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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1947 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3319 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me domiciliato in Roma, via Asiago n. 9, presso lo Parte_1 mo Summa che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E elett.me domiciliata in Roma, via Controparte_1
Valsavaranche n. 39, presso lo studio dell'avv. Cristiano Fanelli che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1105/2024 del Tribunale di Velletri pubblicata il 10/7/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere dipendente della società Parte_1 [...] dal 25/10/2017, con contratto di lavoro a Controparte_1 indeterminato, con mansioni di operatore di produzione, liv. E2 CCNL per gli addetti all'industria chimica e chimico-farmaceutica, e di aver ricevuto, con comunicazione del 22/06/2020, del 24/06/2020 e del 26/06/2020 la contestazione di tre addebiti disciplinari, l'ultimo dei quali sanzionato con il licenziamento per giusta causa, ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia della sanzione disciplinare del 25.10.2019 e delle due sanzioni disciplinari del 15.7.2020 richiamate nella lettera di licenziamento;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento per la manifesta insussistenza dei fatti posti alla base dello stesso, ivi compresa la nullità del licenziamento3) per l'effetto in via principale, ordinare alla convenuta di reintegrare il sig. nel Pt_1 posto di lavoro precedentemente occupato, con condanna al risarcimento del danno subìto dallo stesso stabilendo a tal fine un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata (€ 1.872,14 (1.728,14 x13:12) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre alla regolarizzazione della posizione assicurativo-previdenziale; 4) in via subordinata dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva da determinarsi nella misura massima trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto -€ 1.872,14 (1.728,14 x13:12)-, o nella diversa somma ritenuta di giustizia 5) in estremo subordine previa qualificazione del licenziamento in giustificato motivo soggettivo con preavviso condanni la convenuta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari a un mese di retribuzione € 1.872,14 (1.728,14 x13:12) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. In ogni caso Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con vittoria dispese e compensi legali ivi comprese le spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a.”.
1.1. Nella resistenza della il Tribunale di Velletri ha Controparte_1 respinto il ricorso condann ione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice, ricostruiti il periodo e le ragioni della malattia e richiamato il contenuto delle contestazioni disciplinari: i) ha premesso che, anche anteriormente ai fatti di causa, segnatamente in data 25/10/2019, al ricorrente
- in stato di malattia e non trovato in casa dal medico per la visita di CP_2 controllo – era stata irrogata la sanzione disciplinare ed il relativo provvedimento non era stato impugnato;
ii) ha osservato che i fatti contestati e sanzionati erano espressamente previsti quali illecito disciplinare dal CCNL sicché, nel caso di specie, è lo stesso CCNL applicabile che prevede che nell'ipotesi di recidiva nell'illecito disciplinare di cui all'art 39 lett m) ossia in caso di ricorso improprio alla tutela per malattia, è applicabile la sanzione massima del licenziamento per giusta causa senza preavviso>; iii) ha ritenuto provati i fatti contestati nel 2020 e, in ordine all'illecito del 2/10/2019, ha ritenuto preclusa l'impugnazione della sanzione ritenendola oramai definitiva;
iv) quindi, essendo il incorso Pt_1 ripetutamente nell'illecito di cui all'art. 39, lett. m, CCNL applicabile al rapporto, ha ritenuto legittima e proporzionata la sanzione espulsiva irrogata, evidenziando che il ricorrente aveva posto in essere condotte che rivestono il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, in particolare dell'elemento fiduciario, che integrano la sussistenza della giusta causa di licenziamento;
in particolare ha ritenuto le condotte poste in essere dal incompatibili con lo stato di malattia ed idonee, attraverso un giudizio ex Pt_1 ante, a pregiudicare o ritardare la sua guarigione e il suo rientro in servizio;
iv) in punto di spese ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando in sintesi: I) l'erroneità della decisione nella part giudice ha ritenuto disciplinarmente rilevanti i fatti oggetto di addebito nonostante la mancanza di prova del fatto posto alla base del provvedimento espulsivo e, in particolare, che le condotte tenute fossero incompatibili con lo stato di malattia ed idonee a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio;
ha lamentato, dunque, la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970; II) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente la recidiva nonostante la stessa non fosse stata mai contestata dalla società nell'ambito dei procedimenti disciplinari;
ha lamentato, dunque, la violazione e/o falsa applicazione egli artt. 39, lett. m, e 40 CCNL applicato;
III) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la sanzione disciplinare relativa all'addebito del 2.10.2019 fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte del lavoratore, ribadendo le ragioni di contestazione;
IV) l'erroneità della decisione nella parte in cui sono state poste a carico del lavoratore, in relazione agli addebiti disciplinari del 22 e del 24 giugno 2020, condotte mai contestate dalla società appellata, segnatamente l'aver posto in essere, nei giorni 15 e 16 giugno 2020, comportamenti idonei a pregiudicare e/o ritardare la sua guarigione;
V) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice accertato e dichiarato, in assenza di adeguata motivazione, la ripetuta e sistematica violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, affermando che il lavoratore avrebbe svolto un'altra attività lavorativa inesistente;
ha, dunque, lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.; VI) l'erroneità della sentenza per avere ritenuto proporzionata la sanzione del licenziamento rispetto alla condotta contestata;
VII) l'omessa motivazione sulla denunciata illegittimità delle attività investigative e sulla lamentata mancata consegna della relativa documentazione;
VIII) l'erronea condotta al pagamento delle spese sussistendo di contro i presupposti per la compensazione, anche alla luce della sentenza della Consulta n.77/2018. 2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Prima di passare ai motivi di censura, è utile ricostruire i fatti per come emergono dagli atti e dalla stessa sentenza nelle parti non contestate. 4.1. , dipendente della In data Parte_1 Controparte_1
8/6/2020 … si recava dal suo medico di famiglia in Aprilia (dott. ) Persona_1 per una crisi emorroidale, che accertava il suo stato di malatti l 14/6/2020, che gli prescriveva una apposita cura farmacologica e una dieta alimentare. Il 14/6/2020 il ricorrente si recava presso il Pronto Soccorso di Aprilia a causa dell'aggravarsi della situazione ove gli veniva prescritto un giorno di riposo sino al 15/6/2020; il 15/6/2020 il medico di famiglia prolungava lo stato di malattia dal 15/6/2020 al 17/6/2020 (v. certificati medici allegato 9 al ricorso)>.
