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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 27/06/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 119 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, (CF , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Monia Lo Turco;
ricorrente
E
, (CF , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Francesco Galluzzo;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con in data Controparte_1
24.2.2018 nel Comune di Castrolibero, che dalla predetta unione non nascevano figli, esponeva che con provvedimento del 19.1.2023 l'intestato Tribunale omologava la separazione personale alle condizioni concordate, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio senza alcuna ulteriore statuizione. Con decreto del 17.4.2025 si disponeva la sostituzione dell'udienza del 30.4.2025 con il deposito di note scritte, avendo le parti esercitato la facoltà di cui all'art. 473-bis 51, 2 comma, c.p.c., dando atto della volontà di non riconciliarsi.
************************
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, atteso che risulta dagli atti che con decreto n. 106/2023 del 19.1.2023 il
Tribunale di Cosenza ha dichiarato la separazione dei coniugi ed è incontestata, inoltre,
l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castrolibero di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 25.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
II SEZIONE CIVILE così composto: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Germana Maffei Giudice dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice relatore ed est. riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 119 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, (CF , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Monia Lo Turco;
ricorrente
E
, (CF , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'avv. Francesco Galluzzo;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con in data Controparte_1
24.2.2018 nel Comune di Castrolibero, che dalla predetta unione non nascevano figli, esponeva che con provvedimento del 19.1.2023 l'intestato Tribunale omologava la separazione personale alle condizioni concordate, che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio senza alcuna ulteriore statuizione. Con decreto del 17.4.2025 si disponeva la sostituzione dell'udienza del 30.4.2025 con il deposito di note scritte, avendo le parti esercitato la facoltà di cui all'art. 473-bis 51, 2 comma, c.p.c., dando atto della volontà di non riconciliarsi.
************************
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, atteso che risulta dagli atti che con decreto n. 106/2023 del 19.1.2023 il
Tribunale di Cosenza ha dichiarato la separazione dei coniugi ed è incontestata, inoltre,
l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castrolibero di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Cosenza, 25.6.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Giovanni Provazza Dott. Andrea Palma