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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 5942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5942 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4419/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4419/2021 promossa da:
Parte_1
[...] con l'avv. Pezzolato Giada
ATTORI e
Controparte_1 con l'Avvocatura Dello Stato di Venezia CONVENUTO
e
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Carricato Francesco
ZO AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Nel merito: 1) accertare e dichiarare che l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio del pagina 1 di 12 fondo patrimoniale costituito dai coniugi e in data 10/12/01, con Parte_1 Parte_1 atto del Notaio di Adria rep. n. 86063/19360, Fascicolo n. 19360, è stata, per colpa Persona_1 dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di , eseguita tardivamente, in data Controparte_2
03/04/2009;
2) accertare e dichiarare che, per effetto della tardiva annotazione a margine dell'atto di matrimonio del fondo patrimoniale costituito dai coniugi e in data 10/12/01, i Parte_1 Parte_1 beni costituiti in fondo sono stati aggrediti da;
Controparte_3
3) accertata e dichiarata la tardiva annotazione della costituzione del fondo patrimoniale in calce all'atto di matrimonio con la conseguente responsabilità dell'Ufficiale di Stato Civile ex art. 2043 c.c. e del , in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi degli artt. 2049 c.c. e Controparte_2
28 Cost., nonché dell'art. 54 D. Lgs. 267/2000 in combinato con il D.P.R. 296/2000 ed il D.P.R.
223/1989, stante il rapporto di dipendenza gerarchico sussistente tra il Controparte_2 ed il , condannare il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 Controparte_1 ovvero in persona del pro tempore, anche in via solidale tra Controparte_2 CP_4 loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti dal sig. Parte_1
e dalla sig.ra e quantificati in € 250.000,00 o nella diversa somma maggiore e/o Parte_1 minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
- in via pregiudiziale di rito: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , Controparte_1 indebitamente coinvolto nel giudizio odierno;
- nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata e non sostenuta dai necessari elementi di legge e disporre la condanna d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c. della parte avversaria.
Con vittoria di spese e altri oneri di giudizio.
CONCLUSIONI DEL ZO AT
1) In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
2) Nel merito, rigettare le domande avanzate in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 12 Con vittoria di spese e di compensi del giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda al vaglio del Giudice trae origine dai seguenti accadimenti:
- in data 10/12/01, con atto del Notaio di Adria rep. n. 86063/19360, Fascicolo n. Persona_1
19360, i coniugi e costituivano un fondo patrimoniale sugli Parte_1 Parte_1 immobili di proprietà esclusiva per far fronte ai bisogni della famiglia .
- Con comunicazione del 17/12/2001, protocollata presso il Comune di Ariano Polesine (RO) il
24/12/2001, nr. 2285, il sig. a mezzo del Notaio di Adria, Parte_1 Persona_1 richiedeva all'Ufficiale di Stato Civile dello stesso Comune di annotare sull'atto di matrimonio dei sigg. e la costituzione del predetto fondo patrimoniale Parte_1 Parte_1
- La relativa annotazione ad opera dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di nel CP_2 CP_2 veniva effettuata solo in data 03.04.09 otto anni dopo la predetta comunicazione del Notaio
[...]
. Per_1
- In data 15/01/2009 Agente della Riscossione per la Provincia di Rovigo, Controparte_3 notificava al sig. , l'avviso di vendita immobiliare Prot. 80007/099, Fasc. 90005 avente Pt_1 valore di pignoramento immobiliare ai sensi dell'art. 78 D.P.R. n. 602/1973, relativo all'immobile di proprietà esclusiva dell'attore sito in , via Romea n. 17 int. A P.T., Controparte_2 identificato al N.C.E.U. del Comune di Fg. 45, P.lla 1076, sub. 1, rendita Controparte_2
5.388,00 euro Cat. D/1 - opifici, rientrante tra i beni del fondo patrimoniale .
- La procedura veniva avviata a seguito del mancato pagamento, da parte del sig. di alcune Pt_1 cartelle esattoriali per l'importo complessivo di € 81.459,86 oltre oneri di trascrizione del pignoramento e spese di esecuzione.
- Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. 2, c.p.c. depositato il 09.03.09 presso il CP_ Tribunale di Rovigo, l'odierno attore promuoveva la causa n. 74/09 e chiedeva l'annullamento dell'avviso di vendita e contestuale pignoramento ai sensi dell'art. 78 D.P.R. n.
602/1973, Prot. 80007/099, Fasc. 90005 promosso da in quanto l'immobile Controparte_3 sottoposto ad esecuzione, rientrava tra i beni oggetto del fondo patrimoniale costituito il 10.1.01 con atto del notaio di Adria Rep. n. 8606/19360 . Persona_1 pagina 3 di 12 - Con ordinanza del 16.04.09, il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'opposizione proposta dal sig. rilevando che l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio del fondo patrimoniale in Pt_1 questione fosse postuma, in quanto avvenuta il 03.04.09, rispetto alla trascrizione del pignoramento eseguita il 14.01.09 .
- In data 20.04.09, stante il mancato esperimento vittorioso dell'azione giudiziaria, il sig. Pt_1 per annullare gli effetti del pignoramento promosso da richiedeva la Controparte_3 rateizzazione dell'importo di cui alla procedura esecutiva, la quale veniva concessa il 24.04.09 .
- Stante l'ottenimento della rateizzazione da parte del sig. con istanza di data 15/04/13, Pt_1 chiedeva la cancellazione del procedimento esecutivo n. 74/09 promosso Controparte_3 avanti al Tribunale di Rovigo .
- Con ordinanza del 23/04/13, il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Rovigo dichiarava estinta la procedura esecutiva n. 74/09 ordinando al Direttore dell'Agenzia del Territorio, Ufficio
Provinciale di Venezia, Sez. di Chioggia, di procedere alla cancellazione del pignoramento immobiliare di cui alla nota di trascrizione del 14/01/09 di n. 193 R.G. e n. 127 R.P.
***
Gli attori instaurano il presente procedimento ritenendo che se il fondo patrimoniale, costituito il
10/12/01 con atto del Notaio di Adria rep. n. 86063/19360, Fascicolo n. 19360 e Persona_1 comunicazione dello stesso notaio al Comune di il 17/12/2001, protocollata il Controparte_2
24/12/2001 al nr. 2285 fosse stato correttamente e tempestivamente trascrizione nei registri dello stato civile, sarebbe stato opponibile all'ente di riscossione il quale non avrebbe potuto agire esecutivamente, considerato che l'art. 2929 bis del c.c. entrava in vigore nel 2015; pertanto successivamente alla procedura esecutiva immobiliare n. 74/09.
Mutato il rito da sommario ad ordinario , concessi i termini 183 cpc, e tentata la conciliazione, la causa, ritenuta matura, viene decisa.
***********
pagina 4 di 12 Come noto, il fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e ss. c.c. è una convenzione matrimoniale che vincola alcuni beni e diritti al soddisfacimento delle esigenze familiari dei soggetti costituenti.
Il codice civile, all'art. 170, esclude che i beni vincolati possano essere oggetto di esecuzione forzata per debiti "che il creditore conosceva essere contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"; di conseguenza gli interpreti parlano a tal proposito di impignorabilità relativa (cfr. Trib. Agrigento, sent.
13/05/2020).
I debiti estranei ai bisogni di famiglia, rimangono, quindi, comunque esistenti e esigibili, vertendo la deroga di cui all'art. 170 c.c. sul solo profilo dell'esecuzione coattiva.
Dalle risultanze dell'istruttoria è emersa l'assenza di un fatto lesivo e di un elemento soggettivo che consenta l'imputabilità delle relative conseguenze all'Amministrazione, invero non è individuabile il danno-evento ingiusto subito dalle parti attrici.
Infatti, il pignoramento è stato utilmente paralizzato mediante la rateizzazione del debito e i beni parte del fondo patrimoniale sono rimasti nella titolarità delle parti attrici.
L'esecuzione forzata del debito, quindi, non si è realizzata e, in quanto insussistente, non può dunque assumere gli estremi del fatto ingiusto.
Inoltre l'attore non ha indicato la natura del credito fatto valere da né quali siano le Controparte_3 ragioni della sua assunzione, sicché non è provato che sia inerente ai bisogni familiari.
Com'è noto, il limite di cui all'art. 170 c.c. richiede che il creditore fosse a conoscenza della destinazione del debito concesso ai bisogni della famiglia, e il cui onere della prova, in generale, grava proprio sul debitore che intenda evitare l'esecuzione sui beni del fondo (cfr. Cass. civ., sent. 11/07/2017, n. 17076).
Nel caso in esame , l'esecuzione forzata del debito è stata evitata grazie alla rateizzazione del debito.
Neppure questa modalità esecutiva potrà essere indicata come danno ingiusto: essa fa infatti riferimento a un debito comunque gravante sulle parti attrici e che le stesse, dunque, avrebbero comunque dovuto adempiere, in presenza o meno di un fondo patrimoniale opponibile.
Di conseguenza, il pagamento frazionato di un debito dovuto non può in alcun modo essere qualificato come "danno ingiusto" e, comunque, esso non appare in alcun modo collegato da un punto di vista eziologico all'asserita condotta lesiva del CP_2
La quantificazione dei lamentati danni, che l'attore indica in €250.000,00, non risulta sostenuta da elementi di prova, il cui onere grava come noto sulla parte pretesa danneggiata.
pagina 5 di 12 La somma indicata viene giustificata nell'atto introduttivo come di seguito: "corrispondenti alla pretesa economica vantata in esecuzione e poi rateizzata, alle spese di difesa in opposizione all'esecuzione ed al danno non patrimoniale subito dal sig. . Pt_1
Rilevato che la pretesa economica oggetto di esecuzione da parte di (pari a € Controparte_3
81.459,86) non è certo un danno risarcibile a carico dell'Amministrazione.
La presenza di un fondo patrimoniale opponibile non avrebbe in alcun modo inciso sull'esistenza e sull'obbligatorietà di tale debito, per cui il relativo adempimento, rateizzato o meno, non potrà essere considerato ingiusto né risarcibile.
A difettare, in ogni caso, è la mancata prova di un adeguato nesso che permetta di imputare tale esposizione debitoria alla condotta dell'Amministrazione .
In merito alle spese del procedimento di opposizione all'esecuzione, non è stato offerto alcun supporto probatorio alla quantificazione, per le quali dovranno essere certamente considerate le determinazioni del GE in merito alle spese di quella fase, di per sé tendenzialmente idonee a soddisfare la parte vittoriosa ex d.m. 55/2014 .
In ultimo, nessun dato oggettivo è fornito a sostegno dei lamentati danni non patrimoniali del sig.
(il solo ad aver subito tale categoria di danni nella narrativa del ricorso). Pt_1
Alla luce delle risultanze di causa, ritiene questo giudicante che la parte attrice non ha fornito prova né della sussistenza di un danno-evento risarcibile, né di un nesso causale tra la condotta del Controparte_2
ed il danno asseritamente subito, né tantomeno del quantum della pretesa risarcitoria.
[...]
Invero vi è la mancanza di un danno suscettibile di apprezzamento economico, dal momento che i sigg.ri e sono tuttora proprietari dell'immobile a suo tempo sottoposto a Parte_1 Parte_1 pignoramento, avendo spontaneamente formulato una richiesta di rateizzazione del debito ed essendo stata, per ciò, tempestivamente estinta la relativa procedura esecutiva .
Non può ritenersi neppure che il danno consista nell'essere stati “costretti” a richiedere la rateizzazione del debito.
Tale debito, infatti, non è sorto in seguito alla mancata annotazione della costituzione del fondo patrimoniale, bensì era preesistente ed avrebbe dovuto essere onorato anche nel caso in cui si fosse provveduto tempestivamente alla suddetta annotazione.
pagina 6 di 12 E' evidente che considerare un danno risarcibile il fatto di avere provveduto al pagamento di un debito già sussistente con , significa accollare al o al , senza alcuna Controparte_3 CP_2 CP_1 giustificazione, tale debito.
