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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/11/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 780/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 780/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. CARMELO CILIA;
Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. – p. IVA ), quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ANTONINO FRANCONE;
CONVENUTA
OGGETTO: Sinistro stradale;
risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- ritenere e dichiarare, per i motivi e per i fatti di cui in premessa, il conducente del veicolo rimasto non identificato, esclusivo responsabile del sinistro del 23.10.2021, meglio descritto in narrativa, conseguentemente condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, nella qualità di Impresa designata per i sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, tenutavi ai sensi degli artt. 283 e 287 del Dlgs. 07/09/2005 n. 209 (Cod. delle Assicurazioni) e delle ulteriori disposizioni previste dalla legge in materia, al ristoro in favore del Sig.
a) dei danni non patrimoniali (inabilità temporanea assoluta e relativa, danno Parte_1 biologico, danno esistenziale, danno morale, etc.) riportati dal medesimo, quantificati dal medico legale di parte, Dott. , in 120 giorni per la inabilità temporanea totale, in 50 giorni Persona_1 per l'inabilità temporanea parziale al 75%, in 50 giorni per l'inabilità temporanea parziale al 50%, e nel 32% (trentadue) per il danno biologico permanente, calcolati secondo le ultime tabelle del Tribunale di Milano, di cui si chiede applicazione, ed ammontanti a totale € 200.000,00, o a quella maggiore o minore somma da determinarsi tramite eligenda consulenza tecnica che sin d'ora si invoca ed anche in via equitativa, a cui aggiungere la personalizzazione come per legge;
b) delle spese sanitarie e per presidi e farmaci sostenute ed ammontanti a € 4.482,81, giusta n. 31 fatture e ricevute fiscali, e n. 67 scontrini fiscali che in allegato si producono. Con vittoria di spese e competenze e salvo pagina 1 di 4 ogni altro diritto.
Per parte convenuta:
- rigettare la domanda attorea, così come proposta, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.2.2023, conveniva in giudizio Parte_1
in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1 Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in Ragusa in data 23.10.2021, consistito in uno scontro tra l'attore alla guida della propria mountain bike ed una vettura rimasta non identificata, allontanatasi senza prestare soccorso. In data 26.5.2023, si costituiva tardivamente in giudizio che eccepiva Controparte_1 la mancata dimostrazione della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al veicolo sconosciuto e contestava la quantificazione delle pretese risarcitorie. La causa veniva istruita con la prova testimoniale ammessa. Successivamente, il Giudice formulava una proposta conciliativa rilevati i seguenti dati: 28% danno biologico, 103 giorni ITT, 30 75%, 20 50%, data fatto 23.10.2021, età 47, viste le tabelle del Tribunale di Milano anno 2021, dato un danno biologico risarcibile di € 88.440,00, aumentato del 30% per la sofferenza soggettiva per una cifra arrotondata di € 115.000, aumentata per il danno alla salute temporaneo di € 13.414,50, per un totale arrotondato di € 128.500,00; diminuito del 20% ipotizzando un concorso di colpa dell'attore, si determina una somma di € 102.800,00 arrotondata ad € 103.000 aumentata per il cumulo di interessi e rivalutazione ad € 129.193,39 arrotondata ad € 130.000,00, ma comprensiva delle spese legali (8.000 - 10.000,00 o altra ritenuta giusta dalle parti), che rifiutava. Con Controparte_1 provvedimento del 10.9.2025, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. La dinamica del sinistro è stata ricostruita alla luce della prova orale espletata e del rapporto redatto dai Carabinieri di Ragusa. Da tali elementi probatori emerge che, in data 23.10.2021, verso le ore 8:45, transitava in Ragusa lungo la S.P. Ragusa – TE FI, in direzione di marcia Parte_1
TE FI, alla guida della propria mountain bike, con e . Parte_2 Parte_3 Giunti in prossimità del km 1+200, un'autovettura che percorreva lo stesso senso di marcia, urtava con lo spigolo anteriore destro, il velocipede “B” [ nella parte posteriore, spezzando Parte_1 la forcella posteriore e il conseguente sganciamento della ruota. La violenza dell'urto fa si che il veicolo “B” va a sbattere contro il conducente del velocipede “A” [ scaraventandolo a Parte_2 terra contro il margine destro della carreggiata, ed infine si arresta sul lato destro della carreggiata oltre la linea di margine, posizionandosi davanti al velocipede “A”. L'auto che aveva causato il sinistro continuava la sua corsa senza fermarsi (cfr. doc. 1 atto di citazione). Conformi le dichiarazioni di , testimone oculare del sinistro, che alla domanda Parte_3
“Vero o no che, giunto all'altezza del km. 1+200 circa, il Sig. veniva tamponato da Parte_1 tergo da una vettura che, evidentemente, nel tentativo di superarlo, lo impattava violentemente, con la parte anteriore, nella parte posteriore della bicicletta” rispondeva “vero; si trovava nel mezzo del gruppo;
eravamo tre in fila indiana distanziati;
io ero l'ultimo; ho visto l'impatto subito con la macchina, l'ho visto volare e non ho potuto focalizzare l'attenzione sull'auto, anche perché subito dopo c'era una semicurva e l'auto è poi sparita;
non sono riuscito a ricordare il modello e il colore della macchina perché la prima cosa che ho fatto è stato soccorrerlo;
sono stato superato da questa macchina ed avevo una distanza di circa 20 metri dal Ragazzo;
l'autista lo ha impattato da dietro forse prima rientrando verso destra dopo avermi superato (è tutto avvenuto molto velocemente, i miei ricordi, come detto, non sono netti); penso di essere stato sicuramente superato dalla macchina perché pagina 2 di 4 non ci sono incroci e vie laterali in quel tratto di strada e non ricordo che la macchina si sia immessa nella strada da una stradina laterale” e alla domanda “Vero o no che, per l'urto subito, il Sig. Pt_1 veniva sbalzato contro il ciclista che gli si trovava davanti, per poi finire rovinosamente a
[...] terra” ha risposto “vero; è caduto anche il primo ciclista”. In base alla dinamica ricostruita, si può senz'altro affermare la responsabilità del conducente del veicolo ignoto, che ha compiuto la manovra di sorpasso senza curarsi della sicurezza dei ciclisti in transito lungo la carreggiata. L'art. 148 c. 9 bis C.d.S. prevede, infatti, che “il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri”. D'altra parte, nemmeno la condotta dell'attore può considerarsi del tutto esente da colpa, non avendo quest'ultimo fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054 c.c. La giurisprudenza di legittimità, invero, afferma che “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 10031/2006; n. 4130/2017). Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito prove idonee a dimostrare di procedere su un'unica fila con gli altri due ciclisti né di trovarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, come richiesto dagli artt. 182 c. 1 C.d.S. (“I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro”) e 143 c. 2 C.d.S. (“I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”). Non possono a tal fine dirsi sufficienti le dichiarazioni di e i due Parte_3 Parte_2 amici ciclisti che partecipavano con il Ragazzo all'uscita di gruppo del 23.10.2021, in quanto personalmente interessati a dimostrare la correttezza del proprio comportamento. Parimenti non risolutive appaiono le risultanze del rapporto redatto dai Carabinieri di Ragusa, che individuano un – meramente – probabile punto d'urto nel luogo in cui sono stati rinvenuti gli occhiali da vista del Ragazzo, a ridosso al margine destro della carreggiata. Peraltro, considerato che l'attore si trovava nel mezzo del gruppo (cfr. testimonianza di “si Pt_3 trovava nel mezzo del gruppo;
eravamo tre in fila indiana distanziati;
io ero l'ultimo”), appare poco verosimile che l'autovettura abbia sorpassato esclusivamente , ultimo del gruppo, Parte_3 per poi rientrare verso destra ed impattare l'attore; è, piuttosto, probabile che il conducente ignoto abbia tentato di superare i tre ciclisti e, calcolando male lo spazio di manovra, abbia impattato solo quello collocato più all'esterno . Parte_1 Nella graduazione della responsabilità deve comunque ritenersi che la condotta colposa di parte attrice abbia concorso a causare l'evento nella sola misura del 20%, mentre la prevalente responsabilità del sinistro ricade sul conducente del veicolo ignoto che ha effettuato l'imprudente manovra di sorpasso. Di tale condotta risponde in qualità di impresa designata per il Fondo di Controparte_1 Garanzia Vittime della Strada ex art. 283 lett. a) d.lgs. n. 209/2005 (“Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”). Procedendo alla quantificazione del danno, deve anzitutto essere esaminata la richiesta attorea di pagina 3 di 4 risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente. Occorre rifarsi alla stima effettuata dal perito assicurativo, dott.ssa che ha accertato: - Persona_2 invalidità permanente pari al 28%; - 103 giorni di invalidità temporanea totale;
- 30 giorni di invalidità temporanea al 75%; - 20 giorni di invalidità temporanea al 50%. Atteso che non può trovare applicazione l'art. 138 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) in quanto la Tabella unica nazionale adottata con DPR n. 12 del 13/01/2025 non trova applicazione in maniera retroattiva, nel liquidare il danno biologico deve farsi ricorso alle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021 (anno del sinistro), costantemente in uso presso questo Tribunale. Considerata la percentuale di invalidità riconosciuta (28%), l'età al momento del sinistro (47 anni) e la riduzione del 20% in ragione della concorrente responsabilità dell'attore alla causazione del sinistro, a devono essere Parte_1 riconosciuti i seguenti importi (comprensivi di rivalutazione e interessi):
- € 119.626,06 a titolo di danno biologico permanente, comprensivo dell'incremento del 30% per sofferenza soggettiva (€ 115.000,00 – 20% = € 92.000,00; € 92.000,00 + € 27.626,06 a titolo di rivalutazione ed interessi = € 119.223,28);
- € 10.606,41 per 103 giorni di invalidità temporanea totale (10.197,00 – 20% = € 8.157,60; € 8.157,60
+ € 2.449,41 a titolo di rivalutazione ed interessi = € 10.606,41);
- € 2.317,13 per 30 giorni di invalidità temporanea al 75% (€ 2.227,50 – 20% = € 1.782,00; € 1.782,00
+ € 535,13 = € 2.317,13);
- € 1.029,82 per 20 giorni di invalidità temporanea al 50% (€ 990,00 – 20% = € 792,00; € 792,00 + € 237,82 = € 1.029,82). deve, pertanto, essere condannata a corrispondere a a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo complessivo di € 133.579,42. Quanto al richiesto danno patrimoniale, lo stesso coincide con le spese mediche che l'attore ha dovuto sostenere in ragione del sinistro. Tali spese – per un totale di € 4.472,00 – risultano provate dalla documentazione versata in atti e sono state riconosciute dalla stessa compagnia assicurativa in sede di formulazione della proposta conciliativa (spese mediche congrue e riconoscibili € 2.236,00, ridotte del 50% rispetto a quelle richieste dall'attore in ragione del ritenuto concorso colposo della vittima alla causazione dell'incidente). deve, pertanto essere condannata a Controparte_1 corrispondere a a titolo di risarcimento del danno patrimoniale l'importo di € 3.577,60 Parte_1
(€ 4.472,00 – 20%). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 780/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1 137.157,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 14.200,00 (comprensivi di esborsi), oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali al 15%.
Ragusa, 05/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 780/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. CARMELO CILIA;
Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(c.f. – p. IVA ), quale impresa Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ANTONINO FRANCONE;
CONVENUTA
OGGETTO: Sinistro stradale;
risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- ritenere e dichiarare, per i motivi e per i fatti di cui in premessa, il conducente del veicolo rimasto non identificato, esclusivo responsabile del sinistro del 23.10.2021, meglio descritto in narrativa, conseguentemente condannare la in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, nella qualità di Impresa designata per i sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, tenutavi ai sensi degli artt. 283 e 287 del Dlgs. 07/09/2005 n. 209 (Cod. delle Assicurazioni) e delle ulteriori disposizioni previste dalla legge in materia, al ristoro in favore del Sig.
a) dei danni non patrimoniali (inabilità temporanea assoluta e relativa, danno Parte_1 biologico, danno esistenziale, danno morale, etc.) riportati dal medesimo, quantificati dal medico legale di parte, Dott. , in 120 giorni per la inabilità temporanea totale, in 50 giorni Persona_1 per l'inabilità temporanea parziale al 75%, in 50 giorni per l'inabilità temporanea parziale al 50%, e nel 32% (trentadue) per il danno biologico permanente, calcolati secondo le ultime tabelle del Tribunale di Milano, di cui si chiede applicazione, ed ammontanti a totale € 200.000,00, o a quella maggiore o minore somma da determinarsi tramite eligenda consulenza tecnica che sin d'ora si invoca ed anche in via equitativa, a cui aggiungere la personalizzazione come per legge;
b) delle spese sanitarie e per presidi e farmaci sostenute ed ammontanti a € 4.482,81, giusta n. 31 fatture e ricevute fiscali, e n. 67 scontrini fiscali che in allegato si producono. Con vittoria di spese e competenze e salvo pagina 1 di 4 ogni altro diritto.
Per parte convenuta:
- rigettare la domanda attorea, così come proposta, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.2.2023, conveniva in giudizio Parte_1
in qualità di impresa designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_1 Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in Ragusa in data 23.10.2021, consistito in uno scontro tra l'attore alla guida della propria mountain bike ed una vettura rimasta non identificata, allontanatasi senza prestare soccorso. In data 26.5.2023, si costituiva tardivamente in giudizio che eccepiva Controparte_1 la mancata dimostrazione della responsabilità esclusiva del sinistro in capo al veicolo sconosciuto e contestava la quantificazione delle pretese risarcitorie. La causa veniva istruita con la prova testimoniale ammessa. Successivamente, il Giudice formulava una proposta conciliativa rilevati i seguenti dati: 28% danno biologico, 103 giorni ITT, 30 75%, 20 50%, data fatto 23.10.2021, età 47, viste le tabelle del Tribunale di Milano anno 2021, dato un danno biologico risarcibile di € 88.440,00, aumentato del 30% per la sofferenza soggettiva per una cifra arrotondata di € 115.000, aumentata per il danno alla salute temporaneo di € 13.414,50, per un totale arrotondato di € 128.500,00; diminuito del 20% ipotizzando un concorso di colpa dell'attore, si determina una somma di € 102.800,00 arrotondata ad € 103.000 aumentata per il cumulo di interessi e rivalutazione ad € 129.193,39 arrotondata ad € 130.000,00, ma comprensiva delle spese legali (8.000 - 10.000,00 o altra ritenuta giusta dalle parti), che rifiutava. Con Controparte_1 provvedimento del 10.9.2025, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. La dinamica del sinistro è stata ricostruita alla luce della prova orale espletata e del rapporto redatto dai Carabinieri di Ragusa. Da tali elementi probatori emerge che, in data 23.10.2021, verso le ore 8:45, transitava in Ragusa lungo la S.P. Ragusa – TE FI, in direzione di marcia Parte_1
TE FI, alla guida della propria mountain bike, con e . Parte_2 Parte_3 Giunti in prossimità del km 1+200, un'autovettura che percorreva lo stesso senso di marcia, urtava con lo spigolo anteriore destro, il velocipede “B” [ nella parte posteriore, spezzando Parte_1 la forcella posteriore e il conseguente sganciamento della ruota. La violenza dell'urto fa si che il veicolo “B” va a sbattere contro il conducente del velocipede “A” [ scaraventandolo a Parte_2 terra contro il margine destro della carreggiata, ed infine si arresta sul lato destro della carreggiata oltre la linea di margine, posizionandosi davanti al velocipede “A”. L'auto che aveva causato il sinistro continuava la sua corsa senza fermarsi (cfr. doc. 1 atto di citazione). Conformi le dichiarazioni di , testimone oculare del sinistro, che alla domanda Parte_3
“Vero o no che, giunto all'altezza del km. 1+200 circa, il Sig. veniva tamponato da Parte_1 tergo da una vettura che, evidentemente, nel tentativo di superarlo, lo impattava violentemente, con la parte anteriore, nella parte posteriore della bicicletta” rispondeva “vero; si trovava nel mezzo del gruppo;
eravamo tre in fila indiana distanziati;
io ero l'ultimo; ho visto l'impatto subito con la macchina, l'ho visto volare e non ho potuto focalizzare l'attenzione sull'auto, anche perché subito dopo c'era una semicurva e l'auto è poi sparita;
non sono riuscito a ricordare il modello e il colore della macchina perché la prima cosa che ho fatto è stato soccorrerlo;
sono stato superato da questa macchina ed avevo una distanza di circa 20 metri dal Ragazzo;
l'autista lo ha impattato da dietro forse prima rientrando verso destra dopo avermi superato (è tutto avvenuto molto velocemente, i miei ricordi, come detto, non sono netti); penso di essere stato sicuramente superato dalla macchina perché pagina 2 di 4 non ci sono incroci e vie laterali in quel tratto di strada e non ricordo che la macchina si sia immessa nella strada da una stradina laterale” e alla domanda “Vero o no che, per l'urto subito, il Sig. Pt_1 veniva sbalzato contro il ciclista che gli si trovava davanti, per poi finire rovinosamente a
[...] terra” ha risposto “vero; è caduto anche il primo ciclista”. In base alla dinamica ricostruita, si può senz'altro affermare la responsabilità del conducente del veicolo ignoto, che ha compiuto la manovra di sorpasso senza curarsi della sicurezza dei ciclisti in transito lungo la carreggiata. L'art. 148 c. 9 bis C.d.S. prevede, infatti, che “il sorpasso dei velocipedi da parte dei veicoli a motore deve essere effettuato con adeguato distanziamento laterale in funzione della velocità rispettiva e dell'ingombro del veicolo a motore, per tener conto della ridotta stabilità dei velocipedi, mantenendo, ove le condizioni della strada lo consentano, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri”. D'altra parte, nemmeno la condotta dell'attore può considerarsi del tutto esente da colpa, non avendo quest'ultimo fornito la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ai sensi dell'art. 2054 c.c. La giurisprudenza di legittimità, invero, afferma che “in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dal comma 2 dell'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Detta prova liberatoria va intesa non nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 10031/2006; n. 4130/2017). Nel caso di specie, parte attrice non ha fornito prove idonee a dimostrare di procedere su un'unica fila con gli altri due ciclisti né di trovarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, come richiesto dagli artt. 182 c. 1 C.d.S. (“I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro”) e 143 c. 2 C.d.S. (“I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”). Non possono a tal fine dirsi sufficienti le dichiarazioni di e i due Parte_3 Parte_2 amici ciclisti che partecipavano con il Ragazzo all'uscita di gruppo del 23.10.2021, in quanto personalmente interessati a dimostrare la correttezza del proprio comportamento. Parimenti non risolutive appaiono le risultanze del rapporto redatto dai Carabinieri di Ragusa, che individuano un – meramente – probabile punto d'urto nel luogo in cui sono stati rinvenuti gli occhiali da vista del Ragazzo, a ridosso al margine destro della carreggiata. Peraltro, considerato che l'attore si trovava nel mezzo del gruppo (cfr. testimonianza di “si Pt_3 trovava nel mezzo del gruppo;
eravamo tre in fila indiana distanziati;
io ero l'ultimo”), appare poco verosimile che l'autovettura abbia sorpassato esclusivamente , ultimo del gruppo, Parte_3 per poi rientrare verso destra ed impattare l'attore; è, piuttosto, probabile che il conducente ignoto abbia tentato di superare i tre ciclisti e, calcolando male lo spazio di manovra, abbia impattato solo quello collocato più all'esterno . Parte_1 Nella graduazione della responsabilità deve comunque ritenersi che la condotta colposa di parte attrice abbia concorso a causare l'evento nella sola misura del 20%, mentre la prevalente responsabilità del sinistro ricade sul conducente del veicolo ignoto che ha effettuato l'imprudente manovra di sorpasso. Di tale condotta risponde in qualità di impresa designata per il Fondo di Controparte_1 Garanzia Vittime della Strada ex art. 283 lett. a) d.lgs. n. 209/2005 (“Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”). Procedendo alla quantificazione del danno, deve anzitutto essere esaminata la richiesta attorea di pagina 3 di 4 risarcimento del danno biologico temporaneo e permanente. Occorre rifarsi alla stima effettuata dal perito assicurativo, dott.ssa che ha accertato: - Persona_2 invalidità permanente pari al 28%; - 103 giorni di invalidità temporanea totale;
- 30 giorni di invalidità temporanea al 75%; - 20 giorni di invalidità temporanea al 50%. Atteso che non può trovare applicazione l'art. 138 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n. 209/2005) in quanto la Tabella unica nazionale adottata con DPR n. 12 del 13/01/2025 non trova applicazione in maniera retroattiva, nel liquidare il danno biologico deve farsi ricorso alle Tabelle del Tribunale di Milano del 2021 (anno del sinistro), costantemente in uso presso questo Tribunale. Considerata la percentuale di invalidità riconosciuta (28%), l'età al momento del sinistro (47 anni) e la riduzione del 20% in ragione della concorrente responsabilità dell'attore alla causazione del sinistro, a devono essere Parte_1 riconosciuti i seguenti importi (comprensivi di rivalutazione e interessi):
- € 119.626,06 a titolo di danno biologico permanente, comprensivo dell'incremento del 30% per sofferenza soggettiva (€ 115.000,00 – 20% = € 92.000,00; € 92.000,00 + € 27.626,06 a titolo di rivalutazione ed interessi = € 119.223,28);
- € 10.606,41 per 103 giorni di invalidità temporanea totale (10.197,00 – 20% = € 8.157,60; € 8.157,60
+ € 2.449,41 a titolo di rivalutazione ed interessi = € 10.606,41);
- € 2.317,13 per 30 giorni di invalidità temporanea al 75% (€ 2.227,50 – 20% = € 1.782,00; € 1.782,00
+ € 535,13 = € 2.317,13);
- € 1.029,82 per 20 giorni di invalidità temporanea al 50% (€ 990,00 – 20% = € 792,00; € 792,00 + € 237,82 = € 1.029,82). deve, pertanto, essere condannata a corrispondere a a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo complessivo di € 133.579,42. Quanto al richiesto danno patrimoniale, lo stesso coincide con le spese mediche che l'attore ha dovuto sostenere in ragione del sinistro. Tali spese – per un totale di € 4.472,00 – risultano provate dalla documentazione versata in atti e sono state riconosciute dalla stessa compagnia assicurativa in sede di formulazione della proposta conciliativa (spese mediche congrue e riconoscibili € 2.236,00, ridotte del 50% rispetto a quelle richieste dall'attore in ragione del ritenuto concorso colposo della vittima alla causazione dell'incidente). deve, pertanto essere condannata a Controparte_1 corrispondere a a titolo di risarcimento del danno patrimoniale l'importo di € 3.577,60 Parte_1
(€ 4.472,00 – 20%). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 780/2023, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: condanna al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1 137.157,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al pagamento;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 che liquida in complessivi € 14.200,00 (comprensivi di esborsi), oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali al 15%.
Ragusa, 05/11/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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