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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4435/21 RG in data 27.5.21, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Samantha Longo, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via Olevano n. 123;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Antonio Carmando, presso il cui studio elettivamente domicilia in Giffoni sei Casali alla via Zaniboni;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 13.3.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era riservata al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.5.21, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Giffoni Sei Casali in data 23.9.01 con e che dalla loro unione Controparte_1
erano nati i figli (28.12.07) e (22.7.13), chiedeva dichiararsi la Persona_1 Persona_2
separazione dal coniuge, proponendo altresì domanda di addebito e di risarcimento dei danni
(domanda quest'ultima poi rinunciata con memoria depositata in data 15.11.21), in quanto il resistente metteva in atto un'opera di annichilimento del coniuge, costringendola a lasciare il posto di lavoro, privandola così della sua indipendenza economica, esercitando un costante controllo e un assoggettamento psicologico, con l'allontanamento dagli affetti, dalle amicizie, accompagnato il tutto anche da aggressioni verbali e fisiche. Chiedeva, comunque, l'assegnazione della casa coniugale ed un contributo per il mantenimento per i figli, oltre ad un assegno in suo favore.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che contestava in modo preciso le allegazioni in fatto, pur non opponendosi alla domanda di separazione, proponendo, a sua volta, domanda di addebito, deducendo che la crisi coniugale era da imputare alla ricorrente che era diventata negli anni insofferente alla routine familiare, concentrata su stessa, negando qualsiasi forma di aggressione verbale o fisica. Non si opponeva all'assegnazione della casa familiare, collocata al piano terra, né alla previsione di un contributo per i figli, contestando invece i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la ricorrente.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata in data 7.3.22, stabiliva l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, determinando in € 150,00 l'assegno di mantenimento per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed € 150,00 quello per la ricorrente al cui versamento era tenuto il resistente. Infine, rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore designato per la trattazione del processo.
Con sentenza non definitiva emessa in data 12.10.22 il Tribunale dichiarava la separazione tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per l'istruzione sulle altre domande.
Rigettate le richieste di prova orale, disposti accertamenti della Guardia di Finanza, si procedeva all'ascolto dei minori;
in corso di causa, interveniva sentenza di condanna in primo grado per maltrattamenti a carico del resistente e, sentite nuovamente le parti a seguito di ricorsi proposti dalle parti ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c, con ordinanza depositata in data 2.3.24, il giudice istruttore rigettava la domanda di ammonimento della madre, disponeva l'affido esclusivo dei figli alla madre, dovendo entrambi i genitori assumere di comune accordo le decisione di maggiore interesse per i minori, rimodulava il diritto di visita del padre ed infine disponeva consulenza tecnica di ufficio per valutare le modalità di collocamento e di affido per i minori. Nel corso del giudizio, sorgevano contestazioni in ordine alla ricomprensione o meno dei garage sottostanti quali pertinenze della casa familiare, sicchè con ordinanza si precisava in parte l'ambito del concetto di casa coniugale;
depositata la consulenza, la causa, all'udienza del 13.3.25, fissata in modalità di trattazione scritta, era riservata al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, devono esaminarsi le ulteriori domande, prima fra tutte quella relativa all'addebito reciprocamente proposta dalle parti, dovendo darsi atto che, nelle more del giudizio, era stato emesso a carico del resistente la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ricorrente, era intervenuta sentenza di condanna in primo grado per maltrattamento e lesioni e tale sentenza, oggetto di impugnazione, è stata riformata in appello, con assoluzione del resistente, pendendo comunque ad oggi ricorso per cassazione proposto dal PG (si veda ricorso depositato unitamente alla comparsa conclusionale).
Ciò chiarito, può passarsi all'esame delle domande.
Quanto a quelle di addebito, la ricorrente lamenta che il marito avrebbe posto in essere un'opera di annichilimento costante nei suoi confronti, costringendola a lasciare il posto di lavoro, privandola così della sua indipendenza economica, esercitando un costante controllo e un assoggettamento psicologico, con l'allontanamento dagli affetti, dalle amicizie, accompagnato il tutto anche da aggressioni verbali e fisiche.
