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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/11/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 1135/2025
r.g., decisa nell'udienza del 11.11.2025, promossa da
, con l'avv. Marco Zito;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.2.2025, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' ad elevare l'indennizzo del danno biologico derivante CP_1
da due malattie professionali e già riconosciuto in rendita nella misura complessiva del 16%, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa CP_1
veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che le due malattie professionali da cui l'istante è affetto (limitazione funzionale del rachide lombare e tendinite del sovraspinoso) determinano un danno biologico complessivo del 18%, superiore quindi a quello del 16% già riconosciuto: tanto, a decorrere dalla domanda amministrativa di aggravamento, presentata il
20.7.2023.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei differenziali, CP_1
con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex
art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa di aggravamento.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
2
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali in misura del 18% e condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi ratei differenziali CP_1
con decorrenza dal giorno della domanda amministrativa di aggravamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a CP_1
rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Marco Zito.
Taranto, 11.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 1135/2025
r.g., decisa nell'udienza del 11.11.2025, promossa da
, con l'avv. Marco Zito;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Alessandra Vinci;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: malattie professionali.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 3.2.2025, l'istante in epigrafe chiedeva condannarsi l' ad elevare l'indennizzo del danno biologico derivante CP_1
da due malattie professionali e già riconosciuto in rendita nella misura complessiva del 16%, ex art. 13 d.l.vo 23.2.2000 n. 38. Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna udienza la causa CP_1
veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è fondata.
L'espletata consulenza tecnica di ufficio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su valutazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che le due malattie professionali da cui l'istante è affetto (limitazione funzionale del rachide lombare e tendinite del sovraspinoso) determinano un danno biologico complessivo del 18%, superiore quindi a quello del 16% già riconosciuto: tanto, a decorrere dalla domanda amministrativa di aggravamento, presentata il
20.7.2023.
Ne consegue il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita previsto dall'art. 13 co. 2 lett. a) e b) d.l.vo 23.2.2000 n. 38 per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%.
L va pertanto condannato al pagamento dei relativi ratei differenziali, CP_1
con aggravio di interessi legali e rivalutazione monetaria, da riconoscersi nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412 e con decorrenza, ex
art. 7 l. 11.8.1973 n. 533, dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa di aggravamento.
Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
2
P.q.m.
dichiara il diritto dell'istante alla elevazione dell'indennizzo in rendita del danno biologico conseguente a malattie professionali in misura del 18% e condanna l' a corrispondere in suo favore i relativi ratei differenziali CP_1
con decorrenza dal giorno della domanda amministrativa di aggravamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno successivo, nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 l. 30.12.1991 n. 412; condanna l' a CP_1
rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 1.300,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Marco Zito.
Taranto, 11.11.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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