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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 4206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4206 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3901/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel.-Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3901/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Renata Maria Parte_1 C.F._1 Branca ed elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia ATTORE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Fortunata Varlese e dell'Avv. Federico Sartoris ed elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 26/9/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte convenuta Come da conclusioni congiunte depositate in data 22/9/2025
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in Villardora, il 17/09/2017 . L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villardora (atto n. 4, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017). Prima del matrimonio è nato il minore in data 9/2/2014. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza n. 4774/2022 pubbl. il 09/12/2022. Con ricorso depositato il 20/2/2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente, con ordinanza in data 13/7/2023 disponeva il passaggio alla fase istruttoria. Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese. Eseguita l'istruttoria, compreso l'accertamento peritale mediante CTU, precisate le conclusioni la causa veniva rimessa al Collegio per la decisone assegnando alle parti i termini di cui agli art. 190 c.p.c. (40+20). Nelle more per il deposito delle memorie conclusionali, le parti congiuntamente in data 9/9/2025 hanno depositato istanza di trasformazione del rito da contenzioso a congiunto ed in data 22/9/2025 le conclusioni conformi e congiunte. All'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 23/9/2025 la causa è sta rimessa al collegio per la decisione.
***** §§§§§ *****
Il ricorso appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Con riferimento a tutte le ulteriori questioni, il Tribunale provvede in conformità dell'accordo raggiunto nelle more dalle parti, posto che non si ravvisano ragioni ostative di fatto e di diritto al loro accoglimento. Le spese di CTU – già liquidate con separato decreto collegiale – sono definitivamente poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuno. Le spese processuali sono compensate tra le parti in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Controparte_1 pagina 2 di 5 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villar Dora di provvedere alle incombenze di legge.
2. CONDIZIONI RIGUARDANTI IL FIGLIO MINORE Persona_1
Affidamento e Collocamento: Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore, , ad Persona_1 entrambi i genitori, ai sensi della Legge 8 febbraio 2006, n. 54, con collocamento prevalente presso la madre, SI.ra . CP_1
Regime di visita paterno: Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, Conferma il seguente calendario di visita e frequentazione del padre con il figlio, già positivamente sperimentato in sede di separazione
- Settimana A: lunedì con la madre;
martedì con il padre dall'uscita da scuola (con pernottamento); mercoledì, giovedì e venerdì con la madre;
sabato con il padre dalle ore 11:00; domenica con il padre (con pernottamento).
- Settimana B: lunedì con la madre;
martedì con il padre dall'uscita da scuola (con pernottamento); mercoledì con la madre;
giovedì con il padre dall'uscita da scuola (con pernottamento); venerdì, sabato e domenica con la madre.
- Vacanze estive: la settimana di Ferragosto sempre con il padre;
una settimana ad agosto con la madre, da concordare tra le parti.
- Festività natalizie: si seguirà il normale calendario, con la seguente specificazione: 24 dicembre sempre con la madre;
25 dicembre sempre con il padre;
31 dicembre ad anni alterni, iniziando con il padre per il Capodanno 2025
- Festività pasquali: Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, iniziando con la madre per la Pasqua 2026 e con il padre per la Pasquetta 2026. 3. PROVVEDIMENTI ECONOMICI Assegno divorzile: Dare atto che, essendo la SI.ra economicamente autosufficiente, la CP_1 stessa rinuncia espressamente alla corresponsione di qualsiasi assegno divorzile a proprio favore. Contributo al mantenimento del figlio: Dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore un assegno CP_1 Per_1 mensile di € 400,00, da versare entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio Spese straordinarie: Dispone che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative) relative al figlio siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità con quanto previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Tale protocollo disciplina le modalità di individuazione, previa concertazione e rimborso di tali spese, distinguendo tra quelle che richiedono il preventivo accordo e quelle che non lo richiedono
4. INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI Conferma tutti gli interventi già in atto da parte dei Servizi Sociali competenti e dispone la presa in carico delle parti per il supporto alle capacità genitoriali, come già avviato in sede di separazione
5. ACCORDO TRANSATTIVO E TOMBALE SULLE PENDENZE PREGRESSE E ALTRI RAPPORTI PATRIMONIALI Le parti, al fine di definire in via transattiva e tombale ogni pregressa pendenza economica e patrimoniale tra loro sorta, convengono e pattuiscono quanto segue:
pagina 3 di 5 Spese straordinarie pregresse: il SI. si impegna a versare alla SI.ra la somma Parte_1 CP_1 complessiva di € 800,00 a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa relativa al rimborso pro quota (50%) delle spese straordinarie sostenute dalla madre per il figlio minore dal 2021 ad oggi (quantificate in € 802,32) Il versamento della predetta somma di € 800,00 avverrà con le seguenti modalità:
€ 250,00 alla sottoscrizione del presente accordo;
€ 250,00 al momento del deposito delle presenti conclusioni congiunte e conformi;