Risulta, quindi, assente il nesso causale tra la condotta del e tale preteso danno: i ricorrenti, CP_2 infatti, non hanno mai fornito prova del fatto che, se l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale fosse avvenuta in modo tempestivo, non avrebbe potuto sottoporre a Controparte_3 pignoramento l'immobile di loro proprietà.
A tale proposito si ribadisce che, ai sensi dell'art. 170 c.c., “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pignorabilità dei beni del fondo è esclusa laddove il contribuente dimostri la sussistenza delle seguenti circostanze: l'estraneità del debito tributario e/o previdenziale ai bisogni della famiglia, la consapevolezza di tale estraneità da parte dell' CP_6
procedente, nonché l'istituzione del fondo patrimoniale in un momento antecedente
[...] all'insorgenza del debito.
In altre parole, l'impignorabilità del bene non consegue in modo automatico alla costituzione del fondo patrimoniale, bensì richiede un accurato accertamento dei suddetti requisiti, in assenza dei quali il bene può essere aggredito dal creditore.
La Suprema Corte di Cassazione ha adottato un'interpretazione molto rigorosa, riconducendo al concetto di
“bisogni della famiglia” anche i debiti contratti nell'esercizio di attività imprenditoriale (“In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il
pagina 7 di 12 potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi” (Cass. Civ. n. 3738 del 2015).
Ancora: “I beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari" (cfr. Cass.. Civ. n. 21800/2016; Cass. Civ. n. 4011/2013).
Inoltre, con la pronuncia n. 23876 del 23.11.2015 la Suprema Corte ha sancito il seguente principio: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa”.
E' rimasto indimostrato anche il fatto che, se il avesse agito tempestivamente, il fondo patrimoniale CP_2 non sarebbe stato revocabile.
La parte attrice , non ha inoltre fornito prova dell'estraneità del debito tributario e/o previdenziale ai bisogni della famiglia, della consapevolezza di tale estraneità da parte dell' procedente, Controparte_6 nonché dell'istituzione del fondo patrimoniale in un momento antecedente all'insorgenza del debito, circostanze che la giurisprudenza ritiene necessarie ai fini della non revocabilità del fondo patrimoniale.
La Suprema Corte ha affermato che la richiesta di risarcimento presuppone che, se annotato, il fondo sarebbe stato opponibile al creditore, per via del fatto che il debito nei confronti di costui era estraneo ai bisogni della famiglia (Ordinanza del 1 settembre 2023, n. 25567)
Indi, i ricorrenti non hanno fornito prova del nesso di causa tra il danno e la mancata annotazione, posto che non hanno specificato quale fosse la natura del debito, e quindi se passibile o meno di essere eluso dalla costituzione del fondo patrimoniale (in caso analogo Cass. Ordinanza n. 25567 del 1-09-2023).
Quand'anche l'ufficiale di stato civile presso il Comune di avesse tempestivamente provveduto alla CP_2 trascrizione dell'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale, i creditori attorei avrebbero comunque potuto pagina 8 di 12 efficacemente esperire l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c e fare dichiarare l'inefficacia del predetto atto dispositivo nei propri confronti.
Sull' invocato difetto di legittimazione passiva , l'art. 54, comma 12, del TU Enti Locali prevede che “Il
Ministro dell'Interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco”. L'art. 9, comma 1, del d.p.r. n. 396/2000, precisa, poi, che “L'ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal ”. Dal Controparte_1 combinato disposto delle due disposizioni citate si evince che il potere del è un potere Controparte_1 di indirizzo che viene svolto ex ante e che si sostanzia in istruzioni di carattere generale.
Il potere di vigilanza attribuito al Prefetto dall'art. 9 con la cadenza di cui all'art. 104 del d.p.r. 396/2000, non
è immaginabile come un potere di controllo in grado di inserirsi nell'organizzazione interna del lavoro degli uffici dell'Ente locale. Ne consegue che una legittimazione processuale in capo al può aversi CP_1 soltanto quando esso dia istruzioni di indirizzo politico ai sensi del predetto comma 12 dell'art. 54 TU Enti
Locali (come nel caso in cui il Sindaco, conformemente alle istruzioni governative, rifiuti di trascrivere una sentenza straniera in tema di maternità surrogata;
cfr. Cass. civ. SSUU sent. 08/05/2019, n. 12913).
Nel caso di specie, invece, la citata circolare ministeriale n. 12 del 2018 non contiene alcuna scelta di indirizzo politico di cui il Ministero possa essere chiamato a contraddire;
semplicemente – conformemente alla normativa – sollecita la tempestiva annotazione, da parte dell'Ufficiale di stato civile, della costituzione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio. Il fatto che, poi, nel caso de quo, il Sindaco non abbia dato seguito a tale indicazione assurge a problema di carattere pratico-applicativo imputabile solamente all'Ufficiale di stato civile;
a monte, però, l'attività ministeriale è stata corretta e conforme alla normativa, dunque, nessun rimprovero può addebitarsi al . CP_1
Ne deriva che il soggetto chiamato a rispondere delle proprie azioni od omissioni non può che essere sempre il soggetto che ha in concreto svolto le condotte (o che ne ha avuto comunque la signoria).
La giurisprudenza secondo cui, in materia di stato civile, le circolari adottate dal sono, Controparte_1 appunto, esplicazione del generale potere di indirizzo e vigilanza ad esso attribuito nei confronti degli ufficiali dello stato civile, ai sensi dell'art. 9, co. 1, del d.p.r. 396/2000, ma non di un potere normativo secondario capace di innovare l'ordinamento giuridico. Le circolari, infatti, sono atti aventi efficacia meramente interna aventi lo scopo, a seconda dei casi, di rendere omogenea l'applicazione della normativa da parte delle pagina 9 di 12 pubbliche amministrazioni o comunque di fornire comunicazioni di varia natura o istruzioni operative e non hanno, appunto, valore di fonte del diritto.