4.2. Al rientro dalla malattia la datrice di lavoro muoveva al dipendente tre distinte e separate contestazioni disciplinari e in particolare: A) con comunicazione del 22/6/2020 addebitava al lavoratore che ““ (….) Il giorno 15 giugno 2020, nonostante il periodo di malattia di cui sta usufruendo ed in violazione dei ben noti principi di buona fede e correttezza, ha svolto attività non necessarie recandosi in località Aprilia presso i concessionari per la vendita di autovetture “Nicola Prezioso”, Via Nettunense 197/a (ore 12.34/12.58 e 15.53/16.42) e “Autoexpo”, via Ottaviano 90 (ore 19.06/19.51) ed, infine, in compagnia della propria famiglia, presso altra abitazione privata dove accedeva alle ore 20.30. La invitiamo, pertanto, (…)”; B) con comunicazione del 24.6.2020 addebitava al lavoratore che “(….) Il giorno
16 giugno 2020, nonostante il periodo di malattia di cui sta usufruendo ed in violazione dei ben noti principi di buona fede e correttezza, ha svolto attività non necessarie recandosi alle ore 12.43 in località Aprilia nei pressi del concessionario per la vendita di autovetture “Autoexpo”, dove già era stato il giorno precedente ed, infine, percorrendo la via Pontina dopo le ore 15.17 a forte velocità, tale da far legittimamente sospettare del suo reale stato di malattia. La invitiamo, pertanto, (…)”; C) con comunicazione del 26.6.2020 addebitava al lavoratore che “(….) Il giorno
17 giugno 2020, nonostante il periodo di malattia di cui sta usufruendo ed in violazione dei ben noti principi di buona fede e correttezza, ha svolto attività non necessarie recandosi ancora una volta alle ore 12.02 in località Aprilia nei pressi del concessionario per la vendita di autovetture “Autoexpo”, via Ottaviano 90, dove ha addirittura effettuato una prova su strada di una vettura A3. Nello stesso giorno, inoltre, ha svolto anche attività che si ritengono incompatibili con il suo asserito stato di malattia, recandosi presso la palestra “Energy One-Nuoto e Fitness” situata in Via Stradivari, 9 ad Aprilia per svolgere attività sportiva (16.01-16.54), nonché a al ristorante “Blue-Exclusive Club” per una Per_2 serata insieme alla propri e ad alcuni amici. (…)”.
4.3. In relazione alle contestazioni disciplinari del 22 e 24 giugno 2020 la società datrice di lavoro il 15/7/2020, con separati provvedimenti, irrogava la sanzione della multa di 4 ore per ciascun addebito, mentre in relazione alla contestazione disciplinare del 26/6/2020 con comunicazione del 23/7/2020 intimava il licenziamento per giusta causa, affermando che “Viste, pertanto, le sanzioni disciplinari comminatele in data 25.10.2019, in data 15.07.2020 ed in data 15.07.2020, relative ad accertamenti e contestazioni di pari tenore che hanno sempre evidenziato, unitamente all'ultima contestazione, uno stile di vita personale, funzionale e relazionale, perfettamente compatibile con una condizione che non giustifica le Sue assenza dal lavoro e considerata altresì la recidiva nelle mancanze di cui al punto m) dell'art. 39 del CCNL di lavoro, richiamate nell'art. 40 del medesimo CCNL, la scrivente Società ha deciso di risolvere, con effetto immediato e per giusta causa ex art. 2119 c.c. ed ex art. 40 CCNL, il rapporto di lavoro con Lei intercorrente, essendo venuto meno il rapporto fiduciario a seguito del comportamento ripetutamente da Lei posto in essere e di cui alle nostre contestazioni, avendo Ella posto in essere un grave inadempimento dei Suoi obblighi contrattuali. Detto licenziamento deve altresì, in via del tutto subordinata e residuale, ritenersi effettuato per giustificato motivo soggettivo, avendo comunque Ella posto in essere un grave inadempimento dei Suoi obblighi contrattuali”.
4.4. Le predette infrazioni sono state accertate attraverso un'agenzia di investigazione e l'incaricato , sentito come teste, ha confermato gli Testimone_1 esiti degli accertamenti da l 4.5. In passato, con provvedimento del 25/10/2019, era stata irrogata all'appellante altra sanzione disciplinare-multa pari a 4 ore- per essere risultato assente alla visita di controllo del 2/10/2019, assenza segnala dal medico . CP_2
5. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento: i) perché è lo stesso CCNL applicabile che prevede che nell'ipotesi di recidiva nell'illecito disciplinare di cui all'art 39 lett m) ossia in caso di ricorso improprio alla tutela per malattia, è applicabile la sanzione massima del licenziamento per giusta causa senza preavviso>; ii) perché le condotte poste in essere dall'appellante rappresentano una chiara violazione del principio della buona fede oggettiva ovvero del generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di comportamento che entrambi i soggetti contraenti, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., sono tenuti ad avere nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale>; iii) perché il giudizio ha offerto la prova non solo che durante lo stato di malattia il lavoratore abbia svolto altra attività extra lavorativa ma anche che ciò abbia determinato, per le sue concrete modalità di svolgimento, un rischio di aggravamento della patologia con ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque con violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto. Tali devono essere considerate le condotte dell'andare in macchina ripetutamente anche ad alta velocità, andare in palestra e andare al ristorante>.
5.1. Le ragioni della decisione non si sottraggono alle critiche mosse dall'appellante per come di seguito esposto.
6. Seguendo l'ordine argomentativo della gravata sentenza, prioritario è l'esame del secondo motivo di appello con cui viene censurata la prima ratio decidendi e lamentata la mancata contestazione della recidiva, sicché il Tribunale non avrebbe potuto ritenere integrata la fattispecie contrattuale di cui al combinato disposto degli artt. 39 lett. m e 40. 6.1. Il motivo è fondato.
6.2. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, che neppure la società appellata mette in discussione, “la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile, rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già un mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione disciplinare commessa” (Cass. n. 23924/2010, Cass. n. 1909/2018).
6.3. Nel caso in esame è pacifico, e comunque risulta dagli atti, che la recidiva non è stata affatto preventivamente contestata al dipendente né con riguardo alla sanzione dell'ottobre 2019 né con riguardo alle sanzioni del luglio 2020, ma richiamata esclusivamente nella lettera di licenziamento, sicché il Tribunale, così come eccepito dall'appellante, ha errato nel ritenere integrata la fattispecie prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 40 e 39 lett. m CCNL addetti industria chimica e chimico-farmaceutica.
6.4. Per come riportato nella stessa gravata sentenza, l'art. 39, lettera m), così recita: “Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
…che ricorra impropriamente alle vigenti norme (per esempio in materia di malattia, permessi, ecc.) o ne richieda non correttamente l'applicazione vulnerandone la funzione di tutela del lavoratore.”. Il successivo art. 40, inoltre, conferma la rilevanza disciplinare dei predetti comportamenti precisando: Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro……. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni. n) recidiva nelle mancanze di cui ai punti ….m) … dell'articolo precedente”>.
6.5. Dal testo della disciplina collettiva emerge con evidenza che nel caso in esame la recidiva rappresenta il fatto costituivo della condotta sanzionata con il licenziamento sicché andava preventivamente contestata, con la conseguenza che il recesso intimato all'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, è illegittimo e non può trovare fondamento nelle richiamate disposizioni collettive.
7. Passando all'esame degli altri motivi di gravame, va da subito disattesa la settima censura con la quale l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulle eccezioni di illegittimità dell'attività investigativa e di mancata consegna in sede disciplinare della relativa documentazione.
7.1. E' vero che il Tribunale non ha motivato espressamente, ma entrambe le contestazioni sono infondate.
7.2. In ordine all'attività investigativa a disattendere il gravame e sufficiente evidenziare che da tempo la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che: i) “i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo” (ex plurimis e da ultimo Cass. ord. n.15094/2018); ii) che “Le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori -,restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione” (Cass. n. 3590/2011); iii) che “Le disposizioni dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, sul divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza, e, in particolare, ad accertamenti circa lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa, peraltro valutabile anche quale illecito disciplinare sotto il profilo dell'eventuale violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività” (Cass. n. 6236/2001, Cass. n 25162/2014).