€ 300,00 (a saldo) entro 15 giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza di divorzio. Oneri per Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU): A fronte dell'accordo transattivo di cui sopra, la SI.ra si impegna a saldare integralmente la quota di propria spettanza relativa ai compensi CP_1 liquidati in favore dei Consulenti Tecnici d'Ufficio nominati nel corso del procedimento di divorzio manlevando il SI. da ogni pretesa al riguardo, dando atto che quest'ultimo ha già Parte_1 provveduto al pagamento della propria quota parte. Cessione del motociclo (Quad): Le parti concordano che la quota di comproprietà del veicolo a quattro ruote (quad) di colore arancione-nero, attualmente cointestato, venga trasferita dalla SI.ra al SI. , che ne diverrà proprietario esclusivo. CP_1 Parte_1
Il SI. si impegna a versare alla SI.ra la somma di € 1.000,00 a titolo di Parte_1 CP_1 corrispettivo. Il passaggio di proprietà, con oneri a carico dell'acquirente, e il contestuale pagamento del prezzo dovranno avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
6. DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI Le parti, al fine di addivenire a una completa definizione di ogni pendenza, si danno reciprocamente atto di quanto segue: Il SI. si impegna formalmente a rimettere la querela nei confronti della SI.ra Parte_1
la quale accetta la remissione, nell'ambito dei procedimenti penali N. Controparte_1
R.G.N.R. 12703/2022 e N. R.G.N.R. 16028/2024, entrambi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. La remissione di querela dovrà essere formalizzata nelle sedi competenti entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
7. SPESE LEGALI Dichiara le spese legali del presente giudizio interamente compensate tra le parti. Dà atto, altresì, della espressa rinuncia reciproca da parte dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà professionale per il pagamento dei compensi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 8, della Legge n. 247/2012
8. CLAUSOLA TOMBALE Le parti dichiarano che le pattuizioni sopra riportate, ivi incluse quelle a carattere transattivo, hanno carattere "tombale", essendo state raggiunte all'esito di una valutazione complessiva dei reciproci interessi. Esse definiscono ogni rapporto patrimoniale e non patrimoniale sorto in costanza di matrimonio o in conseguenza della sua dissoluzione. Con l'integrale adempimento di quanto sopra pattuito, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, anche se non espressamente menzionata pagina 4 di 5 nel presente accordo, e rinunciano reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa, azione o ragione creditoria. Dispone che le spese di CTU – già liquidate con separato decreto collegiale – sono definitivamente poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuno.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, il 26/9/2025.
Il Giudice Rel.-Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel.-Est. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3901/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Renata Maria Parte_1 C.F._1 Branca ed elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia ATTORE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Fortunata Varlese e dell'Avv. Federico Sartoris ed elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 26/9/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e Per parte convenuta Come da conclusioni congiunte depositate in data 22/9/2025
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda proposta
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito civile in Villardora, il 17/09/2017 . L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Villardora (atto n. 4, parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017). Prima del matrimonio è nato il minore in data 9/2/2014. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù della sentenza n. 4774/2022 pubbl. il 09/12/2022. Con ricorso depositato il 20/2/2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo. Il Presidente, con ordinanza in data 13/7/2023 disponeva il passaggio alla fase istruttoria. Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese. Eseguita l'istruttoria, compreso l'accertamento peritale mediante CTU, precisate le conclusioni la causa veniva rimessa al Collegio per la decisone assegnando alle parti i termini di cui agli art. 190 c.p.c. (40+20). Nelle more per il deposito delle memorie conclusionali, le parti congiuntamente in data 9/9/2025 hanno depositato istanza di trasformazione del rito da contenzioso a congiunto ed in data 22/9/2025 le conclusioni conformi e congiunte. All'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 23/9/2025 la causa è sta rimessa al collegio per la decisione.
***** §§§§§ *****
Il ricorso appare accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata. E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita. Con riferimento a tutte le ulteriori questioni, il Tribunale provvede in conformità dell'accordo raggiunto nelle more dalle parti, posto che non si ravvisano ragioni ostative di fatto e di diritto al loro accoglimento. Le spese di CTU – già liquidate con separato decreto collegiale – sono definitivamente poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuno. Le spese processuali sono compensate tra le parti in forza dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Controparte_1 pagina 2 di 5 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villar Dora di provvedere alle incombenze di legge.
2. CONDIZIONI RIGUARDANTI IL FIGLIO MINORE Persona_1
Affidamento e Collocamento: Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore, , ad Persona_1 entrambi i genitori, ai sensi della Legge 8 febbraio 2006, n. 54, con collocamento prevalente presso la madre, SI.ra . CP_1
Regime di visita paterno: Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, Conferma il seguente calendario di visita e frequentazione del padre con il figlio, già positivamente sperimentato in sede di separazione
- Settimana A: lunedì con la madre;
martedì con il padre dall'uscita da scuola (con pernottamento); mercoledì, giovedì e venerdì con la madre;
sabato con il padre dalle ore 11:00; domenica con il padre (con pernottamento).
- Settimana B: lunedì con la madre;
martedì con il padre dall'uscita da scuola (con pernottamento); mercoledì con la madre;
giovedì con il padre dall'uscita da scuola (con pernottamento); venerdì, sabato e domenica con la madre.
