TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/07/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG 3139/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 03/05/2022 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
03/07/2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VECCHINI CRISTIANA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
c. f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GIACON GIUSEPPE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla oppone”
PER LE PARTI: dichiarano di aderire alla proposta conciliativa della Giudice formulata ex art. 185 bis cpc formulata all'udienza del 12/02/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 20/09/2008 a Verona (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti all'udienza del 03/07/2025 hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice ex art. 185 bis cpc all'udienza del 12/02/2025, raggiungendo, coì, un accordo complessivo in ordine a ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità
a tale proposta formulata e accettata dalla parti, con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 20/09/2008 a Verona (VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VERONA (VR) nell'anno 2008,
Numero 63, Parte II, Serie C.
2. Dispone l'affido condiviso dei minori con collocamento anagrafico presso la madre.
3. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi previo accordo delle parti per un tempo sostanzialmente equivalente a quello di permanenza dei minori presso la madre e, nei periodi festivi, per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno;
in via alternata dal 24.12 al 30.12
o dal 31.12 al 6.1; altre festività alternate.
4. Pone a carico del padre un contributo perequativo per il mantenimento dei figli di euro 300,00 mensili (pari a euro 100,00 a figlio), rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di marzo 2025, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro
2 il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona.
5. Pone a carico del resistente un contributo di Euro 250,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
6. Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dalla madre.
7. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VERONA (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 7.7.2025
La Giudice rel.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
Antonella Guerra Presidente
Silvia Rizzuto Giudice
Virginia Manfroni Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 03/05/2022 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
03/07/2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
VECCHINI CRISTIANA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
c. f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
GIACON GIUSEPPE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla oppone”
PER LE PARTI: dichiarano di aderire alla proposta conciliativa della Giudice formulata ex art. 185 bis cpc formulata all'udienza del 12/02/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 20/09/2008 a Verona (VR), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti all'udienza del 03/07/2025 hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla Giudice ex art. 185 bis cpc all'udienza del 12/02/2025, raggiungendo, coì, un accordo complessivo in ordine a ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità
a tale proposta formulata e accettata dalla parti, con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il Collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 20/09/2008 a Verona (VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VERONA (VR) nell'anno 2008,
Numero 63, Parte II, Serie C.
2. Dispone l'affido condiviso dei minori con collocamento anagrafico presso la madre.
3. Dispone che il diritto dovere di visita del padre si esplichi previo accordo delle parti per un tempo sostanzialmente equivalente a quello di permanenza dei minori presso la madre e, nei periodi festivi, per due settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordarsi entro il 30.4 di ciascun anno;
in via alternata dal 24.12 al 30.12
o dal 31.12 al 6.1; altre festività alternate.
4. Pone a carico del padre un contributo perequativo per il mantenimento dei figli di euro 300,00 mensili (pari a euro 100,00 a figlio), rivalutabili Istat, con decorrenza dal mese di marzo 2025, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro
2 il 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del
Tribunale di Verona.
5. Pone a carico del resistente un contributo di Euro 250,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per la ricorrente, da versarsi sul conto corrente intestato alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
6. Dispone che l'assegno unico per i figli venga percepito integralmente dalla madre.
7. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di VERONA (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
8. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 7.7.2025
La Giudice rel.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3