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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 231/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 27/2026 depositato il 07/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780202500013339000 MIGLIORAM.FOND. 2022 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come infra riportate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto notificato in data 07/01/2026 e depositato in data 07/01/2026 Ricorrente_2, Data_nascita_1 , anche quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso contro il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e per esso anche contro il Consorzio di Bonifica della Sicilia orientale, nonché contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29780202500013339000, notificata il 26/11/2025, con cui si sollecita il versamento di 595,00 euro in relazione alle cartelle di pagamento nn. 29720240024490517000 del 04/02/2025 per il 2022 di € 99,48, e 29720250001648985000 del
14/02/2025 per il 2022 di € 464,53, emesse su ruoli del Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa.
Parte ricorrente eccepisce l'annullamento con sentenze nn. 686/01/2025 del 18/06/2025 (2022irr.) e
809/04/2025 del 12/07/2025 (2022ist.) delle cartelle sottese al preavviso opposto, notificato successivamente
(26/11/2025) alla loro emissione (18/06/2025 e 12/07/2025).
Conclude perché la Corte voglia, previa la immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, ritenere e dichiarare illegittima, nulla, annullare e revocare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata;
con ogni consequenziale statuizione di legge, tenuto conto che AdeR ha avviato l'attività di esecuzione e/o di preavviso di fermo amministrativo senza la normale prudenza, con liquidazione con distrazione in favore del difensore degli esborsi e compensi del giudizio, spese generali ed accessori di legge.
All'udienza del 09/02/2026 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare la Corte, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, procede alla definizione della causa in forma semplificata.
***
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che le cartelle nn. 29720240024490517000 e 29720250001648985000, presupposte alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, sono state annullate dalla Corte rispettivamente con sentenze nn.
686/01/2025 depositata in data 18/06/2025, e 809/04/2025 depositata in data 12/07/2025, entrambe anteriori alla data di notifica (26/11/2025) della comunicazione suddetta;
■ che tanto comporta l'illegittimità dell'atto impugnato, non sorretto da titolo alcuno, con conseguente accoglimento del ricorso;
■ che le spese processuali seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, responsabile dell'emanazione di atto fondato su cartelle già annullate dalla Corte;
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 250,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 09 febbraio 2026
Il Giudice monocratico
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 27/2026 depositato il 07/01/2026
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780202500013339000 MIGLIORAM.FOND. 2022 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come infra riportate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto notificato in data 07/01/2026 e depositato in data 07/01/2026 Ricorrente_2, Data_nascita_1 , anche quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso contro il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa e per esso anche contro il Consorzio di Bonifica della Sicilia orientale, nonché contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione, per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29780202500013339000, notificata il 26/11/2025, con cui si sollecita il versamento di 595,00 euro in relazione alle cartelle di pagamento nn. 29720240024490517000 del 04/02/2025 per il 2022 di € 99,48, e 29720250001648985000 del
14/02/2025 per il 2022 di € 464,53, emesse su ruoli del Consorzio di bonifica n. 8 di Ragusa.
Parte ricorrente eccepisce l'annullamento con sentenze nn. 686/01/2025 del 18/06/2025 (2022irr.) e
809/04/2025 del 12/07/2025 (2022ist.) delle cartelle sottese al preavviso opposto, notificato successivamente
(26/11/2025) alla loro emissione (18/06/2025 e 12/07/2025).
Conclude perché la Corte voglia, previa la immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, ritenere e dichiarare illegittima, nulla, annullare e revocare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata;
con ogni consequenziale statuizione di legge, tenuto conto che AdeR ha avviato l'attività di esecuzione e/o di preavviso di fermo amministrativo senza la normale prudenza, con liquidazione con distrazione in favore del difensore degli esborsi e compensi del giudizio, spese generali ed accessori di legge.
All'udienza del 09/02/2026 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare la Corte, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, procede alla definizione della causa in forma semplificata.
***
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che le cartelle nn. 29720240024490517000 e 29720250001648985000, presupposte alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo, sono state annullate dalla Corte rispettivamente con sentenze nn.
686/01/2025 depositata in data 18/06/2025, e 809/04/2025 depositata in data 12/07/2025, entrambe anteriori alla data di notifica (26/11/2025) della comunicazione suddetta;
■ che tanto comporta l'illegittimità dell'atto impugnato, non sorretto da titolo alcuno, con conseguente accoglimento del ricorso;
■ che le spese processuali seguono la soccombenza, e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione, responsabile dell'emanazione di atto fondato su cartelle già annullate dalla Corte;
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 250,00, oltre accessori di legge, in favore del difensore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Ragusa in data 09 febbraio 2026
Il Giudice monocratico