A sua volta, il resistente, che contesta gli episodi di violenza di cui sarebbe l'autore, imputa la fine del matrimonio alla ricorrente che sarebbe stata “una donna, moglie e madre autoritaria ed indipendente”, avrebbe “sempre pensato soltanto a soddisfare i suoi interessi, concentrandosi sulla propria realizzazione personale ed allontanandosi sempre di più dal marito, con il quale nel corso degli anni non ha voluto più condividere nemmeno la quotidianità”. Sarebbe la ricorrente a mostrare
“una volontà inconciliabile con un progetto di vita comune, non risparmiando occasioni per mostrare al sig. tutto il suo disprezzo, rapportandosi a lui in maniera sempre più fredda e distaccata CP_1
e facendo mancare al marito quel supporto morale ed affettivo, necessario per preservare il sodalizio coniugale”.
Ora, la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Tuttavia, quando si lamentano condotte violente, le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse: il loro accertamento esonera, invero, il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. civ., sez. I, 24/10/2022, n. 31351; Cass. civ., sez. I, 10 dicembre
2018, n. 31901).
E l'addebito va pronunciato anche quando le violenze fisiche si concretizzano in un unico episodio di percosse, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. Civ. n. 7388/17).
Orbene, ritiene il Tribunale che non via siano prove idonee a supportare le domande di addebito proposte dalle parti.
Ed invero, gli accertamenti compiuti in sede penale sono ancora sub iudice e dalle sit prodotte in atti non si può ricostruire in modo compiuto le vicende. Certo sono state prodotte le foto che ritraggono la ricorrente con un evidente livido sotto il mento, ma non è possibile ricostruire la effettiva dinamica dei fatti, evidenziandosi che la stessa ricorrente, nell'udienza di precisazione delle conclusioni (note di trattazione scritta), ha concluso per la rimessione della causa in decisione, non insistendo nelle richieste istruttorie.
A sua volta, il resistente non prova in alcun modo la condotta imputata alla ricorrente di disaffezione, essendo generiche le prove articolate, senza aver insisto nelle note di trattazione scritte sull'ammissione delle richieste istruttorie.
Da ciò consegue il rigetto di entrambe le domande di addebito formulate.
Va, poi, valutata la domanda di affido dei minori, dovendo rilevarsi che tra i genitori vi sono evidenti difficoltà comunicative, essendosi sempre più esasperato il rapporto tra di loro (vi sono state anche dopo l'autorizzazione a vivere separate denunce, contrasti nella gestione dei minori, sfociati in domande reciproche ex art. 709 ter c.p.c., ostacoli posti dal resistente a far partecipare i figli ad attività extrascolastiche) e che il rapporto del padre con i figli è peggiorato nel tempo, dovendo imputarsi tale peggioramento ai tratti della personalità del resistente.
Difatti, la consulente, il cui elaborato si condivide, in quanto immune da vizi logici, ha evidenziato che, pur non riscontrandosi psicopatologie nel sig. e sussistendo indici di un CP_1 funzionamento psicologico nella norma, emergono, dagli esami somministrati, “tratti di personalità nel sig. che non favoriscono la relazione con i propri figli, la rigidità e la rabbia nei CP_1
confronti dalla ex moglie che lo porta a parlare male ai figli della propria madre”. “Questi aspetti compromettono le capacità genitoriali del sig. che pur essendo un genitore molto attento CP_1 alla loro salute e a dare loro un'istruzione valida, ha difficoltà ad avere un dialogo di apertura e vicinanza con il primogenito e genera un disagio in entrambi i figli, svalutando la loro madre”.
A fronte di ciò si contrappone invece la figura della ricorrente come madre accudente che rispetto ai minori ha un rapporto sano che dà calore e sostegno ai figli. La madre si pone in ascolto dei figli. I minori sono a proprio agio con la madre, dialogano con lei e fanno giochi consolidati. Quella tra madre e figli è una relazione caratterizzata da un clima di intesa e serenità (si veda consulenza tecnica).
Tali dinamiche si sono manifestate anche nel corso del contrato tra i genitori sfociato in istanze reciproche ex art. 709 ter c.p.c.; la madre difatti lamentava difficoltà per consentire al figlio di Per_2
partecipare ad un torneo di calcio, mentre il padre lamentava ostacoli nell'esercizio del diritto di visita.
Ebbene, all'esito delle audizioni delle parti, le motivazioni addotte dal sul rifiuto a far CP_1
partecipare al torneo sono apparse del tutto contraddittorie (si veda verbale di udienza del Per_2
29.2.24). Egli prima ha affermato di non voler mandare (il più piccolo) ad un torneo amichevole Per_2 di calcio (sport che frequenta), perché non sarebbe controllato dal mister e, all'osservazione che vi sarebbe stata la madre, ha poi affermato che vi sarebbe stato un eccessivo controllo da parte della stessa, laddove lo stesso genitore ha riconosciuto che è un bambino poco autonomo, tanto da Per_2
aver lui insistito perché facesse la doccia con la squadra. Anzi proprio a fronte delle doglianze espresse da questi, nell'istanza depositata in data 19.2.24, nella quale si lamentava che dormisse Per_2
con la madre, in presenza della possibilità che il bambino potesse realizzare una sua autonomia, nell'occasione del torneo, con i suoi coetanei, egli ha manifestato un immotivato diniego.
Tale atteggiamento di chiusura alle esigenze del figlio sembra che si sia manifestato anche verso figlio più grande della coppia, nei cui confronti il padre ha dichiarato di aver perso fiducia Per_1
a seguito di un episodio riferito dallo stesso resistente che sembra piuttosto denotare l'incapacità del genitore di porsi non come autorità ma come punto di riferimento per il figlio con il quale confrontarsi.
Lo stesso ascolto dei minori ha evidenziato le difficoltà comunicative del padre con i figli e la totale assenza di comunicazione tra i genitori.
Vi è poi da rilevare che la stessa consulente, al fine di superare la conflittualità presente tra le parti nell'interesse dei minori, ha indicato la necessità che il resistente si sottoponga ad un percorso di psicoterapia individuale per individuare modalità di elaborazione migliori della separazione dalla ex moglie e tale invito è stato recepito dal giudice istruttore con ordinanza depositata in data 6.12.24, senza tuttavia sortire alcun effetto. Negli atti successivi al processo, difatti, il resistente non ha in alcun modo provato di aver iniziato tale percorso.
Proprio alla luce di tali elementi, evidenziandosi il maggior conflitto tra i genitori, l'assenza di comunicazione del padre con ii figli, l'assenza di empatia, l'inerzia nel procedere ad un percorso di psicoterapia, va disposto l'affido super esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso di loro, potendo ella assumere nell'interesse dei figli ogni decisione relativa all'istruzione, salute, residenza, viaggi all'estero, richiesta di documenti validi per l'espatrio etc…), altrimenti la macchina rappresentativa degli interessi del minore potrebbe essere gravemente pregiudicata.
In proposito, va ricordato che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Tuttavia, l'art. 337-quater c.c. consente una deroga a tale disciplina con possibilità di affido esclusivo e che rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. L'affidamento monogenitoriale deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole e non deve perseguire alcuna finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Tale soluzione si impone altrimenti gli interessi dei minori sarebbero oggetto di scontro, in presenza di un padre autoritario che non riesce a sintonizzarsi con i bisogni dei figli.
Quanto al diritto di visita, si ritiene, in considerazione dell'età del primogenito, che compirà 18 anni a fine anno, che egli possa incontrare liberamente il padre se lo vorrà. Per invece, considerata Per_2
l'età, si dispone che i tempi di permanenza presso il padre vengano stabiliti dai genitori di comune accordo;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con se con a fine settimana alternati dal Per_2
venerdì alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 21:00; nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza del padre, il minore resterà con lui nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore
18:00 alle ore 21:00; nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza della madre, Per_2
resterà con il padre nei giorni di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00, in modo che ciascuno dei genitori gestisca i minori almeno una volta quando sono occupati con lo sport.
Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co- residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive trascorrerà un periodo di Per_2
15 giorni consecutivi con il padre, che verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno di ciascun minore – qualora non vi sia un accordo per un festeggiamento congiunto – il festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà e con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
Va poi disciplinata l'assegnazione della casa coniugale per la quale particolarmente controversa è la ricomprensione o meno dei garage.
Sul punto appare necessario delimitare l'istituto dell'assegnazione della casa familiare.
È noto che il godimento della casa familiare è attribuito - secondo il principio stabilito dall'art. 337- sexies c.c. - tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e, dunque, dell'esigenza di conservare alla prole l'habitat domestico.
Pur se con l'assegnazione si costituisce un diritto personale di godimento in favore del genitore assegnatario, si tratta di un diritto di godimento atipico, diretto a soddisfare non già l'interesse del suo titolare, ma l'interesse del minore a continuare a vivere nell'ambiente in cui è cresciuto, al fine di salvaguardare la continuità dell'ambiente domestico in funzione del mantenimento delle consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (Cass. n. 17843/2016; Cass. n.
25604/2018; Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 32231/2018; Cass. n. 27907/2021).
Il dovere di mantenere i figli e il loro correlativo diritto di ricevere dai genitori cura, educazione, istruzione e assistenza materiale e morale, si invera, in primo luogo, nel soddisfacimento delle loro esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico dei figli, tra le quali assume profonda rilevanza quella relativa alla predisposizione e conservazione dell'ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole. Sotto tale profilo, gli obblighi genitoriali si sostanziano nell'assicurare ai figli la idoneità della dimora, intesa quale luogo di formazione e sviluppo della personalità psico- fisica degli stessi.
Da ciò discende che la casa familiare è un "luogo" identificato non già in ragione della sua classificazione catastale o dalla sua commerciabilità, ma quale ambiente di vita produttivo di benessere e che come tale deve essere utilizzato, nell'interesse del minore.
In questi termini, l'art. 337 sexies c.c. lega inscindibilmente il provvedimento di assegnazione non ad un parametro astratto, ma alla valutazione caso per caso dell'interesse del minore, che deve farsi nel contesto delle circostanze in cui la famiglia vive e tenendo conto delle modalità delle concrete relazioni familiari.
Di conseguenza, l'assegnazione è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia effettivamente costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, se ciò garantisce in concreto l'attuazione del best interest of the child.
In altri termini, la qualificazione giuridica di un immobile come "casa familiare", postula, laddove non risulti in modo inequivoco che, prima del conflitto familiare, vi fosse una stabile e continuativa utilizzazione dello stesso da parte del nucleo costituito da genitori e figli, che la destinazione suddetta sia stata impressa dalle parti non solo in astratto (con l'acquisto in comunione), ma anche in concreto, mediante la loro convivenza nell'immobile (cfr. Cass. civ., sez. I, 19/02/2016, n. 3331).
Ora è noto che l'assegnazione della casa familiare disposta va intesa come effettuata per l'intero immobile, il quale comprende, se non espressamente esclusa, ogni sorta di pertinenza collegata direttamente o funzionalmente all'abitazione stessa (cfr. Trib. Modena, sez. II, 16/05/2014, n. 4868, in De Jure;
Cass. civ., sez. I, 13/11/2009, n. 24104).
Invero, il giudice della separazione quando decide sulla assegnazione della casa coniugale, decisione che si assume per tutelare l'interesse del minore a mantenere il proprio habitat domestico, può escludere dall'assegnazione una porzione distinta della casa, non adibita ad abitazione familiare ovvero eccedente le esigenze abitative del nucleo (cfr. Cass. civ., sez. 23631/2011), purché si tratti di una unità abitativa del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia (cfr.
Cass. civ., sez. sez. VI, 15/10/2020, n. 22266).