Recente giurisprudenza considera il rapporto tra il e il Sindaco come non propriamente gerarchico;
CP_1 la più recente giurisprudenza di merito ha, infatti, ricordato che “quando il Sindaco agisce nella veste di ufficiale di Governo, si verifica un fenomeno di imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell'atto adottato dal Sindaco, il quale però non si trasforma in un organo dell'Amministrazione statale, rimanendo incardinato nel complesso organizzativo dell'ente locale, senza che il suo status venga modificato;
[…]. Anche quando agisca come Ufficiale di Governo, infatti, l'imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell'atto del Sindaco ha natura meramente formale, restando il Sindaco incardinato nel complesso organizzativo dell'ente locale, senza alcuna modifica del suo status (Cons. Stato, 8.1.2016 n. 28 […])” (Trib. Bologna sent. resa nel procedimento avente n. R.G. 230/2020; cfr. anche Trib. Catania del 01/11/2019).
Nello stesso senso si era espresso il TAR Milano Lombardia, sez. III, 29/09/2015 n. 2037 affermando che
“non assume rilievo determinante la qualifica di ufficiale del Governo del Sindaco e quindi la sottoposizione della sua attività al potere gerarchico del Prefetto o del , giacché non si è al cospetto di una CP_1 gerarchia propria […] ma si è in presenza di un rapporto di vigilanza generico, che non sottrae la titolarità della funzione all'organo vigilato, unico soggetto individuato dalla legge a svolgere quel compito”.
Nel caso in esame, nessuna contestazione possa essere mossa agli atti di indirizzo politico adottati dal che risultano pienamente conformi al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. CP_1
Al più –pur non sussistendo alcun illecito – una contestazione può essere mossa semmai all'operato del quale ente in cui il Sindaco rimane incardinato nello svolgimento delle sue funzioni di Ufficiale di CP_2 governo in materia di stato civile.
Dai fatti di causa è emerso che l'errore, che poi è sfociato nell'annotazione tardiva nell'atto di matrimonio della costituzione del fondo patrimoniale, si è verificato a monte, ancor prima, cioè, che l'Ufficiale di stato civile fosse incaricato di effettuare la citata annotazione. Precisamente, il qui pro quo in cui è incorso il
è quello di aver ritenuto – non appena ricevuta la richiesta di annotazione da parte del notaio – che CP_2 si trattasse di un contratto notarile di compravendita. Pertanto, l'intempestiva annotazione della costituzione del fondo patrimoniale è dovuta ad un errore dell'Ufficio protocollo che non ha adeguatamente verificato di che tipo di atto si trattasse, trasmettendo, così, erroneamente, gli atti all'Ufficio tecnico e non all'Ufficiale di stato civile.
pagina 10 di 12 In capo al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, dunque, non può ritenersi sussistente alcuna violazione, avendo, di contro, egli provveduto a effettuare l'annotazione non appena pervenutagli. Una eventuale responsabilità può, di contro, ravvisarsi laddove il Sindaco, in qualità di organo del comune, non abbia adeguatamente controllato l'attività dei propri uffici.
Del pari, non può sottacersi che gli attori nel ruolo di parte dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, avrebbero dovuto, con la ordinaria diligenza, verificare sin dal 2001-2002 che il avesse eseguito l'annotazione e richiedere l'adempimento dell'obbligo in caso di accertata CP_2 inottemperanza avuto riguardo alla particolare importanza che entrambi attribuivano alla opponibilità del fondo ai creditori.
In conclusione, considerato che nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce ai sensi del d.P.R. n. 396 del 2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni dagli stessi cagionati. (cfr. Cass., Sez.
I, 25/03/2009, n. 7210; Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15199; 14/02/2000, n. 1599). La competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, già spettante al Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 13 del r.d. n. 1238 del 1939, è stata successivamente trasferita al , al quale l'art. 9 Controparte_1 del d.P.R. n. 396 del 2000 attribuisce il potere di impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile, nonché la vigilanza sui relativi uffici, da esercitarsi attraverso il prefetto (cfr. Cons. Stato, Sez. III,
1/12/2016, n. 5047; 4/11/2015, n. 5043; 26/10/2015, nn. 4897 e 4899); le predette istruzioni rivestono carattere vincolante per questi ultimi, ai quali è espressamente imposto l'obbligo di uniformarvisi, e ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e l'unità d'indirizzo nell'interpretazione di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la tutela dei diritti sia personali che patrimoniali. La circostanza che la corretta ed uniforme applicazione delle predette disposizioni risponda ad un'esigenza obiettiva dell'ordinamento, nel cui perseguimento l'Amministrazione non agisce in qualità di parte, non consente quindi di escludere la configurabilità di un autonomo interesse, concreto ed attuale, tale da legittimare l'intervento del nel giudizio avente ad oggetto la domanda di CP_1 risarcimento dei danni cagionati”. (cfr. Cass SS.UU. n. 12193/2019).
pagina 11 di 12 Alla luce delle osservazioni svolte può concludersi che legittimamente e Controparte_1 [...]
sono legittimati passivi del presente giudizio, ciascuno per le singole competenze. Controparte_2
Chiarita dunque la tematica della legittimazione tra le parti del processo e quindi la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, occorre procedere alla valutazione della fondatezza della domanda dell' attore ovvero verificare se sussiste per l'omessa annotazione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio un diritto al risarcimento del danno per poi procedere alla valutazione nel merito della quantificazione delle somme risarcitorie richieste.
Ebbene , dalle risultanze istruttorie non è emersa prova del nesso eziologico tra la tardiva annotazione e il danno lamentato, pertanto la domanda non può trovare accoglimento, ogni ulteriore questione restando assorbita.
La complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione e la natura delle parti costituiscono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Marta Cappelluti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4419/2021 promossa da:
Parte_1
[...] con l'avv. Pezzolato Giada
ATTORI e
Controparte_1 con l'Avvocatura Dello Stato di Venezia CONVENUTO
e
Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Carricato Francesco
ZO AT
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
CONCLUSIONI DELL'ATTORE
Nel merito: 1) accertare e dichiarare che l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio del pagina 1 di 12 fondo patrimoniale costituito dai coniugi e in data 10/12/01, con Parte_1 Parte_1 atto del Notaio di Adria rep. n. 86063/19360, Fascicolo n. 19360, è stata, per colpa Persona_1 dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di , eseguita tardivamente, in data Controparte_2
03/04/2009;
2) accertare e dichiarare che, per effetto della tardiva annotazione a margine dell'atto di matrimonio del fondo patrimoniale costituito dai coniugi e in data 10/12/01, i Parte_1 Parte_1 beni costituiti in fondo sono stati aggrediti da;
Controparte_3
3) accertata e dichiarata la tardiva annotazione della costituzione del fondo patrimoniale in calce all'atto di matrimonio con la conseguente responsabilità dell'Ufficiale di Stato Civile ex art. 2043 c.c. e del , in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi degli artt. 2049 c.c. e Controparte_2
28 Cost., nonché dell'art. 54 D. Lgs. 267/2000 in combinato con il D.P.R. 296/2000 ed il D.P.R.
223/1989, stante il rapporto di dipendenza gerarchico sussistente tra il Controparte_2 ed il , condannare il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 Controparte_1 ovvero in persona del pro tempore, anche in via solidale tra Controparte_2 CP_4 loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti dal sig. Parte_1
e dalla sig.ra e quantificati in € 250.000,00 o nella diversa somma maggiore e/o Parte_1 minore che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
- in via pregiudiziale di rito: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del , Controparte_1 indebitamente coinvolto nel giudizio odierno;
- nel merito: rigettare la domanda attorea in quanto infondata e non sostenuta dai necessari elementi di legge e disporre la condanna d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c. della parte avversaria.
Con vittoria di spese e altri oneri di giudizio.
CONCLUSIONI DEL ZO AT
1) In via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del . Controparte_2
2) Nel merito, rigettare le domande avanzate in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto.
pagina 2 di 12 Con vittoria di spese e di compensi del giudizio.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La vicenda al vaglio del Giudice trae origine dai seguenti accadimenti:
- in data 10/12/01, con atto del Notaio di Adria rep. n. 86063/19360, Fascicolo n. Persona_1
19360, i coniugi e costituivano un fondo patrimoniale sugli Parte_1 Parte_1 immobili di proprietà esclusiva per far fronte ai bisogni della famiglia .
- Con comunicazione del 17/12/2001, protocollata presso il Comune di Ariano Polesine (RO) il
24/12/2001, nr. 2285, il sig. a mezzo del Notaio di Adria, Parte_1 Persona_1 richiedeva all'Ufficiale di Stato Civile dello stesso Comune di annotare sull'atto di matrimonio dei sigg. e la costituzione del predetto fondo patrimoniale Parte_1 Parte_1
- La relativa annotazione ad opera dell'Ufficiale di Stato civile del Comune di nel CP_2 CP_2 veniva effettuata solo in data 03.04.09 otto anni dopo la predetta comunicazione del Notaio
[...]
. Per_1
- In data 15/01/2009 Agente della Riscossione per la Provincia di Rovigo, Controparte_3 notificava al sig. , l'avviso di vendita immobiliare Prot. 80007/099, Fasc. 90005 avente Pt_1 valore di pignoramento immobiliare ai sensi dell'art. 78 D.P.R. n. 602/1973, relativo all'immobile di proprietà esclusiva dell'attore sito in , via Romea n. 17 int. A P.T., Controparte_2 identificato al N.C.E.U. del Comune di Fg. 45, P.lla 1076, sub. 1, rendita Controparte_2
5.388,00 euro Cat. D/1 - opifici, rientrante tra i beni del fondo patrimoniale .
- La procedura veniva avviata a seguito del mancato pagamento, da parte del sig. di alcune Pt_1 cartelle esattoriali per l'importo complessivo di € 81.459,86 oltre oneri di trascrizione del pignoramento e spese di esecuzione.
- Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615, c. 2, c.p.c. depositato il 09.03.09 presso il CP_ Tribunale di Rovigo, l'odierno attore promuoveva la causa n. 74/09 e chiedeva l'annullamento dell'avviso di vendita e contestuale pignoramento ai sensi dell'art. 78 D.P.R. n.
602/1973, Prot. 80007/099, Fasc. 90005 promosso da in quanto l'immobile Controparte_3 sottoposto ad esecuzione, rientrava tra i beni oggetto del fondo patrimoniale costituito il 10.1.01 con atto del notaio di Adria Rep. n. 8606/19360 . Persona_1 pagina 3 di 12 - Con ordinanza del 16.04.09, il Giudice dell'Esecuzione rigettava l'opposizione proposta dal sig. rilevando che l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio del fondo patrimoniale in Pt_1 questione fosse postuma, in quanto avvenuta il 03.04.09, rispetto alla trascrizione del pignoramento eseguita il 14.01.09 .
- In data 20.04.09, stante il mancato esperimento vittorioso dell'azione giudiziaria, il sig. Pt_1 per annullare gli effetti del pignoramento promosso da richiedeva la Controparte_3 rateizzazione dell'importo di cui alla procedura esecutiva, la quale veniva concessa il 24.04.09 .
- Stante l'ottenimento della rateizzazione da parte del sig. con istanza di data 15/04/13, Pt_1 chiedeva la cancellazione del procedimento esecutivo n. 74/09 promosso Controparte_3 avanti al Tribunale di Rovigo .
- Con ordinanza del 23/04/13, il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Rovigo dichiarava estinta la procedura esecutiva n. 74/09 ordinando al Direttore dell'Agenzia del Territorio, Ufficio
Provinciale di Venezia, Sez. di Chioggia, di procedere alla cancellazione del pignoramento immobiliare di cui alla nota di trascrizione del 14/01/09 di n. 193 R.G. e n. 127 R.P.
***
Gli attori instaurano il presente procedimento ritenendo che se il fondo patrimoniale, costituito il
10/12/01 con atto del Notaio di Adria rep. n. 86063/19360, Fascicolo n. 19360 e Persona_1 comunicazione dello stesso notaio al Comune di il 17/12/2001, protocollata il Controparte_2
24/12/2001 al nr. 2285 fosse stato correttamente e tempestivamente trascrizione nei registri dello stato civile, sarebbe stato opponibile all'ente di riscossione il quale non avrebbe potuto agire esecutivamente, considerato che l'art. 2929 bis del c.c. entrava in vigore nel 2015; pertanto successivamente alla procedura esecutiva immobiliare n. 74/09.
