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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/09/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 26.09.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al numero 1914 del ruolo generale del lavoro dell'anno
2024 vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Volpe;
Parte_2
Opponente
E
in Controparte_1 persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesca
Mastrorilli;
Resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
*******
Con ricorso depositato il 12.02.2024 la società ha Parte_1 proposto opposizione all'avviso di addebito n. 31420230005768692000 emesso dall' di Bari e notificato in data 03.01.2024, con il quale le è CP_1 stato intimato il pagamento di complessivi € 153.729,67 a titolo di contributi previdenziali e assistenziali dovuti (per il periodo da maggio 2018 a dicembre 2022) alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti. Ripercorse le verifiche eseguite, culminate nel verbale unico di accertamento n. 2020009122/DDL del 29.05.2023 (con il quale le era stata contestata l'omissione di imponibili contributivi relativi a mensilità aggiuntive ed indennità per ferie non godute), la società ha lamentato:
- l'omessa o, comunque, insufficiente motivazione del verbale ispettivo
(essendo rimasti indeterminati i criteri seguiti dall' ); CP_1
- l'omessa ed erronea interpretazione del CCNL di settore applicabile;
- la mancata considerazione delle peculiarità del lavoro intermittente a tempo determinato, come viceversa rilevante in base alla contrattazione collettiva di secondo livello, con conseguente necessità di riparametrazione dei trattamenti retributivi (e, quindi, degli imponibili contributivi) all'effettiva prestazione lavorativa resa.
Parte opponente ha, in sostanza, lamentato come l' , ai fini del calcolo CP_1 degli imponibili contributivi, avesse tenuto conto integralmente dei ratei delle mensilità aggiuntive e dell'indennità per ferie non godute, “senza minimamente analizzare le giornate mensili di effettivo lavoro singolarmente espletate” (il 90% dei lavoratori coinvolti nell'ispezione svolgevano la mansione di promoter, prestando la propria attività lavorativa limitatamente al fine settimana e per 8/10 giorni al mese;
i lavoratori invece con mansione di merchandiser svolgevano l'attività lavorativa per non più di 15 giorni al mese).
L'azienda ricorrente ha dedotto, in particolare, di aver sempre applicato ai propri dipendenti il CCNL Commercio Confesercenti, il cui art. 191 prevede il computo come mese intero delle frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni. Proprio in virtù di ciò, ha sostenuto che, ai fini della determinazione della 13ma e 14ma mensilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 207 comma II e dell'art. 208 del CCNL, i lavoratori avessero “diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato” (stessa disciplina per la 14ma).
Pag. 2 di 12 In via subordinata, parte opponente ha rimarcato che gli ispettori verbalizzanti avrebbero dovuto considerare l'agevolazione prevista dall'art. 27, comma 1, D.L. 104/2020, conv. dalla L. 126/2020 (c.d. Decontribuzione
SUD).
A quest'ultimo proposito, ha rimarcato come, trattandosi di esonero contributivo, esso non fosse soggetto alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006.
In ogni caso, la ricorrente ha sostenuto che la revoca dei benefici contributivi avrebbe dovuto essere limitata in base al principio di proporzionalità ed in applicazione della c.d. norma calmieratrice.
In estremo subordine, parte opponente ha evidenziato come fosse palesemente erronea e illegittima l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva (in luogo delle sanzioni per omissione). Ha infatti allegato di aver sempre presentato le denunce e le registrazioni obbligatorie.
Ritualmente istauratosi il contradditorio, l' si è costituito in giudizio con CP_1 memoria difensiva depositata in data 02.05.2024.
Preliminarmente, circa la nullità del verbale impugnato per la sua indeterminatezza, parte convenuta ne ha sostenuto la esaustività, contenendo esso tutti gli elementi necessari alla comprensione degli addebiti indicati e dei calcoli effettuati dagli ispettori.
Nel merito, l' ha ribadito di aver verificato che, per vari lavoratori, non CP_1 fossero stati correttamente calcolati e corrisposti i ratei di 13ma e 14ma mensilità, nonché l'indennità per ferie non godute.
Circa la censura di mancata valutazione, da parte degli ispettori, della tipologia di rapporto di lavoro e della contrattazione collettiva applicata,
l' resistente ha argomentato precisando che la stessa società ha CP_1 sempre anticipato i ratei ai lavoratori, riparametrando l'effettiva prestazione resa, ma, in alcuni casi espressamente indicati, ha utilizzato dei parametri errati.