7.3. Ne consegue che gli accertamenti affidati dall'appellata all'agenzia investigativa , in assenza di altri significativi elementi che l'appellante CP_3 non ha offerto, non possono ritenersi illegittimi.
7.4. Per il resto, lo stesso appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7581/2018) deve riconoscere che l'articolo 7 stat. lav non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, un obbligo per il datore di mettere a disposizione del lavoratore nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, sicché la doglianza è infondata.
7.5. E' vero che la stessa giurisprudenza di legittimità sopra citata precisa che il datore di lavoro è tenuto a offrire in consultazione al lavoratore incolpato i documenti aziendali laddove l'esame degli stessi sia necessario al fine di consentirgli un'adeguata difesa, in base ai princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, indipendentemente dalla comprensibilità dell'addebito, ma nella specie l'appellante non ha fornito il benché minimo elemento per ritenere compromesso il suo diritto di difesa a fronte di una contestazione disciplinare semplice e quasi integralmente coincidente con il report investigativo e al tenore delle difese rese in sede disciplinare.
7.6. Da quanto esposto consegue che le risultanze delle investigazioni, trasfuse nelle contestazioni di addebito e integralmente confermate in giudizio dalla deposizione dell'investigatore incaricato, provano i fatti per come descritti nelle contestazioni disciplinari del giugno 2020 richiamate al § 4, salvo con riguardo alle valutazioni soggettive dell'investigatore, per come di seguito meglio chiarito.
7.7. Da ultimo in punto di fatto va precisato che in nessuna delle richiamate contestazioni è addebitato all'appellante di avere svolto durante lo stato di malattia altra e diversa attività lavorativa né ciò è stato in alcun modo accertato dall'investigatore, sicché quanto indicato a pg 9 della gravata sentenza non può essere inteso in detto senso e qualora si ritenesse il contrario, ciò sarebbe privo di qualsiasi riscontro ed estraneo agli addebiti.
8. Il primo, il quarto e il quinto motivo di appello, che censurano gli altri passaggi della decisione e che per evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati e devono essere accolti.
8.1. E' necessario richiamare i princìpi di diritto in materia, non tenuti in adeguato conto né dal Tribunale né dalla società datrice di lavoro, che anche in questa sede insiste in affermazioni in contrasto con detti princìpi.
8.2. La giurisprudenza di legittimità (alle cui ampie argomentazioni per brevità si rinvia) è da tempo consolidata nell'affermare che: i) non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, né di astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un'attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera (Cass. n. 5833/1994, Cass. n. 6047/2018, Cass n. 15621 del 2001; Cass. n. 13063/2022, Cass. n. 12152/2024, Cass. n. 11154/2025); ii) il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è, però, circostanza disciplinarmente irrilevante, potendo anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (Cass., n. 24812/2026, Cass. n. 21667/2017, Cass. n. 13980/2020 oltre alle pronunce già sopra citate); iii) in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato (cfr tutte le concordi pronunce sopra citate); le contrarie pronunce richiamata dalla società (Cass. n. 9647/2021, Cass. n. 15916/2000), che impongono al lavoratore l'onere della prova, risultano isolate, non adeguatamente motivate e in evidente contrasto con le altre prevalenti, concordi e anche più recenti pronunce sopra richiamate, in specie quelle del 2024 e del 2025).
8.3. Il Tribunale non si è attenuto ai richiamati principi di diritto, laddove, aderendo di fatto alla tesi dell'appellata, ha finito per ritenere integrata la violazione degli obblighi contrattuali dal mero svolgimento di attività ludiche (recarsi presso un concessionario, provare la guida di un auto, andare a casa di amici, andare una volta in palestra), aggiungendo che sarebbe stata acquisita al giudizio la prova che lo svolgimento delle contestate attività avrebbe determinato, per le sue concrete modalità…., un rischio di aggravamento della patologia con ritardo nella ripresa del lavoro>.
8.4. Innanzitutto, per come eccepito dall'appellante, quanto addebitato nella lettera di contestazione del 22 giugno 2020 non può integrare, neppure in astratto, una violazione disciplinarmente rilevante perché si rimprovera all'appellante esclusivamente di avere “svolto attività non necessarie”, quali l'essersi recato da due concessionari auto e l'essersi recato con la propria famiglia presso altra privata abitazione, senza alcuna altra precisazione. L'addebito, così formulato, tradisce un'idea dell'assenza per malattia in contrasto con quanto affermato dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, sicché già solo per tale rilievo, e in riforma della gravata sentenza, la corrispondente sanzione della multa di 4 ore, applicata con lettera del 15/7/2020, deve essere annullata, come richiesto nelle rassegnate conclusioni, perché illegittima, non essendo il lavoratore obbligato durante la malattia, se questa non lo richiede e salvo le fasce orarie di reperibilità, a rimanere chiuso in casa a non svolgere alcuna attività.
8.5. Anche le altre contestazioni disciplinari tradiscono la stessa idea di assenza per malattia, sebbene in esse si specifichi, invero genericamente, che “la forte velocità” farebbe “legittimamente sospettare del reale stato di malattia” (addebito del 24/6/2020) ovvero che andare in palestra e al ristorante sarebbero
“attività incompatibili” con “l'asserito stato di malattia”, tesi sostanzialmente condivisa dal Tribunale come sopra ricordato.
8.6. Per come eccepito dall'appellante, si tratta di affermazioni prive di riscontro e, per quanto riguarda la palestra, anche smentite dalle risultanze processuali, non adeguatamente considerate dal Tribunale.
8.6.1. L'istruttore , sentito come teste, ha dichiarato: “ho fatto Testimone_2 fare al ricorrente e ing, era affetto da forti emorroidi e non poteva fare esercizi con i pesi….. Gli esercizi di stretching non migliorano la patologia ma migliorano lo stato di benessere della persona e non provocano danni”; il teste ha, poi, confermato la circostanza sub cap 23 e più esattamente che “il ricorrente svolgeva un blando allenamento di circa venti minuti seguendo le istruzioni ricevute”. La società appellata, gravata dall'onere della prova, non ha fornito alcun serio elemento di smentita a quanto dichiarato dal teste, dichiarazione che contrasta con la tesi per cui la breve permanenza in palestra sarebbe incompatibile con lo stato di malattia e avrebbe compromesso il pieno recupero (giova evidenziare che il giorno successivo l'appellante ha regolarmente ripreso il lavoro).
8.7 Per il resto, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non vi è alcuna prova, neppure indiziaria, che andare in macchina ripetutamente anche ad alta velocità> e andare al ristorante> abbiano determinato il rischio di aggravamento della patologia con ritardo nella ripresa del lavoro>. Significativamente la sentenza non esplicita gli elementi sui quali ha formato il proprio convincimento, omettendo di indicare qualsiasi concreto riscontro, qualsiasi supporto scientifico;
analogamente fa la società appellata, anche in questo grado, limitandosi a esporre valutazioni del tutto soggettive, sprovviste di conforto medico (anche qui significativamente non viene citata alcuna valida fonte).
