Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 125
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Sospensione del giudizio ex art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992

    La richiesta di sospensione viene rigettata poiché la causa pregiudicante è già stata decisa, venendo meno il presupposto della contemporanea pendenza dei giudizi.

  • Rigettato
    Sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati ex art. 337 c.p.c.

    La sospensione discrezionale è negata per assenza di circostanze specifiche e concrete che impongano tale misura, risultando piuttosto un tentativo di differire la definizione del giudizio.

  • Rigettato
    Nullità/illegittimità degli avvisi per difetto di legittimazione passiva

    La Corte rigetta la pretesa di trasferire la soggettività passiva IMU alla figlia, poiché l'unione di fatto ai fini fiscali non comporta fusione giuridica né modifica della titolarità dominicale e delle obbligazioni tributarie. L'esenzione per abitazione principale richiede la coincidenza tra possessore, residenza anagrafica e dimora abituale, requisiti che mancano per i ricorrenti rispetto al sub. 8. L'immobile sub. 8 resta assoggettato a IMU in capo ai ricorrenti, proprietari, senza che ciò costituisca doppia imposizione.

  • Rigettato
    Sospensione del giudizio ex art. 39, comma 1-bis, D.Lgs. 546/1992

    La richiesta di sospensione viene rigettata poiché la causa pregiudicante è già stata decisa, venendo meno il presupposto della contemporanea pendenza dei giudizi.

  • Rigettato
    Sospensione cautelare dell'efficacia degli atti impugnati ex art. 337 c.p.c.

    La sospensione discrezionale è negata per assenza di circostanze specifiche e concrete che impongano tale misura, risultando piuttosto un tentativo di differire la definizione del giudizio.

  • Rigettato
    Nullità/illegittimità degli avvisi per difetto di legittimazione passiva

    La Corte rigetta la pretesa di trasferire la soggettività passiva IMU alla figlia, poiché l'unione di fatto ai fini fiscali non comporta fusione giuridica né modifica della titolarità dominicale e delle obbligazioni tributarie. L'esenzione per abitazione principale richiede la coincidenza tra possessore, residenza anagrafica e dimora abituale, requisiti che mancano per i ricorrenti rispetto al sub. 8. L'immobile sub. 8 resta assoggettato a IMU in capo ai ricorrenti, proprietari, senza che ciò costituisca doppia imposizione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 125
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia
    Numero : 125
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo