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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 23/10/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 645/2024 tra nata a [...], il [...], Codice Fiscale Parte_1 C.F._1
, residente a [...] con il patrocinio dell'avv. PRACUCCI SILVIA,
[...] elettivamente domiciliata presso il difensore ricorrente
Nei confronti di nato a [...] il [...], residente in [...]sul Rubicone, Controparte_1
Viale Europa n. 79 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDRIUOLO JUSI, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio resistente
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al documento di precisazione delle conclusioni depositato in data 5.7.2025 dalla ricorrente e in data 7.7.2025 dal resistente, nonché precisato e confermato all'udienza del 10.7.2025, per come di seguito integralmente trascritte:
''Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, in accoglimento delle conclusioni rassegnate congiuntamente da e ed a parziale modifica ed integrazione delle condizioni di Parte_1 Controparte_1 affidamento, collocazione e mantenimento della figlia minore , nata a [...] SE (FC) l'8.12.2021 formalizzate con la sentenza n. 24/2023, che ha definito il procedimento civile n. 1312/2023 R.G. così disporre: 1) confermate le condizioni di affidamento, collocazione, esercizio del diritto di visita del padre e di contribuzione, da parte di quest'ultimo, al mantenimento della figlia minore , così come formalizzate ai punti da 1) a 10) della Persona_1 sentenza n. 24/2023, che ha definito il procedimento n. 1312/2023 R.G., disporre che nei segmenti Per_ temporali di propria spettanza il signor possa condurre a fare visita alla propria Per_1 madre ed ai propri fratelli, presso la loro abitazione, con l'impegno a garantire la propria presenza per tutta la durata della visita, che dovrà durare non più di 30 minuti all'interno della casa e nel corso della quale egli dovrà anche assicurarsi che nessuno dei presenti fumi in alcuno degli ambienti domestici;
2) ad integrazione del Piano genitoriale formalizzato dalla già citata sentenza n. 24/2023, Per_ che ha definito il procedimento n. 1312/2023 R.G., le parti concordano che la consegna di da un genitore all'altro nei giorni infrasettimanali potrà avvenire in luoghi diversi dalla casa della madre se ciò sia compatibile con i di lei orari di lavoro: diversamente, il signor dovrà Per_1
Per_ ricondurre presso la casa materna, così come dovrà fare entro le 19,30, curando di averla fatta cenare, nei giorni in cui l'abbia tenuta nel pomeriggio coincidente con il turno di lavoro della madre e si accinga a svolgere il turno notturno di lavoro;
3) nelle mattine successive ai pernottamenti di Per_
presso la propria abitazione, il signor curerà di accompagnarla all'asilo/scuola o, Per_1 se si tratta di una domenica o di un giorno festivo, presso l'abitazione materna entro le ore 10; 4) il signor a precisazione della condizione stabilita al n. 4) della citata sentenza n. 24/2023, Per_1 assume l'impegno, una volta al mese, di tenere con sé la figlia dalle ore 10 alle ore 20 della domenica libera dal turno lavorativo, in luogo di uno dei pomeriggi infrasettimanali, oltre ad un pomeriggio dal suo prelievo alle ore 13.00 o alle ore 16.00 dall'asilo nido al mattino seguente;
5) durante le vacanze natalizie sarà osservato il calendario ordinario e ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia minore, ad anni alterni, il 25 dicembre o l'1 gennaio, fermo restando il diritto in capo al padre, nel corso del relativo periodo, di tenerla con sé per tre pernottamenti settimanali, anche consecutivi qualora egli disponga di ferie;
6) durante le vacanze pasquali sarà osservato il calendario ordinario e ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia minore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, fermo restando il diritto in capo al padre, nel corso del relativo periodo, di tenerla con sé per due pernottamenti consecutivi qualora disponga di ferie o non consecutivi qualora non abbia ferie;
7)
Per_ durante le vacanze estive dell'anno 2025 il padre potrà tenere con sé per due segmenti non consecutivi di tre giorni e due notti ciascuno, da comunicare alla madre entro il 31 maggio;
a partire
Per_ dall'estate 2026 egli potrà tenere con sé per due settimane non continuative;
a partire
Per_ dall'estate 2027 egli potrà tenere con sé per due settimane, anche continuative;
8) a partire
Per_ dall'anno 2026 il padre potrà riservarsi di usufruire dei periodi di pernottamento di presso di sé superiori ad una notte e fino a tre consecutive anche in altri periodi se coincidenti con le proprie ferie, purché il relativo calendario sia comunicato con almeno 30 giorni di anticipo alla madre.
