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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1091/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lonato Del Garda - Piazza Martiri Della Liberta' N. 12 25017 Lonato Del Garda BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2021 2085 DEL 13.08.25 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2022 939 DEL 13.08.25 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2023 707 DEL 13.08.25 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2024 179 DEL 13.08.25 IMU 2024
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lonato Del Garda - Piazza Martiri Della Liberta' N. 12 25017 Lonato Del Garda BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2021 2084 DEL 13.08.25 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2022 938 DEL 13.08.25 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2023 706 DEL 13.08.25 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2024 178 DEL 13.08.25 IMU 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
Il giudice unico, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ex artt. 18-19 D.Lgs. 546/1992 i contribuenti hanno impugnato otto avvisi di accertamento esecutivo IMU emessi dal Comune di Lonato del Garda e notificati in data 22.8.2025, riferiti alle annualità
2021, 2022, 2023 e 2024, per omesso/parziale/tardivo versamento IMU sull'unità immobiliare in comproprietà
(50% ciascuno) censita al Dati_catastali_1 deducendo, in via preliminare, la sussistenbza dei presupposti per la sospensione del presente giudizio ex art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992 e art. 337
c.p.c. sul presupposto che la precedente controversia relativa alle annualità 2016-2020 si era conclusa con sentenza di codesta Corte, che seppur a loro sfavorevole, non era ancora passata in giudicato;
in via principale hanno invece dedotto la nullità/illegittimità degli avvisi per difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, essendo il sub. 8 unito di fatto ai fini fiscali al sub. 9 (di proprietà della figlia Nominativo_1) e costituendo il complesso sub.
8-9 l'abitazione principale del nucleo della figlia, il soggetto passivo e comunque il beneficiario dell'esenzione IMU dovesse individuarsi in capo a quest'ultima; hanno chiesto infine la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati.
Si è costituito il Comune, eccependo in primo luogo l'inammissibilità/infondatezza della richiesta di sospensione del giudizio, poiché la causa “pregiudicante” era già stata decisa con sentenza, seppur non ancora passata in giudicato;
nel merito ha ribadito che i soggetti passivi IMU, per il sub. 8, sono i possessori
(proprietari) Ricorrenti , mentre l'agevolazione per abitazione principale richiede residenza anagrafica e dimora abituale del possessore nell'immobile, requisiti che nella specie mancano, essendo l'abitazione principale dei ricorrenti individuata in altro subalterno (sub. 7), già da essi utilizzato ai fini dell' esenzione IMU.
Ciò detto va preliminarmente rigettata l'istanza di sospensione del giudizio.
Ed invero, la sospensione necessaria del processo ex art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992 presuppone, per costante indirizzo, la contemporanea pendenza dei due giudizi e viene meno nel momento in cui interviene la decisione della causa pregiudicante, senza che a tal fine sia necessario attendere il passaggio in giudicato della relativa sentenza;
nel caso concreto, quindi, difetta il presupposto stesso della sospensione, essendo la causa assunta come “pregiudiziale” già decisa.
Né, sul piano dell'art. 337 c.p.c., sono state allegate circostanze specifiche e concrete tali da imporre una sospensione discrezionale per evitare esiti irragionevoli, risultando piuttosto che i ricorrenti mirano a differire la definizione del presente giudizio sulla base della sola prospettata impugnazione della sentenza precedente.
Nel merito, il ricorso è infondato.
La disciplina dell'IMU individua il soggetto passivo nel “possessore” dell'immobile, cioè nel proprietario o titolare di altro diritto reale. La pretesa dei ricorrenti di trasferire la soggettività passiva IMU alla figlia, proprietaria del sub. 9, non trova base normativa: l'unione di fatto ai fini fiscali, richiamata in ricorso, è un'annotazione catastale finalizzata a rappresentare l'utilizzo unitario di porzioni contigue in presenza di distinta titolarità, ma non comporta fusione giuridica delle unità né, soprattutto, modifica della titolarità dominicale e delle obbligazioni tributarie che la legge ricollega al possesso.
Anche l'agevolazione (esclusione) IMU per abitazione principale è costruita sul rapporto tra immobile e possessore: è richiesta la coincidenza, in capo al possessore, della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile per il quale si invoca l'esenzione. Nel caso di specie è pacifico che i ricorrenti, pur essendo proprietari del sub. 8, non vi risiedono e non vi dimorano abitualmente, avendo stabilito residenza e dimora nel distinto sub. 7, del quale fruiscono come abitazione principale;
mentre la figlia, che utilizza il compendio sub.
8-9 quale dimora abituale, non è proprietaria del sub. 8 e dunque non può essere soggetto passivo IMU per tale porzione, né può estendersi alla porzione altrui l'esclusione correlata alla sua posizione di possessore sul sub. 9.
Ne consegue che gli avvisi impugnati, emessi nei confronti dei proprietari Ricorrenti per la loro quota di possesso del sub. 8, sono legittimi. Non ricorre alcuna “doppia imposizione” in senso tecnico: il riconoscimento dell'agevolazione IMU alla figlia sul sub. 9 (di sua proprietà) non impedisce l'assoggettamento a IMU del sub. 8, che resta di proprietà dei ricorrenti. L'interpretazione prospettata dai contribuenti condurrebbe, in sostanza, ad attribuire un effetto “trascinante” dell'esenzione in favore di soggetti diversi dal possessore, in contrasto con il dettato normativo e con il principio per cui, in presenza di più soggetti passivi riferiti a un medesimo immobile/compendio, ciascuno è titolare di autonoma obbligazione tributaria, dovendosi valutare separatamente gli elementi soggettivi riferibili a ciascuna quota anche ai fini di esenzioni e agevolazioni.
Anche in linea con la decisione assunta da questa Corte con la sentenza in relazione alla quale si è invocata la sospensione del giudizio per pregiudizialità, il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado, in funzione di giudice unico, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessive euro 1.061,45.
Così deciso in Brescia il 20.2.2026
Il Giudice unico
D.Chiaro
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIARO DOMENICO, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1091/2025 depositato il 27/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lonato Del Garda - Piazza Martiri Della Liberta' N. 12 25017 Lonato Del Garda BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2021 2085 DEL 13.08.25 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2022 939 DEL 13.08.25 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2023 707 DEL 13.08.25 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2024 179 DEL 13.08.25 IMU 2024
proposto da
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lonato Del Garda - Piazza Martiri Della Liberta' N. 12 25017 Lonato Del Garda BS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2021 2084 DEL 13.08.25 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2022 938 DEL 13.08.25 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2023 706 DEL 13.08.25 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. ACC IMU2024 178 DEL 13.08.25 IMU 2024
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
Il giudice unico, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ex artt. 18-19 D.Lgs. 546/1992 i contribuenti hanno impugnato otto avvisi di accertamento esecutivo IMU emessi dal Comune di Lonato del Garda e notificati in data 22.8.2025, riferiti alle annualità
2021, 2022, 2023 e 2024, per omesso/parziale/tardivo versamento IMU sull'unità immobiliare in comproprietà
(50% ciascuno) censita al Dati_catastali_1 deducendo, in via preliminare, la sussistenbza dei presupposti per la sospensione del presente giudizio ex art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992 e art. 337
c.p.c. sul presupposto che la precedente controversia relativa alle annualità 2016-2020 si era conclusa con sentenza di codesta Corte, che seppur a loro sfavorevole, non era ancora passata in giudicato;
in via principale hanno invece dedotto la nullità/illegittimità degli avvisi per difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, essendo il sub. 8 unito di fatto ai fini fiscali al sub. 9 (di proprietà della figlia Nominativo_1) e costituendo il complesso sub.
8-9 l'abitazione principale del nucleo della figlia, il soggetto passivo e comunque il beneficiario dell'esenzione IMU dovesse individuarsi in capo a quest'ultima; hanno chiesto infine la sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati.