8.8. Lo stato di malattia è comprovato: dai certificati prodotti;
dalla circostanza, non contestata né smentita altrimenti, che in ragione della patologia di cui era affetto l'appellante è stato costretto, qualche giorno prima dei fatti contestati, a recarsi al pronto soccorso;
dalla deposizione dell'istruttore . Tes_2
8.9 Le richiamate concordi risultanze istruttorie avrebber to una prova contraria ben più puntuale e decisiva e non le generiche affermazioni della società, che neppure appartengono alla comune esperienza. Ed infatti, contrariamente a quanto assume l'appellata, per le emorroidi esterne è consigliato fare movimento mentre sono vietati gli sforzi e non risulta che l'appellante ne abbia fatti, anzi si è rivolto a un istruttore proprio per evitare esercizi non compatibili con la patologia;
le emorroidi impongono una specifica dieta e di evitare alcuni alimenti, ma non certo di non andare al ristorante o a casa di amici;
i trattamenti farmacologici alleviano i disturbi sicché ben può ritenersi che un malato non sia in sofferenza in tutte le ore del giorno;
non vi è alcuna prova che l'appellante si sia messo alla guida di una vettura “ad alta velocità”, la valutazione espressa dall'investigatore privato resta soggettiva perché sprovvista di riscontro e comunque non è dato comprendere, perché in alcun modo chiarito, come l'alta velocità in macchina possa compromettere il pieno recupero oppure come possa da sola, in un normale contesto di viabilità, essere ritenuta idonea a smentire l'effettiva esistenza della patologia.
8.10 Quanto esposto è sufficiente a disattendere le conclusioni del Tribunale, dovendosi di contro escludere la sussistenza degli illeciti disciplinari contestati nel giugno 2020 nonché escludere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, tantomeno di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
8.11 In conclusione, in riforma della gravata sentenza, va dichiarata l'illegittimità sia delle due sanzioni conservative della multa irrogate nel luglio 2020 in relazione alle contestazioni del 22 e del 24 giugno 2020 sia l'illegittimità del recesso.
9. In ordine alla tutela applicabile, va premesso che il rapporto è sorto nel 2017, sicché è sottoposto dalla disciplina del d.lgs n. 22/2015. 9.1. Da tempo la giurisprudenza di legittimità, anche con riguardo alle nuova disciplina del 2015, ha affermato che “in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare” (ex plurimis Cass. n. 12174/2019).
9.2. Ne consegue che in riforma della gravata sentenza va ordinato alla società appellata di provvedere alla reintegra dell'appellante nel posto di lavoro nonché a corrispondere al medesimo a titolo di indennità risarcitoria 12 (dodici) mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr, detratto quanto nello stesso periodo percepito in ragione del rapporto di lavoro dichiarato in atti dall'appellante. A questo riguardo va, infatti, osservato che l'appellante sentito in primo grado all'udienza del 10/10/2023, ha dichiarato di avere stipulato in data 1/9/2020 altro contratto di lavoro all'epoca della dichiarazione ancora in essere (cfr verbale di udienza).
9.3. Detta indennità va maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi di legge e la società va condannata anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra.
9.4. Va precisato, ai fini della quantificazione del dovuto, che in assenza di specifiche e puntuali contestazioni, la retribuzione mensile di cui alla liquidata indennità va quantificata in € 1872,15 così come indicato nel gravame.
10. Da ultimo va osservato che con il terzo motivo l'appellante ha riproposto anche l'impugnazione della sanzione disciplinare della multa a lui inflitta con provvedimento del 25/10/2019, sanzione che il Tribunale ha ritenuto definitiva> perché non impugnata e quindi non più sindacabile. 10.1 Trattandosi di domanda dotata di sua autonomia, la stessa va vagliata anche in questo grado e a prescindere dalle considerazioni sopra esposte in ordine alle altre questioni esaminate. 10.2 Il primo profilo del gravame è corretto e può essere condiviso, atteso che la sanzione in questione è stata impugnata con il ricorso introduttivo della presente lite, notificato entro il termine quinquennale di prescrizione, circostanza sufficiente a ritenere errata la soluzione del Tribunale, conforme alla tesi della società. A sostenere il contrario non vale invocare, come fa l'appellata, la pronuncia di legittimità n. 16743/2021, perché isolata e superata dalle successive pronunce (cfr ex plurimis e da ultimo Cass. n. 111219/2024, Cass. n. 3172/2025 e in materia di lavoro-previdenza Cass n. 31922/2022 per cui, al di fuori dell'istituto della prescrizione, la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche). 10.3. L'impugnazione è invece infondata nel merito e va respinta. 10.4. L'appellante, in stato di malattia, è stato sanzionato disciplinarmente per essere risultato assente il 2 ottobre 2019 alla visita di controllo da parte del medico incaricato e tale assenza, diversamente da quanto sostenuto nel CP_2 gravame, non può ritenersi giustificata. 10.5. La certificazione prodotta sub doc. 3), anche a volere prescindere dal fatto che non è leggibile il nominativo e la qualifica del sanitario che l'ha rilasciata, non attesta affatto l'urgenza e indifferibilità della visita medica, essendovi solo attestato che alle ore 11,15 l'appellante si sarebbe recato da detto sanitario “per terapia”. Anche sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità per cui: i) in tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere effettuati, dai servizi competenti, accessi presso le abitazioni degli assenti dal lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 496 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza, o meno, dello stato di malattia (Cass. n. 24681/2016); ii) in materia di visite di controllo, l'allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio è giustificato solo ove tempestivamente comunicato agli organi di controllo o, in difetto, allorquando venga fornita la dimostrazione dell'indifferibilità del predetto allontanamento, avuto riguardo alla sussistenza di un obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela (principio dettato da Cass. n. 19668/2019 in materia previdenziale, ma di carattere generale); nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi giustificatrici. 11. In conclusione l'appello va accolto nei termini sopra esposti e la gravata sentenza parzialmente riformata in detti termini, rimanendo assorbita ogni altra questione e censura, compresa quella sulle spese di lite, che rimane travolta dalla riforma della decisione.
12. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza assolutamente prevalente della società e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiara l'illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative irrogate all'appellante il 15/7/2020 e l'illegittimità del licenziamento intimato all'appellante il 23/7/2020; conseguentemente condanna la società appellata a reintegrare l'appellante nel posto di lavoro e a corrispondere al medesimo a titolo di indennità risarcitoria 12 (dodici) mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr, detratto quanto nello stesso periodo percepito in ragione del rapporto di lavoro dichiarato in atti dall'appellante, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge;
condanna altresì la società appellata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra;
condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in € 6852,00 e quanto al presente grado in € 5.211,00, oltre rimborso 15%, iva e cpa
Roma 22.5.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 22.5.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3319 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente TRA
elett.me domiciliato in Roma, via Asiago n. 9, presso lo Parte_1 mo Summa che lo rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTE E elett.me domiciliata in Roma, via Controparte_1
Valsavaranche n. 39, presso lo studio dell'avv. Cristiano Fanelli che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1105/2024 del Tribunale di Velletri pubblicata il 10/7/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso di essere dipendente della società Parte_1 [...] dal 25/10/2017, con contratto di lavoro a Controparte_1 indeterminato, con mansioni di operatore di produzione, liv. E2 CCNL per gli addetti all'industria chimica e chimico-farmaceutica, e di aver ricevuto, con comunicazione del 22/06/2020, del 24/06/2020 e del 26/06/2020 la contestazione di tre addebiti disciplinari, l'ultimo dei quali sanzionato con il licenziamento per giusta causa, ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia della sanzione disciplinare del 25.10.2019 e delle due sanzioni disciplinari del 15.7.2020 richiamate nella lettera di licenziamento;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o nullità e/o inefficacia del licenziamento per la manifesta insussistenza dei fatti posti alla base dello stesso, ivi compresa la nullità del licenziamento3) per l'effetto in via principale, ordinare alla convenuta di reintegrare il sig. nel Pt_1 posto di lavoro precedentemente occupato, con condanna al risarcimento del danno subìto dallo stesso stabilendo a tal fine un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata (€ 1.872,14 (1.728,14 x13:12) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura massima di 12 mensilità o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre alla regolarizzazione della posizione assicurativo-previdenziale; 4) in via subordinata dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva da determinarsi nella misura massima trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto -€ 1.872,14 (1.728,14 x13:12)-, o nella diversa somma ritenuta di giustizia 5) in estremo subordine previa qualificazione del licenziamento in giustificato motivo soggettivo con preavviso condanni la convenuta al pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari a un mese di retribuzione € 1.872,14 (1.728,14 x13:12) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. In ogni caso Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi ex art. 1284, c. 4, c.c., sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con vittoria dispese e compensi legali ivi comprese le spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a.”.