Qualora le tre notti consecutive coincidano con un periodo di ferie comunicato al senza Per_1 che possa essere rispettato il termine di comunicazione di trenta giorni di anticipo la signora Per_1 preso atto che per due periodi all'anno le ferie possono essere comunicate al signor Per_1
Per_ all'ultimo momento, permetterà il pernotto di fino a tre notti anche senza il preavviso dei trenta giorni;
9) nel periodo estivo, durante il quale vi è sospensione della frequenza scolastica e fino al Per_ compimento dei 6 anni di età, frequenterà il centro estivo nel mese di luglio e, qualora accettata, nelle prime due settimane di agosto. I genitori copriranno il rimanente periodo, e fino alla ripresa delle lezioni scolastiche, utilizzando le proprie ferie nei termini di cui ai precedenti punti 7 ed 8.
Qualora i periodi di ferie non siano sufficienti a coprire tale periodo, i genitori si impegnano a fruire, in egual misura, del congedo parentale di cui hanno diritto: qualora i genitori non raggiungano un accordo su tale modalità incaricheranno una baby sitter il cui costo sarà sostenuto da entrambi in egual misura;
10) nei giorni di sospensione delle lezioni scolastiche prevista dal calendario ministeriale (25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) ed in quelli comunque stabiliti Per_ dal Comune e/o dal plesso frequentato, i genitori si faranno carico della cura di , secondo il seguente criterio: all'inizio di ogni anno, il signor indicherà due, fra queste giornate, in Per_1
Per_ cui si occuperà di , mentre le restanti tre rimarranno a carico della madre;
qualora si aggiungessero altre giornate di festa, i genitori se le suddivideranno equamente. Ciascuno di essi, in virtù della tempestiva declinazione del calendario, gestirà in autonomia i giorni di propria spettanza mediante, se necessario, il ricorso a cambi di turno o l'ausilio di baby sitter;
11) il giorno del
Per_ compleanno di sarà goduto, ad anni alterni, da ciascun genitore, ferma restando la possibilità, per il padre, di recuperare in altro momento la giornata qualora di propria spettanza ma utilizzata dalla madre, secondo il sopra citato principio dell'alternanza, per festeggiare la figlia;
il compleanno
Per_ invece dei genitori o dei nonni potrà essere trascorso con con il genitore o il nonno festeggiato, salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare la giornata;
12) sarà possibile, per ciascun genitore, chiedere eccezionalmente, all'altro, deroghe al calendario declinato (come ad esempio di occuparsi
Per_ di anche in giorni e/o ore non di propria spettanza), confidando nella reciproca flessibilità e,
Per_ vista la flessibilità, il genitore richiedente in cambio si occuperà di accompagnare e prelevare presso l'abitazione dell'altro genitore: se tuttavia non sarà possibile che il genitore cui non spetta di stare con la figlia accolga favorevolmente la richiesta dell'altro, di preferenza rispetto a terze persone, quest'ultimo si dovrà fare carico della figlia a propria cura e spese, ad esempio incaricando una baby sitter (di cui dovrà essere comunicato, all'altro genitore, nominativo e contatto telefonico), sia che detta esigenza cada in orario lavorativo, sia che cada in orario extra-lavorativo; 13) in caso di malattia della figlia durante i giorni stabiliti per ciascun genitore, l'altro potrà farle visita presso la casa del primo, previo accordo telefonico: a questo proposito si ribadisce l'impegno, in capo a ciascuno, a fornire all'altro, tempestivamente, tutte le informazioni relative alla sua salute ed alle terapie alle quali debba eventualmente essere sottoposta e comunque a concordare con l'altro tutte le decisioni di natura sanitaria inerenti, a titolo esemplificativo, percorsi terapeutici o psicoterapeutici, interventi chirurgici e/o odontoiatrici, terapie farmacologiche anche legate all'utilizzo di medicine alternative (ad esempio omeopatia e naturopatia); 14) ciascun genitore si obbliga a riscontrare le richieste e/o i messaggi dell'altro, relativi alla figlia minore, entro la medesima giornata in cui li ha ricevuti, nonché a comunicarle/gli ogni avvenimento che la riguardi, degno di rilevanza, di cui venga a conoscenza nei segmenti temporali in cui ha la figlia con sé; 15) i genitori prestano consenso all'amministrazione, alla figlia, dei Sacramenti propri della religione cattolica, nonché all'adesione all'insegnamento curricolare, alla stessa, della religione cattolica nel ciclo di istruzione obbligatoria ed eventualmente superiore;
16) l'Assegno unico ed universale per la figlia minore sarà goduto dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
17) le detrazioni Irpef per le spese mediche sostenute per la figlia minore saranno godute da entrambi i genitori che abbiano partecipato alla spesa nella misura pari alla percentuale in cui il genitore ha sostenuto la spesa, a fronte della quale dovrà essere ottenuto un documento fiscale intestato alla minore stessa;
18) i Per_ genitori si rilasciano sin d'ora l'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto a ai fini di espatrio per ragioni di turismo e/o studio;
19) le parti rinunciano sin d'ora ad ogni loro conclusione e richiesta, anche in via istruttoria, diversa ed ultronea rispetto a quelle di cui al presente accordo, nonché alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.” All'udienza del 10.7.2025 le parti rappresentavano di voler integrare il punto 4 come segue: “nella eventualità in cui la domenica in questione preveda l'ingresso del sig. Per_ in turno notturno sul lunedì egli si impegna a ricondurre alla madre che la Per_1 preleverà presso l'Ospedale Bufalini alle ore 19,30”; inoltre chiedevano di aggiungere che le spese del giudizio fossero interamente compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 marzo 2024, , ha adito il Tribunale Civile di Forlì Parte_1 chiedendo la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nata nel 2020, già oggetto di precedente accordo omologato con sentenza Persona_1
n. 24/2023 del 25 settembre 2023, nell'ambito del procedimento n. 1312/2023 R.G.
La ricorrente ha evidenziato che, nonostante gli accordi raggiunti, il padre della minore,
[...]
si è reso parzialmente inadempiente, omettendo di comunicare tempestivamente i propri CP_1 turni lavorativi e le giornate di visita con la figlia, come previsto dalla sentenza. Inoltre, ha lamentato che il padre, pur avendo acquistato un nuovo immobile, continua a portare la bambina presso l'abitazione della nonna paterna, dove vivono anche gli zii e entrambi CP_2 Persona_2 affetti da gravi patologie psichiatriche e accaniti fumatori. ha prodotto certificazione medica attestante una patologia respiratoria della figlia Parte_1 riconducibile all'esposizione a fumo passivo, nonché documentazione relativa a un grave episodio verificatosi il 27 dicembre 2023, quando uno degli zii ha appiccato un incendio nell'abitazione della nonna, poi ricoverato in TSO. La bambina, per puro caso, non era presente. La ricorrente ha inoltre segnalato il comportamento del padre ai servizi sociali e ha richiesto che venga vietata la permanenza della minore presso l'abitazione della nonna paterna e la frequentazione degli zii in assenza del padre, proponendo controlli tramite videochiamata.
Con comparsa di costituzione depositata in data 6 novembre 2024, si è costituito Controparte_1 in giudizio contestando integralmente le deduzioni della controparte. Ha dichiarato che la figlia viene accolta presso la sua abitazione nei giorni di spettanza e che le visite alla nonna paterna sono brevi e sempre sotto la sua supervisione. Ha negato che la bambina sia esposta al fumo passivo e ha contestato il nesso causale tra la patologia respiratoria e la frequentazione della casa della nonna.
Il resistente ha inoltre affermato che, nonostante gli accordi, non gli è stata ancora concessa la possibilità di pernottamento con la figlia, pur essendo la minore in età compatibile. Ha dichiarato che le parti hanno già raggiunto un accordo più preciso sulla comunicazione dei turni lavorativi e ha chiesto il rigetto delle richieste istruttorie avversarie.
All'udienza del 10.7.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte già depositato, precisando tuttavia che, ad integrazione del punto n. 4, si aggiunge la seguente intesa “nella eventualità in cui la domenica in questione preveda l'ingresso del sig. n turno notturno sul lunedì egli si impegna a ricondurre alla madre che la Per_1 Per_1 preleverà presso l'Ospedale Bufalini alle ore 19,30”; inoltre chiedevano di aggiungere che le spese del giudizio fossero interamente compensate. Pertanto ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'intervento del PM reso in data 25.3.2024, a seguito delle conclusioni delle parti il giudice la rimetteva alla decisione del Collegio.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni in epigrafe trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'accordo e della richiesta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n.
645/2024 promosso su ricorso di nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 parziale modifica della sent. n. 24/2023, che ha definito il procedimento n. 1312/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
1) Recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
2) compensa integralmente fra le parti le spese;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Forlì
Sezione Famiglia
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 645/2024 tra nata a [...], il [...], Codice Fiscale Parte_1 C.F._1
, residente a [...] con il patrocinio dell'avv. PRACUCCI SILVIA,
[...] elettivamente domiciliata presso il difensore ricorrente
Nei confronti di nato a [...] il [...], residente in [...]sul Rubicone, Controparte_1
Viale Europa n. 79 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDRIUOLO JUSI, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio resistente
CONCLUSIONI:
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al documento di precisazione delle conclusioni depositato in data 5.7.2025 dalla ricorrente e in data 7.7.2025 dal resistente, nonché precisato e confermato all'udienza del 10.7.2025, per come di seguito integralmente trascritte:
''Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, in accoglimento delle conclusioni rassegnate congiuntamente da e ed a parziale modifica ed integrazione delle condizioni di Parte_1 Controparte_1 affidamento, collocazione e mantenimento della figlia minore , nata a [...] SE (FC) l'8.12.2021 formalizzate con la sentenza n. 24/2023, che ha definito il procedimento civile n. 1312/2023 R.G. così disporre: 1) confermate le condizioni di affidamento, collocazione, esercizio del diritto di visita del padre e di contribuzione, da parte di quest'ultimo, al mantenimento della figlia minore , così come formalizzate ai punti da 1) a 10) della Persona_1 sentenza n. 24/2023, che ha definito il procedimento n. 1312/2023 R.G., disporre che nei segmenti Per_ temporali di propria spettanza il signor possa condurre a fare visita alla propria Per_1 madre ed ai propri fratelli, presso la loro abitazione, con l'impegno a garantire la propria presenza per tutta la durata della visita, che dovrà durare non più di 30 minuti all'interno della casa e nel corso della quale egli dovrà anche assicurarsi che nessuno dei presenti fumi in alcuno degli ambienti domestici;
