" del bene, ma anche in ogni ipotesi in cui lo stesso non sia "comodamente" divisibile, situazione, questa, che ricorre nei casi in cui, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive,
e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risultino sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero (Cass.
22863/2006; Cass. 27984/2023).
Ancora deve rilevarsi che, allorché nella comunione ereditaria sia compreso un immobile non comodamente divisibile, oggetto di contrapposte richieste di attribuzione, occorre distinguere l'ipotesi in cui uno dei coeredi sia titolare, a monte, di una quota maggiore rispetto agli altri, nel qual caso lo stesso, in applicazione del principio del "favor divisionis" ex art. 720 c.c., prevale sugli altri condividenti, anche qualora essi, formulando una richiesta congiunta di attribuzione, superino, con l'accorpamento delle proprie quote, il valore della quota del coerede antagonista, dall'eventualità nella quale i coeredi siano titolari, "ab origine", di quote identiche, ove l'attribuzione del bene è rimessa al giudice sulla base di ragioni di opportunità e convenienza ex art. 720 c.c., che consentono di apprezzare, come idoneo ad orientare tale scelta, il diverso criterio legale della richiesta congiunta, trovando il rimedio residuale della vendita all'incanto applicazione solo se non sia ravvisabile alcun criterio obiettivo di preferenza e senza che, peraltro, l'individuazione del condividente assegnatario del bene possa dipendere dalla maggiore offerta, che uno di essi faccia, rispetto al prezzo di stima, non caratterizzandosi il procedimento divisionale come una gara tra i coeredi (67869/2019). In tal senso è pregnante sottolineare che nella divisione ereditaria non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l' intero ad una quota ed altri, sempre per l' intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere, di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere.
Ciò posto in termini generali e passando alla delibazione delle domande rispettivamente formulate, deve dichiararsi in via preliminare il non luogo a provvedere sulla domanda di nullità della clausola fedecommissaria contenuta nel testamento di , vietata dall'art. 692 c.c., per Parte_2
difetto di interesse ad agire, atteso che gli attori hanno invocato lo scioglimento della comunione ereditaria in forza della normativa sulla successione legittima.
Ancora in via preliminare deve evidenziarsi come, in tema di divisione, in caso di utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di un comproprietario, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto, solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta senza nulla ottenere e ne abbia tratto un vantaggio patrimoniale. In tal caso occorre la prova di una sottrazione o di un impedimento assoluto all'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune spettanti agli altri contitolari o una violazione dei criteri stabiliti dall'art. 1102 c.c., potendosi quantificare il danno in base ai frutti civili ricavati dall'uso esclusivo (Cass. 31105/2023).
Sicchè. se è vero che il coerede che, dopo la morte del "de cuius", utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario, è obbligato al pagamento agli altri coeredi della corrispondente quota dei frutti naturali (che entrano a far parte della comunione e quindi si ripartiscono tra i partecipanti "pro quota") e dei frutti civili (soggetti alla regola della divisione "ipso iure"), tratti dal bene goduto (Cass.18548/2022), nel caso di specie, in difetto di prova che la abbia CP_1
ricavato utilitas dal godimento del cespite, o che abbia negato l'utilizzo ai coeredi (risultando dalle emergenze documentali che la stessa abbia negato al solo di ottenere il possesso Parte_3
esclusivo del bene in forza del fedecommesso nullo, cfr docc. 4. 5 e 6 fasc. parte conventua), la stessa deve essere rigettata. Ciò premesso, nel merito, al fine di accertare il fondamento del diritto alla divisione, la prima questione da risolvere è stata la corretta determinazione dei beni oggetto di comunione (e successivamente il quomodo della divisione medesima).
Con riferimento all'individuazione dei beni da dividere, il nominato C.T.U. ha offerto una chiara ed esauriente ricognizione del compendio ereditario nell'elaborato peritale che, per serietà
d'impostazione scientifica e logicità di argomentazione merita di essere pienamente condiviso e richiamato in questa sede.
Preliminarmente, il C.T.U. ha provveduto alla formazione della massa ereditaria, individuando, sulla scorta della consistenza già precedentemente individuata dal Tribunale, in tal senso i seguenti beni relitti dal de cuius:
Appartamento per civile abitazione sito nel comune di Rende, alla via Jhon Fitzgerald Kennedy nr.
114, posto al piano quarto distinto con il numero di interno 14, identificato al N.C.E.U. al foglio 52, particella 104, sub 16. Aventi le seguenti quote di proprietà:
o nata a [...] il [...] - proprietà per 8/12; Controparte_1
o nato a [...] il [...] – proprietà per 1/12; Parte_2
o nata a [...] il [...] – proprietà per 2/12; Parte_1
o ato a COSENZA il 02/08/1966 – proprietà per 1/12. Parte_3
Appartamento per civile abitazione sito nel comune di San UC, alla via immacolata nr. 4, posto al piano primo, identificato al N.C.E.U. al foglio 7, particella 188, sub 10. Aventi le seguenti quote di proprietà:
o nata a [...] il [...] - proprietà per 8/12; Controparte_1
o nato a [...] il [...] – proprietà per 1/12; Parte_2
o nata a [...] il [...] – proprietà per 2/12; Parte_1
o ato a COSENZA il 02/08/1966 – proprietà per 1/12. Parte_3
- libretto di deposito a risparmio UBI Banca Carime n. 10020369 intestato a Controparte_3
con saldo a credito alla data del 04/07/2016 di € 18.703,86;
- libretto di risparmio postale n. 38636312 intestato a e con Controparte_3 Controparte_1 saldo a credito alla data del 04/07/2016 di € 23.205,39.
Le due unità immobiliari, considerate le loro caratteristiche tipologiche, distributive e dimensionali sono state ritenute dal ctu come unici immobili indivisibili.
In particolare il ctu ha chiarito:
“I beni in oggetto, non risultano comodamente divisibili in quanto in entrambi gli immobili vi è un solo servizio igienico ed una sola cucina, e pertanto predisporre un progetto che non vada a stravolgere completamente i beni non è di facile soluzione, anche perché le quote di proprietà sono molto differenti e predominati per la Sig.ra che ne possiede 8/12, a fronte dei 2/12 di CP_1
e 1/12 di e Per l'appartamento sito in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Rende facente parte il lotto 1, essendo di dimensioni moderate, in un progetto di divisione bisognerebbe creare un appartamento di 63 mq, corrispondente alla quota della Sig.ra e CP_1
altri tre appartamenti di cui 2 di 8 mq l'uno ed uno di 16 mq tutti al disotto del limite minimo per dei monolocali. Per l'immobile nel comune di San UC, la situazione diventerebbe ancora più complessa in quanto la struttura portante del bene (muratura portante in pietre) non consente la ridistribuzione dei vani interni, oltre al fatto che anche in questo caso nell'immobile attualmente è presente un solo servizio igienico ed una sola cucina, ed andare a realizzare in nuovi impianti divetterebbe proibitivo”.
Il ctu ha quindi: proceduto alla determinazione del valore di mercato dei due lotti, individuato, a seguito di esaustiva e motivata analisi tecnica, per comparazione, con il criterio del Market Comparison Approach. in €
109.000 l'immobile in Rende (lotto 1) e in € 92.000 quello in San UC (lotto 2); quantificato il valore del diritto di abitazione nel 15% del valore del cespite, = € 16.350,00, e quindi accertato il valore della proprietà gravata da tale diritto in € 92.650,00; detratto dal lotto 1 l'importo di € 5.616,00 pari alle spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e la presentazione di pratiche edilizie per la diversa distribuzione dei vani interni;
detratto dal lotto 2 € 1.616,00 ed € 650,00 per il ripristino dello stato dei luoghi e le regolarizzazioni catastali;
individuato i beni mobili facente parte il patrimonio oggetto del contendere, ossia il libretto di deposito a risparmio UBI Banca Carime n. 10020369 intestato a con saldo a Controparte_3
credito alla data del 08/07/2016 di € 18.703,86 ed illibretto di risparmio postale n. 38636312 intestato a e con saldo a credito alla data del 08/07/2016 di € Controparte_3 Controparte_1
23.205,39.
Ha quindi ricostruito la massa dividenda come segue:
a. Lotto 1 – Valore € 87.034,00, al netto del valore del diritto di abitazione calcolato in precedenza;
b. Lotto 2 – Valore € 89.743,00;
c. Libretto UBI – Valore € 18.703,86;
d. Libretto Postale – Valore € 11.602,70.
Per un valore totale dei beni di € 207.083,56.
In relazione alla massa ed alla misura dei diritti vantati dai singoli condividenti, ha poi valutato la possibilità di pervenire ad uno schema divisorio tra i condividenti, previa ripartizione in lotti della massa ereditaria, formulando il seguente progetto divisionale (pag. 51 ctu): Sulla base dei principi suesposti, si deve concludere, alla luce degli accertamenti tecnici compiuti dal C.T.U., compendiati nella relazione depositata che i beni oggetto di divisione non siano chiaramente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti, di talché la domanda di attribuzione che costituisce diritto potestativo deve essere accolta.
In conclusione, quindi, la giudicante ritiene di disporre in conformità del progetto divisionale di cui alla relazione della ctu, schema divisorio che, come detto, si ritiene idoneo ad una equa distribuzione della massa ereditaria tra i condividenti e riduzione al minimo dei conguagli in denaro. In presenza di contrapposte domande di assegnazione, deve esser preferito l'aspirante titolare della maggior quota individuale e quindi deve essere attribuito il lotto 1 alla convenuta e il lotto 2 agli attori.
Quanto alle spese del giudizio, va premesso il principio in base al quale nel procedimento di divisione le spese di causa vanno poste a carico della massa per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento stesso alla sua conclusione, mentre valgono i principi generali della soccombenza in riferimento alle vicende connotate dall'esistenza di contrapposte pretese ed interessi tra le parti (cfr., tra le altre, Cass.Civ., Sez. II, 13 febbraio 2006, n. 3083).
Orbene nel caso concreto appare equo disporre la compensazione delle spese di lite ex art. 92, 2° comma c.p.c. e ciò in considerazione della natura della lite, delle questioni trattate, dei rapporti tra le parti e dell'esito complessivo del giudizio. Vanno invece definitivamente poste a carico della massa pro quota le spese di C.T.U. come liquidate, in via provvisoria, in corso di causa, atteso che, in ragione della finalità propria della consulenza di aiuto nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, la prestazione dell'ausiliario deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti stesse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, cosi provvede: dichiara l'apertura della successione di , nato il [...] e deceduto l'8 Controparte_3
luglio 2016; dichiara che la successione sia regolata per legge;
dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria, derivante dalla successione mortis causa di sui beni indicati in atti meglio descritti e stimati nella ctu;
Controparte_3 accertata la parziale indivisibilità in natura del compendio di cui sopra, dispone l'assegnazione:
a parte convenuta dell'appartamento per civile abitazione sito nel comune di Rende, alla via Jhon
Fitzgerald Kennedy nr. 114, posto al piano quarto distinto con il numero di interno 14, identificato al N.C.E.U. al foglio 52, particella 104, sub 16; del Libretto UBI – Valore € 18.703,86 nonché del
Libretto Postale – Valore € 11.602,70;
a parte attrice l'appartamento per civile abitazione sito nel comune di San UC, alla via immacolata nr. 4, posto al piano primo, identificato al N.C.E.U. al foglio 7, particella 188, sub 10; pone a carico di parte attrice il pagamento del conguaglio in favore di parte convenuta dell'importo di € 20.715,15, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
condanna parte attrice al rimborso in favore di parte convenuta delle somme versate per la conservazione dei beni comuni pari a complessivi € 1156,07, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, da ripartirsi pro quota;
respinge ogni ulteriore domanda;
compensa le spese di lite;
pone le spese di ctu a carico della massa pro quota;
ordina al conservatore la trascrizione della presente sentenza esonerandolo da ogni responsabilità.
Così deciso in Cosenza, il 17/01/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)