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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/06/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5986/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, CP_1
Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/05/2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 01.01.1985
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Guido Liva presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Napoli, il 08.01.1984
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Maria A. Crissantu e Elena Semeraro presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] il [...], residente in [...]
Capuana n. 50-lettera R, cittadino italiano, C.F. C.F._3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
16.05.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1.il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo i principi Pt_3 dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, presso la quale manterrà anche la propria residenza anagrafica. I genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. il padre terrà con sé a weekend alternati, da sabato mattina, dalle ore 10:00/11:00, quando lo Pt_3 preleverà dall'abitazione materna, fino alla domenica sera ore 18:00/19:00, quando lo riaccompagnerà presso la madre;
3. stante l'attuale impossibilità del sig. di tenere con sé il figlio durante la settimana a Pt_2 Pt_3
causa dei turni giornalieri spezzati (4 ore la mattina e 4 ore il pomeriggio) svolti da lunedì a venerdì, i genitori si accorderanno, volta per volta e previo congruo preavviso di non meno di 15 giorni, per un eventuale estensione dei tempi di permanenza di presso il padre durante un giorno Pt_3 infrasettimanale;
4. il padre terrà con sé il minore durante le vacanze di Natale per metà del periodo di vacanza scolastica e, precisamente, alternandosi di anno in anno con la madre, nei seguenti periodi: dalle ore 18,00 del 23
dicembre alle ore 18,00 del 30 dicembre e dalle ore 18,00 del 30 dicembre ad ore 18,00 del 06 gennaio. Il
genitore che non trascorrerà con il figlio la settimana dal 23/12 al 30/12 potrà stare con il figlio dalle ore
15,00 del 24/12 alle ore 10,00 del 25/12;
5. per le vacanze di Pasqua il minore trascorrerà le vacanze scolastiche per metà con un genitore e l'altra metà con l'altro, alternando di anno in anno i periodi affinché i giorni festivi siano trascorsi un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro;
6. Il padre potrà stare con due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, con Pt_3
periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Le ulteriori festività e ponti scolastici saranno divisi pariteticamente tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza, con accordo che dovrà avvenire entro il 10 ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo,
negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre.
Relativamente al compleanno del minore, qualora il figlio lo richieda ed i genitori siano concordi, lo stesso verrà trascorso insieme ad entrambi. Qualora ciò non fosse possibile, il compleanno del minore verrà trascorso alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza. Relativamente ai compleanni dei genitori, il minore, a prescindere dalla regolamentazione ordinaria,
trascorrerà con il rispettivo genitore il giorno del suo compleanno, così come le feste del papà e della mamma.
7. il padre potrà vedere attraverso videochiamate, previa richiesta alla madre e tutte le volte in Pt_3 cui il contatto con il bambino sia richiesto da quest'ultimo e appaia necessario per garantire un costante rapporto anche telefonico padre-figlio. Parimenti la madre potrà vedere attraverso videochiamate Pt_3
nei giorni in cui il figlio è con il padre, previa richiesta al sig. . Pt_2
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente, altresì, a darsi preventiva comunicazione di eventuali viaggi e/o spostamenti, anche temporanei, con il figlio minore.
4. il padre verserà alla madre, a titolo di assegno perequativo, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mesi, la somma di € 300,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima presso il seguente IBAN: [...], somma da rivalutarsi annualmente, prima rivalutazione aprile 2026;
6) il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, Pt_2 extrascolastiche, ludico-sportive) necessarie per il figlio minorenne e maggiorenne non economicamente indipendente così individuate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o famigliari ad accompagnare e riprendere i figli a scuola;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla GN . Parte_1
8.le parti si impegnano a far sì che il figlio mantenga rapporti equilibrati e continuativi con i Pt_3 parenti di ciascun ramo genitoriale che sarà cura di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza;
9.i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
10.le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei rispettivi Avvocati al vincolo della solidarietà previsto dalla legge professionale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 11.06.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, CP_1
Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/05/2025 da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 01.01.1985
Cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Guido Liva presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Napoli, il 08.01.1984
Cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Maria A. Crissantu e Elena Semeraro presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato a [...] il [...], residente in [...]