2) ad integrazione del Piano genitoriale formalizzato dalla già citata sentenza n. 24/2023, Per_ che ha definito il procedimento n. 1312/2023 R.G., le parti concordano che la consegna di da un genitore all'altro nei giorni infrasettimanali potrà avvenire in luoghi diversi dalla casa della madre se ciò sia compatibile con i di lei orari di lavoro: diversamente, il signor dovrà Per_1
Per_ ricondurre presso la casa materna, così come dovrà fare entro le 19,30, curando di averla fatta cenare, nei giorni in cui l'abbia tenuta nel pomeriggio coincidente con il turno di lavoro della madre e si accinga a svolgere il turno notturno di lavoro;
3) nelle mattine successive ai pernottamenti di Per_
presso la propria abitazione, il signor curerà di accompagnarla all'asilo/scuola o, Per_1 se si tratta di una domenica o di un giorno festivo, presso l'abitazione materna entro le ore 10; 4) il signor a precisazione della condizione stabilita al n. 4) della citata sentenza n. 24/2023, Per_1 assume l'impegno, una volta al mese, di tenere con sé la figlia dalle ore 10 alle ore 20 della domenica libera dal turno lavorativo, in luogo di uno dei pomeriggi infrasettimanali, oltre ad un pomeriggio dal suo prelievo alle ore 13.00 o alle ore 16.00 dall'asilo nido al mattino seguente;
5) durante le vacanze natalizie sarà osservato il calendario ordinario e ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia minore, ad anni alterni, il 25 dicembre o l'1 gennaio, fermo restando il diritto in capo al padre, nel corso del relativo periodo, di tenerla con sé per tre pernottamenti settimanali, anche consecutivi qualora egli disponga di ferie;
6) durante le vacanze pasquali sarà osservato il calendario ordinario e ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia minore, ad anni alterni, il giorno di Pasqua, fermo restando il diritto in capo al padre, nel corso del relativo periodo, di tenerla con sé per due pernottamenti consecutivi qualora disponga di ferie o non consecutivi qualora non abbia ferie;
7)
Per_ durante le vacanze estive dell'anno 2025 il padre potrà tenere con sé per due segmenti non consecutivi di tre giorni e due notti ciascuno, da comunicare alla madre entro il 31 maggio;
a partire
Per_ dall'estate 2026 egli potrà tenere con sé per due settimane non continuative;
a partire
Per_ dall'estate 2027 egli potrà tenere con sé per due settimane, anche continuative;
8) a partire
Per_ dall'anno 2026 il padre potrà riservarsi di usufruire dei periodi di pernottamento di presso di sé superiori ad una notte e fino a tre consecutive anche in altri periodi se coincidenti con le proprie ferie, purché il relativo calendario sia comunicato con almeno 30 giorni di anticipo alla madre.
Qualora le tre notti consecutive coincidano con un periodo di ferie comunicato al senza Per_1 che possa essere rispettato il termine di comunicazione di trenta giorni di anticipo la signora Per_1 preso atto che per due periodi all'anno le ferie possono essere comunicate al signor Per_1
Per_ all'ultimo momento, permetterà il pernotto di fino a tre notti anche senza il preavviso dei trenta giorni;
9) nel periodo estivo, durante il quale vi è sospensione della frequenza scolastica e fino al Per_ compimento dei 6 anni di età, frequenterà il centro estivo nel mese di luglio e, qualora accettata, nelle prime due settimane di agosto. I genitori copriranno il rimanente periodo, e fino alla ripresa delle lezioni scolastiche, utilizzando le proprie ferie nei termini di cui ai precedenti punti 7 ed 8.
Qualora i periodi di ferie non siano sufficienti a coprire tale periodo, i genitori si impegnano a fruire, in egual misura, del congedo parentale di cui hanno diritto: qualora i genitori non raggiungano un accordo su tale modalità incaricheranno una baby sitter il cui costo sarà sostenuto da entrambi in egual misura;
10) nei giorni di sospensione delle lezioni scolastiche prevista dal calendario ministeriale (25 aprile, 1 maggio, 24 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) ed in quelli comunque stabiliti Per_ dal Comune e/o dal plesso frequentato, i genitori si faranno carico della cura di , secondo il seguente criterio: all'inizio di ogni anno, il signor indicherà due, fra queste giornate, in Per_1
Per_ cui si occuperà di , mentre le restanti tre rimarranno a carico della madre;
qualora si aggiungessero altre giornate di festa, i genitori se le suddivideranno equamente. Ciascuno di essi, in virtù della tempestiva declinazione del calendario, gestirà in autonomia i giorni di propria spettanza mediante, se necessario, il ricorso a cambi di turno o l'ausilio di baby sitter;
11) il giorno del
Per_ compleanno di sarà goduto, ad anni alterni, da ciascun genitore, ferma restando la possibilità, per il padre, di recuperare in altro momento la giornata qualora di propria spettanza ma utilizzata dalla madre, secondo il sopra citato principio dell'alternanza, per festeggiare la figlia;
il compleanno
Per_ invece dei genitori o dei nonni potrà essere trascorso con con il genitore o il nonno festeggiato, salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare la giornata;
12) sarà possibile, per ciascun genitore, chiedere eccezionalmente, all'altro, deroghe al calendario declinato (come ad esempio di occuparsi
Per_ di anche in giorni e/o ore non di propria spettanza), confidando nella reciproca flessibilità e,
Per_ vista la flessibilità, il genitore richiedente in cambio si occuperà di accompagnare e prelevare presso l'abitazione dell'altro genitore: se tuttavia non sarà possibile che il genitore cui non spetta di stare con la figlia accolga favorevolmente la richiesta dell'altro, di preferenza rispetto a terze persone, quest'ultimo si dovrà fare carico della figlia a propria cura e spese, ad esempio incaricando una baby sitter (di cui dovrà essere comunicato, all'altro genitore, nominativo e contatto telefonico), sia che detta esigenza cada in orario lavorativo, sia che cada in orario extra-lavorativo; 13) in caso di malattia della figlia durante i giorni stabiliti per ciascun genitore, l'altro potrà farle visita presso la casa del primo, previo accordo telefonico: a questo proposito si ribadisce l'impegno, in capo a ciascuno, a fornire all'altro, tempestivamente, tutte le informazioni relative alla sua salute ed alle terapie alle quali debba eventualmente essere sottoposta e comunque a concordare con l'altro tutte le decisioni di natura sanitaria inerenti, a titolo esemplificativo, percorsi terapeutici o psicoterapeutici, interventi chirurgici e/o odontoiatrici, terapie farmacologiche anche legate all'utilizzo di medicine alternative (ad esempio omeopatia e naturopatia); 14) ciascun genitore si obbliga a riscontrare le richieste e/o i messaggi dell'altro, relativi alla figlia minore, entro la medesima giornata in cui li ha ricevuti, nonché a comunicarle/gli ogni avvenimento che la riguardi, degno di rilevanza, di cui venga a conoscenza nei segmenti temporali in cui ha la figlia con sé; 15) i genitori prestano consenso all'amministrazione, alla figlia, dei Sacramenti propri della religione cattolica, nonché all'adesione all'insegnamento curricolare, alla stessa, della religione cattolica nel ciclo di istruzione obbligatoria ed eventualmente superiore;
16) l'Assegno unico ed universale per la figlia minore sarà goduto dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
17) le detrazioni Irpef per le spese mediche sostenute per la figlia minore saranno godute da entrambi i genitori che abbiano partecipato alla spesa nella misura pari alla percentuale in cui il genitore ha sostenuto la spesa, a fronte della quale dovrà essere ottenuto un documento fiscale intestato alla minore stessa;
18) i Per_ genitori si rilasciano sin d'ora l'assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto a ai fini di espatrio per ragioni di turismo e/o studio;
19) le parti rinunciano sin d'ora ad ogni loro conclusione e richiesta, anche in via istruttoria, diversa ed ultronea rispetto a quelle di cui al presente accordo, nonché alla concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.” All'udienza del 10.7.2025 le parti rappresentavano di voler integrare il punto 4 come segue: “nella eventualità in cui la domenica in questione preveda l'ingresso del sig. Per_ in turno notturno sul lunedì egli si impegna a ricondurre alla madre che la Per_1 preleverà presso l'Ospedale Bufalini alle ore 19,30”; inoltre chiedevano di aggiungere che le spese del giudizio fossero interamente compensate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21 marzo 2024, , ha adito il Tribunale Civile di Forlì Parte_1 chiedendo la modifica della regolamentazione della responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nata nel 2020, già oggetto di precedente accordo omologato con sentenza Persona_1
n. 24/2023 del 25 settembre 2023, nell'ambito del procedimento n. 1312/2023 R.G.
