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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/07/2025, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 01.07.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 487/2024
TRA
PA rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Di Gioia, come in atti
Ricorrente
E CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall' Avv. Agostino Di Feo, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.24, il ricorrente ha convenuto l' CP_1, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa previdenziale di cui alla "comunicazione di debito" n.
510127165885K4202312, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori.
PA S1Nello specifico, ha esposto: in data 15/12/2023, il sig. vedeva recapitare dall' CP_1 di Castellammare di Stabia la “comunicazione di debito" n. 510127165885K4202312 di € 5.187,03, riguardante contributi a percentuale o eccedenti il minimale degli anni 2017 e 2018; 1' CP_1,nella parte motiva della "comunicazione di debito", precisava che l'importo di € 5.187,03 scaturiva dalla presupposta verifica operata sui redditi d'impresa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973; la verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate, diversamente da quanto indicato dall' CP_1, non era mai stata notificata al sig. ; l'CP_1, in data 09/01/2024, PA successivamente al ricorso amministrativo avanzato dal contribuente, confermava la legittimità del proprio operato, giustificando il recupero dell'importo di € 5.187,03, a titolo di tassazione previdenziale sugli utili maturati, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare interna n. 102/2003; il sig. diversamente da PA
,
quanto falsamente sostenuto dall' CP_1 nella motivazione della "comunicazione di debito", non aveva mai ricevuto un controllo ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 da parte dell'Agenzia delle Entrate per le annualità 2017 e 2018, relativamente ai redditi d'impresa dello stesso, né vi erano utili maturati e materialmente distribuiti e/o incassati;
il sig. Parte_1 _, nella sua qualità di Amministratore limitata responsabilità Unico/Rappresentante Legale di due Società a C.F.: C.F.: P.IVA 1 e ( Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 ), percepiva un compenso con conseguente iscrizione alla gestione separata, alla quale si cumulava l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani o commercianti (art. 1, commi 203 e 208, Legge n. 662/1996); lo stesso non aveva mai distribuito gli utili delle predette Società, per le annualità 2017 e 2018 (cfr. dichiarazioni, allegati n. 03 e 04), accantonati, invece, a riserva legale e/o straordinaria (cfr. bilanci e verbali assemblea, allegati n. 05, 06 e 07); l' CP_1 filiale di Castellammare di Stabia, invece, con riscontro del 09/01/2024 (successivo al ricorso amministrativo avanzato dal contribuente), nel richiamare la circolare interna n. 102/2003, confermava la legittimità del proprio operato a danno del sig. Pt_1 in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla
,
destinazione che l'assemblea aveva riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci;
tale assunto non era condivisibile, poiché l'operato dell' CP_1 si poneva in contrasto con la normativa di riferimento, secondo cui l'utile da reddito della società non concorreva a determinare la base imponibile Irpef in capo all'amministratore e/o al socio, assumendo invece rilevanza, a fini fiscali, solo una volta distribuito e quindi percepito dal socio nel relativo periodo di imposta;
dal quadro giuridico di riferimento emergeva con chiarezza che per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione artigiani/commercianti, era quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale"; tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non poteva far scattare il rapporto giuridico previdenziale. Si è costituito l' Controparte_4 resistendo all'avverso gravame e chiedendone
,
il rigetto. In particolare, ha rilevato che risultava corretta la pretesa contributiva dell' CP_1 poiché il ricorrente era socio fondatore ed amministratore della società
Mancusi Office Automation srl.; la qualità di socio fondatore, oltre che di amministratore, della menzionata società determinava l'applicazione dell'art. 53 del TUIR con conseguente sussistenza dell'obbligo contributivo giacché i proventi derivanti da detta partecipazione societaria costituivano, per espressa previsione normativa (art. 53 co. 2 lett. d del TUIR), reddito da lavoro autonomo e come tali soggetti al relativo obbligo contributivo;
inoltre, il quantum della pretesa trovava rispondenza nelle dichiarazioni fiscali, concorrendo al computo anche i redditi da partecipazione indipendentemente dalla ripartizione di utili. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Ai fini della determinazione del reddito previdenziale, la normativa di riferimento è la seguente: art.
3-bis del D.L. nr. 384/92, convertito in legge n.438/92, per il quale "...l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"; ▪ art. 1, co. 202, 203, Legge nr. 662/1996: (...) "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti (...) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza...". Ebbene, si richiama sul punto quanto previsto dalla circolare CP_1 n. 84/2021, la quale ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020 ed ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n.
23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
Nella suddetta circolare si rappresenta, in particolare, come la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato che, tenuto conto della differenziazione tra redditi di impresa (di cui all'articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”) e redditi di capitale (di cui all'articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986), le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 individuano la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale. In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre "la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)". Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992. Restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.
Nella specie, il sig. nella sua qualità di Amministratore PA
,
limitata responsabilità Legale di due Unico/Rappresentante Società a
( Controparte_2 C.F.: P.IVA_1 C.F.: Controparte_3 e P.IVA_2 ) non ha percepito gli utili delle predette Società, per le annualità 2017 e 2018 (cfr. dichiarazioni, allegati n. 03 e 04), accantonati, invece, a riserva legale e/o straordinaria;
tali utili non possono far parte della base contributiva del Rappresentante Legale, poiché gli importi degli utili restano nella sfera giuridica delle Società e non in capo alla persona fisica, non risultando una "partecipazione personale al lavoro aziendale" del ricorrente..
Per completezza deve osservarsi che, a differenza di quanto rilevato dall'Istituto, si rileva che la Società MANCUSI OFFICE AUTOMATION S.r.l. non ha mai avuto nessuna connessione con il sig. per non esserne mai stato PA socio e/o amministratore, come emerge dalla visura storica estrapolata dal Registro delle Imprese (vds. visura storica, allegato nr. 09)..
La condanna alle spese segue la soccombenza, come da dispositivo;
non si rinvengono, invece, i presupposti di legge per la a responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., né emerge la configurabilità di fatti penalmente rilevanti.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
a) In accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione dell'importo di cui alla comunicazione di debito n. 510127165885K4202312.
b) Condanna 1 CP_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, il 01.07.25
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molè
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Rosa Molé, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 01.07.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 487/2024
TRA
PA rappresentato e difeso dall'avv.to Raffaele Di Gioia, come in atti
Ricorrente
E CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti dall' Avv. Agostino Di Feo, come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.24, il ricorrente ha convenuto l' CP_1, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: "Accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa previdenziale di cui alla "comunicazione di debito" n.
510127165885K4202312, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori.
PA S1Nello specifico, ha esposto: in data 15/12/2023, il sig. vedeva recapitare dall' CP_1 di Castellammare di Stabia la “comunicazione di debito" n. 510127165885K4202312 di € 5.187,03, riguardante contributi a percentuale o eccedenti il minimale degli anni 2017 e 2018; 1' CP_1,nella parte motiva della "comunicazione di debito", precisava che l'importo di € 5.187,03 scaturiva dalla presupposta verifica operata sui redditi d'impresa dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973; la verifica fiscale dell'Agenzia delle Entrate, diversamente da quanto indicato dall' CP_1, non era mai stata notificata al sig. ; l'CP_1, in data 09/01/2024, PA successivamente al ricorso amministrativo avanzato dal contribuente, confermava la legittimità del proprio operato, giustificando il recupero dell'importo di € 5.187,03, a titolo di tassazione previdenziale sugli utili maturati, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare interna n. 102/2003; il sig. diversamente da PA
,
quanto falsamente sostenuto dall' CP_1 nella motivazione della "comunicazione di debito", non aveva mai ricevuto un controllo ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 da parte dell'Agenzia delle Entrate per le annualità 2017 e 2018, relativamente ai redditi d'impresa dello stesso, né vi erano utili maturati e materialmente distribuiti e/o incassati;
il sig. Parte_1 _, nella sua qualità di Amministratore limitata responsabilità Unico/Rappresentante Legale di due Società a C.F.: C.F.: P.IVA 1 e ( Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 ), percepiva un compenso con conseguente iscrizione alla gestione separata, alla quale si cumulava l'obbligo di iscrizione alla gestione artigiani o commercianti (art. 1, commi 203 e 208, Legge n. 662/1996); lo stesso non aveva mai distribuito gli utili delle predette Società, per le annualità 2017 e 2018 (cfr. dichiarazioni, allegati n. 03 e 04), accantonati, invece, a riserva legale e/o straordinaria (cfr. bilanci e verbali assemblea, allegati n. 05, 06 e 07); l' CP_1 filiale di Castellammare di Stabia, invece, con riscontro del 09/01/2024 (successivo al ricorso amministrativo avanzato dal contribuente), nel richiamare la circolare interna n. 102/2003, confermava la legittimità del proprio operato a danno del sig. Pt_1 in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla
,
destinazione che l'assemblea aveva riservato a detti utili e, quindi, anche se non distribuiti ai soci;
tale assunto non era condivisibile, poiché l'operato dell' CP_1 si poneva in contrasto con la normativa di riferimento, secondo cui l'utile da reddito della società non concorreva a determinare la base imponibile Irpef in capo all'amministratore e/o al socio, assumendo invece rilevanza, a fini fiscali, solo una volta distribuito e quindi percepito dal socio nel relativo periodo di imposta;
dal quadro giuridico di riferimento emergeva con chiarezza che per i soci di società commerciali la condizione essenziale per far scattare l'obbligo contributivo nella gestione artigiani/commercianti, era quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale"; tuttavia, la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali, non poteva far scattare il rapporto giuridico previdenziale. Si è costituito l' Controparte_4 resistendo all'avverso gravame e chiedendone
,
il rigetto. In particolare, ha rilevato che risultava corretta la pretesa contributiva dell' CP_1 poiché il ricorrente era socio fondatore ed amministratore della società
Mancusi Office Automation srl.; la qualità di socio fondatore, oltre che di amministratore, della menzionata società determinava l'applicazione dell'art. 53 del TUIR con conseguente sussistenza dell'obbligo contributivo giacché i proventi derivanti da detta partecipazione societaria costituivano, per espressa previsione normativa (art. 53 co. 2 lett. d del TUIR), reddito da lavoro autonomo e come tali soggetti al relativo obbligo contributivo;
inoltre, il quantum della pretesa trovava rispondenza nelle dichiarazioni fiscali, concorrendo al computo anche i redditi da partecipazione indipendentemente dalla ripartizione di utili. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento ha deciso la causa.
Il ricorso è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Ai fini della determinazione del reddito previdenziale, la normativa di riferimento è la seguente: art.
3-bis del D.L. nr. 384/92, convertito in legge n.438/92, per il quale "...l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono"; ▪ art. 1, co. 202, 203, Legge nr. 662/1996: (...) "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla Legge 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti (...) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza...". Ebbene, si richiama sul punto quanto previsto dalla circolare CP_1 n. 84/2021, la quale ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020 ed ha condiviso l'orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n.
23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
Nella suddetta circolare si rappresenta, in particolare, come la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato che, tenuto conto della differenziazione tra redditi di impresa (di cui all'articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”) e redditi di capitale (di cui all'articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986), le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 individuano la base imponibile dell'obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale. In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre "la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)". Ne consegue che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992. Restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.
Nella specie, il sig. nella sua qualità di Amministratore PA
,
limitata responsabilità Legale di due Unico/Rappresentante Società a
( Controparte_2 C.F.: P.IVA_1 C.F.: Controparte_3 e P.IVA_2 ) non ha percepito gli utili delle predette Società, per le annualità 2017 e 2018 (cfr. dichiarazioni, allegati n. 03 e 04), accantonati, invece, a riserva legale e/o straordinaria;
tali utili non possono far parte della base contributiva del Rappresentante Legale, poiché gli importi degli utili restano nella sfera giuridica delle Società e non in capo alla persona fisica, non risultando una "partecipazione personale al lavoro aziendale" del ricorrente..
Per completezza deve osservarsi che, a differenza di quanto rilevato dall'Istituto, si rileva che la Società MANCUSI OFFICE AUTOMATION S.r.l. non ha mai avuto nessuna connessione con il sig. per non esserne mai stato PA socio e/o amministratore, come emerge dalla visura storica estrapolata dal Registro delle Imprese (vds. visura storica, allegato nr. 09)..
La condanna alle spese segue la soccombenza, come da dispositivo;
non si rinvengono, invece, i presupposti di legge per la a responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., né emerge la configurabilità di fatti penalmente rilevanti.
P.Q.M.
Il Giudice così provvede:
a) In accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente non tenuta alla restituzione dell'importo di cui alla comunicazione di debito n. 510127165885K4202312.
b) Condanna 1 CP_1 al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1700,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Si comunichi.
Torre Annunziata, il 01.07.25
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Molè