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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 28/10/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N.RG. 2439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2439 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LOREDANA NASELLO, presso il cui studio in Tivoli, Piazza del Comune n. 7, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ricorrente
e
P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
convenuta contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. ha esposto: Parte_1
- di aver lavorato, dal 20 gennaio 2022 al 3 luglio 2023, in forza di contratto a tempo a tempo indeterminato con orario di lavoro full time, alle dipendenze della
con la qualifica di manovale edile, inquadrato al Controparte_1
1° livello contrattuale e retributivo secondo il C.C.N.L. Edili Artigianato;
- di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00, svolgendo le mansioni di operaio edile ed occupandosi in particolare di rifacimento pavimenti, intonaci, pittura, posa in opera di rivestimenti di bagni ecc. ecc.;
- di aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa con decorrenza dal 4 luglio 2023;
- di aver maturato, in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro, un credito complessivo di € 6.238,96, a titolo di retribuzione del mese di maggio 2023
(detratto l'acconto già versato di euro 500,00), di giugno 2023, di luglio 2023, di competenze di fine rapporto e di TFR, come risultante dai conteggi allegati ricorso;
- che la società resistente, nonostante le reiterate richieste, ha omesso, altresì, di consegnare le buste paga da gennaio 2023 a luglio 2023 inclusi, ivi compresa quella relativa alla chiusura del rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto dedotto, il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di “1) accertare e dichiarare che, a seguito dello svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della dal 20.01.22 al Controparte_1
03.07.2023, è sorto in capo al ricorrente un credito di euro € 6.238,96 a titolo di maggio 2023 (detratto l'acconto già versato di euro 500,00), di giugno 2023, di luglio 2023, di competenze di fine rapporto e di TFR o a quella maggiore o minore somma che emergerà nel corso del giudizio o sarà ritenuta equa o di giustizia ai sensi dell'art. 36 Cost e 2099 c.c., il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(CF. – P. IVA , con sede legale in 00036 Palestrina, Via
[...] P.IVA_1
Cori n° 8/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_2
(CF. ), residente in 00036 Palestrina (Rm), Via
[...] C.F._2
Gabriele D'Annunzio N. 81 - Scala: A - Interno: 11 al pagamento in favore del sig. della somma di € 6.238,96, per le causali di cui infra, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo”. Sebbene ritualmente evocata, la società convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
La causa, istruita mediante le sole produzioni documentali della parte ricorrente – stante la mancata risposta del legale rappresentante della società convenuta all'interpello - è stata discussa e decisa all'odierna udienza, mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto, per quanto di ragione, alla luce delle seguenti considerazioni.
Risulta documentalmente provato che il ricorrente sia stato assunto alle dipendenze della società convenuta in data 20 gennaio 2022, in forza di contratto a tempo a tempo indeterminato full time, con la qualifica di manovale edile ed inquadramento nel 1° livello del CCNL Edili Artigianato (doc.1), e che il medesimo abbia poi rassegnato le proprie dimissioni in data 3.07.2023 (doc. 4).
In questa sede, il ricorrente lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni di mesi di maggio, giugno e luglio 2023, oltre alle competenze ed al trattamento di fine rapporto, così come quantificati nei conteggi allegati al ricorso, stante la mancata consegna, da parte del datore di lavoro, delle relative buste-paga.
Ebbene, a fronte del dedotto mancato pagamento di dette voci retributive, la società convenuta avrebbe dovuto dimostrare di aver provveduto ad effettuare il pagamento di tali crediti, così adempiendo alle obbligazioni contrattuali a suo carico;
tuttavia, tale prova non è stata fornita dalla società convenuta, rimasta contumace.
Al riguardo, giova infatti ricordare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver correttamente retribuito il lavoratore, costituendo la corresponsione della retribuzione un fatto estintivo di un'obbligazione posta a suo carico. Tanto premesso, non può non valorizzarsi la circostanza che la società convenuta non si sia costituita in giudizio e non abbia pertanto in alcun modo contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice.
Tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, pertanto, non fa che dimostrare la mancanza di interesse o comunque di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte ricorrente e, valutato nel complesso degli altri elementi di prova sopra citati secondo i principi stabiliti dagli artt. 116 e 232 c.p.c., consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e conforta nella decisione di accoglimento della domanda.
Peraltro, quanto agli importi effettivamente dovuti al ricorrente, occorre rilevare come, nei conteggi allegati al ricorso (doc. 5), oltre alla retribuzione ordinaria ed al trattamento di fine rapporto, siano state ricomprese voci che non possono essere riconosciute in favore del lavoratore, in difetto di qualsivoglia allegazione e prova circa la loro spettanza.
Trattasi, in particolare, delle indennità per ferie e permessi non goduti (non avendo il ricorrente – pur gravato del relativo onere probatorio – dedotto né articolato alcuna prova in ordine all'espletamento di attività lavorativa anche nei periodi destinati al godimento di ferie e permessi), e dell'indennità di mensa/trasporto (nulla essendo stato dedotto in ricorso in ordine alla fruizione del pasto ed alla modalità di raggiungimento del luogo di lavoro).
Dunque, rielaborando i suddetti conteggi sulla base delle suesposte specifiche,
l'odierno ricorrente risulta creditore, nei confronti di parte convenuta, della minor somma di € 4.157,07 (dovendo scomputarsi dalle “differenze da percepire”, pari ad € 6.020,89, gli importi, non dovuti, relativi alle voci suindicate), oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, in applicazione del disposto dell'art.429, comma 3° c.p.c.. Al pagamento del suddetto importo in favore del ricorrente deve essere perciò condannata la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Parte convenuta va infine condannata al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore antistatario, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa (nella specie pari alla somma in concreto liquidata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso così provvede:
- condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 4.157,07 per i titoli di cui in motivazione, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.314,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tivoli, 28/10/2025
Il Giudice
OR Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2439 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. LOREDANA NASELLO, presso il cui studio in Tivoli, Piazza del Comune n. 7, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
ricorrente
e
P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore
convenuta contumace
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. ha esposto: Parte_1
- di aver lavorato, dal 20 gennaio 2022 al 3 luglio 2023, in forza di contratto a tempo a tempo indeterminato con orario di lavoro full time, alle dipendenze della
con la qualifica di manovale edile, inquadrato al Controparte_1
1° livello contrattuale e retributivo secondo il C.C.N.L. Edili Artigianato;
- di aver prestato la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,00, svolgendo le mansioni di operaio edile ed occupandosi in particolare di rifacimento pavimenti, intonaci, pittura, posa in opera di rivestimenti di bagni ecc. ecc.;
- di aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa con decorrenza dal 4 luglio 2023;
- di aver maturato, in ragione dell'intercorso rapporto di lavoro, un credito complessivo di € 6.238,96, a titolo di retribuzione del mese di maggio 2023
(detratto l'acconto già versato di euro 500,00), di giugno 2023, di luglio 2023, di competenze di fine rapporto e di TFR, come risultante dai conteggi allegati ricorso;
- che la società resistente, nonostante le reiterate richieste, ha omesso, altresì, di consegnare le buste paga da gennaio 2023 a luglio 2023 inclusi, ivi compresa quella relativa alla chiusura del rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto dedotto, il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale di “1) accertare e dichiarare che, a seguito dello svolgimento della propria attività lavorativa alle dipendenze della dal 20.01.22 al Controparte_1
03.07.2023, è sorto in capo al ricorrente un credito di euro € 6.238,96 a titolo di maggio 2023 (detratto l'acconto già versato di euro 500,00), di giugno 2023, di luglio 2023, di competenze di fine rapporto e di TFR o a quella maggiore o minore somma che emergerà nel corso del giudizio o sarà ritenuta equa o di giustizia ai sensi dell'art. 36 Cost e 2099 c.c., il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(CF. – P. IVA , con sede legale in 00036 Palestrina, Via
[...] P.IVA_1
Cori n° 8/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. CP_2
(CF. ), residente in 00036 Palestrina (Rm), Via
[...] C.F._2
Gabriele D'Annunzio N. 81 - Scala: A - Interno: 11 al pagamento in favore del sig. della somma di € 6.238,96, per le causali di cui infra, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al soddisfo”. Sebbene ritualmente evocata, la società convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto, dichiarata contumace.
