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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 329/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
ON EL, RE
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3645/2023 depositato il 06/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230003069466000 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 3645-23 RGR Ricorrente_1 S.S ricorreva nei confronti della ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE impugnando la cartella di pagamento N.
03420230003069466000, notificata in data 22.03.2023, afferente recupero credito d'imposta 2019
Lamentava inesistenza della cartella di pagamento in quanto notificata da indirizzo pec non presente nei pubblici registri , illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto , inesistenza della cartella di pagamento, perche' priva di relata di notifica e sottoscrizione illegittimità' della cartella di pagamento per assenza di motivazione del ruolo straordinario Lamentava inoltre carenza di motivazione in relazione, altresì, alla mancanza assoluta della determinazione del calcolo degli interessi e degli accessori;
si costituiva Agenzia entrate riscossione controdeducendo
A seguito di rinvio interlocutorio causa era decisa all'udienza del 12 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che
Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Cosenza, della quale la Agenzia Entrate riscossione aveva chiesto l'intervento ai sensi dell'art.14, comma 3, D.lgs 546/1992 , ha trasmesso a quest'ultima, in data 27.11.23, una pec con la quale comunicava di non ritenere utile il proprio intervento in giudizio e, contestualmente, forniva la prova della notifica dell'atto di recupero dei crediti d'imposta n. TD3CR1I00225/2022 presupposto alla cartella di pagamento impugnata. E' stata allegata la pec ricevuta dalla Agenzia delle
Entrate Dir. Prov. di Cosenza (all. A) e prova di notifica dell'atto di recupero dei crediti d'imposta n.
TD3CR1I00225/2022 presupposto alla cartella di pagamento impugnata (all. B in atti ). Stante la regolare notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata, si insiste nel rigetto del ricorso .
La regolare notifica dell'atto di recupero dei crediti d'imposta n. TD3CR1I00225/2022 presupposto alla cartella di pagamento impugnata rende inammissibili le contestazioni che si sarebbero dovute sollevare, a pena di decadenza, impugnando il suddetto atto di recupero entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso Infatti, in base all'art.19 – comma 3° - del D.lgs. 546/92,: “…Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”; pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto contestare la legittimità della pretesa impositiva e delle sanzioni, , impugnando tempestivamente l'atto di recupero dei crediti di imposta e non la successiva cartella di pagamento 03420230003069466000. Sul punto, si veda ordinanza della Corte di Cassazione n. 12759/18, in base alla quale“…il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale”.
Infine, si rileva che, in materia di notifica degli atti a mezzo pec, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
18684/2023, ha statuito quanto segue“…l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante…”. Con la suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha, quindi, sancito che, ai fini della regolarità della notifica della cartella a mezzo pec, è necessario che l'indirizzo del destinatario sia inserito nei pubblici registri e non quello del mittente. Del resto, in materia di notifica di cartelle di pagamento a mezzo pec, si applica la norma speciale di cui all'art. 26, II comma, DPR 602/73 in base al quale “…La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). La suddetta norma richiede, quindi, l'indirizzo del destinatario sia inserito nei pubblici registri e non quello del mittente. E ciò, fermo restando che, l'indirizzo pec “Email_3” da cui è stata notificata 3 la cartella opposta, risulta inserito nei pubblici registri da settembre 2022, quindi anteriormente alla notifica della cartella impugnata (avvenuta il 222.3.23)
La notifica corretta dell'atto presupposto assorbe l'impossibilità di lamentare vizi sulla debenza dell'imposta
Il ricorso va pertanto rigettato
La soluzione sostanzialmente in rito consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
ON EL, RE
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3645/2023 depositato il 06/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.s. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420230003069466000 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 3645-23 RGR Ricorrente_1 S.S ricorreva nei confronti della ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE impugnando la cartella di pagamento N.
03420230003069466000, notificata in data 22.03.2023, afferente recupero credito d'imposta 2019
Lamentava inesistenza della cartella di pagamento in quanto notificata da indirizzo pec non presente nei pubblici registri , illegittimità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto , inesistenza della cartella di pagamento, perche' priva di relata di notifica e sottoscrizione illegittimità' della cartella di pagamento per assenza di motivazione del ruolo straordinario Lamentava inoltre carenza di motivazione in relazione, altresì, alla mancanza assoluta della determinazione del calcolo degli interessi e degli accessori;
si costituiva Agenzia entrate riscossione controdeducendo
A seguito di rinvio interlocutorio causa era decisa all'udienza del 12 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che
Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Cosenza, della quale la Agenzia Entrate riscossione aveva chiesto l'intervento ai sensi dell'art.14, comma 3, D.lgs 546/1992 , ha trasmesso a quest'ultima, in data 27.11.23, una pec con la quale comunicava di non ritenere utile il proprio intervento in giudizio e, contestualmente, forniva la prova della notifica dell'atto di recupero dei crediti d'imposta n. TD3CR1I00225/2022 presupposto alla cartella di pagamento impugnata. E' stata allegata la pec ricevuta dalla Agenzia delle
Entrate Dir. Prov. di Cosenza (all. A) e prova di notifica dell'atto di recupero dei crediti d'imposta n.
TD3CR1I00225/2022 presupposto alla cartella di pagamento impugnata (all. B in atti ). Stante la regolare notifica dell'atto presupposto alla cartella impugnata, si insiste nel rigetto del ricorso .
La regolare notifica dell'atto di recupero dei crediti d'imposta n. TD3CR1I00225/2022 presupposto alla cartella di pagamento impugnata rende inammissibili le contestazioni che si sarebbero dovute sollevare, a pena di decadenza, impugnando il suddetto atto di recupero entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso Infatti, in base all'art.19 – comma 3° - del D.lgs. 546/92,: “…Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”; pertanto, il ricorrente avrebbe dovuto contestare la legittimità della pretesa impositiva e delle sanzioni, , impugnando tempestivamente l'atto di recupero dei crediti di imposta e non la successiva cartella di pagamento 03420230003069466000. Sul punto, si veda ordinanza della Corte di Cassazione n. 12759/18, in base alla quale“…il contribuente ha l'onere della tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, onde evitare il definitivo consolidarsi della pretesa tributaria, senza che alcun vizio possa, poi, essere invocato nel giudizio avverso l'atto consequenziale”.
Infine, si rileva che, in materia di notifica degli atti a mezzo pec, la Corte di Cassazione, con sentenza n.
18684/2023, ha statuito quanto segue“…l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante…”. Con la suddetta pronuncia, la Suprema Corte ha, quindi, sancito che, ai fini della regolarità della notifica della cartella a mezzo pec, è necessario che l'indirizzo del destinatario sia inserito nei pubblici registri e non quello del mittente. Del resto, in materia di notifica di cartelle di pagamento a mezzo pec, si applica la norma speciale di cui all'art. 26, II comma, DPR 602/73 in base al quale “…La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). La suddetta norma richiede, quindi, l'indirizzo del destinatario sia inserito nei pubblici registri e non quello del mittente. E ciò, fermo restando che, l'indirizzo pec “Email_3” da cui è stata notificata 3 la cartella opposta, risulta inserito nei pubblici registri da settembre 2022, quindi anteriormente alla notifica della cartella impugnata (avvenuta il 222.3.23)
La notifica corretta dell'atto presupposto assorbe l'impossibilità di lamentare vizi sulla debenza dell'imposta
Il ricorso va pertanto rigettato
La soluzione sostanzialmente in rito consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, spese compensate