La S.C. ha, peraltro, chiarito che ai fini della sussistenza del vincolo pertinenziale tra bene principale e bene accessorio è necessaria la presenza del requisito soggettivo dell'appartenenza di entrambi al medesimo soggetto, nonché del requisito oggettivo della contiguità, anche solo di servizio, tra i due beni, ai fini del quale il bene accessorio deve arrecare una utilità al bene principale e non al proprietario di esso (cfr. Cass. civ., sez. I, 13/11/2009, n. 24104).
Tanto chiarito, va descritto l'immobile in cui è ricompresa la casa coniugale.
Si tratta di un fabbricato, in nuda proprietà del resistente e concessa in usufrutto al padre di questi, sito in Giffoni sei Casali in via Scionda n.10. Esso, pervenuta per atto di donazione del 23.5.04
(prodotto da parte ricorrente nelle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c.), è composto da un piano seminterrato ove sono collocati n. 4 garage, un piano terra (l'immobile ove ha sempre vissuto la famiglia), 2 appartamenti al primo piano ed una mansarda (si veda atto di donazione). L'immobile, per come rappresentato nelle produzioni fotografiche e nella stessa piantina, ha una rampa di accesso separata rispetto all'ingresso pedonale dell'immobile casa coniugale. Risulta altresì che dei 4 garage, uno di essi, per come emerso nel corso dell'istruttoria (si veda dichiarazioni congiunte rese dai procuratori all'udienza del 16.7.24), precisamente quello centrale frontale alla porta di ingresso con accesso dallo spazio dedicato alla manovra, come individuato nell'allegato n. 9 della memoria di cui al 13.7.24 depositata dalla ricorrente, è stato concesso in locazione (si veda contratto di locazione in atti) unitamente all'immobile soprastante l'abitazione familiare (sita al piano terra) alla famiglia di origine della ricorrente, prima della conclamata separazione, dovendo pertanto ritenersi, che tale locale non possa essere ricompreso nella definizione di casa coniugale. Degli altri si ignora chi lo abbia in uso e soprattutto se questi siano stati mai utilizzati dalle parti in causa, non essendo stato provato alcunchè sul punto.
Orbene, presentando una loro autonomia e non risultando in alcun modo provato che tali garage, che per le loro caratteristiche hanno un accesso autonomo, siano stati mai utilizzati dal e dalla CP_1 in costanza di matrimonio deve ritenersi che l'assegnazione concerna esclusivamente il piano Pt_1
terra, ove si è sempre svolta la vita familiare, non potendo ritenersi che tali locali che sono stati anche oggetto di godimento separato rientrano nel concetto di casa coniugale.
Ritiene pertanto il Tribunale di dover precisare che l'assegnazione della casa coniugale vada limitata al solo piano terra, con esclusione dei garage, non potendo disporsi il rilascio in favore dell'usufruttuario, non essendo parte del giudizio.
In ordine, invece, al mantenimento dei figli, deve farsi applicazione dell'art. 316 bis che prevede che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro. Si rende, pertanto, necessario individuare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché (art. 337 ter c.c.) le esigenze dei figli, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Orbene, esaminando la documentazione prodotta, gli accertamenti acquisiti dalla Guardia di Finanza
e le stesse dichiarazioni rese dalle parti, risulta che la ricorrente, diplomata in ragioneria, ha svolto attività di lavoro dipendete per brevi periodi in un call center, avendo dichiarato per l'anno 2022 un reddito complessivo di € 4155,00, derivante dall'assegno di mantenimento che le versa il resistente,
e per l'anno 2020 la somma di € 1672,00 quale compenso e per l'anno 2021 di € 3600,00 quale compenso. Ella non è titolare di alcun immobile mentre è titolare di un'auto ed è titolare di conto corrente bancario con normale movimentazione bancaria.
Il resistente svolge attività di lavoro autonomo ed ha dichiarato per l'anno 2020 un reddito lordo di €
6343,00, per l'anno 2021 un reddito di € 6.160,00, per l'anno 2022 un reddito di € 2675,00.
