CASS
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 31/07/2025, n. 28080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28080 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28080 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 01/07/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di UC EN;
considerato che il motivo processuale non sia manifestamente infondato, data la controvertibilità della questione prospettata;
osservato che, di conseguenza, non vi è preclusione a rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati, che, contestati come commessi al più tardi il 2 febbraio 2015 devono considerarsi estinti, nonostante la recidiva contestata e le lunghe sospensioni intervenute, al 13 novembre 2024, come indicato altresì nella sentenza impugnata;
ritenuto, pertanto, di dover procedere alla pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio enunciandone la ragione nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 1 luglio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 28080 Anno 2025 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 01/07/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Letto il ricorso presentato nell'interesse di UC EN;
considerato che il motivo processuale non sia manifestamente infondato, data la controvertibilità della questione prospettata;
osservato che, di conseguenza, non vi è preclusione a rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati, che, contestati come commessi al più tardi il 2 febbraio 2015 devono considerarsi estinti, nonostante la recidiva contestata e le lunghe sospensioni intervenute, al 13 novembre 2024, come indicato altresì nella sentenza impugnata;
ritenuto, pertanto, di dover procedere alla pronuncia di sentenza di annullamento senza rinvio enunciandone la ragione nel dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 1 luglio 2025.