Articolo 5 della Legge 26 marzo 1986, n. 86
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14 ottobre 1986
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26 maggio 1988
Art. 5.
Per il sottoelencato personale, da destinare presso i compartimenti della viabilita', le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui ai precedenti articoli sono nominate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e sono cosi' composte:
1) geometri e disegnatori:
a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;
b) da un docente di materia professionale designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento membro;
c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.
2) assistenti:
a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;
b) da un docente di matematica designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento membro;
c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.
3) coadiutori:
a) dal dirigente del compartimento o da altro funzionario di qualifica dirigenziale o direttiva, presidente;
b) da un docente di dattilografia designato dal provveditore agli studi della provincia sede del compartimento membro;
c) da un funzionario amministrativo dell'ANAS appartenente alla ex carriera direttiva con qualifica funzionale non inferiore alla settima, membro con funzioni di segretario.
Per il personale da destinare presso la direzione generale e presso i compartimenti, le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'ANAS, e sono cosi' composte:
ingegneri, geologi ed architetti:
a) da un magistrato con qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di Stato e della Corte dei conti, presidente;
b) da un docente universitario designato dal Ministro della pubblica istruzione, membro;
c) da un funzionario tecnico dell'ANAS, con qualifica non inferiore a primo dirigente, membro;
d) da un funzionario amministrativo dell'ANAS, appartenente alla ex carriera direttiva, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, segretario.
All'onere derivante dall'espletamento dei concorsi di cui agli articoli precedenti, previsto in complessive 15 milioni di lire, si fa fronte con i normali stanziamenti di bilancio per gli esercizi 1985 e 1986. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 maggio 1988, n. 555 (in G.U. 1a s.s. 25/05/1988, n. 21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 "nella parte in cui non osserva il principio del bilinguismo relativamente al personale del compartimento di Trento, destinato al contingente con competenza anche sulla Provincia di Bolzano".
Entrata in vigore il 26 maggio 1988
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