Egli è nudo proprietario di diversi immobili, di cui l'usufruttuario è il padre e risulta aver locato un immobile per € 1200,00 annui, locazione che poi sarebbe cessata. Hanno entrambi goduti del reddito di cittadinanza per l'anno 2019- 2020, percependo la somma di €
284,63 per dieci mensilità.
Egli risulta oltre intestatario di un conto corrente arancio, nonché di n. 3 conti deposito arancio che presentano un saldo di € 10.000,00, ciascuno ed un terzo di € 14.000,00, aperti nell'anno 2022 e nel
2023 (si vedano accertamenti della Guardia di Finanza).
Ora, considerando che la disponibilità economica del resistente appare ben superiore rispetto a quella che risulta formalmente dalle dichiarazioni reddituali (vista la capacità di risparmio del resistente), considerata l'assegnazione della casa familiare, le maggiori esigenze dei figli legate all'età, ritiene il
Tribunale di dover determinare dalla presente pronuncia la somma di € 250,00 a figlio che il resistente dovrà corrispondere per ciascuno alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal CP_2
– a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in De Jure).
Infine, va valutata la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente e contestata dal resistente.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di mantenimento proposta è fondata e come tale va accolta. Com'è noto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI,
15 febbraio 2018, n. 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
In applicazione dei principi sopra enunciati, ritiene il Tribunale di dover riconoscere un assegno di mantenimento per la ricorrente, rilevandosi che sussiste ad oggi una disparità reddituale e che è per o più la ricorrente si è dedicata alla gestione della famiglia. Non è invece provata la stabile convivenza con una terza persona, solo dedotta e permanendo oggi il vincolo di solidarietà familiare.
Per quanto concerne la determinazione del quantum, deve comunque considerarsi che ella gode della casa familiare.
Si ritiene pertanto di dover confermare l'importo di € 150,00 determinato già in sede presidenziale da corrispondersi mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Quanto alle spese di lite, stante il rigetto delle domande di addebito, vanno compensate tra le parti in causa, dovendo porsi, stante la previsione dell'affido esclusivo rafforzato, le spese di consulenza a definitivo carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) Rigetta le domande di addebito proposte dalle parti;
2) dispone l'affido super esclusivo dei minori alla madre, con collocazione presso di lei, potendo ella assumere in via esclusiva le scelte di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita dei minori (salute, istruzione, educazione, richiesta di documenti validi per l'espatrio etc…); 3) dispone che il padre possa incontrare il minore solo se questi lo vorrà; Persona_1
4) dispone che i tempi di permanenza di presso il padre verranno stabiliti dai genitori di Per_2
comune accordo;
in mancanza di accordo, il padre potrà tenere con se con a fine Per_2
settimana alternati dal venerdì alle ore 18:00 sino alla domenica sera alle ore 21:00; nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza del padre, il minore resterà con lui nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 18:00 alle ore 21:00; nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza della madre, resterà con il padre nei giorni di Per_2
lunedì, martedì e venerdì dalle ore 18:00 alle ore 21:00, in modo che ciascuno dei genitori gestisca i minori almeno una volta quando sono occupati con lo sport. Durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno il minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore;
trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro; il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive trascorrerà Per_2
un periodo di 15 giorni consecutivi con il padre, che verrà concordato dai genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno di ciascun minore – qualora non vi sia un accordo per un festeggiamento congiunto – il festeggiato consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
il minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà e con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
5) assegna la casa familiare, individuata con il solo piano terra, alla ricorrente che vi abiterà
unitamente ai figli;
6) determina, a far data dalla presente pronuncia, in € 250,00 l'assegno di mantenimento mensile da corrispondersi entro il 10 di ogne mese per ciascun figlio, oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat, a carico del resistente ed in favore della ricorrente, oltre a dover contribuire ciascuno dei genitori nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
7) determina in € 150,00 il contributo per il mantenimento in favore della ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da corrispondersi entro il 10 di ogni mese;
8) compensa tra le parti le spese di lite;
9) pone le spese di consulenza a definitivo carico di parte resistente.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 4.6.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi