Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00466/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2025, proposto da
IA UL, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberio, Stefano Porcu, Matteo Atzeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di TA RE RA, non costituito in giudizio;
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Silvio Murroni, Mattia Pani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione,
dei verbali del tavolo tecnico della procedura di intesa ex art. 11 delle NTA del PPR “Comune di TA RE RA (SS) - Realizzazione di opere di miglioramento fondiario con recupero e riconversione di due fabbricati esistenti in strutture agrituristiche - Località Pittorra, Via La Sciumara 8 - Proponente: IA UL” del 15.01.2025 (doc. 1) e del 18.04.2025 (doc. 4);
del parere del Servizio Tutela del paesaggio Sardegna settentrionale Nord Est della Regione Autonoma della Sardegna posizione 3812/2023 (doc. 3);
della Determinazione del Direttore Generale della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia dell'Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna prot. n. 21747 del 23.04.2025 (doc. 5).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente, proprietaria di un’azienda agricola in TA RE di RA, località Pittorra, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, tra questi, i verbali del 15 gennaio 2025 e del 18 aprile 2025 del tavolo tecnico della procedura di intesa ex art. 11 delle NTA del PPR “Comune di TA RE RA (SS) - Realizzazione di opere di miglioramento fondiario con recupero e riconversione di due fabbricati esistenti in strutture agrituristiche – Località Pittorra, Via La Sciumara 8 – Proponente: IA UL” .
Sul piano fattuale, la ricorrente ha esposto:
- che nella sua azienda è ricompresa un’area catastalmente identificata al Foglio 25, mapp. 259 sub 2 (in zona E.5.3 dello strumento urbanistico comunale), sulla quale insistono tre fabbricati, due dei quali oggetto del presente contenzioso, uno destinato a magazzino e l’altro a stalla;
- che il Comune di TA RE è privo di PUC adeguato al PPR e che l’azienda è collocata nella fascia costiera di cui al PPR;
- di aver presentato una pratica per il recupero e l’adeguamento dei due manufatti presenti per il loro utilizzo nell’attività di agriturismo che intendeva avviare;
- di avere quindi domandato l’avvio della procedura di intesa di cui agli articoli 11 e 15 delle NTA del PPR, che ha avuto inizio in data 15 gennaio 2025;
- che successivamente, nella seduta del 18 aprile 2025, è stato ritenuto non dimostrato il possesso del requisito avente a oggetto “l’esistenza effettiva di una azienda agricola e lo svolgimento di una prevalente attività agricola” e, conseguentemente, la procedura di intesa è stata conclusa rilevando che “l’unico requisito non rispettato è quello della presenza di una attività agricola prevalente, ossia di una attività in grado di generare, al momento, un reddito di dimensioni tali da poter essere dichiarato come prevalente. Pertanto, allo stato attuale non sussistono i presupposti per raggiungere l’intesa” ;
- che, a seguito di tale seduta, è stata adottata la Determinazione del Direttore Generale della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia della Regione prot. n. 21747 del 23.04.2025 che ha dichiarato non raggiunta l’intesa.
I verbali e la determinazione citata, quindi, sono stati impugnati nell’odierno giudizio.
2. Degli impugnati atti la ricorrente ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, lamentando:
I. la violazione ed errata applicazione dell’art. 83 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, dell’art. 26 della Legge Regionale n. 8 del 23.04.2015, il difetto di istruttoria e di motivazione . In sintesi, la ricorrente ha esposto che la realizzazione dell’intervento di cui è causa (mere modifiche interne e cambio di destinazione d’uso dei manufatti adibiti a deposito e stalle) non rientrerebbe tra le ipotesi disciplinate dall’art. 83, comma 1 lett. a) delle NTA del PPR e, per l’effetto, non avrebbe quale presupposto il possesso del requisito ivi previsto relativo all’attività agricola prevalente ed effettiva, essendo riferibile soltanto alla realizzazione di nuove costruzioni, come più volte precisato dalla stessa Regione nel corso degli anni con le proprie circolari.
3. La Regione Autonoma della Sardegna si è costituita in giudizio, in data 4 luglio 2025, per resistere all’accoglimento del ricorso e della domanda cautelare.
4. All’esito dell’udienza camerale del 9 luglio 2025 il Collegio, con l’accordo delle parti, ha disposto la riunione al merito dell’istanza cautelare.
5. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, in previsione della quale le parti hanno depositato documenti e memorie ai sensi dell’art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
1.1. La controversia oggetto dell’odierno giudizio verte su un unico profilo, ossia la corretta interpretazione dell’art. 83, commi 1 e 5, delle N.T.A. del PPR.
Tale articolo, rubricato “Nuclei e case sparse nell’agro. Prescrizioni”, stabilisce nel suo comma 1 che: “I Comuni fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R., si conformano alle seguenti prescrizioni: a) per gli imprenditori agricoli e le aziende che svolgono effettiva e prevalente attività agricola, fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di nuovi edifici ad esclusiva funzione agricola è consentita per le opere indispensabili alla conduzione del fondo ed alle attrezzature necessarie per le attività aziendali secondo le prescrizioni contenute nelle Direttive di cui al D.P.G.R. 3 agosto 1994, n. 228, previa attenta verifica della stretta connessione tra l’edificazione e la conduzione agricola e zootecnica del fondo. Per gli edifici ad uso abitativo connessi a tali interventi il lotto minimo richiesto per unità abitativa è pari a tre ettari per gli imprenditori agricoli e le aziende che esercitano attività aziendali a carattere intensivo; per l’esercizio di attività a carattere estensivo il lotto minimo è pari a cinque ettari. Tali edifici dovranno essere localizzati all’esterno della fascia costiera, salvo venga dimostrata l’indispensabile esigenza della residenza per la conduzione dell’attività agricola esercitata; in tal caso anche in relazione alla valutazione della configurazione architettonica e dimensionale degli edifici, si applicano le procedure di cui all’art. 15, comma 4, attraverso lo strumento dell’intesa previsto dall’articolo 11, punto c) […] 5. Per i manufatti esistenti non più necessari alla conduzione agricola del fondo il piano urbanistico può consentire la modifica di destinazione d’uso senza incrementi volumetrici, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi, orientata alla utilizzazione dei manufatti stessi per interventi di turismo rurale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 della L.R. 12 agosto 1998, n. 27” .
Orbene, l’Amministrazione regionale ha applicato tale articolo ritenendo che il mutamento di destinazione d’uso proposto dalla ricorrente, da agricola-zootecnica (locali adibiti a magazzino e stalla) a residenziale (locali destinati allo svolgimento dell’attività di agriturismo), in quanto urbanisticamente rilevante, comporterebbe l’applicazione delle disposizioni dettate per la nuova costruzione e, in particolare, l’articolo 83, comma 1, lettera a), ovvero la necessità che sussista un’attività agricola effettiva e prevalente. La ricorrente, invece, ha sostenuto che tale ultimo requisito non potrebbe estendersi al mutamento di destinazione d’uso ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
1.2. È opinione del Collegio che l’Amministrazione regionale abbia dato corretta applicazione al dato normativo esaminato.
Occorre premettere che, in base a quanto ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, “il presupposto del mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante ai fini dell'eventuale adozione della sanzione è che l’uso diverso, anche senza opere a ciò preordinate, comporti un maggior peso urbanistico effettivamente incidente sul tessuto urbano. L'aggravio di servizi - quali, ad esempio, il pregiudizio alla viabilità ed al traffico ordinario nella zona, il maggior numero di parcheggi nelle aree antistanti o prossime l'immobile - è l'ubi consistam del mutamento di destinazione che giustifica la repressione dell'alterazione del territorio in conseguenza dell'incremento del carico urbanistico come originariamente divisato, nella pianificazione del tessuto urbano, dall'amministrazione locale e su queste basi, il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante è soltanto quello intervenuto tra categorie funzionalmente autonome sotto il profilo urbanistico (cfr., sul tema, Cons. Stato, Sez. VI 25 settembre 2017 n. 4469). In argomento il Collegio tiene a precisare che, in linea di massima, la modifica di destinazione d'uso che si risolve in una trasformazione urbanistica costituisce nuova costruzione (art. 3, comma 1, lett. e) d.P.R. 380/2001). In passato, l'individuazione degli indici della trasformazione urbanistica veniva basata dalla giurisprudenza sul criterio dell'incidenza e del pregiudizio in concreto agli standard urbanistici e alle dotazioni territoriali. Con l'introduzione delle categorie di destinazione urbanistica ad opera del c.d. decreto OC IT (d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164) tramite l'inserimento dell'articolo 23-ter nel Testo unico per l'edilizia, si è cercato di precostituire a monte le situazioni con riferimento alle quali il carico urbanistico si presuppone omogeneo, indirettamente suggerendo anche una certa uniformità terminologica nella declinazione delle funzioni da parte degli Enti locali nei vari strumenti di governo del territorio. La disposizione, dunque, le riduce a cinque (residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale), all'interno di ciascuna delle quali, almeno in termini astratti e generali, il carico urbanistico si presume analogo, sicché assume rilevanza solo il passaggio dall'una all'altra, quand'anche non accompagnato dall'esecuzione di opere edilizie” (v. ex multis, Consiglio di Stato, sentenza n. 2918/2025; T.A.R. Roma, sentenza n. 3115/2025).
1.3. In questo quadro, deve essere distinto il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante (sia sotto il profilo del titolo autorizzativo necessario per la sua realizzazione, che con riguardo al profilo sanzionatorio) da quello che, avvenendo all’interno della medesima categoria omogenea, non assume la medesima rilevanza.
Nel caso in esame, l’Amministrazione ha correttamente evidenziato come il mutamento di destinazione, proposto dalla ricorrente, avvenendo tra categorie disomogenee (da agricola zootecnica a residenziale) dovesse essere ricondotto tra le ipotesi di nuova costruzione di cui all’art. 83, comma 1, delle N.T.A. Tale impostazione, coerente con il dato normativo e giurisprudenziale sopra ricordato (che richiede il permesso di costruire per i mutamenti di destinazione tra categorie disomogenee) consente comunque di riconoscere una sua autonomia al comma 5, dello stesso articolo 83, destinato a regolamentare i mutamenti di destinazione all’interno della medesima categoria.
In questo quadro, il provvedimento impugnato è privo dei vizi denunciati dalla ricorrente: riconducendo l’intervento in esame al primo comma, l’Amministrazione ha correttamente richiesto la dimostrazione del requisito dell’attività agricola prevalente da parte della ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
2. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della particolarità della fattispecie trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA NG, Presidente FF
Andrea Gana, Referendario, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | CA NG |
IL SEGRETARIO