Pag. 3 di 12 In particolare, l' ha evidenziato che, diversamente rispetto a quanto CP_1 accaduto negli anni oggetto di contestazione, la società, per il periodo di tempo decorrente dall'anno 2023, “ha allineato correttamente le voci retributive a quanto previsto dalla legge”.
Circa il motivo di opposizione basato sulla mancata applicazione della c.d.
Decontribuzione SUD, parte resistente ha richiamato la regola secondo la quale eventuali agevolazioni non spettano in presenza di irregolarità contributiva (“quale quella pacificamente riscontrata”).
Ha, altresì, precisato trattarsi di una deroga all'ordinario regime contributivo, giustamente negata ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006, con l'ulteriore irrilevanza delle disposizioni di legge dedicate alla diversa materia della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Da ultimo, l' ha rimarcato la correttezza dell'applicazione delle sanzioni CP_1 per evasione, essendosi ravvisata una condotta di occultamento delle retribuzioni dovute.
Pertanto, l'opposto ha chiesto il rigetto del ricorso, con conferma del credito contributivo.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come appena evidenziato nella parte ricostruttiva della presente decisione, la società opponente ha innanzitutto lamentato la nullità del verbale di accertamento – e, conseguentemente, dell'avviso di addebito -, rimarcando di non aver potuto conoscere le modalità di calcolo e le ragioni giuridiche sottese sia alla pretesa contributiva sia alle relative sanzioni, con conseguente lesione del proprio diritto di difesa.
Tale prospettazione non può, però, essere accolta, poiché il verbale di accertamento ha riportato tutte le indicazioni necessarie a ricostruire l'iter logico e giuridico che ha fondato la relativa pretesa.
Pag. 4 di 12 Difatti, il predetto verbale ha descritto l'attività di indagine compiuta sulla società, ha specificato le finalità dell'accertamento ed i rilievi emersi.
Come chiarito in sede ispettiva, “dall'esame della documentazione aziendale prodotta, Libro Unico del Lavoro, si è rilevato che la società, per svariati lavoratori, non ha correttamente calcolato e corrisposto i ratei di 13^ e 14^ mensilità e i ratei per l'indennità sostitutiva ferie” e - diversamente rispetto a quanto prospettato dalla odierno opponente - il corretto calcolo operato circa gli imponibili contributivi per le varie voci sopra individuate è stato dettagliato nell'allegato 1 al verbale di accertamento (come prodotto in giudizio dall' ), che “contiene per ciascun lavoratore e per ciascun mese i CP_1 seguenti dati: Periodo, Cognome e Nome, Codice Fiscale, Codice 180, 181
e 208 così come dichiarati dalla società sul LUL, la retribuzione percepita nel mese che vale come base di calcolo per i ratei eventualmente spettanti,
Rateo previsto (Retribuzione/12), le eventuali differenze riscontrate”.
Per inciso, insieme al verbale di accertamento è stata fornita anche la tabella (“prospetto riepilogativo”) riguardante le “somme aggiuntive”.
Pertanto, non è nullo il verbale di accertamento, essendo esso sufficientemente dettagliato nel suo contenuto e nella ricostruzione dei calcoli effettuati e, di conseguenza, neppure è invalido l'avviso di addebito che ne ha costituito atto consequenziale (fermo restando che, sulla scorta della giurisprudenza correttamente richiamata dall' , la cognizione CP_1 giudiziale non avrebbe potuto nè dovuto arrestarsi all'atto, dovendosi essa comunque estendere al rapporto previdenziale dedotto in giudizio).
2. Nel merito, la società opponente ha negato la sussistenza del debito contributivo, innanzitutto sollevando questione relativa alla mancata valutazione (da parte dell ) del settore operativo dell'azienda. CP_1
Tale motivo di opposizione, tuttavia, non può essere condiviso.
Difatti, gli ispettori hanno dimostrato di aver avuto piena contezza del settore di operatività aziendale, sia sulla base di quanto dichiarato dalla stessa
Pag. 5 di 12 odierna opponente (servizi di promozione commerciale e delle vendite;
organizzazione e gestione di manifestazione aziendali per la produzione di vendite;
organizzazione e gestione manifestazioni aziendali per la produzione di vendite;
marketing in genere) sia sulla base di quanto obiettivamente riscontrato, cioè che “…l'azienda si occupa di collocare, all'interno dei vari supermercati, i propri lavoratori che dovranno occuparsi di
Promozione di prodotti Commerciali, sistemazione dei prodotti sugli scaffali ecc..”.
Per quanto concerne, invece, la mancata valorizzazione - da parte degli ispettori - della tipologia di rapporto di lavoro e delle previsioni di contrattazione collettiva applicate, occorre precisare quanto segue.
I dipendenti della società opponente non sono lavoratori subordinati tout court ma lavoratori intermittenti a tempo determinato senza obbligo di risposta alla chiamata aziendale.
La figura contrattuale menzionata, come noto, prevede che il lavoratore si ponga a disposizione di un datore di lavoro e che quest'ultimo possa utilizzare la prestazione lavorativa “in modo discontinuo e intermittente”; il lavoratore dipendente non è tenuto a rispondere alla chiamata o accettare la richiesta, ma, nei periodi in cui la sua prestazione lavorativa non viene utilizzata, il dipendente non matura alcun trattamento di tipo economico e normativo (art. 13, comma 4, D.lgs. n. 81/12015).
Ovviamente, in virtù del principio di non discriminazione del lavoratore intermittente rispetto al lavoratore subordinato, è comunque riconosciuto un trattamento economico e normativo non meno favorevole rispetto al lavoratore subordinato non intermittente sebbene, allo stesso tempo, i relativi trattamenti economici, normativi e previdenziali vanno necessariamente riproporzionati in ragione della prestazione lavorativa effettivamente svolta (quindi retribuzione globale e anche le relative singole componenti).
Pag. 6 di 12 Appurato tale aspetto fondamentale, proprio la contrattazione collettiva integrativa di II livello invocata dalla società opponente (pag. 4, punto e1), quanto al contratto di lavoro intermittente, dispone che esso implichi “un trattamento economico e normativo del lavoratore così come previsto Ccnl e dal presente Accordo, riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa nonché delle ferie, del TFR e di tutte le spettanze del lavoratore”.
Dunque, la pretesa di maggiore contribuzione articolata dall' e CP_1 consacrata nell'avviso di addebito oggetto di opposizione trova il proprio fondamento giuridico proprio nelle previsioni di contrattazione collettiva che la società ha (erroneamente) dedotto che fossero state violate.
Nè a conclusioni diverse può pervenirsi per il tramite dell'art. 191 CCNL, ove si precisa che, “ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni”.
Tale previsione, diversamente dalla lettura offerta dall'opponente, nel prevedere che il mese sia da computare per intero anche nel caso di frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni, riguarda i frangenti di rapporto lavorativo che astrattamente è destinato a dipanarsi per l'intero mese e che tuttavia sia instaurato o cessato durante il suo corso ma non incide affatto sull'obbligo di ri-proporzionamento che riguarda il lavoro intermittente.
In altri termini, come condivisibilmente dedotto dall' , il fatto che le due CP_1 figure professionali indicate nel ricorso in opposizione siano state impiegate per meno di 15 giorni al mese non significa affatto che i lavoratori non maturassero alcunché a titolo di mensilità aggiuntive e ferie: all'opposto i dipendenti hanno maturato i corrispondenti trattamenti in proporzione ai
Pag. 7 di 12 giorni di lavoro effettivamente prestato, con conseguente incremento dell'imponibile contributivo.
Lo stesso vale, specificamente, per le previsioni di contrattazione collettiva relative alle mensilità aggiuntive ed alle ferie, valendo il riferimento, rispettivamente, alla “prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti” la vigilia di Natale, alla “prestazione lavorativa ridotta, rispetto all'intero periodo di 12 mesi precedenti” il 1° luglio di ogni anno ed ai
“mesi di effettivo servizio prestato per l'anno di competenza”.
3. Come pure non può essere accolta l'opposizione, nella parte in cui si invoca il riconoscimento della Decontribuzione Sud, in senso riduttivo alla pretesa dell'ente previdenziale resistente.
Sul punto, occorre innanzitutto osservare che la riduzione contributiva invocata dalla società opponente presenta seri dubbi di compatibilità con i contratti di lavoro intermittente, in ragione della saltuarietà e della episodicità delle prestazioni che dipendono, unicamente, dalla “chiamata” del datore di lavoro.
In ogni caso, non è revocabile in dubbio che la relativa fruizione è effettivamente subordinata, ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006, alla regolarità contributiva (accertata come insussistente nella presente sede giudiziale), oltre che all'assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Dunque, sono ampiamente condivise le considerazioni già espresse dal
Tribunale di Bari (nella pronuncia versata in atti dall' ), ove si legge: CP_1
“Anche in questa ipotesi non vi è alcuna decontribuzione strutturale, ma una deroga al normale regime contributivo, destinato a riprendere vigore dal 1° gennaio 2021, limitata nel tempo e funzionale al superamento degli effetti
Pag. 8 di 12 negativi straordinari sull'occupazione a causa della pandemia da Covid-19 del 2020. Pure in questa disposizione l'agevolazione è costruita come riduzione (il 30%) dell'aliquota più onerosa ordinariamente dovuta. Ed ancora, proprio in virtù della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione intervenuta su questione diversa (regime previdenziale degli apprendisti) richiamata in ricorso dalla parte ricorrente si perviene alla conclusione appena rassegnata. Con la sentenza n. 6428/2018, infatti, la Corte di
Cassazione ha affermato i seguenti princìpi che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: <<… (omissis)… Tale ricostruzione trova conferma anche nella L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, che, in riferimento al DURC (documento unico di regolarità contributiva) finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi, subordina al possesso del medesimo <<i>> come interpretata dalla circolare n.
5 del 2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, a sua volta, individua i benefici contributivi e normativi negati in caso di mancato rilascio del DURC negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo …
Tale deroga non configura un'ipotesi di agevolazione nel caso in cui lo sgravio non rappresenti una riduzione di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali
(apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge>>. Le agevolazioni contributive di cui si discute, infatti, costituiscono proprio una riduzione dell'aliquota più onerosa (30% Decontribuzione Sud
…) ed hanno durata limitata. Si tratta, in concreto, di deroghe alla disciplina generale sul regime contributivo vigente in via ordinaria previste per determinate categorie di lavoratori alla ricorrenza di stringenti condizioni e
Pag. 9 di 12 presupposti ed operanti … per ragioni di emergenza … che, in ogni caso, hanno durata circoscritta. Pertanto, detti interventi non costituiscono esoneri ma meri benefici”.
4. Quanto, poi, alla invocata previsione dell'art. 6, co. 10, D.L. 338/1989, è appena il caso di osservare che non si discute, nella presente sede, di una perdita di riduzione contributiva, bensì del maggior imponibile contributivo che avrebbe dovuto essere preso in considerazione.
Come infatti chiarito dalla Corte di Appello di Bari (sent. n. 50/2024), “tale disposizione fu introdotta dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 22 marzo 1993,
n. 71, convertito in legge 20 maggio 1993, n. 151 al precipuo scopo di evitare gli effetti distorti che una pedissequa applicazione della normativa generale sugli sgravi comportava e, in particolare, per evitare che anche lievi inadempienze potessero determinare la perdita totale dei benefici e, quindi, effetti sanzionatori del tutto sproporzionati a carico dei datori di lavoro. Con la norma in questione, la perdita del beneficio (sgravio o fiscalizzazione) si atteggia in termini proporzionati al maggior inadempimento, retributivo o contributivo, riscontrato”.
5. Come pure, sul versante delle sanzioni, deve essere affermata la correttezza di quelle applicate dall' , essendo pienamente configurata la CP_1 fattispecie evasiva a fronte dell'ormai consolidato principio - così come già richiamato dalla Corte di Appello di Bari (sent. n. 115/2025) che a sua volta fa riferimento a quanto espresso dalla Corte di Cassazione (n. 24364/2019) - secondo il quale, affinché ricorra “l'ipotesi dell'evasione contributiva … è necessario che vi sia: a) occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzione erogate;
b) tale occultamento sia stato attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontario finalizzato allo scopo indicato. Il primo requisito sussiste non solo quando vi sia l'assoluta mancanza di un qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'accertamento della posizione lavorativa o delle
Pag. 10 di 12 retribuzioni, ma anche quando ricorra un'incompleta o non conforme al vero denuncia obbligatoria, attraverso la quale viene celata all'ente previdenziale
(e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione”.
In particolare, “il termine occultamento non indica necessariamente
l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo” (Cass. n. 29272/2022).
Ebbene, come già evidenziato in altre occasioni da questo Tribunale (sent.
n. 3871/2019) si ritiene corretta la sussunzione della violazione contestata nell'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 116, co. 8, L. 388/2000 (evasione contributiva), non potendosi qualificare la condotta dell'opponente alla stregua della meno grave “omissione contributiva”, che presuppone la rilevabilità dell'ammontare dei contributi omessi dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie: infatti, nel caso di specie, da nessun documento è rilevabile l'importo della contribuzione non versata.
6. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo secondo i parametri del
D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1914 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
Pag. 11 di 12 2) condanna parte opponente al pagamento, in favore dell' , delle CP_1 spese di giudizio, che liquida in complessivi € 4.201,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
Bari, 26.09.2025
Il giudice della Sezione Lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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