Accoglimento
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 20/03/2026, n. 2369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2369 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02369/2026REG.PROV.COLL.
N. 08507/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8507 del 2025, proposto da IA SA AC, rappresentata e difesa dagli avvocati Gerardo Pedota, Maurizio Dresda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Potenza, non costituito in giudizio;
nei confronti
IL ON, EN RR, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V n. 18/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il Cons. NL RO e preso atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell'avvocato Dresda;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, IA SA AC chiede che venga data esecuzione alla sentenza di questa Sezione n. 18/2025.
2. Riferisce che a distanza di dieci mesi dalla notifica della sentenza passata in giudicato e dall’inoltro della diffida, il Comune di Potenza non ha ancora provveduto per l’adempimento del rimborso del contributo unificato nella misura versata.
3. La ricorrente chiede quindi che sia ordinato al Comune di Potenza di dare integrale esecuzione alla sentenza e che sia liquidato il contributo unificato di € 487,50.
4. In caso di perdurante inerzia ovvero di condotta anche solo parzialmente elusiva chiede che sia nominato un Commissario ad acta .
5. Il Comune di Potenza non si è costituito in giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 5 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso è fondato.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'importo del contributo unificato va posto a carico della parte soccombente, anche in caso di compensazione delle spese di giudizio. L'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l'importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice stesso. Ne consegue che, da un lato, l'obbligazione del rimborso a carico del soccombente non necessita, ai fini della sua ottemperanza, dell'inserimento di una specifica statuizione nella sentenza e, dall'altro, che tale obbligazione grava sulla parte soccombente anche quando sia stata esonerata dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti (tra le tante, Consiglio di Stato sez. V, 12 agosto 2024, n. 7090).
9. Pertanto va disposto che il Comune di Potenza provveda al rimborso del contributo unificato, come per legge quantificato e versato dalla parte ricorrente, corrispondendo il dovuto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’amministrazione e provvederà all’esecuzione della sentenza.
L’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’amministrazione intimata, sarà liquidato dalla Sezione su istanza del commissario stesso che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Comune di Potenza al rimborso del contributo unificato in favore di IA SA AC pari complessivamente a € 487,50, oltre che al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi di mora.
Dispone che, in caso di ulteriore inerzia, all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Prefetto di Potenza o di un funzionario da lui delegato; pone a carico del Comune di Potenza l’eventuale compenso spettante al commissario che sarà liquidato con separato provvedimento su documentata istanza dell’interessato.
Condanna il Comune di Potenza al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500/00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EG AB, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
NL RO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NL RO | EG AB |
IL SEGRETARIO