La causa, istruita mediante le sole produzioni documentali della parte ricorrente – stante la mancata risposta del legale rappresentante della società convenuta all'interpello - è stata discussa e decisa all'odierna udienza, mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto, per quanto di ragione, alla luce delle seguenti considerazioni.
Risulta documentalmente provato che il ricorrente sia stato assunto alle dipendenze della società convenuta in data 20 gennaio 2022, in forza di contratto a tempo a tempo indeterminato full time, con la qualifica di manovale edile ed inquadramento nel 1° livello del CCNL Edili Artigianato (doc.1), e che il medesimo abbia poi rassegnato le proprie dimissioni in data 3.07.2023 (doc. 4).
In questa sede, il ricorrente lamenta il mancato pagamento delle retribuzioni di mesi di maggio, giugno e luglio 2023, oltre alle competenze ed al trattamento di fine rapporto, così come quantificati nei conteggi allegati al ricorso, stante la mancata consegna, da parte del datore di lavoro, delle relative buste-paga.
Ebbene, a fronte del dedotto mancato pagamento di dette voci retributive, la società convenuta avrebbe dovuto dimostrare di aver provveduto ad effettuare il pagamento di tali crediti, così adempiendo alle obbligazioni contrattuali a suo carico;
tuttavia, tale prova non è stata fornita dalla società convenuta, rimasta contumace.
Al riguardo, giova infatti ricordare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver correttamente retribuito il lavoratore, costituendo la corresponsione della retribuzione un fatto estintivo di un'obbligazione posta a suo carico. Tanto premesso, non può non valorizzarsi la circostanza che la società convenuta non si sia costituita in giudizio e non abbia pertanto in alcun modo contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice.
Tale complessivo comportamento processuale di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, pertanto, non fa che dimostrare la mancanza di interesse o comunque di ragioni da spendere per contrastare la pretesa di parte ricorrente e, valutato nel complesso degli altri elementi di prova sopra citati secondo i principi stabiliti dagli artt. 116 e 232 c.p.c., consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio e conforta nella decisione di accoglimento della domanda.
Peraltro, quanto agli importi effettivamente dovuti al ricorrente, occorre rilevare come, nei conteggi allegati al ricorso (doc. 5), oltre alla retribuzione ordinaria ed al trattamento di fine rapporto, siano state ricomprese voci che non possono essere riconosciute in favore del lavoratore, in difetto di qualsivoglia allegazione e prova circa la loro spettanza.
Trattasi, in particolare, delle indennità per ferie e permessi non goduti (non avendo il ricorrente – pur gravato del relativo onere probatorio – dedotto né articolato alcuna prova in ordine all'espletamento di attività lavorativa anche nei periodi destinati al godimento di ferie e permessi), e dell'indennità di mensa/trasporto (nulla essendo stato dedotto in ricorso in ordine alla fruizione del pasto ed alla modalità di raggiungimento del luogo di lavoro).
Dunque, rielaborando i suddetti conteggi sulla base delle suesposte specifiche,
l'odierno ricorrente risulta creditore, nei confronti di parte convenuta, della minor somma di € 4.157,07 (dovendo scomputarsi dalle “differenze da percepire”, pari ad € 6.020,89, gli importi, non dovuti, relativi alle voci suindicate), oltre interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo, in applicazione del disposto dell'art.429, comma 3° c.p.c.. Al pagamento del suddetto importo in favore del ricorrente deve essere perciò condannata la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore.
Parte convenuta va infine condannata al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore antistatario, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa (nella specie pari alla somma in concreto liquidata).
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in parziale accoglimento del ricorso così provvede:
- condanna la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € 4.157,07 per i titoli di cui in motivazione, oltre ad interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.314,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Tivoli, 28/10/2025
Il Giudice
OR Busoli