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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 29/10/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2231/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2231/2024 V.G promossa da:
, nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
e nato in [...], il [...] (C.F. Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Gitto
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 26.05.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23.05.2009 in Focsani (Romania), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Morlupo (RM), alla parte II,
Serie C, N. 10 e che dall'unione è nata la figlia (Roma, 12.08.2009), Persona_1 hanno dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 19.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. “Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affidare la figlia , congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 della stessa presso l'abitazione della madre che sarà fissata in Morlupo, Via dei Villini
n. 30 int.1;
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, compatibilmente con le esigenze della minore e, comunque, previo avviso ma, in caso di disaccordo tra i coniugi;
- nei week-end a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 20.00, i giorni di pernotto saranno comunicati un mese prima, appena saranno conosciuti i turni di lavoro;
- nel corso di ciascuna settimana, il padre potrà tenerla con sé due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, i giorni settimanali saranno comunicati un mese prima, appena saranno conosciuti i turni di lavoro;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia, ad anni alterni il 24 e
26 dicembre e il 1° gennaio ovvero il 25 e 31 dicembre e il 6 gennaio;
- Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- salva sempre la possibilità di diversi accordi tra le parti;
4. Porre a carico di a titolo di concorso al mantenimento della figlia un Parte_2 assegno mensile di € 300,00;
Rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come da protocollo del Tribunale di Roma;
5. Relativamente all'assegno unico, di € 200,00 ad oggi ancora accreditato al sig.
[...] verrà destinato alla sig.ra , non appena verrà acquistato il Pt_2 Parte_1
50% della proprietà dell'immobile sotto indicato;
6. La sig.ra , acquisterà il 50% dell'immobile sito in Morlupo, Via dei Parte_1
Villini n. 30 in.1, con accollo del mutuo, immobile sito nel catasto fabbricati Comune di
Morlupo al foglio 11, particella 991: sub. 517, cat A/4, classe 3, vani 4,5 superficie catastale totale mq 87, totale mq 65, rendita 290,51, via dei Villini n. 30, piano T, int.1 ed B;
sub 506, categ. c/2, classe 6, mq 10, superficie catastale sub. 517 cate cat c/2, classe
6, mq 10, superficie catastale mq 3, rendita € 14,98, ubicazione Via dei Villini snc, piano S1, int A, ed. B;
sub.512, cat C/2, classe 6, mq 8, superficie catastale totale mq 10, rendita € 11,98, ubicazione, Via dei Villini snc, piano S1, int. C, ed.B; sub. 510, cat. C/6 classe 5, mq.22, superficie catastale mq. 22, rendita €26,13, ubicazione Via dei Villini snc, piano S1, int.B ed. B
Il sig. resterà interamente proprietario dell'immobile sito in Botarlau, Jud Parte_2
Vrancea (vd. Allegato)
7. I ricorrenti, reciprocamente, prestano il consenso al rilascio e rinnovo del passaporto per la figlia minore;
8. Nessuno dei coniugi sarà obbligato a corrispondere all'altro un assegno per il mantenimento in quanto, entrambi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento.”
Il Giudice, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Collegio prende atto di quanto concordato dalle parti al punto n. 6 dell'accordo di cui sopra, con la specificazione che la suddetta condizione relativa al trasferimento immobiliare ha effetti obbligatori, con obbligo pertanto per le parti di formalizzare il relativo trasferimento con successivo atto.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_1 Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 coniugati in data 23.05.2009 in Focsani (Romania), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Morlupo (RM), alla parte II, Serie C, N. 10;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, con le precisazioni meglio indicate in parte motiva;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Morlupo (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 2231/2024 V.G promossa da:
, nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) C.F._1
e nato in [...], il [...] (C.F. Parte_2
) C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Gitto
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 26.05.2024 le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 23.05.2009 in Focsani (Romania), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Morlupo (RM), alla parte II,
Serie C, N. 10 e che dall'unione è nata la figlia (Roma, 12.08.2009), Persona_1 hanno dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 19.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1. “Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Affidare la figlia , congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1 della stessa presso l'abitazione della madre che sarà fissata in Morlupo, Via dei Villini
n. 30 int.1;
3. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia liberamente, compatibilmente con le esigenze della minore e, comunque, previo avviso ma, in caso di disaccordo tra i coniugi;
- nei week-end a fine settimana alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera alle ore 20.00, i giorni di pernotto saranno comunicati un mese prima, appena saranno conosciuti i turni di lavoro;
- nel corso di ciascuna settimana, il padre potrà tenerla con sé due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, i giorni settimanali saranno comunicati un mese prima, appena saranno conosciuti i turni di lavoro;
- durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé la figlia, ad anni alterni il 24 e
26 dicembre e il 1° gennaio ovvero il 25 e 31 dicembre e il 6 gennaio;
- Durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- salva sempre la possibilità di diversi accordi tra le parti;
4. Porre a carico di a titolo di concorso al mantenimento della figlia un Parte_2 assegno mensile di € 300,00;
Rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come da protocollo del Tribunale di Roma;
5. Relativamente all'assegno unico, di € 200,00 ad oggi ancora accreditato al sig.
[...] verrà destinato alla sig.ra , non appena verrà acquistato il Pt_2 Parte_1
50% della proprietà dell'immobile sotto indicato;
6. La sig.ra , acquisterà il 50% dell'immobile sito in Morlupo, Via dei Parte_1
Villini n. 30 in.1, con accollo del mutuo, immobile sito nel catasto fabbricati Comune di
Morlupo al foglio 11, particella 991: sub. 517, cat A/4, classe 3, vani 4,5 superficie catastale totale mq 87, totale mq 65, rendita 290,51, via dei Villini n. 30, piano T, int.1 ed B;
sub 506, categ. c/2, classe 6, mq 10, superficie catastale sub. 517 cate cat c/2, classe
6, mq 10, superficie catastale mq 3, rendita € 14,98, ubicazione Via dei Villini snc, piano S1, int A, ed. B;
sub.512, cat C/2, classe 6, mq 8, superficie catastale totale mq 10, rendita € 11,98, ubicazione, Via dei Villini snc, piano S1, int. C, ed.B; sub. 510, cat. C/6 classe 5, mq.22, superficie catastale mq. 22, rendita €26,13, ubicazione Via dei Villini snc, piano S1, int.B ed. B
Il sig. resterà interamente proprietario dell'immobile sito in Botarlau, Jud Parte_2
Vrancea (vd. Allegato)
7. I ricorrenti, reciprocamente, prestano il consenso al rilascio e rinnovo del passaporto per la figlia minore;
8. Nessuno dei coniugi sarà obbligato a corrispondere all'altro un assegno per il mantenimento in quanto, entrambi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento.”
Il Giudice, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti, queste non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Il Collegio prende atto di quanto concordato dalle parti al punto n. 6 dell'accordo di cui sopra, con la specificazione che la suddetta condizione relativa al trasferimento immobiliare ha effetti obbligatori, con obbligo pertanto per le parti di formalizzare il relativo trasferimento con successivo atto.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_1 Parte_2
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 coniugati in data 23.05.2009 in Focsani (Romania), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Morlupo (RM), alla parte II, Serie C, N. 10;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte, con le precisazioni meglio indicate in parte motiva;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Morlupo (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi Il Presidente
Dott. Francesco Lupia