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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12907/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/11/2024 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. PASCA SONIA
E
con il proc. e dom. avv. PELIZZO GUGLIELMO CP_1
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è la figlia (18.11.2014), minorenne;
Per_1
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
29/06/2013 in BUJA (UD), con atto trascritto al n. 6 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno 2013, tra
, alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1. Dispone l'affidamento condiviso della figlia con Per_1
collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2. dispone, tenendo conto dei turni lavorativi del padre, che sia confermato il calendario già disposto nella sentenza di separazione dei coniugi con i piccoli correttivi indicati e con la precisazione che nella terza settimana del calendario il giovedì pernotterà dal padre solo Per_1
se costui non avrà il turno notturno:
SETTIMANA 1 Dispone che ciascun genitore tenga con sé 15 giorni anche Per_1
non continuativi durante le vacanze estive da stabilirsi ogni anno entro il
31 maggio.
Dispone che trascorra le vacanze natalizie metà con la madre Per_1
e metà con il padre, alternando Natale e Capodanno di anno in anno.
Dispone, inoltre, che la settimana delle vacanze pasquali venga suddivisa in 4 giorni (con la Pasqua) e 3 giorni (con Pasquetta) con alternanza da un anno all'altro.
Le altre festività seguiranno il calendario ordinario, salve deroghe concordate.
Prende atto che i ricorrenti concordano che nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/ familiari improrogabili ed improvvisi, il genitore che dovrebbe prendere e avere presso di sé la figlia non possa provvedervi, il compito passerà prioritariamente all'altro; ovvero — nel caso di impossibilità di entrambi – alla mamma o al papà materni o alla mamma paterna che potranno occuparsi di anche ospitandola presso la propria Per_1
abitazione. In difetto, si seguiranno le regole come da Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Udine d.d.28 agosto 2015. Dà atto che ciascun genitore può selezionare individualmente le persone di sua fiducia che si prenderanno cura di . Prende atto che i Per_1 coniugi concordano che ogni genitore deve offrire all'altro l'opportunità di prendersi cura della figlia prima di ricorrere ad altre figure di sostegno.
Quanto ai periodi di assenza dalla scuola, dispone che nel Per_1
periodo estivo frequenti centri estivi per così essere impegnata in attività di svago ed educative da condividere con suoi coetanei. Il pagamento è posto a carico del padre al 50% e della madre al 50% come da come da
Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Udine d.d.28 agosto 2015.
Dopo la fine della scuola, al di fuori delle ore trascorse nei centri estivi e al di fuori dei soggiorni di vacanze fuori sede, proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico, salvo attribuire a ciascun genitore anche le ore che sarebbero state di scuola.
Prende atto che continuerà a seguire il corso di ginnastica Per_1 artistica che sta frequentando all'ASU di Udine ogni sabato dalle 16.00 alle 17.00 sino a che sarà di suo gradimento. Il genitore con cui si troverà il sabato si occuperà di accompagnala a ginnastica e di prelevarla al termine della lezione.
3. pone a carico del padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di euro 175,00 annualmente rivalutabile ex indici
ISTAT;
4. dà atto che l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre;
5.le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da Protocollo
d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Udine dd. 28 agosto
2015, sono poste a carico al 50% tra i genitori;
7. dà atto che le odierne parti ricorrenti hanno già diviso i loro beni in comproprietà, si dichiarano autosufficienti e nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro.
8. spese di lite integralmente compensate tra le parti. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BUJA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.6, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 21.01.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 12907/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 28/11/2024 da
Parte_1
con il proc. e dom. avv. PASCA SONIA
E
con il proc. e dom. avv. PELIZZO GUGLIELMO CP_1
avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale
ivi compreso il requisito di legge di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione è la figlia (18.11.2014), minorenne;
Per_1
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il
29/06/2013 in BUJA (UD), con atto trascritto al n. 6 nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 2, Serie A, dell'anno 2013, tra
, alle seguenti condizioni: Parte_1 CP_1
1. Dispone l'affidamento condiviso della figlia con Per_1
collocazione prevalente e residenza presso la madre;
2. dispone, tenendo conto dei turni lavorativi del padre, che sia confermato il calendario già disposto nella sentenza di separazione dei coniugi con i piccoli correttivi indicati e con la precisazione che nella terza settimana del calendario il giovedì pernotterà dal padre solo Per_1
se costui non avrà il turno notturno:
SETTIMANA 1 Dispone che ciascun genitore tenga con sé 15 giorni anche Per_1
non continuativi durante le vacanze estive da stabilirsi ogni anno entro il
31 maggio.
Dispone che trascorra le vacanze natalizie metà con la madre Per_1
e metà con il padre, alternando Natale e Capodanno di anno in anno.
Dispone, inoltre, che la settimana delle vacanze pasquali venga suddivisa in 4 giorni (con la Pasqua) e 3 giorni (con Pasquetta) con alternanza da un anno all'altro.
Le altre festività seguiranno il calendario ordinario, salve deroghe concordate.
Prende atto che i ricorrenti concordano che nell'ipotesi in cui, per impegni di lavoro/ familiari improrogabili ed improvvisi, il genitore che dovrebbe prendere e avere presso di sé la figlia non possa provvedervi, il compito passerà prioritariamente all'altro; ovvero — nel caso di impossibilità di entrambi – alla mamma o al papà materni o alla mamma paterna che potranno occuparsi di anche ospitandola presso la propria Per_1
abitazione. In difetto, si seguiranno le regole come da Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Udine d.d.28 agosto 2015. Dà atto che ciascun genitore può selezionare individualmente le persone di sua fiducia che si prenderanno cura di . Prende atto che i Per_1 coniugi concordano che ogni genitore deve offrire all'altro l'opportunità di prendersi cura della figlia prima di ricorrere ad altre figure di sostegno.
Quanto ai periodi di assenza dalla scuola, dispone che nel Per_1
periodo estivo frequenti centri estivi per così essere impegnata in attività di svago ed educative da condividere con suoi coetanei. Il pagamento è posto a carico del padre al 50% e della madre al 50% come da come da
Protocollo d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Udine d.d.28 agosto 2015.
Dopo la fine della scuola, al di fuori delle ore trascorse nei centri estivi e al di fuori dei soggiorni di vacanze fuori sede, proseguirà la suddivisione dei giorni del periodo scolastico, salvo attribuire a ciascun genitore anche le ore che sarebbero state di scuola.
Prende atto che continuerà a seguire il corso di ginnastica Per_1 artistica che sta frequentando all'ASU di Udine ogni sabato dalle 16.00 alle 17.00 sino a che sarà di suo gradimento. Il genitore con cui si troverà il sabato si occuperà di accompagnala a ginnastica e di prelevarla al termine della lezione.
3. pone a carico del padre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia, l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, un assegno mensile di euro 175,00 annualmente rivalutabile ex indici
ISTAT;
4. dà atto che l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre;
5.le spese straordinarie, individuate e disciplinate come da Protocollo
d'intesa sulle spese straordinarie del Tribunale di Udine dd. 28 agosto
2015, sono poste a carico al 50% tra i genitori;
7. dà atto che le odierne parti ricorrenti hanno già diviso i loro beni in comproprietà, si dichiarano autosufficienti e nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro.
8. spese di lite integralmente compensate tra le parti. - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BUJA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.6, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2013.
Udine, li 21.01.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini