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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 28/11/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2022/2022 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 28/11/2025, ad ore 11,22, innanzi al got AU OD sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. MICHELE CARDENA', oggi sostituito dall'avv. Jlenia Basso, con la dr.ssa Martina Milani ai fini della pratica forense, per parte convenuta opposta l'avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO, oggi sostituito dall'avv. Emanuele INTORBIDA
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa, in via preliminare non concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 574/2022 emesso in data 04.10.2022;
- in via principale, per i motivi dedotti in narrativa, accertare il difetto di prova della titolarità del credito ceduto nonché il difetto di prova della consegna della somma messa a disposizione;
accertare la nullità dei rapporti contrattuali posti a base dell'ingiunzione di pagamento e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace o inammissibile il decreto ingiuntivo n. 574/2022 emesso in data 04.10.2022 dall'intestato Tribunale;
-accertata la prescrizione del diritto di credito revocare il decreto ingiuntivo n. 574/2022 emesso in data 04.10.2022 dall'intestato Tribunale;
-accertato il difetto di pattuizione delle condizioni economiche e dell'errata applicazione della commissione di disponibilità fondi e dell'illegittima capitalizzazione delle spese ed interessi nei contratti di conto corrente, ricalcolare il saldo applicando i tassi bot ed imputare gli interessi pagati dalla debitrice principale dall'accensione del contratto ad oggi a capitale, dichiarando estinto o riducendo il debito oggi azionato dall'opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 574/2022 emesso in data
04.10.2022 dall'intestato Tribunale;
-accertato che la ha dato corso alla segnalazione illegittima a sofferenza in centrale Controparte_1 dei rischi del signor disporne la cancellazione. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte convenuta opposta – previa eccezione di tardività del deposito operato da parte opponente in data di ieri, essendo il termine per note conclusive scaduto il 17.11.25, e richiesta di espunzione dal giudizio - precisa le conclusioni come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
pagina 1 di 11 ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di e per Controparte_1 essa dell'importo di Euro 14.486,63, oltre successivi interessi di mora da Controparte_2 calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, ovvero, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria:
● la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie, in quanto inammissibili oltre che infondate, in particolare in riferimento alla richiesta di CTU contabile;
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini eventualmente assegnati dal Giudice ai sensi dell'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
In ogni caso:
● accertare e dichiarare, per tutto quanto emerso in narrativa, l'inammissibilità ovvero infondatezza della richiesta di risarcimento danni avanzata da controparte.
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Dopo breve discussione orale, alle ore 11,35, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU OD, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2022/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. MICHELE CARDENA' e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE OPPONENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t., e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale in pers, leg. rappr.te p.t. Controparte_2 con l'avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Emanuele Intorbida difensore Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 15.11.22 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 574/22 – emesso in data 4.10.22 dal Tribunale di Fermo nel procedimento monitorio n. 1363/2022 R.G. e notificatogli in data 7.10.22 – con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di di € 14.486,63 – quale saldo negativo Controparte_1 del contratto di credito al consumo n. 24056 di apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving) (doc. 3 allegato al ricorso monitorio) da stipulato il 14.10.09 con BA Monte dei Paschi di Siena S.P.A., Parte_1 credito da questa ceduto pro soluto con atto 28.12.18 (doc. 4 allegato al ricorso monitorio) ad la quale ha poi mutato denominazione sociale in - Controparte_2 Controparte_1 essi moratori e spese della procedura di ingiunzio a dedotto: Parte_1
- di aver acceso con BA Monte dei Paschi di Siena spa - filiale di Porto San Giorgio,
pagina 3 di 11 contratto di apertura di credito valido sino al 31.03.2011 regolata in conto corrente n. 12046 (doc. 2);
- che sin dall'inizio del rapporto l'istituto di credito, approfittando della condizione di superiorità schiacciante nei confronti del cliente, ha gestito il rapporto di conto corrente 12046 in modo anomalo applicando sugli apparenti saldi debitori, interessi ultralegali, commissioni e competenze indeterminate e non pattuite, per di più capitalizzandole in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 cc;
- che difetta la prova della legittimazione sostanziale di , che ha richiesto Controparte_1 ed ottenuto il decreto ingiuntivo per rapporti bancari intrattenuti con Monte dei Paschi di Siena spa producendo in giudizio copia del contratto di cessione ma non anche l'allegato 1 contenente i crediti oggetto di cessione, né il provvedimento di trasformazione di CP_2 in , per cui risulta del tutto indimostrato uno dei fatti costitutivi della domanda il Controparte_1 cui onere incombe sulla parte che esercita tale diritto ai sensi dell'art. 2697 cc;
- che difetta la prova scritta del credito, tale non potendo esser considerata la certificazione ex art. 50 Tub (doc. 7 fascicolo monitorio) di cui possono giovarsi ai fini del ricorso ex art. 633 cpc CP solo BA d'IT e le banche, non;
- che serve in questa fase anche la produzione degli estratti conti e la prova di aver inviato gli estratti conto nel corso del rapporto, posto che la prova dell'invio costituisce elemento costitutivo del credito (Cass. 14887/2014);
- che manca pure la prova che egli abbia utilizzato la somma messagli a disposizione mediante l'apertura di credito in conto corrente, (Cass. n. 41791/2021; Cass. n. 20618/2021, che richiama i precedenti di Cass. n. 18182/2004 e Cass. n. 1688/1973), circostanza che recisamente contesta;
- che il credito ingiunto, oltre a non essere provato, non risulta in alcun modo certo e ne costituiscono prova le diverse diffide inviategli da , che con una prima missiva ha CP_2 richiesto € 14.610,42 (doc. 5 fascicolo monitorio), con una seconda inoltrata in pari data € 21.146,65 (doc. 5 fascicolo monitorio) mentre l'estratto di saldaconto indica € 35.765,23 (doc. 7 fascicolo monitorio), per cui pare trattarsi di numeri riferiti in totale libertà e privi di giustificazione contrattuale, stante anche la nullità dei contratti;
- che sono nulli il contratto di conto corrente - per mancato rispetto della forma scritta, tanto è vero che non è stato neppure prodotto - e di aperture di credito in conto corrente, per mancata quietanza di ricezione della scrittura, dovendosi il requisito della forma ex art. 1325 c.c. n. 4, intendere “non in senso strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità della normativa improntata alla trasparenza, per cui la forma scritta viene assolta oltre che con la sottoscrizione del contratto da parte del cliente, anche con la consegna a quest'ultimo di un esemplare sottoscritto. Ne consegue che allorquando, come nel caso di specie, una copia del contratto non è stata consegnata non si può ritenere assolta la forma scritta richiesta dall'art. 117 Tub” (Cass. Su n 898/2018); del contratto munita delle condizioni economiche. conto corrente bancario
- che la declaratoria di nullità dei contratti comporta l'improduttività di ogni effetto giuridico, con la conseguenza che gli stessi non possono essere posti a base del decreto ingiuntivo che pertanto dovrà essere revocato;
- che sono nulle, per mancata pattuizione scritta, le clausole determinative di tassi di interesse, di commissioni di massimo scoperto, di spese e commissioni applicate nel rapporto di conto corrente n. 12046,19;
- che la banca, nonostante il difetto di pattuizione delle condizioni, ha applicato sul conto corrente n 12046,19 per tutta la durata dei rapporti un tasso di interesse superiore a quello pattuito, peraltro variandolo unilateralmente e con comunicazioni al cliente solo successive alla sua effettiva applicazione nei contratti richiamati, e capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 cc, nullità rilevabili d'ufficio;
- che In materia, la Suprema Corte ha avuto recentemente occasione di precisare pure che “in tema di
pagina 4 di 11 controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione“ (Cass. sez. I, sent. 17.8.2016, n. 17150), proponendo un principio applicabile per analogia di situazione nel presente giudizio
- che il contratto di credito omette di indicare il taeg e ciò determina la nullità del tasso di interesse con la conseguente sostituzione del tasso effettivo indicato con quello nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (Decisioni 1430/2016 e 12832/2018 ABF), conseguenza che si impone anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'attuale art. 125 bis del TUB, introdotto dal d.lgs. 141 del 23 agosto 2010;
- che l'esposizione debitoria, qualora fosse provata dalla banca, è maturata per effetto di clausole nulle ed in ragione di ciò il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato.
