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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 472/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4488/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250044245861000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l Ricorrente signor Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 02820250044245861 notificata il 16/09/2025, inerente la tassa di concessione governativa per l'utilizzo del telefono cellulare per l'anno 2017 per un ammontare complessivo di euro 50,70. La parte impugna la cartella di pagamento n.
02820250044245861, affermando che tale utenza telefonica non l'ha mai avuta, ed inoltre non è presente sulla rete Società_1. La parte ha presentato istanza di autotutela all'Ufficio di Teano – Sessa Aurunca in data 19/09/2025 prot. 0219420, che risulta inevasa.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con il presente atto si costituisce nel giudizio prima indicatoa codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Agenzia delle Entrate, in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'avviso di accertamento n. 17000011 notificato il 11/05/2019 è divenuto definitivo perché non è stato impugnato alla parte. Pertanto, la pretesa tributaria, dunque, si è consolidata.
L'Agenzia deposita il richiamato avviso senza alcuna prova della notifica di avvenuta consegna.
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (Ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025 (udienza 14 febbraio 2025)
Cassazione civile, sezione V –)
Sussistono motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il G.M accoglie il ricorso. compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4488/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250044245861000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 188/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l Ricorrente signor Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 02820250044245861 notificata il 16/09/2025, inerente la tassa di concessione governativa per l'utilizzo del telefono cellulare per l'anno 2017 per un ammontare complessivo di euro 50,70. La parte impugna la cartella di pagamento n.
02820250044245861, affermando che tale utenza telefonica non l'ha mai avuta, ed inoltre non è presente sulla rete Società_1. La parte ha presentato istanza di autotutela all'Ufficio di Teano – Sessa Aurunca in data 19/09/2025 prot. 0219420, che risulta inevasa.
La Direzione Provinciale di Caserta, in persona del suo Direttore pro-tempore , ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con il presente atto si costituisce nel giudizio prima indicatoa codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
L'Agenzia delle Entrate, in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto l'avviso di accertamento n. 17000011 notificato il 11/05/2019 è divenuto definitivo perché non è stato impugnato alla parte. Pertanto, la pretesa tributaria, dunque, si è consolidata.
L'Agenzia deposita il richiamato avviso senza alcuna prova della notifica di avvenuta consegna.
L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (Ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025 (udienza 14 febbraio 2025)
Cassazione civile, sezione V –)
Sussistono motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il G.M accoglie il ricorso. compensa le spese.