La ricorrente ha evidenziato che, nonostante gli accordi raggiunti, il padre della minore,
[...]
si è reso parzialmente inadempiente, omettendo di comunicare tempestivamente i propri CP_1 turni lavorativi e le giornate di visita con la figlia, come previsto dalla sentenza. Inoltre, ha lamentato che il padre, pur avendo acquistato un nuovo immobile, continua a portare la bambina presso l'abitazione della nonna paterna, dove vivono anche gli zii e entrambi CP_2 Persona_2 affetti da gravi patologie psichiatriche e accaniti fumatori. ha prodotto certificazione medica attestante una patologia respiratoria della figlia Parte_1 riconducibile all'esposizione a fumo passivo, nonché documentazione relativa a un grave episodio verificatosi il 27 dicembre 2023, quando uno degli zii ha appiccato un incendio nell'abitazione della nonna, poi ricoverato in TSO. La bambina, per puro caso, non era presente. La ricorrente ha inoltre segnalato il comportamento del padre ai servizi sociali e ha richiesto che venga vietata la permanenza della minore presso l'abitazione della nonna paterna e la frequentazione degli zii in assenza del padre, proponendo controlli tramite videochiamata.
Con comparsa di costituzione depositata in data 6 novembre 2024, si è costituito Controparte_1 in giudizio contestando integralmente le deduzioni della controparte. Ha dichiarato che la figlia viene accolta presso la sua abitazione nei giorni di spettanza e che le visite alla nonna paterna sono brevi e sempre sotto la sua supervisione. Ha negato che la bambina sia esposta al fumo passivo e ha contestato il nesso causale tra la patologia respiratoria e la frequentazione della casa della nonna.
Il resistente ha inoltre affermato che, nonostante gli accordi, non gli è stata ancora concessa la possibilità di pernottamento con la figlia, pur essendo la minore in età compatibile. Ha dichiarato che le parti hanno già raggiunto un accordo più preciso sulla comunicazione dei turni lavorativi e ha chiesto il rigetto delle richieste istruttorie avversarie.
All'udienza del 10.7.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte già depositato, precisando tuttavia che, ad integrazione del punto n. 4, si aggiunge la seguente intesa “nella eventualità in cui la domenica in questione preveda l'ingresso del sig. n turno notturno sul lunedì egli si impegna a ricondurre alla madre che la Per_1 Per_1 preleverà presso l'Ospedale Bufalini alle ore 19,30”; inoltre chiedevano di aggiungere che le spese del giudizio fossero interamente compensate. Pertanto ritenuta la causa matura per la decisione e visto l'intervento del PM reso in data 25.3.2024, a seguito delle conclusioni delle parti il giudice la rimetteva alla decisione del Collegio.
Rileva il Tribunale che non vi sono ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni in epigrafe trascritte, concordate dai genitori, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Le spese devono essere interamente compensate fra le parti, tenuto conto dell'accordo e della richiesta delle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel procedimento iscritto al n.
645/2024 promosso su ricorso di nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 parziale modifica della sent. n. 24/2023, che ha definito il procedimento n. 1312/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
1) Recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
2) compensa integralmente fra le parti le spese;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel ed est.
dott.ssa Serena Chimichi