Capuana n. 50-lettera R, cittadino italiano, C.F. C.F._3
FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
16.05.2025, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1.il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, secondo i principi Pt_3 dell'affidamento condiviso con collocamento presso la madre, presso la quale manterrà anche la propria residenza anagrafica. I genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. il padre terrà con sé a weekend alternati, da sabato mattina, dalle ore 10:00/11:00, quando lo Pt_3 preleverà dall'abitazione materna, fino alla domenica sera ore 18:00/19:00, quando lo riaccompagnerà presso la madre;
3. stante l'attuale impossibilità del sig. di tenere con sé il figlio durante la settimana a Pt_2 Pt_3
causa dei turni giornalieri spezzati (4 ore la mattina e 4 ore il pomeriggio) svolti da lunedì a venerdì, i genitori si accorderanno, volta per volta e previo congruo preavviso di non meno di 15 giorni, per un eventuale estensione dei tempi di permanenza di presso il padre durante un giorno Pt_3 infrasettimanale;
4. il padre terrà con sé il minore durante le vacanze di Natale per metà del periodo di vacanza scolastica e, precisamente, alternandosi di anno in anno con la madre, nei seguenti periodi: dalle ore 18,00 del 23
dicembre alle ore 18,00 del 30 dicembre e dalle ore 18,00 del 30 dicembre ad ore 18,00 del 06 gennaio. Il
genitore che non trascorrerà con il figlio la settimana dal 23/12 al 30/12 potrà stare con il figlio dalle ore
15,00 del 24/12 alle ore 10,00 del 25/12;
5. per le vacanze di Pasqua il minore trascorrerà le vacanze scolastiche per metà con un genitore e l'altra metà con l'altro, alternando di anno in anno i periodi affinché i giorni festivi siano trascorsi un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro;
6. Il padre potrà stare con due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, con Pt_3
periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
Le ulteriori festività e ponti scolastici saranno divisi pariteticamente tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza, con accordo che dovrà avvenire entro il 10 ottobre di ogni anno;
in caso di disaccordo,
negli anni pari deciderà la madre e negli anni dispari il padre.
Relativamente al compleanno del minore, qualora il figlio lo richieda ed i genitori siano concordi, lo stesso verrà trascorso insieme ad entrambi. Qualora ciò non fosse possibile, il compleanno del minore verrà trascorso alternativamente con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza. Relativamente ai compleanni dei genitori, il minore, a prescindere dalla regolamentazione ordinaria,
trascorrerà con il rispettivo genitore il giorno del suo compleanno, così come le feste del papà e della mamma.
7. il padre potrà vedere attraverso videochiamate, previa richiesta alla madre e tutte le volte in Pt_3 cui il contatto con il bambino sia richiesto da quest'ultimo e appaia necessario per garantire un costante rapporto anche telefonico padre-figlio. Parimenti la madre potrà vedere attraverso videochiamate Pt_3
nei giorni in cui il figlio è con il padre, previa richiesta al sig. . Pt_2
Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente, altresì, a darsi preventiva comunicazione di eventuali viaggi e/o spostamenti, anche temporanei, con il figlio minore.
4. il padre verserà alla madre, a titolo di assegno perequativo, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mesi, la somma di € 300,00 a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima presso il seguente IBAN: [...], somma da rivalutarsi annualmente, prima rivalutazione aprile 2026;
6) il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, Pt_2 extrascolastiche, ludico-sportive) necessarie per il figlio minorenne e maggiorenne non economicamente indipendente così individuate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
tickets sanitari;
occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
farmaci omeopatici;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria;
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o famigliari ad accompagnare e riprendere i figli a scuola;
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: corsi di lingue;
corsi di musica e strumenti musicali;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà considerato come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. l'Assegno Unico verrà percepito interamente dalla GN . Parte_1
8.le parti si impegnano a far sì che il figlio mantenga rapporti equilibrati e continuativi con i Pt_3 parenti di ciascun ramo genitoriale che sarà cura di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza;
9.i ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
10.le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei rispettivi Avvocati al vincolo della solidarietà previsto dalla legge professionale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Milano, il 11.06.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott. ssa M.Laura Amato