1.1. Nella resistenza della il Tribunale di Velletri ha Controparte_1 respinto il ricorso condann ione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice, ricostruiti il periodo e le ragioni della malattia e richiamato il contenuto delle contestazioni disciplinari: i) ha premesso che, anche anteriormente ai fatti di causa, segnatamente in data 25/10/2019, al ricorrente
- in stato di malattia e non trovato in casa dal medico per la visita di CP_2 controllo – era stata irrogata la sanzione disciplinare ed il relativo provvedimento non era stato impugnato;
ii) ha osservato che i fatti contestati e sanzionati erano espressamente previsti quali illecito disciplinare dal CCNL sicché, nel caso di specie, è lo stesso CCNL applicabile che prevede che nell'ipotesi di recidiva nell'illecito disciplinare di cui all'art 39 lett m) ossia in caso di ricorso improprio alla tutela per malattia, è applicabile la sanzione massima del licenziamento per giusta causa senza preavviso>; iii) ha ritenuto provati i fatti contestati nel 2020 e, in ordine all'illecito del 2/10/2019, ha ritenuto preclusa l'impugnazione della sanzione ritenendola oramai definitiva;
iv) quindi, essendo il incorso Pt_1 ripetutamente nell'illecito di cui all'art. 39, lett. m, CCNL applicabile al rapporto, ha ritenuto legittima e proporzionata la sanzione espulsiva irrogata, evidenziando che il ricorrente aveva posto in essere condotte che rivestono il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, in particolare dell'elemento fiduciario, che integrano la sussistenza della giusta causa di licenziamento;
in particolare ha ritenuto le condotte poste in essere dal incompatibili con lo stato di malattia ed idonee, attraverso un giudizio ex Pt_1 ante, a pregiudicare o ritardare la sua guarigione e il suo rientro in servizio;
iv) in punto di spese ha applicato il principio della soccombenza.
2. Contro detta decisione ha proposto tempestivo appello Parte_1 lamentando in sintesi: I) l'erroneità della decisione nella part giudice ha ritenuto disciplinarmente rilevanti i fatti oggetto di addebito nonostante la mancanza di prova del fatto posto alla base del provvedimento espulsivo e, in particolare, che le condotte tenute fossero incompatibili con lo stato di malattia ed idonee a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio;
ha lamentato, dunque, la violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970; II) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto sussistente la recidiva nonostante la stessa non fosse stata mai contestata dalla società nell'ambito dei procedimenti disciplinari;
ha lamentato, dunque, la violazione e/o falsa applicazione egli artt. 39, lett. m, e 40 CCNL applicato;
III) l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la sanzione disciplinare relativa all'addebito del 2.10.2019 fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione da parte del lavoratore, ribadendo le ragioni di contestazione;
IV) l'erroneità della decisione nella parte in cui sono state poste a carico del lavoratore, in relazione agli addebiti disciplinari del 22 e del 24 giugno 2020, condotte mai contestate dalla società appellata, segnatamente l'aver posto in essere, nei giorni 15 e 16 giugno 2020, comportamenti idonei a pregiudicare e/o ritardare la sua guarigione;
V) l'erroneità della decisione per aver il primo giudice accertato e dichiarato, in assenza di adeguata motivazione, la ripetuta e sistematica violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, affermando che il lavoratore avrebbe svolto un'altra attività lavorativa inesistente;
ha, dunque, lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c.; VI) l'erroneità della sentenza per avere ritenuto proporzionata la sanzione del licenziamento rispetto alla condotta contestata;
VII) l'omessa motivazione sulla denunciata illegittimità delle attività investigative e sulla lamentata mancata consegna della relativa documentazione;
VIII) l'erronea condotta al pagamento delle spese sussistendo di contro i presupposti per la compensazione, anche alla luce della sentenza della Consulta n.77/2018. 2.1. Si è costituita in giudizio la resistendo al gravame Controparte_1
e chiedendone il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è fondato e deve essere accolto.
4. Prima di passare ai motivi di censura, è utile ricostruire i fatti per come emergono dagli atti e dalla stessa sentenza nelle parti non contestate. 4.1. , dipendente della In data Parte_1 Controparte_1
8/6/2020 … si recava dal suo medico di famiglia in Aprilia (dott. ) Persona_1 per una crisi emorroidale, che accertava il suo stato di malatti l 14/6/2020, che gli prescriveva una apposita cura farmacologica e una dieta alimentare. Il 14/6/2020 il ricorrente si recava presso il Pronto Soccorso di Aprilia a causa dell'aggravarsi della situazione ove gli veniva prescritto un giorno di riposo sino al 15/6/2020; il 15/6/2020 il medico di famiglia prolungava lo stato di malattia dal 15/6/2020 al 17/6/2020 (v. certificati medici allegato 9 al ricorso)>.
4.2. Al rientro dalla malattia la datrice di lavoro muoveva al dipendente tre distinte e separate contestazioni disciplinari e in particolare: A) con comunicazione del 22/6/2020 addebitava al lavoratore che ““ (….) Il giorno 15 giugno 2020, nonostante il periodo di malattia di cui sta usufruendo ed in violazione dei ben noti principi di buona fede e correttezza, ha svolto attività non necessarie recandosi in località Aprilia presso i concessionari per la vendita di autovetture “Nicola Prezioso”, Via Nettunense 197/a (ore 12.34/12.58 e 15.53/16.42) e “Autoexpo”, via Ottaviano 90 (ore 19.06/19.51) ed, infine, in compagnia della propria famiglia, presso altra abitazione privata dove accedeva alle ore 20.30. La invitiamo, pertanto, (…)”; B) con comunicazione del 24.6.2020 addebitava al lavoratore che “(….) Il giorno
16 giugno 2020, nonostante il periodo di malattia di cui sta usufruendo ed in violazione dei ben noti principi di buona fede e correttezza, ha svolto attività non necessarie recandosi alle ore 12.43 in località Aprilia nei pressi del concessionario per la vendita di autovetture “Autoexpo”, dove già era stato il giorno precedente ed, infine, percorrendo la via Pontina dopo le ore 15.17 a forte velocità, tale da far legittimamente sospettare del suo reale stato di malattia. La invitiamo, pertanto, (…)”; C) con comunicazione del 26.6.2020 addebitava al lavoratore che “(….) Il giorno
17 giugno 2020, nonostante il periodo di malattia di cui sta usufruendo ed in violazione dei ben noti principi di buona fede e correttezza, ha svolto attività non necessarie recandosi ancora una volta alle ore 12.02 in località Aprilia nei pressi del concessionario per la vendita di autovetture “Autoexpo”, via Ottaviano 90, dove ha addirittura effettuato una prova su strada di una vettura A3. Nello stesso giorno, inoltre, ha svolto anche attività che si ritengono incompatibili con il suo asserito stato di malattia, recandosi presso la palestra “Energy One-Nuoto e Fitness” situata in Via Stradivari, 9 ad Aprilia per svolgere attività sportiva (16.01-16.54), nonché a al ristorante “Blue-Exclusive Club” per una Per_2 serata insieme alla propri e ad alcuni amici. (…)”.
