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Articolo 3 della Legge 28 giugno 1950, n. 482
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Legge 28 giugno 1950, n. 482
Articolo 3 della Legge 28 giugno 1950, n. 482
Versione
21 luglio 1950
Art. 3.
Le operazioni di liquidazione debbono essere ultimate, entro un anno, dalla entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 21 luglio 1950
Vedi fonte istituzionale
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