Mutato il rito da sommario ad ordinario , concessi i termini 183 cpc, e tentata la conciliazione, la causa, ritenuta matura, viene decisa.
***********
pagina 4 di 12 Come noto, il fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e ss. c.c. è una convenzione matrimoniale che vincola alcuni beni e diritti al soddisfacimento delle esigenze familiari dei soggetti costituenti.
Il codice civile, all'art. 170, esclude che i beni vincolati possano essere oggetto di esecuzione forzata per debiti "che il creditore conosceva essere contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"; di conseguenza gli interpreti parlano a tal proposito di impignorabilità relativa (cfr. Trib. Agrigento, sent.
13/05/2020).
I debiti estranei ai bisogni di famiglia, rimangono, quindi, comunque esistenti e esigibili, vertendo la deroga di cui all'art. 170 c.c. sul solo profilo dell'esecuzione coattiva.
Dalle risultanze dell'istruttoria è emersa l'assenza di un fatto lesivo e di un elemento soggettivo che consenta l'imputabilità delle relative conseguenze all'Amministrazione, invero non è individuabile il danno-evento ingiusto subito dalle parti attrici.
Infatti, il pignoramento è stato utilmente paralizzato mediante la rateizzazione del debito e i beni parte del fondo patrimoniale sono rimasti nella titolarità delle parti attrici.
L'esecuzione forzata del debito, quindi, non si è realizzata e, in quanto insussistente, non può dunque assumere gli estremi del fatto ingiusto.
Inoltre l'attore non ha indicato la natura del credito fatto valere da né quali siano le Controparte_3 ragioni della sua assunzione, sicché non è provato che sia inerente ai bisogni familiari.
Com'è noto, il limite di cui all'art. 170 c.c. richiede che il creditore fosse a conoscenza della destinazione del debito concesso ai bisogni della famiglia, e il cui onere della prova, in generale, grava proprio sul debitore che intenda evitare l'esecuzione sui beni del fondo (cfr. Cass. civ., sent. 11/07/2017, n. 17076).
Nel caso in esame , l'esecuzione forzata del debito è stata evitata grazie alla rateizzazione del debito.
Neppure questa modalità esecutiva potrà essere indicata come danno ingiusto: essa fa infatti riferimento a un debito comunque gravante sulle parti attrici e che le stesse, dunque, avrebbero comunque dovuto adempiere, in presenza o meno di un fondo patrimoniale opponibile.
Di conseguenza, il pagamento frazionato di un debito dovuto non può in alcun modo essere qualificato come "danno ingiusto" e, comunque, esso non appare in alcun modo collegato da un punto di vista eziologico all'asserita condotta lesiva del CP_2
La quantificazione dei lamentati danni, che l'attore indica in €250.000,00, non risulta sostenuta da elementi di prova, il cui onere grava come noto sulla parte pretesa danneggiata.
pagina 5 di 12 La somma indicata viene giustificata nell'atto introduttivo come di seguito: "corrispondenti alla pretesa economica vantata in esecuzione e poi rateizzata, alle spese di difesa in opposizione all'esecuzione ed al danno non patrimoniale subito dal sig. . Pt_1
Rilevato che la pretesa economica oggetto di esecuzione da parte di (pari a € Controparte_3
81.459,86) non è certo un danno risarcibile a carico dell'Amministrazione.
La presenza di un fondo patrimoniale opponibile non avrebbe in alcun modo inciso sull'esistenza e sull'obbligatorietà di tale debito, per cui il relativo adempimento, rateizzato o meno, non potrà essere considerato ingiusto né risarcibile.
A difettare, in ogni caso, è la mancata prova di un adeguato nesso che permetta di imputare tale esposizione debitoria alla condotta dell'Amministrazione .
In merito alle spese del procedimento di opposizione all'esecuzione, non è stato offerto alcun supporto probatorio alla quantificazione, per le quali dovranno essere certamente considerate le determinazioni del GE in merito alle spese di quella fase, di per sé tendenzialmente idonee a soddisfare la parte vittoriosa ex d.m. 55/2014 .
In ultimo, nessun dato oggettivo è fornito a sostegno dei lamentati danni non patrimoniali del sig.
(il solo ad aver subito tale categoria di danni nella narrativa del ricorso). Pt_1
Alla luce delle risultanze di causa, ritiene questo giudicante che la parte attrice non ha fornito prova né della sussistenza di un danno-evento risarcibile, né di un nesso causale tra la condotta del Controparte_2
ed il danno asseritamente subito, né tantomeno del quantum della pretesa risarcitoria.
[...]
Invero vi è la mancanza di un danno suscettibile di apprezzamento economico, dal momento che i sigg.ri e sono tuttora proprietari dell'immobile a suo tempo sottoposto a Parte_1 Parte_1 pignoramento, avendo spontaneamente formulato una richiesta di rateizzazione del debito ed essendo stata, per ciò, tempestivamente estinta la relativa procedura esecutiva .
Non può ritenersi neppure che il danno consista nell'essere stati “costretti” a richiedere la rateizzazione del debito.
Tale debito, infatti, non è sorto in seguito alla mancata annotazione della costituzione del fondo patrimoniale, bensì era preesistente ed avrebbe dovuto essere onorato anche nel caso in cui si fosse provveduto tempestivamente alla suddetta annotazione.
pagina 6 di 12 E' evidente che considerare un danno risarcibile il fatto di avere provveduto al pagamento di un debito già sussistente con , significa accollare al o al , senza alcuna Controparte_3 CP_2 CP_1 giustificazione, tale debito.
Risulta, quindi, assente il nesso causale tra la condotta del e tale preteso danno: i ricorrenti, CP_2 infatti, non hanno mai fornito prova del fatto che, se l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale fosse avvenuta in modo tempestivo, non avrebbe potuto sottoporre a Controparte_3 pignoramento l'immobile di loro proprietà.
A tale proposito si ribadisce che, ai sensi dell'art. 170 c.c., “l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pignorabilità dei beni del fondo è esclusa laddove il contribuente dimostri la sussistenza delle seguenti circostanze: l'estraneità del debito tributario e/o previdenziale ai bisogni della famiglia, la consapevolezza di tale estraneità da parte dell' CP_6
procedente, nonché l'istituzione del fondo patrimoniale in un momento antecedente
[...] all'insorgenza del debito.
In altre parole, l'impignorabilità del bene non consegue in modo automatico alla costituzione del fondo patrimoniale, bensì richiede un accurato accertamento dei suddetti requisiti, in assenza dei quali il bene può essere aggredito dal creditore.
La Suprema Corte di Cassazione ha adottato un'interpretazione molto rigorosa, riconducendo al concetto di
“bisogni della famiglia” anche i debiti contratti nell'esercizio di attività imprenditoriale (“In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l'esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell'obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l'esercizio dell'attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall'attività professionale o d'impresa del coniuge, dovendosi accertare che l'obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il
pagina 7 di 12 potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi” (Cass. Civ. n. 3738 del 2015).
Ancora: “I beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari" (cfr. Cass.. Civ. n. 21800/2016; Cass. Civ. n. 4011/2013).
Inoltre, con la pronuncia n. 23876 del 23.11.2015 la Suprema Corte ha sancito il seguente principio: “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.p.r. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa”.
E' rimasto indimostrato anche il fatto che, se il avesse agito tempestivamente, il fondo patrimoniale CP_2 non sarebbe stato revocabile.
La parte attrice , non ha inoltre fornito prova dell'estraneità del debito tributario e/o previdenziale ai bisogni della famiglia, della consapevolezza di tale estraneità da parte dell' procedente, Controparte_6 nonché dell'istituzione del fondo patrimoniale in un momento antecedente all'insorgenza del debito, circostanze che la giurisprudenza ritiene necessarie ai fini della non revocabilità del fondo patrimoniale.
La Suprema Corte ha affermato che la richiesta di risarcimento presuppone che, se annotato, il fondo sarebbe stato opponibile al creditore, per via del fatto che il debito nei confronti di costui era estraneo ai bisogni della famiglia (Ordinanza del 1 settembre 2023, n. 25567)
Indi, i ricorrenti non hanno fornito prova del nesso di causa tra il danno e la mancata annotazione, posto che non hanno specificato quale fosse la natura del debito, e quindi se passibile o meno di essere eluso dalla costituzione del fondo patrimoniale (in caso analogo Cass. Ordinanza n. 25567 del 1-09-2023).
Quand'anche l'ufficiale di stato civile presso il Comune di avesse tempestivamente provveduto alla CP_2 trascrizione dell'avvenuta costituzione del fondo patrimoniale, i creditori attorei avrebbero comunque potuto pagina 8 di 12 efficacemente esperire l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c e fare dichiarare l'inefficacia del predetto atto dispositivo nei propri confronti.
Sull' invocato difetto di legittimazione passiva , l'art. 54, comma 12, del TU Enti Locali prevede che “Il
Ministro dell'Interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco”. L'art. 9, comma 1, del d.p.r. n. 396/2000, precisa, poi, che “L'ufficiale dello stato civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal ”. Dal Controparte_1 combinato disposto delle due disposizioni citate si evince che il potere del è un potere Controparte_1 di indirizzo che viene svolto ex ante e che si sostanzia in istruzioni di carattere generale.
Il potere di vigilanza attribuito al Prefetto dall'art. 9 con la cadenza di cui all'art. 104 del d.p.r. 396/2000, non
è immaginabile come un potere di controllo in grado di inserirsi nell'organizzazione interna del lavoro degli uffici dell'Ente locale. Ne consegue che una legittimazione processuale in capo al può aversi CP_1 soltanto quando esso dia istruzioni di indirizzo politico ai sensi del predetto comma 12 dell'art. 54 TU Enti
Locali (come nel caso in cui il Sindaco, conformemente alle istruzioni governative, rifiuti di trascrivere una sentenza straniera in tema di maternità surrogata;
cfr. Cass. civ. SSUU sent. 08/05/2019, n. 12913).
Nel caso di specie, invece, la citata circolare ministeriale n. 12 del 2018 non contiene alcuna scelta di indirizzo politico di cui il Ministero possa essere chiamato a contraddire;
semplicemente – conformemente alla normativa – sollecita la tempestiva annotazione, da parte dell'Ufficiale di stato civile, della costituzione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio. Il fatto che, poi, nel caso de quo, il Sindaco non abbia dato seguito a tale indicazione assurge a problema di carattere pratico-applicativo imputabile solamente all'Ufficiale di stato civile;
a monte, però, l'attività ministeriale è stata corretta e conforme alla normativa, dunque, nessun rimprovero può addebitarsi al . CP_1
Ne deriva che il soggetto chiamato a rispondere delle proprie azioni od omissioni non può che essere sempre il soggetto che ha in concreto svolto le condotte (o che ne ha avuto comunque la signoria).
La giurisprudenza secondo cui, in materia di stato civile, le circolari adottate dal sono, Controparte_1 appunto, esplicazione del generale potere di indirizzo e vigilanza ad esso attribuito nei confronti degli ufficiali dello stato civile, ai sensi dell'art. 9, co. 1, del d.p.r. 396/2000, ma non di un potere normativo secondario capace di innovare l'ordinamento giuridico. Le circolari, infatti, sono atti aventi efficacia meramente interna aventi lo scopo, a seconda dei casi, di rendere omogenea l'applicazione della normativa da parte delle pagina 9 di 12 pubbliche amministrazioni o comunque di fornire comunicazioni di varia natura o istruzioni operative e non hanno, appunto, valore di fonte del diritto.
