Art. 9.
Alla spesa, necessaria per l'attuazione della presente legge si provvedera' con il normale stanziamento previsto per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.
Alla spesa, necessaria per l'attuazione della presente legge si provvedera' con il normale stanziamento previsto per il personale nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'.