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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 24/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1008/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1008/2025 R.G., promosso da , Codice fiscale: Parte_1
, e da , Codice fiscale: , entrambi C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Bonetti, elettivamente domiciliati come in atti
-ricorrenti - con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti:”vengano accolte le seguenti modifiche alle condizioni di separazione:
Il signor dovrà disporre di euro 250,00 per la figlia ma non per la Parte_1
sig.ra . b) La figlia minore trascorrerà col padre Parte_3 Persona_1
l'arco temporale tra il venerdì sera fino al lunedì mattina e a settimane alterne trascorrerà almeno un giorno durante la settimana in visita al padre da concordare mensilmente tra la sig.ra il sig. ” Pt_3 Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13-3-2025 i sopra indicati ricorrenti hanno chiesto, ai sensi degli artt. 473- bis.29 e 473-bis.51 5. co., la modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, omologate in data
15.01.2025 dal Tribunale di Rovigo con sentenza n. 15/2015 pubblicata in data 15.1.2025 nel proc. civ n. 4221/2024 RG.
1 Segnatamente, i ricorrenti hanno chiesto di revocare l'assegno di mantenimento di euro 250,00 disposto a carico del in favore della moglie e di regolamentare diversamente il diritto di Parte_1
visita del padre con la figlia minore nata in data [...]. Per_1
Con decreto del 18.3.2025 il presidente ha nominato il giudice delegato affinchè riferisse in camera di consiglio.
Nel merito, questo Collegio ritiene che le modifiche così come concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in considerazione della concorde volontà delle stesse di addivenire alla ridefinizione dei rispettivi rapporti economici. Quanto alla modifica attinente alle condizioni di visita da parte del padre alla figlia minore la nuova regolamentazione non è in contrasto con Per_1
l'interesse morale della stessa.
Trattandosi di ricorso su domanda congiunta, si dichiarano interamente compensate le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel ricorso n. 1008/2025 RG promosso da e Parte_1 [...]
con l'intervento del Pubblico Ministero, a parziale modifica delle condizioni di Pt_3
separazione omologate dal Tribunale di Rovigo in data 15.01.2025 con sentenza n. 15/2025, fermo quanto non espressamente modificato, così provvede:
- RECEPISCE le condizioni formulate congiuntamente dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Abiuso
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1008/2025 R.G., promosso da , Codice fiscale: Parte_1
, e da , Codice fiscale: , entrambi C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Bonetti, elettivamente domiciliati come in atti
-ricorrenti - con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti:”vengano accolte le seguenti modifiche alle condizioni di separazione:
Il signor dovrà disporre di euro 250,00 per la figlia ma non per la Parte_1
sig.ra . b) La figlia minore trascorrerà col padre Parte_3 Persona_1
l'arco temporale tra il venerdì sera fino al lunedì mattina e a settimane alterne trascorrerà almeno un giorno durante la settimana in visita al padre da concordare mensilmente tra la sig.ra il sig. ” Pt_3 Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13-3-2025 i sopra indicati ricorrenti hanno chiesto, ai sensi degli artt. 473- bis.29 e 473-bis.51 5. co., la modifica delle condizioni di separazione dei coniugi, omologate in data
15.01.2025 dal Tribunale di Rovigo con sentenza n. 15/2015 pubblicata in data 15.1.2025 nel proc. civ n. 4221/2024 RG.
1 Segnatamente, i ricorrenti hanno chiesto di revocare l'assegno di mantenimento di euro 250,00 disposto a carico del in favore della moglie e di regolamentare diversamente il diritto di Parte_1
visita del padre con la figlia minore nata in data [...]. Per_1
Con decreto del 18.3.2025 il presidente ha nominato il giudice delegato affinchè riferisse in camera di consiglio.
Nel merito, questo Collegio ritiene che le modifiche così come concordate dalle parti siano meritevoli di accoglimento, in considerazione della concorde volontà delle stesse di addivenire alla ridefinizione dei rispettivi rapporti economici. Quanto alla modifica attinente alle condizioni di visita da parte del padre alla figlia minore la nuova regolamentazione non è in contrasto con Per_1
l'interesse morale della stessa.
Trattandosi di ricorso su domanda congiunta, si dichiarano interamente compensate le spese di lite tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel ricorso n. 1008/2025 RG promosso da e Parte_1 [...]
con l'intervento del Pubblico Ministero, a parziale modifica delle condizioni di Pt_3
separazione omologate dal Tribunale di Rovigo in data 15.01.2025 con sentenza n. 15/2025, fermo quanto non espressamente modificato, così provvede:
- RECEPISCE le condizioni formulate congiuntamente dalle parti, come riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 21.03.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Abiuso
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