4.3. In relazione alle contestazioni disciplinari del 22 e 24 giugno 2020 la società datrice di lavoro il 15/7/2020, con separati provvedimenti, irrogava la sanzione della multa di 4 ore per ciascun addebito, mentre in relazione alla contestazione disciplinare del 26/6/2020 con comunicazione del 23/7/2020 intimava il licenziamento per giusta causa, affermando che “Viste, pertanto, le sanzioni disciplinari comminatele in data 25.10.2019, in data 15.07.2020 ed in data 15.07.2020, relative ad accertamenti e contestazioni di pari tenore che hanno sempre evidenziato, unitamente all'ultima contestazione, uno stile di vita personale, funzionale e relazionale, perfettamente compatibile con una condizione che non giustifica le Sue assenza dal lavoro e considerata altresì la recidiva nelle mancanze di cui al punto m) dell'art. 39 del CCNL di lavoro, richiamate nell'art. 40 del medesimo CCNL, la scrivente Società ha deciso di risolvere, con effetto immediato e per giusta causa ex art. 2119 c.c. ed ex art. 40 CCNL, il rapporto di lavoro con Lei intercorrente, essendo venuto meno il rapporto fiduciario a seguito del comportamento ripetutamente da Lei posto in essere e di cui alle nostre contestazioni, avendo Ella posto in essere un grave inadempimento dei Suoi obblighi contrattuali. Detto licenziamento deve altresì, in via del tutto subordinata e residuale, ritenersi effettuato per giustificato motivo soggettivo, avendo comunque Ella posto in essere un grave inadempimento dei Suoi obblighi contrattuali”.
4.4. Le predette infrazioni sono state accertate attraverso un'agenzia di investigazione e l'incaricato , sentito come teste, ha confermato gli Testimone_1 esiti degli accertamenti da l 4.5. In passato, con provvedimento del 25/10/2019, era stata irrogata all'appellante altra sanzione disciplinare-multa pari a 4 ore- per essere risultato assente alla visita di controllo del 2/10/2019, assenza segnala dal medico . CP_2
5. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento: i) perché è lo stesso CCNL applicabile che prevede che nell'ipotesi di recidiva nell'illecito disciplinare di cui all'art 39 lett m) ossia in caso di ricorso improprio alla tutela per malattia, è applicabile la sanzione massima del licenziamento per giusta causa senza preavviso>; ii) perché le condotte poste in essere dall'appellante rappresentano una chiara violazione del principio della buona fede oggettiva ovvero del generale dovere di correttezza e di reciproca lealtà di comportamento che entrambi i soggetti contraenti, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., sono tenuti ad avere nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale>; iii) perché il giudizio ha offerto la prova non solo che durante lo stato di malattia il lavoratore abbia svolto altra attività extra lavorativa ma anche che ciò abbia determinato, per le sue concrete modalità di svolgimento, un rischio di aggravamento della patologia con ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque con violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto. Tali devono essere considerate le condotte dell'andare in macchina ripetutamente anche ad alta velocità, andare in palestra e andare al ristorante>.
5.1. Le ragioni della decisione non si sottraggono alle critiche mosse dall'appellante per come di seguito esposto.
6. Seguendo l'ordine argomentativo della gravata sentenza, prioritario è l'esame del secondo motivo di appello con cui viene censurata la prima ratio decidendi e lamentata la mancata contestazione della recidiva, sicché il Tribunale non avrebbe potuto ritenere integrata la fattispecie contrattuale di cui al combinato disposto degli artt. 39 lett. m e 40. 6.1. Il motivo è fondato.
6.2. Per consolidata giurisprudenza di legittimità, che neppure la società appellata mette in discussione, “la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve necessariamente riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, e i precedenti disciplinari che la integrano, solo quando la recidiva medesima, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva applicabile, rappresenti un elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già un mero criterio, quale precedente negativo della condotta, di determinazione della sanzione proporzionata da irrogare per l'infrazione disciplinare commessa” (Cass. n. 23924/2010, Cass. n. 1909/2018).
6.3. Nel caso in esame è pacifico, e comunque risulta dagli atti, che la recidiva non è stata affatto preventivamente contestata al dipendente né con riguardo alla sanzione dell'ottobre 2019 né con riguardo alle sanzioni del luglio 2020, ma richiamata esclusivamente nella lettera di licenziamento, sicché il Tribunale, così come eccepito dall'appellante, ha errato nel ritenere integrata la fattispecie prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 40 e 39 lett. m CCNL addetti industria chimica e chimico-farmaceutica.
6.4. Per come riportato nella stessa gravata sentenza, l'art. 39, lettera m), così recita: “Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione scritta, della multa o della sospensione, il lavoratore:
…che ricorra impropriamente alle vigenti norme (per esempio in materia di malattia, permessi, ecc.) o ne richieda non correttamente l'applicazione vulnerandone la funzione di tutela del lavoratore.”. Il successivo art. 40, inoltre, conferma la rilevanza disciplinare dei predetti comportamenti precisando: Il licenziamento con immediata rescissione del rapporto può essere inflitto, con la perdita dell'indennità di preavviso, al lavoratore che commetta gravi infrazioni alla disciplina o alla diligenza nel lavoro……. In via esemplificativa, ricadono sotto questo provvedimento le seguenti infrazioni. n) recidiva nelle mancanze di cui ai punti ….m) … dell'articolo precedente”>.
6.5. Dal testo della disciplina collettiva emerge con evidenza che nel caso in esame la recidiva rappresenta il fatto costituivo della condotta sanzionata con il licenziamento sicché andava preventivamente contestata, con la conseguenza che il recesso intimato all'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, è illegittimo e non può trovare fondamento nelle richiamate disposizioni collettive.
7. Passando all'esame degli altri motivi di gravame, va da subito disattesa la settima censura con la quale l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulle eccezioni di illegittimità dell'attività investigativa e di mancata consegna in sede disciplinare della relativa documentazione.
7.1. E' vero che il Tribunale non ha motivato espressamente, ma entrambe le contestazioni sono infondate.
7.2. In ordine all'attività investigativa a disattendere il gravame e sufficiente evidenziare che da tempo la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che: i) “i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo” (ex plurimis e da ultimo Cass. ord. n.15094/2018); ii) che “Le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori -,restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione” (Cass. n. 3590/2011); iii) che “Le disposizioni dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, sul divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza, e, in particolare, ad accertamenti circa lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa, peraltro valutabile anche quale illecito disciplinare sotto il profilo dell'eventuale violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività” (Cass. n. 6236/2001, Cass. n 25162/2014).
7.3. Ne consegue che gli accertamenti affidati dall'appellata all'agenzia investigativa , in assenza di altri significativi elementi che l'appellante CP_3 non ha offerto, non possono ritenersi illegittimi.
7.4. Per il resto, lo stesso appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7581/2018) deve riconoscere che l'articolo 7 stat. lav non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, un obbligo per il datore di mettere a disposizione del lavoratore nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa, sicché la doglianza è infondata.
7.5. E' vero che la stessa giurisprudenza di legittimità sopra citata precisa che il datore di lavoro è tenuto a offrire in consultazione al lavoratore incolpato i documenti aziendali laddove l'esame degli stessi sia necessario al fine di consentirgli un'adeguata difesa, in base ai princìpi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, indipendentemente dalla comprensibilità dell'addebito, ma nella specie l'appellante non ha fornito il benché minimo elemento per ritenere compromesso il suo diritto di difesa a fronte di una contestazione disciplinare semplice e quasi integralmente coincidente con il report investigativo e al tenore delle difese rese in sede disciplinare.
7.6. Da quanto esposto consegue che le risultanze delle investigazioni, trasfuse nelle contestazioni di addebito e integralmente confermate in giudizio dalla deposizione dell'investigatore incaricato, provano i fatti per come descritti nelle contestazioni disciplinari del giugno 2020 richiamate al § 4, salvo con riguardo alle valutazioni soggettive dell'investigatore, per come di seguito meglio chiarito.
7.7. Da ultimo in punto di fatto va precisato che in nessuna delle richiamate contestazioni è addebitato all'appellante di avere svolto durante lo stato di malattia altra e diversa attività lavorativa né ciò è stato in alcun modo accertato dall'investigatore, sicché quanto indicato a pg 9 della gravata sentenza non può essere inteso in detto senso e qualora si ritenesse il contrario, ciò sarebbe privo di qualsiasi riscontro ed estraneo agli addebiti.
8. Il primo, il quarto e il quinto motivo di appello, che censurano gli altri passaggi della decisione e che per evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati e devono essere accolti.
8.1. E' necessario richiamare i princìpi di diritto in materia, non tenuti in adeguato conto né dal Tribunale né dalla società datrice di lavoro, che anche in questa sede insiste in affermazioni in contrasto con detti princìpi.
8.2. La giurisprudenza di legittimità (alle cui ampie argomentazioni per brevità si rinvia) è da tempo consolidata nell'affermare che: i) non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, né di astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un'attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera (Cass. n. 5833/1994, Cass. n. 6047/2018, Cass n. 15621 del 2001; Cass. n. 13063/2022, Cass. n. 12152/2024, Cass. n. 11154/2025); ii) il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è, però, circostanza disciplinarmente irrilevante, potendo anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (Cass., n. 24812/2026, Cass. n. 21667/2017, Cass. n. 13980/2020 oltre alle pronunce già sopra citate); iii) in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato (cfr tutte le concordi pronunce sopra citate); le contrarie pronunce richiamata dalla società (Cass. n. 9647/2021, Cass. n. 15916/2000), che impongono al lavoratore l'onere della prova, risultano isolate, non adeguatamente motivate e in evidente contrasto con le altre prevalenti, concordi e anche più recenti pronunce sopra richiamate, in specie quelle del 2024 e del 2025).
8.3. Il Tribunale non si è attenuto ai richiamati principi di diritto, laddove, aderendo di fatto alla tesi dell'appellata, ha finito per ritenere integrata la violazione degli obblighi contrattuali dal mero svolgimento di attività ludiche (recarsi presso un concessionario, provare la guida di un auto, andare a casa di amici, andare una volta in palestra), aggiungendo che sarebbe stata acquisita al giudizio la prova che lo svolgimento delle contestate attività avrebbe determinato, per le sue concrete modalità…., un rischio di aggravamento della patologia con ritardo nella ripresa del lavoro>.
8.4. Innanzitutto, per come eccepito dall'appellante, quanto addebitato nella lettera di contestazione del 22 giugno 2020 non può integrare, neppure in astratto, una violazione disciplinarmente rilevante perché si rimprovera all'appellante esclusivamente di avere “svolto attività non necessarie”, quali l'essersi recato da due concessionari auto e l'essersi recato con la propria famiglia presso altra privata abitazione, senza alcuna altra precisazione. L'addebito, così formulato, tradisce un'idea dell'assenza per malattia in contrasto con quanto affermato dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità, sicché già solo per tale rilievo, e in riforma della gravata sentenza, la corrispondente sanzione della multa di 4 ore, applicata con lettera del 15/7/2020, deve essere annullata, come richiesto nelle rassegnate conclusioni, perché illegittima, non essendo il lavoratore obbligato durante la malattia, se questa non lo richiede e salvo le fasce orarie di reperibilità, a rimanere chiuso in casa a non svolgere alcuna attività.
8.5. Anche le altre contestazioni disciplinari tradiscono la stessa idea di assenza per malattia, sebbene in esse si specifichi, invero genericamente, che “la forte velocità” farebbe “legittimamente sospettare del reale stato di malattia” (addebito del 24/6/2020) ovvero che andare in palestra e al ristorante sarebbero
“attività incompatibili” con “l'asserito stato di malattia”, tesi sostanzialmente condivisa dal Tribunale come sopra ricordato.
8.6. Per come eccepito dall'appellante, si tratta di affermazioni prive di riscontro e, per quanto riguarda la palestra, anche smentite dalle risultanze processuali, non adeguatamente considerate dal Tribunale.
8.6.1. L'istruttore , sentito come teste, ha dichiarato: “ho fatto Testimone_2 fare al ricorrente e ing, era affetto da forti emorroidi e non poteva fare esercizi con i pesi….. Gli esercizi di stretching non migliorano la patologia ma migliorano lo stato di benessere della persona e non provocano danni”; il teste ha, poi, confermato la circostanza sub cap 23 e più esattamente che “il ricorrente svolgeva un blando allenamento di circa venti minuti seguendo le istruzioni ricevute”. La società appellata, gravata dall'onere della prova, non ha fornito alcun serio elemento di smentita a quanto dichiarato dal teste, dichiarazione che contrasta con la tesi per cui la breve permanenza in palestra sarebbe incompatibile con lo stato di malattia e avrebbe compromesso il pieno recupero (giova evidenziare che il giorno successivo l'appellante ha regolarmente ripreso il lavoro).
8.7 Per il resto, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, non vi è alcuna prova, neppure indiziaria, che andare in macchina ripetutamente anche ad alta velocità> e andare al ristorante> abbiano determinato il rischio di aggravamento della patologia con ritardo nella ripresa del lavoro>. Significativamente la sentenza non esplicita gli elementi sui quali ha formato il proprio convincimento, omettendo di indicare qualsiasi concreto riscontro, qualsiasi supporto scientifico;
analogamente fa la società appellata, anche in questo grado, limitandosi a esporre valutazioni del tutto soggettive, sprovviste di conforto medico (anche qui significativamente non viene citata alcuna valida fonte).
8.8. Lo stato di malattia è comprovato: dai certificati prodotti;
dalla circostanza, non contestata né smentita altrimenti, che in ragione della patologia di cui era affetto l'appellante è stato costretto, qualche giorno prima dei fatti contestati, a recarsi al pronto soccorso;
dalla deposizione dell'istruttore . Tes_2
8.9 Le richiamate concordi risultanze istruttorie avrebber to una prova contraria ben più puntuale e decisiva e non le generiche affermazioni della società, che neppure appartengono alla comune esperienza. Ed infatti, contrariamente a quanto assume l'appellata, per le emorroidi esterne è consigliato fare movimento mentre sono vietati gli sforzi e non risulta che l'appellante ne abbia fatti, anzi si è rivolto a un istruttore proprio per evitare esercizi non compatibili con la patologia;
le emorroidi impongono una specifica dieta e di evitare alcuni alimenti, ma non certo di non andare al ristorante o a casa di amici;
i trattamenti farmacologici alleviano i disturbi sicché ben può ritenersi che un malato non sia in sofferenza in tutte le ore del giorno;
non vi è alcuna prova che l'appellante si sia messo alla guida di una vettura “ad alta velocità”, la valutazione espressa dall'investigatore privato resta soggettiva perché sprovvista di riscontro e comunque non è dato comprendere, perché in alcun modo chiarito, come l'alta velocità in macchina possa compromettere il pieno recupero oppure come possa da sola, in un normale contesto di viabilità, essere ritenuta idonea a smentire l'effettiva esistenza della patologia.
8.10 Quanto esposto è sufficiente a disattendere le conclusioni del Tribunale, dovendosi di contro escludere la sussistenza degli illeciti disciplinari contestati nel giugno 2020 nonché escludere la violazione dei doveri di correttezza e buona fede, tantomeno di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
8.11 In conclusione, in riforma della gravata sentenza, va dichiarata l'illegittimità sia delle due sanzioni conservative della multa irrogate nel luglio 2020 in relazione alle contestazioni del 22 e del 24 giugno 2020 sia l'illegittimità del recesso.
9. In ordine alla tutela applicabile, va premesso che il rapporto è sorto nel 2017, sicché è sottoposto dalla disciplina del d.lgs n. 22/2015. 9.1. Da tempo la giurisprudenza di legittimità, anche con riguardo alle nuova disciplina del 2015, ha affermato che “in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare” (ex plurimis Cass. n. 12174/2019).
9.2. Ne consegue che in riforma della gravata sentenza va ordinato alla società appellata di provvedere alla reintegra dell'appellante nel posto di lavoro nonché a corrispondere al medesimo a titolo di indennità risarcitoria 12 (dodici) mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr, detratto quanto nello stesso periodo percepito in ragione del rapporto di lavoro dichiarato in atti dall'appellante. A questo riguardo va, infatti, osservato che l'appellante sentito in primo grado all'udienza del 10/10/2023, ha dichiarato di avere stipulato in data 1/9/2020 altro contratto di lavoro all'epoca della dichiarazione ancora in essere (cfr verbale di udienza).
9.3. Detta indennità va maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi di legge e la società va condannata anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra.
9.4. Va precisato, ai fini della quantificazione del dovuto, che in assenza di specifiche e puntuali contestazioni, la retribuzione mensile di cui alla liquidata indennità va quantificata in € 1872,15 così come indicato nel gravame.
10. Da ultimo va osservato che con il terzo motivo l'appellante ha riproposto anche l'impugnazione della sanzione disciplinare della multa a lui inflitta con provvedimento del 25/10/2019, sanzione che il Tribunale ha ritenuto definitiva> perché non impugnata e quindi non più sindacabile. 10.1 Trattandosi di domanda dotata di sua autonomia, la stessa va vagliata anche in questo grado e a prescindere dalle considerazioni sopra esposte in ordine alle altre questioni esaminate. 10.2 Il primo profilo del gravame è corretto e può essere condiviso, atteso che la sanzione in questione è stata impugnata con il ricorso introduttivo della presente lite, notificato entro il termine quinquennale di prescrizione, circostanza sufficiente a ritenere errata la soluzione del Tribunale, conforme alla tesi della società. A sostenere il contrario non vale invocare, come fa l'appellata, la pronuncia di legittimità n. 16743/2021, perché isolata e superata dalle successive pronunce (cfr ex plurimis e da ultimo Cass. n. 111219/2024, Cass. n. 3172/2025 e in materia di lavoro-previdenza Cass n. 31922/2022 per cui, al di fuori dell'istituto della prescrizione, la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche). 10.3. L'impugnazione è invece infondata nel merito e va respinta. 10.4. L'appellante, in stato di malattia, è stato sanzionato disciplinarmente per essere risultato assente il 2 ottobre 2019 alla visita di controllo da parte del medico incaricato e tale assenza, diversamente da quanto sostenuto nel CP_2 gravame, non può ritenersi giustificata. 10.5. La certificazione prodotta sub doc. 3), anche a volere prescindere dal fatto che non è leggibile il nominativo e la qualifica del sanitario che l'ha rilasciata, non attesta affatto l'urgenza e indifferibilità della visita medica, essendovi solo attestato che alle ore 11,15 l'appellante si sarebbe recato da detto sanitario “per terapia”. Anche sul punto è sufficiente richiamare la giurisprudenza di legittimità per cui: i) in tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere effettuati, dai servizi competenti, accessi presso le abitazioni degli assenti dal lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 14, del d.l. n. 496 del 1983, conv., con modif., dalla l. n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza, o meno, dello stato di malattia (Cass. n. 24681/2016); ii) in materia di visite di controllo, l'allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio è giustificato solo ove tempestivamente comunicato agli organi di controllo o, in difetto, allorquando venga fornita la dimostrazione dell'indifferibilità del predetto allontanamento, avuto riguardo alla sussistenza di un obbligo di cooperazione in capo all'assicurato per la realizzazione del fine di rilevanza pubblica di impedire abusi di tutela (principio dettato da Cass. n. 19668/2019 in materia previdenziale, ma di carattere generale); nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi giustificatrici. 11. In conclusione l'appello va accolto nei termini sopra esposti e la gravata sentenza parzialmente riformata in detti termini, rimanendo assorbita ogni altra questione e censura, compresa quella sulle spese di lite, che rimane travolta dalla riforma della decisione.
12. Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza assolutamente prevalente della società e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiara l'illegittimità delle sanzioni disciplinari conservative irrogate all'appellante il 15/7/2020 e l'illegittimità del licenziamento intimato all'appellante il 23/7/2020; conseguentemente condanna la società appellata a reintegrare l'appellante nel posto di lavoro e a corrispondere al medesimo a titolo di indennità risarcitoria 12 (dodici) mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del tfr, detratto quanto nello stesso periodo percepito in ragione del rapporto di lavoro dichiarato in atti dall'appellante, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge;
condanna altresì la società appellata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegra;
condanna la società appellata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in € 6852,00 e quanto al presente grado in € 5.211,00, oltre rimborso 15%, iva e cpa
Roma 22.5.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario