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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA LUCIANO, Presidente
AN SC, OR
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 719/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000843233000 CONTRIBUTO UNIF 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000843233000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000843233000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000843233000 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000843233000 IVA-ALIQUOTE 2009 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720120007988586000 IVA-ALIQUOTE 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140005604823000 IVA-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150004663478000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150004663478000 IVA-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180002007061000 CONTRIBUTO UNIF 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: La dr.ssa Nominativo_1 rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, residente in [...], con atto dell' 1.9.2025 e con il patrocinio dell' Avv. Difensore_1 conveniva in giudizio l'AdER e dopo avere premesso
- di avere inoltrato per il tramite del Dott. Nominativo_3 con pec del 17.4.2024, a norma di quanto previsto dall'art 1 commi 537 e ss L.228/2012, e con apposito predisposto modello SL1, l' istanza di sospensione legale della riscossione dei ruoli indicati nella intimazione di pagamento nr. 01720249000843233000 per l'importo di €.37.496,38 (quattro cartelle di pagamento e cinque avvisi di addebito analiticamente indicati con rispettivo numero e data di notificazione);
- di avere indicato a ragione della richiesta la intervenuta prescrizione o decadenza del diritto sotteso, già maturata in data antecedente a quella in cui il ruolo era stato reso esecutivo;
- di non avere avuto riscontro alcuno nel fisssato e perentorio termine di 220 giorni dalla data della presentazione della domanda chiedeva di farsi ordine alla convenuta di provvedere al discarico di tutti i ruoli oggetto della citata istanza per effetto dell'annullamento di diritto degli stessi, con vittoria delle spese e competenze del giudizio con attribuzione.
Depositava in atti la copia della istanza di sospensione in uno a precedenti giurisprudenziali.
All'udienza del 3.12.2025 la Corte rilevava che agli atti non risultava la avvenuta corretta notificazione del ricorso e disponeva provvedersi a cura del ricorrente alla notifica sia alla convenuta AdER che all' Agenzia
Entrate Direzione Provinciale di Benevento entro il 10.1.2026 e rinviava per la trattazione all'udienza del
18.2.2026.
La ricorrente provvedeva alla tempestiva rinotifica del ricorso con integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell' Agenzia delle Entrate di Benevento.
Quest'ultima si costituiva in giudizio con atto depositato in data 15.12.2025 e concludeva per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite.
La resistente Agenzia delle Entrate opponeva a sua volta di avere tempestivamente comunicato, già con
PEC del 23.4.2024, il diniego alla sospensione del credito di cui alla istanza del 17.4.2024 nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 537 e segg. della L.228/2012.
Con la costituzione in giudizio depositava copia della comunicazione del diniego nonché copia della ricevuta di avvenuta consegna datata 23.4.2024 ed effettuata alla società presso l'indirizzo del domiciliatario Dott Nominativo_3, come per legge.
L'AdER non si costituiva in giudizio
La causa veniva trattata all'udienza del 18.2.2026 e quindi decisa come da dispositivo di cui si dava lettura
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate nel costituirsi in giudizio ha documentalmente dimostrato che la istanza di sospensione legale della riscossione inoltrata dalla ricorrente in data 17.4.2024 a norma dei commi 537 e segg dell'art. 1 della L.228/2012 ha avuto riscontro tempestivo, nel rispetto dei termini fissati dalla legge stessa.
Ed infatti l'Agenzi Delle Entrate nel termine previsto dal comma 539 dell'art 1 della citata legge, ovvero nel termine di gg. 220 dalla presentazione della istanza, ebbe ad inviare note con le quali comunicava l'esito negativo.
Agli atti vi è copia della detta nota del 23.2.2024 e vi è anche copia della avvenuta “consegna” in pari data dell'atto di “risposta alla richiesta di sospensione legale" per conto della ricorrente.
La risposta è stata inviata alla società presso l'indirizzo pec del domiciliatario che aveva curato l'istanza e dal quale la stessa era stata inoltrata.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della sola Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Benevento – che si è costituita in giudizio e come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in favore della resistente AdE Direzione Provinciale di Benevento - in euro 3.000,00 oltre spese generali al
15% e, se dovuti,ulteriori accessori di legge.
Così deciso in Benevento il 18/02/2026
Il OR Estensore
Dott. Francesco Capobianco
Il Presidente
Dott. Luciano Nicolella
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA LUCIANO, Presidente
AN SC, OR
BARBIERI LUIGI, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 719/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000843233000 CONTRIBUTO UNIF 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000843233000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000843233000 IVA-ALIQUOTE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000843233000 IVA-ALIQUOTE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249000843233000 IVA-ALIQUOTE 2009 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720120007988586000 IVA-ALIQUOTE 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720140005604823000 IVA-ALIQUOTE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150004663478000 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720150004663478000 IVA-ALIQUOTE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720180002007061000 CONTRIBUTO UNIF 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 150/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: La dr.ssa Nominativo_1 rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, residente in [...], con atto dell' 1.9.2025 e con il patrocinio dell' Avv. Difensore_1 conveniva in giudizio l'AdER e dopo avere premesso
- di avere inoltrato per il tramite del Dott. Nominativo_3 con pec del 17.4.2024, a norma di quanto previsto dall'art 1 commi 537 e ss L.228/2012, e con apposito predisposto modello SL1, l' istanza di sospensione legale della riscossione dei ruoli indicati nella intimazione di pagamento nr. 01720249000843233000 per l'importo di €.37.496,38 (quattro cartelle di pagamento e cinque avvisi di addebito analiticamente indicati con rispettivo numero e data di notificazione);
- di avere indicato a ragione della richiesta la intervenuta prescrizione o decadenza del diritto sotteso, già maturata in data antecedente a quella in cui il ruolo era stato reso esecutivo;
- di non avere avuto riscontro alcuno nel fisssato e perentorio termine di 220 giorni dalla data della presentazione della domanda chiedeva di farsi ordine alla convenuta di provvedere al discarico di tutti i ruoli oggetto della citata istanza per effetto dell'annullamento di diritto degli stessi, con vittoria delle spese e competenze del giudizio con attribuzione.
Depositava in atti la copia della istanza di sospensione in uno a precedenti giurisprudenziali.
All'udienza del 3.12.2025 la Corte rilevava che agli atti non risultava la avvenuta corretta notificazione del ricorso e disponeva provvedersi a cura del ricorrente alla notifica sia alla convenuta AdER che all' Agenzia
Entrate Direzione Provinciale di Benevento entro il 10.1.2026 e rinviava per la trattazione all'udienza del
18.2.2026.
La ricorrente provvedeva alla tempestiva rinotifica del ricorso con integrazione del contraddittorio anche nei confronti dell' Agenzia delle Entrate di Benevento.
Quest'ultima si costituiva in giudizio con atto depositato in data 15.12.2025 e concludeva per il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite.
La resistente Agenzia delle Entrate opponeva a sua volta di avere tempestivamente comunicato, già con
PEC del 23.4.2024, il diniego alla sospensione del credito di cui alla istanza del 17.4.2024 nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 537 e segg. della L.228/2012.
Con la costituzione in giudizio depositava copia della comunicazione del diniego nonché copia della ricevuta di avvenuta consegna datata 23.4.2024 ed effettuata alla società presso l'indirizzo del domiciliatario Dott Nominativo_3, come per legge.
L'AdER non si costituiva in giudizio
La causa veniva trattata all'udienza del 18.2.2026 e quindi decisa come da dispositivo di cui si dava lettura
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
L'Agenzia delle Entrate nel costituirsi in giudizio ha documentalmente dimostrato che la istanza di sospensione legale della riscossione inoltrata dalla ricorrente in data 17.4.2024 a norma dei commi 537 e segg dell'art. 1 della L.228/2012 ha avuto riscontro tempestivo, nel rispetto dei termini fissati dalla legge stessa.
Ed infatti l'Agenzi Delle Entrate nel termine previsto dal comma 539 dell'art 1 della citata legge, ovvero nel termine di gg. 220 dalla presentazione della istanza, ebbe ad inviare note con le quali comunicava l'esito negativo.
Agli atti vi è copia della detta nota del 23.2.2024 e vi è anche copia della avvenuta “consegna” in pari data dell'atto di “risposta alla richiesta di sospensione legale" per conto della ricorrente.
La risposta è stata inviata alla società presso l'indirizzo pec del domiciliatario che aveva curato l'istanza e dal quale la stessa era stata inoltrata.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della sola Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Benevento – che si è costituita in giudizio e come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in favore della resistente AdE Direzione Provinciale di Benevento - in euro 3.000,00 oltre spese generali al
15% e, se dovuti,ulteriori accessori di legge.
Così deciso in Benevento il 18/02/2026
Il OR Estensore
Dott. Francesco Capobianco
Il Presidente
Dott. Luciano Nicolella