Si è costituito il Comune, eccependo in primo luogo l'inammissibilità/infondatezza della richiesta di sospensione del giudizio, poiché la causa “pregiudicante” era già stata decisa con sentenza, seppur non ancora passata in giudicato;
nel merito ha ribadito che i soggetti passivi IMU, per il sub. 8, sono i possessori
(proprietari) Ricorrenti , mentre l'agevolazione per abitazione principale richiede residenza anagrafica e dimora abituale del possessore nell'immobile, requisiti che nella specie mancano, essendo l'abitazione principale dei ricorrenti individuata in altro subalterno (sub. 7), già da essi utilizzato ai fini dell' esenzione IMU.
Ciò detto va preliminarmente rigettata l'istanza di sospensione del giudizio.
Ed invero, la sospensione necessaria del processo ex art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992 presuppone, per costante indirizzo, la contemporanea pendenza dei due giudizi e viene meno nel momento in cui interviene la decisione della causa pregiudicante, senza che a tal fine sia necessario attendere il passaggio in giudicato della relativa sentenza;
nel caso concreto, quindi, difetta il presupposto stesso della sospensione, essendo la causa assunta come “pregiudiziale” già decisa.
Né, sul piano dell'art. 337 c.p.c., sono state allegate circostanze specifiche e concrete tali da imporre una sospensione discrezionale per evitare esiti irragionevoli, risultando piuttosto che i ricorrenti mirano a differire la definizione del presente giudizio sulla base della sola prospettata impugnazione della sentenza precedente.
Nel merito, il ricorso è infondato.
La disciplina dell'IMU individua il soggetto passivo nel “possessore” dell'immobile, cioè nel proprietario o titolare di altro diritto reale. La pretesa dei ricorrenti di trasferire la soggettività passiva IMU alla figlia, proprietaria del sub. 9, non trova base normativa: l'unione di fatto ai fini fiscali, richiamata in ricorso, è un'annotazione catastale finalizzata a rappresentare l'utilizzo unitario di porzioni contigue in presenza di distinta titolarità, ma non comporta fusione giuridica delle unità né, soprattutto, modifica della titolarità dominicale e delle obbligazioni tributarie che la legge ricollega al possesso.
Anche l'agevolazione (esclusione) IMU per abitazione principale è costruita sul rapporto tra immobile e possessore: è richiesta la coincidenza, in capo al possessore, della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile per il quale si invoca l'esenzione. Nel caso di specie è pacifico che i ricorrenti, pur essendo proprietari del sub. 8, non vi risiedono e non vi dimorano abitualmente, avendo stabilito residenza e dimora nel distinto sub. 7, del quale fruiscono come abitazione principale;
mentre la figlia, che utilizza il compendio sub.
8-9 quale dimora abituale, non è proprietaria del sub. 8 e dunque non può essere soggetto passivo IMU per tale porzione, né può estendersi alla porzione altrui l'esclusione correlata alla sua posizione di possessore sul sub. 9.
Ne consegue che gli avvisi impugnati, emessi nei confronti dei proprietari Ricorrenti per la loro quota di possesso del sub. 8, sono legittimi. Non ricorre alcuna “doppia imposizione” in senso tecnico: il riconoscimento dell'agevolazione IMU alla figlia sul sub. 9 (di sua proprietà) non impedisce l'assoggettamento a IMU del sub. 8, che resta di proprietà dei ricorrenti. L'interpretazione prospettata dai contribuenti condurrebbe, in sostanza, ad attribuire un effetto “trascinante” dell'esenzione in favore di soggetti diversi dal possessore, in contrasto con il dettato normativo e con il principio per cui, in presenza di più soggetti passivi riferiti a un medesimo immobile/compendio, ciascuno è titolare di autonoma obbligazione tributaria, dovendosi valutare separatamente gli elementi soggettivi riferibili a ciascuna quota anche ai fini di esenzioni e agevolazioni.
Anche in linea con la decisione assunta da questa Corte con la sentenza in relazione alla quale si è invocata la sospensione del giudizio per pregiudizialità, il ricorso va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado, in funzione di giudice unico, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessive euro 1.061,45.
Così deciso in Brescia il 20.2.2026
Il Giudice unico
D.Chiaro