Art. 5.
Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289 , quale sostituito dall' articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850 , e' abrogato.
Il terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto 12 dicembre 1929, n. 2289 , quale sostituito dall' articolo 1 del regio decreto 3 giugno 1938, n. 850 , e' abrogato.