Recente giurisprudenza considera il rapporto tra il e il Sindaco come non propriamente gerarchico;
CP_1 la più recente giurisprudenza di merito ha, infatti, ricordato che “quando il Sindaco agisce nella veste di ufficiale di Governo, si verifica un fenomeno di imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell'atto adottato dal Sindaco, il quale però non si trasforma in un organo dell'Amministrazione statale, rimanendo incardinato nel complesso organizzativo dell'ente locale, senza che il suo status venga modificato;
[…]. Anche quando agisca come Ufficiale di Governo, infatti, l'imputazione giuridica allo Stato degli effetti dell'atto del Sindaco ha natura meramente formale, restando il Sindaco incardinato nel complesso organizzativo dell'ente locale, senza alcuna modifica del suo status (Cons. Stato, 8.1.2016 n. 28 […])” (Trib. Bologna sent. resa nel procedimento avente n. R.G. 230/2020; cfr. anche Trib. Catania del 01/11/2019).
Nello stesso senso si era espresso il TAR Milano Lombardia, sez. III, 29/09/2015 n. 2037 affermando che
“non assume rilievo determinante la qualifica di ufficiale del Governo del Sindaco e quindi la sottoposizione della sua attività al potere gerarchico del Prefetto o del , giacché non si è al cospetto di una CP_1 gerarchia propria […] ma si è in presenza di un rapporto di vigilanza generico, che non sottrae la titolarità della funzione all'organo vigilato, unico soggetto individuato dalla legge a svolgere quel compito”.
Nel caso in esame, nessuna contestazione possa essere mossa agli atti di indirizzo politico adottati dal che risultano pienamente conformi al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. CP_1
Al più –pur non sussistendo alcun illecito – una contestazione può essere mossa semmai all'operato del quale ente in cui il Sindaco rimane incardinato nello svolgimento delle sue funzioni di Ufficiale di CP_2 governo in materia di stato civile.
Dai fatti di causa è emerso che l'errore, che poi è sfociato nell'annotazione tardiva nell'atto di matrimonio della costituzione del fondo patrimoniale, si è verificato a monte, ancor prima, cioè, che l'Ufficiale di stato civile fosse incaricato di effettuare la citata annotazione. Precisamente, il qui pro quo in cui è incorso il
è quello di aver ritenuto – non appena ricevuta la richiesta di annotazione da parte del notaio – che CP_2 si trattasse di un contratto notarile di compravendita. Pertanto, l'intempestiva annotazione della costituzione del fondo patrimoniale è dovuta ad un errore dell'Ufficio protocollo che non ha adeguatamente verificato di che tipo di atto si trattasse, trasmettendo, così, erroneamente, gli atti all'Ufficio tecnico e non all'Ufficiale di stato civile.
pagina 10 di 12 In capo al Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, dunque, non può ritenersi sussistente alcuna violazione, avendo, di contro, egli provveduto a effettuare l'annotazione non appena pervenutagli. Una eventuale responsabilità può, di contro, ravvisarsi laddove il Sindaco, in qualità di organo del comune, non abbia adeguatamente controllato l'attività dei propri uffici.
Del pari, non può sottacersi che gli attori nel ruolo di parte dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale, avrebbero dovuto, con la ordinaria diligenza, verificare sin dal 2001-2002 che il avesse eseguito l'annotazione e richiedere l'adempimento dell'obbligo in caso di accertata CP_2 inottemperanza avuto riguardo alla particolare importanza che entrambi attribuivano alla opponibilità del fondo ai creditori.
In conclusione, considerato che nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce ai sensi del d.P.R. n. 396 del 2000, in qualità di ufficiale del governo, e quindi non già come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende ed alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste, nonché la responsabilità per i danni dagli stessi cagionati. (cfr. Cass., Sez.
I, 25/03/2009, n. 7210; Cass., Sez. III, 6/08/2004, n. 15199; 14/02/2000, n. 1599). La competenza in materia di tenuta dei registri dello stato civile, già spettante al Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 13 del r.d. n. 1238 del 1939, è stata successivamente trasferita al , al quale l'art. 9 Controparte_1 del d.P.R. n. 396 del 2000 attribuisce il potere di impartire istruzioni agli ufficiali dello stato civile, nonché la vigilanza sui relativi uffici, da esercitarsi attraverso il prefetto (cfr. Cons. Stato, Sez. III,
1/12/2016, n. 5047; 4/11/2015, n. 5043; 26/10/2015, nn. 4897 e 4899); le predette istruzioni rivestono carattere vincolante per questi ultimi, ai quali è espressamente imposto l'obbligo di uniformarvisi, e ciò al fine di assicurare il regolare svolgimento del servizio e l'unità d'indirizzo nell'interpretazione di disposizioni dalla cui applicazione discendono effetti determinanti per la tutela dei diritti sia personali che patrimoniali. La circostanza che la corretta ed uniforme applicazione delle predette disposizioni risponda ad un'esigenza obiettiva dell'ordinamento, nel cui perseguimento l'Amministrazione non agisce in qualità di parte, non consente quindi di escludere la configurabilità di un autonomo interesse, concreto ed attuale, tale da legittimare l'intervento del nel giudizio avente ad oggetto la domanda di CP_1 risarcimento dei danni cagionati”. (cfr. Cass SS.UU. n. 12193/2019).
pagina 11 di 12 Alla luce delle osservazioni svolte può concludersi che legittimamente e Controparte_1 [...]
sono legittimati passivi del presente giudizio, ciascuno per le singole competenze. Controparte_2
Chiarita dunque la tematica della legittimazione tra le parti del processo e quindi la regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti, occorre procedere alla valutazione della fondatezza della domanda dell' attore ovvero verificare se sussiste per l'omessa annotazione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio un diritto al risarcimento del danno per poi procedere alla valutazione nel merito della quantificazione delle somme risarcitorie richieste.
Ebbene , dalle risultanze istruttorie non è emersa prova del nesso eziologico tra la tardiva annotazione e il danno lamentato, pertanto la domanda non può trovare accoglimento, ogni ulteriore questione restando assorbita.
La complessità delle questioni giuridiche sottese alla decisione e la natura delle parti costituiscono gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Marta Cappelluti
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