Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
RG 6113/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6113 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in MA (NA) alla Piazza Risorgimento n. 26, presso lo studio dell'avvocato Bartolomeo Merenda, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in Grumo Nevano (NA) alla via della Libertà n. 3, presso lo studio dell'avvocato Marianna Picardi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
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Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il giorno 18.07.2024 parte ricorrente ha chiesto, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge, sulla premessa dell'intervenuta separazione tra i due. Parte ricorrente non ha avanzato ulteriori richieste accessorie.
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non ha avanzato ulteriori richieste accessorie.
In seguito ad un rinvio, all'udienza di comparizione del 04.04.2025 le parti hanno dichiarato di voler divorziare senza assunzione di alcuna statuizione accessoria, come da accordo firmato e depositato in atti in data 24.03.2025; dunque, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM il quale, in data 07.04.2025, ha apposto il visto.
2. La domanda, proposta da entrambi i coniugi ed avente ad oggetto la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale disposta a seguito di accordo ex art. 12 del D.L. 12/09/2014 n. 132
(convertito con modificazioni dalla legge 10/11/2014 n. 162) del 10.09.2020. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Nulla si dispone in ordine alle statuizioni accessorie in assenza di domanda.
4. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente
2 compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
MA (NA) il 20.07.1996 dalle parti e Parte_1 CP_1
senza assunzione di statuizioni accessorie;
[...]
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA
(NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 98, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 6.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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