- Vacanze estive: la settimana di Ferragosto sempre con il padre;
una settimana ad agosto con la madre, da concordare tra le parti.
- Festività natalizie: si seguirà il normale calendario, con la seguente specificazione: 24 dicembre sempre con la madre;
25 dicembre sempre con il padre;
31 dicembre ad anni alterni, iniziando con il padre per il Capodanno 2025
- Festività pasquali: Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, iniziando con la madre per la Pasqua 2026 e con il padre per la Pasquetta 2026. 3. PROVVEDIMENTI ECONOMICI Assegno divorzile: Dare atto che, essendo la SI.ra economicamente autosufficiente, la CP_1 stessa rinuncia espressamente alla corresponsione di qualsiasi assegno divorzile a proprio favore. Contributo al mantenimento del figlio: Dispone che il SI. corrisponda alla SI.ra Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore un assegno CP_1 Per_1 mensile di € 400,00, da versare entro il giorno 15 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio Spese straordinarie: Dispone che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative) relative al figlio siano sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, in conformità con quanto previsto dal Protocollo d'intesa del Tribunale di Torino del 15 marzo 2016, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Tale protocollo disciplina le modalità di individuazione, previa concertazione e rimborso di tali spese, distinguendo tra quelle che richiedono il preventivo accordo e quelle che non lo richiedono
4. INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI Conferma tutti gli interventi già in atto da parte dei Servizi Sociali competenti e dispone la presa in carico delle parti per il supporto alle capacità genitoriali, come già avviato in sede di separazione
5. ACCORDO TRANSATTIVO E TOMBALE SULLE PENDENZE PREGRESSE E ALTRI RAPPORTI PATRIMONIALI Le parti, al fine di definire in via transattiva e tombale ogni pregressa pendenza economica e patrimoniale tra loro sorta, convengono e pattuiscono quanto segue:
pagina 3 di 5 Spese straordinarie pregresse: il SI. si impegna a versare alla SI.ra la somma Parte_1 CP_1 complessiva di € 800,00 a saldo, stralcio e transazione di ogni pretesa relativa al rimborso pro quota (50%) delle spese straordinarie sostenute dalla madre per il figlio minore dal 2021 ad oggi (quantificate in € 802,32) Il versamento della predetta somma di € 800,00 avverrà con le seguenti modalità:
€ 250,00 alla sottoscrizione del presente accordo;
€ 250,00 al momento del deposito delle presenti conclusioni congiunte e conformi;
€ 300,00 (a saldo) entro 15 giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza di divorzio. Oneri per Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU): A fronte dell'accordo transattivo di cui sopra, la SI.ra si impegna a saldare integralmente la quota di propria spettanza relativa ai compensi CP_1 liquidati in favore dei Consulenti Tecnici d'Ufficio nominati nel corso del procedimento di divorzio manlevando il SI. da ogni pretesa al riguardo, dando atto che quest'ultimo ha già Parte_1 provveduto al pagamento della propria quota parte. Cessione del motociclo (Quad): Le parti concordano che la quota di comproprietà del veicolo a quattro ruote (quad) di colore arancione-nero, attualmente cointestato, venga trasferita dalla SI.ra al SI. , che ne diverrà proprietario esclusivo. CP_1 Parte_1
Il SI. si impegna a versare alla SI.ra la somma di € 1.000,00 a titolo di Parte_1 CP_1 corrispettivo. Il passaggio di proprietà, con oneri a carico dell'acquirente, e il contestuale pagamento del prezzo dovranno avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio.
6. DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI Le parti, al fine di addivenire a una completa definizione di ogni pendenza, si danno reciprocamente atto di quanto segue: Il SI. si impegna formalmente a rimettere la querela nei confronti della SI.ra Parte_1
la quale accetta la remissione, nell'ambito dei procedimenti penali N. Controparte_1
R.G.N.R. 12703/2022 e N. R.G.N.R. 16028/2024, entrambi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino. La remissione di querela dovrà essere formalizzata nelle sedi competenti entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
7. SPESE LEGALI Dichiara le spese legali del presente giudizio interamente compensate tra le parti. Dà atto, altresì, della espressa rinuncia reciproca da parte dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà professionale per il pagamento dei compensi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 8, della Legge n. 247/2012
8. CLAUSOLA TOMBALE Le parti dichiarano che le pattuizioni sopra riportate, ivi incluse quelle a carattere transattivo, hanno carattere "tombale", essendo state raggiunte all'esito di una valutazione complessiva dei reciproci interessi. Esse definiscono ogni rapporto patrimoniale e non patrimoniale sorto in costanza di matrimonio o in conseguenza della sua dissoluzione. Con l'integrale adempimento di quanto sopra pattuito, le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa, anche se non espressamente menzionata pagina 4 di 5 nel presente accordo, e rinunciano reciprocamente a qualsiasi ulteriore pretesa, azione o ragione creditoria. Dispone che le spese di CTU – già liquidate con separato decreto collegiale – sono definitivamente poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuno.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Torino, il 26/9/2025.
Il Giudice Rel.-Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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