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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 20/08/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 212/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. SOFFRITTI FEDERICO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
CP in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico sia riliquidato su basi pensionabili più ampie di quelle prese in considerazione dall'ente convenuto in ossequio a circolari di cui si chiede la disapplicazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La fattispecie de quo è stata oggetto di numerose pronunce di legittimità e di merito.
Va respinta, innanzitutto l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale ex art.443 cpc. poiché parte ricorrente, contrariamente a quanto affermato dall'ente previdenziale, ha allegato la domanda amministrativa di riliquidazione e integrazione del trattamento pensionistico (doc.4).
Nel merito l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione sostiene che "la tesi difensiva CP dell in base alla quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2, lett. a) da effettuarsi in relazione al periodo antecedente l'1/1/97, deve assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo, è infondata in quanto contrasta con l'orientamento già espresso al riguardo da questa Corte (Cass. Sez. lav.
n.1444/08) sull'applicazione del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione ai fini dell'individuazione del tetto massimo pensionabile".
CP
Nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO), 'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della I. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Di recente il Tribunale lavoro Gorizia sentenza n. 25 del 12 febbraio 2025 decidendo una controversia analoga alla presente ha precisato che In materia di riliquidazione delle pensioni erogate dal Fondo elettrici secondo il decreto legislativo n. 562 del 1996, il calcolo del tetto massimo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), deve necessariamente considerare la retribuzione pensionabile determinata secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero arco della vita lavorativa del pensionato, senza limitazioni temporali. Il meccanismo bifasico di liquidazione della pensione prevede che nella prima fase si proceda al calcolo secondo le norme del Fondo elettrici, mentre nella seconda fase si individuino i due tetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 2, procedendo al raffronto tra la pensione calcolata e il più favorevole tra i due importi ottenuti. Qualora la pensione risulti superiore al tetto maggiore, essa deve essere ridotta fino a concorrenza di quest'ultimo. Il tenore letterale della disposizione normativa, nel fare riferimento alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, include necessariamente la nozione onnicomprensiva di retribuzione vigente in quella gestione, senza autorizzare limitazioni interpretative che circoscrivano temporalmente l'applicazione di tale criterio.
Risulta pertanto illegittimo il comportamento dell'ente previdenziale nel caso de quo.
Per quanto riguarda l'eccepita decadenza, l'articolo 47, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 639 del 1970, come modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera d), numero 1, del decreto- legge n. 98 del 2011, stabilisce che per le controversie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte, la decadenza triennale riguarda esclusivamente le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria, non estendendosi all'intera pretesa di riliquidazione, al fine di assicurare un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo del decorso del tempo garantito dalla decadenza mobile.
Infine si rileva come la decadenza, in considerazione della natura della prestazione, non si estenda all'intera pretesa e non incida sui ratei maturati nel triennio antecedente la domanda giudiziale. L'eccezione di decadenza formulata dall' deve, pertanto, ritenersi fondata limitatamente alle differenze sui ratei precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'iscrizione a ruolo è avvenuta in data
7.2.2025 e nessuna decadenza è maturata per i ratei maturati dal 7.2.2022.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico inserendo nella base pensionabile AGO tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo di riferimento e assumendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile AGO ottenuta sommando "competenze correnti" con "altre competenze" nei limiti del triennio antecedente al deposito del ricorso (7.2.2025), nel rispetto del termine decadenziale di legge e per l'effetto, condanna a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico riliquidato secondo i criteri suindicati limitatamente al triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Condanna l'istituto convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in data 20/08/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 212/2025 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. SOFFRITTI FEDERICO Parte_1
RICORRENTE
contro
:
CP in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. PEREGO NADIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente chiede che il suo trattamento pensionistico sia riliquidato su basi pensionabili più ampie di quelle prese in considerazione dall'ente convenuto in ossequio a circolari di cui si chiede la disapplicazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La fattispecie de quo è stata oggetto di numerose pronunce di legittimità e di merito.
Va respinta, innanzitutto l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale ex art.443 cpc. poiché parte ricorrente, contrariamente a quanto affermato dall'ente previdenziale, ha allegato la domanda amministrativa di riliquidazione e integrazione del trattamento pensionistico (doc.4).
Nel merito l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione sostiene che "la tesi difensiva CP dell in base alla quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2, lett. a) da effettuarsi in relazione al periodo antecedente l'1/1/97, deve assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo, è infondata in quanto contrasta con l'orientamento già espresso al riguardo da questa Corte (Cass. Sez. lav.
n.1444/08) sull'applicazione del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione ai fini dell'individuazione del tetto massimo pensionabile".
CP
Nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO), 'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della I. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Di recente il Tribunale lavoro Gorizia sentenza n. 25 del 12 febbraio 2025 decidendo una controversia analoga alla presente ha precisato che In materia di riliquidazione delle pensioni erogate dal Fondo elettrici secondo il decreto legislativo n. 562 del 1996, il calcolo del tetto massimo di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), deve necessariamente considerare la retribuzione pensionabile determinata secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'intero arco della vita lavorativa del pensionato, senza limitazioni temporali. Il meccanismo bifasico di liquidazione della pensione prevede che nella prima fase si proceda al calcolo secondo le norme del Fondo elettrici, mentre nella seconda fase si individuino i due tetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3, comma 2, procedendo al raffronto tra la pensione calcolata e il più favorevole tra i due importi ottenuti. Qualora la pensione risulti superiore al tetto maggiore, essa deve essere ridotta fino a concorrenza di quest'ultimo. Il tenore letterale della disposizione normativa, nel fare riferimento alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, include necessariamente la nozione onnicomprensiva di retribuzione vigente in quella gestione, senza autorizzare limitazioni interpretative che circoscrivano temporalmente l'applicazione di tale criterio.
Risulta pertanto illegittimo il comportamento dell'ente previdenziale nel caso de quo.
Per quanto riguarda l'eccepita decadenza, l'articolo 47, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 639 del 1970, come modificato dall'articolo 38, comma 1, lettera d), numero 1, del decreto- legge n. 98 del 2011, stabilisce che per le controversie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte, la decadenza triennale riguarda esclusivamente le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria, non estendendosi all'intera pretesa di riliquidazione, al fine di assicurare un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo del decorso del tempo garantito dalla decadenza mobile.
Infine si rileva come la decadenza, in considerazione della natura della prestazione, non si estenda all'intera pretesa e non incida sui ratei maturati nel triennio antecedente la domanda giudiziale. L'eccezione di decadenza formulata dall' deve, pertanto, ritenersi fondata limitatamente alle differenze sui ratei precedenti il triennio dalla domanda giudiziale. L'iscrizione a ruolo è avvenuta in data
7.2.2025 e nessuna decadenza è maturata per i ratei maturati dal 7.2.2022.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico inserendo nella base pensionabile AGO tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per il periodo di riferimento e assumendo come parametro per il calcolo del tetto AGO la base pensionabile AGO ottenuta sommando "competenze correnti" con "altre competenze" nei limiti del triennio antecedente al deposito del ricorso (7.2.2025), nel rispetto del termine decadenziale di legge e per l'effetto, condanna a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico riliquidato secondo i criteri suindicati limitatamente al triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziale, con interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Condanna l'istituto convenuto al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in data 20/08/2025