- che il credito ingiunto è prescritto: Il contratto di credito prodotto dall'opposta prevede la messa a disposizione .. di euro 21.000,00 sino al 31.03.2011, con la conseguenza che al 30.03.2021, in assenza di atti interruttivi, risulta decorso il termine di prescrizione decennale;
- che, Del resto la lettera allegata dall'opposta (doc 5 fascicolo monitorio) di interruzione della prescrizione, non è mai stata trasmessa all'opponente, tanto è vero che la ricevuta di ritorno non risulta sottoscritta dal ricevente, né risulta la compiuta giacenza, per cui è evidente che .. è improduttiva di effetti;
L'atto di interruzione della prescrizione, infatti, ha natura puramente soggettiva, unilaterale e recettizia, per cui ne è indispensabile la conoscenza legale da parte del destinatario, per riconoscergli gli effetti di cui all'art. 2943 c.c.
- che è illegittima la segnalazione in Centrale Rischi, non potendo egli considerarsi in alcun modo debitore di , che, dal canto suo, invece ritiene esistente una Controparte_1 esposizione debitoria tanto da dare continuità, a far data dal mese di dicembre 2018, alla segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi (doc. 5 fascicolo monitorio), assolutamente illegittima perché basata su un saldo debitore errato;
- che L'illegittimà della segnalazione alla Centrale dei rischi integra una violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto nonché un fatto illecito tanto da configurare in capo all'istituto di credito una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale che la espone all'obbligo di cancellazione e rettifica della segnalazione oltre che al risarcimento del danno.
Si è costituita l'opposta per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, deducendo:
- che la presente controversia verte in materia di contratti bancari e, pertanto, richiede l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria
In ordine alla presunta carenza di legittimazione attiva:
- di aver prodotto il contratto di cessione e di produrre ora l'avviso pubblicato in GU (doc. 5), che è opponibile erga omnes poiché introduce una presunzione assoluta di conoscenza, secondo Cass.,28/01/2014, n. 1770 e secondo varia giurisprudenza di merito;
- di aver prodotto in fase monitoria adeguata prova della comunicazione della cessione (cfr. doc.
5-6 fascicolo monitorio) e che il disconoscimento della ricevuta di consegna della racc. ar, operato dall'opponente asserendo che “…Del resto la lettera allegata dall'opposta (doc 5 fascicolo monitorio) di interruzione della prescrizione, non è mai stata trasmessa all'opponente tanto è vero che la ricevuta di ritorno non risulta sottoscritta dal ricevente, né risulta la compiuta giacenza, per cui è evidente che l'atto interruttivo è improduttivi di effetti…” (cfr. pag. 12-13 atto di cit.) è inammissibile: la Giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “nella notificazione a mezzo del servizio postale la contestazione del destinatario dell'atto, il quale affermi di non avere mai ricevuto l'atto e in particolare di non avere mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, può essere proposta solo con querela di falso avendo il contenuto estrinseco di un atto
pagina 5 di 11 proveniente da un pubblico ufficiale” (Cass. Civ. Sez. Lav. 3065/2003).
- di versare in atti copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex), debitamente omissato, che comprova come il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della cessione menzionata nel monitorio (doc. 7) e piena prova della trasformazione in CP_1 [...] e per essa (cfr. docc. 1-4); Controparte_1 Controparte_2 in ordine l'asserito difetto di prova scritta del credito e l'efficacia probatoria della lista movimenti:
- che costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta sia ritenuto dal Giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere (cfr. Cass., 9/10/2000, n. 13429; Cass., 24/07/2000, n. 9685; Cass., 12/07/2000, n. 9232; Cass., 18/04/2000, n. 4974),
- che il contratto di finanziamento posto alla base dell'azione monitoria è stato sottoscritto con Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società che ha potuto rilasciare la certificazione ex adverso richiesta essendo un istituto bancario ed In tal senso è inconferente affermare che l'odierna opposta non poteva ottenere la certificazione ex art. 50 TUB in quanto la stessa può usufruire della stessa rilasciata dalla cedente nel momento della cessione;
- che, a norma degli artt. 1832 e 1857 c.c., l'estratto conto inviato al correntista e da questi non contestato nel termine previsto per legge (in materia di contratti bancari, l'art. 119 TUB prevede un termine di 60 giorni) si abbia per tacitamente approvato, con la conseguenza che il correntista non è più ammesso a contestare la conformità delle singole annotazioni (addebiti e accrediti) ai rapporti obbligatori in essere tra le parti (Trib. Napoli sentenza n. 2649_2022 – doc. 8);
- che L'estratto conto non contestato assume dunque un'efficacia probatoria del credito della BA che, per quanto non definitiva ed assoluta, limita pesantemente le possibilità di “impugnazione” del correntista. Invero, le uniche contestazioni che quest'ultimo è ammesso a formulare, per superare l'efficacia probatoria dell'estratto conto non contestato (e dunque tacitamente approvato), sono quelle concernenti la validità e/o efficacia dei rapporti contrattuali stipulati con la BA da cui traggono origine le annotazioni;
dette eccezioni, peraltro, devono essere formulate in maniera precisa e puntuale, non potendosi il correntista limitare ad un generico diniego della propria posizione debitoria. Il che, non è stato;
- che è inconferente il riferimento alla mancata prova dell'utilizzazione del finanziamento. Invero, al contrario di quanto asserito da controparte, una volta erogato il finanziamento e dato prova dello stesso, la sua effettiva utilizzazione attiene al mero potere della parte fruitrice;
Con
- che con ricorso monitorio è stato deposito estratto conto 50 relativamente a tutti i rapporti ancora aperti tra MPS e il sig. (cfr. doc.
5-7 fasc. mon) ed In relazione al contratto n. 5771- Pt_1 KZ820151745703200000 è intervenuto piano di rientro (DOC. 9), pertanto, l'odierna opposta ha agito per il solo contratto n. 5771-KZ820151745709200000, per quale l'odierno opponente risulta debitore di
€. 14.610,42. A riprova di ciò si allega estratto conto ex art. 50 TUB relativo al solo rapporto oggetto di contestazione (DOC. 10).; in ordine alla presunta nullità del contratto per assenza di accettazione scritta
- che le asserzioni di parte opponente sono inconferenti e, pertanto, integralmente contestate. A riguardo, è sufficiente ricordare come la deducente società ha allegato già nel monitorio copia dell'accettazione scritta relativa al contratto per cui è causa (doc. n. 3 fasc. mon.), difatti, il documento prodotto non è altro che la missiva di accettazione con annesso il testo del contratto;
- che è del tutto inconferente lamentare la mancata produzione del contratto di apertura di conto corrente in quanto lo stesso non è oggetto di vertenza e comunque in ogni caso l'esistenza dello stesso è pacifica stante la documentazione già prodotta (cfr. su tutte il pdr di cui al doc. 9);
- che nel contratto di apertura di credito è presente la doppia sottoscrizione e ad ogni modo lo stesso è stato consegnato;
in ordine alla presunta indeterminatezza del taeg e la conseguente (solo asserita) nullità del pagina 6 di 11 contratto di apercredito
- che le condizioni generali del contratto così come le condizioni economiche ed il TAEG in particolare sono indicate in contratto e sono perfettamente individuabili
- che controparte non prova nessuna delle proprie asserzioni limitandosi a contestare apoditticamente presunte violazioni di leggi;
- che l'articolo 125 bis TUB prevede unicamente che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”;
- che l'art. 124 TUB, dal canto suo, prevede che “Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” .
- che, semmai, controparte avrebbe dovuto dimostrare che il TAEG indicato nel modulo
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” era diverso da quello indicato nel contratto di finanziamento. Il che non è stato.
- che La giurisprudenza prevalente .. concorda nel ritenere che il TAEG/ISC non è un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito prima di accedervi, e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale: l'indicatore sintetico di costo ha valenza di regola di comportamento della banca, senza assumere rilievo come regola di validità del contratto;
in ordine all'asserita capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.
- che il contratto contestato risale al 2009 e la banca, a decorrere dal 19.06.2000, si è adeguata alla delibera CICR del 9.02.2000, applicando dunque agli interessi attivi ed a quelli passivi, la medesima periodicità di liquidazione (doc. 13: Gazzetta Ufficiale Parte Seconda del 19.06.2000);
- che, Come noto, l'art. 120 TUB è stato modificato con la Legge di Stabilità per il 2014. Tuttavia, il tenore della nuova norma è chiaro: sino all'emissione della nuova delibera, l'anatocismo resta valido. Ebbene, la nuova delibera CICR è entrata in vigore soltanto il 01.10.2016 e, pertanto, è esclusivamente da tale data che può dirsi introdotto il divieto dell'anatocismo. In tal senso, si è soffermata anche la miglior giurisprudenza.; in ordine al presunto anatocismo
- che in tema di anatocismo non è sufficiente affermare l'esistenza di dette circostanze, senza che queste risultino supportate da validi riscontri probatori. in ordine alla commissione di massimo scoperto
- che sino al 2009 il fondamento e la natura giuridica della commissione di massimo scoperto (di seguito anche solo “c.m.s.”) sono stati rinvenuti nell'esigenza di riconoscere alla banca un compenso per un servizio dalla stessa prestato
- che controparte non ha in alcun modo provato le proprie asserzioni e contestazioni;
in ordine alla presunta usurarietà degli interessi
- che la contestazione avversaria è generica, venendo così disatteso completamene l'onere di cui all'art. 2697 cc;
pagina 7 di 11 in ordine alla presunta prescrizione del credito azionato
- che La giurisprudenza di merito ha chiarito, infatti, che ai contratti di apertura di credito deve essere applicata la prescrizione ordinaria decennale “trattandosi di prestazione unica con pagamento rateale e non già di interessi che debbano pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr. Trib.
Catania, sent. 3288/2020, in iusletter.com).
- che il dies a quo del termine prescrizionale può individuarsi unicamente nell'ultima attività del debitore e cioè nell'ultimo pagamento, ovvero dalla comunicazione di recesso e revoca del rapporto;
- di produrre A tal proposito … comunicazione di revoca dei rapporti – tra cui quello oggetto di vertenza
– del 13.03.2015 (DOC. 14) e successiva messa in mora del 23.06.2015 (DOC. 15).
- che la prescrizione è stata, in ogni caso, interrotta: i) con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da e per essa Controparte_1 [...] a controparte (cfr. fascicolo monitorio); ii) con la notifica del decreto ingiuntivo in Controparte_2 questa sede opposto.
- che il disconoscimento ex adverso operato in ordine all'autenticità della firma apposta sul retro della ricevuta di consegna dell'avviso di cessione è inammissibile;
- che la Giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “nella notificazione a mezzo del servizio postale la contestazione del destinatario dell'atto, il quale affermi di non avere mai ricevuto l'atto e in particolare di non avere mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, può essere proposta solo con querela di falso avendo il contenuto estrinseco di un atto proveniente da un pubblico ufficiale” (Cass. Civ. Sez. Lav. 3065/2003).
- che Nel caso di specie, controparte non può pertanto validamente disconoscere le sottoscrizioni senza proporre una querela di falso.
- che Pertanto, sia prendendo in considerazione la data finale di messa a disposizione finale ovvero il 30.03.2011 sia la lettera di revoca del 13.03.2015, l'interruzione della prescrizione è avvenuta inequivocabilmente in data 22.03.2019 con la notifica della comunicazione della cessione (cfr. doc 5-6 fasc. mon.). Pertanto, la prescrizione sarebbe eventualmente maturata in data 22.03.2029! in ordine alla richiesta avversaria di risarcimento danni per illegittima iscrizione presso la centrale rischi
- che qualunque richiesta basata sul patimento di un danno impone al soggetto che pretende di essere risarcito una serie di oneri probatori, ovvero: i) la prova dell'esistenza del danno sofferto;
ii) la colpevolezza dell'agente; iii) la prova del nesso causale tra detta condotta e il danno sofferto (cfr. Cass., 25/03/2003, n. 4366; Cass., 29/03/2004, n. 6199; Cass., 03/04/2004 n. 4881) ma controparte non fornisce alcuna prova in merito;
- che La Suprema Corte, sul punto, ha ribadito l'onere in capo all'attore di provare i presunti danni subiti - patrimoniali e non patrimoniali - per illegittima segnalazione (cfr. Cass., 8/01/2019, n. 207). in ordine alla ctu richiesta dalla parte opponente
- che limitarsi ad affermare una (solo presunta) illegittimità degli interessi, senza che questa risulti supportata da validi riscontri probatori, non può che condurre a ritenere la richiesta di CTU meramente esplorativa.
In esito all'udienza 6.4.23 il giudice tabellarmente designato ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviato per consentire il tentativo obbligatorio di media conciliazione, che ha avuto esito negativo.
Sono poi stati assegnati i termini ex art. 183/6 cpc.
Con la prima memoria ex art. 183/6 cpc parte opponente ha dedotto: C
- che non risponde al vero quanto ex adverso dedotto, ossia che in sede monitoria la ha prodotto la copia del contratto di cessione, in quanto tale circostanza non risponde al vero. La società opposta, infatti, non ha prodotto né in fase monitoria, né in fase di opposizione il contratto di cessione ma si è
pagina 8 di 11 limitata a produrre solo l'estratto pubblicato in gazzetta ufficiale. Tale documentazione non risulta sufficiente a dimostrare che la sia divenuta la titolare del credito, tanto più quando Controparte_1 la stessa BA Monte dei Paschi di Siena spa ha dato corso ad una pluralità di cartolarizzazioni con diverse società veicolo (tra cui: , e Siena Npl2018, CP_4 Controparte_1 Controparte_5 come da copie GU che produce) per crediti aventi le medesime caratteristiche, sicché diventa difficile ricondurre il credito oggetto del presente giudizio alla cessione a favore di Né tale prova CP_1 può essere fornita con il c.d elenco dei crediti (doc. 7 fascicolo opposta), in quanto trattasi di un foglio, creato unilateralmente, ove sono riferiti numeri in totale libertà che non consentono in alcun modo di dimostrare che la opposta sia divenuta titolare del rapporto instaurato dal signor con la BA Pt_1 Monte dei Paschi di Siena;
In ordine alla prova del credito
- che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato chiesto per un contratto di credito al consumo n 24056 da utilizzare mediante carta di credito revolving come risulta dal corpo dell'atto. Senonché la documentazione ex adverso prodotta a dimostrazione dell'esistenza del credito non riguarda il credito al consumo n 24056 per cui l'opposta ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento, ma riguarda un'apertura di credito in conto corrente n 12046,19 (doc 9 fascicolo opposta e doc 3 fascicolo monitorio) e dunque un rapporto totalmente differente
- che non risponde al vero che la banca ha prodotto la lista movimenti, posto che l'unico documento prodotto quale prova del credito è l'estratto di saldaconto ex art. 50 tub (doc. 10 fascicolo opposta) che è cosa diversa dalla lista movimenti;
- che nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” Cass. 1892/2023. Nella specie, la creditrice non ha fornito la prova della propria pretesa creditoria, in quanto non ha prodotto gli estratti conto per cui non ha dimostrato nè di aver messo a disposizione dell'opponente la somma che si era obbligata a concedere, né che l'opponente ne abbia fatto utilizzo. in ordine alla dedotta nullità del contratto di conto corrente
- che il conto corrente di appoggio n 12064,19 non è stato stipulato in forma scritta, tanto è vero che non è stato neppure prodotto, per cui dovrà essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 117 Tub;
- che tali nullità non risultano neppure sanate dal riconoscimento del debito in quanto ontologicamente inidoneo alla produzione di effetti sul piano sostanziale e processuale, nei casi in cui il credito non può sorgere per la nullità del contratto in ossequio alla giurisprudenza secondo cui “Il piano di rientro che viene concordato tra la banca ed il cliente, considerando la natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. Pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, non viene esonerata dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam secondo quanto disposto dall'art. 117 T.U.B.” Cass n. 2855 del 31 gennaio 2022;
- che il fatto che la banca si sia adeguata alla delibera Cicr del 2000, come evidenziato dall'opposta, è del tutto irrilevante;
ciò che rileva è la circostanza che non risulta pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi, benché applicata, con la conseguenza che l'illegittima capitalizzazione degli interessi ha contribuito a determinare un saldo del conto corrente non veritiero e falsato.
Con la seconda memoria ex art. 183/6 cpc parte opposta ha prodotto il contratto di cessione crediti in blocco omissato.
All'udienza 1.2.24 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza 13.12.24, poi rinviata d'ufficio al 30.10.25.
Con variazione tabellare 10/25 del settembre 2025 la causa è stata assegnata a questo got che, visto il proprio ruolo di udienza, ha rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note.
pagina 9 di 11 *
L'opposizione è fondata e va accolta.
In punto a legittimazione sostanziale dell'opposta, non pare che la copia del contratto 28.12.18 di cessione crediti in blocco da BMPS e da MP Leasing & Factoring Spa ad , CP_1 prodotta quale doc. 20, consenta di identificare esattamente il contenuto del c.d. “portafoglio crediti” ceduto se non come “crediti classificati in sofferenza al 30.6.18” come da elenco che le parti danno atto di essersi scambiate per posta elettronica e che non è stato depositato, così che non pare possa legittimamente ritenersi che abbia provato di essere Controparte_1 cessionaria del credito per il cui recupero ha agito.
Risultando inoltre che abbia dato corso a varie cartolarizzazioni con diverse società CP_6 veicolo (tra cui: , e , come CP_4 Controparte_1 Controparte_5 CP_7 da copie GU che ha prodotto l'opponente) per crediti aventi le medesime caratteristiche e da ritenersi in sofferenza in data anche antecedente al 30.6.18 (il che l'opposta ritiene anche quanto al credito che ha vantato nei confronti del sig. avendo depositato nota 25.6.15 Pt_1 indirizzata al sig. priva di ricevuta di ritorno, che riferisce di revoca degli affidamenti e Pt_1 recesso da tutti i rapporti in essere con nota 15.6.15, nota – quest'ultima – non prodotta), ancor più incerto va ritenuto che il credito nei confronti del sig. sia stato oggetto di cessione a Pt_1
. CP_1
Anche le doglianze dell'opponente in ordine alla prova del credito – legittimamente vantato o CP meno che sia da – sono fondate.
Il credito cui si riferiscono gli estratti certificati prodotti dall'opposta non appaiono affatto derivare dal “contratto di credito al consumo n. 24056 di apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving)” da tipulato Parte_1 il 14.10.09 con BA Monte dei Paschi di Siena S.P.A. (doc. 3 allegato al ricorso monitorio), ma dal contratto di conto corrente c.d. di appoggio (oltre che da altro conto corrente, come risulta dall'estratto certificato depositato con il ricorso per decreto ingiuntivo), contratto che pure non risulta esser stato depositato dall'opposta (nonostante il contratto di cessione di crediti in blocco prescrivesse l'obbligazione della cedente di consegnare alla cessionaria ogni documentazione relativa ai crediti ceduti).
Va poi ricordato che, come condivisibilmente osservato da parte opponente, “Il piano di rientro che viene concordato tra la banca ed il cliente, considerando la natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. Pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, non viene esonerata dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam secondo quanto disposto dall'art. 117 T.U.B.” (Cass n. 2855 del 31 gennaio 2022).
Quindi, nonostante la diversa opinione dell'opposta, ricade sull'opposta stessa l'onere di provare esistenza e consistenza del credito di fonte negoziale che afferma di vantare, per il cui recupero ha agito, proprio in funzione dell'onere impostogli dall'art. 2697 cc, che invoca solo in relazione alle eccezioni sollevate dell'opponente.
L'opposta ciò avrebbe potuto fare producendo il contratto di conto corrente (ossia la pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali ed anatocistici e degli oneri e delle spese applicati nel corso del rapporto), oltre al contratto di affidamento, e gli estratti conto periodici e/o gli scalari, attraverso l'esame dei quali solo è possibile verificare la puntuale o meno applicazione delle clausole contrattuali pattuite per iscritto.
In mancanza assoluta di prova scritta del contratto di conto corrente, occorrerebbe rielaborare tutto il rapporto di conto corrente – attraverso l'esame dei movimenti riportati negli estratti conto periodici - adottando solo il tasso legale ex art. 1284 cc vigente alle varie epoche in cui le parti l'hanno intrattenuto ed escludendo ogni altra condizione economica illegittimamente appostata a debito del correntista, il che non è possibile – ovviamente – se la pretesa creditrice non produce gli estratti conto e/o gli scalari.
pagina 10 di 11 Ne discende necessariamente che, in mancanza di prova di pattuizione scritta e di estratti conto periodici e/o scalari, la contabilità banca, cui gli estratti certificati prodotti fanno necessariamente riferimento, deve ritenersi del tutto inattendibile ed il credito stesso non provato.
Se la contabilità banca è inattendibile e manca la prova dell'esistenza del credito azionato (preteso saldo negativo del rapporto di conto corrente), la segnalazione a sofferenza in centrale dei rischi del signor cui ha dato corso (doc. 5 allegato al Parte_1 Controparte_1 ricorso monitorio) è illegittima e ne va disposta la cancellazione, a spese e cura dell'opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo in favore dell'avv. Michele Cardenà, dichiaratosene antistatario, con riferimento alla media tariffaria per valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da accertato e dichiarato che questi Parte_1 nulla deve a , revoca il decreto ingiuntivo n. 574/22, emesso in data Controparte_1
4.10.22 dal Tribunale di Fermo nel procedimento monitorio n. 1363/2022 R.G.;
2) condanna , in pers. leg. rappr.te p.t., a curare la cancellazione, a proprie Controparte_1 spese e cura, della segnalazione a sofferenza in centrale dei rischi del signor cui Parte_1 ha dato corso o continuità;
3) condanna la parte opposta a rimborsare le spese di lite della parte opponente, che si liquidano in favore dell'avv. Michele Cardenà, che se ne è dichiarato antistatario, in € 145,50 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 13,57, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 28/11/2025
Il got
AU OD
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Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 28/11/2025, ad ore 11,22, innanzi al got AU OD sono comparsi: per parte attrice opponente l'avv. MICHELE CARDENA', oggi sostituito dall'avv. Jlenia Basso, con la dr.ssa Martina Milani ai fini della pratica forense, per parte convenuta opposta l'avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO, oggi sostituito dall'avv. Emanuele INTORBIDA
Parte attrice opponente precisa le conclusioni come segue:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Fermo, contrariis rejectis, per i motivi di cui in narrativa, in via preliminare non concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 574/2022 emesso in data 04.10.2022;
- in via principale, per i motivi dedotti in narrativa, accertare il difetto di prova della titolarità del credito ceduto nonché il difetto di prova della consegna della somma messa a disposizione;
accertare la nullità dei rapporti contrattuali posti a base dell'ingiunzione di pagamento e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace o inammissibile il decreto ingiuntivo n. 574/2022 emesso in data 04.10.2022 dall'intestato Tribunale;
-accertata la prescrizione del diritto di credito revocare il decreto ingiuntivo n. 574/2022 emesso in data 04.10.2022 dall'intestato Tribunale;
-accertato il difetto di pattuizione delle condizioni economiche e dell'errata applicazione della commissione di disponibilità fondi e dell'illegittima capitalizzazione delle spese ed interessi nei contratti di conto corrente, ricalcolare il saldo applicando i tassi bot ed imputare gli interessi pagati dalla debitrice principale dall'accensione del contratto ad oggi a capitale, dichiarando estinto o riducendo il debito oggi azionato dall'opposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 574/2022 emesso in data
04.10.2022 dall'intestato Tribunale;
-accertato che la ha dato corso alla segnalazione illegittima a sofferenza in centrale Controparte_1 dei rischi del signor disporne la cancellazione. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte convenuta opposta – previa eccezione di tardività del deposito operato da parte opponente in data di ieri, essendo il termine per note conclusive scaduto il 17.11.25, e richiesta di espunzione dal giudizio - precisa le conclusioni come segue:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare:
● concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
● concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del
D.lgs. 28/2010;
Nel merito, in via principale:
pagina 1 di 11 ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di e per Controparte_1 essa dell'importo di Euro 14.486,63, oltre successivi interessi di mora da Controparte_2 calcolarsi al tasso legale, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, ovvero, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma ancora dovuta in linea capitale, al netto delle rate già pagate, oltre interessi al tasso di cui all'art. 117, co. 7, TUB;
In via istruttoria:
● la deducente società, in virtù di tutto quanto dedotto in narrativa, si oppone alle richieste istruttorie avversarie, in quanto inammissibili oltre che infondate, in particolare in riferimento alla richiesta di CTU contabile;
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini eventualmente assegnati dal Giudice ai sensi dell'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione.
In ogni caso:
● accertare e dichiarare, per tutto quanto emerso in narrativa, l'inammissibilità ovvero infondatezza della richiesta di risarcimento danni avanzata da controparte.
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Dopo breve discussione orale, alle ore 11,35, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got AU OD, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2022/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. MICHELE CARDENA' e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE OPPONENTE contro
, , in pers. leg. rappr.te p.t., e per essa la procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale in pers, leg. rappr.te p.t. Controparte_2 con l'avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Emanuele Intorbida difensore Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 15.11.22 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 574/22 – emesso in data 4.10.22 dal Tribunale di Fermo nel procedimento monitorio n. 1363/2022 R.G. e notificatogli in data 7.10.22 – con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore di di € 14.486,63 – quale saldo negativo Controparte_1 del contratto di credito al consumo n. 24056 di apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving) (doc. 3 allegato al ricorso monitorio) da stipulato il 14.10.09 con BA Monte dei Paschi di Siena S.P.A., Parte_1 credito da questa ceduto pro soluto con atto 28.12.18 (doc. 4 allegato al ricorso monitorio) ad la quale ha poi mutato denominazione sociale in - Controparte_2 Controparte_1 essi moratori e spese della procedura di ingiunzio a dedotto: Parte_1
- di aver acceso con BA Monte dei Paschi di Siena spa - filiale di Porto San Giorgio,
pagina 3 di 11 contratto di apertura di credito valido sino al 31.03.2011 regolata in conto corrente n. 12046 (doc. 2);
- che sin dall'inizio del rapporto l'istituto di credito, approfittando della condizione di superiorità schiacciante nei confronti del cliente, ha gestito il rapporto di conto corrente 12046 in modo anomalo applicando sugli apparenti saldi debitori, interessi ultralegali, commissioni e competenze indeterminate e non pattuite, per di più capitalizzandole in aperta violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 cc;
- che difetta la prova della legittimazione sostanziale di , che ha richiesto Controparte_1 ed ottenuto il decreto ingiuntivo per rapporti bancari intrattenuti con Monte dei Paschi di Siena spa producendo in giudizio copia del contratto di cessione ma non anche l'allegato 1 contenente i crediti oggetto di cessione, né il provvedimento di trasformazione di CP_2 in , per cui risulta del tutto indimostrato uno dei fatti costitutivi della domanda il Controparte_1 cui onere incombe sulla parte che esercita tale diritto ai sensi dell'art. 2697 cc;
- che difetta la prova scritta del credito, tale non potendo esser considerata la certificazione ex art. 50 Tub (doc. 7 fascicolo monitorio) di cui possono giovarsi ai fini del ricorso ex art. 633 cpc CP solo BA d'IT e le banche, non;
- che serve in questa fase anche la produzione degli estratti conti e la prova di aver inviato gli estratti conto nel corso del rapporto, posto che la prova dell'invio costituisce elemento costitutivo del credito (Cass. 14887/2014);
- che manca pure la prova che egli abbia utilizzato la somma messagli a disposizione mediante l'apertura di credito in conto corrente, (Cass. n. 41791/2021; Cass. n. 20618/2021, che richiama i precedenti di Cass. n. 18182/2004 e Cass. n. 1688/1973), circostanza che recisamente contesta;
- che il credito ingiunto, oltre a non essere provato, non risulta in alcun modo certo e ne costituiscono prova le diverse diffide inviategli da , che con una prima missiva ha CP_2 richiesto € 14.610,42 (doc. 5 fascicolo monitorio), con una seconda inoltrata in pari data € 21.146,65 (doc. 5 fascicolo monitorio) mentre l'estratto di saldaconto indica € 35.765,23 (doc. 7 fascicolo monitorio), per cui pare trattarsi di numeri riferiti in totale libertà e privi di giustificazione contrattuale, stante anche la nullità dei contratti;
- che sono nulli il contratto di conto corrente - per mancato rispetto della forma scritta, tanto è vero che non è stato neppure prodotto - e di aperture di credito in conto corrente, per mancata quietanza di ricezione della scrittura, dovendosi il requisito della forma ex art. 1325 c.c. n. 4, intendere “non in senso strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità della normativa improntata alla trasparenza, per cui la forma scritta viene assolta oltre che con la sottoscrizione del contratto da parte del cliente, anche con la consegna a quest'ultimo di un esemplare sottoscritto. Ne consegue che allorquando, come nel caso di specie, una copia del contratto non è stata consegnata non si può ritenere assolta la forma scritta richiesta dall'art. 117 Tub” (Cass. Su n 898/2018); del contratto munita delle condizioni economiche. conto corrente bancario
- che la declaratoria di nullità dei contratti comporta l'improduttività di ogni effetto giuridico, con la conseguenza che gli stessi non possono essere posti a base del decreto ingiuntivo che pertanto dovrà essere revocato;
- che sono nulle, per mancata pattuizione scritta, le clausole determinative di tassi di interesse, di commissioni di massimo scoperto, di spese e commissioni applicate nel rapporto di conto corrente n. 12046,19;
- che la banca, nonostante il difetto di pattuizione delle condizioni, ha applicato sul conto corrente n 12046,19 per tutta la durata dei rapporti un tasso di interesse superiore a quello pattuito, peraltro variandolo unilateralmente e con comunicazioni al cliente solo successive alla sua effettiva applicazione nei contratti richiamati, e capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 cc, nullità rilevabili d'ufficio;
- che In materia, la Suprema Corte ha avuto recentemente occasione di precisare pure che “in tema di
pagina 4 di 11 controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione“ (Cass. sez. I, sent. 17.8.2016, n. 17150), proponendo un principio applicabile per analogia di situazione nel presente giudizio
- che il contratto di credito omette di indicare il taeg e ciò determina la nullità del tasso di interesse con la conseguente sostituzione del tasso effettivo indicato con quello nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto (Decisioni 1430/2016 e 12832/2018 ABF), conseguenza che si impone anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore dell'attuale art. 125 bis del TUB, introdotto dal d.lgs. 141 del 23 agosto 2010;
- che l'esposizione debitoria, qualora fosse provata dalla banca, è maturata per effetto di clausole nulle ed in ragione di ciò il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato.
- che il credito ingiunto è prescritto: Il contratto di credito prodotto dall'opposta prevede la messa a disposizione .. di euro 21.000,00 sino al 31.03.2011, con la conseguenza che al 30.03.2021, in assenza di atti interruttivi, risulta decorso il termine di prescrizione decennale;
- che, Del resto la lettera allegata dall'opposta (doc 5 fascicolo monitorio) di interruzione della prescrizione, non è mai stata trasmessa all'opponente, tanto è vero che la ricevuta di ritorno non risulta sottoscritta dal ricevente, né risulta la compiuta giacenza, per cui è evidente che .. è improduttiva di effetti;
L'atto di interruzione della prescrizione, infatti, ha natura puramente soggettiva, unilaterale e recettizia, per cui ne è indispensabile la conoscenza legale da parte del destinatario, per riconoscergli gli effetti di cui all'art. 2943 c.c.
- che è illegittima la segnalazione in Centrale Rischi, non potendo egli considerarsi in alcun modo debitore di , che, dal canto suo, invece ritiene esistente una Controparte_1 esposizione debitoria tanto da dare continuità, a far data dal mese di dicembre 2018, alla segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi (doc. 5 fascicolo monitorio), assolutamente illegittima perché basata su un saldo debitore errato;
- che L'illegittimà della segnalazione alla Centrale dei rischi integra una violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto nonché un fatto illecito tanto da configurare in capo all'istituto di credito una responsabilità contrattuale ed extracontrattuale che la espone all'obbligo di cancellazione e rettifica della segnalazione oltre che al risarcimento del danno.
Si è costituita l'opposta per contrastare l'avversa opposizione e chiederne il rigetto, deducendo:
- che la presente controversia verte in materia di contratti bancari e, pertanto, richiede l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria
In ordine alla presunta carenza di legittimazione attiva:
- di aver prodotto il contratto di cessione e di produrre ora l'avviso pubblicato in GU (doc. 5), che è opponibile erga omnes poiché introduce una presunzione assoluta di conoscenza, secondo Cass.,28/01/2014, n. 1770 e secondo varia giurisprudenza di merito;
- di aver prodotto in fase monitoria adeguata prova della comunicazione della cessione (cfr. doc.
5-6 fascicolo monitorio) e che il disconoscimento della ricevuta di consegna della racc. ar, operato dall'opponente asserendo che “…Del resto la lettera allegata dall'opposta (doc 5 fascicolo monitorio) di interruzione della prescrizione, non è mai stata trasmessa all'opponente tanto è vero che la ricevuta di ritorno non risulta sottoscritta dal ricevente, né risulta la compiuta giacenza, per cui è evidente che l'atto interruttivo è improduttivi di effetti…” (cfr. pag. 12-13 atto di cit.) è inammissibile: la Giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “nella notificazione a mezzo del servizio postale la contestazione del destinatario dell'atto, il quale affermi di non avere mai ricevuto l'atto e in particolare di non avere mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, può essere proposta solo con querela di falso avendo il contenuto estrinseco di un atto
pagina 5 di 11 proveniente da un pubblico ufficiale” (Cass. Civ. Sez. Lav. 3065/2003).
- di versare in atti copia dell'elenco dei crediti ceduti (cd. Annex), debitamente omissato, che comprova come il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della cessione menzionata nel monitorio (doc. 7) e piena prova della trasformazione in CP_1 [...] e per essa (cfr. docc. 1-4); Controparte_1 Controparte_2 in ordine l'asserito difetto di prova scritta del credito e l'efficacia probatoria della lista movimenti:
- che costituisce prova scritta atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo qualsiasi documento proveniente non solo dal debitore ma anche da un terzo che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta sia ritenuto dal Giudice idoneo a dimostrare il diritto fatto valere (cfr. Cass., 9/10/2000, n. 13429; Cass., 24/07/2000, n. 9685; Cass., 12/07/2000, n. 9232; Cass., 18/04/2000, n. 4974),
- che il contratto di finanziamento posto alla base dell'azione monitoria è stato sottoscritto con Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società che ha potuto rilasciare la certificazione ex adverso richiesta essendo un istituto bancario ed In tal senso è inconferente affermare che l'odierna opposta non poteva ottenere la certificazione ex art. 50 TUB in quanto la stessa può usufruire della stessa rilasciata dalla cedente nel momento della cessione;
- che, a norma degli artt. 1832 e 1857 c.c., l'estratto conto inviato al correntista e da questi non contestato nel termine previsto per legge (in materia di contratti bancari, l'art. 119 TUB prevede un termine di 60 giorni) si abbia per tacitamente approvato, con la conseguenza che il correntista non è più ammesso a contestare la conformità delle singole annotazioni (addebiti e accrediti) ai rapporti obbligatori in essere tra le parti (Trib. Napoli sentenza n. 2649_2022 – doc. 8);
- che L'estratto conto non contestato assume dunque un'efficacia probatoria del credito della BA che, per quanto non definitiva ed assoluta, limita pesantemente le possibilità di “impugnazione” del correntista. Invero, le uniche contestazioni che quest'ultimo è ammesso a formulare, per superare l'efficacia probatoria dell'estratto conto non contestato (e dunque tacitamente approvato), sono quelle concernenti la validità e/o efficacia dei rapporti contrattuali stipulati con la BA da cui traggono origine le annotazioni;
dette eccezioni, peraltro, devono essere formulate in maniera precisa e puntuale, non potendosi il correntista limitare ad un generico diniego della propria posizione debitoria. Il che, non è stato;
- che è inconferente il riferimento alla mancata prova dell'utilizzazione del finanziamento. Invero, al contrario di quanto asserito da controparte, una volta erogato il finanziamento e dato prova dello stesso, la sua effettiva utilizzazione attiene al mero potere della parte fruitrice;
Con
- che con ricorso monitorio è stato deposito estratto conto 50 relativamente a tutti i rapporti ancora aperti tra MPS e il sig. (cfr. doc.
5-7 fasc. mon) ed In relazione al contratto n. 5771- Pt_1 KZ820151745703200000 è intervenuto piano di rientro (DOC. 9), pertanto, l'odierna opposta ha agito per il solo contratto n. 5771-KZ820151745709200000, per quale l'odierno opponente risulta debitore di
€. 14.610,42. A riprova di ciò si allega estratto conto ex art. 50 TUB relativo al solo rapporto oggetto di contestazione (DOC. 10).; in ordine alla presunta nullità del contratto per assenza di accettazione scritta
- che le asserzioni di parte opponente sono inconferenti e, pertanto, integralmente contestate. A riguardo, è sufficiente ricordare come la deducente società ha allegato già nel monitorio copia dell'accettazione scritta relativa al contratto per cui è causa (doc. n. 3 fasc. mon.), difatti, il documento prodotto non è altro che la missiva di accettazione con annesso il testo del contratto;
- che è del tutto inconferente lamentare la mancata produzione del contratto di apertura di conto corrente in quanto lo stesso non è oggetto di vertenza e comunque in ogni caso l'esistenza dello stesso è pacifica stante la documentazione già prodotta (cfr. su tutte il pdr di cui al doc. 9);
- che nel contratto di apertura di credito è presente la doppia sottoscrizione e ad ogni modo lo stesso è stato consegnato;
in ordine alla presunta indeterminatezza del taeg e la conseguente (solo asserita) nullità del pagina 6 di 11 contratto di apercredito
- che le condizioni generali del contratto così come le condizioni economiche ed il TAEG in particolare sono indicate in contratto e sono perfettamente individuabili
- che controparte non prova nessuna delle proprie asserzioni limitandosi a contestare apoditticamente presunte violazioni di leggi;
- che l'articolo 125 bis TUB prevede unicamente che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124”;
- che l'art. 124 TUB, dal canto suo, prevede che “Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” .
- che, semmai, controparte avrebbe dovuto dimostrare che il TAEG indicato nel modulo
“Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” era diverso da quello indicato nel contratto di finanziamento. Il che non è stato.
- che La giurisprudenza prevalente .. concorda nel ritenere che il TAEG/ISC non è un tasso propriamente detto, ma un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto, avente lo scopo di consentire al cliente di conoscere l'effettivo costo totale del credito prima di accedervi, e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale: l'indicatore sintetico di costo ha valenza di regola di comportamento della banca, senza assumere rilievo come regola di validità del contratto;
in ordine all'asserita capitalizzazione trimestrale degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.
- che il contratto contestato risale al 2009 e la banca, a decorrere dal 19.06.2000, si è adeguata alla delibera CICR del 9.02.2000, applicando dunque agli interessi attivi ed a quelli passivi, la medesima periodicità di liquidazione (doc. 13: Gazzetta Ufficiale Parte Seconda del 19.06.2000);
- che, Come noto, l'art. 120 TUB è stato modificato con la Legge di Stabilità per il 2014. Tuttavia, il tenore della nuova norma è chiaro: sino all'emissione della nuova delibera, l'anatocismo resta valido. Ebbene, la nuova delibera CICR è entrata in vigore soltanto il 01.10.2016 e, pertanto, è esclusivamente da tale data che può dirsi introdotto il divieto dell'anatocismo. In tal senso, si è soffermata anche la miglior giurisprudenza.; in ordine al presunto anatocismo
- che in tema di anatocismo non è sufficiente affermare l'esistenza di dette circostanze, senza che queste risultino supportate da validi riscontri probatori. in ordine alla commissione di massimo scoperto
- che sino al 2009 il fondamento e la natura giuridica della commissione di massimo scoperto (di seguito anche solo “c.m.s.”) sono stati rinvenuti nell'esigenza di riconoscere alla banca un compenso per un servizio dalla stessa prestato
- che controparte non ha in alcun modo provato le proprie asserzioni e contestazioni;
in ordine alla presunta usurarietà degli interessi
- che la contestazione avversaria è generica, venendo così disatteso completamene l'onere di cui all'art. 2697 cc;
pagina 7 di 11 in ordine alla presunta prescrizione del credito azionato
- che La giurisprudenza di merito ha chiarito, infatti, che ai contratti di apertura di credito deve essere applicata la prescrizione ordinaria decennale “trattandosi di prestazione unica con pagamento rateale e non già di interessi che debbano pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr. Trib.
Catania, sent. 3288/2020, in iusletter.com).
- che il dies a quo del termine prescrizionale può individuarsi unicamente nell'ultima attività del debitore e cioè nell'ultimo pagamento, ovvero dalla comunicazione di recesso e revoca del rapporto;
- di produrre A tal proposito … comunicazione di revoca dei rapporti – tra cui quello oggetto di vertenza
– del 13.03.2015 (DOC. 14) e successiva messa in mora del 23.06.2015 (DOC. 15).
- che la prescrizione è stata, in ogni caso, interrotta: i) con la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento inviata da e per essa Controparte_1 [...] a controparte (cfr. fascicolo monitorio); ii) con la notifica del decreto ingiuntivo in Controparte_2 questa sede opposto.
- che il disconoscimento ex adverso operato in ordine all'autenticità della firma apposta sul retro della ricevuta di consegna dell'avviso di cessione è inammissibile;
- che la Giurisprudenza di legittimità è granitica nell'affermare che “nella notificazione a mezzo del servizio postale la contestazione del destinatario dell'atto, il quale affermi di non avere mai ricevuto l'atto e in particolare di non avere mai apposto la propria firma sull'avviso di ricevimento, può essere proposta solo con querela di falso avendo il contenuto estrinseco di un atto proveniente da un pubblico ufficiale” (Cass. Civ. Sez. Lav. 3065/2003).
- che Nel caso di specie, controparte non può pertanto validamente disconoscere le sottoscrizioni senza proporre una querela di falso.
- che Pertanto, sia prendendo in considerazione la data finale di messa a disposizione finale ovvero il 30.03.2011 sia la lettera di revoca del 13.03.2015, l'interruzione della prescrizione è avvenuta inequivocabilmente in data 22.03.2019 con la notifica della comunicazione della cessione (cfr. doc 5-6 fasc. mon.). Pertanto, la prescrizione sarebbe eventualmente maturata in data 22.03.2029! in ordine alla richiesta avversaria di risarcimento danni per illegittima iscrizione presso la centrale rischi
- che qualunque richiesta basata sul patimento di un danno impone al soggetto che pretende di essere risarcito una serie di oneri probatori, ovvero: i) la prova dell'esistenza del danno sofferto;
ii) la colpevolezza dell'agente; iii) la prova del nesso causale tra detta condotta e il danno sofferto (cfr. Cass., 25/03/2003, n. 4366; Cass., 29/03/2004, n. 6199; Cass., 03/04/2004 n. 4881) ma controparte non fornisce alcuna prova in merito;
- che La Suprema Corte, sul punto, ha ribadito l'onere in capo all'attore di provare i presunti danni subiti - patrimoniali e non patrimoniali - per illegittima segnalazione (cfr. Cass., 8/01/2019, n. 207). in ordine alla ctu richiesta dalla parte opponente
- che limitarsi ad affermare una (solo presunta) illegittimità degli interessi, senza che questa risulti supportata da validi riscontri probatori, non può che condurre a ritenere la richiesta di CTU meramente esplorativa.
In esito all'udienza 6.4.23 il giudice tabellarmente designato ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviato per consentire il tentativo obbligatorio di media conciliazione, che ha avuto esito negativo.
Sono poi stati assegnati i termini ex art. 183/6 cpc.
Con la prima memoria ex art. 183/6 cpc parte opponente ha dedotto: C
- che non risponde al vero quanto ex adverso dedotto, ossia che in sede monitoria la ha prodotto la copia del contratto di cessione, in quanto tale circostanza non risponde al vero. La società opposta, infatti, non ha prodotto né in fase monitoria, né in fase di opposizione il contratto di cessione ma si è
pagina 8 di 11 limitata a produrre solo l'estratto pubblicato in gazzetta ufficiale. Tale documentazione non risulta sufficiente a dimostrare che la sia divenuta la titolare del credito, tanto più quando Controparte_1 la stessa BA Monte dei Paschi di Siena spa ha dato corso ad una pluralità di cartolarizzazioni con diverse società veicolo (tra cui: , e Siena Npl2018, CP_4 Controparte_1 Controparte_5 come da copie GU che produce) per crediti aventi le medesime caratteristiche, sicché diventa difficile ricondurre il credito oggetto del presente giudizio alla cessione a favore di Né tale prova CP_1 può essere fornita con il c.d elenco dei crediti (doc. 7 fascicolo opposta), in quanto trattasi di un foglio, creato unilateralmente, ove sono riferiti numeri in totale libertà che non consentono in alcun modo di dimostrare che la opposta sia divenuta titolare del rapporto instaurato dal signor con la BA Pt_1 Monte dei Paschi di Siena;
In ordine alla prova del credito
- che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato chiesto per un contratto di credito al consumo n 24056 da utilizzare mediante carta di credito revolving come risulta dal corpo dell'atto. Senonché la documentazione ex adverso prodotta a dimostrazione dell'esistenza del credito non riguarda il credito al consumo n 24056 per cui l'opposta ha ottenuto l'ingiunzione di pagamento, ma riguarda un'apertura di credito in conto corrente n 12046,19 (doc 9 fascicolo opposta e doc 3 fascicolo monitorio) e dunque un rapporto totalmente differente
- che non risponde al vero che la banca ha prodotto la lista movimenti, posto che l'unico documento prodotto quale prova del credito è l'estratto di saldaconto ex art. 50 tub (doc. 10 fascicolo opposta) che è cosa diversa dalla lista movimenti;
- che nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” Cass. 1892/2023. Nella specie, la creditrice non ha fornito la prova della propria pretesa creditoria, in quanto non ha prodotto gli estratti conto per cui non ha dimostrato nè di aver messo a disposizione dell'opponente la somma che si era obbligata a concedere, né che l'opponente ne abbia fatto utilizzo. in ordine alla dedotta nullità del contratto di conto corrente
- che il conto corrente di appoggio n 12064,19 non è stato stipulato in forma scritta, tanto è vero che non è stato neppure prodotto, per cui dovrà essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 117 Tub;
- che tali nullità non risultano neppure sanate dal riconoscimento del debito in quanto ontologicamente inidoneo alla produzione di effetti sul piano sostanziale e processuale, nei casi in cui il credito non può sorgere per la nullità del contratto in ossequio alla giurisprudenza secondo cui “Il piano di rientro che viene concordato tra la banca ed il cliente, considerando la natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. Pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, non viene esonerata dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam secondo quanto disposto dall'art. 117 T.U.B.” Cass n. 2855 del 31 gennaio 2022;
- che il fatto che la banca si sia adeguata alla delibera Cicr del 2000, come evidenziato dall'opposta, è del tutto irrilevante;
ciò che rileva è la circostanza che non risulta pattuita la capitalizzazione trimestrale degli interessi, benché applicata, con la conseguenza che l'illegittima capitalizzazione degli interessi ha contribuito a determinare un saldo del conto corrente non veritiero e falsato.
Con la seconda memoria ex art. 183/6 cpc parte opposta ha prodotto il contratto di cessione crediti in blocco omissato.
All'udienza 1.2.24 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato per precisazione delle conclusioni all'udienza 13.12.24, poi rinviata d'ufficio al 30.10.25.
Con variazione tabellare 10/25 del settembre 2025 la causa è stata assegnata a questo got che, visto il proprio ruolo di udienza, ha rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note.
pagina 9 di 11 *
L'opposizione è fondata e va accolta.
In punto a legittimazione sostanziale dell'opposta, non pare che la copia del contratto 28.12.18 di cessione crediti in blocco da BMPS e da MP Leasing & Factoring Spa ad , CP_1 prodotta quale doc. 20, consenta di identificare esattamente il contenuto del c.d. “portafoglio crediti” ceduto se non come “crediti classificati in sofferenza al 30.6.18” come da elenco che le parti danno atto di essersi scambiate per posta elettronica e che non è stato depositato, così che non pare possa legittimamente ritenersi che abbia provato di essere Controparte_1 cessionaria del credito per il cui recupero ha agito.
Risultando inoltre che abbia dato corso a varie cartolarizzazioni con diverse società CP_6 veicolo (tra cui: , e , come CP_4 Controparte_1 Controparte_5 CP_7 da copie GU che ha prodotto l'opponente) per crediti aventi le medesime caratteristiche e da ritenersi in sofferenza in data anche antecedente al 30.6.18 (il che l'opposta ritiene anche quanto al credito che ha vantato nei confronti del sig. avendo depositato nota 25.6.15 Pt_1 indirizzata al sig. priva di ricevuta di ritorno, che riferisce di revoca degli affidamenti e Pt_1 recesso da tutti i rapporti in essere con nota 15.6.15, nota – quest'ultima – non prodotta), ancor più incerto va ritenuto che il credito nei confronti del sig. sia stato oggetto di cessione a Pt_1
. CP_1
Anche le doglianze dell'opponente in ordine alla prova del credito – legittimamente vantato o CP meno che sia da – sono fondate.
Il credito cui si riferiscono gli estratti certificati prodotti dall'opposta non appaiono affatto derivare dal “contratto di credito al consumo n. 24056 di apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving)” da tipulato Parte_1 il 14.10.09 con BA Monte dei Paschi di Siena S.P.A. (doc. 3 allegato al ricorso monitorio), ma dal contratto di conto corrente c.d. di appoggio (oltre che da altro conto corrente, come risulta dall'estratto certificato depositato con il ricorso per decreto ingiuntivo), contratto che pure non risulta esser stato depositato dall'opposta (nonostante il contratto di cessione di crediti in blocco prescrivesse l'obbligazione della cedente di consegnare alla cessionaria ogni documentazione relativa ai crediti ceduti).
Va poi ricordato che, come condivisibilmente osservato da parte opponente, “Il piano di rientro che viene concordato tra la banca ed il cliente, considerando la natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti. Pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, non viene esonerata dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam secondo quanto disposto dall'art. 117 T.U.B.” (Cass n. 2855 del 31 gennaio 2022).
Quindi, nonostante la diversa opinione dell'opposta, ricade sull'opposta stessa l'onere di provare esistenza e consistenza del credito di fonte negoziale che afferma di vantare, per il cui recupero ha agito, proprio in funzione dell'onere impostogli dall'art. 2697 cc, che invoca solo in relazione alle eccezioni sollevate dell'opponente.
L'opposta ciò avrebbe potuto fare producendo il contratto di conto corrente (ossia la pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali ed anatocistici e degli oneri e delle spese applicati nel corso del rapporto), oltre al contratto di affidamento, e gli estratti conto periodici e/o gli scalari, attraverso l'esame dei quali solo è possibile verificare la puntuale o meno applicazione delle clausole contrattuali pattuite per iscritto.
In mancanza assoluta di prova scritta del contratto di conto corrente, occorrerebbe rielaborare tutto il rapporto di conto corrente – attraverso l'esame dei movimenti riportati negli estratti conto periodici - adottando solo il tasso legale ex art. 1284 cc vigente alle varie epoche in cui le parti l'hanno intrattenuto ed escludendo ogni altra condizione economica illegittimamente appostata a debito del correntista, il che non è possibile – ovviamente – se la pretesa creditrice non produce gli estratti conto e/o gli scalari.
pagina 10 di 11 Ne discende necessariamente che, in mancanza di prova di pattuizione scritta e di estratti conto periodici e/o scalari, la contabilità banca, cui gli estratti certificati prodotti fanno necessariamente riferimento, deve ritenersi del tutto inattendibile ed il credito stesso non provato.
Se la contabilità banca è inattendibile e manca la prova dell'esistenza del credito azionato (preteso saldo negativo del rapporto di conto corrente), la segnalazione a sofferenza in centrale dei rischi del signor cui ha dato corso (doc. 5 allegato al Parte_1 Controparte_1 ricorso monitorio) è illegittima e ne va disposta la cancellazione, a spese e cura dell'opposta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo in favore dell'avv. Michele Cardenà, dichiaratosene antistatario, con riferimento alla media tariffaria per valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento dell'opposizione proposta da accertato e dichiarato che questi Parte_1 nulla deve a , revoca il decreto ingiuntivo n. 574/22, emesso in data Controparte_1
4.10.22 dal Tribunale di Fermo nel procedimento monitorio n. 1363/2022 R.G.;
2) condanna , in pers. leg. rappr.te p.t., a curare la cancellazione, a proprie Controparte_1 spese e cura, della segnalazione a sofferenza in centrale dei rischi del signor cui Parte_1 ha dato corso o continuità;
3) condanna la parte opposta a rimborsare le spese di lite della parte opponente, che si liquidano in favore dell'avv. Michele Cardenà, che se ne è dichiarato antistatario, in € 145,50 per spese, € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura terminata alle ore 13,57, non presenti le parti, nel frattempo autorizzate ad allontanarsi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 28/11/2025
Il got
AU OD
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